ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),
convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26,
promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di F. M., con
ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 86 del registro
ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice
relatore Giuliano Amato;
deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Palermo, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n.
86 del 2020), emessa in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice
di procedura penale di F. M., ha sollevato, in riferimento agli artt.
1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione
e al principio di ragionevolezza, nonche' all'art. 117, primo comma,
Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007 - questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge
28 marzo 2019, n. 26.
Ivi, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, si
prevede che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui
e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del
beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi
dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13».
1.1.- Premette il giudice a quo che l'art. l della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di
legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della
Corte costituzionale) individua come condizioni di ammissibilita' del
vaglio incidentale di legittimita' costituzionale che la questione
sorga dinanzi a un giudice e nell'ambito di un giudizio.
1.1.1.- Secondo la giurisprudenza costituzionale tali termini
devono essere intesi sulla base di un'interpretazione sostanziale e
non meramente formale, al fine di evitare «zone franche di
incostituzionalita'». Sono cosi' ammissibili le questioni sollevate
da un soggetto chiamato ad applicare il diritto a casi concreti e in
condizione di autonomia, neutralita' e indipendenza da altri poteri,
nell'esercizio di attribuzioni che attengono alla tutela di diritti e
interessi legittimi e che vengono esercitate nel rispetto di regole
che garantiscano il diritto di difesa (sono richiamate le sentenze n.
226 del 1976 e, con specifico riferimento ai procedimenti di
volontaria giurisdizione, n. 129 del 1957).
Nel caso di specie, sebbene non sia dubbio in astratto che il
giudice per le indagini preliminari rientri nella giurisdizione
ordinaria e che il procedimento cautelare sia un giudizio, il potere
cautelare sarebbe gia' stato compiutamente esercitato con l'adozione
della misura cautelare, mentre la sospensione del reddito di
cittadinanza avverrebbe nell'ambito di un subprocedimento
consequenziale all'esercizio del potere giurisdizionale menzionato.
Nondimeno, anche a voler considerare la sospensione del reddito di
cittadinanza quale sanzione amministrativa, si tratterebbe pur sempre
dell'applicazione del diritto da parte di un soggetto terzo,
imparziale e indipendente.
1.1.2.- La misura che il giudice deve obbligatoriamente adottare,
inoltre, potrebbe configurarsi solo formalmente come amministrativa,
ma sarebbe sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha qualificato le sanzioni
amministrative di carattere afflittivo equiparabili a quelle penali,
con conseguente necessita' di applicare le relative garanzie (si
richiama la sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi
Bassi).
La sospensione del reddito di cittadinanza avrebbe un chiaro
carattere afflittivo, poiche', al cospetto di un beneficio di natura
assistenziale - volto a soddisfare le esigenze basilari di
sopravvivenza del percettore e del suo nucleo familiare e una
pluralita' di diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla
vita, al lavoro e alla famiglia - non s'individuerebbe alcuna
finalita' diversa da quella punitiva nel provvedimento sospensivo in
conseguenza della mera applicazione di una misura cautelare
personale. Il carattere afflittivo si coglierebbe, poi, anche dalla
definitivita' della lesione prodotta dal provvedimento di
sospensione, poiche' in caso di revoca di quest'ultimo gli arretrati
non corrisposti non potrebbero essere recuperati dal beneficiario.
Se si considerasse inammissibile la questione in esame, inoltre,
il soggetto si vedrebbe gravato da una sanzione sostanzialmente
penale senza che sia stato attivato il contraddittorio sul punto,
nemmeno in maniera postuma; la sospensione del beneficio economico,
infatti, opererebbe automaticamente, senza che la decisione sia
suscettibile d'impugnazione, ne' dinanzi al giudice amministrativo,
non essendo la decisione qualificabile come atto formalmente
amministrativo, ne' al Tribunale del riesame, essendo sottoponibili a
questo soltanto le questioni attinenti alla misura cautelare.
1.1.3.- La proposizione della questione di legittimita' non
potrebbe nemmeno ritenersi tardiva, sia perche' il potere di
sospendere il reddito di cittadinanza non sarebbe ancora stato
esercitato dal rimettente, sia perche' la valutazione circa la
sospensione non potrebbe essere assunta in un momento antecedente.
Infatti, nella fase di cui al giudizio a quo, costituente passaggio
obbligato conseguente all'applicazione della misura cautelare e allo
svolgimento dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., il
giudice dovrebbe fare applicazione dell'art. 7-ter, comma l, del d.l.
n. 4 del 2019, come convertito, tenuto conto che il successivo comma
3 del medesimo articolo prevede che e' in sede di interrogatorio che
puo' e deve essere chiesto al soggetto sottoposto alla misura
cautelare se sia beneficiario del reddito di cittadinanza.
1.2.- Cio' premesso, in punto di rilevanza il rimettente precisa
che la vicenda alla base dell'ordinanza di rimessione origina
dall'applicazione, nei confronti di F. M., della misura cautelare
personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa ex art. 282-bis cod. proc. pen., in relazione a fatti
riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art.
572 del codice penale. In sede d'interrogatorio ai sensi dell'art.
294 cod. proc. pen. il soggetto in questione ha dichiarato di essere
beneficiario del reddito di cittadinanza.
Il rimettente, pertanto, dovrebbe necessariamente applicare
l'art. 7-ter, comma l, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ossia
sospendere l'erogazione del beneficio economico (alla luce del comma
4 del medesimo articolo), con decreto che deve essere comunicato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro quindici
giorni.
1.3.- Nel merito le norme censurate sarebbero in primo luogo in
contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.
1.3.1.- Tali disposizioni, infatti, pongono la persona umana al
centro del sistema, sia nella sua dimensione individuale, sia in
quella collettiva, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli
di carattere economico e sociale che fungono da limite, tra le altre
cose, appunto al pieno sviluppo della persona.
Come confermerebbero anche i lavori preparatori alla legge di
conversione del d.l. n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza
sarebbe volto a porre delle «misure di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale», andando a inserire gli strumenti
assistenziali introdotti nell'ambito dei «livelli essenziali delle
prestazioni» (LEP). Tale impostazione risulterebbe confermata dalla
lettura dell'art. l del citato decreto-legge, in cui e' precisato
come il reddito di cittadinanza sia una misura destinata al
«contrasto [...] all'esclusione sociale», a «favorire il diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione» e a garantire
«sostegno economico e [...] inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione».
In virtu' della sospensione, quindi, il beneficiario sarebbe
privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come
condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, senza che possa
ravvisarsi alcuna ragione giustificatrice di un simile trattamento
punitivo. La ratio del reddito di cittadinanza, infatti, non sarebbe
premiale, ma assistenziale e d'inclusione. In questo senso, finanche
chi viene condannato in via definitiva avrebbe il diritto di
sopravvivere, a meno che non si voglia considerare la revoca del
beneficio quale strumento per configurare un complesso sanzionatorio
con funzione general-preventiva e punitiva, in violazione altresi'
del principio rieducativo di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.
Emergerebbe, quindi, una palese irragionevolezza del sacrificio
imposto al soggetto nella fase cautelare, senza che cio' sia ancorato
a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente
sanzionatoria-punitiva.
1.4.- In secondo luogo, sarebbero altresi' violati gli artt. l e
4 Cost.
L'art. 4 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, infatti, impone
al beneficiario del reddito di cittadinanza la sottoscrizione di un
patto per il lavoro e di un patto per l'inclusione sociale, con una
dichiarazione d'immediata disponibilita' al lavoro; ulteriori
disposizioni, poi, prevedono la riduzione della somma erogata nel
caso in cui il beneficiario non partecipi alle attivita' formative,
nonche' la revoca del reddito di cittadinanza se per tre volte venga
rifiutata una congrua proposta di lavoro.
Tale strumento, pertanto, sarebbe anche finalizzato
all'inserimento lavorativo e alla formazione privata del
beneficiario. La sospensione, cosi', limiterebbe ingiustificatamente
la possibilita' del soggetto sottoposto a misura cautelare di
formarsi in maniera tale da essere inserito nel mondo del lavoro,
poiche' la limitazione della liberta' connessa all'attivazione del
meccanismo cautelare non comporterebbe necessariamente
l'impossibilita' del soggetto di svolgere l'attivita' lavorativa.
1.5.- La disposizione censurata violerebbe poi gli artt. 29, 30 e
31 Cost.
Il reddito di cittadinanza, infatti, e' riconosciuto in funzione
dei redditi familiari e come sostegno all'intero nucleo, ove questo
sia composto da altri soggetti oltre al diretto beneficiario.
La tutela della famiglia, anche con misure economiche, in linea
con le previsioni di origine sovranazionale (art. 9 CDFUE), sarebbe
cosi' pregiudicata dalla sospensione del beneficio.
1.6.- Ancora sarebbero lesi gli artt. 27, primo e secondo comma,
e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6,
paragrafo 2, CEDU.
1.6.1.- Innanzi tutto, verrebbe pregiudicato il principio di
personalita' della responsabilita' penale, poiche' il nucleo
familiare sarebbe privato del sostentamento in virtu' di un fatto
eventualmente commesso da un familiare.
1.6.2.- Inoltre, vi sarebbe anche una violazione del principio
della presunzione di non colpevolezza, posta dall'art. 27, secondo
comma, Cost., nonche' dall'art. 48 CDFUE e dall'art. 6, paragrafo 2,
CEDU.
Il regime cautelare, infatti, avrebbe di per se' carattere rebus
sic stantibus, sarebbe contraddistinto da un contradditorio ridotto e
si fonderebbe su un accertamento basato su criteri meno stringenti di
quelli previsti dall'art. 533 cod. proc. pen. per giungere alla
condanna, la quale, in ogni caso, e' suscettibile di essere superata
dalle decisioni assunte in sede di impugnazione, quanto meno fino al
sopraggiungere del giudicato.
La disposizione censurata - imponendo l'applicazione della
sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere
penale, a un soggetto non ancora condannato, nemmeno in via
provvisoria - determinerebbe cosi' una palese violazione della
presunzione d'innocenza.
1.7.- Infine, sarebbe violato l'art. 3 Cost., inteso quale
fondamento del principio di ragionevolezza.
1.7.1.- L'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come
convertito, prevede la sospensione del reddito di cittadinanza sia in
caso di applicazione di una misura cautelare personale, con
riferimento a qualsiasi reato, sia in conseguenza di una condanna non
definitiva, ma per i soli reati per i quali l'art. 7, comma 3, del
medesimo decreto-legge dispone la revoca del beneficio nell'evenienza
di condanna definitiva (ossia i delitti di cui agli artt. 270-bis,
280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis cod. pen.).
Nel caso oggetto del giudizio a quo l'indagato non e' chiamato a
rispondere per uno di tali reati e, pertanto, il rimettente dovrebbe
sospendere il beneficio pur sapendo che tale statuizione sara'
sicuramente revocata, anche in presenza di una condanna definitiva.
Emergerebbe, quindi, un trattamento assolutamente irragionevole
oltre che discriminatorio, posto che in presenza di due condotte
identiche, per cui a una soltanto faccia seguito l'applicazione della
misura cautelare, ove si giungesse alla medesima condanna, l'avvenuta
sospensione del reddito di cittadinanza vi sarebbe stata solo per un
condannato.
Tale disparita' risulterebbe ancora piu' grave in considerazione
del gia' citato comma 5 dello stesso art. 7-ter, secondo cui, in caso
di revoca della sospensione, il beneficiario non puo' piu' ottenere
gli arretrati, con conseguente integrazione di un vulnus non
riparabile neppure in seguito a una pronuncia assolutoria, con palese
ribaltamento, ancora una volta, della presunzione di innocenza.
1.7.2.- Oltre a tale irragionevolezza intrinseca, la disposizione
censurata sarebbe irragionevole anche in raffronto all'art. 1 della
legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti
condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di
previdenza dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta),
che prevede la sospensione del diritto alla pensione di
reversibilita' per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per
l'omicidio volontario del coniuge. Tale disciplina, che pure
sembrerebbe violare la presunzione di innocenza, in ogni caso,
posticiperebbe la sospensione a un vaglio di meritevolezza piu'
profondo e piu' completo (visto il contraddittorio che precede il
rinvio a giudizio) di quello compiuto in sede cautelare e prevedrebbe
il diritto dell'imputato a ricevere le somme arretrate e non ottenute
per via della sospensione, in caso di proscioglimento definitivo.
1.8.- Da ultimo, il giudice a quo asserisce l'impossibilita' di
fornire un'interpretazione costituzionalmente conforme, che consenta
di valutare l'opportunita' di sospendere o meno l'erogazione del
reddito di cittadinanza. Una tale interpretazione, oltre a produrre
effetto solo inter partes, sarebbe contra legem e risulterebbe essa
stessa incostituzionale, rimettendo al giudice una valutazione
prettamente amministrativa, caratterizzata da un arbitrio in assenza
di criteri guida legislativamente imposti, con un effetto
sanzionatorio comunque incompatibile con la ratio assistenziale del
beneficio economico.
2.- Con atto depositato il 4 agosto 2020 e' intervenuto nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni sollevate dal GIP presso il Tribunale di Palermo siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate.
2.1.- In punto di rilevanza l'Avvocatura generale dello Stato
evidenzia come l'intervento richiesto sia senz'altro creativo,
implicando scelte affidate alle valutazioni discrezionali del
legislatore, con conseguente inammissibilita' delle questioni (sono
richiamate la sentenza di questa Corte n. 87 del 2013 e le ordinanze
n. 176 e n. 156 del 2013).
2.1.1.- Com'e' noto, infatti, il potere discrezionale del
legislatore e' suscettibile di sindacato solo laddove il suo
esercizio travalichi il canone della ragionevolezza, che deve
presiedere alle scelte normative. In questo senso, «[p]erche' sia
dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il
merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, e'
pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di
"eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa»
(cosi' la richiamata sentenza di questa Corte n. 313 del 1995; nei
medesimi termini si richiamano anche le sentenze n. 229 e n. 223 del
2015, n. 248 e n. 81 del 2014).
2.1.2.- Allo stesso tempo, prosegue l'Avvocatura dello Stato,
sono stati progressivamente definiti dalla giurisprudenza
costituzionale i connotati propri del canone di ragionevolezza,
attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come
sintomatiche del vizio di legittimita' costituzionale o dell'assenza
del vizio medesimo.
In particolare, sotto il profilo della coerenza della scelta
normativa, che puo' essere riferita anche ai principi generali del
sistema e al quadro normativo, e' stato affermato che difetta la
ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la
sua ratio» (cosi' la sentenza n. 43 del 1997). La ragionevolezza si
manifesta anche come non arbitrarieta', quando la scelta legislativa
sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente, ovvero non
si presenti come costituzionalmente intollerabile (viene richiamata
la sentenza n. 206 del 1999). Il sindacato di ragionevolezza puo'
consistere, poi, in una valutazione circa la proporzionalita', la
congruita' e l'adeguatezza del mezzo rispetto al fine perseguito.
Ebbene, rispetto ai prospettati dubbi di legittimita'
costituzionale, la scelta del legislatore attuata attraverso la
normativa censurata, lungi dal costituire una misura punitiva
sproporzionatamente afflittiva, sarebbe tutt'altro che manifestamente
irragionevole.
2.2.- Cio' premesso, l'Avvocatura dello Stato precisa, innanzi
tutto, che il reddito di cittadinanza sarebbe una misura di
inclusione sociale volta ad agevolare l'inserimento al lavoro per
quei soggetti che vivono una situazione di particolare disagio
economico.
Il beneficio e' riconosciuto ai familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di
requisiti elencati nell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come
convertito. Tra questi vi e' la mancata sottoposizione a una misura
cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida di arresto
o fermo, nonche' la mancanza di condanne definitive, intervenute nei
dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
dal successivo art. 7, comma 3.
L'art. 7-ter, comma l, oggetto di censura, prevede poi che nei
confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una
misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non
definitiva per taluno degli indicati delitti, l'erogazione del
beneficio venga sospesa.
2.2.1.- La questioni sollevate sarebbero prive di fondamento per
le medesime ragioni gia' vagliate dalla recente sentenza di questa
Corte n. 122 del 2020, concernente proprio la disposizione oggetto di
censura. Ivi, si e' sottolineato che «il provvedimento di sospensione
del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura
cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario,
appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata
soggezione a tali misure, cosi' come l'assenza di una condanna per
taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti),
costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito
di cittadinanza. Si tratta di particolari requisiti (si vedano, tra
le piu' recenti, le sentenze n. 248 del 2019, n. 161 del 2018 e n.
276 del 2016), per l'ottenimento di un beneficio economico rispetto
al quale, tra l'altro, l'interessato non puo' vantare alcun diritto
precostituito in assenza della legge di cui e' parte la disposizione
censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)». Pertanto,
il provvedimento di sospensione «altro non e' che la conseguenza del
venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio
e rientra per cio' stesso tra i casi in cui la giurisprudenza
costituzionale riconosce la legittimita' di sospensione, revoca o
decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le
sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del
1997 e n. 297 del 1993)».
2.3.- Gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale
evidenziati dal rimettente nel caso in esame parimenti sarebbero
tutti inammissibili e comunque manifestamente infondati.
2.3.1.- La sospensione dell'erogazione del beneficio non
determinerebbe un diretto pregiudizio del diritto al lavoro sancito
dagli artt. l e 4 Cost., incidendo la stessa su una misura di
sostegno economico che il legislatore attribuisce a determinati
soggetti, in presenza dei requisiti richiesti.
Il venir meno di uno di questi requisiti renderebbe ragionevole
la scelta operata dal legislatore di sospendere l'erogazione del
beneficio per tutta la durata della misura cautelare in atto,
risultando preminenti le esigenze cautelari sottese all'adozione del
provvedimento restrittivo della liberta' personale. Infatti, la
scelta normativa di sospendere il beneficio anche per reati diversi
da quelli indicati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come
convertito, sarebbe giustificata dalla necessita' di fronteggiare
situazioni di pericolo concreto, cessate le quali puo' riprendere
l'iter di accompagnamento al lavoro.
Diversa, invece, sarebbe l'ipotesi di sospensione del beneficio
prevista nel medesimo art. 7-ter con riferimento, pero', alle
sentenze di condanna non definitive in relazione ai soli reati
indicati al citato comma 3 dell'art. 7. In tali casi l'accertamento,
seppur non definitivo, della responsabilita' penale del richiedente o
beneficiario per reati che il legislatore, nell'esercizio del suo
potere discrezionale non sindacabile, ha ritenuto di particolare
allarme sociale, legittimerebbe la scelta legislativa della
sospensione del reddito di cittadinanza.
Alla luce dei differenti presupposti che sorreggono le opzioni
legislative adottate non potrebbe parlarsi, quindi, di scelta
legislativa irragionevole nell'accezione sopra precisata.
2.3.2.- Con specifico riferimento all'asserita violazione degli
artt. 29, 30 e 31 Cost., sarebbe sufficiente constatare che siffatta
tesi porterebbe all'impossibilita' di subordinare a qualsiasi
condizione di meritevolezza (in senso lato) un beneficio economico,
per tutti i casi in cui il fruitore della provvidenza abbia una
famiglia a carico. Il che, considerata la natura e le finalita' del
reddito di cittadinanza, non potrebbe di certo ritenersi ammissibile.
2.3.3.- Risulterebbe inconferente anche il richiamo operato dal
giudice rimettente al principio della personalita' della
responsabilita' penale (art. 27 Cost.), dal momento che gli effetti
pregiudizievoli della condotta del reo ricadrebbero unicamente nella
sua sfera giuridica.
2.3.4.- Parimenti dovrebbe ritenersi inammissibile la questione
relativa al contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in
correlazione con l'art. 6, comma 2, CEDU.
Il giudice a quo richiama, ancora una volta, i principi di
personalita' della responsabilita' e di presunzione di non
colpevolezza riconosciuti dal diritto convenzionale, tralasciando di
considerare: da un lato, che si tratta di principi fondamentali gia'
sanciti nel testo costituzionale (art. 27 Cost.); dall'altro, che il
censurato art. 7-ter fonderebbe la sua ratio non sull'accertamento
definitivo della colpevolezza, bensi' su esigenze di natura
cautelare, che prescinderebbero da un compiuto accertamento della
responsabilita' penale.
Inoltre, il verificarsi di una condizione ostativa alla
possibilita' di beneficiare di una provvidenza economica non potrebbe
essere considerata una sanzione anticipata in assenza di un
accertamento definitivo di responsabilita' (ex plurimis, sono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 248 del 2019, n. 206 del
1999, n. 239 e n. 141 del 1996), ma costituirebbe solo il venir meno
di un requisito per l'accesso al beneficio, determinato dal
legislatore nell'esercizio del proprio potere discrezionale (si
richiamano le sentenze di questa Corte n. 122 del 2020 e n. 194 del
2017); scelta non affetta da irrazionalita' manifesta e irrefutabile
costituzionalmente rilevante (e' richiamata anche la sentenza n. 86
del 2017).
Considerato in diritto
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Palermo, con ordinanza iscritta al n. 86 del registro
ordinanze del 2020, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3,
4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al
principio di ragionevolezza, nonche' all'art. 117, primo comma, Cost.
- quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007 - questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge
28 marzo 2019, n. 26.
Ivi, in relazione all'erogazione del reddito di cittadinanza, si
prevede che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui
e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del
beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi
dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13».
2.- Secondo il giudice a quo la disposizione censurata sarebbe
costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone di
sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del
beneficiario o del richiedente a cui e' applicata una misura
cautelare personale.
2.1.- In primo luogo, sarebbero violati gli artt. 2 e 3, secondo
comma, Cost.
In virtu' della sospensione, infatti, il beneficiario sarebbe
privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come
condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, a pregiudizio
della liberta' e della dignita' dello stesso, senza che cio' sia
ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella
squisitamente sanzionatoria e punitiva.
2.2.- In secondo luogo, verrebbero lesi gli artt. l e 4 Cost., in
quanto il reddito di cittadinanza sarebbe finalizzato anche
all'inserimento lavorativo e alla formazione privata del
beneficiario, obiettivi che verrebbero ingiustificatamente limitati
dal provvedimento di sospensione.
2.3.- Vi sarebbe poi una violazione degli artt. 29, 30 e 31
Cost., perche' il reddito di cittadinanza e' riconosciuto in funzione
dei redditi familiari e come sostegno all'intero nucleo familiare, la
cui tutela sarebbe pregiudicata dalla sospensione del beneficio
economico.
2.4.- Ancora, sussisterebbe una lesione degli artt. 27, primo e
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 6, paragrafo 2, CEDU e all'art. 48 CDFUE.
Da un lato, la disposizione censurata pregiudicherebbe il
principio di personalita' della responsabilita' penale, poiche' il
nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virtu' di un
fatto eventualmente commesso da un familiare.
Dall'altro lato, verrebbe leso il principio della presunzione di
non colpevolezza, imponendosi la sospensione del reddito di
cittadinanza, sanzione di carattere sostanzialmente penale, a un
soggetto non condannato nemmeno in via provvisoria.
2.5.- Infine, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in relazione al
principio di ragionevolezza.
Da una parte, infatti, per le condotte estranee a quelle di cui
all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, si
dovrebbe disporre la sospensione del beneficio in caso di misura
cautelare personale, pur sapendo che tale statuizione sara'
sicuramente revocata in presenza di una condanna definitiva per tali
condotte.
Dall'altra parte, nel caso di revoca del provvedimento di
sospensione, non vi sarebbe la possibilita' di ottenere gli
arretrati, in palese discriminazione, tra l'altro, con quanto
previsto dall'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione
dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o
dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di
reversibilita' o indiretta), ove si prevede la sospensione del
diritto alla pensione di reversibilita' per il soggetto che sia stato
rinviato a giudizio per l'omicidio volontario del coniuge (con un
vaglio di meritevolezza quindi piu' profondo e piu' completo di
quello compiuto in sede cautelare), con la possibilita' pero' di
ricevere le somme arretrate in caso di proscioglimento definitivo.
3.- In via preliminare va respinta l'eccezione d'inammissibilita'
del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio
per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, relativa alla
questione sollevata in riferimento agli artt. art. 27 e 117, primo
comma, Cost.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, la ratio della
sospensione del reddito di cittadinanza non sarebbe legata a una
presunzione di colpevolezza, come ritenuto invece dal rimettente, non
venendo in esame, quindi, questioni relative al sistema penale.
Si tratta di argomenti che attengono piu' propriamente al merito
delle censure.
4.- Altresi' infondata risulta l'eccezione d'inammissibilita'
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'intervento
richiesto a questa Corte sarebbe eccessivamente creativo,
intervenendo su aspetti rimessi alla discrezionalita' del
legislatore.
Il giudice a quo, infatti, non chiede un intervento additivo,
bensi' una pronuncia d'illegittimita' parziale, che colpisca la
disposizione nella parte in cui impone la sospensione del reddito di
cittadinanza in caso di misura cautelare personale.
L'eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta
legislativa, argomentata dall'interveniente, quindi, costituisce
semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per
la sua inammissibilita'.
5.- Sempre in via preliminare deve senz'altro riconoscersi la
legittimazione del GIP del Tribunale di Palermo a sollevare la
questione in esame, tra l'altro non contestata dall'Avvocatura
generale dello Stato.
La sospensione del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art.
7-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, avviene
all'interno di una fase consequenziale alla decisione sulla misura
cautelare, mentre la diversa fase che fa capo all'ente erogatore
attiene alle sole modalita' esecutive del provvedimento sospensivo
(art. 7-ter, comma 4).
Il giudice che ha disposto la misura cautelare, pertanto, e'
tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del reddito di
cittadinanza, accertando in capo al destinatario della misura
cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui e'
presente l'indagato o l'imputato, cioe', come nel caso di specie,
proprio in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura
penale.
6.- Nel merito, le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di
Palermo non sono fondate.
6.1.- Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare
beneficio economico, introdotto per la prima volta nell'ordinamento
italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un
riordino del sistema di assistenza sociale e una generale
razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una
piu' efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 1, comma 1, cosi', definisce il reddito di cittadinanza
quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di
contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico
e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione
nella societa' e nel mondo del lavoro.
6.1.1.- L'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 disciplina i requisiti
personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che
devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda,
sia per tutta la durata dell'erogazione.
La lettera c-bis) del comma 1 di tale articolo, introdotta in
sede di conversione, in particolare, stabilisce che il richiedente il
beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale,
anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o
condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta,
per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si
tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso
art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse
comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il
reddito di cittadinanza), nonche' dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis,
416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di
terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod.
pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di cui allo stesso articolo.
Il beneficio economico e' erogato sulla base di una scala di
equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora
un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato
detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza
o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non
tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza
si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente
sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti
indicati dall'art. 7, comma 3.
Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza
e' necessario rispettare numerose condizionalita', quali l'immediata
disponibilita' al lavoro (con l'obbligo di accettare almeno una di
tre offerte di lavoro congrue) e l'adesione a un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per
il lavoro e, ove siano presenti particolari criticita', di un patto
per l'inclusione sociale.
Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del
nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un
regolare corso di studi, salvi taluni specifici casi di esonero. Il
venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla
percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravita'
dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi
sino alla decadenza dallo stesso beneficio.
6.1.2.- Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena
su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all'art. 7,
comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha
efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di
quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non
poter piu' richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni
dalla condanna.
L'art. 7-ter, comma 1, invece, disciplina la fattispecie della
sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del
beneficiario o del richiedente a cui venga applicata una misura
cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
dell'arresto o del fermo, o che sia condannato con sentenza non
definitiva per uno dei reati indicati all'art. 7, comma 3 (o che sia
dichiarato latitante ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen. o si sia
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena).
Il provvedimento di sospensione - che puo' essere a sua volta
revocato dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposto quando vengano
meno le condizioni che l'abbiano determinato, senza la corresponsione
differita degli importi maturati durante il periodo di sospensione
(art. 7-ter, comma 5) - opera nel limite e con le modalita' di cui al
citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si
e' gia' ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di
cittadinanza puo' essere concesso anche se nel nucleo familiare sia
presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura
cautelare, senza pero' computare tale soggetto nel parametro della
scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avra'
qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale
sopraggiungano in corso d'opera.
A differenza della revoca, dunque, la sospensione non ha effetto
retroattivo ed e' adottata dal giudice che ha disposto la misura
cautelare oppure che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva
o dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione, su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'art. 656 cod. proc. pen., al quale il condannato si sia
volontariamente sottratto (art. 7-ter, commi 2 e 3). Il provvedimento
di sospensione e' poi comunicato all'ente erogatore che deve disporre
la temporanea cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza
(art. 7-ter, comma 4).
Come gia' chiarito da questa Corte nella sentenza n. 122 del
2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di
onorabilita' per la richiesta del reddito di cittadinanza - la
mancata soggezione a misure cautelari personali - che, al pari di
qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della
domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio
economico.
Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari
sopravvenute, quindi, «altro non e' che la conseguenza del venir meno
di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra
per cio' stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale
riconosce la legittimita' di sospensione, revoca o decadenza, anche
attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del
2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del
1993)».
6.2.- In riferimento a tutte le questioni sollevate e, in primo
luogo, a quella relativa alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost., al
di la' degli argomenti di cui alla ricordata sentenza n. 122 del
2020, rileva che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce
un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di la'
della pura assistenza economica.
Cio' differenzia la misura in questione da altre provvidenze
sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di
bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e
condizionalita'.
Cosi', ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano
quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come
la pensione d'inabilita' civile - di cui all'art. 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) -
diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla
tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al
fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del
nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento,
garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del
2020).
Si pensi anche alla pensione di cittadinanza - prevista dallo
stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per i nuclei familiari
composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o
superiore a 67 anni - che e' una misura di mero contrasto alla
poverta' delle persone anziane; o ancora all'assegno sociale -
riconosciuto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a
coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di eta' e siano titolari
di un reddito al di sotto della soglia di legge - volto a far fronte
a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza.
Per tali provvidenze non e' prevista la sospensione nel caso di
misure cautelari personali.
6.2.1.- Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura
meramente assistenziale, proprio perche' accompagnato da un percorso
formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui
mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso
medesimo.
Pertanto, la sospensione del beneficio non ha una ragione
punitiva e sanzionatoria, ma si collega appunto agli obiettivi
dell'intervento legislativo. In tal senso, la presenza di piu'
specifiche e severe condizioni per la richiesta e per il mantenimento
della provvidenza (ex multis, sentenza n. 194 del 2017), oltre a dar
corpo al particolare requisito morale sotteso dall'istituto, e' anche
strumentale all'effettiva realizzazione del percorso d'inserimento
lavorativo, che puo' essere ostacolato o addirittura impedito dalla
misura cautelare.
La sospensione in esame, pertanto, risulta espressione della
discrezionalita' attribuita al legislatore (tra le tante, sentenze n.
113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 194 del 2017, n. 223 del 2015, n.
214 e n. 81 del 2014, n. 134, n. 120 e n. 36 del 2012), «che puo'
essere ed e' stata discussa, ma non si presenta affetta da quella
irrazionalita' "manifesta e irrefutabile" che richiederebbe la
declaratoria d'illegittimita' costituzionale (tra le tante, sentenze
n. 86 del 2017 e n. 46 del 1993)» (sentenza n. 122 del 2020).
6.2.2.- Tra l'altro, la stessa sospensione del reddito di
cittadinanza non comporta, di per se', la necessaria privazione in
capo al soggetto interessato dei mezzi per vivere.
Infatti, proprio in quanto provvidenza non meramente
assistenziale, essa e' compatibile con ulteriori, seppur limitati,
redditi, derivanti da lavoro o da altri strumenti assistenziali, la
cui presenza determina semmai una decurtazione dell'importo da
erogarsi (e i benefici non soggetti alla prova dei mezzi non sono
neppure computati nel reddito rilevante ai fini ISEE).
In ogni caso, a colui che si veda sospendere il beneficio
economico non sarebbe preclusa la possibilita', ove ne ricorrano i
presupposti, di accedere ad altre forme di assistenza sociale
previste dall'ordinamento, per le quali la presenza di misure
cautelari personali non costituisce causa ostativa.
6.3.- In secondo luogo, non fondate risultano anche le censure
relative alla violazione del diritto al lavoro sancito dagli artt. l
e 4 Cost.
6.3.1.- Il reddito di cittadinanza e' finalizzato alla
realizzazione di tale diritto. Non contrasta certo con esso che il
legislatore lo riservi a un soggetto di cui non sono in dubbio le
qualita' morali, che non e' in condizione di attuale pericolosita' ed
e' in grado di seguire un percorso d'inserimento nel mercato del
lavoro, non essendo destinatario di misure le quali, come gia' detto,
possano risultare a tal fine impeditive.
Rileva, inoltre, che tali requisiti sono previsti «per
l'ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra
l'altro, l'interessato non puo' vantare alcun diritto precostituito
in assenza della legge di cui e' parte la disposizione censurata (sul
punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)» (sentenza n. 122 del
2020).
6.4.- Con riferimento alla lesione degli artt. 29, 30 e 31 Cost.,
l'incidenza della sospensione del reddito di cittadinanza sull'intero
nucleo familiare e' una mera conseguenza del fatto che, in presenza
di misure cautelari personali, non e' possibile effettuare la
richiesta del reddito di cittadinanza. Il sopraggiungere di tale
causa ostativa, pertanto, comporta la sospensione del beneficio gia'
in corso di erogazione.
D'altronde, come gia' osservato, risulta nella logica
dell'intervento legislativo una possibile ripercussione sul nucleo
familiare del venir meno di peculiari requisiti personali, anche da
parte di un solo familiare.
Non si dimentichi, inoltre, che la sospensione si ha solo ove
destinatario del provvedimento cautelare sia il richiedente del
beneficio, operando negli altri casi lo scomputo del soggetto dal
parametro della scala di equivalenza, come prima ricordato.
6.5.- Non fondate sono anche le censure sollevate in riferimento
agli artt. art. 27 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art.
48 CDFUE e all'art. 6, paragrafo 2, CEDU.
Come gia' chiarito dalla sentenza n. 122 del 2020, infatti, la
ratio della sospensione del reddito di cittadinanza al richiedente
sottoposto a misura cautelare personale e' conseguenza del venir meno
di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione
non nella presunzione di colpevolezza, bensi' nella valutazione
d'incompatibilita' tra la richiesta del beneficio economico e la
soggezione a detta misura cautelare.
Non vengono in gioco, pertanto, profili attinenti alla
responsabilita' penale.
6.6.- Da ultimo, non fondate risultano anche le doglianze
relative alla violazione dell'art. 3 Cost., quale fondamento del
principio di ragionevolezza.
6.6.1.- Da una parte, infatti, non e' irragionevole che il
reddito di cittadinanza venga sospeso in caso di misura cautelare
personale e possa poi tornare a essere erogato in seguito alla
condanna definitiva, salvo che per i reati di cui all'art. 7, comma
3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
Tale conseguenza, «sebbene opinabile, appare coerente con il
contesto normativo disegnato dal legislatore, poiche' con la
cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto
e attuale che legittima la sospensione e il soggetto interessato
riacquista nuovamente lo specifico requisito per richiedere il
reddito di cittadinanza». Le condanne, invece, «sono ritenute dal
legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio
solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte
sovrapponibili a quelle che gia' erano e sono causa di revoca degli
ammortizzatori sociali» (sentenza n. 122 del 2020).
6.6.2.- Dall'altra parte, non pertinente appare il raffronto con
l'art. 1 della legge n. 125 del 2011, che prevede la sospensione del
diritto alla pensione di reversibilita' per il soggetto che sia stato
rinviato a giudizio per l'omicidio volontario del coniuge.
Tale disciplina, infatti, e' dettata dalla diversa ragione di
sospendere l'erogazione di somme nei confronti di un soggetto
rinviato a giudizio per l'omicidio di chi era titolare del beneficio
previdenziale da cui deriva la percezione di somme da parte
dell'accusato, che si sarebbe in tal modo "illecitamente costruito"
il beneficio economico. Il provvedimento ha, quindi, natura meramente
cautelare, che si lega alla specificita' del reato; non a caso, la
pensione di reversibilita' puo' essere nuovamente percepita, con
effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.
Nel caso in esame, invece, la sospensione non si fonda su una
valutazione legata all'eventuale futura condanna del soggetto
interessato, ma sulla mera sussistenza del provvedimento cautelare;
ragione per cui, alla cessazione di quest'ultimo, la misura
sospensiva puo' si' essere revocata, ma con effetto non retroattivo.