ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e  alle
parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del  territorio  e
delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma  875,  limitatamente
alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine  del
comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), nonche' della Tabella 8 allegata  alla  medesima
legge n. 145 del 2018 e dell'art. 11-bis, comma 10, lettera  a),  del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla  Regione  autonoma  Sardegna,
con  ricorso  notificato  il  22-26  febbraio  2019,  depositato   in
cancelleria il 25 febbraio 2019,  iscritto  al  n.  32  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26  maggio  2021  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il  22-26  febbraio  2019  e
depositato il 25 febbraio  2019,  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha
impugnato l'art. 1, comma  126,  primo  periodo  (limitatamente  alle
parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per  la  messa
in sicurezza  del  territorio  e  delle  strade»),  secondo  e  terzo
periodo,  e  comma  875,  limitatamente  alle  parole   da   «e   che
garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
nonche' la Tabella 8 allegata alla medesima legge n. 145 del  2018  e
l'art. 11-bis, comma 10, lettera a), del  decreto-legge  14  dicembre
2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno   e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    che le questioni sono promosse in riferimento agli artt.  3,  81,
97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione)  e   al   principio   di   leale
collaborazione, e 136  della  Costituzione,  nonche'  per  violazione
degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna); 
    che, secondo la Regione ricorrente, l'art. 1,  comma  875,  della
legge  n.  145  del  2018,  nel  disciplinare  (anche)   i   rapporti
economico-finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, pur
prevedendo - nella versione originaria - la conclusione di un accordo
bilaterale secondo i principi espressi  anche  dalle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 103 del 2018, n. 154 del 2017  e  n.  77  del
2015, avrebbe comunque imposto un concorso complessivo  alla  finanza
pubblica  nella  misura  predeterminata  dal  secondo  periodo  della
medesima disposizione; 
    che, in caso di mancata conclusione dell'accordo entro il termine
previsto dal primo periodo, il contributo  complessivo  alla  finanza
pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 sarebbe stato  determinato  in
via provvisoria negli importi indicati nella Tabella 8 allegata  alla
legge n.  145  del  2018,  modificabili,  a  invarianza  di  concorso
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi  stipulati  entro
il 30 aprile di ciascun anno, in mancanza dei quali lo Stato  avrebbe
potuto operare attraverso il sistema dei cosiddetti «accantonamenti»,
ossia «trattenendo le somme dovute a titolo di  compartecipazione  ai
tributi erariali», per le somme indicate  nella  Tabella  8  allegata
alla legge n. 145 del 2018; 
    che la ricorrente ha evidenziato come l'art.  11-bis,  comma  10,
lettera c), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, ha  modificato
l'illustrata disposizione, sostituendo il  termine  previsto  per  la
conclusione degli accordi bilaterali e prorogandolo  dal  31  gennaio
2019 al 15 marzo 2019; 
    che il parimenti impugnato comma 126 dell'art. 1 della  legge  n.
145 del 2018, dispone - nella versione originaria - l'istituzione  di
un fondo «finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo  Stato  e  le
regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la
messa in sicurezza del territorio e delle strade» e prevede  che,  in
caso di mancata conclusione di tali accordi nel  termine  prefissato,
le  somme  del  suddetto  fondo  sono  destinate,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, ad altri  enti,  quali  le  Regioni  a  statuto
ordinario, i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane; 
    che la ricorrente ha ricordato come anche tale  disposizione  sia
stata modificata dall'art. 11-bis, comma 10,  del  d.l.  n.  135  del
2018,  come  convertito,  la  cui  lettera  a),  tra  gli  altri,  ha
modificato  anche  il  termine  per  la  conclusione  degli  accordi,
prorogandolo (per coordinarlo con quello previsto dal comma  875)  al
15 marzo 2019; 
    che le illustrate  disposizioni,  a  giudizio  della  ricorrente,
sarebbero lesive degli evocati parametri costituzionali e statutari; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato; 
    che, con atto depositato  in  data  25  marzo  2021,  la  Regione
autonoma  Sardegna  ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso,   in
conformita' alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 18
dicembre  2020,  n.  64/6,  in  considerazione   della   sopravvenuta
conclusione dell'accordo di finanza pubblica del 7  novembre  2019  e
degli stanziamenti di risorse da esso previsti; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto  pervenuto
in data 7 maggio 2021, ha dichiarato  di  accettare  la  rinuncia  al
ricorso, conformemente  alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 14 aprile 2021. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo (ex multis, sentenza  n.  104  del
2021; ordinanze n. 100, n. 85 e n. 43 del 2021). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.