TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA 
 
    L'anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre in Messina si  e'
riunito in camera di consiglio nelle persone dei componenti: 
        dott. Nicola Mazzamuto, Presidente; 
        dott.ssa Gemma Occhipinti, giudice relatore; 
        dott.ssa Lyda Margio, esperto; 
        dott.ssa Lucia Della Villa, esperto; 
    Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 settembre  2020
nel procedimento promosso nei confronti di T               A         
,  nato   a             ,   in   atto   detenuto   presso   la   C.C.
di                 , in esecuzione della pena residua  di  anni  tre,
mesi otto di reclusione, inflitta con sentenza della Corte  d'appello
di Messina del 14 ottobre 2016, definitiva il 12 gennaio 2018, per il
reato di cui all'art. 74, comma 2 e 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990, commesso tra il 2005  e  il  2006,  con
fine pena al 12 aprile 2021; 
    Premesso  che  il  predetto,  comparso  all'odierna  udienza,  ha
formulato  istanza  di  concessione  di   misura   alternativa   alla
detenzione ex articoli 47, 47-ter e 50 o.p.,  deducendo  opportunita'
lavorativa presso la ditta B            S               in  Alluminio
con sede a                 ; 
    Lette le conclusioni del P.G. dott.ssa Adriana  Costabile  e  del
difensore; 
    Letti gli atti del procedimento; 
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
 
                               Osserva 
 
    Ai fini del  presente  giudizio,  inerente  alla  concessione  di
misura alternativa alla detenzione a soggetto condannato per uno  dei
delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 in  assenza
del requisito della collaborazione con la giustizia previsto all'art.
58-ter  della  medesima  legge,   si   appalesa   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter O.P.,  nella  parte  relativa
alla concessione delle misure alternative  alla  detenzione  previste
nel capo VI, per contrasto con gli articoli  3,  24,  27,  117  della
Costituzione. 
A) Sotto il profilo della rilevanza. 
    Com'e' noto, la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza  di
concessione di una delle misure alternative alla detenzione  previste
dal  capo  VI  dell'ordinamento   penitenziario,   in   mancanza   di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P.  o  di
collaborazione inutile o impossibile ai sensi dell'art. 4-bis,  comma
1-bis O.P., e' sempre stata  diretta  conseguenza  della  preclusione
contenuta all'art. 4-bis, comma 1 O.P. 
    Tale norma, per l'appunto, impediva la  concessione  di  permessi
premio e impedisce, a tutt'oggi, l'accesso  al  lavoro  esterno  alle
misure alternative alla detenzione previste al  capo  VI  in  assenza
della prova del requisito suddetto e nei confronti di condannati  per
uno dei delitti ivi indicati. 
    La rilevanza  della  sollevata  questione  deriva  non  solo  dal
convincimento che la  collaborazione  non  possa  essere  elevata  ad
indice esclusivo  della  uccisione  di  ogni  legame  con  l'ambiente
criminale   di   appartenenza,   ma   anche   dalla    considerazione
dell'incompatibilita'  delle  presunzioni  assolute  con  il   nostro
odierno sistema costituzionale. 
    Ove la questione fosse accolta, poi, l'organo rimettente potrebbe
essere chiamato a decidere sulla base  di  una  diversa  regola,  che
consentirebbe di indagare nel merito le reali ragioni  della  mancata
collaborazione. 
B) Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' sollevata. 
    La questione giuridica  che  si  solleva  d'ufficio  attiene,  in
primis,  all'incompatibilita'  della  citata  disposizione   di   cui
all'art. 4-bis, comma 1, e dell'art. 58-ter O.P., nella parte in  cui
si fa riferimento all'accesso alle misure alternative di cui al  Capo
IV  dell'O.P.,  rispetto  agli  articoli  3,  24,  27  e  117   della
Costituzione  (quest'ultimo  in  quanto  parametro   interposto   per
l'applicazione del diritto sovrannazionale e, nello specifico,  degli
articoli 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e, in
secundis, alla condizione di chi  ha  subito  condanna  per  uno  dei
cosiddetti reati «ostativi». 
    A tal riguardo, giova  richiamare  le  considerazioni  effettuate
dalla Consulta nella sua pronuncia n. 253 del 2019, coniugandole  con
quelle espresse  dalla  Suprema  Corte  nella  recente  ordinanza  di
rimessione al giudice delle leggi n. 18518 del 2020. 
    In primo luogo, al fine  di  evidenziare  il  contrasto  con  gli
articoli 3 e 27 della Costituzione, si osservi l'irragionevolezza  di
una disposizione che prevede una preclusione assoluta in  quanto  non
superabile se non dalla  prova  della  collaborazione  stessa  e  che
impedisce, di conseguenza, al giudice di sorveglianza  di  effettuare
una valutazione nel merito del percorso carcerario del condannato, in
palese contrasto con la funzione  rieducativa  della  pena  ai  sensi
dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione e con il  principio  di
uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione. 
    Risulta irragionevole, inoltre,  assimilare  condotte  delittuose
diverse tra loro, precludendo ad un'ampia ed eterogenea categoria  di
condannati  il  diritto  di  ricevere  un  trattamento  penitenziario
rivolto  alla  risocializzazione  e  inibendo  alla  magistratura  di
sorveglianza la possibilita' di verificare in concreto la  permanenza
o meno delle condizioni di pericolosita' sociale tali da giustificare
l'accesso ai benefici premiali individuati dalla legge. 
    Il meccanismo normativo inserito nell'art. 4-bis, comma  1,  O.P.
dal decreto-legge n. 306 del 1992, come convertito, e' espressione di
una  scelta   di   politica   criminale   collegata   alla   stagione
dell'emergenza  mafiosa  dell'ultimo  decennio  del  secolo   scorso,
attraverso la quale e'  stata  volutamente  impressa  rilevanza  alla
collaborazione come strumento idoneo ad ottenere  informazioni  utili
ai fini investigativi, ricollegandola alla  conseguente  possibilita'
per il detenuto  di  accedere  al  normale  percorso  di  trattamento
penitenziario.  Per  i  condannati  per  i   reati   elencati   nella
disposizione  censurata,  infatti,  e'   costruita   una   disciplina
speciale, ben diversa da quella prevista  per  la  generalita'  degli
altri detenuti: qualora la collaborazione con la giustizia non  venga
assicurata, essi non potranno mai accedere ai benefici in  questione,
neppure dopo aver scontato  le  frazioni  di  pena  richieste,  quale
ordinario presupposto per  l'ammissione  a  ciascuna  singola  misura
alternativa. 
    Tale  disciplina  rappresenta,  quindi,   un   aggravamento   del
trattamento carcerario e delle modalita' di esecuzione della pena,  e
in essa e' ravvisabile non  una  diretta  connessione  tra  il  reato
commesso ed il percorso intramurario del soggetto, bensi'  un  rigido
collegamento  tra  il   rifiuto   del   detenuto   di   prestare   la
collaborazione  in  parola  e  l'assenza,  sic  et  simpliciter,   di
ravvedimento, rieducazione e resipiscenza. 
    In secondo luogo, il contrasto con l'art. 27, terzo comma,  della
Costituzione  e'  acuito  dalla  circostanza  che  la  giurisprudenza
costituzionale (in particolare, con sentenza  n.  149  del  2018)  ha
indicato quale criterio costituzionalmente  vincolante  quello  della
valutazione individualizzata nella materia dei benefici penitenziari,
poiche',   ove   non   sia   consentito   il   ricorso   a    criteri
individualizzanti,  l'opzione  repressiva  finirebbe   per   relegare
nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza  n.  257  del  2006),  in
contrasto con i principi di  proporzionalita'  e  individualizzazione
della pena. 
    La presunzione assoluta in esame frustra sul nascere il  percorso
risocializzante del condannato e, inoltre, non consente  di  valutare
le ragioni della scelta di non collaborazione, la quale ex se non  e'
necessariamente sintomatica della  permanenza  di  un  sodalizio  con
l'ambiente criminale, ma potrebbe derivare  anche  da  altri  fattori
estranei al percorso rieducativo, quali il rischio per  l'incolumita'
propria  e  dei  propri  familiari,  il  rifiuto  morale  di  rendere
dichiarazioni di accusa nei confronti di un proprio  congiunto  o  il
rifiuto di piegarsi ad una collaborazione meramente utilitaristica. 
    L'elemento della collaborazione  con  la  giustizia  rappresenta,
senza alcun dubbio,  uno  dei  criteri  di  cui  la  magistratura  di
sorveglianza puo' giovarsi per la concessione dei benefici  premiali,
ma  non  dovrebbe  costituire  l'unico  elemento   da   prendere   in
considerazione. Non dovrebbe essere precluso, in sostanza, l'esame di
altri fattori, endogeni ed esogeni (si pensi  alla  personalita'  del
condannato o alla mutevolezza del contesto esterno di riferimento, la
cui valutazione puo' collocarsi anche in un momento distante rispetto
al tempus commissi delicti),  i  quali  invece,  nel  caso  concreto,
potrebbero condurre ad un  giudizio  di  meritevolezza  dei  benefici
invocati, in forza del  finalismo  rieducativo  della  pena,  sancito
dall'art. 27 della Costituzione, che, in materia  di  esecuzione,  e'
parametro costituzionale di riferimento. 
    L'accesso alle misure alternative, anche in assenza del requisito
della   collaborazione,    potrebbe    costituire    uno    strumento
importantissimo  per  consentire  al  condannato  di  progredire  nel
processo rieducativo, stimolando condotte collaborative e fungendo da
sprone per il reinserimento  nel  tessuto  sociale  della  legalita';
contrariamente, si realizzerebbe un reale disincentivo a  partecipare
al trattamento. 
    Appare inammissibile,  inoltre,  che  la  collaborazione  con  la
giustizia venga  elevata  a  presunzione  assoluta  per  l'accesso  a
strumenti  che  dovrebbero  costituire   il   normale   esito   della
partecipazione   all'attivita'   trattamentale   e    all'opera    di
rieducazione e che, invece, rischierebbero  di  trasformarsi  in  una
costrizione o in un dovere. Evidente sarebbe,  allora,  il  contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, che, a  tutela  dell'inviolabilita'
del diritto di difesa, individua il diritto a mantenere  il  silenzio
da parte degli imputati o dei condannati, quale corollario essenziale
del principio nemo tenetur  se  detergere,  cosi'  come  recentemente
affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 117 del 2019. 
    L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale  -  al  pari  di
quella sovranazionale in materia di ergastolo ostativo  -  impone  di
focalizzare l'attenzione sui principi  di  individualizzazione  e  di
progressivita'   del   trattamento   e,   in    particolare,    sulla
compatibilita' tra la normativa interna e la Convenzione, cosi'  come
interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla luce del
parametro   costituzionale   dell'art.   117   della    Costituzione,
soprattutto alla luce  delle  risultanze  della  pronuncia,  divenuta
definitiva il 7 ottobre 2019, della Corte stessa  in  esito  al  caso
Viola c. Italia. 
    In   merito   alla   figura   dell'ergastolo   ostativo,   tipica
dell'ordinamento italiano, la Corte europea dei diritti dell'uomo  si
e' interrogata sulla necessita' della collaborazione quale  strumento
di politica criminale e se il ricorso alla stessa (al di fuori  delle
ipotesi   dell'impossibilita'   o   inesigibilita'   della    stessa)
costituisca un sacrificio eccessivo delle prospettive di  liberazione
del condannato. Del resto,  proprio  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito (2013), aveva
ribadito  l'operativita'  del  diritto  alla  speranza,  strettamente
connesso al principio di dignita' umana, sul  presupposto  che  anche
coloro che si siano resi  responsabili  dei  crimini  piu'  odiosi  e
abietti conservano la loro umanita' e,  di  conseguenza,  il  diritto
alla speranza, appunto, di un riscatto dall'esperienza criminale, che
verrebbe frustrato e  leso  dall'esistenza  di  preclusioni  assolute
all'accesso dei benefici penitenziari. 
    La sentenza Viola c. Italia ha fornito alla Corte l'occasione per
evidenziare che la mancanza di collaborazione non costituisce  sempre
il risultato di una libera scelta e, in alcune circostanze,  potrebbe
essere addirittura ricondotta ad una mera valutazione opportunistica,
compiuta in vista dei vantaggi  concretamente  ottenibili  (anche  la
Corte costituzionale si era  pronunciata  nello  stesso  senso  nella
sentenza n. 306 del 1993). La collaborazione, intesa come unica forma
di manifestazione della rottura dei legami criminali, e' di ostacolo,
quindi,  alla  possibilita'   di   riscatto   del   condannato   che,
indipendentemente, dal proprio percorso nel  corso  della  detenzione
carceraria, si trovera' assoggettato ad una  pena  immutabile,  senza
che   un   giudice   possa   essere   chiamato   a    valutarne    la
risocializzazione.  Secondo  la  Corte,   l'ergastolo   ostativo   e'
incompatibile con quanto previsto dall'art. 3  della  Convenzione,  e
l'ordinamento  italiano  presenta  al  suo   interno   un   «problema
strutturale»  (legato  alla  presunzione  assoluta  di  pericolosita'
fondata sull'assenza di collaborazione)  che  richiede  un'iniziativa
riformatrice volta a garantire un riesame della pena. 
    La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla  questione
di   legittimita'   costituzionale   sollevata   dal   Tribunale   di
sorveglianza di Perugia e dalla Corte di cassazione, e'  intervenuta,
attraverso la sentenza n. 253 del  2019,  a  conferma  del  carattere
assoluto della  presunzione  di  mantenimento  dei  collegamenti  con
l'organizzazione  criminale  del  condannato   che   non   collabori,
ritenendo, in ragione di cio', che vi fosse un palese  contrasto  tra
l'art. 4-bis O.P. e gli articoli 3  e  27  della  Costituzione  nella
parte in cui si  escludeva  che  il  condannato  per  uno  dei  reati
cosiddetti   ostativi,   che   non   avesse    previamente    dedotto
collaborazione con la giustizia anche nelle  forme  dell'art.  4-bis,
comma 1-bis O.P., potesse essere ammesso al  beneficio  dei  permessi
premio, di cui all'art. 30 del medesimo ordinamento penitenziario. 
    Le suddette  argomentazioni  costituiscono  terreno  fertile  per
invocare, anche in relazione al piu'  ampio  ventaglio  delle  misure
alternative alla  detenzione  (segnatamente,  delle  misure  previste
dagli articoli 47 e 50 O.P. e 94 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990), il superamento della presunzione assoluta di
pericolosita'  sociale  in  assenza  della  collaborazione   con   la
giustizia,  soprattutto   se   preclusiva   di   una   considerazione
individualizzata  del  comportamento,  della  personalita'  e   della
progressione trattamentale del detenuto. 
    Non appare ultroneo evidenziare come il  Collegio  scrivente  non
possa far ricorso allo strumento dell'interpretazione estensiva,  dal
momento che la portata dei principi affermati dalla Consulta  risulta
evidentemente  circoscritta  alla  concessione  del   beneficio   dei
permessi premio, oggetto specifico del ricorso promosso dai giudici a
quo. 
    Non e' possibile, infatti, ritenere che tale estensione sia stata
implicitamente dichiarata dalla Corte costituzionale, atteso che,  e'
opportuno ricordare, quest'ultima non ha il potere di  promuovere  ex
officio  le  questioni  di   legittimita'   costituzionale,   essendo
vincolata al principio della corrispondenza  tra  il  chiesto  ed  il
pronunciato - salvo il caso in cui, nel  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale di una norma, rilevi che vi siano altre norme uguali o
analoghe contenute in altre disposizioni legislative  non  impugnate,
nel qual caso estende «in via  consequenziale»  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale anche a tali norme (art. 27 della legge
n. 87 del 1953). 
    Quest'ultima eccezione non sembra ricorrere nel  caso  in  esame,
dato che la medesima Corte ha chiarito che «nei processi a quibus  si
fa questione della sola possibilita' di concessione, ai detenuti,  di
un permesso premio, non di altri benefici»; «coerentemente  con  tale
circostanza, i dispositivi di entrambe  le  ordinanze  di  rimessione
precisano che l'art. 4-bis, comma 1 o.p.,  e'  censurato  nella  sola
parte in cui si esclude che i condannati per i reati  descritti,  che
non  collaborano  con  la  giustizia,  possano  essere  ammessi  alla
fruizione dello specifico beneficio di cui all'art.  30-ter  o.p.»  e
concludendo «...sicche' unicamente del  permesso  premio  si  fa  qui
questione». 
    Pertanto, sebbene sia  stato  sancito  un  principio  di  diritto
avente, nella sostanza, portata ben  piu'  ampia  rispetto  a  quella
espressamente dichiarata, allo stato non appare  possibile  applicare
il medesimo anche agli altri benefici  considerati  dall'art.  4-bis,
comma 1  o.p.,  senza  prima  passare  per  un  ulteriore  vaglio  di
legittimita' costituzionale del giudice delle leggi. 
    Tale considerazione appare  condivisa  anche  dai  giudici  della
Suprema Corte, i  quali  hanno  di  recente  sollevato  questione  di
compatibilita' costituzionale con gli articoli  3,  27  e  117  della
Costituzione dell'art. 4-bis o.p., nella  parte  in  cui  si  esclude
l'ammissione  alla  liberazione  condizionale   nei   confronti   dei
condannati all'ergastolo e per i delitti commessi  avvalendosi  delle
condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero  al  fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, che non
abbiano collaborato con la giustizia, 
    La questione appare l'ovvia  conseguenza  dei  principi  espressi
nella  sentenza  Viola  c.  Italia  e  nella  pronuncia  della  Corte
costituzionale n. 253/2019, atteso che  anche  la  concessione  della
liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 176 del  codice  penale,
si inserisce nella progressione di un percorso di tipo rieducativo in
cui  l'assenza  di  collaborazione  con  la  giustizia   rischia   di
risolversi in un aggravamento delle  modalita'  di  esecuzione  della
pena. L'intervenuto superamento della preclusione assoluta  per  mano
della citata sentenza della Corte costituzionale verrebbe impoverita,
nel suo significato sistematico, qualora, rispetto alle  altre  tappe
del percorso rieducativo, continuasse  a  permanere  una  preclusione
assoluta  nella  considerazione  individualizzata   del   trattamento
rieducativo del singolo condannato.