Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80188230587),
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,
12;
Contro la Regione Puglia in persona del Presidente della Regione
pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Regionale in
lungomare N. Sauro 33 - 70100 Bari, per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della legge regionale del 6 agosto 2021
n. 31 recante «Implementazione del test prenatale non invasivo
(NIPT)», pubblicata sul BUR n. 102 del 6 agosto 2021, come da
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 29
settembre 2021.
In data 6 agosto 2021 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 102 della
Regione Puglia la legge regionale n. 31, in pari data promulgata e
intitolata «Implementazione del test prenatale non invasivo (NIPT)».
L'art. 3 della predetta legge dispone:
«1. La Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di
migliorare la qualita' della gravidanza delle partorienti, in
particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il
nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening
prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di
Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle
seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello
stanziamento di bilancio assegnato:
a) donne gravide di eta' inferiore ai quaranta anni al
concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un
rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;
b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quaranta anni
al concepimento.
2. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti norme adotta i necessari atti finalizzati alla
introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le
categorie suddette.»
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nel citato art. 3 siano illegittime per contrasto con l'art. 117,
comma 3, e comma 2, lettera m) della Costituzione, e pertanto propone
questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127,
comma 1, Cost. per il seguente
Motivo
1. Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica
sanitaria, quale principio fondamentale della materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3
Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, recante «disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonche'
della competenza statale in materia di determinazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera m)
Cost.
L'art. 3 citato prevede che la Regione Puglia, in via
sperimentale, al fine di migliorare la qualita' della gravidanza
delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio
di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la
durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening
prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di
servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle
seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello
stanziamento di bilancio assegnato:
a) donne gravide di eta' inferiore ai quarant'anni al
concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un
rischio compreso fra l/301 e 1/1000;
b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quarant'anni al
concepimento.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della regionale stessa, adotta i necessari atti
finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri
economici per le categorie suddette.
Le indagini genetiche indicate dalla norma regionale in esame non
sono tuttavia incluse all'attualita' nei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'allegato 10C del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sicche' la disposizione de
qua stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale, un
livello ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina
statale.
Atteso che la Regione Puglia e' tuttora impegnata nel Piano di
rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare
spese non obbligatorie ai sensi del comma 184 della legge 30 dicembre
2004 n. 3011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», essa non
puo' individuare ne' garantire livelli ulteriori di assistenza,
ponendo i relativi oneri in capo al Servizio sanitario regionale.
Ne consegue che la previsione delle citate indagini genetiche,
costituente un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli
essenziali (per i quali e' prevista l'esenzione da oneri), risulta in
contrasto col principio di contenimento della spesa pubblica
sanitaria, inteso quale principio fondamentale della materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'art. 117, comma 3 Cost., in relazione all'art. 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)», ed altresi' con la competenza statale in materia
di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui al
comma 2, lettera m), dell'art. 117 Cost. (cfr. in materia le sentenze
n. 199 e n. 117 del 2018, n. 190, n. 106 e n. 14 del 2017, n. 141 del
2014, nonche', da ultimo e nei confronti della stessa Regione Puglia,
n. 142 del 2021 e n. 166 del 2020).
Per quanto precede, le disposizioni regionali contenute nell'art.
3 cit. devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione.