ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  2,  3,
commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della  Regione
Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e  integrazioni  al
Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010,  n.  21)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28
agosto 2020, depositato in cancelleria il 28 agosto 2020, iscritto al
n. 72 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  5  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Domenico  Gullo  per  la  Regione
Calabria, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del  punto
1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25-28 agosto 2020, depositato il 28
agosto 2020 e iscritto  al  n.  72  del  registro  ricorsi  2020,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale, in via principale,  degli  artt.  2,  3,
commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della  Regione
Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e  integrazioni  al
Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)»,  in  riferimento
agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. 
    Il ricorrente premette che la Regione Calabria e il Ministero per
i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  (MIBACT)  hanno
avviato, fin dal 2012, un rapporto di collaborazione istituzionale in
vista della elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale,
in attuazione degli artt.  135  e  143  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    Tale rapporto  di  collaborazione  ha  portato  all'adozione  del
Quadro  territoriale  regionale  a  valenza   paesaggistica   (QTRP),
approvato dal Consiglio regionale con  deliberazione  del  1°  agosto
2016, n. 134. In esso sono poste le basi per la redazione  del  piano
paesaggistico, costituito da sedici piani d'ambito,  in  vista  della
tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio.  Il  ricorrente
precisa che, nelle  more  dell'approvazione  del  piano,  sono  state
concordate norme di salvaguardia attinenti al sistema  delle  tutele,
alla difesa del suolo e alla prevenzione dei rischi. 
    Il  ricorrente  lamenta  che,  nonostante  l'avvio  dell'indicato
itinerario di collaborazione con il MIBACT, la Regione ha  approvato,
in autonomia, la citata legge regionale n. 10 del 2020.  Quest'ultima
contiene disposizioni - fra cui quelle impugnate  -  che  modificano,
unilateralmente,  la   disciplina   dell'esecuzione   di   interventi
straordinari, in deroga alle previsioni dei  regolamenti  comunali  e
degli strumenti urbanistici e territoriali  comunali,  provinciali  e
regionali, gia' introdotti dalla  legge  della  Regione  Calabria  11
agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie  a  sostegno  dell'attivita'
edilizia finalizzata al miglioramento della qualita'  del  patrimonio
edilizio residenziale), inerente al cosiddetto Piano casa. 
    Secondo la difesa statale, tali  disposizioni  -  adottate  dalla
Regione in via del tutto autonoma, in assenza di ogni riferimento  al
piano  paesaggistico  -  violerebbero   la   competenza   legislativa
esclusiva statale di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost.  e  il  principio  di  leale  collaborazione,  che  impone  una
pianificazione concertata e condivisa, vanificando  il  potere  dello
Stato nella tutela dell'ambiente,  rispetto  al  quale  il  paesaggio
assume valore primario e assoluto, in linea con l'art. 9 Cost. 
    1.1.- In particolare, il ricorrente impugna l'art. 2 della citata
legge reg. Calabria n. 10 del 2020, nella parte in  cui,  modificando
l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, innalza  i  limiti
di superficie lorda delle unita' abitative entro cui sono  consentiti
interventi  edilizi  straordinari  di  ampliamento  volumetrico,   di
variazione di destinazione d'uso e di  variazione  del  numero  delle
unita' immobiliari, in deroga agli strumenti urbanistici. 
    In specie, con riguardo alle unita'  abitative  residenziali,  si
prevede che i citati interventi possano essere effettuati sul 20  per
cento della superficie lorda per unita' immobiliare  gia'  esistente,
fino ad un massimo di 75 mq di  superficie  interna  netta  per  ogni
unita' residenziale (art. 4, comma 1, lettera a, primo periodo, della
legge reg. Calabria n. 21 del 2010),  anche  «nel  caso  di  un'unica
unita' immobiliare qualora superi i 1000 metri cubi a  patto  che  si
effettuino contestualmente sull'intero fabbricato lavorazioni atte ad
innalzare il livello di efficienza termica o strutturale (sismica) di
almeno una classe» (art. 4, comma  1,  lettera  a,  secondo  periodo,
della citata legge regionale). Con riferimento alle unita'  abitative
non residenziali, i medesimi interventi  sono  consentiti  «entro  il
limite  del  20  per  cento  della  superficie  lorda,   per   unita'
immobiliare [...] fino  ad  un  massimo  di  200  metri  quadrati  di
superficie interna netta per unita' immobiliare», ma «sono  aumentati
al 30 per cento, per un incremento  massimo  di  700  metri  quadrati
interni netti, in caso di destinazioni d'uso produttive, direzionali,
commerciali ed artigianali» (art. 4, comma 1, lettera b, della  legge
reg. Calabria n. 21 del 2010). 
    Il  ricorrente  sostiene  che  le  richiamate   previsioni,   che
determinano  la  trasformazione   del   territorio   attraverso   gli
interventi edilizi sopra elencati, sono state adottate dalla  Regione
in via  del  tutto  autonoma  e  avulsa  dal  quadro  di  riferimento
costituito dalle previsioni del piano paesaggistico.  Quest'ultimo  -
che deve essere elaborato  secondo  il  modulo  della  pianificazione
concertata e condivisa, prescritto dalle norme  statali  (artt.  135,
143 e 145 cod. beni  culturali  -  costituirebbe  il  solo  strumento
idoneo a garantire l'ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le
trasformazioni compatibili con le  prescrizioni  statali  del  citato
codice. 
    Le disposizioni regionali impugnate, nel consentire interventi di
trasformazione del territorio al di fuori del contesto pianificatorio
condiviso con lo Stato, sarebbero lesive della competenza legislativa
esclusiva statale di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. e del principio di leale collaborazione, oltre che in contrasto
con l'impegno assunto nel  2012  dalla  Regione  con  il  MIBACT.  Il
ricorrente sottolinea,  infatti,  che,  sebbene  con  la  legge  reg.
Calabria n. 21 del 2010  la  Regione  avesse  dettato  norme  proprie
introducendo il cosiddetto Piano casa, solo a partire  dal  2012,  la
medesima, avviando un rapporto di collaborazione istituzionale con il
MIBACT finalizzato all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico
regionale,  si  e'  impegnata  a  condividere  con  lo  Stato   anche
l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento, nel
contesto paesaggistico, di tutti gli interventi di trasformazione del
territorio, in vista dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile  delle
aree interessate. Impegno che sarebbe stato  violato  con  l'adozione
delle norme impugnate. 
    1.2.- Analoghe censure sono rivolte all'art.  3,  commi  1  e  3,
della stessa legge reg. Calabria n. 10 del 2020, la' dove modifica la
disciplina dettata dall'art. 5 della precedente legge  reg.  Calabria
n. 21 del 2010, consentendo interventi straordinari di demolizione  e
ricostruzione  di  edifici  esistenti,  «anche  con  riposizionamento
dell'edificio  all'interno  delle  aree   di   pertinenza   catastale
dell'unita' immobiliare interessata», con ampliamenti  di  volumetria
piu' elevati di quelli precedentemente previsti  («con  realizzazione
di un aumento in volumetria entro un  limite  del  30  per  cento  su
immobili esistenti»: comma 1), nonche'  deroghe  all'altezza  massima
della  nuova   edificazione   («[l]'altezza   massima   della   nuova
edificazione puo' essere derogata fino all'utilizzo della  volumetria
realizzabile »: comma 3). 
    Anche tali previsioni  sono  impugnate  in  quanto  con  esse  la
Regione avrebbe  illegittimamente  disciplinato,  in  via  del  tutto
autonoma, interventi di modifica fisica in aumento e in elevazione di
edifici nella fase della  loro  ricostruzione  dopo  la  demolizione,
nonche' del  loro  riposizionamento,  in  deroga  agli  strumenti  di
pianificazione comunale vigenti e, soprattutto, al di fuori  di  ogni
criterio    di    pianificazione    paesaggistica    da    concordare
necessariamente ed inderogabilmente con lo Stato. 
    In  tal  modo  il  legislatore  regionale  avrebbe   violato   la
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela
dell'ambiente e il principio di leale collaborazione, dando vita a un
intervento  regionale  autonomo   al   posto   della   pianificazione
concertata  e  condivisa,  prescindendo  da  questa  e   superandola,
peraltro smentendo l'impegno assunto nei  confronti  dello  Stato  di
proseguire un percorso di collaborazione. Sarebbe, infine, vanificato
il potere dello Stato nella tutela dell'ambiente, rispetto  al  quale
il paesaggio assume valore primario e assoluto, in linea con l'art. 9
Cost. 
    1.3.- E', infine, impugnato l'art. 4, commi 1 e  2,  lettera  b),
della citata legge reg. Calabria n. 10 del 2020, la' dove proroga  di
un anno (e cioe'  fino  al  31  dicembre  2021)  la  possibilita'  di
presentare istanze per l'esecuzione  dei  citati  interventi  edilizi
straordinari, riferibili anche a immobili esistenti alla data del  31
dicembre 2019. 
    La proroga  in  questione  -  che  si  aggiunge  alle  precedenti
numerose proroghe gia' apportate  dalle  leggi  regionali  successive
alla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 sul cosiddetto Piano  casa  -
renderebbe palese l'intento del legislatore regionale di stabilizzare
nel lungo periodo la previsione degli interventi  edilizi  in  deroga
agli strumenti urbanistici, che erano, invece, stati introdotti  come
straordinari, con la conseguenza di accrescerne enormemente il numero
e  di  renderne  «costante  l'estraneita'  [...]  rispetto  all'alveo
naturale costituito dal piano paesaggistico». 
    Cio' starebbe a indicare, ad avviso della  difesa  statale,  che,
«pendente il processo di pianificazione paesaggistica  condivisa  fra
Stato  e  Regione  Calabria  cui  dovrebbero   riferirsi   tutte   le
trasformazioni del territorio», la Regione Calabria ha legiferato  in
violazione di  «tutti  i  precetti  costituzionali  gia'  lesi  dalle
precedenti norme della stessa  legge  sopra  censurate:  l'art.  9  e
l'art. 117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione,  nonche'  il
principio di leale collaborazione fra Stato e regioni». 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Calabria, che  chiede
che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o infondato. 
    2.1.- In primo luogo, la  resistente  rileva  la  genericita'  ed
indeterminatezza delle censure che difetterebbero  di  argomentazioni
puntuali   e   specifiche.   Non   sarebbe   adeguatamente   motivata
l'affermazione che le disposizioni impugnate violino le norme statali
interposte e, di conseguenza, le norme costituzionali evocate. 
    Nel merito, le questioni sarebbero prive di fondamento. 
    Richiamando il percorso di collaborazione  istituzionale  avviato
con il MIBACT, la resistente contesta che gli accordi stretti con  lo
Stato siano stati  disattesi,  in  quanto  nel  2016  la  Regione  ha
approvato il Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica.
Quest'ultimo, elaborato congiuntamente con il  Ministero  competente,
definisce il quadro di riferimento per la  tutela  paesaggistica,  in
attesa dell'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale.
La resistente precisa, peraltro, che  l'obbligo  di  copianificazione
riguarda beni  e  aree  tutelate  che  sono  espressamente  sottratte
all'applicazione delle norme impugnate. 
    Queste ultime - la' dove consentono  interventi  straordinari  di
ampliamento, di variazione di destinazione d'uso e di variazioni  del
numero di unita' immobiliari, nonche' di demolizione e  ricostruzione
di edifici esistenti con  ampliamenti  volumetrici,  in  deroga  agli
strumenti urbanistici,  e  la'  dove  prorogano  la  possibilita'  di
realizzare simili interventi - sarebbero in armonia con la  normativa
statale posta  a  tutela  dell'ambiente  e  del  paesaggio,  come  si
desumerebbe dai limiti espressamente posti dall'art.  6  della  legge
reg. Calabria n. 21 del 2010. 
    3.-  All'udienza  pubblica,  le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle memorie scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  72  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi
1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio  2020,
n. 10,  recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  Piano  Casa  (legge
regionale 11 agosto 2010, n. 21)», in riferimento agli artt. 9 e 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche'  al  principio
di leale collaborazione fra Stato e Regioni. 
    1.1.- Il ricorrente premette che la Regione Calabria ha  avviato,
fin dal  2012,  un  virtuoso  itinerario  di  collaborazione  con  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
(MIBACT),  in  vista   della   elaborazione   congiunta   del   piano
paesaggistico regionale, in attuazione degli  artt.  135  e  143  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137). 
    Tale  percorso  -  che   ha   trovato   una   prima   espressione
nell'adozione da parte della Regione nel 2016 del Quadro territoriale
regionale a valenza paesaggistica (QTRP) - sarebbe stato dalla stessa
interrotto con l'approvazione delle citate disposizioni  della  legge
reg. Calabria n. 10 del 2020. 
    Queste ultime apportano modifiche alla disciplina dell'esecuzione
degli interventi edilizi  straordinari,  in  deroga  alle  previsioni
degli strumenti urbanistici e territoriali  comunali,  provinciali  e
regionali, gia' previsti dalla legge della Regione Calabria 11 agosto
2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attivita'  edilizia
finalizzata al miglioramento della qualita' del  patrimonio  edilizio
residenziale), che aveva introdotto il cosiddetto Piano casa. 
    In  particolare,  esse:   consentono   ampliamenti   volumetrici,
variazioni di destinazione d'uso e variazioni del  numero  di  unita'
immobiliari entro limiti percentuali di superficie lorda piu' ampi di
quelli gia' indicati dall'art. 4, comma 1, della legge reg.  Calabria
n. 21 del 2010 (art. 2);  autorizzano  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione  di  edifici  esistenti,  «anche  con  riposizionamento
dell'edificio  all'interno  delle  aree   di   pertinenza   catastale
dell'unita' immobiliare interessata», con ampliamenti  di  volumetria
piu' elevati di quelli previsti dall'art. 5 della medesima legge reg.
Calabria  n.  21  del  2010  (art.  3,  comma  1),  nonche'   deroghe
all'altezza  massima  della  nuova  edificazione,   modellate   sulla
volumetria realizzabile (art. 3, comma 3); infine, modificando quanto
stabilito dall'art. 6, commi 1 e 12, della citata legge  reg.  n.  21
del 2010, prorogano  di  un  anno  (fino  al  31  dicembre  2021)  la
possibilita'  di  presentare  istanze  per   l'esecuzione   di   tali
interventi, con riferimento anche a immobili esistenti alla data  del
31 dicembre 2019 (art. 4, commi 1 e 2, lettera b). 
    1.2.- Le censure, ancorche' rivolte  alle  singole  disposizioni,
rivelano un impianto unitario  e  colpiscono  tutte  le  disposizioni
impugnate sotto un identico profilo. Esse possono,  pertanto,  essere
esaminate congiuntamente. 
    L'assunto del ricorrente si sostanzia nella  considerazione  che,
nel  consentire  interventi  edilizi  straordinari,  in  deroga  agli
strumenti urbanistici, ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'  previsti
dalla citata legge reg. Calabria n. 21 del 2010 (artt. 2 e 3, commi 1
e 3, della legge reg. Calabria n. 10 del 2020), e nel prorogarne  nel
tempo la realizzabilita', in riferimento anche a  immobili  edificati
piu' recentemente (art. 4, commi 1 e 2, lettera b), senza  procedere,
preliminarmente, alla necessaria concertazione e condivisione con gli
organi statali competenti, la Regione  abbia  violato  la  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e il
principio di leale collaborazione e,  altresi',  disatteso  l'impegno
assunto nei confronti  dello  Stato  di  proseguire  il  percorso  di
collaborazione, determinando una riduzione dello standard  di  tutela
del paesaggio che la Costituzione assegna allo Stato. 
    2.- Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di genericita'
e indeterminatezza sollevata dalla  resistente  in  riferimento  alle
censure promosse nei confronti dell'art. 2 della legge reg.  Calabria
n. 10 del  2020,  la'  dove  autorizza  l'incremento  di  ampliamenti
volumetrici, variazioni di destinazione d'uso e variazioni del numero
di unita' immobiliari in deroga agli strumenti urbanistici. 
    Secondo la Regione, infatti, il preteso contrasto con  gli  artt.
135, 143 e 145 del Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  e,
quindi, con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  non
sarebbe sorretto da adeguata motivazione. 
    2.1.- L'eccezione e' priva di fondamento. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  da  tempo  affermato  che
«l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione
si pone in termini ancora piu' rigorosi nei giudizi proposti  in  via
principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (sentenza
n. 20 del 2021: in tal senso, sentenze n. 170 e n. 78 del 2021).  Sul
ricorrente grava, pertanto, l'onere di  individuare  le  disposizioni
impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la  violazione
e  di  suffragare  le  ragioni  del   dedotto   contrasto   con   una
argomentazione non meramente  assertiva,  sufficientemente  chiara  e
completa (sentenze n. 170 e n. 95 del  2021).  Tuttavia,  allorquando
l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione,  individui
il parametro che  si  assume  violato  e  la  ratio  del  prospettato
contrasto della disposizione denunciata con lo stesso,  l'impugnativa
proposta e' ammissibile (sentenza n. 52 del 2021). 
    Nella      specie,      pur      nell'evidente      essenzialita'
dell'argomentazione, da una lettura complessiva del  ricorso  emerge,
in termini sintetici, ma  sufficientemente  chiari,  che  le  ragioni
dell'impugnativa della normativa regionale  risiedono  nella  pretesa
violazione della procedura  di  collaborazione,  che  la  Regione  si
sarebbe impegnata a seguire con riguardo a tutti  gli  interventi  di
trasformazione del territorio, in base all'intesa  stipulata  con  lo
Stato, in vista della redazione  congiunta  del  piano  paesaggistico
regionale, in armonia con quanto  statuito  dal  legislatore  statale
negli artt. 135, 143 e 145  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, nell'esercizio della competenza esclusiva  in  materia  di
tutela del paesaggio e dell'ambiente, di cui  agli  artt.  9  e  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Le censure del ricorrente superano dunque quella  «soglia  minima
di chiarezza [...]  che  rende  ammissibile  l'impugnativa  proposta»
(sentenza n. 52 del 2021). 
    3.- Ancora  in  linea  preliminare,  occorre  tener  conto  della
circostanza  che,  successivamente  alla  proposizione  del  presente
ricorso, la Regione ha approvato la legge della  Regione  Calabria  7
luglio  2021,  n.  23  (Proroga  del  termine  di  cui  al  comma  12
dell'articolo  6  della  l.r.  21/2010).  Tale   legge,   modificando
nuovamente il comma 12 dell'art. 6 della legge reg.  Calabria  n.  21
del 2010,  ha  ulteriormente  prorogato  -  rispetto  a  quanto  gia'
disposto dall'art. 4, commi 1 e  2,  lettera  b),  della  legge  reg.
Calabria n. 10 del 2020, oggetto  del  presente  giudizio  -  dal  31
dicembre 2021 al 31 dicembre  2022,  la  possibilita'  di  presentare
istanza  per   la   realizzazione   degli   interventi   straordinari
disciplinati dalla citata legge regionale n. 21 del 2010. 
    3.1.- Considerato che la norma sopravvenuta non ha  un  contenuto
satisfattivo, non puo' ritenersi cessata la materia  del  contendere,
non  ricorrendo  i  presupposti  cui  questa  Corte  subordina   tale
accertamento (ex multis, sentenze n. 195 e n. 36 del 2021). 
    4.- Nel merito le questioni sono fondate in riferimento  a  tutte
le disposizioni impugnate e a tutti i parametri evocati. 
    4.1.- Questa Corte,  gia'  all'indomani  dell'entrata  in  vigore
della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, di
cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),  proprio  con
riferimento alle modifiche apportate al codice dei beni  culturali  e
del paesaggio, per effetto del decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.
157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), ha  sottolineato  la
portata unitaria e complessa della  nozione  di  territorio,  su  cui
«gravano piu' interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione
ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva  allo
Stato,  e  quelli  concernenti  il  governo  del  territorio   e   la
valorizzazione  dei  beni  culturali  ed  ambientali  (fruizione  del
territorio), che sono  affidati  alla  competenza  concorrente  dello
Stato e delle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007; di  recente,  nello
stesso senso, fra le altre, sentenze n. 164 del  2021  e  n.  66  del
2018).  In  quanto  incide  sul  paesaggio,   valore   costituzionale
«primario» e «assoluto» (sentenze n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986),
che  corrisponde  all'  «aspetto  del  territorio,  per  i  contenuti
ambientali  e  culturali  che  contiene»,  la  tutela  ambientale   e
paesaggistica, affidata allo Stato, «precede e  comunque  costituisce
un limite alla tutela degli altri interessi pubblici  assegnati  alla
competenza concorrente  delle  Regioni  in  materia  di  governo  del
territorio e di  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali»
(sentenza n. 367 del 2007). Tale tutela ben puo', anzi deve,  trovare
forme di coordinamento con quella affidata alle Regioni,  proprio  in
considerazione dell'unitarieta' del territorio. 
    E' in questa prospettiva che il Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, all'art. 143, comma 2, ha previsto la possibilita', per le
Regioni, di stipulare  intese  con  l'allora  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali e  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare «per la definizione delle  modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici»,  al  di  la'  dei
casi in cui cio' e' prescritto dall'art. 135, comma 1,  del  medesimo
Codice,  «precisando   che   il   contenuto   del   piano   elaborato
congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo
stesso e' poi "approvato con provvedimento regionale"»  (sentenza  n.
367 del 2007). 
    Il piano paesaggistico  regionale  -  le  cui  prescrizioni  sono
«cogenti per gli  strumenti  urbanistici  dei  comuni,  delle  citta'
metropolitane e delle province» e  «immediatamente  prevalenti  sulle
disposizioni  difformi  eventualmente   contenute   negli   strumenti
urbanistici» (art. 145, comma 3, del d.lgs. n.  42  del  2004)  -  e'
infatti  «strumento  di  ricognizione  del  territorio   oggetto   di
pianificazione non solo ai fini della salvaguardia  e  valorizzazione
dei  beni  paesaggistici,  ma  anche   nell'ottica   dello   sviluppo
sostenibile e dell'uso  consapevole  del  suolo,  in  modo  da  poter
consentire l'individuazione delle misure necessarie per  il  corretto
inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,   degli   interventi   di
trasformazione del territorio» (sentenza n. 172 del 2018,  richiamata
dalla sentenza n. 86 del 2019). Per tale motivo, questa Corte ha gia'
avuto occasione di affermare  che  e'  necessario  salvaguardare  «la
complessiva efficacia del piano paesaggistico,  ponendola  al  riparo
dalla pluralita' e  dalla  parcellizzazione  degli  interventi  delle
amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006)»  (sentenza  n.  74
del 2021). 
    Per  il  medesimo  motivo,  inoltre,  la  legge  regionale   deve
disciplinare - secondo l'art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004
-  «le  procedure   di   adeguamento   degli   altri   strumenti   di
pianificazione e le connesse misure  di  governo  del  territorio  in
linea con le determinazioni del nuovo piano  paesaggistico  (sentenza
n. 64 del 2015) o, nell'attesa dell'adozione,  secondo  le  modalita'
concertate e preliminari alla sua stessa adozione»  (sentenza  n.  86
del 2019), anche allorquando la Regione si sia a cio' volontariamente
vincolata mediante apposito accordo. 
    4.2.- Nella  specie,  la  Regione  Calabria  ha  sottoscritto  un
Protocollo d'intesa con l'allora Ministero per i beni e le  attivita'
culturali in data 23 dicembre 2009, sulla  cui  base  ha  avviato  un
rapporto di collaborazione in vista della elaborazione congiunta  del
piano paesaggistico regionale, in linea con l'art. 143 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Da tale collaborazione  e'  scaturita
l'adozione   del   Quadro   territoriale   regionale   con    valenza
paesaggistica  (QTRP),  approvato   dal   Consiglio   regionale   con
deliberazione 1° agosto 2016, in attuazione degli artt. 17 e 25 della
legge della Regione Calabria 16 aprile 2002,  n.  19  (Norme  per  la
tutela, governo ed uso  del  territorio  -  Legge  urbanistica  della
Calabria). In questo documento, frutto di elaborazione congiunta,  si
definisce il quadro condiviso «di riferimento e di indirizzo  per  lo
sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale» (art. 1, comma
2), di tutti gli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  da
realizzare,   anche   nelle   more   dell'approvazione   del    piano
paesaggistico  regionale,  si  specificano  i  compiti  del  Comitato
tecnico di  copianificazione,  istituito  in  attuazione  del  citato
Protocollo, si impone una valutazione  congiunta  di  coerenza  degli
strumenti di pianificazione locale con  il  quadro  stesso  da  parte
della Regione e dei competenti organi del MIBACT (art. 30, comma 7). 
    E', pertanto,  evidente  che  l'introduzione  delle  disposizioni
regionali impugnate, che, come si  e'  detto,  consentono  interventi
edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori
rispetto a quelli gia' previsti dalla citata legge reg.  Calabria  n.
21 del 2010  e  ne  prorogano  di  un  anno  la  realizzabilita',  in
riferimento anche  a  immobili  edificati  piu'  recentemente,  senza
seguire le modalita' procedurali  collaborative  concordate  e  senza
attendere l'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale,
viola l'impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del
«governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente
del paesaggio» (art. 1, comma 1, del QTRP) e, quindi, il principio di
leale collaborazione cui si informano le norme del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio e determina  una  lesione  della  sfera  di
competenza   statale   in   materia   di    «tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    Cio' comporta  un'ulteriore  conseguenza,  confortata  da  quanto
questa Corte ha recentemente affermato  con  riguardo  al  potere  di
pianificazione urbanistica, in armonia con il giudice amministrativo,
e cioe' che esso «"non e' funzionale solo all'interesse  all'ordinato
sviluppo edilizio del territorio [...],  ma  e'  rivolto  anche  alla
realizzazione contemperata di una pluralita' di differenti  interessi
pubblici,   che   trovano   il   proprio   fondamento    in    valori
costituzionalmente garantiti" (Consiglio di  Stato,  sezione  quarta,
sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)» (sentenza n. 202 del 2021). 
    Nel consentire i richiamati interventi  edilizi  in  deroga  alla
pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle
reiterate  proroghe  (il  termine  originariamente  previsto  per  la
presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione,
individuato nel 31 dicembre 2014,  era  stato  poi  prorogato  al  31
dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al  31
dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al  31  dicembre  2022),  le
citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le
sue  connesse  componenti   e,   primariamente,   nel   suo   aspetto
paesaggistico e ambientale, in  violazione  dell'art.  9  Cost.  Tale
lesione e' resa piu' evidente dalla circostanza che, in questo  lungo
lasso di tempo, non si e' ancora proceduto all'approvazione del piano
paesaggistico regionale.