CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I penale
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Luca Ghedini - Presidente relatore;
dott. Anna Mori - consigliere;
dott. Luisa Raimondi - consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale
riguardante G. O. nato il ... in Moldavia; destinatario di mandato di
arresto europeo emesso dall'Autorita' giudiziaria rumena (Pretura
di ...) in data 13 febbraio 2012.
Presente.
La Corte si pronuncia all'esito della camera di consiglio, sulle
conclusioni in atti riportate del Procuratore generale presso la
Corte e della Difesa del «consegnando».
Con sentenza emessa il 7 luglio 2020 la Corte d'appello di
Bologna ha disposto la consegna del cittadino moldavo G. O.
all'Autorita' giudiziaria della Repubblica di ..., in quanto
destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso dalla
Pretura di ... il 13 febbraio 2012 sulla base dell'ordine n. 454/2011
di esecuzione di una condanna definitiva alla pena di anni cinque di
reclusione, irrogatagli dalla Corte di appello di... con sentenza del
10 febbraio 2012 per i delitti di evasione fiscale e conseguente
appropriazione indebita delle somme dovute per il pagamento delle
imposte sui redditi e dell'IVA, quale socio unico ed amministratore
della societa' «...» S.r.l. nel periodo ricompreso fra il mese di
settembre 2003 e quello di aprile del 2004.
Con sentenza del 16 settembre 2020 la Corte di cassazione ha
annullato la sentenza della Corte territoriale, affinche' la Corte di
rinvio:
a) valutasse l'opportunita' di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile
2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo
della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione
europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora
nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che
la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti
dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea
sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno, gia'
oggetto di ordinanza di rimessione del 4 febbraio 2020, n. 10371,
della stessa Corte di Cassazione;
b) inoltre, nell'ipotesi in cui le circostanze di fatto
inerenti al dedotto radicamento territoriale fossero state oggetto di
un positivo accertamento, la Corte distrettuale dovra' prendere in
esame la questione di costituzionalita' dell'art. 18-bis, lettera c),
cit., anche in relazione al connesso parametro normativo di cui
all'art. 19, comma 1, lettera c), legge cit., stante la natura
contumaciale della sentenza di condanna emessa nei confronti del
ricorrente: proprio in forza di tale ultima disposizione egli, ove
condannato dallo Stato di emissione all'esito della rinnovazione del
giudizio, potrebbe beneficiare della garanzia - ivi prevista per il
cittadino o per il residente dello Stato italiano, quand'anche
cittadino di uno Stato terzo - relativa alla clausola di rinvio per
la esecuzione della pena, eventualmente pronunciata, presso lo Stato
membro richiesto, ossia in Italia, quale Stato di esecuzione, cosi'
come dalla difesa prospettato in via subordinata. Nell'ordinamento
dello Stato di emissione, infatti, la persona richiesta in consegna
per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna
pronunziata «in absentia» puo', su sua richiesta formulata ai sensi
dell'art. 466 del codice di procedura penale romeno, essere
nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna,
comparendo personalmente in giudizio.
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna udienza, come debba
essere sollevata eccezione di costituzionalita', alla stregua
dell'ordinanza emessa dalla stessa Corte di Cassazione e richiamata
in narrativa.
Nel corso del giudizio svoltosi davanti alla prima Corte, invero,
la difesa del consegnando ha adeguatamente fornito la prova di uno
stabile radicamento familiare e lavorativo sul territorio nazionale.
L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nel
regolare i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato
«esecutivo», stabilisce che l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione
puo' opporvi un rifiuto «se il mandato d'arresto europeo e' stato
rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della liberta', qualora la persona ricercata
dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi
risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o
misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
Con riferimento alla causa di rifiuto or ora menzionata, dunque,
il legislatore europeo ha fatto riferimento, in linea generale, alla
«persona ricercata» e non ha differenziato la posizione del cittadino
da quella del «residente non cittadino», dato che l'esecuzione della
pena nello Stato richiesto della consegna, anziche' in quello della
condanna, e' prevista non per il riconoscimento di un privilegio in
favore del cittadino, solo eventualmente estensibile al residente,
ma, come gia' posto in rilievo nella su citata ordinanza di
rimessione di questa Corte, per consentire alla pena di svolgere nel
migliore dei modi la funzione di risocializzazione del condannato,
rendendo possibile il mantenimento dei suoi legami familiari e
sociali per favorirne un corretto reinserimento al termine
dell'esecuzione: funzione, questa, che, come si vedra' meglio piu'
avanti, non tollera distinzioni tra il cittadino ed il residente.
Le medesime ragioni sono alla base della connessa disposizione di
cui all'art. 5, n. 3, della suddetta decisione-quadro, che, nel
regolare un complesso di garanzie che lo Stato emittente deve fornire
in casi particolari allo Stato di esecuzione, stabilisce, con
riferimento all'ipotesi di m.a.e. processuale, che «se la persona
oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e'
cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna
puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere
stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena».
L'enunciato normativo, infatti, e' sostanzialmente sovrapponibile
a quello che il legislatore europeo ha utilizzato nella prima
disposizione, non essendovi alcuna differenza fra «la persona
ricercata» e «la persona oggetto del mandato d'arresto europeo»,
laddove alcun rilievo puo' attribuirsi, per i fini qui considerati,
alla limitazione soggettiva della garanzia in favore del solo
cittadino o residente dello Stato di esecuzione e non anche della
persona che vi dimori.
Una volta introdotto il corrispondente motivo di rifiuto nel
nostro ordinamento, dunque, non puo' irrazionalmente limitarsene
l'applicazione ai soli cittadini e residenti «comunitari»,
escludendola tout court per i residenti o dimoranti «non comunitari»,
se non a condizione di trasporre solo una porzione del contenuto,
generale ed onnicomprensivo, della norma euro-unitaria, cosi'
eludendo l'obbligo di rispettarne fedelmente i vincoli di adeguamento
ai sensi degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione.
Per il mandato «processuale» di arresto, infatti, si ammette la
possibilita' di esecuzione della pena in Italia anche per i cittadini
di Paesi terzi che vi risiedano, mentre la si esclude per il mandato
di arresto «esecutivo» emesso nei confronti della medesima persona
richiesta in consegna.
Rientra nella discrezionalita' degli Stati membri decidere se
attuare o meno i motivi di rifiuto a carattere facoltativo
contemplati dalla norma «esterna» della decisione quadro, ma qualora
essi li traspongano nei rispettivi ordinamenti interni devono
attenersi al contenuto dell'atto di diritto derivato e lasciare
all'autorita' giudiziaria nazionale la facolta' di scelta nel
vagliarne la concreta operativita' nel caso di specie.
Nessuna distinzione basata sulla nazionalita' del ricercato viene
presa in considerazione, gia' in sede di relazione illustrativa della
proposta, per individuare sul piano soggettivo la persona richiesta
in consegna nell'ambito della nuova procedura di cooperazione.
Al contrario, la formulazione letterale della norma dettata
nell'art. 18-bis cit. esclude, sic et simpliciter, che il residente
non cittadino di uno Stato membro dell'Unione possa scontare la pena
nel nostro Stato, anche qualora egli dimostri di aver acquisito saldi
legami di natura economica, professionale o affettiva nel suo
territorio, ponendosi in tal modo al di fuori della ratio ispiratrice
e della lettera disciplina delineata nell'impianto normativo della
decisione quadro.
Ne consegue una attuazione ingiustificatamente parziale e
limitativa dell'ampiezza degli obiettivi perseguiti dal legislatore
europeo con l'omologa disposizione normativa della decisione quadro,
in contrasto con l'esigenza di rispettare le limitazioni di
sovranita' necessarie per lo sviluppo dell'Unione e gli obblighi di
conforme adeguamento derivanti dall'ordinamento euro-unitario secondo
quanto dispongono gli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione.
6.
Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi l'assenza di una
ragionevole giustificazione a sostegno della scelta normativa legata
alla diversita' di trattamento della posizione del cittadino di uno
Stato terzo al quale viene del tutto preclusa, in caso di mandato
«esecutivo» ex art. 18-bis cit., la possibilita' di beneficiare di un
rifiuto della consegna nella prospettiva della finalita' rieducativa
della pena la cui esecuzione egli verrebbe a scontare nello Stato di
residenza.
L'obiettivo della «reintegrazione sociale», come riduzione degli
effetti desocializzanti della pena detentiva, non ammette alcuna
distinzione fondata sulla nazionalita' e costituisce senza dubbio uno
dei principali corollari del principio rieducativo, trasfondendosi
addirittura nel significato stesso che tale principio viene ad
assumere in relazione alle esigenze di individualizzazione del
trattamento del condannato nella fase di esecuzione della pena.
Non appare dunque manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lettera c),
della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5,
lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui,
non prevedendo il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di
uno Stato terzo stabilmente residente o dimorante nel territorio
italiano, non ne garantisce il diritto al rispetto della vita
familiare, per contrasto con gli articoli 2 e 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali e all'art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, nonche' con gli articoli 11 e
117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.