TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre in Messina si e'
riunito in camera di consiglio nelle persone dei componenti:
dott. Nicola Mazzamuto, Presidente;
dott.ssa Gemma Occhipinti, giudice relatore;
dott.ssa Lyda Margio, esperto;
dott.ssa Lucia Della Villa, esperto;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 settembre 2020
nel procedimento promosso nei confronti di T A
, nato a , in atto detenuto presso la C.C.
di , in esecuzione della pena residua di anni tre,
mesi otto di reclusione, inflitta con sentenza della Corte d'appello
di Messina del 14 ottobre 2016, definitiva il 12 gennaio 2018, per il
reato di cui all'art. 74, comma 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, commesso tra il 2005 e il 2006, con
fine pena al 12 aprile 2021;
Premesso che il predetto, comparso all'odierna udienza, ha
formulato istanza di concessione di misura alternativa alla
detenzione ex articoli 47, 47-ter e 50 o.p., deducendo opportunita'
lavorativa presso la ditta B S in Alluminio
con sede a ;
Lette le conclusioni del P.G. dott.ssa Adriana Costabile e del
difensore;
Letti gli atti del procedimento;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Osserva
Ai fini del presente giudizio, inerente alla concessione di
misura alternativa alla detenzione a soggetto condannato per uno dei
delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 in assenza
del requisito della collaborazione con la giustizia previsto all'art.
58-ter della medesima legge, si appalesa rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter O.P., nella parte relativa
alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste
nel capo VI, per contrasto con gli articoli 3, 24, 27, 117 della
Costituzione.
A) Sotto il profilo della rilevanza.
Com'e' noto, la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di
concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste
dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, in mancanza di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P. o di
collaborazione inutile o impossibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma
1-bis O.P., e' sempre stata diretta conseguenza della preclusione
contenuta all'art. 4-bis, comma 1 O.P.
Tale norma, per l'appunto, impediva la concessione di permessi
premio e impedisce, a tutt'oggi, l'accesso al lavoro esterno alle
misure alternative alla detenzione previste al capo VI in assenza
della prova del requisito suddetto e nei confronti di condannati per
uno dei delitti ivi indicati.
La rilevanza della sollevata questione deriva non solo dal
convincimento che la collaborazione non possa essere elevata ad
indice esclusivo della uccisione di ogni legame con l'ambiente
criminale di appartenenza, ma anche dalla considerazione
dell'incompatibilita' delle presunzioni assolute con il nostro
odierno sistema costituzionale.
Ove la questione fosse accolta, poi, l'organo rimettente potrebbe
essere chiamato a decidere sulla base di una diversa regola, che
consentirebbe di indagare nel merito le reali ragioni della mancata
collaborazione.
B) Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' sollevata.
La questione giuridica che si solleva d'ufficio attiene, in
primis, all'incompatibilita' della citata disposizione di cui
all'art. 4-bis, comma 1, e dell'art. 58-ter O.P., nella parte in cui
si fa riferimento all'accesso alle misure alternative di cui al Capo
IV dell'O.P., rispetto agli articoli 3, 24, 27 e 117 della
Costituzione (quest'ultimo in quanto parametro interposto per
l'applicazione del diritto sovrannazionale e, nello specifico, degli
articoli 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e, in
secundis, alla condizione di chi ha subito condanna per uno dei
cosiddetti reati «ostativi».
A tal riguardo, giova richiamare le considerazioni effettuate
dalla Consulta nella sua pronuncia n. 253 del 2019, coniugandole con
quelle espresse dalla Suprema Corte nella recente ordinanza di
rimessione al giudice delle leggi n. 18518 del 2020.
In primo luogo, al fine di evidenziare il contrasto con gli
articoli 3 e 27 della Costituzione, si osservi l'irragionevolezza di
una disposizione che prevede una preclusione assoluta in quanto non
superabile se non dalla prova della collaborazione stessa e che
impedisce, di conseguenza, al giudice di sorveglianza di effettuare
una valutazione nel merito del percorso carcerario del condannato, in
palese contrasto con la funzione rieducativa della pena ai sensi
dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione e con il principio di
uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione.
Risulta irragionevole, inoltre, assimilare condotte delittuose
diverse tra loro, precludendo ad un'ampia ed eterogenea categoria di
condannati il diritto di ricevere un trattamento penitenziario
rivolto alla risocializzazione e inibendo alla magistratura di
sorveglianza la possibilita' di verificare in concreto la permanenza
o meno delle condizioni di pericolosita' sociale tali da giustificare
l'accesso ai benefici premiali individuati dalla legge.
Il meccanismo normativo inserito nell'art. 4-bis, comma 1, O.P.
dal decreto-legge n. 306 del 1992, come convertito, e' espressione di
una scelta di politica criminale collegata alla stagione
dell'emergenza mafiosa dell'ultimo decennio del secolo scorso,
attraverso la quale e' stata volutamente impressa rilevanza alla
collaborazione come strumento idoneo ad ottenere informazioni utili
ai fini investigativi, ricollegandola alla conseguente possibilita'
per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento
penitenziario. Per i condannati per i reati elencati nella
disposizione censurata, infatti, e' costruita una disciplina
speciale, ben diversa da quella prevista per la generalita' degli
altri detenuti: qualora la collaborazione con la giustizia non venga
assicurata, essi non potranno mai accedere ai benefici in questione,
neppure dopo aver scontato le frazioni di pena richieste, quale
ordinario presupposto per l'ammissione a ciascuna singola misura
alternativa.
Tale disciplina rappresenta, quindi, un aggravamento del
trattamento carcerario e delle modalita' di esecuzione della pena, e
in essa e' ravvisabile non una diretta connessione tra il reato
commesso ed il percorso intramurario del soggetto, bensi' un rigido
collegamento tra il rifiuto del detenuto di prestare la
collaborazione in parola e l'assenza, sic et simpliciter, di
ravvedimento, rieducazione e resipiscenza.
In secondo luogo, il contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione e' acuito dalla circostanza che la giurisprudenza
costituzionale (in particolare, con sentenza n. 149 del 2018) ha
indicato quale criterio costituzionalmente vincolante quello della
valutazione individualizzata nella materia dei benefici penitenziari,
poiche', ove non sia consentito il ricorso a criteri
individualizzanti, l'opzione repressiva finirebbe per relegare
nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in
contrasto con i principi di proporzionalita' e individualizzazione
della pena.
La presunzione assoluta in esame frustra sul nascere il percorso
risocializzante del condannato e, inoltre, non consente di valutare
le ragioni della scelta di non collaborazione, la quale ex se non e'
necessariamente sintomatica della permanenza di un sodalizio con
l'ambiente criminale, ma potrebbe derivare anche da altri fattori
estranei al percorso rieducativo, quali il rischio per l'incolumita'
propria e dei propri familiari, il rifiuto morale di rendere
dichiarazioni di accusa nei confronti di un proprio congiunto o il
rifiuto di piegarsi ad una collaborazione meramente utilitaristica.
L'elemento della collaborazione con la giustizia rappresenta,
senza alcun dubbio, uno dei criteri di cui la magistratura di
sorveglianza puo' giovarsi per la concessione dei benefici premiali,
ma non dovrebbe costituire l'unico elemento da prendere in
considerazione. Non dovrebbe essere precluso, in sostanza, l'esame di
altri fattori, endogeni ed esogeni (si pensi alla personalita' del
condannato o alla mutevolezza del contesto esterno di riferimento, la
cui valutazione puo' collocarsi anche in un momento distante rispetto
al tempus commissi delicti), i quali invece, nel caso concreto,
potrebbero condurre ad un giudizio di meritevolezza dei benefici
invocati, in forza del finalismo rieducativo della pena, sancito
dall'art. 27 della Costituzione, che, in materia di esecuzione, e'
parametro costituzionale di riferimento.
L'accesso alle misure alternative, anche in assenza del requisito
della collaborazione, potrebbe costituire uno strumento
importantissimo per consentire al condannato di progredire nel
processo rieducativo, stimolando condotte collaborative e fungendo da
sprone per il reinserimento nel tessuto sociale della legalita';
contrariamente, si realizzerebbe un reale disincentivo a partecipare
al trattamento.
Appare inammissibile, inoltre, che la collaborazione con la
giustizia venga elevata a presunzione assoluta per l'accesso a
strumenti che dovrebbero costituire il normale esito della
partecipazione all'attivita' trattamentale e all'opera di
rieducazione e che, invece, rischierebbero di trasformarsi in una
costrizione o in un dovere. Evidente sarebbe, allora, il contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, che, a tutela dell'inviolabilita'
del diritto di difesa, individua il diritto a mantenere il silenzio
da parte degli imputati o dei condannati, quale corollario essenziale
del principio nemo tenetur se detergere, cosi' come recentemente
affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 117 del 2019.
L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale - al pari di
quella sovranazionale in materia di ergastolo ostativo - impone di
focalizzare l'attenzione sui principi di individualizzazione e di
progressivita' del trattamento e, in particolare, sulla
compatibilita' tra la normativa interna e la Convenzione, cosi' come
interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla luce del
parametro costituzionale dell'art. 117 della Costituzione,
soprattutto alla luce delle risultanze della pronuncia, divenuta
definitiva il 7 ottobre 2019, della Corte stessa in esito al caso
Viola c. Italia.
In merito alla figura dell'ergastolo ostativo, tipica
dell'ordinamento italiano, la Corte europea dei diritti dell'uomo si
e' interrogata sulla necessita' della collaborazione quale strumento
di politica criminale e se il ricorso alla stessa (al di fuori delle
ipotesi dell'impossibilita' o inesigibilita' della stessa)
costituisca un sacrificio eccessivo delle prospettive di liberazione
del condannato. Del resto, proprio la Corte europea dei diritti
dell'uomo, nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito (2013), aveva
ribadito l'operativita' del diritto alla speranza, strettamente
connesso al principio di dignita' umana, sul presupposto che anche
coloro che si siano resi responsabili dei crimini piu' odiosi e
abietti conservano la loro umanita' e, di conseguenza, il diritto
alla speranza, appunto, di un riscatto dall'esperienza criminale, che
verrebbe frustrato e leso dall'esistenza di preclusioni assolute
all'accesso dei benefici penitenziari.
La sentenza Viola c. Italia ha fornito alla Corte l'occasione per
evidenziare che la mancanza di collaborazione non costituisce sempre
il risultato di una libera scelta e, in alcune circostanze, potrebbe
essere addirittura ricondotta ad una mera valutazione opportunistica,
compiuta in vista dei vantaggi concretamente ottenibili (anche la
Corte costituzionale si era pronunciata nello stesso senso nella
sentenza n. 306 del 1993). La collaborazione, intesa come unica forma
di manifestazione della rottura dei legami criminali, e' di ostacolo,
quindi, alla possibilita' di riscatto del condannato che,
indipendentemente, dal proprio percorso nel corso della detenzione
carceraria, si trovera' assoggettato ad una pena immutabile, senza
che un giudice possa essere chiamato a valutarne la
risocializzazione. Secondo la Corte, l'ergastolo ostativo e'
incompatibile con quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, e
l'ordinamento italiano presenta al suo interno un «problema
strutturale» (legato alla presunzione assoluta di pericolosita'
fondata sull'assenza di collaborazione) che richiede un'iniziativa
riformatrice volta a garantire un riesame della pena.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione
di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia e dalla Corte di cassazione, e' intervenuta,
attraverso la sentenza n. 253 del 2019, a conferma del carattere
assoluto della presunzione di mantenimento dei collegamenti con
l'organizzazione criminale del condannato che non collabori,
ritenendo, in ragione di cio', che vi fosse un palese contrasto tra
l'art. 4-bis O.P. e gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella
parte in cui si escludeva che il condannato per uno dei reati
cosiddetti ostativi, che non avesse previamente dedotto
collaborazione con la giustizia anche nelle forme dell'art. 4-bis,
comma 1-bis O.P., potesse essere ammesso al beneficio dei permessi
premio, di cui all'art. 30 del medesimo ordinamento penitenziario.
Le suddette argomentazioni costituiscono terreno fertile per
invocare, anche in relazione al piu' ampio ventaglio delle misure
alternative alla detenzione (segnatamente, delle misure previste
dagli articoli 47 e 50 O.P. e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990), il superamento della presunzione assoluta di
pericolosita' sociale in assenza della collaborazione con la
giustizia, soprattutto se preclusiva di una considerazione
individualizzata del comportamento, della personalita' e della
progressione trattamentale del detenuto.
Non appare ultroneo evidenziare come il Collegio scrivente non
possa far ricorso allo strumento dell'interpretazione estensiva, dal
momento che la portata dei principi affermati dalla Consulta risulta
evidentemente circoscritta alla concessione del beneficio dei
permessi premio, oggetto specifico del ricorso promosso dai giudici a
quo.
Non e' possibile, infatti, ritenere che tale estensione sia stata
implicitamente dichiarata dalla Corte costituzionale, atteso che, e'
opportuno ricordare, quest'ultima non ha il potere di promuovere ex
officio le questioni di legittimita' costituzionale, essendo
vincolata al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato - salvo il caso in cui, nel dichiarare l'illegittimita'
costituzionale di una norma, rilevi che vi siano altre norme uguali o
analoghe contenute in altre disposizioni legislative non impugnate,
nel qual caso estende «in via consequenziale» la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale anche a tali norme (art. 27 della legge
n. 87 del 1953).
Quest'ultima eccezione non sembra ricorrere nel caso in esame,
dato che la medesima Corte ha chiarito che «nei processi a quibus si
fa questione della sola possibilita' di concessione, ai detenuti, di
un permesso premio, non di altri benefici»; «coerentemente con tale
circostanza, i dispositivi di entrambe le ordinanze di rimessione
precisano che l'art. 4-bis, comma 1 o.p., e' censurato nella sola
parte in cui si esclude che i condannati per i reati descritti, che
non collaborano con la giustizia, possano essere ammessi alla
fruizione dello specifico beneficio di cui all'art. 30-ter o.p.» e
concludendo «...sicche' unicamente del permesso premio si fa qui
questione».
Pertanto, sebbene sia stato sancito un principio di diritto
avente, nella sostanza, portata ben piu' ampia rispetto a quella
espressamente dichiarata, allo stato non appare possibile applicare
il medesimo anche agli altri benefici considerati dall'art. 4-bis,
comma 1 o.p., senza prima passare per un ulteriore vaglio di
legittimita' costituzionale del giudice delle leggi.
Tale considerazione appare condivisa anche dai giudici della
Suprema Corte, i quali hanno di recente sollevato questione di
compatibilita' costituzionale con gli articoli 3, 27 e 117 della
Costituzione dell'art. 4-bis o.p., nella parte in cui si esclude
l'ammissione alla liberazione condizionale nei confronti dei
condannati all'ergastolo e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, che non
abbiano collaborato con la giustizia,
La questione appare l'ovvia conseguenza dei principi espressi
nella sentenza Viola c. Italia e nella pronuncia della Corte
costituzionale n. 253/2019, atteso che anche la concessione della
liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 176 del codice penale,
si inserisce nella progressione di un percorso di tipo rieducativo in
cui l'assenza di collaborazione con la giustizia rischia di
risolversi in un aggravamento delle modalita' di esecuzione della
pena. L'intervenuto superamento della preclusione assoluta per mano
della citata sentenza della Corte costituzionale verrebbe impoverita,
nel suo significato sistematico, qualora, rispetto alle altre tappe
del percorso rieducativo, continuasse a permanere una preclusione
assoluta nella considerazione individualizzata del trattamento
rieducativo del singolo condannato.