ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  33-ter,
comma 5, lettere a) e c), del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34
(Misure urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella
legge  28  giugno  2019,  n.  58,  promosso  dalla  Regione  autonoma
Sardegna, con ricorso notificato il 7-8 agosto  2019,  depositato  in
cancelleria l'8 agosto 2019, iscritto al n. 87 del  registro  ricorsi
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26  maggio  2021  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  7-8  agosto  2019  e
depositato l'8 agosto 2019, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato
l'art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del decreto-legge 30  aprile
2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per   la
risoluzione di  specifiche  situazioni  di  crisi),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento agli
artt. 3, 5, 81,  97,  117,  terzo  comma,  119,  in  relazione  anche
all'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)  e  al
principio di leale collaborazione, e 136 della Costituzione,  nonche'
per violazione degli artt.  7  e  8  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 
    che la disposizione impugnata modifica l'art. 1, comma 875, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2019-2021) - gia' impugnato dalla Regione autonoma  Sardegna  con  il
ricorso iscritto al reg.  ric.  n.  32  del  2019  -  allo  scopo  di
espungere  da  esso  i  riferimenti  alla   sola   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    che, come evidenziato dalla  Regione  ricorrente,  rispetto  alla
versione originaria del comma 875 dell'art. 1 della legge n. 145  del
2018, gia' modificato dall'art. 11-bis, comma  10,  lettera  c),  del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, le modifiche  apportate  sono  le  seguenti:
viene ulteriormente  prorogato  al  15  luglio  2019  (a  fronte  del
precedente termine gia' prorogato al 15 marzo 2019) il termine per la
conclusione dell'accordo di finanza  pubblica  (lettera  a);  vengono
soppressi il terzo  ed  il  quinto  periodo  del  citato  comma  875,
eliminando, rispettivamente,  la  previsione  della  possibilita'  di
modificare gli importi della Tabella 8 allegata alla medesima  legge,
a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,  mediante
accordo stipulato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  nonche'  il
riferimento al regime specifico dettato per la Regione Friuli-Venezia
Giulia (lettera b, non oggetto di impugnazione); viene sostituito  il
quarto periodo, lasciandone immutata la portata  precettiva,  con  le
uniche differenze costituite dalla (ulteriore)  proroga  dei  termini
originariamente  previsti  e  dalla  limitazione   del   novero   dei
destinatari alla sola ricorrente,  disponendosi  ora  che  «[p]er  la
regione  Sardegna,  l'importo  del  concorso  previsto  dai   periodi
precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019
per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno  per  gli  anni
successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
recuperare gli importi a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
tributi erariali»; 
    che, a parere della  ricorrente,  le  disposizioni  impugnate  si
limitano a prorogare i termini per la firma dell'accordo  di  finanza
pubblica tra lo Stato e la Regione autonoma  Sardegna,  previsto  dal
citato comma 875 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del  2018,  senza
tuttavia modificare ne' le modalita' di conclusione gia' imposte  ne'
gli effetti previsti per il caso di mancata stipula entro il  termine
prorogato e senza apportare alcuna  modifica  alla  Tabella  8,  pure
impugnata con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 32 del 2019; 
    che in tal modo sarebbero aggravati i profili di contrasto con  i
parametri costituzionali e statutari evocati; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile  e,
comunque, non fondato; 
    che, con atto depositato  in  data  25  marzo  2021,  la  Regione
autonoma  Sardegna  ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso,   in
conformita' alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 18
dicembre  2020,  n.  64/7,  in  considerazione   della   sopravvenuta
conclusione dell'accordo di finanza pubblica del 7  novembre  2019  e
degli stanziamenti di risorse da esso previsti; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto  pervenuto
in data 7 maggio 2021, ha dichiarato  di  accettare  la  rinuncia  al
ricorso, conformemente  alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 14 aprile 2021. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo (ex multis, sentenza  n.  104  del
2021; ordinanze n. 100, n. 85 e n. 43 del 2021). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.