LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
Il giudice monocratico cons. Antonio Di Stazio ha pronunciato la
seguente
Ordinanza
Visto il ricorso, iscritto al n. 75579 del registro di
Segreteria, proposto da: 1) R G (c.f. ); 2) N R (c.f. ); 3) L M
(c.f. ); 4) F F (c.f. ); tutti elettivamente domiciliati in Roma
alla via Attilio Regolo 12/D, presso lo studio degli avvocati Angelo
Lanzilao e Massimiliano Fazi, che li rappresentano e difendono ed
indicano, per le comunicazioni di rito, i seguenti indirizzi pec:
massimilianofazi@ordineavvdcatiroma.org
angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org nonche' le utenze telefax n.
063242872 - 063214882;
Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio p.t., domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei
Portoghesi 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocato dello
Stato Fabrizio Fedeli ( pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it );
Avente ad oggetto domanda di inclusione nella base pensionabile
dell'indennita' di funzione od operativa;
Visti il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di
causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2020, con l'assistenza
del segretario sig.ra Paola Venanzini, l'avvocato Massimiliano Fazi
per i ricorrenti;
Rilevato in fatto
1. I ricorrenti elencati in epigrafe, gia' dipendenti presso i
, adivano questa Sezione giurisdizionale affinche' venisse accertato
e dichiarato il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di
quiescenza includendo nella base pensionabile la «indennita' di
funzione» (per i dirigenti) o «l'indennita' operativa» (per i non
dirigenti) di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 8 del 1980, corrisposte entrambe in
servizio e non valutate dall'Amministrazione nella determinazione del
trattamento di quiescenza. Con conseguente condanna
dall'Amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non
corrisposte oltre interessi.
Incardinata la causa, questo Giudice, ritenendo che la conoscenza
della documentazione amministrativo-contabile concernente la
corresponsione, in attivita' di servizio, delle indennita' di cui
viene chiesta la valutazione ai fini pensionistici fosse
indispensabile all'esercizio del diritto di difesa in giudizio dei
ricorrenti, ordinava all'Amministrazione:
- di rilasciare ai difensori dei ricorrenti, nel termine
assegnato, copia dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri nn. 1/2008 e 1/2011 nonche' della circolare CESIS n.
325/26/3136 del 23 gennaio 1998;
- di consentire ai medesimi difensori, nei luoghi indicati
dall'Amministrazione, l'accesso alla documentazione concernente la
corresponsione ai ricorrenti, durante il periodo di servizio,
dell'indennita' di funzione od operativa, ivi compresa quella
inerente le trattenute fiscali operate sulle indennita' medesime, nel
rispetto delle misure di cautela e di riservatezza che la stessa
Amministrazione riterra' piu' idonee.
A parziale modifica della precedente ordinanza, con ordinanza n.
8/2020 questo Giudice autorizzava la difesa dei ricorrenti a prendere
visione, con esclusione del rilascio di copia, dei documenti sui
quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - avesse apposto la
classifica di segretezza a norma dell'art. 42 della legge n.
124/2007.
2. L'Amministrazione, difesa in giudizio dall'Avvocatura generale
dello Stato - che in memoria ha contestato la fondatezza delle
domande di controparte chiedendone il rigetto - in esecuzione delle
predette ordinanze istruttorie, ha depositato, unitamente allo
stralcio dei regolamenti - approvati con D.D.P.C.M. n. 1/2008 e
1/2011 - che hanno disciplinato nel tempo lo stato giuridico ed
economico del personale degli e a copia della copia della
circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio 1998, un documento
denominato «relazione illustrativa» a firma del dirigente del ,
apponendovi la classifica di «RISERVATO dalla data di
protocollazione». Nel predetto documento l'Amministrazione giustifica
il mancato rilascio della documentazione - richiesta dal Giudice -
concernente la corresponsione dell'indennita' ai ricorrenti e
l'applicazione delle relative trattenute fiscali, richiamando la
peculiarieta' del regime di gestione e documentazione cui e'
assoggettata l'indennita' in parola, sin dalla sua istituzione, in
ragione dell'assoluta specialita' dell'indennita' medesima.
3. Per quanto sopra esposto, l'Amministrazione non ha dato piena
esecuzione all'ordinanza istruttoria appellandosi alla specialita'
della disciplina concernente il trattamento del personale dei e
alla sottrazione del regime di utilizzo dei fondi riservati alla
rendicontazione prevista per i fondi ordinari. Tra l'altro,
l'Amministrazione ha addotto di non disporre di documentazione
certificativa da esibire ai difensori dei ricorrenti, assumendo che
le relative esigenze conoscitive potrebbero essere parzialmente
soddisfatte solo mediante una complessa attivita' di ricostruzione
virtuale di ogni posizione, operazione che risulterebbe di
particolare complessita' e onerosita' per l'Amministrazione,
trattandosi di complessivi 122 ricorrenti e con riferimento a periodi
di servizio che risalgono fino al 1977 con una estensione anche
ultratrentennale.
4. La succitata documentazione - depositata dall'Amministrazione
presso della Corte dei conti che l'ha posta in custodia in
appositi locali ai quali le controparti (o i relativi difensori)
possono accedere solo per prenderne visione alla presenza del
personale addetto - non e' stata quindi inserita nel fascicolo
d'ufficio, come dispone l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del
codice di giustizia contabile, ne' e' stata conseguentemente messa a
disposizione del Giudice della causa, in ragione dell'apposizione
sulla stessa, da parte dell'Amministrazione, della classifica
«RISERVATO», ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
5. Chiamata la causa all'udienza odierna, il difensore dei
ricorrenti rappresenta l'impossibilita' per la difesa di adempiere il
mandato ricevuto a causa della mancata acquisizione al fascicolo di
causa - come disposto da questo Giudice - della documentazione
contabile concernente la corresponsione delle indennita' di cui si
chiede la valutazione ai fini pensionistici. Insiste per
l'accoglimento del ricorso. In subordine, chiede che sia rimessa alla
Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
della normativa che disciplina l'indennita' di funzione od operativa
per i dipendenti dei nei termini specificati nel ricorso al quale
si riporta.
A conclusione dell'udienza questo Giudice si e' riservata la
decisione.
A scioglimento della riserva;
Considerato in diritto
6. L'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recita:
«Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti
classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli
atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza,
garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne
visione senza estrarne copia».
Ritiene questo giudicante che la suesposta disposizione, nella
sua portata letterale e nella concreta attuazione operata
dall'Amministrazione, violi i precetti di cui agli artt. 103, 111, 3
e 24 della Carta costituzionale.
6.1. In primo luogo, si ritiene violato il principio di
effettivita' della funzione giurisdizionale, che si estrinseca tra
l'altro nel potere-dovere del giudice - nel caso di specie, del
giudice contabile quale giudice naturale delle pensioni pubbliche ai
sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. - di formare il proprio
convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene
rilevanti ai fini della decisione della causa e di cui ha disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la lamentata violazione
consegue, ad avviso di questo Giudicante, alla mancata ottemperanza,
ad opera della controparte pubblica, dell'ordine impartito dal
giudice di versare nel fascicolo d'ufficio la documentazione
concernente la corresponsione, durante L'attivita' di servizio,
dell'indennita' di funzione od operativa che gli odierni ricorrenti
chiedono che sia valutata nella determinazione della base
pensionabile. Trattasi, nella specie, di documentazione formata e
detenuta dall'Amministrazione e che questo giudicante ritiene
rilevante ai fini della decisione della causa poiche' costituisce
l'unica fonte di prova del quantum erogato ai ricorrenti a titolo di
indennita' e dell'ammontare delle trattenute erariali operate ex lege
dal datore di lavoro. Peraltro, come meglio precisato nella narrativa
in fatto, l'Amministrazione si e' limitata a produrre - mediante
deposito in luogo diverso dall'ufficio del giudice - una relazione
dalla stessa classificata «RISERVATO» a norma dell'art. 42, comma 8,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella quale viene contestata la
fondatezza del ricorso e ribadita la specialita' della disciplina
concernente il trattamento economico del personale posto alle
dipendenze dei .
7. Si ritiene altresi' sussistente, nel caso di specie, la
violazione dei principii del giusto processo sanciti dall'art. 111
Cost. Detti principii, ritenuti in dottrina e in giurisprudenza
validi per qualsiasi processo (sia esso civile, penale o
amministrativo), si traducono nel riconoscimento di un nucleo minimo
di garanzie, tra le quali il diritto di partecipazione al processo,
di cui costituisce massima espressione il principio del
contraddittorio, che nel giudizio pensionistico - come in via
generale nel processo civile - si realizza mediante la
contrapposizione paritetica tra i soggetti contendenti, i quali
rivestono una posizione paritaria di fronte ad un giudice terzo ed
imparziale, anche nelle modalita' di assunzione dei mezzi istruttori.
Lo stesso giudice delle leggi ha spesso richiamato il principio
della parita' delle armi nello svolgimento del giudizio, da intendere
nel senso che ad entrambe le parti siano accordati strumenti
tecnico-processuali idonei a condizionare in loro favore il pieno
convincimento del giudice (cfr. Corte costituzionale, ordinanze nn.
32 del 2013 e 92 del 2014).
8. Per le medesime ragioni appare altresi' palese, ad avviso di
questo Giudicante, la violazione del principio della parita' delle
armi ogni qualvolta sia accordata ad una delle parti in causa una
posizione di supremazia, che si estrinseca, come nel presente
giudizio, nel potere dell'Amministrazione di apporre la
classificazione di «riservatezza», ai sensi dell'art. 42, comma 8,
della legge n. 124 del 2007, alla documentazione - diversa da quella
su cui viene opposto di segreto di Stato - comprovante il diritto
rivendicato in giudizio dal pensionato.
Cio' e' tanto piu' vero ove si consideri che la legge n. 124 del
2007 non consente al giudice del rapporto controverso di valutare la
sussistenza dei fatti costitutivi della decisione
dell'Amministrazione di classificare come «riservato» la
documentazione della quale lo stesso giudice ha disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. Da cio' il vulnus al principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale.
9. Sussiste, inoltre, ad avviso di questo Giudicante, la
violazione del principio costituzionale nella difesa in giudizio dei
diritti ed interessi legittimi del pensionato che ha prestato
servizio presso , nonostante la proclamazione della inviolabilita'
del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo contenuta
nell'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale. La predetta
violazione viene determinata, nella fattispecie all'esame, dalla
compressione del diritto di difesa dei ricorrenti, sia nella fase di
impostazione della causa - non conoscendo in dettaglio se il quantum
erogato dall'Amministrazione sia, ed in quale misura, sia rispondente
all'effettivo servizio prestato - sia nel corso del giudizio, atteso
che della documentazione comprovante la fondatezza della domanda
detti ricorrenti (o i loro difensori) possono solo prendere visione
senza estrarre copia. Peraltro, lo stesso diritto di prendere visione
si appalesa essere condizionato dalla scelta discrezionale della
controparte pubblica, alla quale l'art. 42, comma 8, della legge n.
124 del 2007 riconosce il potere di decidere unilateralmente quale
documentazione sia suscettibile di essere classificata come
«riservata», e tale potesta' finisce con il condizionare nel contempo
- limitandone la naturale esplicazione - il potere del giudice di
acquisire al fascicolo d'ufficio la documentazione che ritiene
rilevante ai fini della decisione della causa.
10. Si ritiene altresi' sussistente la violazione del principio
di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge consacrato
nell'art. 3 Cost., atteso che al pensionato che ha prestato la
propria attivita' lavorativa negli non e' consentita, per quanto
sopra osservato, la piena esplicazione del diritto costituzionale di
difendere in giudizio i propri legittimi interessi, subendo con cio'
una ingiustificata discriminazione rispetto a tutti gli altri
pensionati pubblici nei confronti dei quali trova completa
applicazione l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del codice di
giustizia contabile, a mente del quale «Le parti o i loro difensori
muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti
nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene
rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le
leggi sul bollo».
Ne' l'esigenza di adottare le opportune cautele - a tutela dei
superiori interessi dello Stato - nella comunicazione ai diretti
interessati dei dati relativi al trattamento economico agli stessi
erogato durante l'attivita' svolta alle dipendenze dei puo'
legittimare, ad avviso di questo Giudicante, la compressione - nel
corso del processo - del diritto inalienabile di difendere in
giudizio le proprie ragioni, mediante la preclusione assoluta della
facolta' di esaminare ed estrarre copia degli elementi di prova del
diritto che si intendere tutelare - e dei quali il giudice ha
disposto l'acquisizione - anche a distanza di notevole lasso di tempo
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
10. Alla stregua delle suesposte considerazioni, questo
Giudicante solleva la questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, ritenendo la
stessa rilevante ai fini della decisione della causa e non
manifestazione infondata, nella parte in cui non prevede l'obbligo
dell'amministrazione di versare al fascicolo d'ufficio la
documentazione dalla stessa classificata come «riservata» e di cui il
giudice dispone l'acquisizione ai fini della decisione della causa,
con il conseguente diritto della controparte processuale di estrarne
copia, previa adozione delle cautele necessarie ad assicurarne la
riservatezza.
In conclusione, non potendo essere definito nel merito; se non
previa risoluzione della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, il presente giudizio deve essere sospeso, con
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.