ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma
11, della legge della Regione  Siciliana  22  dicembre  2005,  n.  19
(Misure finanziarie urgenti e variazioni al  bilancio  della  Regione
per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), promosso dalla
Corte di cassazione nel procedimento vertente tra l'Azienda  agricola
Emilia Fodera' snc e altri e  la  Dobank  spa,  quale  rappresentante
della Unicredit spa, con ordinanza del 9 dicembre 2019,  iscritta  al
n. 95  del  registro  ordinanze  2020  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020. 
    Visti gli  atti  di  costituzione,  fuori  termine,  dell'Azienda
agricola Emilia Fodera' snc e di Cesare Fodera',  nonche'  l'atto  di
intervento della Regione Siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (r.o. n. 95  del  2020)  la
Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, primo
comma, lettera a), 17, primo comma, lettera  e),  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n.  2,  e  all'art.  3  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della
Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti
e variazioni al bilancio della Regione  per  l'esercizio  finanziario
2005. Disposizioni varie),  nella  parte  in  cui  prevede  che  «gli
istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano  di  diciotto
mesi le passivita' di carattere agricolo scadute  o  che  andranno  a
scadere entro il 31 dicembre 2005». 
    2.- Il Collegio rimettente  riferisce  di  essere  adito  per  la
cassazione di una sentenza della  Corte  di  appello  di  Palermo  di
inefficacia  del  precetto,  intimato  dal  Banco  di   Sicilia   per
inadempimento  di  un  contratto  di  mutuo  per  consolidamento   di
passivita' agrarie con scadenza dal 31 dicembre 1998 al  31  dicembre
2004, a cui gli intimati si erano opposti adducendo  l'inesigibilita'
del credito, ai sensi  dell'art.  20,  comma  11,  della  legge  reg.
Siciliana n. 19 del 2005, che proroga di diciotto mesi le  passivita'
di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere  entro  il  31
dicembre 2005, purche' contratte in  epoca  antecedente  alla  stessa
legge. 
    3.-  La  Corte  di  cassazione,  premesso  di   non   condividere
l'interpretazione offerta dalla Corte di appello, secondo cui  l'art.
20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005  rimetterebbe
all'accordo delle parti la proroga delle  scadenze  contrattuali  dei
mutui agrari in corso, ritiene invece che la  norma  abbia  immediata
portata precettiva  e  disponga  la  proroga  in  via  automatica,  a
prescindere dall'assenso degli  enti  e  degli  istituti  di  credito
mutuanti, non necessitando, un  accordo  di  tal  fatta,  un'espressa
previsione normativa di autorizzazione. 
    In tal senso deporrebbe il dato letterale della disposizione che,
usando il modo verbale indicativo, denota la doverosita'  dell'azione
prevista; inoltre, solo il riconoscimento  della  portata  precettiva
della norma le consentirebbe di aver qualche  utilita',  mancando  la
previsione di provvidenze pubbliche o altre forme  di  incentivazione
dell'accordo delle parti, il quale e' sempre possibile, in base  alla
disciplina del mutuo,  senza  necessita'  di  un'ulteriore  specifica
previsione di legge che a cio' le inviti. 
    Peraltro,  prosegue  la  Corte  di  cassazione,  gia'  in   altre
occasioni  il  legislatore  regionale  siciliano   avrebbe   previsto
proroghe  automatiche  delle  scadenze  delle  passivita'  dei  mutui
agrari, sancendo, invece, espressamente la  loro  natura  facoltativa
quando ne ha voluto  rimettere  l'operativita'  alla  volonta'  delle
parti. 
    4.- Accertato, dunque, che la  disposizione  regionale  non  puo'
avere il significato meramente propulsivo  indicato  dalla  Corte  di
appello, la Corte di cassazione ritiene  che  l'art.  20,  comma  11,
della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005 sia in contrasto con l'art.
3 Cost. e con le sopra indicate norme dello  statuto  siciliano,  per
superamento della competenza legislativa  regionale  e  invasione  di
quella del legislatore statale. 
    5.- Quanto alla rilevanza, la Suprema Corte precisa  che  non  e'
contestato che il mutuo di cui si discute rientri tra quelli  di  cui
alla norma censurata, sia per la tipologia che per la  localizzazione
regionale del rapporto e delle parti, trattandosi di un mutuo per  il
consolidamento  di  passivita'  agricole  concesso  da  un   istituto
regionale esercente credito agrario in favore di una azienda agricola
siciliana, con rate scadute al 31 dicembre 2005. 
    Per effetto dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n.
19 del 2005, dunque, le scadenze sono prorogate di diciotto mesi, con
conseguente inesigibilita'  dei  crediti  azionati  con  il  precetto
impugnato, a nulla rilevando, ai fini del giudizio di opposizione, la
sopravvenuta esigibilita' dei crediti per scadenza delle proroghe. 
    Inoltre, la Corte  rimettente  precisa  che  la  rilevanza  della
questione sulla legittimita' della proroga non verrebbe meno  neppure
a seguito dell'esame degli altri motivi di  opposizione  al  precetto
non solo per la priorita' logica del suo esame,  comportando  il  suo
accoglimento la caducazione integrale del precetto,  ma  perche'  non
sarebbero fondati; comunque, qualora  fossero  accolti  i  motivi  di
opposizione relativi all'esatta determinazione  della  somma  dovuta,
non si potrebbe giungere alla declaratoria di nullita'  del  mutuo  o
dello stesso precetto opposto. 
    6.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la   Corte   di
cassazione ritiene che la violazione degli  artt.  14,  primo  comma,
lettera a), e 17,  primo  comma,  lettera  e),  dello  statuto  della
Regione Siciliana e dell'art. 3 Cost. derivi dall'incidenza, da parte
della norma censurata, sui  rapporti  di  diritto  privato  che,  per
risalente giurisprudenza costituzionale (sono citate le  sentenze  n.
72 del 1965 e  n.  154  del  1972),  sono  esclusi  dalla  competenza
legislativa della Regione Siciliana sia in  materia  di  industria  e
commercio che in  materia  di  agricoltura,  essendo  riservati  alla
competenza statale. 
    7.-  A  sostegno  delle  proprie  argomentazioni,  la  Corte   di
cassazione cita una serie di pronunce della Corte costituzionale  che
hanno ribadito la competenza dello Stato in materia di disciplina dei
rapporti  privati,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  di
norme regionali siciliane che la invadevano (sentenze n. 35 del 1992,
n. 189 del 2007 e n. 265 del 2013). 
    Tale  orientamento,  prosegue  la  Corte  di  cassazione  citando
numerose altre pronunce, si sarebbe ampiamente consolidato nel  senso
di ritenere l'ordinamento di diritto privato un limite alla  potesta'
legislativa regionale, in quanto fondato  sull'esigenza,  sottesa  al
principio di uguaglianza, di  garantire  l'uniforme  trattamento  dei
rapporti   privatistici   su   tutto   il    territorio    nazionale;
conseguentemente, le norme dettate  dal  codice  civile,  siano  esse
imperative o destinate a regolare i rapporti  civili  in  assenza  di
diversa  volonta'  delle  parti,  sarebbero   inderogabili   per   il
legislatore regionale. 
    8.- Cio' varrebbe anche in riferimento alla competenza  esclusiva
statutaria siciliana in materia  di  agricoltura  poiche',  anche  se
l'art. 14, primo  comma,  lettera  a),  dello  statuto  non  precisa,
analogamente a  quanto  avviene  per  la  competenza  in  materia  di
industria e commercio di cui alla successiva lettera d) dello  stesso
art. 14, primo comma, che ne sono esclusi i  rapporti  privati,  tale
esclusione deriverebbe da un principio generale dell'ordinamento, che
solo talvolta si e' reputato di dover esplicitamente ribadire,  senza
che  possa  essere  attribuito  specifico  rilievo  alla   differente
formulazione delle due disposizioni statutarie. 
    9.-  Pertanto,  conclude  il  Collegio   rimettente,   la   norma
censurata, regolando la  proroga  delle  scadenze  dei  contratti  di
credito agrario delle aziende agricole  siciliane,  ad  un  tasso  di
interesse determinato, avrebbe superato  i  limiti  connaturati  alle
competenze statutarie di cui agli artt. 14, primo comma, lettera  a),
e 17, primo comma, lettera  e)  dello  statuto  regionale  e  avrebbe
illegittimamente    interferito     sulle     regole     civilistiche
dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie  e  sulle  conseguenze
dell'inadempimento in materia di «ordinamento civile», che e' materia
riservata al legislatore statale in ragione del rispetto del precetto
di uguaglianza, che prescrive di  disciplinare  in  modo  uniforme  i
rapporti privatistici su tutto  il  territorio  nazionale  e  che  si
impone anche alle Regioni a statuto speciale. 
    10.-  Nel  giudizio  di  costituzionalita'  si  sono   costituite
tardivamente l'Azienda agricola Emilia Fodera' snc e Cesare  Fodera',
quali parti del giudizio principale, chiedendo che la norma censurata
sia dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    11.- E' intervenuta in giudizio la  Regione  Siciliana  chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata, e in primo
luogo la resistente  ha  rilevato  che  l'ordinanza  della  Corte  di
cassazione le era stata notificata in data 27 luglio 2020, solo  dopo
l'iscrizione del  giudizio  di  costituzionalita'  e  d'ordine  della
cancelleria della stessa Corte costituzionale. 
    12.- L'inversione della tempistica, stabilita dall'art. 2,  comma
1,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi   dinanzi   la   Corte
costituzionale,  comporterebbe   l'inammissibilita'   del   giudizio,
poiche'  la  Regione  non  avrebbe  avuto  un  congruo  termine   per
predisporre il proprio atto di intervento. 
    13.-  Inoltre,   il   giudizio   di   costituzionalita'   sarebbe
inammissibile  per  difetto  di  motivazione  sulla   non   manifesta
infondatezza, poiche' l'ordinanza ha  evocato  il  contrasto  con  le
norme statutarie e con il solo art. 3 Cost., mentre non  ha  indicato
l'art. 117, secondo comma,  lettera  l)  Cost.,  cosi'  da  rivelarsi
contraddittoria e carente, non essendo chiaro in che modo la Regione,
nell'esercizio delle proprie competenze in materia di  agricoltura  e
credito agrario, avrebbe superato il "limite del diritto privato". 
    A supporto delle proprie  argomentazioni,  la  Regione  Siciliana
ricorda che con le ordinanze n. 339 del 2006 e n.  345  del  2008  la
Corte costituzionale  ha  gia'  dichiarato  l'inammissibilita'  della
questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  in  riferimento
all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre  2000,  n.
28 (Proroga delle cambiali agrarie  ed  altre  norme  in  materia  di
agricoltura. Norme in materia di usi civici), di proroga dei  crediti
agrari,   per   mancata   specifica   indicazione    del    parametro
dell'ordinamento civile, a fronte della mera evocazione del contrasto
con l'art. 3 Cost. 
    14.- Nel merito la resistente ha dedotto che la questione sarebbe
infondata,  essendo  la  Corte  di  cassazione  incorsa  in   erronea
interpretazione  della  disposizione  censurata,  che,  secondo   una
lettura  costituzionalmente  orientata,  avrebbe   natura   meramente
propulsiva, volta a favorire  l'accordo  delle  parti  sulla  proroga
delle scadenze delle passivita' agrarie, la  cui  posticipazione  non
avverrebbe in via automatica. 
    Secondo  la  Regione  resistente  questa  interpretazione   della
disposizione  censurata  deriverebbe  dall'art.  12  delle   Preleggi
poiche' l'utilizzo  della  parola  «prorogano»  implicherebbe,  quale
presupposto implicito, la sussistenza di un accordo tra  istituto  di
credito e debitore e, in tal senso, la Regione  avrebbe  interpretato
norme di analogo contenuto sia  nelle  proprie  circolari  che  nelle
difese spiegate di fronte alla Corte  costituzionale  nel  corso  del
giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 345 del 2008. 
    15.-   Inoltre,   la   questione   sarebbe   infondata    poiche'
l'attribuzione della competenza legislativa statutaria  esclusiva  in
materia di agricoltura e foreste  consentirebbe  l'adozione  di  atti
normativi incidenti anche  sui  rapporti  regolati  dalle  norme  del
codice civile, se funzionale  al  perseguimento  delle  finalita'  di
interesse pubblico assegnate alla Regione. 
    16.- A supporto di cio' vengono citate le sentenze n. 7 del  1956
e n. 6 del 1958 con cui la Corte costituzionale  ha  riconosciuto  la
possibilita' di apportare eccezioni alla regola  di  riserva  statale
della competenza in materia di diritto privato  quando  ricorrano  le
seguenti condizioni:  1)  eccezionalita'  di  situazioni  locali;  2)
soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i
criteri  informatori  della  legislazione  statale  in  materia,   da
adattare alle particolari situazioni ambientali. 
    17.- Inoltre, poiche' la potesta' legislativa in materia  agraria
non investirebbe solo i profili tecnici, ma anche i rapporti  privati
quando  possa   influire   sulla   situazione   generale   economica,
sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale  delle
campagne, che costituiscono interessi pubblici, la  Regione  conclude
per  la  legittimita'  dell'art.  20,  comma  11,  della  legge  reg.
Siciliana n. 19 del 2005 in relazione  all'obiettivo  perseguito  nel
contesto  della  generale   potesta'   riconosciuta   nella   materia
agricoltura alla Regione Siciliana. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (r.o. n. 95  del  2020)  la
Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, primo
comma, lettera a), 17, primo comma, lettera  e),  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n.  2,  e  all'art.  3  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della
Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti
e variazioni al bilancio della Regione  per  l'esercizio  finanziario
2005. Disposizioni varie),  nella  parte  in  cui  prevede  che  «gli
istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano  di  diciotto
mesi le passivita' di carattere agricolo scadute  o  che  andranno  a
scadere entro il 31 dicembre 2005». 
    La norma censurata prevede che «[a]l fine di agevolare la ripresa
delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla
grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed
enti esercenti il Credito  agrario  prorogano  di  diciotto  mesi  le
passivita' di carattere agricolo scadute o  che  andranno  a  scadere
entro il  31  dicembre  2005,  nonche'  per  le  aziende  agrumicole,
ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza  al  31  maggio  2006,
purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore  della
presente legge. Alle suddette operazioni di  proroga  si  applica,  a
totale carico del beneficiario, il tasso di  riferimento  vigente  al
momento della scadenza della passivita'». 
    La  Corte  rimettente  ritiene  che  la  Regione,  prorogando  di
diciotto mesi le passivita'  di  carattere  agricolo  scadute  o  che
andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005,  purche'  contratte  in
epoca antecedente alla  stessa  legge  regionale,  abbia  superato  i
limiti della competenza legislativa statutaria esclusiva  in  materia
di agricoltura, di cui all'art. 14, primo comma,  lettera  a),  dello
Statuto della Regione Siciliana, e della  competenza  concorrente  in
materia di credito, di  cui  al  successivo  art.  17,  primo  comma,
lettera e),  invadendo  la  sfera  di  attribuzioni  del  legislatore
statale in materia  di  diritto  privato,  in  proposito  richiamando
l'art. 3 Cost., che  impone  un  trattamento  uniforme  dei  rapporti
privatistici su tutto il territorio nazionale. 
    2.- In via preliminare,  va  dichiarata  l'inammissibilita',  per
tardivita', della costituzione dell'Azienda agricola  Emilia  Fodera'
snc e  di  Cesare  Fodera',  avvenuta  oltre  il  termine  perentorio
previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla  Corte  costituzionale  di  venti  giorni  dalla   pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione in  Gazzetta  Ufficiale;  tale  termine,
infatti,  scadeva  l'8  settembre  2020,  essendo  la   pubblicazione
avvenuta il 19 agosto 2020, mentre l'atto di costituzione delle parti
private e' stato depositato nella cancelleria di questa Corte  il  18
settembre 2020, poiche' ai  giudizi  in  via  incidentale  innanzi  a
questa Corte non si applica la sospensione feriale dei termini. 
    3.- Quanto ai profili di inammissibilita'  dedotti  dalla  difesa
regionale,  questi  si  riferiscono   al   difetto   di   motivazione
dell'ordinanza sulla non manifesta infondatezza e all'inidoneita' del
termine a difesa, poiche' la  notifica  alla  Regione  dell'ordinanza
della Corte di cassazione e' avvenuta solo dopo il deposito presso la
cancelleria di questa Corte. 
    Tale  eccezione  e'  infondata;  invero,  l'art.  3  delle  Norme
integrative dei giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale  prevede
quale unico termine perentorio per la costituzione  nel  giudizio  di
costituzionalita'  quello  di  venti   giorni   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. 
    4.- L'ulteriore eccezione  di  inammissibilita'  e'  riferita  al
difetto di motivazione per l'omessa indicazione del parametro di  cui
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l)  Cost.;   anch'essa   e'
infondata, invero il richiamo alla violazione dell'ordinamento civile
si  evince  dall'evocazione  dell'art.  3  Cost.  La  violazione  del
principio di uguaglianza e', infatti, argomentata dalla necessita' di
garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio  nazionale,  le
regole di disciplina dei rapporti privatistici;  inoltre  l'ordinanza
di rimessione fa esplicito riferimento alla indebita invasione  della
sfera di competenza statale nel diritto privato. 
    5.- Nel merito la questione e' fondata. 
    Va innanzitutto esclusa la lettura  costituzionalmente  orientata
della norma censurata, cosi'  come  prospettata  dalla  difesa  della
Regione, che richiama in questo senso un risalente parere del proprio
ufficio legislativo e legale, reso in riferimento  alla  legge  della
Regione Siciliana 28 settembre 1999, n. 22 (Interventi urgenti per il
settore  agricolo),  che  aveva  contenuto  analogo  a  quello  della
disposizione regionale oggi all'esame. 
    La  difesa  della  Regione,  richiamandosi  al  suddetto  parere,
sostiene che la norma censurata  non  avrebbe  carattere  precettivo,
bensi' meramente "propulsivo", costituendo solo un invito a porre  in
essere  la  prevista   proroga   delle   passivita'   riferite   alla
rateizzazione,  cio'  che  non   avrebbe   condizionato   sul   piano
privatistico la volonta' delle parti. 
    6.- Il tenore letterale della normativa censurata  non  consente,
pero', l'accoglimento della  interpretazione  proposta  dalla  difesa
regionale, in quanto il termine «prorogano», usato dalla disposizione
censurata,  ha  una  valenza  chiaramente  precettiva  e,   pertanto,
incompatibile con la pretesa che si tratti di un mero invito a  porre
in essere una proroga. D'altra parte, ove si dovesse  presupporre  un
implicito accordo delle parti in ordine alla proroga,  la  norma  non
avrebbe alcuna utilita' pratica. 
    7.- Peraltro, va osservato che, quando il  legislatore  siciliano
in passato ha  previsto  la  facolta'  di  proroga  delle  passivita'
agrarie  da  parte  degli  enti  e  degli  istituti  di  credito,  ha
utilizzato   l'espressione   «possono   prorogare»   piuttosto    che
«prorogano», prevedendo, inoltre, uno stanziamento in denaro (in  tal
senso l'art. 58 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n.
2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per  l'anno  2002)  che,
nell'individuare forme di finanziamento di soccorso per le passivita'
agricole in scadenza entro il 30.12.2002, prevede la possibilita'  di
riconoscere il concorso pubblico nel  pagamento  degli  interessi;  e
l'art. 18-bis della legge della Regione Siciliana 21 settembre  2005,
n.  11  (Riordino  della  disciplina   dell'attivita'   di   garanzia
collettiva dei fidi), introdotto dall'art. 80, comma 10, della  legge
della  Regione  Siciliana  12  maggio  2010,  n.   11   (Disposizioni
programmatiche  e  correttive   per   l'anno   2010),   che   prevede
l'autorizzazione di spesa di 10 mila migliaia di euro sotto forma  di
garanzia e contributo in conto interessi). 
    8.- L'art. 20, comma 11, della legge reg.  Siciliana  n.  19  del
2005, censurata, proroga le rate dei crediti agrari.  Potrebbe  cosi'
sembrare  afferente  sia  alla  materia  agricoltura,  di  competenza
esclusiva della Regione, sia alla materia del  credito,  che  integra
una competenza regionale concorrente. 
    Ma, nonostante la suddetta connessione, va  innanzitutto  esclusa
l'inerenza alla materia agricoltura, apparentemente  derivante  dalla
stretta  connessione  tra  la  politica  dei  sussidi  al  settore  e
l'utilizzazione degli strumenti finanziari finalizzati a tale scopo. 
    In proposito, la difesa della Regione si basa  su  una  risalente
giurisprudenza di questa Corte in materia  di  riduzione  dei  canoni
agrari e di estaglio che, pur  riconoscendo  che  la  disciplina  dei
rapporti privatistici richiede un trattamento uniforme,  in  ossequio
al principio di uguaglianza, in presenza  di  specifiche  circostanze
ammetteva la possibilita' che le Regioni  potessero  adottare  alcune
previsioni di stampo privatistico (sentenze n. 160 del  1969,  n.  34
del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n.  109,  n.
36 e n. 35 del 1957). 
    Le  suddette  decisioni  riguardavano   interventi   strettamente
connessi ai contratti agrari e, quindi, alla materia  agricoltura  di
competenza esclusiva di Regioni a statuto speciale nell'attesa di una
riforma complessiva del settore. 
    Pertanto, l'attrazione alla materia agricoltura e' stata ritenuta
con esclusivo riferimento ai contratti agrari, cio' che non vale  per
l'attivita' creditizia, che viene in rilievo nella specie,  ancorche'
strumentale all'esercizio dell'agricoltura. 
    Neppure  puo'  ritenersi  che  la  Regione  abbia  legittimamente
legiferato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia
di credito, competenza che  attiene  all'organizzazione  del  sistema
creditizio regionale. 
    La specifica fattispecie in esame inerisce,  al  contrario,  alle
condizioni del sinallagma privatistico,  intervenendo  sul  tempo  di
adempimento  dell'obbligazione,  con  una  previsione  normativa  che
incide sull'autonomia negoziale. 
    Pertanto, la disciplina censurata va ricondotta non alla  materia
del credito, ma alla disciplina dei rapporti di diritto  privato,  di
cui l'autonomia negoziale e' principio fondante posto dal legislatore
statale nell'esercizio della sua competenza che, in tale materia,  e'
esclusiva in quanto fondata sull'esigenza, sottesa  al  principio  di
uguaglianza,  di  garantire  il  trattamento  uniforme  dei  suddetti
rapporti su tutto il territorio nazionale. 
    Conseguentemente, va dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in
contrasto con  l'art.  3  Cost.  nonche'  invasivo  della  competenza
legislativa statale in materia di diritto privato.