ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma
1, lettere a), b) e c), e 42, comma  4,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie  per
la redazione del bilancio di previsione finanziario  2020-2022  della
Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2020)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30-31
marzo 2020, depositato in cancelleria il 7 aprile 2020,  iscritto  al
n. 39 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2021  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 30-31 marzo 2020 e depositato il  7
aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato - tra gli
altri - gli artt. 10, comma 1, lettere a), b) e c), e  42,  comma  4,
della legge della Regione Abruzzo 28  gennaio  2020,  n.  3,  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'
regionale 2020)», per contrasto complessivamente con gli artt. 3,  97
e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    1.1.- Il ricorrente ritiene che le disposizioni di  cui  all'art.
10, comma 1, lettere a), b) e c) -  che  modificano  l'art.  1  della
legge  della  Regione  Abruzzo  18  aprile   2011,   n.   10   (Norme
sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo) -  contrastino  con  i
principi di ragionevolezza e di buon andamento  dell'amministrazione,
di cui  agli  3  e  97  Cost.,  e  risultino  altresi'  lesive  della
competenza  legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di   tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    1.1.1.- Piu' in particolare, le disposizioni di cui all'art.  10,
comma 1, lettere a), b) e c), modificano  la  previgente  legge  reg.
Abruzzo n. 10 del 2011, contenente norme sul recupero dei  sottotetti
di immobili esistenti alla data di entrata  in  vigore  della  stessa
legge  regionale  n.  10  del  2011,  estendendo  le  previsioni  ivi
contenute ai sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre  2019,  e
consentendo  che  cio'  avvenga  anche  «in  deroga  agli   strumenti
urbanistici vigenti ed adottati e ai regolamenti edilizi vigenti». 
    Secondo il ricorrente, si tratterebbe di  norme  che  «potrebbero
rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento della
loro realizzazione (perche' non conformi  ai  limiti  e  prescrizioni
edilizie  degli  strumenti  urbanistici  ed  edilizi  comunali),   lo
divengono per effetto dell'intervento  successivo  del  legislatore»;
con l'ulteriore conseguenza di  «consentire  la  regolarizzazione  ex
post di opere che - al momento della loro realizzazione  -  erano  in
contrasto con detti limiti e prescrizioni di riferimento, dando corpo
a un intervento che esula dalle competenze regionali». 
    Richiamandosi alla sentenza n. 73 del 2017 di  questa  Corte,  il
ricorrente assume che tali disposizioni regionali  violino  l'art.  3
Cost.  nella  misura   in   cui   riconoscono   retroattivamente   la
legittimita'  di  comportamenti  vietati  al   momento   della   loro
realizzazione, con cio' ponendo a rischio il  valore  della  certezza
del diritto e sacrificando, nei rapporti tra privati,  «le  posizioni
soggettive dei potenziali controinteressati che facevano  affidamento
sulla  stabilita'  dell'assetto  normativo  vigente  all'epoca  delle
singole condotte». 
    Oltre a cio', tale disciplina regionale finirebbe per sovrapporsi
a quella di cui alla legge della Regione Abruzzo 1° agosto  2017,  n.
40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio  edilizio  esistente.
Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche  alla
L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni); disciplina  che  conterrebbe
«misure derogatorie in relazione a finalita' analoghe a quelle  della
legge  regionale  n.  10  del  2011».  Dalla  coesistenza   di   tali
disposizioni  regionali  «dal   contenuto   sostanzialmente   simile»
potrebbero derivare, secondo  il  ricorrente,  «ambiguita'  circa  le
disposizioni applicabili in concreto» da parte delle  amministrazioni
comunali, «le quali potrebbero [...] non trovarsi nelle condizioni di
verificare effettivamente [...]  cio'  che  e'  stato  realizzato  (o
proseguito, o completato) in base alla legge regionale n. 10 del 2011
e in base alla legge regionale n. 40 del 2017». 
    Di  qui  il  contrasto,   oltre   che   con   il   principio   di
ragionevolezza,    anche    con    quello    del    buon    andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    1.1.2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   lamenta,
inoltre, l'invasione della competenza legislativa  statale  esclusiva
di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  s),  Cost.,  stante  il
contrasto tra l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e  c),  della  legge
reg. Abruzzo n. 3 del 2020 e gli artt. 135, 143  e  145  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137). 
    Consentendo, infatti, interventi di recupero  anche  su  immobili
sottoposti a tutela paesaggistica senza  prevedere  il  rispetto  del
piano paesaggistico di cui agli  artt.  135,  143  e  145  cod.  beni
culturali, e anzi consentendo espressamente la deroga alla disciplina
urbanistica, le  disposizioni  regionali  impugnate  violerebbero  la
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. 
    Quanto al rispetto del regime di tutela per i beni  culturali  di
cui alla Parte II del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  la
disciplina regionale  sul  recupero  dei  sottotetti  si  limiterebbe
genericamente  a  richiamare  «il  "rispetto  dei   vincoli   imposti
all'edificio" esclusivamente quanto all'apertura di porte, finestre e
lucernai, e non anche con riferimento alle altre possibili  modalita'
di intervento sul bene tutelato». 
    1.2.- Il ricorrente impugna, inoltre, l'art. 42, comma  4,  della
legge reg. Abruzzo n. 3 del  2020,  rubricato  «Norme  a  tutela  dei
coniugi  separati  o  divorziati,  in  condizione  di   disagio,   in
particolare  con  figli  minori»,  il  quale  esclude  «dai  benefici
abitativi e di sostegno economico [...]  i  soggetti  condannati  con
sentenza passata in giudicato per reati contro la  persona,  tra  cui
gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto  alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti  persecutori)  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonche'  per  i
delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale». 
    Accomunando  fattispecie  di  reato  di   gravita'   estremamente
diversa, fra l'altro connesse a fatti che ben possono essere maturati
all'esterno  dell'ambito  familiare,  la  disposizione  in  questione
finirebbe  «per  riservare  il  medesimo  trattamento   giuridico   a
fattispecie di reato eterogenee,  che  il  legislatore  nazionale  ha
inteso  caratterizzare  e  graduare,   prevedendo   anche   rilevanti
differenze di pena». Pertanto, «l'esclusione di  potenziali  fruitori
dai benefici in questione» sarebbe evidentemente lesiva dei «principi
di eguaglianza e di ragionevolezza espressi dall'art. 3  della  Carta
costituzionale italiana, ai sensi dei quali una legge  deve  regolare
in maniera eguale situazioni eguali, ma trattare in  maniera  diversa
situazioni difformi». 
    2.- Con memoria  depositata  via  posta  elettronica  certificata
(PEC) l'8 maggio  2020  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione
Abruzzo. 
    2.1.- La resistente,  innanzitutto,  ricorda  che,  con  riguardo
all'impugnato art. 10, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  la  legge
regionale impugnata e' stata preceduta da  un'interlocuzione  con  il
Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  nella  quale  lo  stesso  Presidente  del   Consiglio
regionale  si  era  assunto  l'impegno  formale   a   modificare   le
disposizioni in esame, al fine di recepire «i  suggerimenti  avanzati
al  riguardo   dagli   Uffici   legislativi   del   Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti e  del  Ministero  per  i  Beni  e  le
Attivita' Culturali e del Turismo, nell'ottica  di  una  reciproca  e
fattiva  collaborazione  ed  al  fine  di  evitare   il   contenzioso
costituzionale». 
    Si  trattava,  in  particolare,  dell'esigenza  di  allineare  il
termine temporale riferito agli immobili esistenti su cui operare gli
interventi di recupero a quello di cui alla legge reg. Abruzzo n.  40
del 2017,  come  successivamente  modificata,  anch'essa  dedicata  a
interventi edilizi su  fabbricati  preesistenti;  oltre  a  cio',  si
trattava dell'impegno a specificare  che  gli  strumenti  urbanistici
derogabili dagli interventi di recupero  dei  sottotetti  erano  solo
quelli di livello comunale e a «ribadire  meglio  il  rispetto  delle
norme in materia ambientale e paesaggistica». 
    Tale proposta di modifica dell'intervento legislativo  regionale,
poi sfociato nelle disposizioni impugnate, sarebbe,  pero',  «rimasta
priva di riscontro da parte degli uffici ministeriali». 
    2.2.- Nel merito, la  difesa  regionale  sostiene  l'infondatezza
delle censure relative all'impugnato art. 10, comma 1, lettere a), b)
e c). 
    Ratio della modifica della previgente disciplina del recupero dei
sottotetti sarebbe quella di semplificazione della materia, stante la
contemporanea vigenza della legge reg. Abruzzo n. 10  del  2011,  che
era rimasta ferma al recupero dei sottotetti esistenti alla data  del
19 maggio  2011  e  che  non  consentiva  la  deroga  agli  strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, e  della  legge  della
Regione  Abruzzo  26  aprile  2004,  n.  15,  recante   «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale
2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale  2004)».
Quest'ultima, all'art. 85,  consentiva  il  recupero  dei  sottotetti
esistenti alla data del 31  dicembre  2018,  «anche  in  deroga  alla
legislazione urbanistica statale  e  regionale  vigente  in  materia,
oltre che agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed
ai regolamenti edilizi vigenti». 
    L'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, al suo comma 2,
opera proprio l'abrogazione di tale art. 85 della legge reg.  Abruzzo
n. 15 del 2004, con cio'  rendendo  necessaria  l'introduzione  delle
disposizioni  oggetto  di  odierna  impugnazione.  Sarebbe,  infatti,
risultato «[i]rragionevole,  oltre  che  discriminatorio,  [...]  non
contemplare la possibilita' di recuperare a fini abitativi sottotetti
sino ad allora suscettibili di recupero in forza  dell'abrogato  art.
85 della L.R. n. 15/04». 
    A fronte di tale esigenza di semplificazione,  non  sussisterebbe
quel carattere innovativo delle norme regionali  impugnate  lamentato
dal ricorrente, posto che  esse  avrebbero  semplicemente  esteso  il
periodo di «ammissibilita' al beneficio del recupero  dei  sottotetti
per i  fabbricati  esistenti  alla  data  del  31.12.2019».  Dal  che
deriverebbe  l'infondatezza   della   censura   di   irragionevolezza
incentrata sulla natura «innovativa e retroattiva» delle disposizioni
impugnate,  assieme  con   la   inconferenza   della   giurisprudenza
costituzionale  richiamata  dall'Avvocatura  generale   dello   Stato
(sentenza n. 73 del 2017). A supporto di tali affermazioni, la difesa
regionale cita la sentenza di questa Corte n. 208 del  2019,  che  ha
ritenuto infondate le censure mosse contro altra normativa  regionale
sul recupero abitativo dei sottotetti. 
    Quanto alla censura incentrata sulla  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., la difesa regionale rileva  che  la
disciplina regionale impugnata si limiterebbe a consentire la  deroga
ai soli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti,  «con
cio' intendendo, naturalmente, quelli comunali». 
    In riferimento ad omologhi interventi  edilizi  di  recupero  dei
vani seminterrati disciplinati dalla citata legge reg. Abruzzo n.  40
del 2017, la sentenza  n.  245  del  2018  di  questa  Corte  avrebbe
d'altronde  ritenuto  infondata  analoga  censura  sulla  scorta   di
osservazioni estensibili al caso odierno. Come  allora  riconosciuto,
anche  gli  interventi  edilizi   disciplinati   dalle   disposizioni
impugnate non potrebbero «produrre un possibile impatto sull'ambiente
e sul paesaggio», trattandosi di mero recupero  di  locali  esistenti
che non alterano le altezze esterne e la sagoma del fabbricato. 
    2.3.- La difesa regionale assume,  infine,  l'infondatezza  anche
della censura relativa all'art. 42, comma 4, della legge reg. Abruzzo
n. 3 del 2020, per violazione dell'art. 3 Cost. 
    La censura presupporrebbe erroneamente che  la  misura  regionale
dell'esclusione dai benefici dei soggetti condannati per reati contro
la persona abbia la natura di «pena accessoria», con cio'  implicando
una sorta di «"integrazione" del codice  penale».  In  realta',  essa
sarebbe «ispirata unicamente alla erogazione di benefici economici ed
abitativi in favore dei coniugi separati  o  divorziati»,  risultando
pertanto «riconducibile ad una  precisa  scelta  discrezionale  dello
stesso  legislatore  la  individuazione  della  platea  degli  aventi
diritto e la connessa esclusione dell'ammissibilita' ai  benefici  in
esame nei confronti dei  soggetti  condannati  per  reati  contro  la
persona per il solo fatto di averli  commessi,  a  prescindere  dalla
relativa gravita'». 
    Non  essendo,  ne'  potendo  essere,  la  finalita'  della  legge
regionale quella  di  graduare  la  concessione  o  l'esclusione  dai
benefici in relazione alla  maggiore  o  minore  gravita'  del  reato
commesso  dai  soggetti  richiedenti,   la   disposizione   regionale
opererebbe  un  identico  trattamento  per  tutti  coloro  che  hanno
commesso un reato contro la persona. 
    A conforto di tale assunto, la difesa regionale cita una serie di
leggi di altre Regioni -  mai  impugnate  dal  Governo  -  contenenti
identica norma di esclusione, a carico di chi abbia  subito  condanne
per reati contro la persona, dai benefici  abitativi  e  di  sostegno
economico a coniugi separati o divorziati. 
    3.- Con memoria illustrativa depositata  il  2  aprile  2021,  la
Regione Abruzzo, rispetto alle questioni esaminate in questa sede, ha
chiesto la cessazione della materia del contendere  per  sopravvenuta
carenza di interesse, alla stregua dello ius superveniens di cui alla
legge della Regione Abruzzo  16  giugno  2020,  n.  14  (Disposizioni
contabili per  la  gestione  del  bilancio  2020/2022,  modifiche  ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni  urgenti  ed
indifferibili), nella quale il legislatore regionale avrebbe recepito
«i suggerimenti avanzati [...] dagli Uffici legislativi del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per i Beni e  le
Attivita' Culturali». 
    La difesa regionale precisa, inoltre, che nel periodo di  vigenza
anteriore a tali modifiche le disposizioni  impugnate  relative  agli
interventi di recupero dei sottotetti, pur esulando dalla  competenza
attuativa regionale in quanto  rimesse  all'autonomia  comunale,  non
avrebbero trovato attuazione, «considerato il termine assai ristretto
di relativa efficacia»  in  relazione  alla  «generale  durata  delle
pertinenti procedure». 
    4.- Con atto di rinuncia parziale depositato via PEC il 22 aprile
2021, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  rinunciato  alla
censura dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge  reg.  Abruzzo
n. 3 del 2020, a seguito  delle  modifiche  apportate  a  tale  comma
dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 14 del
2020. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato - tra gli altri -  gli  artt.  10,
comma 1, lettere a), b) e c),  e  42,  comma  4,  della  legge  della
Regione  Abruzzo  28  gennaio  2020,  n.  3,  recante   «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di  previsione  finanziario
2020-2022  della  Regione  Abruzzo  (Legge  di  stabilita'  regionale
2020)», per contrasto complessivamente con gli artt.  3,  97  e  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    1.1.- La decisione  delle  ulteriori  questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse con  lo  stesso  ricorso  resta  riservata  a
separata pronuncia. 
    2.- L'art. 10, comma 1, della legge regionale impugnata  modifica
l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo  18  aprile  2011,  n.  10
(Norme sull'attivita'  edilizia  nella  Regione  Abruzzo),  rubricato
«Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti». 
    In forza delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lettera
a), della legge regionale impugnata, il recupero dei sottotetti -  in
precedenza consentito  dalla  legge  reg.  Abruzzo  n.  10  del  2011
soltanto limitatamente a quelli esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore della legge stessa -  e'  ora  consentito  con  riferimento  a
quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2019. 
    La successiva lettera b) dell'art. 10, comma 1, citato si  limita
a sopprimere dal comma 3 dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo  n.  10
del  2011,  che  detta  le  condizioni  alle  quali  il  recupero  e'
consentito, l'inciso «per i fabbricati esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge», consentendo cosi' di  riferire  tali
condizioni alle opere di recupero effettuate su  immobili  esistenti,
appunto, alla data del 31 dicembre 2019, indicata dal nuovo  comma  1
dell'art. 1 della legge regionale modificata. 
    Infine,  la  lettera  c)  dell'art.  10,  comma  1,  della  legge
regionale impugnata aggiunge all'art. 1 della legge reg.  Abruzzo  n.
10 del 2011 un nuovo comma 4-bis, a tenore del quale  «[i]l  recupero
abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui  al  comma  1  e'
consentito anche in deroga  ai  limiti  ed  alle  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai  regolamenti  edilizi
vigenti». 
    3.- Il ricorrente assume anzitutto  la  contrarieta'  all'art.  3
Cost. delle modifiche introdotte dalle lettere a) e b) dell'art.  10,
comma 1, le quali - consentendo interventi di recupero dei sottotetti
esistenti alla data del 31 dicembre 2019,  anziche'  a  quella  della
data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 10 del  2011  -
avrebbero  in  sostanza   efficacia   retroattiva,   consentendo   la
regolarizzazione ex post anche di opere che - al momento  della  loro
realizzazione - erano in contrasto con gli strumenti  urbanistici  ed
edilizi comunali, con  conseguente  pregiudizio  della  certezza  del
diritto e dell'affidamento di potenziali controinteressati. 
    In secondo luogo, tali modifiche  si  sovrapporrebbero  ad  altre
discipline  preesistenti  in  materia  di  recupero  del   patrimonio
edilizio  esistente,  creando  ambiguita'   circa   le   disposizioni
applicabili in concreto da parte delle amministrazioni comunali,  con
conseguente   pregiudizio   al   principio    di    buon    andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    Il ricorrente svolge, altresi', censure relative al contrasto tra
l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Abruzzo  n.
3 del 2020 e l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dal  tenore
delle  stesse  risulta,  tuttavia,  evidente,  il  loro   riferimento
esclusivo alla disposizione di cui alla lettera c) dell'art 10, comma
1, di cui si dira' a breve. 
    3.1.- L'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011,
come modificato dalla lettera a) dell'art. 10, comma 1,  della  legge
regionale impugnata, e' stato - nelle more della decisione di  questo
ricorso - ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a),
della legge della Regione Abruzzo 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni
contabili per  la  gestione  del  bilancio  2020/2022,  modifiche  ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni  urgenti  ed
indifferibili), che ha ora indicato nel 30 giugno 2019 la data  entro
cui devono risultare esistenti gli immobili oggetto di recupero. Cio'
al fine,  esplicitato  nei  lavori  preparatori,  di  omologare  tale
termine a quello stabilito  dalla  legge  della  Regione  Abruzzo  1°
agosto 2017, n. 40  (Disposizioni  per  il  recupero  del  patrimonio
edilizio esistente. Destinazioni d'uso e  contenimento  dell'uso  del
suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed  ulteriori  disposizioni),  sul
recupero dei locali accessori e seminterrati. 
    Non   incidendo,   tuttavia,   la   modifica   sui   profili   di
illegittimita' costituzionale allegati nel ricorso, le doglianze  del
Presidente del Consiglio dei ministri debbono comunque essere  decise
nel merito. 
    3.2.- La censura di illegittimita' costituzionale  dell'art.  10,
comma 1, lettere a) e b), della legge impugnata  non  e'  fondata  in
riferimento all'art. 3 Cost., mentre e' inammissibile in  riferimento
all'art. 97 Cost. 
    3.2.1.- Quanto alla  doglianza  relativa  all'art.  3  Cost.,  il
ricorrente assume erroneamente che le disposizioni  di  cui  all'art.
10, comma 1, lettere a) e b), abbiano  effetto  retroattivo,  e  come
tali  siano  idonee  a  pregiudicare  la  certezza  del   diritto   e
l'affidamento di eventuali controinteressati.  In  realta',  esse  si
limitano a consentire - evidentemente  con  efficacia  pro  futuro  -
interventi di recupero di sottotetti in immobili gia' esistenti  alla
data del 31 dicembre 2019 (data poi anticipata  al  30  giugno  dello
stesso  anno  per  effetto  della  citata  disposizione  della  legge
regionale  Abruzzo  n.  14  del  2020):  nessun  dato  testuale,   in
particolare, induce a ritenere che esse intendano regolarizzare abusi
gia' compiuti. 
    Dal che l'infondatezza di questa prima censura. 
    3.2.2.- Quanto invece alla doglianza relativa all'art. 97  Cost.,
la sovrapposizione tra  le  disposizioni  impugnate  e  le  normative
preesistenti,  foriera  ad  avviso  del  ricorrente   di   ambiguita'
applicative, e' soltanto enunciata ma non motivata in alcun modo, non
essendo stato  chiarito  -  in  particolare  -  a  quali  difficolta'
applicative l'asserita sovrapposizione delle due discipline regionali
dia luogo, e per quali motivi,  comunque,  una  simile  situazione  -
assai  diffusa  in  ogni  settore  del  diritto  -  possa   assurgere
addirittura  a  vizio  di  illegittimita'  costituzionale,   anziche'
limitarsi a dar luogo a ordinarie questioni di interpretazione  della
legge regionale, la cui soluzione, in  caso  di  contenzioso,  spetta
alla giurisdizione comune. 
    Dalla pressoche' totale carenza di motivazione sul punto non puo'
che discendere l'inammissibilita' di questa seconda censura. 
    4.- Il ricorrente impugna poi l'art. 10, comma 1, lettere a),  b)
e c), della legge reg. Abruzzo  n.  3  del  2020  sotto  il  distinto
profilo della violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Come si evince  dal  tenore  complessivo  della  motivazione  del
ricorso, questa censura deve in realta' intendersi riferita alla sola
disposizione di  cui  alla  lettera  c),  che  consente  il  recupero
abitativo  dei  sottotetti  «anche  in  deroga  ai  limiti  ed   alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   ed   adottati   ed   ai
regolamenti edilizi vigenti»: cio' che permetterebbe in  particolare,
secondo il  ricorrente,  il  compimento  di  interventi  di  recupero
difformi da quanto stabilito nel  piano  paesaggistico  di  cui  agli
artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    4.1.- Nelle more del giudizio,  la  gia'  menzionata  legge  reg.
Abruzzo n. 14 del  2020  ha  modificato  la  disposizione  impugnata,
precisando  che  la  deroga  e'  possibile  solo  con  riguardo  agli
«strumenti urbanistici comunali» vigenti ed adottati,  oltre  che  ai
regolamenti edilizi vigenti, e chiarendo espressamente la  necessita'
del rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio nonche' del piano paesaggistico,  ovvero  della  disciplina
d'uso dei beni paesaggistici di cui al medesimo codice, o ancora «nei
casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra  la
Regione e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico». 
    Considerando  satisfattiva  tale  modifica,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri ha depositato, tramite  l'Avvocatura  generale
dello Stato, rinuncia all'impugnativa in parte qua. 
    Non constando l'accettazione, da parte della Regione Abruzzo,  di
detta rinuncia, deve essere dichiarata la  cessazione  della  materia
del contendere relativamente alla doglianza in  esame  (ex  plurimis,
sentenze n. 286 e n. 171 del 2019, n. 234 del 2017). 
    5.- E' infine impugnato l'art. 42,  comma  4,  della  legge  reg.
Abruzzo n. 3 del 2020, che esclude da una serie di benefici abitativi
e di sostegno  economico  chi  sia  stato  condannato,  con  sentenza
passata in giudicato, per reati contro la  persona,  tra  i  quali  i
delitti  di  atti  persecutori,  di  violazione  degli  obblighi   di
assistenza familiare e di  maltrattamenti  in  famiglia.  Secondo  il
ricorrente, la disposizione si porrebbe in  contrasto  con  l'art.  3
Cost.,  accomunando  irragionevolmente  sotto   un'unica   disciplina
situazioni del tutto differenti, come quelle disciplinate dalle norme
che prevedono i reati contro la persona: reati di diverso  disvalore,
e caratterizzati da trattamenti sanzionatori affatto eterogenei. 
    5.1.- Anche questa disposizione e' stata medio tempore modificata
dalla legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020, il cui art. 13, comma 1,  ha
soppresso  il  generico  riferimento  ai  reati  contro  la  persona,
conservando l'esclusione dai benefici per  i  soli  delitti  di  atti
persecutori, nonche' per i delitti di cui agli artt. 570,  570-bis  e
572 del codice penale. 
    Poiche'  lo  ius  superveniens,  per  le   ragioni   di   seguito
illustrate, non ha carattere satisfattivo, non puo' essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere. 
    5.2.- La questione e' fondata. 
    5.2.1.- L'art. 42, comma 4, impugnato e' parte  di  un'articolata
disciplina volta a sostenere, come precisato dal precedente comma  2,
i «coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed
economico, in particolare con figli minori o  con  figli  maggiorenni
portatori di handicap ai sensi della  legge  104/1992,  residenti  in
Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori  e  urgenti,
emessi dall'Autorita' giudiziaria che  ne  disciplinano  gli  impegni
economici o patrimoniali». 
    Piu'  nel  dettaglio,  gli  interventi  di   sostegno   abitativo
disciplinati dall'art. 42 sono previsti in  favore  dei  coniugi  che
sono «obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei  figli
e non sono assegnatari o comunque non hanno la  disponibilita'  della
casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di  proprieta'  dei
medesimi  coniugi  o  ex  coniugi»  (comma   10).   Tali   interventi
consistono, tra l'altro, nella «promozione di protocolli d'intesa con
gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la  concessione  di
alloggi a canone agevolato in prossimita' del luogo di residenza  dei
figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare  le
relazioni tra genitori e figli minori» (comma 11, lettera a), nonche'
nella «promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea
con gli enti pubblici e privati» (comma  11,  lettera  b)  in  favore
degli stessi genitori che  si  trovino  in  possesso  dei  menzionati
requisiti. I commi successivi disciplinano, poi, ulteriori misure  di
sostegno economico nei confronti dei medesimi beneficiari. 
    Il comma 3 esclude dai benefici abitativi e di sostegno economico
disciplinati dai commi successivi i «coniugi  separati  o  divorziati
che vengano meno ai loro doveri di cura e  mantenimento  dei  figli»,
mentre il  comma  4  -  in  questa  sede  impugnato  -  dispone  tale
esclusione a carico dei genitori condannati per  la  generalita'  dei
reati contro la persona, «tra cui» i delitti di atti persecutori,  di
violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti
in famiglia. 
    5.2.2.-  Come  esattamente  rileva  il   ricorrente,   una   tale
indifferenziata esclusione  non  appare  ragionevolmente  correlabile
alla ratio  che  sorregge  le  misure  in  questione,  finalizzate  a
rispondere a situazioni  di  bisogno  economico  e  abitativo  spesso
conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al  tempo  stesso  a
consentire al genitore non assegnatario dell'abitazione in precedenza
condivisa di continuare  ad  accudire  i  figli,  assicurandogli  una
collocazione   abitativa   nelle   vicinanze.   Tale   ratio   opera,
all'evidenza, anche nei confronti del genitore che  abbia  subito  in
passato  condanne  per  reati  contro  la  persona,  il  quale  resta
cionondimeno titolare del diritto, e  prima  ancora  del  dovere,  di
esercitare la propria responsabilita' genitoriale nei  confronti  dei
figli (sulla necessita' di una ragionevole correlazione tra  clausole
di esclusione da particolari prestazioni sociali e  la  finalita'  di
soddisfare bisogni primari della persona, in particolare  in  materia
abitativa, perseguita dalle leggi che prevedono tali prestazioni,  si
vedano, ex plurimis, le sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020). 
    5.2.3.- La legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020,  intervenuta  medio
tempore, ha circoscritto l'esclusione dalle misure di sostegno a  chi
sia stato condannato in via definitiva per i  soli  delitti  di  atti
persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza  familiare  e
di maltrattamenti in famiglia. Tale intervento non vale, tuttavia,  a
eliminare il vulnus all'art. 3 Cost. lamentato dal ricorrente. 
    Le residue ipotesi di esclusione accomunano infatti,  in  maniera
indifferenziata, i casi in cui la condanna sia stata pronunciata  per
fatti commessi a danno dei figli, nel cui interesse i  benefici  sono
previsti dal legislatore regionale, e quelli in cui, invece, il reato
sia stato commesso a danno di terze  persone,  senza  che  dal  reato
consegua l'inidoneita' di chi abbia subito la condanna  a  esercitare
la responsabilita' genitoriale nei confronti dei propri figli. 
    Irragionevole  appare,  altresi',  la   natura   assoluta   della
preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato  per
il quale sia intervenuta  condanna  definitiva:  tempo  che  potrebbe
essere anche molto risalente, e non incidere  quindi  in  alcun  modo
sull'interesse  dei  figli  a  mantenere  stretti  contatti  con   il
genitore. 
    Ne',  ancora,  l'esclusione  dal   beneficio   potrebbe   trovare
spiegazione  in  una  finalita'  in  senso  lato  sanzionatoria   nei
confronti  di  chi  abbia  commesso  uno  dei  reati  indicati  dalla
disposizione,  dal  momento  che  una  simile  finalita'  esulerebbe,
all'evidenza, dalle competenze regionali. 
    5.2.4.-   Da   tutto   cio'   deriva   l'incompatibilita'   della
disposizione impugnata con l'art. 3 Cost. 
    Resta conseguentemente privo di oggetto l'art. 13, comma 1, della
legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020.