ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  21,  comma
2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11  febbraio  2020,  n.  3
(Disposizioni collegate alla legge di  stabilita'  regionale  per  il
triennio  2020/2022.  Modificazioni  di  leggi  regionali   e   altre
disposizioni), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
con  ricorso  notificato  il  14-17  aprile   2020,   depositato   in
cancelleria il 16 aprile 2020, iscritto al n. 40 del registro ricorsi
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto  ai  sensi  del
punto l) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021,  e
l'avvocato Francesco Saverio Marini per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 14-17 aprile 2020 e depositato il 16 aprile 2020 (reg. ric. n.  40
del 2020), ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione e agli artt. 2 e 3
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la  Valle  d'Aosta),  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, comma 2, della legge della  Regione  Valle  d'Aosta  11
febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di  stabilita'
regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali
e altre disposizioni). 
    1.1.- La disposizione impugnata aggiunge alla legge della Regione
Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni  in  materia
di gestione dei rifiuti) l'art. 16-bis, ove  si  prevede:  «1.[f]atta
salva la sottoscrizione di  appositi  accordi  di  programma  con  le
Regioni interessate, e'  vietata  l'esportazione  di  rifiuti  urbani
verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di  rifiuti
urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono  esclusi  da  tali
divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa. 2. Al  fine
di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio  regionale,
la  tutela  della  salute  e  in  modo   da   prevenire   e   ridurre
l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e
l'utilizzo delle discariche per il conferimento di  rifiuti  speciali
provenienti da altre Regioni  essendo,  in  particolare,  vietato  il
completamento dei lavori relativi  alle  attivita'  finalizzate  alla
gestione di tali rifiuti,  ad  eccezione  dei  rifiuti  di  cui  alla
tabella 1 dell'articolo 5 del D.M. 27  settembre  2010  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  (Definizione
dei  criteri  di  ammissibilita'  dei  rifiuti   in   discarica,   in
sostituzione  di  quelli   contenuti   nel   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  3  agosto  2005),  nelle
discariche in corso di realizzazione e non ancora in  esercizio  alla
data del 1°gennaio 2020. Le autorizzazioni e  le  eventuali  proroghe
concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo
e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate
dal 15 febbraio 2020. 3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  fermo
restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri  di  ammissibilita'
in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente,
il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre  Regioni  e'
consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti gia' in
esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre  il  limite
del 20 per cento della  loro  capacita'  annua  autorizzata.  4.  Con
deliberazione della Giunta  regionale  sono  individuati  i  rifiuti,
soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi  industriali,  il
cui  conferimento  e'  vietato  presso  le  discariche  per   rifiuti
inerti.». 
    2.- Secondo lo Stato le  disposizioni  impugnate  introdurrebbero
modalita' di gestione dei rifiuti speciali le quali, oltre a eccedere
le  competenze  statutarie,  violerebbero  la  disciplina  posta  dal
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia  di
ambiente) e si risolverebbero altresi' in un limite alla circolazione
dei rifiuti tra le Regioni. 
    2.1.- In primo luogo, vi sarebbe un contrasto con gli artt. 182 e
182-bis del d.lgs. n. 152 del  2006  (da  qui:  cod.  ambiente),  con
conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
che  attribuisce  alla  potesta'   esclusiva   statale   la   «tutela
dell'ambiente» e «dell'ecosistema», in cui rientrerebbe pacificamente
la disciplina dei rifiuti (sul punto viene richiamata, fra tutte,  la
sentenza di questa Corte n. 249 del 2009). 
    2.1.1.- La prima di tali disposizioni  definisce  lo  smaltimento
dei rifiuti quale fase residuale della  loro  gestione,  da  esperire
solo nel caso in cui vi sia l'impossibilita' tecnica ed economica  di
porre in  essere  operazioni  di  recupero.  Inoltre,  stabilisce  il
divieto di smaltire  i  rifiuti  urbani  non  pericolosi  in  Regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali  o  internazionali  che,  in  ragione  di
particolari    aspetti    territoriali     o     per     opportunita'
tecnico-economica, prevedano  diversamente  per  raggiungere  livelli
ottimali di utenza servita. 
    Con  l'art.  182-bis,  invece,  il  legislatore   ha   introdotto
nell'ordinamento i principi di autosufficienza e di prossimita' nella
gestione dei  rifiuti,  in  conformita'  con  quanto  previsto  dalla
direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19
novembre 2008, relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive.
Nella specie, lo smaltimento dei rifiuti e il  recupero  dei  rifiuti
urbani non differenziati sono attuati  con  il  ricorso  a  una  rete
integrata e  adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori
tecniche disponibili  e  del  rapporto  tra  i  costi  e  i  benefici
complessivi; cio'  al  fine  di  realizzare  l'autosufficienza  nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e nel  trattamento  dei
rifiuti in ambiti territoriali ottimali,  nonche'  di  permettere  lo
smaltimento  dei  rifiuti  ed  il   recupero   dei   rifiuti   urbani
indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di
produzione o raccolta, al fine di ridurre  i  movimenti  dei  rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della  necessita'  di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. 
    2.1.2.- Ad avviso della parte  ricorrente,  l'art.  16-bis  della
legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  31  del  2007  avrebbe  indebitamente
introdotto delle stringenti  limitazioni  alla  circolazione  e  alla
gestione  dei  rifiuti,  in  particolare  di   quelli   speciali   di
provenienza extraregionale. 
    Tali  restrizioni  si  porrebbero  in  contrasto  con  la  citata
disciplina statale, che prevede specifiche  limitazioni  solo  per  i
rifiuti urbani e non anche per altri tipi di rifiuti,  per  cui  vige
solamente il criterio della  vicinanza  di  impianti  di  smaltimento
appropriati. 
    Secondo la difesa statale, pertanto, lo smaltimento nell'impianto
piu' vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali costituirebbe
solo un criterio preferenziale ai sensi del codice dell'ambiente, che
non escluderebbe pero' soluzioni  diverse,  a  differenza  di  quanto
invece prevedrebbe la disciplina regionale impugnata. 
    Cio'  sarebbe  incompatibile  anche  con  il  concetto  di  «rete
integrata e adeguata» di impianti  di  smaltimento  di  cui  all'art.
182-bis  cod.   ambiente,   che   presupporrebbe   una   possibilita'
d'interconnessione tra i  vari  siti  che  vengono  a  costituire  il
sistema  integrato,  senza  ostruzioni  determinate  da  blocchi  che
impediscano l'accesso ad alcune sue parti. 
    Se il divieto potrebbe ritenersi  legittimo  con  riferimento  ai
rifiuti urbani  non  pericolosi,  giacche'  e'  la  stessa  normativa
statale a prevederlo, contrasterebbe con la Costituzione una fonte di
produzione legislativa regionale che stabilisca il  medesimo  divieto
nei confronti di altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. 
    2.2.- In secondo luogo,  sarebbe  altresi'  violato  l'art.  120,
primo  comma,  Cost.,  sotto  il  profilo  del  divieto  di  adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra Regioni. 
    A tal riguardo, la difesa statale  evidenzia  come  tale  vincolo
debba ritenersi operante tanto per le Regioni ad autonomia ordinaria,
quanto per le quelle  ad  autonomia  speciale  (come  ribadito  dalla
giurisprudenza costituzionale, di cui si richiamano le sentenze n. 10
del 2009, n. 164 del 2007, n. 247 del 2006, n. 62 del 2005 e  n.  505
del 2002). 
    I   limiti   allo   smaltimento   di   rifiuti   di   provenienza
extraregionale disposti dal legislatore regionale - sebbene di natura
relativa  e  non  assoluta,  perche'  circoscritti  ai  soli  rifiuti
speciali - determinerebbero pertanto un'illegittima forma di ostacolo
alla libera circolazione di cose tra Regioni. 
    2.3.- Infine, la disposizione  oggetto  di  impugnazione  sarebbe
costituzionalmente  illegittima  anche  alla  luce  delle  competenze
normative di cui allo statuto reg. Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  che
agli artt. 2 e 3 non prevedrebbe competenze in materia dei rifiuti  e
di tutela ambientale (viene richiamata la sentenza di questa Corte n.
61 del 2009, relativa proprio ad alcune norme della legge reg.  Valle
d'Aosta n. 31 del 2007). 
    3.- Con atto depositato in data 20 maggio 2020 si  e'  costituita
in  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste,
chiedendo  il  rigetto  del  ricorso,  in  quanto   inammissibile   e
infondato. 
    3.1.-  In  via  preliminare,  la   difesa   regionale   eccepisce
l'inammissibilita' del ricorso per contraddittorieta' del petitum  e,
piu' in generale, per difetto di motivazione. 
    Il Governo, infatti, da un lato censurerebbe l'intero art. 16-bis
della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  31   del   2007,   dall'altro
riconoscerebbe la conformita' alla normativa statale del primo  comma
dello stesso articolo (che disciplina il divieto di importazione e di
esportazione dei rifiuti solidi urbani) e,  per  quanto  riguarda  le
limitazioni relative ai rifiuti  urbani  non  pericolosi,  anche  dei
successivi commi. 
    Vi sarebbe, pertanto, una discrasia tra il  petitum  demolitorio,
di tipo ablatorio  integrale,  e  le  motivazioni  del  ricorso,  che
sembrerebbero circoscrivere l'oggetto dell'impugnativa. 
    3.2.- Secondo la difesa regionale il primo e il terzo  motivo  di
ricorso sarebbero inoltre  inammissibili  o  comunque  infondati  per
erroneita' del presupposto interpretativo, sia delle norme impugnate,
sia di quelle interposte. 
    Il  legislatore  statale,  infatti,   avrebbe   individuato   nel
principio di prossimita' il criterio  cardine  nello  smaltimento  di
rifiuti speciali, come emergerebbe dalla  lettura  dell'art.  182-bis
cod. ambiente. Pertanto, la libera circolazione dei rifiuti  speciali
sarebbe in realta' contemperata  dall'esigenza  di  ridurre  il  loro
movimento,  individuando  quale  criterio  prioritario  quello  della
vicinanza dell'impianto idoneo di smaltimento al luogo di  produzione
dei rifiuti. 
    L'art. 16-bis della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  31  del  2007,
lungi dal prevedere un divieto di conferimento  di  rifiuti  speciali
extraregionali all'interno del territorio regionale, rappresenterebbe
una  ragionevole  declinazione  dei  principi  di  autosufficienza  e
prossimita' in base alle caratteristiche geografiche del territorio e
alla capacita' ricettiva regionale. 
    3.2.1.-  In  particolare,  il  comma  2  di  tale   articolo   si
limiterebbe a disincentivare  la  costruzione  di  nuove  discariche,
preservando al contempo la capacita' ricettiva degli impianti gia' in
esercizio,  anche  in  considerazione  dell'adeguatezza   di   quelli
esistenti   nel   rispondere   sia   alla   domanda   interna    (non
particolarmente  elevata,  considerate  le  ridotte  dimensioni   del
territorio), sia a quella extraregionale. 
    Pertanto, le disposizioni impugnate costituirebbero un  legittimo
esercizio delle  competenze  regionali  nelle  materie  «governo  del
territorio» e «tutela della salute». 
    3.2.2.- A conclusioni non dissimili dovrebbe giungersi anche  per
quanto riguarda il comma 3 dell'art. 16-bis, che non sarebbe volto  a
vietare lo smaltimento in Regione dei  rifiuti  speciali  provenienti
dall'esterno, bensi' a prevedere che esso possa avvenire  nelle  sole
discariche per rifiuti inerti gia' in  esercizio  alla  data  del  1°
gennaio 2020. Anche in tal caso,  si  evidenzierebbe  come  l'offerta
esistente consenta di assorbire, sia la domanda interna,  sia  quella
extraregionale. 
    Il ricorso sarebbe  infondato  anche  alla  luce  della  costante
giurisprudenza costituzionale secondo cui, pur essendo riservato allo
Stato il potere di fissare livelli  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio nazionale, le Regioni conservano la competenza  di  curare
interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali
(vengono richiamate, in tal senso, le sentenze n. 231  del  2019,  n.
249 del 2009 e n. 62 del 2008). Il legislatore regionale, quindi, ben
potrebbe garantire - per il raggiungimento di fini  connaturati  alle
proprie competenze - condizioni di tutela dell'ambiente piu' elevate,
purche' non vanifichi i livelli di  tutela  uniforme  disposti  dallo
Stato. 
    Per  cui,  tenendo   conto   del   rispetto   dei   principi   di
autosufficienza e prossimita' stabiliti dal legislatore nazionale, la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si sarebbe  limitata  a
disincentivare l'importazione di rifiuti speciali  e  il  conseguente
aumento  della   movimentazione   e   del   trasporto.   Quest'ultima
rappresenterebbe  una  possibilita'  ulteriore  rispetto  ai  livelli
uniformi di tutela disposti dallo Stato, che il legislatore regionale
avrebbe voluto  escludere  nell'ambito  della  propria  insindacabile
discrezionalita' politica e nel  legittimo  esercizio  della  propria
competenza in materia di governo del territorio. 
    3.2.3.- Per quanto riguarda, infine, il  comma  4  dell'impugnato
art. 16-bis, la difesa regionale lamenta la  mancanza  di  specifiche
censure  sulla   sua   illegittimita',   chiedendo   conseguentemente
l'inammissibilita' della relativa impugnativa. 
    In ogni  caso,  le  disposizioni  impugnate  convergerebbero  con
l'interpretazione che  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
avrebbe  offerto  circa  i  criteri  dell'autosufficienza   e   della
prossimita' nella gestione dei rifiuti,  di  cui  in  particolare  al
considerando n. 32 e all'art. 16  della  direttiva  2008/98/CE.  Tali
previsioni dovrebbero essere interpretate alla luce dell'art. 191 del
Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   (TFUE),   come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, da cui  si  ricaverebbe
il principio di correzione, prioritariamente alla  fonte,  dei  danni
causati all'ambiente, con  la  conseguenza  che  «spetta  a  ciascuna
regione, comune o altro ente locale adottare  le  misure  appropriate
per garantire il ricevimento, il trattamento  e  lo  smaltimento  dei
propri rifiuti», per cui questi ultimi  devono  essere  «smaltiti  il
piu' vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne
al massimo il trasporto» (cosi' la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, sezione terza, sentenza 16 luglio 2015, in  causa  C-653/13,
Commissione contro Italia). 
    3.3.-  Anche  il  secondo  motivo  di  ricorso,   relativo   alla
violazione dell'art. 120, primo comma, Cost., sarebbe inammissibile e
comunque infondato. 
    Le censure, infatti,  si  fonderebbero  sul  presupposto  erroneo
secondo cui la  disposizione  impugnata  prevedrebbe  un  divieto  di
smaltimento dei rifiuti  speciali  extraregionali  all'interno  della
Regione. 
    3.3.1.- Secondo la difesa regionale il divieto  di  cui  all'art.
120, primo comma, Cost. non dovrebbe  essere  inteso  come  assoluto,
poiche' la possibilita' di disciplinare e,  quindi,  di  limitare  la
circolazione  di  soggetti  umani  e  di  beni  sarebbe   connaturata
all'autonomia politica e amministrativa delle  Regioni.  Tale  potere
non potrebbe essere escluso in tutti quei casi in cui le disposizioni
costituzionali ammettono che la disciplina sul libero movimento delle
cose o delle persone possa essere disposta  con  atti  di  competenza
regionale. 
    Da questo punto di vista, la disposizione  impugnata  supererebbe
il  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  poiche'  da  un   lato
disincentiverebbe la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento
di rifiuti speciali, ferma la piena funzionalita' di quelli esistenti
e  in  esercizio  anche  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali
extraregionali; dall'altro limiterebbe lo smaltimento di tali rifiuti
agli impianti gia' costruiti e in esercizio,  in  virtu'  dei  propri
poteri di programmazione conferiti dallo stesso codice  dell'ambiente
e delle proprie competenze in materia di governo del territorio e  di
tutela della salute. 
    3.3.2.- D'altronde, la libera circolazione dei rifiuti  speciali,
contemperata dai principi di autosufficienza e prossimita' di matrice
eurounitaria e recepiti  dalla  legislazione  statale,  non  potrebbe
tramutarsi,  sulla  base   dell'art.   120,   primo   comma,   Cost.,
nell'incentivazione  dell'importazione  di  rifiuti  da   luoghi   di
produzione lontani dall'impianto di conferimento.  Tale  conclusione,
infatti, impedirebbe alle Regioni di operare qualsiasi programmazione
della gestione dei rifiuti che tenga conto delle caratteristiche  del
territorio, svuotando di contenuto le prerogative  riconosciute  alla
Regione a livello costituzionale. 
    3.4.- In subordine, ove gli artt. 182  e  182-bis  cod.  ambiente
fossero ritenuti ostativi  a  una  disciplina  quale  quella  di  cui
all'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n.  31  del  2007,  la
difesa regionale chiede d'investire la Corte di giustizia dell'Unione
europea circa la conformita' dei principi di diritto europeo  dettati
in materia di gestione e smaltimento  dei  rifiuti  speciali  con  le
richiamate disposizioni di legge statale. 
    3.4.1.- A tal riguardo, viene invocata, anzitutto,  la  direttiva
2008/98/CE, come interpretata dalla citata sentenza  della  Corte  di
giustizia 16 luglio  2015,  nonche'  la  piu'  recente  direttiva  n.
2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  30  maggio
2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti, la quale dispone la necessita' di una progressiva  riduzione
del collocamento in discarica dei rifiuti per evitare impianti nocivi
sulla salute umana e sull'ambiente (considerando n. 10). 
    3.4.2.- Per tali ragioni, la difesa regionale chiede di investire
la Corte di giustizia della seguente questione pregiudiziale: «[s]e i
Principi di autosufficienza nella gestione dei rifiuti e  i  principi
di prossimita' di smaltimento dei rifiuti  nell'ambito  di  una  rete
integrata  di  impianti,  di  cui  alla  Direttiva  2008/98  CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, Considerando
n. 32 e art. 16, comma 3,  unitamente  al  principio  di  correzione,
prioritariamente alla fonte, dei danni causati all'ambiente,  di  cui
all'articolo 191 TFUE, come interpretato dalla  Corte  di  Giustizia,
secondo cui esso implica che spetta  a  ciascuna  regione,  comune  o
altro ente locale adottare le misure  appropriate  per  garantire  il
ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che
questi ultimi vanno quindi smaltiti il piu' vicino possibile al luogo
in cui  vengono  prodotti,  per  limitare  al  massimo  il  trasporto
(sentenza Commissione/Italia, C-297/08, sentenza  Commissione/Italia,
C-653/13),  anche  alla  luce  dei  principi  e  degli  obiettivi  di
progressiva riduzione del collocamento dei rifiuti in discarica e  di
disincentivo  della  sovraccapacita'   degli   impianti,   idoneo   a
precludere gli obiettivi unionali di  recupero  e  riciclaggio,  come
perseguiti dalla citata Direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e  da  ultimo  con  la  Direttiva  (UE)  2018/850  del
Parlamento europeo e del Consiglio, ostino a una normativa  nazionale
come quella di cui agli artt. 182 e 182-bis del  d.lgs.  n.  152  del
2006 e s.m.i. che vieta a una Regione  dello  Stato  che  costituisce
ambito territoriale ottimale, gia' autosufficiente per lo smaltimento
dei rifiuti speciali interni e gia' in grado di  garantire,  in  base
agli impianti esistenti, lo smaltimento di  rifiuti  extra  regionali
nei limiti compatibili col principio di  prossimita',  di  vietare  -
nell'esercizio delle proprie competenze in  materia  di  governo  del
territorio e di tutela della salute  e  del  diritto  a  un  ambiente
salubre  -  l'autorizzazione  all'esercizio  di  nuovi  impianti   di
smaltimento di rifiuti speciali e di limitare l'ingresso  di  rifiuti
extra regionali provenienti da luoghi di produzione lontani  e  oltre
quanto imposto dal principio di prossimita' di smaltimento nella rete
integrata di rifiuti». 
    3.4.3.- La  parte  resistente,  infine,  chiede,  a  valle  della
pregiudiziale europea, di disapplicare o dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale - nei limiti della pronuncia della Corte di  giustizia
- delle norme interposte invocate dallo  Stato  e,  conseguentemente,
dichiarare non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
proposte ex adverso. 
    4.- In prossimita' dell'udienza il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento dei
motivi illustrati nel ricorso. 
    4.1.- In via preliminare, la difesa statale evidenzia come  debba
ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilita'  sollevata  dalla
Regione, laddove quest'ultima  lamenta  la  contraddittorieta'  e  la
mancanza di specificita' dei motivi all'interno del ricorso. 
    Quest'ultimo, invece,  illustrerebbe  chiaramente  i  profili  di
illegittimita' costituzionale  contestati  e  relativi  all'ingerenza
regionale in una materia di competenza esclusiva dello  Stato;  vizio
che  prescinderebbe  dal   contenuto   prescrittivo   delle   singole
disposizioni,  essendo  sufficiente  una  verifica  della   "materia"
oggetto  delle  disposizioni  stesse.  In  ogni  caso,   qualora   le
argomentazioni poste a  fondamento  dell'impugnazione  non  dovessero
comportare l'illegittimita' costituzionale  dell'intero  art.  16-bis
della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  31   del   2007,   cio'   non
rappresenterebbe   certo   un   motivo   di   inammissibilita',   ma,
eventualmente, di un accoglimento parziale del ricorso. 
    4.2.- Nel merito, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  evidenzia
come le disposizioni impugnate porrebbero dei veri e  propri  divieti
tassativi alla circolazione e gestione dei rifiuti. 
    4.2.1.-  Contrariamente  a  quanto   prospettato   dalla   difesa
regionale,   infatti,   non   sarebbe    sufficiente    la    vigenza
nell'ordinamento del principio di prossimita' nello  smaltimento  dei
rifiuti a legittimare  un  intervento  normativo  regionale  in  tale
ambito, poiche' la legislazione statale si limiterebbe  a  dichiarare
preferibile lo smaltimento nel luogo piu' vicino alla produzione  dei
rifiuti, senza vietare opzioni diverse. Ne' potrebbe escludersi,  tra
l'altro, che il conferimento di rifiuti provenienti da altre  Regioni
all'interno di discariche della Valle d'Aosta risponda al criterio di
massima prossimita', come  accadrebbe,  ad  esempio,  per  i  rifiuti
generati  in  localita'  immediatamente   limitrofe   al   territorio
regionale. 
    I divieti introdotti ai commi 3 e 4 dell'art. 16-bis della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, inoltre, prescinderebbero da  ogni
riferimento al quantum e alla prossimita' o  meno  della  provenienza
dei rifiuti. D'altronde, cio' comporterebbe una valutazione in merito
al sistema integrato di rifiuti, che non competerebbe  alla  Regione,
presupponendo la conoscenza della situazione a livello di  territorio
nazionale, tenuto conto altresi' del fatto che la  sufficienza  degli
impianti rispetto al carico extraregionale sarebbe priva di riscontri
oggettivi  e  che  non   esisterebbe   una   nozione   oggettivamente
verificabile e quantificabile di limite allo smaltimento  di  rifiuti
extraregionali compatibili con il principio di prossimita'. 
    4.2.2.- Riguardo alla  violazione  del  divieto  di  circolazione
delle cose tra Regioni, la parte ricorrente evidenzia come il comma 3
dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007 non si
limiterebbe a stabilire  che  lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali
provenienti dall'esterno debba  avvenire  nelle  sole  discariche  di
inerti gia' in esercizio, ma  vieterebbe  tout  court  l'ingresso  in
Regione  dei  rifiuti  che  non  possono  essere  smaltiti  in   tali
discariche. Con l'ulteriore limite di cui al successivo comma  4,  in
forza del quale la  Regione  potrebbe  stabilire  quali  rifiuti  non
possono essere conferiti nelle discariche per inerti. 
    5.- Anche la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha
presentato una memoria in prossimita' dell'udienza, insistendo per il
rigetto del ricorso del Governo. 
    5.1.- In  via  preliminare,  la  difesa  regionale  ribadisce  le
proprie considerazioni sulla natura contraddittoria e sul difetto  di
specificita' del ricorso, chiedendo, conseguentemente, di dichiararne
l'inammissibilita', perlomeno limitatamente ai commi 1 e 4  dell'art.
16-bis della legge regionale n. 31 del 2007, non  oggetto  di  alcuna
specifica censura. 
    5.2.- Con riferimento agli altri motivi di  ricorso,  la  Regione
ribadisce che le argomentazioni del  Governo  si  baserebbero  su  un
errore prospettico e fattuale. 
    5.2.1.- In particolare, la ragione per cui i rifiuti  provenienti
da altre Regioni verrebbero destinati alle sole discariche per inerti
deriverebbe dal fatto che tutte le discariche per il conferimento  di
rifiuti  speciali  non  pericolosi  autorizzate  in   Valle   d'Aosta
sarebbero discariche per rifiuti speciali inerti. 
    Cosi', da una parte il comma 2 dell'art. 16-bis della legge  reg.
Valle d'Aosta n. 31 del  2007  vieterebbe  la  costruzione  di  nuove
discariche idonee allo smaltimento di  rifiuti  speciali  soggetti  a
caratterizzazione;  dall'altra   parte,   il   successivo   comma   3
stabilirebbe che,  in  quelle  gia'  esistenti,  il  conferimento  di
rifiuti extra regionali sia comunque garantito nel limite del 20  per
cento della relativa capacita' impiantistica. Limite che, oltre a non
essere stato contestato dal Governo, risulterebbe coerente con i dati
storici di massimo conferimento dall'esterno di rifiuti speciali. 
    Il comma 4 dell'art. 16-bis, infine, non riguarderebbe i  rifiuti
provenienti da fuori Regione, ma consentirebbe alla Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste d'individuare in via generale quelli  il
cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti  inerti,
nell'esercizio  delle  proprie  competenze   stabilite   dal   codice
dell'ambiente. 
    Anche  dal  punto  di  vista  fattuale,  quindi,  emergerebbe  la
compatibilita' con i livelli minimi  uniformi  di  tutela  ambientale
stabiliti  dallo  Stato,  dal  momento  che   la   nuova   disciplina
consentirebbe di salvaguardare gli impianti esistenti,  preservandone
la capacita'  residua  e  garantendone  la  rispondenza,  tanto  alla
richiesta  interna,  quanto  alla  richiesta  esterna  alla  Regione,
disincentivando  solo  quel  mercato  esterno  che  non  risponda  al
criterio di prossimita'. 
    Anzi, ad avviso della difesa regionale sarebbe proprio  l'aumento
dei rifiuti provenienti da  Regioni  non  finitime  a  ripercuotersi,
riducendola,  sulla  durata  residua   complessiva   degli   impianti
esistenti, a detrimento della capacita' degli  stessi  di  rispondere
alla domanda interna; il che si porrebbe in evidente contrasto con  i
principi di prossimita' e di autosufficienza regionale nella gestione
dei  rifiuti.  Cristallizzando  la  situazione  attuale,  invece,  il
legislatore valdostano  avrebbe  agito  in  maniera  coerente  con  i
principi  stabiliti  dalle  disposizioni  statali   interposte,   nel
legittimo  esercizio  delle  competenze  regionali  di  governo   del
territorio e di tutela della salute. 
    5.2.2.- La disposizione impugnata, inoltre,  non  disporrebbe  un
divieto  di   smaltimento   dei   rifiuti   speciali   extraregionali
all'interno della Valle d'Aosta. 
    L'art.  16-bis,  infatti,  si  limiterebbe  a  disincentivare  la
costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti  speciali
(ferma restando la piena funzionalita' di quelli esistenti anche  per
far fronte allo smaltimento dei rifiuti  extraregionali),  nonche'  a
limitare tale smaltimento all'interno degli impianti gia' costruiti e
in esercizio (nei limiti coerenti con  il  dato  storico  di  maggior
conferimento). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2020, ha impugnato l'art.  21,
comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n.
3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale  per  il
triennio  2020/2022.  Modificazioni  di  leggi  regionali   e   altre
disposizioni), che ha introdotto  l'art.  16-bis  nella  legge  della
Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti). 
    1.1.-  Tale   articolo   prevede   che:   «1.[f]atta   salva   la
sottoscrizione di  appositi  accordi  di  programma  con  le  Regioni
interessate, e' vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso  altri
ambiti territoriali ottimali o l'importazione di  rifiuti  urbani  da
altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da  tali  divieti  i
rifiuti urbani  soggetti  a  valorizzazione  certa.  2.  Al  fine  di
contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale,  la
tutela della salute e in modo da prevenire e  ridurre  l'inquinamento
ambientale, la Regione disincentiva  la  realizzazione  e  l'utilizzo
delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali  provenienti
da altre Regioni essendo, in particolare,  vietato  il  completamento
dei lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione di  tali
rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo
5 del D.M. 27 settembre  2010  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  (Definizione  dei  criteri  di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in  sostituzione  di  quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione
e  non  ancora  in  esercizio  alla  data  del  1°gennaio  2020.   Le
autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la  realizzazione
dei lavori  di  cui  al  precedente  periodo  e  per  il  conseguente
esercizio delle discariche si  intendono  revocate  dal  15  febbraio
2020. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo
del  pieno  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita'  in  discarica
definiti  dalla  normativa  eurounitaria  e   statale   vigente,   il
conferimento di rifiuti speciali  provenienti  da  altre  Regioni  e'
consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti gia' in
esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre  il  limite
del 20 per cento della  loro  capacita'  annua  autorizzata.  4.  Con
deliberazione della Giunta  regionale  sono  individuati  i  rifiuti,
soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi  industriali,  il
cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti inerti». 
    2.- Secondo lo Stato le  disposizioni  impugnate  introdurrebbero
modalita' di gestione dei rifiuti speciali che, oltre a  eccedere  le
competenze statutarie, contrasterebbero con  i  livelli  uniformi  di
tutela ambientale fissati dal decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 (Norme in materia di ambiente), introducendo altresi'  un  limite
alla circolazione dei rifiuti tra le Regioni. 
    2.1.- In primo luogo, sarebbe violato l'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. in relazione agli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n.
152  del  2006  (da  qui:  cod.  ambiente),  recanti  i  principi  di
autosufficienza e di prossimita' nello smaltimento dei  rifiuti,  che
solo per i rifiuti urbani non  pericolosi  si  declinerebbero  in  un
divieto di smaltimento al di fuori della Regione. 
    Le disposizioni impugnate, invece, introdurrebbero  indebitamente
stringenti limitazioni  alla  circolazione  e  gestione  dei  rifiuti
speciali di provenienza extraregionale, per cui  vigerebbe  solamente
il criterio della vicinanza di impianti di  smaltimento  appropriati;
in tal modo, vi sarebbe un contrasto anche con il concetto  di  «rete
integrata e  adeguata»,  la  quale  presupporrebbe  una  possibilita'
d'interconnessione tra i vari siti costituenti il sistema  integrato,
senza blocchi che impediscano l'accesso ad alcune sue parti. 
    2.2.- In secondo luogo, i limiti allo smaltimento di  rifiuti  di
provenienza   extraregionale   disposti   dalla   normativa   oggetto
d'impugnazione contrasterebbero con l'art. 120, primo comma, Cost. 
    Infatti, sebbene di  natura  relativa  e  non  assoluta,  perche'
circoscritti  ai  soli  rifiuti   speciali,   essi   determinerebbero
un'illegittima forma di ostacolo alla libera circolazione di cose tra
Regioni. 
    2.3.- Da ultimo, sussisterebbe anche una lesione degli artt. 2  e
3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta),  che  non  prevedrebbero  per  la   Regione
competenze in materia dei rifiuti e di tutela ambientale. 
    3.-   Preliminarmente   deve   essere    rigettata    l'eccezione
d'inammissibilita' della difesa regionale per contraddittorieta'  del
petitum e per difetto di motivazione, in quanto la  parte  ricorrente
chiederebbe   una   declaratoria   d'illegittimita'    costituzionale
dell'intero art. 16-bis della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  31  del
2007, pur riconoscendo la conformita'  alla  disciplina  statale  del
comma 1 dello stesso articolo e, per quanto riguarda  le  limitazioni
relative ai rifiuti  urbani  non  pericolosi,  anche  dei  successivi
commi. 
    3.1.- E' senz'altro vero che lo Stato  si  duole  soltanto  delle
limitazioni  alla  circolazione  e  allo  smaltimento   dei   rifiuti
speciali, mentre il citato comma 1 riguarda i rifiuti urbani  e,  per
tale ragione, in alcuni passaggi del ricorso viene riconosciuto  come
astrattamente compatibile con la disciplina statale interposta. 
    Tuttavia, anche alla luce della memoria depositata in prossimita'
dell'udienza,  risulta  sufficientemente  chiaro   che   l'Avvocatura
generale dello  Stato  ha  inteso  censurare  tale  comma  in  quanto
interverrebbe comunque  in  una  materia  riservata  alla  competenza
esclusiva statale, quale e' la «tutela della ambiente». 
    4.-  Altresi'  non  fondata  e'  l'eccezione   d'inammissibilita'
relativa al comma 4 dell'art. 16-bis, perche'  non  si  rileverebbero
nel ricorso statale specifiche doglianze sul punto. 
    4.1.- Dal complesso delle argomentazioni, specie alla luce  della
memoria depositata in prossimita' dell'udienza, infatti, e' possibile
desumere che tale comma e' censurato in quanto  recherebbe  ulteriori
limiti al conferimento  di  rifiuti  speciali  nelle  discariche  per
inerti; previsione che, insieme  ai  vincoli  e  divieti  di  cui  ai
precedenti  commi  2  e  3,  determinerebbe  una  compressione  delle
prerogative statali in materia di rifiuti. 
    5.- Va rigettata anche l'eccezione d'inammissibilita',  formulata
riguardo a tutti i motivi di ricorso, per erroneita' del  presupposto
interpretativo, in quanto le argomentazioni  della  difesa  regionale
attengono piu' propriamente al merito  delle  questioni  (da  ultimo,
sentenza n. 281 del 2020). 
    6.-  Infine,  solo  dopo  l'esame  nel  merito  andra'  presa  in
considerazione la richiesta di rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea effettuata dalla difesa  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    7.- La normativa oggetto di censura interviene  sulla  disciplina
dello   smaltimento   dei   rifiuti,   materia   che,   da   costante
giurisprudenza   costituzionale,   e'   ascrivibile   alla    «tutela
dell'ambiente» (tra le piu' recenti, sentenze n.  227  del  2020,  n.
289, n. 231, n. 142, n. 129 e n. 28 del 2019, n. 150  e  n.  126  del
2018), in grado d'incidere anche sulle ulteriori competenze regionali
coinvolte, quale, in particolare, la materia «governo del territorio»
(ex multis, sentenze n. 215 e n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 151
del 2011, n. 225 del 2009, n. 380 del 2007, n. 62 del 2005 e  n.  259
del 2004). 
    La disciplina statale costituisce, dunque,  anche  in  attuazione
degli  obblighi  comunitari,  un  livello  di  tutela  uniforme,  che
s'impone sull'intero territorio nazionale e non consente  deroghe  su
base regionale (tra le tante, sentenze n. 227 del 2020,  n.  150  del
2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013 e n. 314 del 2009). 
    I vincoli posti dalla legislazione dello Stato valgono anche  nei
confronti delle  Regioni  ad  autonomia  speciale,  come  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  la  quale,  tra  l'altro,  e'
priva,  sia  di  una  competenza  statutaria  generale   in   materia
ambientale, sia di un  titolo  statutario  specifico  in  materia  di
rifiuti (sentenza n. 61 del 2009). 
    7.1.- Il codice dell'ambiente (artt.  178  e  seguenti)  fissa  i
principi che regolano la disciplina dei rifiuti, tra cui  rilevano  i
principi di autosufficienza e di prossimita', gia' indicati dall'art.
16  della  direttiva  2008/98/CE,  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive. 
    L'art.  182  cod.  ambiente,   in   particolare,   definisce   lo
smaltimento dei rifiuti - le  cui  attivita'  sono  disciplinate  dal
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione   della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche  di  rifiuti)  -  quale
fase residuale della loro gestione, da esperire solo nel caso in  cui
vi sia l'impossibilita' tecnica  ed  economica  di  porre  in  essere
operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire  i
rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle  dove  gli
stessi sono prodotti,  fatti  salvi  eventuali  accordi  regionali  o
internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali  o
per  opportunita'  tecnico-economica,  prevedano   diversamente   per
raggiungere livelli ottimali di utenza servita. 
    L'art. 182-bis cod. ambiente, poi, stabilisce che lo  smaltimento
dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non  differenziati  sono
attuati nel rispetto dei principi di autosufficienza  e  prossimita',
attraverso una rete  integrata  ed  adeguata  di  impianti,  volta  a
realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e il  loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali, in  uno  degli  impianti
idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. 
    I ricordati principi trovano attuazione, sul piano organizzativo,
attraverso l'intervento di tutti i livelli di governo, secondo quanto
stabilito dagli articoli da 195 a 208 cod. ambiente, che, sulla  base
dei criteri generali fissati dallo Stato, differenziati per i rifiuti
urbani  e  per  i  rifiuti  speciali,  demandano  alle   Regioni   la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali  di
gestione dei rifiuti. 
    In  base  a  quanto  previsto  dai  rispettivi  piani  regionali,
regolati dagli artt. 199 e 200 cod. ambiente, le  Regioni  esercitano
le proprie competenze  concernenti  l'approvazione  dei  progetti  di
nuovi impianti per la  gestione  di  rifiuti,  l'autorizzazione  alle
modifiche degli impianti esistenti e  l'autorizzazione  all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti,  nel  rispetto
dei ricordati principi di autosufficienza e prossimita'. 
    Con  particolare  riferimento  allo  smaltimento  in   discarica,
infine, proprio l'art. 182 cod. ambiente rinvia al d.lgs. n.  36  del
2003, recentemente modificato dal  decreto  legislativo  3  settembre
2020, n. 121, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850,  che
modifica  la  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle   discariche   di
rifiuti»,  che  ha  altresi'  abrogato  il   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  27  settembre
2010 (Definizione  dei  criteri  di  ammissibilita'  dei  rifiuti  in
discarica, in  sostituzione  di  quelli  contenuti  nel  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto  2005),
rinnovando i criteri per lo smaltimento in discarica gia' indicati da
tale ultimo atto. Il d.lgs. n. 36 del 2003, a sua volta, rinvia  alla
legislazione di settore per quanto concerne  le  autorizzazioni  alla
costruzione di nuove discariche, a oggi regolata dall'art.  208  cod.
ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano regionale. 
    8.- Cio' premesso, nel caso di specie non viene in discussione la
facolta' della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  di
valutare l'opportunita' di realizzare nuove discariche,  ne'  risulta
di per se' illegittimo il disincentivo al ricorso alla discarica, che
appare anzi conforme ai piu' recenti indirizzi  in  materia  espressi
anche dal d.lgs. n. 121 del 2020. Rilevano piuttosto le modalita' con
le quali tali obiettivi sono realizzati. 
    8.1.- Sotto tale profilo, non sono fondate  le  censure  relative
all'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3  del  2020,
nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 16-bis della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 31 del  2007  ove  si  prevede  che,  salva  la
sottoscrizione di  appositi  accordi  di  programma  con  le  Regioni
interessate, e' vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso  altri
ambiti territoriali ottimali o l'importazione di  rifiuti  urbani  da
altri ambiti territoriali ottimali. 
    Tale previsione, infatti, e' conforme all'art. 182 cod. ambiente,
che, come ricordato, prevede esso stesso il  divieto  di  smaltire  i
rifiuti urbani in Regioni diverse da  quelle  dove  gli  stessi  sono
prodotti, fatti salvi gli  accordi  regionali  e  internazionali  sul
punto. 
    8.2.- Le questioni di legittimita' costituzionale  promosse  sono
fondate limitatamente all'art. 21, comma 2, della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e  4
dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007. 
    8.2.1.-  Il  comma  2  dell'art.  16-bis  pone  quale   obiettivo
espressamente dichiarato il  contenimento  della  movimentazione  dei
rifiuti nel  territorio  regionale,  al  fine  di  disincentivare  la
realizzazione e l'utilizzo delle discariche per  il  conferimento  di
rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. 
    Tale  obiettivo  viene  realizzato  attraverso  il   divieto   di
completare i lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione
di siffatti rifiuti - salvo che per quelli  di  cui  alla  Tabella  1
allegata all'art. 5 del d.m.  27  settembre  2010  (oggi  individuati
dalla Tabella 1 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 36 del 2003),  ossia  i
rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione  -  nelle  discariche
non ancora in esercizio alla data del 1°  gennaio  2020,  con  revoca
delle autorizzazioni e  delle  eventuali  proroghe  gia'  concesse  a
decorrere dal 15 febbraio 2020. 
    Si tratta di una  previsione  che,  come  espressamente  indicato
dalla difesa  regionale,  realizza  una  "cristallizzazione"  in  via
legislativa dell'esistente, sull'assunto che il fabbisogno  regionale
sarebbe sufficientemente coperto, sia per quanto concerne la  domanda
interna, sia per quella extraregionale. 
    Siffatta valutazione di autosufficienza avviene al di fuori degli
strumenti di  pianificazione  previsti  dal  codice  dell'ambiente  e
attraverso un intervento  legislativo  ben  diverso  da  quelli  gia'
oggetto d'esame da parte di questa Corte, in casi concernenti  misure
sospensive dei procedimenti autorizzativi relativi agli  impianti  di
trattamento dei rifiuti nelle more dell'aggiornamento  del  piano  di
gestione dei rifiuti, ovvero dei criteri regionali di  localizzazione
(sentenze n. 289 del 2019 e n. 150 del 2018). 
    In tali casi, le  Regioni  interessate  avevano  adottato  misure
transitorie e di salvaguardia,  per  questo  motivo  compatibili  con
l'assetto costituzionale delle competenze. 
    Nel  caso  di  specie,  invece,   la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha sottratto in via legislativa agli strumenti
di pianificazione la valutazione sul fabbisogno  di  smaltimento  dei
rifiuti. Il che, sebbene lo Stato non richiami nel proprio ricorso le
disposizioni del codice dell'ambiente relative al piano regionale, si
pone comunque in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente,  questo  si'
invocato quale norma interposta, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003,
ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica  e  l'autorizzazione
dei relativi impianti, sono appunto  richiamate  le  procedure  e  la
pianificazione di cui al codice dell'ambiente. 
    8.2.2.- Il disincentivo alla realizzazione  di  nuove  discariche
assume una portata lesiva  della  Costituzione  anche  in  virtu'  di
quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 16-bis, che consente il
conferimento di rifiuti speciali provenienti da  altre  Regioni  solo
nelle discariche per rifiuti inerti gia' in esercizio alla  data  del
1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per  cento  della
loro capacita' annua autorizzata. 
    Tale     disposizione,     infatti,     realizza     un'ulteriore
cristallizzazione dell'esistente, che non riguarda solo gli impianti,
ma anche le tipologie e  i  quantitativi  di  rifiuti  extraregionali
conferibili nelle discariche del territorio valdostano, al dichiarato
fine di ridurre la movimentazione  dei  rifiuti  nella  Regione.  Fra
l'altro, come affermato dalla difesa  regionale,  l'importazione  dei
rifiuti ha riguardato sinora essenzialmente quelli  per  cui  non  e'
consentita la realizzazione o l'ampiamento delle discariche, cioe'  i
rifiuti inerti soggetti a caratterizzazione. 
    In tal modo, oltre a una violazione delle competenze  statali  in
materia ambientale, si determina anche  una  lesione  dell'art.  120,
primo comma, Cost. 
    Come piu' volte chiarito da questa Corte, infatti, un criterio di
autosufficienza  locale  nello  smaltimento  dei  rifiuti  in  ambiti
territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e
non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio
della vicinanza di impianti di  smaltimento  appropriati.  Un  limite
quantitativo e qualitativo  non  derogabile  per  lo  smaltimento  di
rifiuti extraregionali  diversi  da  quelli  urbani  non  pericolosi,
pertanto, contrasta con il  vincolo  generale  imposto  alle  Regioni
dall'art. 120, primo comma, Cost., che  vieta  ogni  misura  atta  ad
ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone  fra  le
stesse Regioni e che s'impone anche alle autonomie speciali (sentenze
n. 12 del 2007, n. 161 e n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335  del
2001 e n. 281 del 2000). Per tali tipologie di rifiuti, infatti,  non
e'  possibile  preventivare  in  modo   attendibile   la   dimensione
quantitativa e qualitativa  del  materiale  da  smaltire,  cosa  che,
conseguentemente,   rende   impossibile   individuare    un    ambito
territoriale  ottimale  che  valga  a  garantire  l'obiettivo   della
autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 10 del 2009). 
    Non e' consentito alle Regioni individuare tetti  percentuali  di
trattamento dei rifiuti speciali di  provenienza  extraregionale,  al
fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, come avviene
appunto nel caso di specie, trattandosi di misure  incompatibili  con
le finalita' e con lo stesso concetto di rete integrata, che  esigono
una possibilita' di interconnessione tra i vari siti del sistema,  in
particolare privilegiando la vicinanza  fra  luogo  di  produzione  e
luogo di raccolta (sentenza n. 227 del 2020). 
    8.2.3.- Altresi' costituzionalmente illegittimo risulta il  comma
4 dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, che
attribuisce  alla  Giunta  regionale  l'individuazione  dei  rifiuti,
soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi  industriali,  il
cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti inerti. 
    Tale disposizione - pur non facendo riferimento ai  soli  rifiuti
extraregionali (sebbene, come ricordato, i  rifiuti  importati  siano
principalmente proprio quelli  soggetti  a  caratterizzazione)  -  in
virtu' della stretta connessione con i  commi  2  e  3  del  medesimo
articolo, consente essa stessa ulteriori restrizioni al  conferimento
dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti (si veda  ancora  la
sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di ammissibilita'  sono  tra
l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del  2003
e, quindi, non sono nella disponibilita' delle Regioni. 
    9.- L'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2,  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui  introduce
i commi 2, 3 e 4 dell'art. 16-bis della legge reg. Valle  d'Aosta  n.
31 del 2007, comporta l'insussistenza dei presupposti per  il  rinvio
pregiudiziale alla Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  chiesto
dalla difesa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.