LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 
 
    Il Giudice monocratico Cons. Antonio Di Stazio ha pronunciato  la
seguente ordinanza; 
    visto  il  ricorso,  iscritto  al  n.  75588  del   registro   di
segreteria, promosso da: 
      1) T. G. (c.f.); 2) A. M. (c.f.); 3) L. V.  (c.f.);  4)  D.  P.
(c.f.); 5) M. F. (c.f.); 6) S. L. (c.f.); 7) M. G. (c.f.); 8)  V.  L.
(c.f.); 9) G. D. (c.f.); 10) L. P. (c.f.); 11) L. B. A.  (c.f.);  12)
L. S. (c.f.); 13) P. S. (c.f.); 14) S. S. (c.f.); 15) F.  R.  (c.f.);
16) R. P. (c.f.); 17) M. G. (c.f.); 18)  C.  L.  (c.f.);  19)  R.  S.
(c.f.); 20) S. S. (c.f.); 21) L. A. (c.f.); 22) S. G. (c.f.); 23)  M.
A. (c.f.); 24) G. A. (c.f.); 25) D. B. A. (c.f.); 26) R.  L.  (c.f.);
27) D. B. A. (c.f.); 28) C. P. (c.f.); 29) C. E. (c.f.);  30)  M.  G.
(c.f.); 31) C. I. (c.f.); 32) S. R. G. (c.f.); 33) C. A. (c.f.);  34)
S. V. (c.f.); 35) C. G. (c.f.); 36) C. M. (c.f.); 
    tutti elettivamente dom.ti in Roma alla via Attilio Regolo  12/D,
presso lo studio degli avvocati Angelo Lanzilao e Massimiliano  Fazi,
che li rappresentano e difendono e  chiedono  di  voler  ricevere  le
comunicazioni      di      rito      ai      seguenti       recapiti:
massimilianofazi@ordineavvocatiroma.org; massimilianofazi@gmail.com -
angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org;  avv.angelolanzilao@libero.it;
ovvero alle utenze telefax 063242872 - 063214882. I ricorrenti  T.  e
L. R. sono altresi' rappresentati e difesi dall'avv. Luca Di Raimondo
(Pec:    lucadiraimondo@ordineavvocatiroma.org),    il    quale    ha
successivamente rinunciato al mandato; 
    Contro Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
Presidente  del  Consiglio   p.t.,   domiciliato   ex   lege   presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  con  sede  in  Roma,  via   dei
Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocato  dello
Stato Fabrizio Fedeli (Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    avente ad oggetto domanda di inclusione nella  base  pensionabile
dell'indennita' di funzione od operativa; 
    visti il ricorso introduttivo e gli altri  atti  e  documenti  di
causa; 
    uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2020, con  l'assistenza
del segretario sig.ra Paola Venanzini, gli avvocati Massimiliano Fazi
e Luca Di Raimondo per i ricorrenti; 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    1. I ricorrenti elencati in epigrafe, gia'  dipendenti  presso  i
...,  adivano  questa  Sezione  giurisdizionale   affinche'   venisse
accertato e  dichiarato  il  loro  diritto  alla  riliquidazione  del
trattamento di  quiescenza  includendo  nella  base  pensionabile  la
«indennita' di funzione» (per i dirigenti) o «l'indennita' operativa»
(per i non dirigenti) di cui all'art. 18 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 8 del  1980,  corrisposte  entrambe  in
servizio e non valutate dall'amministrazione nella determinazione del
trattamento    di    quiescenza.     Con     conseguente     condanna
dall'amministrazione al  pagamento  delle  differenze  dovute  e  non
corrisposte oltre interessi. 
    Incardinata la causa, questo Giudice, ritenendo che la conoscenza
della   documentazione   amministrativo-contabile   concernente    la
corresponsione, in attivita' di servizio,  delle  indennita'  di  cui
viene  chiesta   la   valutazione   ai   fini   pensionistici   fosse
indispensabile all'esercizio del diritto di difesa  in  giudizio  dei
ricorrenti, ordinava all'amministrazione: 
      - di  rilasciare  ai  difensori  dei  ricorrenti,  nel  termine
assegnato,  copia  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. nn. 1/2008  e  1/2011  nonche'  della  circolare  CESIS  n.
325/26/3136 del 23 gennaio 1998; 
      - di consentire ai  medesimi  difensori,  nei  luoghi  indicati
dall'amministrazione, l'accesso alla  documentazione  concernente  la
corresponsione  ai  ricorrenti,  durante  il  periodo  di   servizio,
dell'indennita'  di  funzione  od  operativa,  ivi  compresa   quella
inerente le trattenute fiscali operate sulle indennita' medesime, nel
rispetto delle misure di cautela e  di  riservatezza  che  la  stessa
amministrazione riterra' piu' idonee. 
    A parziale modifica della precedente ordinanza, con ordinanza  n.
9/2020 questo Giudice autorizzava la Difesa dei ricorrenti a prendere
visione, con esclusione del rilascio  di  copia,  dei  documenti  sui
quali la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  avesse  apposto  la
classifica  di  segretezza  a  norma  dell'art.  42  della  legge  n.
124/2007. 
    2. L'Amministrazione, difesa in giudizio dall'Avvocatura Generale
dello Stato - che  in  memoria  ha  contestato  la  fondatezza  delle
domande di controparte chiedendone il rigetto - in  esecuzione  delle
predette  ordinanze  istruttorie,  ha  depositato,  unitamente   allo
stralcio dei regolamenti - approvati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 1/2008 e 1/2011 -  che  hanno  disciplinato
nel tempo lo stato giuridico ed economico del  personale  degli  e  a
copia della copia della circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio
1998, un documento denominato «relazione illustrativa»  a  firma  del
dirigente del..., apponendovi la classifica di «Riservato dalla  data
di  protocollazione».  Nel   predetto   documento   l'Amministrazione
giustifica il mancato rilascio della documentazione -  richiesta  dal
Giudice - concernente la corresponsione dell'indennita' ai ricorrenti
e l'applicazione delle relative trattenute  fiscali,  richiamando  la
peculiarieta'  del  regime  di  gestione  e  documentazione  cui   e'
assoggettata l'indennita' in parola, sin dalla  sua  istituzione,  in
ragione dell'assoluta specialita' dell'indennita' medesima. 
    3. Per quanto sopra esposto, l'Amministrazione non ha dato  piena
esecuzione all'ordinanza istruttoria  appellandosi  alla  specialita'
della disciplina concernente il trattamento del personale dei e  alla
sottrazione  del  regime  di  utilizzo  dei  fondi   riservati   alla
rendicontazione  prevista  per  i  fondi   ordinari.   Tra   l'altro,
l'Amministrazione  ha  addotto  di  non  disporre  di  documentazione
certificativa da esibire ai difensori dei ricorrenti,  assumendo  che
le  relative  esigenze  conoscitive  potrebbero  essere  parzialmente
soddisfatte solo mediante una complessa  attivita'  di  ricostruzione
virtuale.  di  ogni  posizione,  operazione   che   risulterebbe   di
particolare  complessita'   e   onerosita'   per   l'Amministrazione,
trattandosi di complessivi 122 ricorrenti e con riferimento a periodi
di servizio che risalgono fino  al  1977  con  una  estensione  anche
ultratrentennale. 
    4. La succitata  documentazione  depositata  dall'Amministrazione
presso... della Corte  dei  conti  che  l'ha  posta  in  custodia  in
appositi locali ai quali le  controparti  (o  i  relativi  difensori)
possono  accedere  solo  per  prenderne  visione  alla  presenza  del
personale addetto -  non  e'  stata  quindi  inserita  nel  fascicolo
d'ufficio, come dispone l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del
codice di giustizia contabile, ne' e' stata conseguentemente messa  a
disposizione del Giudice della  causa,  in  ragione  dell'apposizione
sulla  stessa,  da  parte  dell'Amministrazione,   della   classifica
«Riservato», ai sensi dell'art. 42, comma 8,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
    5.  Chiamata  la  causa  all'udienza  odierna,  i  difensori  dei
ricorrenti rappresentano l'impossibilita' per la Difesa di  adempiere
il mandato ricevuto a causa della mancata acquisizione  al  fascicolo
di causa - come disposto da questo  Giudice  -  della  documentazione
contabile concernente la corresponsione delle indennita'  di  cui  si
chiede  la  valutazione  ai   fini   pensionistici.   Insistono   per
l'accoglimento del ricorso. In subordine, chiedono che  sia  promossa
la questione di legittimita' costituzionale della legge  n.  124  del
2007 per violazione degli articoli 3, 24 e  53  Cast.  A  conclusione
dell'udienza questo Giudice si' e' riservata la decisione. 
    A scioglimento della riserva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    6. L'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recita:
«Qualora l'autorita' giudiziaria  ordini  l'esibizione  di  documenti
classificati per i quali non sia opposto il  segreto  di  Stato,  gli
atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria  richiedente,  che  ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la  riservatezza,
garantendo il  diritto  delle  parti  nel  procedimento  a  prenderne
visione senza estrarne copia». 
    Ritiene questo Giudicante che la  suesposta  disposizione,  nella
sua  portata  letterale   e   nella   concreta   attuazione   operata
dall'Amministrazione, violi i precetti di cui agli articoli 103, 111,
3 e 24 della Carta costituzionale. 
    6.1.  In  primo  luogo,  si  ritiene  violato  il  principio   di
effettivita' della funzione giurisdizionale, che  si  estrinseca  tra
l'altro nel potere-dovere del giudice  -  nel  caso  di  specie,  del
giudice contabile quale giudice naturale delle pensioni pubbliche  ai
sensi  dell'art.  103,  comma  2,  Cost.  -  di  formare  il  proprio
convincimento  sulla  base  degli  elementi  di  prova  che   ritiene
rilevanti ai fini della decisione della causa e di  cui  ha  disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. 
    Nella fattispecie oggetto di giudizio,  la  lamentata  violazione
consegue, ad avviso di questo Giudicante, alla mancata  ottemperanza,
ad  opera  della  controparte  pubblica,  dell'ordine  impartito  dal
giudice  di  versare  nel  fascicolo  d'ufficio   la   documentazione
concernente  la  corresponsione,  durante  l'attivita'  di  servizio,
dell'indennita' di funzione od operativa che gli  odierni  ricorrenti
chiedono  che  sia   valutata   nella   determinazione   della   base
pensionabile. Trattasi, nella specie,  di  documentazione  formata  e
detenuta  dall'Amministrazione  e  che  questo   Giudicante   ritiene
rilevante ai fini della decisione  della  causa  poiche'  costituisce
l'unica fonte di prova del quantum erogato ai ricorrenti a titolo  di
indennita' e dell'ammontare delle trattenute erariali operate ex lege
dal datore di lavoro. Peraltro, come meglio precisato nella narrativa
in fatto, l'Amministrazione si e'  limitata  a  produrre  -  mediante
deposito in luogo diverso dall'ufficio del giudice  -  una  relazione
dalla stessa classificata «Riservato» a norma dell'art. 42, comma  8,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella quale  viene  contestata  la
fondatezza del ricorso e ribadita  la  specialita'  della  disciplina
concernente  il  trattamento  economico  del  personale  posto   alle
dipendenze dei Servizi di informazione dello Stato. 
    7. Si ritiene  altresi'  sussistente,  nel  caso  di  specie,  la
violazione dei principii del giusto processo  sanciti  dall'art.  111
Cost. Detti principii,  ritenuti  in  dottrina  e  in  giurisprudenza
validi  per  qualsiasi  processo   (sia   esso   civile,   penale   o
amministrativo), si traducono nel riconoscimento di un nucleo  minimo
di garanzie, tra le quali il diritto di partecipazione  al  processo,
di   cui   costituisce   massima   espressione   il   principio   del
contraddittorio,  che  nel  giudizio  pensionistico  -  come  in  via
generale  nel   processo   civile   -   si   realizza   mediante   la
contrapposizione paritetica  tra  i  soggetti  contendenti,  i  quali
rivestono una posizione paritaria di fronte ad un  giudice  terzo  ed
imparziale, anche nelle modalita' di assunzione dei mezzi istruttori. 
    Lo stesso giudice delle leggi ha spesso richiamato  il  principio
della parita' delle armi nello svolgimento del giudizio, da intendere
nel  senso  che  ad  entrambe  le  parti  siano  accordati  strumenti
tecnico-processuali idonei a condizionare in  loro  favore  il  pieno
convincimento del giudice (cfr. Corte Cost.,  ordinanze  nn.  32  del
2013 e 92 del 2014). 
    8. Per le medesime ragioni appare altresi' palese, ad  avviso  di
questo Giudicante, la violazione del principio  della  parita'  delle
armi ogni qualvolta sia accordata ad una delle  parti  in  causa  una
posizione  di  supremazia,  che  si  estrinseca,  come  nel  presente
giudizio,   nel   potere   dell'Amministrazione   di    apporre    la
classificazione di «riservatezza», ai sensi dell'art.  42,  comma  8,
della legge n. 124 del 2007, alla documentazione - diversa da  quella
su cui viene opposto di segreto di Stato  -  comprovante  il  diritto
rivendicato in giudizio dal pensionato. 
    Cio' e' tanto piu' vero ove si consideri che la legge n. 124  del
2007 non consente al giudice del rapporto controverso di valutare  la
sussistenza     dei     fatti     costitutivi     della     decisione
dell'Amministrazione   di   classificare    come    «riservato»    la
documentazione  della   quale   lo   stesso   giudice   ha   disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. Da cio' il vulnus al principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    9.  Sussiste,  inoltre,  ad  avviso  di  questo  Giudicante,   la
violazione del principio costituzionale nella difesa in giudizio  dei
diritti  ed  interessi  legittimi  del  pensionato  che  ha  prestato
servizio presso ..., nonostante la proclamazione della inviolabilita'
del diritto di difesa in ogni stato e grado  del  processo  contenuta
nell'art. 24, secondo comma, della Carta  fondamentale.  La  predetta
violazione viene  determinata,  nella  fattispecie  all'esame,  dalla
compressione del diritto di difesa dei ricorrenti, sia nella fase  di
impostazione della causa - non conoscendo in dettaglio se il  quantum
erogato dall'Amministrazione sia, ed in quale misura, sia rispondente
all'effettivo servizio prestato - sia nel corso del giudizio,  atteso
che della documentazione  comprovante  la  fondatezza  della  domanda
detti ricorrenti (o i loro difensori) possono solo  prendere  visione
senza estrarre copia. Peraltro, lo stesso diritto di prendere visione
si appalesa essere  condizionato  dalla  scelta  discrezionale  della
controparte pubblica, alla quale l'art. 42, comma 8, della  legge  n.
124 del 2007 riconosce il potere di  decidere  unilateralmente  quale
documentazione  sia  suscettibile   di   essere   classificata   come
«riservata», e tale potesta' finisce con il condizionare nel contempo
- limitandone la naturale esplicazione - il  potere  del  giudice  di
acquisire  al  fascicolo  d'ufficio  la  documentazione  che  ritiene
rilevante ai fini della decisione della causa. 
    10. Si ritiene altresi' sussistente la violazione  del  principio
di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla  legge  consacrato
nell'art. 3 Cost., atteso  che  al  pensionato  che  ha  prestato  la
propria attivita' lavorativa negli apparati di... non e'  consentita,
per  quanto  sopra  osservato,  la  piena  esplicazione  del  diritto
costituzionale di difendere in giudizio i propri legittimi interessi,
subendo con cio' una ingiustificata discriminazione rispetto a  tutti
gli altri pensionati pubblici nei confronti dei quali trova  completa
applicazione l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del codice  di
giustizia contabile, a mente del quale «Le parti o i  loro  difensori
muniti di procura possono esaminare gli atti e i  documenti  inseriti
nel fascicolo d'ufficio e in  quelli  delle  altre  parti  e  farsene
rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese  ed  osservate  le
leggi sul bollo». 
    Ne' l'esigenza di adottare le opportune cautele -  a  tutela  dei
superiori interessi dello Stato  -  nella  comunicazione  ai  diretti
interessati dei dati relativi al trattamento  economico  agli  stessi
erogato  durante  l'attivita'  svolta  alle  dipendenze  dei...  puo'
legittimare, ad avviso di questo Giudicante, la  compressione  -  nel
corso del  processo  -  del  diritto  inalienabile  di  difendere  in
giudizio le proprie ragioni, mediante la preclusione  assoluta  della
facolta' di esaminare ed estrarre copia degli elementi di  prova  del
diritto che si intendere  tutelare  -  e  dei  quali  il  giudice  ha
disposto l'acquisizione anche a distanza di notevole lasso  di  tempo
dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
    10.  Alla  stregua   delle   suesposte   considerazioni,   questo
Giudicante solleva  La  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 42, comma 8, della legge n.  124  del  2007,  ritenendo  la
stessa  rilevante  ai  fini  della  decisione  della  causa   e   non
manifestazione infondata, nella parte in cui  non  prevede  l'obbligo
dell'amministrazione   di   versare   al   fascicolo   d'ufficio   la
documentazione dalla stessa classificata come «riservata» e di cui il
giudice dispone l'acquisizione ai fini della decisione  della  causa,
con il conseguente diritto della controparte processuale di  estrarne
copia, previa adozione delle cautele  necessarie  ad  assicurarne  la
riservatezza. 
    In conclusione, non potendo essere definito nel  merito,  se  non
previa  risoluzione  della  prospettata  questione  di   legittimita'
costituzionale,  il  presente  giudizio  deve  essere  sospeso,   con
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.