ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
554 e 849,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) e dell'art. 57, comma  1,  del
decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
materia  fiscale  e  per  esigenze  indifferibili),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157,  promosso  dalla
Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali  della
Regione Liguria, con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  22
febbraio  2020,  depositato  in  cancelleria  il  25  febbraio  2020,
iscritto al n. 24  del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  14,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore
Angelo Buscema; 
    uditi l'avvocato  Pietro  Piciocchi  per  la  Regione  Liguria  e
l'avvocato dello Stato Giammario  Rocchitta  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021. 
    Ritenuto che le questioni promosse con il ricorso in esame  (reg.
ric. n. 24 del 2020) necessitano di apposita  istruttoria,  ai  sensi
dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,  finalizzata  ad  acquisire  ulteriori  e  specifiche
informazioni indispensabili ai fini della decisione; 
    Considerato che, in particolare, appare necessario richiedere  ai
soggetti  appresso  specificamente  individuati  apposita   relazione
avente ad oggetto i quesiti per ciascuno specificati: 
    a) in ordine all'art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), 
    a.1.) il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla
ratio  e  ai  criteri  di  quantificazione  della  quota  ristorativa
dell'Imposta  unica  municipale  (IMU)  -  Tariffa  per   i   servizi
indivisibili (TASI), che e' fissata  per  gli  anni  2020-2022  nella
somma complessiva di euro 300 milioni, anziche' nella somma  di  euro
625 milioni, individuati  originariamente  dall'art.  1,  comma  731,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2014)», successivamente modificato dall'art. 1,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a
garantire la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni,  nella  legge  2  maggio
2014, n. 68, anche chiarendo se e' stata effettuata una  verifica  di
sostenibilita' del taglio  in  relazione  al  fabbisogno  degli  enti
locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; 
    a.2.) il Presidente dell'Istituto per  la  finanza  e  l'economia
locale (IFEL) riferisca in merito ai criteri di quantificazione della
quota ristorativa IMU-TASI, che e' fissata  per  gli  anni  2020-2022
nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziche' nella somma  di
euro 625 milioni, individuati originariamente dall'art. 1, comma 731,
della legge n. 147 del 2013, successivamente modificato dall'art.  1,
comma 1, lettera d), del d.l. n. 16 del 2014,  come  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 68 del 2014, anche chiarendo  l'impatto
del  taglio  in  relazione  al  fabbisogno  degli  enti  locali   per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite: 
    a.3.) il Presidente della Corte dei  conti  riferisca  in  merito
all'impatto del taglio  della  quota  ristorativa  IMU-TASI,  che  e'
fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva  di  euro  300
milioni, anziche'  nella  somma  di  euro  625  milioni,  individuati
originariamente dall'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del  2013,
successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del d.l.
n. 16 del 2014, come convertito, anche  in  relazione  al  fabbisogno
degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; 
    b) in ordine all'art. 57, comma 1, del decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157, 
    b.1.) il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticita'
riscontrate  nei  criteri  di  riparto  del  Fondo  di   solidarieta'
comunale, con specifico riferimento alle modalita' di  calcolo  della
capacita' fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori  di
mercato e valori catastali degli immobili  nonche'  all'incidenza  di
questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; 
    c) in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, 
    c.1.) il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla
ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per  il
2020 al Fondo di solidarieta' comunale, a carico del  bilancio  dello
Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari  euro  563,4
milioni, sottratti dall'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno  2014,
n. 89, anche  chiarendo  se  e'  stata  effettuata  una  verifica  di
sostenibilita' del taglio  in  relazione  al  fabbisogno  degli  enti
locali  per  l'esercizio  delle  funzioni  loro  attribuite;  nonche'
precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le  risorse
stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art 106,  commi
1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c.2.) il Presidente dell'IFEL riferisca in merito ai  criteri  di
quantificazione delle risorse destinate  per  il  2020  al  Fondo  di
solidarieta' comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro
100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4  milioni,  sottratti
dall'art. 47, comma 8, del d.l. n.  66  del  2014,  come  convertito,
chiarendo l'impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli  enti
locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; 
    c.3.) il Presidente della Corte dei  conti  riferisca  in  merito
all'impatto del taglio delle risorse destinate per il 2020  al  Fondo
di solidarieta' comunale, a carico del bilancio dello Stato,  pari  a
euro 100 milioni,  in  luogo  degli  originari  euro  563,4  milioni,
sottratti dall'art. 47, comma 8,  del  d.l.  n.  66  del  2014,  come
convertito, anche in relazione al fabbisogno degli  enti  locali  per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite. 
    Ritenuta l'opportunita', data la complessita' delle questioni, di
disporre la convocazione in audizione del Ragioniere  generale  dello
Stato e del Presidente dell'IFEL; 
    visto l'art. 12 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.