ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  30,  36,
42, 43 e 44 della legge della Regione Basilicata 29 giugno  2018,  n.
11 (Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2018), promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-30
agosto 2018, depositato in cancelleria il 31 agosto 2018, iscritto al
n. 57 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  23  marzo  2021  la   Giudice
relatrice Daria de Pretis; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Maddalena Bruno  per  la  Regione
Basilicata, in collegamento da remoto, ai  sensi  del  punto  1)  del
decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23-30 agosto 2018 e  depositato  il
31 agosto 2018  (reg.  ric.  n.  57  del  2018),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale di  alcune  disposizioni  della  legge  della  Regione
Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di  stabilita'
regionale 2018) e, tra queste, degli artt. 30, 36, 42, 43  e  44,  in
riferimento complessivamente agli  artt.  81,  terzo  comma,  e  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    Il  ricorrente,  dopo  aver  rilevato  che  la  legge   regionale
impugnata modifica numerose disposizioni regionali in varie  materie,
illustra le ragioni per le quali ritiene che  alcune  previsioni  ivi
contenute siano in contrasto con la Costituzione. 
    1.1.-  E'  impugnato,  innanzitutto,  l'art.  30  per  violazione
dell'art. 81, terzo  comma,  Cost.  La  disposizione  in  oggetto  ha
inserito al comma 1 dell'art. 15 della legge della Regione Basilicata
8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell'Ente di Governo per i  Rifiuti
e le Risorse Idriche della Basilicata  -  E.G.R.I.B.)  le  parole  «e
l'anno 2018», dopo le parole «[p]er gli anni 2016 e 2017». 
    L'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 e' censurato
perche' avrebbe «esteso di un ulteriore anno il periodo di  copertura
degli oneri» relativi al contributo regionale  per  il  funzionamento
dell'ente di governo  per  i  rifiuti  e  le  risorse  idriche  della
Basilicata, stimati in euro 1.000.000,00, per ciascun esercizio. 
    Secondo il ricorrente la previsione impugnata difetterebbe  della
necessaria copertura finanziaria e quindi si  porrebbe  in  contrasto
con il terzo comma dell'art. 81 Cost. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche
l'art. 36 della stessa  legge  per  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma, Cost. 
    Tale norma regionale ha inserito, dopo il comma  3  dell'art.  28
della  legge  della  Regione  Basilicata  2  febbraio  2004,   n.   1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della Regione Basilicata - Legge  finanziaria  2004),  il
comma 3-bis, secondo cui  «[a]i  componenti  e  al  presidente  delle
commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano  scelti  tra
funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti  comunque
dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale per procedure di
gara gestite dalla SUA-RB, sono riconosciute, a cura della SUA-RB, le
spese di viaggio,  vitto  e  alloggio  nella  misura  prevista  dalla
disciplina  delle  missioni  delle  rispettive   Amministrazioni   di
appartenenza». 
    Secondo il comma 1 del citato art. 28 della legge reg. Basilicata
n. 1 del 2004, «[q]uando la scelta della migliore offerta avviene con
il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed  integrazioni,  la  Regione  Basilicata  demanda  la   valutazione
dell'offerta ad  una  commissione  giudicatrice,  nominata  ai  sensi
dell'art. 84 del medesimo  decreto  legislativo».  Ai  componenti  di
queste commissioni «quando siano scelti tra funzionari della  Regione
Basilicata, degli enti comunque dipendenti  e  di  tutto  il  sistema
sanitario regionale e' corrisposta un'indennita' di importo  compreso
tra  euro  500,00  ed  euro  1.000,00  da  determinarsi  in  sede  di
attribuzione  dell'incarico,  in   ragione   del   valore   e   della
complessita' dell'appalto nonche' del numero delle offerte pervenute»
(art. 28, comma 3). 
    La norma impugnata (ossia il comma 3-bis dell'art. 28 della legge
reg. Basilicata n. 1 del 2004, introdotto dall'art.  36  della  legge
reg. Basilicata  n.  11  del  2018)  riconosce  ai  componenti  delle
anzidette  commissioni  giudicatrici,  «quando   siano   scelti   tra
funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti  comunque
dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale per procedure di
gara gestite dalla  SUA-RB,  [...]  le  spese  di  viaggio,  vitto  e
alloggio nella misura prevista dalla disciplina delle missioni  delle
rispettive Amministrazioni di appartenenza». 
    Secondo il ricorrente si tratterebbe di una  norma  che  comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale senza  prevedere  la
necessaria  copertura  finanziaria,  con  conseguente   lesione   del
principio sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  poi  impugnato
gli artt. 42, 43 e 44 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    1.3.1.-  L'art.  42,   che   interviene   nella   materia   della
coltivazione delle cave, delle torbiere e degli  inerti  degli  alvei
dei corsi d'acqua, ha aggiunto gli artt. 1-bis e 1-ter, dopo l'art. 1
della legge della Regione Basilicata 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina
della coltivazione di cave e torbiere e di  inerti  degli  alvei  dei
corsi d'acqua), nei quali si prevede, tra l'altro,  che  il  recupero
delle cave abbandonate o dismesse sia eseguito da imprese del settore
estrattivo previa presentazione di un progetto di recupero ambientale
e coltivazione validato e autorizzato dalla sola  Regione  Basilicata
(art. 1-bis, comma 3, della legge reg. Basilicata  n.  12  del  1979,
aggiunto dalla norma impugnata). 
    Il ricorrente lamenta il fatto che la norma in esame non contiene
alcun  richiamo  alla  legislazione  statale  vigente   in   materia,
nonostante la tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema  rientri  nella
competenza legislativa esclusiva  statale  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. A suo dire,  la  coltivazione  delle
cave presenta «forti riflessi  di  natura  ambientale»,  tant'e'  che
proprio il «recupero ambientale» delle cave  abbandonate  o  dismesse
costituisce uno degli obiettivi della norma impugnata.  Quanto  detto
renderebbe  ineludibile  l'osservanza  della  normativa  statale   in
materia di tutela dell'ambiente. 
    Peraltro, la stessa Corte costituzionale  avrebbe  affermato  che
l'assoggettamento alla disciplina statale in materia  di  valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) deve essere espresso e deve fungere  da
presupposto condizionante il provvedimento regionale  (e'  citata  la
sentenza n. 67 del 2010). 
    1.3.2.- L'art. 43, che disciplina il ripristino dell'officiosita'
degli alvei fluviali regionali, e' impugnato nella parte (comma 1) in
cui prevede, tra l'altro, che l'estrazione dei materiali litoidi  nei
corsi  d'acqua  e  nel  demanio  fluviale  ricadenti  nel  territorio
regionale sia autorizzata dalla Regione Basilicata. Anche  in  questo
caso e' censurata la mancata previsione della  necessaria  osservanza
della legislazione statale. In particolare - rileva la difesa statale
- oltre alla  normativa  ambientale,  gli  alvei  dei  corsi  d'acqua
sarebbero sottoposti alla tutela specifica di cui all'art. 142, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n.  137);  di  conseguenza,  a  essi  dovrebbero
applicarsi, a seconda dell'«entita'  paesaggistica  dell'intervento»,
le procedure semplificate previste dal decreto del  Presidente  della
Repubblica   13   febbraio   2017,   n.   31   (Regolamento   recante
individuazione   degli   interventi    esclusi    dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). 
    L'art. 43, comma 1, e' impugnato anche nella parte in cui prevede
che l'autorizzazione regionale debba essere resa «in coerenza con  il
piano stralcio di assetto idrogeologico della  Basilicata  e  con  il
piano di bacino». La disposizione, non facendo alcun  riferimento  al
piano di gestione delle acque adottato dall'autorita' di distretto ex
art. 11 (recte: 117), comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  comporterebbe  «un'evidente
diminuzione degli standard uniformi di tutela ambientale dettati  dal
legislatore statale». 
    Inoltre, sempre l'art. 43, comma 1 - prevedendo che,  in  assenza
dei  predetti  piani,  cui  dovrebbe   uniformarsi   l'autorizzazione
dell'attivita' estrattiva, «le estrazioni  di  inerti  fluviali  sono
autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di  impatto»
- si porrebbe in conflitto con l'art.  5,  comma  2,  della  legge  5
gennaio 1994, n. 37  (Norme  per  la  tutela  ambientale  delle  aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei  laghi  e  delle  altre  acque
pubbliche), il quale, «pur consentendo l'autorizzazione regionale  in
assenza dei piani di bacino,  la  subordina  a  ben  piu'  stringenti
presupposti». In particolare, secondo  la  norma  statale  da  ultimo
citata, i provvedimenti autorizzativi «devono essere  adottati  sulla
base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti  sotto  la
responsabilita'  dell'amministrazione  competente  al  rilascio   del
provvedimento  autorizzativo,  che  subordinino  il  rilascio   delle
autorizzazioni e delle concessioni al rispetto  preminente  del  buon
regime  delle  acque,  alla  tutela  dell'equilibrio   geostatico   e
geomorfologico dei terreni interessati,  alla  tutela  degli  aspetti
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati». 
    Il comma  2  dell'impugnato  art.  43  e',  inoltre,  oggetto  di
specifiche censure in quanto prevede che «[l]e  estrazioni  in  alveo
fluviale da realizzare  nell'ambito  di  interventi  di  manutenzione
idraulica specificamente finalizzati al ripristino  del  buon  regime
idraulico,  alla  riduzione  dei   fenomeni   di   sovralluvionamento
dell'alveo o necessari a seguito di  calamita'  naturali  ovvero  per
prevenire  situazioni  di  pericolo,  non   costituiscono   attivita'
estrattive». 
    Questa disposizione produrrebbe l'effetto di «sottrarre  un  gran
numero di interventi alla disciplina delle attivita' estrattive»,  in
primis,  alle  misure  di  tutela  per  esse  previste,  fra  cui  la
valutazione della  conformita'  delle  autorizzazioni  agli  atti  di
pianificazione e di programmazione rilevanti. 
    1.3.3.-  Infine,  l'art.  44,  concernente  gli   interventi   di
manutenzione urgenti per il ripristino  dell'officiosita'  dei  corsi
d'acqua, e' impugnato in quanto prevede che questi  interventi  siano
eseguiti «previa presentazione da parte del soggetto  interessato  di
un progetto di  manutenzione  dell'asta  fluviale,  che  deve  essere
validato ed autorizzato dall'Ufficio regionale competente». 
    Anche per questa disposizione  (come  per  quella  dell'art.  43,
comma 1) la ragione  della  lamentata  illegittimita'  costituzionale
risiederebbe nel mancato richiamo della disciplina statale in materia
e, in particolare, delle misure di tutela di cui al d.lgs. n. 42  del
2004 e degli strumenti di  programmazione  previsti  dalla  normativa
statale. 
    2.- La Regione Basilicata -  conformemente  alla  delibera  della
Giunta regionale n. 987 del 26 settembre 2018 - si e'  costituita  in
giudizio solo «con riferimento» alle censure mosse all'art. 36 (oltre
che agli artt. 45 e 74, oggetto di separata  trattazione),  chiedendo
che le relative questioni siano dichiarate non fondate. 
    In relazione all'art. 36 la  difesa  regionale  sostiene  che  la
violazione contestata sia «insussistente»,  in  quanto  la  copertura
finanziaria sarebbe presente nel capitolo di spesa U03318  Anno  2018
con un importo stanziato di euro 119.234,00 (che diventerebbero  euro
100.000,00 sia per il 2019 sia per il 2020) e con la  descrizione  di
«Spese per commissioni di aggiudicazione: compensi e rimborsi spese». 
    Inoltre, la presenza di questo capitolo di spesa  risalirebbe  al
2016 e sarebbe quindi antecedente  all'anno  2018.  L'art.  36  della
legge  reg.  Basilicata  n.  11  del  2018  costituirebbe  cosi'  «la
precisazione giuridica e non finanziaria di un impegno di spesa  gia'
esistente e previsto». 
    3.- Il 15 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha depositato, a seguito di delibera del Consiglio dei  ministri  del
10 settembre 2020, atto di rinuncia  al  ricorso  limitatamente  alle
questioni di cui agli artt. 42, 43 e 44 della legge  reg.  Basilicata
n. 11 del 2008. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  promosso  con  il
ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 57 del 2018) questioni  di
legittimita' costituzionale, tra gli altri, degli artt. 30,  36,  42,
43 e 44 della legge della Regione Basilicata 29 giugno  2018,  n.  11
(Collegato alla Legge di stabilita'  regionale  2018),  impugnati  in
riferimento complessivamente agli  artt.  81,  terzo  comma,  e  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    2.- L'art. 30 e' impugnato per  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma, Cost. in quanto avrebbe esteso al 2018 -  senza  prevedere  la
necessaria copertura finanziaria - gli «oneri» relativi al contributo
regionale per il funzionamento dell'ente di governo per i  rifiuti  e
le  risorse  idriche  della  Basilicata  (EGRIB),  stimati  in   euro
1.000.000,00, per ciascun esercizio finanziario. 
    2.1.- Nelle more del presente  giudizio,  il  legislatore  lucano
(mediante l'art. 8, comma 1, della legge della Regione Basilicata  20
marzo 2020, n. 10, recante «Legge di stabilita' regionale  2020»)  e'
intervenuto  sul  testo  dell'art.  15  della  legge  della   Regione
Basilicata 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell'Ente di Governo per
i Rifiuti e  le  Risorse  Idriche  della  Basilicata  -  E.G.R.I.B.),
aggiungendo due ulteriori commi che estendono  agli  anni  successivi
(2020-2022) sia la previsione del contributo ordinario annuale per il
funzionamento dell'EGRIB (sempre nella misura di  euro  1.000.000,00,
per ciascun esercizio) sia il criterio di copertura di  questa  spesa
(«[...] mediante uno stanziamento annuale a valere sulla Missione  09
Programma 04 del bilancio pluriennale 2020-2022»). 
    Tale ius superveniens non rileva tuttavia  ai  fini  dell'odierna
decisione,  dovendosi  escludere  che  l'intervento  del  legislatore
lucano abbia assicurato la copertura finanziaria (per  l'anno  2018),
ritenuta mancante dal ricorrente. 
    2.2.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  30
non e' fondata. 
    Il legislatore lucano, mediante  l'inserimento  delle  parole  «e
l'anno 2018» dopo le parole «anni 2016 e 2017» nel comma 1  dell'art.
15 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2016, ha, in effetti,  esteso
al 2018 gli oneri relativi al  funzionamento  dell'EGRIB,  ma  ha  al
contempo esteso a  questo  stesso  anno  anche  la  variazione  sullo
stanziamento di competenza ivi previsto a copertura della  spesa  per
il funzionamento dello stesso ente. 
    Da questo punto di vista, il dato letterale dell'art.  15,  comma
1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2016  e'  inequivoco:  «[p]er
gli anni 2016 e 2017  e  l'anno  2018,  alla  copertura  degli  oneri
relativi  al  contributo  regionale   di   funzionamento   dell'Ente,
derivanti dall'applicazione della presente  legge,  stimati  in  euro
1.000.000,00, per ciascun esercizio,  si  provvede  con  le  seguenti
variazioni sullo stanziamento di competenza [...]».  In  particolare,
questa variazione si  realizza  attraverso  lo  spostamento  di  euro
1.000.000,00 dal Programma  03  («Altri  fondi»)  della  Missione  20
(«Fondi  e  accantonamenti»)  al  Programma  04   («Servizio   idrico
integrato») della Missione 09 («Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente»). 
    La  norma  impugnata  ha  esteso  dunque  al  2018,  insieme   al
contributo stanziato  a  favore  dell'ente  finanziato,  altresi'  il
criterio di copertura di una spesa gia' previsto - per gli anni  2016
e 2017 - dalla legge reg. Basilicata n. 1 del 2016. 
    Per queste ragioni non sussistono ne'  il  difetto  di  copertura
finanziaria ne' la conseguente violazione dell'art. 81, terzo  comma,
Cost., lamentati dal ricorrente. 
    3.- Anche l'art. 36 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 e'
impugnato per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    In particolare, l'art. 28, comma 3-bis, della legge della Regione
Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione  del
bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata
-  Legge  finanziaria  2004),  introdotto  dall'impugnato  art.   36,
riconosce ai componenti  delle  anzidette  commissioni  giudicatrici,
«quando  siano  scelti  tra  funzionari  e  dirigenti  della  Regione
Basilicata, degli enti comunque dipendenti  e  di  tutto  il  sistema
sanitario regionale per procedure di gara gestite dalla SUA-RB, [...]
le spese di viaggio, vitto e alloggio  nella  misura  prevista  dalla
disciplina  delle  missioni  delle  rispettive   Amministrazioni   di
appartenenza». 
    Secondo il ricorrente, la norma, che comporta  oneri  aggiuntivi,
non prevederebbe la necessaria copertura finanziaria, con conseguente
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    La Regione si difende sostenendo che la violazione contestata  e'
«insussistente», in quanto la copertura finanziaria sarebbe  presente
nel capitolo di spesa U03318 Anno 2018 con un  importo  stanziato  di
euro 119.234,00 (che diventerebbero euro 100.000,00 sia per  il  2019
sia per il 2020) e con la descrizione di «Spese  per  commissioni  di
aggiudicazione: compensi e rimborsi spese». 
    3.1.-  Nemmeno  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 36 e' fondata. 
    3.1.1.- L'art. 28, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1  del
2004 stabilisce che,  «[q]uando  la  scelta  della  migliore  offerta
avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  la  Regione   Basilicata   demanda   la
valutazione dell'offerta ad una commissione giudicatrice, nominata ai
sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo». 
    La norma impugnata ha riconosciuto ai componenti delle  anzidette
commissioni giudicatrici il rimborso delle «spese di viaggio, vitto e
alloggio nella misura prevista dalla disciplina delle missioni  delle
rispettive  Amministrazioni  di  appartenenza»,   che   si   aggiunge
all'indennita' («di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 1.000,00
da determinarsi in sede di attribuzione dell'incarico, in ragione del
valore e della complessita' dell'appalto  nonche'  del  numero  delle
offerte pervenute») gia' prevista nel caso in cui siano  scelti  «tra
funzionari della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e
di tutto il sistema sanitario regionale» (art.  28,  comma  3,  cosi'
sostituito  dall'art.  79,  comma  2,  della  legge   della   Regione
Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 «Collegato  alla  Legge  di  stabilita'
regionale 2016»). 
    In sintesi, se i componenti delle commissioni  giudicatrici  sono
scelti tra funzionari della Regione Basilicata, degli  enti  comunque
dipendenti e  di  tutto  il  sistema  sanitario  regionale,  ad  essi
spettano l'indennita' e il rimborso spese; se,  invece,  sono  scelti
tra  dirigenti  della  Regione  Basilicata,   degli   enti   comunque
dipendenti e di tutto il sistema  sanitario  regionale,  spetta  loro
solo il rimborso spese. 
    3.1.2.- Da quanto esposto si deduce chiaramente che la previsione
censurata prevede un onere finanziario ulteriore  rispetto  a  quanto
gia'  previsto,  aggiungendo  all'indennita'   (spettante   ai   soli
funzionari che  siano  nominati  come  componenti  delle  commissioni
giudicatrici) anche il rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e
alloggio per i funzionari e i  dirigenti  della  Regione  Basilicata,
degli enti comunque  dipendenti  e  di  tutto  il  sistema  sanitario
regionale. 
    Al contempo, nella legge reg. Basilicata n. 11 del  2018  non  si
rinviene alcuna norma  recante  la  relativa  copertura  finanziaria;
anzi, l'art. 77 (rubricato  «Neutralita'  finanziaria»)  prevede  che
«[d]alla presente  legge  non  derivano  nuovi  oneri  a  carico  del
bilancio regionale». Dal canto suo la legge reg. Basilicata n. 1  del
2004, nel cui art. 28 si inserisce il comma 3-bis,  introdotto  dalla
norma impugnata, reca una previsione di copertura  finanziaria  (art.
64) limitata agli anni 2004, 2005 e 2006, che sicuramente non vale  a
"coprire" la censurata nuova spesa, introdotta nel 2018. 
    Cio' nondimeno, l'impugnativa statale non puo' essere accolta. 
    Infatti, l'Allegato 2 alla delibera della Giunta regionale  della
Basilicata 1° giugno 2018, n. 474, avente ad oggetto  l'«Approvazione
della ripartizione finanziaria in capitoli dei  titoli,  tipologie  e
categorie delle entrate e delle missioni, programmi e  macroaggregati
delle spese del "Bilancio di previsione finanziario per  il  triennio
2018-2020"», approvato, quest'ultimo,  con  la  legge  della  Regione
Basilicata 31 maggio 2018, n. 9 (Bilancio di  Previsione  finanziario
per il triennio 2018-2020), prevede, in relazione alla  Missione  01,
Programma 03, Macroaggregato 109 («Rimborsi e poste correttive  delle
entrate»), Capitolo 03318 («Spese per commissioni di  aggiudicazione:
compensi e rimborsi spese»), la copertura finanziaria  per  gli  anni
2018, 2019 e 2020, indicando una previsione  di  competenza  di  euro
100.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 e una previsione  di  cassa
di euro 141.446,00 per l'anno 2018. 
    L'esistenza di un apposito capitolo di  spesa  denominato  «Spese
per commissioni di aggiudicazione: compensi e rimborsi spese», con la
relativa provvista, e l'inequivoco, preciso  riferimento  alle  spese
previste dalla norma impugnata  inducono,  quindi,  questa  Corte  ad
accogliere il rilievo della  difesa  della  Regione  Basilicata  e  a
rigettare le censure statali. 
    4.- Sono, inoltre, impugnati gli artt. 42, 43 e  44  della  legge
reg. Basilicata n. 11 del 2018, per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. 
    Nelle more del presente giudizio e' intervenuta  la  legge  della
Regione Basilicata 12 ottobre 2018,  n.  28,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e  ss.mm.ii.  (Disciplina
della coltivazione di cave e torbiere e di  inerti  degli  alvei  dei
corsi d'acqua) e alla L.R. 29 giugno  2018,  n.  11  (Collegato  alla
Legge di Stabilita' Regionale  2018)»,  i  cui  artt.  2  e  3  hanno
modificato, rispettivamente, la normativa  introdotta  dal  censurato
art. 42 e gli impugnati artt. 43 e 44. 
    Le novita' legislative sopravvenute hanno  indotto  il  Consiglio
dei ministri - sul presupposto del loro carattere  satisfattivo  -  a
deliberare la rinuncia al presente  ricorso,  formalizzata  con  atto
depositato il 15 ottobre 2020. 
    La Regione Basilicata - conformemente alla delibera della  Giunta
regionale n. 987 del 26 settembre 2018 - si e' costituita in giudizio
solo «con riferimento» alle censure mosse all'art. 36 (oltre  che  ad
altre norme, oggetto di separata pronuncia). La difesa regionale  non
ha quindi svolto - ne', del resto, avrebbe potuto svolgere  -  alcuna
argomentazione in merito all'impugnativa degli artt. 42, 43 e  44  (a
differenza di quanto avvenuto nel giudizio definito da  questa  Corte
nel senso della  cessazione  della  materia  del  contendere  con  la
sentenza n. 234 del 2017). 
    Si deve pertanto ritenere che, in  relazione  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 42,  43  e  44,  oggetto  del
presente   giudizio,   l'intervenuta   rinuncia,   in   mancanza   di
costituzione, sul punto,  della  Regione  resistente,  determini,  ai
sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, l'estinzione del  processo  limitatamente  alle
dette questioni (sentenza n. 166 del 2020; in  generale,  ex  multis,
sentenze n. 11 e n. 9 del 2021 e ordinanze n. 51, n. 43, n. 13  e  n.
12 del 2021).