ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438,
comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal
Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di L.
P., con ordinanza del 9 settembre 2020, iscritta al n. 176 del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 9 settembre 2020 il Tribunale ordinario di
Lecce ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, «nella parte
in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta
di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa
tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari,
riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del
dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed
ammettere il rito chiesto dall'imputato».
Il Tribunale rimettente sta procedendo nei confronti di un
imputato il quale, dopo essere stato rinviato a giudizio con decreto
che disponeva il giudizio immediato, aveva tempestivamente proposto
al giudice per le indagini preliminari richiesta di giudizio
abbreviato condizionata all'acquisizione delle indagini difensive e
all'audizione di un testimone. La richiesta, tuttavia, era stata
respinta dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto
tale integrazione probatoria incompatibile con le caratteristiche del
rito e non necessaria ai fini della decisione. L'imputato aveva
quindi riproposto la richiesta al Tribunale in sede di trattazione
delle questioni preliminari all'apertura del dibattimento.
Ritiene il Collegio rimettente che tale richiesta dovrebbe essere
rigettata, atteso che il nuovo testo dell'art. 438, comma 6, cod.
proc. pen., come modificato dalla legge 12 aprile 2019, n. 33
(Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo) e in quanto implicitamente richiamato dall'art.
458, comma 2, cod. proc. pen., non contemplerebbe piu' la
possibilita' di riproposizione dell'istanza di giudizio abbreviato
condizionato al giudice del dibattimento, a suo tempo introdotta
dalla sentenza di questa Corte n. 169 del 2003.
Tale mancata previsione si risolverebbe, secondo i principi gia'
enunciati in quell'occasione da questa Corte, in un vulnus al diritto
di difesa, di cui la richiesta di giudizio abbreviato condizionato
sarebbe una delle possibilita' di esercizio, nonche' in una
violazione dei «criteri di economicita' processuale propri del rito
alternativo e peraltro coerenti col principio di cui all'art. 111
della Costituzione».
2.- Nel giudizio avanti a questa Corte non e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, ne' si e' costituito
l'imputato.
3.- Con nota del 15 febbraio 2021, pervenuta il successivo 26
febbraio, il Presidente della sezione procedente del Tribunale di
Lecce ha comunicato a questa Corte - «affinche' assuma le
determinazioni del caso, anche in punto di rilevanza della sollevata
questione» - di avere disposto la prosecuzione della trattazione del
processo, fissando all'uopo l'udienza del 24 marzo 2021, «[a]ttesa
l'esigenza di anticipare la trattazione» del giudizio a quo, «anche
in considerazione dello stato cautelare cui e' attualmente sottoposto
l'imputato», e «[c]onsiderato che la sollevata questione di
legittimita' costituzionale puo' ritenersi superata dalla gia'
intervenuta pronuncia sulla medesima questione [...] con sent. Corte
Cost. n. 169/2003, sulla cui portata non ha inciso la novella
relativa all'art. 438 c.p.p. recata dalla L. n. 33/2019, inerente il
diverso fenomeno dell'inammissibilita' della richiesta, non in
rilievo nel caso di specie».
Il 27 maggio 2021 il Tribunale rimettente ha inviato a questa
Corte una seconda nota, pervenuta il successivo 7 giugno, comunicando
di avere pronunciato il 28 aprile 2021, in esito a giudizio
abbreviato, sentenza di condanna dell'imputato alla pena di tre anni
e quattro mesi di reclusione, allegando alla nota copia della
sentenza stessa.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario
di Lecce ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, «nella parte
in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta
di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa
tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari,
riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del
dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed
ammettere il rito chiesto dall'imputato».
2.- In via preliminare, merita sottolineare che il provvedimento
con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di
Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la
pendenza del presente incidente di costituzionalita' non elide la
perdurante rilevanza delle questioni prospettate dal Collegio
rimettente. Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale si desume infatti un principio
generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalita',
che come tale non risente delle vicende di fatto successive
all'ordinanza di rimessione (ex multis, sentenza n. 270 del 2020);
sicche' la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del
processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al
momento della prospettazione delle questioni stesse (sentenza n. 84
del 2021), e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice
procedente - revocando l'ordinanza di sospensione del processo a quo
durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalita' - abbia
successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla
decisione della Corte.
Questa Corte non puo' peraltro esimersi dal rilevare come detto
provvedimento contrasti con quanto disposto dall'art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale); cio' che impone la
trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
3.- Le questioni sono inammissibili, in ragione della erroneita'
delle premesse interpretative da cui muove il giudice a quo, il quale
lamenta una lacuna in realta' insussistente, stante la perdurante
operativita' della sentenza n. 169 del 2003 in relazione alle
disposizioni censurate (sull'inammissibilita' di questioni relative a
disposizioni gia' dichiarate costituzionalmente illegittime e
pertanto divenute prive di oggetto, si vedano ex plurimis,
recentemente, ordinanze n. 125 e n. 105 del 2020).
3.1.- I dubbi del giudice rimettente si incentrano sulla
possibilita' per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento, di riproporre la richiesta, gia' rigettata dal
giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato
condizionata a una integrazione probatoria.
3.1.1.- Come e' noto, la richiesta di giudizio abbreviato
cosiddetta "condizionata" e' stata introdotta, nell'attuale comma 5
dell'art. 438 cod. proc. pen., dall'art. 27 della legge 16 dicembre
1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennita' spettanti ai giudici di pace e di esercizio della
professione forense), nota come "legge Carotti". A differenza della
richiesta di giudizio abbreviato incondizionata, disciplinata dal
comma 1 del medesimo art. 438 cod. proc. pen. e corrispondente a un
vero e proprio diritto potestativo dell'imputato, essa e' subordinata
all'assenso del GIP, il quale deve valutare «se l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del
procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed
utilizzabili».
Ai sensi del successivo comma 6, la richiesta di giudizio
abbreviato condizionata - gia' rigettata dal GIP all'inizio
dell'udienza preliminare - puo' essere riproposta innanzi allo stesso
GIP «fino al termine previsto dal comma 2», e cioe' sino a che le
parti non abbiano formulato le rispettive conclusioni.
Su tale disciplina e' intervenuta la sentenza n. 169 del 2003 di
questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il
comma 6 «nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della
richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il
giudice possa disporre il giudizio abbreviato».
In tal modo, la decisione del GIP di rigettare la richiesta di
rito abbreviato condizionata e' stata assoggettata al successivo
sindacato giurisdizionale del giudice del dibattimento, il quale
potra' cosi' rivalutare - prima dell'apertura del dibattimento stesso
- se sussistano le condizioni indicate dall'art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. per definire il processo con il rito abbreviato: soluzione
che questa Corte ha ritenuto imposta da ragioni di tutela del
principio di eguaglianza e del diritto di difesa dell'imputato,
sottolineandone al contempo la funzionalita' all'obiettivo - esso
pure di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) - di
risparmio di tempo e risorse per la giurisdizione.
3.1.2.- La medesima disciplina si applica, mutatis mutandis,
nell'ipotesi in cui il rinvio a giudizio dell'imputato sia disposto
mediante decreto di giudizio immediato ex art. 455 cod. proc. pen.,
come accaduto nel processo a quo.
Ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., entro quindici giorni
dalla notificazione del decreto l'imputato puo' chiedere il giudizio
abbreviato: in forma ordinaria, ovvero condizionando la propria
richiesta a una integrazione probatoria. In quest'ultimo caso, il GIP
puo' rigettare la richiesta in forza dell'art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. (richiamato dal comma 2 dello stesso art. 458 cod. proc.
pen.), allorche' ritenga che l'integrazione probatoria richiesta non
sia necessaria ai fini della decisione, ovvero non sia compatibile
con le finalita' di economia processuale proprie del rito abbreviato.
La gia' citata sentenza n. 169 del 2003 di questa Corte ha poi
esteso al giudizio immediato la possibilita' di recuperare nelle fasi
preliminari del dibattimento la richiesta di rito abbreviato gia'
respinta dal GIP, dichiarando costituzionalmente illegittimo anche
l'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - nella versione modificata
dalla legge Carotti - «nella parte in cui non prevede che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una
integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».
3.2.- Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del
2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le
quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle
modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari.
Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali
addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la
certezza del diritto, in una materia cosi' densa di implicazioni per
i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere -
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche
in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169
del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento
tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc.
pen.
3.2.1.- L'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e' stato formalmente
«sostituito» dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 aprile
2019, n. 33 (Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti
puniti con la pena dell'ergastolo), che ha integrato la disposizione
previgente per tener conto del divieto di disporre il giudizio
abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, di cui al
nuovo comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. introdotto dalla
stessa legge n. 33 del 2019. Il comma 6 nella versione oggi in vigore
consente all'imputato di riproporre la richiesta di giudizio
abbreviato, gia' dichiarata inammissibile dal GIP all'inizio
dell'udienza preliminare ai sensi del comma 1-bis, fino alla
formulazione delle conclusioni nell'ambito della stessa udienza
preliminare: esattamente come avviene nell'ipotesi - gia' in
precedenza disciplinata dallo stesso comma 6 - di iniziale rigetto
della richiesta di giudizio abbreviato condizionata.
La legge n. 33 del 2019 ha poi previsto, al nuovo comma 6-ter
dell'art. 438 cod. proc. pen., la possibilita' di recuperare in
dibattimento lo sconto di pena connesso al giudizio abbreviato, gia'
dichiarato inammissibile dal GIP ai sensi del comma 1-bis, allorche'
il giudice, all'esito del dibattimento stesso, ritenga che il
giudizio abbreviato sarebbe invece stato possibile in relazione al
fatto cosi' come accertato.
Nulla ha, invece, espressamente disposto il legislatore del 2019
in relazione all'ipotesi del recupero in dibattimento della richiesta
di rito abbreviato condizionata, gia' garantito per effetto
dell'addizione operata da questa Corte mediante la sentenza n. 169
del 2003.
Tale silenzio non puo', pero', essere interpretato come
espressivo di una presunta volonta' del legislatore di derogare al
decisum della sentenza n. 169 del 2003. E cio' in quanto la legge
modificatrice - nonostante la proclamata volonta' di "sostituire" la
disposizione previgente - non ha in effetti abrogato la norma
espressa da tale disposizione, ma si e' limitata ad integrarla,
aggiungendo alla fattispecie processuale gia' prevista dal vecchio
testo dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e rimasta inalterata
nella nuova formulazione (la riproposizione della richiesta di
giudizio abbreviato condizionato gia' respinta dal GIP all'inizio
dell'udienza preliminare) una nuova fattispecie processuale (la
riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato gia' dichiarata
inammissibile dallo stesso GIP all'inizio dell'udienza preliminare,
per essere il reato contestato punito con l'ergastolo), assoggettando
entrambe alla medesima disciplina. L'aggiunta in parola non fa venir
meno la continuita' normativa relativa alla fattispecie gia'
esistente, ne' - conseguentemente - l'addizione operata, rispetto a
tale fattispecie, dalla sentenza n. 169 del 2003, che ha esteso la
possibilita' per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio
abbreviato condizionato anche al giudice del dibattimento, oltre che
al GIP nel corso dell'udienza preliminare.
Mutuando qui la nota terminologia ulpianea, la legge n. 33 del
2019 non ha, insomma, operato una "rimozione" (abrogatio) della norma
previgente, bensi' una sua mera "modificazione aggiuntiva"
(subrogatio), lasciandone inalterato il contenuto precettivo
relativamente alla parte non modificata, e assicurando cosi' la
perdurante efficacia, senza alcuna soluzione di continuita', del
dispositivo della sentenza n. 169 del 2003, che su quella norma si
innestava.
L'opposta soluzione ermeneutica, del resto, non solo sarebbe
incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. per le ragioni gia' chiarite
dalla sentenza n. 169 del 2003, ma si scontrerebbe frontalmente con
l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale (cio' che in
effetti accadde nel caso deciso dalla sentenza n. 922 del 1988, con
la quale fu dichiarata, per tale assorbente ragione, l'illegittimita'
costituzionale di una disposizione di diritto processuale penale che
aveva riprodotto una identica disposizione gia' dichiarata
incostituzionale con sentenza additiva, il cui decisum il legislatore
non aveva tenuto in alcun conto).
3.2.2.- Considerazioni non dissimili valgono con riferimento
all'altra disposizione oggetto dei dubbi del rimettente, l'art. 458,
comma 2, cod. proc. pen.
Anche tale disposizione e' stata formalmente "sostituita" da una
norma successiva alla sentenza n. 169 del 2003, e precisamente
dall'art. 1, comma 47, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario"). Il nuovo comma 2 ha pero' mantenuto inalterato,
rispetto al testo previgente, il suo periodo finale (da «Nel giudizio
si osservano» sino a «giudizio immediato»), che contiene il rinvio
alla disciplina del giudizio abbreviato: periodo sul quale
logicamente si innesta il dispositivo della sentenza n. 169 del 2003,
che sancisce la possibilita' di riproporre anche innanzi al giudice
del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata,
gia' rigettata dal GIP.
Pure in questo caso, dunque, deve apprezzarsi la piena
continuita' normativa, prima e dopo la legge n. 103 del 2017,
relativa alla parte di disposizione rimasta inalterata: con
conseguente persistente efficacia del dispositivo della sentenza n.
169 del 2003.
3.3.- In definitiva, l'imputato che si sia visto rigettare la
richiesta di giudizio abbreviato condizionato - in sede di udienza
preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio
immediato - puo' riproporre tale richiesta al giudice del
dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
medesimo, in forza della sentenza n. 169 del 2003: la quale continua
a spiegare i propri effetti anche dopo le modifiche apportate agli
artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente,
dalla legge n. 33 del 2019 e dalla legge n. 103 del 2017.
Dal che l'inammissibilita' delle questioni sollevate.