ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  77,  commi
1, 2, lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della  legge  della  Regione
Valle d'Aosta 13 luglio 2020,  n.  8  (Assestamento  al  bilancio  di
previsione della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per
l'anno  2020  e  misure   urgenti   per   contrastare   gli   effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  l'11-17  settembre
2020, depositato in cancelleria il 21 settembre 2020, iscritto al  n.
85 del registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021  e
l'avvocato Francesco Saverio Marini per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato l'11-17 settembre 2020 e depositato il
successivo 21 settembre (reg. ric. n. 85 del 2020), il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 77, commi 1, 2, lettere a), b),
c), e) ed f), e 5, della legge della Regione Valle d' Aosta 13 luglio
2020, n. 8 (Assestamento al  bilancio  di  previsione  della  Regione
autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  l'anno  2020  e  misure
urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19), in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
    2.- L'impugnato art. 77, comma 1,  primo  periodo,  prevede  che,
«[a]l fine di fronteggiare la  crisi  economica  e  sociale  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli enti locali
valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici  dipendenti
dalla Regione, le societa' da essa controllate, le associazioni e  le
fondazioni e i  consorzi  comunque  denominati  da  essa  costituiti,
l'Azienda USL, nonche' i Consorzi  di  miglioramento  fondiario,  ove
tenuti  all'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia   di
affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di
semplificazione di cui al presente articolo per le procedure  avviate
dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  fino  al  31
dicembre 2020». 
    Il ricorrente osserva che gli artt. 1 e 2  del  decreto-legge  16
luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione   e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,  nella  legge
11 settembre  2020,  n.  120,  hanno  introdotto  una  disciplina  di
accelerazione che si applica alle procedure  di  affidamento  e  alla
fase di esecuzione dei contratti pubblici, che e' diversa  da  quella
regionale e che si applica purche' la delibera a contrarre o comunque
l'atto di avvio del procedimento  sia  stato  adottato  entro  il  31
luglio 2021. 
    La  norma  impugnata  avrebbe  percio'  travalicato   «i   limiti
statutari» e invaso la competenza legislativa esclusiva  dello  Stato
in tema di tutela della concorrenza, di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    3.- L'impugnato art. 77, comma 2, prevede  che  l'affidamento  di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo  pari  o
superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti
pubblici) possa avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1,
nel rispetto del principio di rotazione e previa individuazione degli
operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con  sede
legale o operativa nella  Regione  Valle  d'Aosta,  attingendo  dagli
elenchi di operatori economici gia' formati o a seguito  di  indagine
di mercato. 
    Tale  ultima  modalita'   di   selezione   del   contraente,   in
particolare, e' declinata con marginali differenze nelle lettere  a),
b), c), e) ed f), anche esse impugnate. 
    Essa, secondo il ricorrente, «configura un trattamento di  favore
per gli operatori radicati nel territorio regionale, determinando  un
ostacolo alla concorrenza, in  quanto,  consentendo  una  riserva  di
partecipazione, altera la par condicio fra  gli  operatori  economici
interessati all'appalto». 
    Verrebbe cosi' leso il principio di libera concorrenza e  di  non
discriminazione  recepito  dall'art.  30  cod.  contratti   pubblici,
nonche' il successivo art.  36,  secondo  il  quale  l'individuazione
degli operatori economici nell'ambito degli affidamenti  a  rotazione
avviene senza  alcuna  indicazione  di  provenienza  e  senza  alcuna
limitazione territoriale. 
    Il privilegio attribuito dalla  norma  impugnata  agli  operatori
economici della Regione, in una fattispecie  che  sarebbe  analoga  a
quella gia' decisa da questa Corte con la sentenza n.  98  del  2020,
comporterebbe l'invasione della  competenza  legislativa  statale  in
materia  di  tutela  della  concorrenza,  ovvero   della   competenza
pertinente in tema di procedure di  selezione  dei  contraenti  e  di
aggiudicazione degli appalti pubblici. 
    Tale  competenza  sarebbe  pienamente  opponibile  alla   Regione
autonoma, dal cui statuto «non si evince la possibilita' di  derogare
alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici». 
    Cio' trarrebbe conferma dalla stessa legge  della  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 2 agosto 2016, n. 16  (Disposizioni  collegate
alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per  il
triennio 2016/2018), il cui art. 10 ha abrogato ogni disposizione  di
legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture incompatibile con la disciplina statale. 
    Infine, la norma impugnata sarebbe difforme  anche  dall'art.  1,
comma 2, lettere a) e b), del d.l. n. 76 del 2020, come convertito. 
    4.- L'art.  77,  comma  5,  impugnato,  stabilisce  che,  «per  i
contratti pubblici in corso di esecuzione alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, e' consentita ogni  modifica  necessaria
ad adeguare le modalita' di esecuzione alla  sopravvenuta  normativa,
statale e  regionale,  di  contrasto  e  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni  tecniche  e
organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto,  da
ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni,  per  la
tutela della continuita' del rapporto contrattuale e il perseguimento
delle finalita' di  pubblico  interesse  della  stazione  appaltante.
Nell'autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento
indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale». 
    Il ricorrente osserva che gli artt.  106  e  107  cod.  contratti
pubblici recano un'apposita disciplina in ordine alla fase  esecutiva
dei  contratti  medesimi,  anche  con  riguardo  alla  «modifica  dei
contratti durante il periodo di  efficacia»  e  alle  competenze  del
responsabile unico del procedimento. 
    Inoltre, l'art. 8, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 detta,  nella
medesima materia, una normativa derogatoria,  imposta  dall'emergenza
da COVID-19. 
    La  norma  impugnata  non  sarebbe  conforme  ne'  all'una,   ne'
all'altra disposizione statale, e invaderebbe la competenza esclusiva
dello Stato afferente  alla  fase  di  esecuzione  dei  contratti  in
materia  di  tutela  della  concorrenza,  oltre   a   consentire   un
trattamento di favore per gli operatori economici valdostani. 
    5.- Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, eccependo l'inammissibilita' delle questioni,
perche'  il  ricorso  avrebbe  omesso  di  considerare  i   parametri
statutari rilevanti, ovvero l'art. 2,  comma  1,  lettera  f),  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), che  attribuisce  alla  Regione  autonoma  competenza
legislativa primaria in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale, nonche' l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima
legge costituzionale, quanto alla competenza regionale in materia  di
organizzazione amministrativa (per la quale la Regione richiama anche
l'art. 117, quarto comma, Cost., in  base  all'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo  V
della parte seconda della Costituzione»). 
    Le  questioni  sarebbero  inammissibili,  inoltre,   perche'   il
ricorrente denuncia vizi relativi  ad  una  porzione  soltanto  della
norma, mentre  ne  chiede  poi  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale in toto. 
    6.- Nel merito, la Regione resistente osserva  che  la  normativa
censurata e' stata introdotta «nelle more di un intervento statale» e
tenendo conto delle proposte avanzate in  sede  di  Conferenza  delle
Regioni, al fine di semplificare l'affidamento  dei  contratti  sotto
soglia durante l'emergenza da COVID-19. 
    La legge regionale impugnata e' infatti anteriore di pochi giorni
al d.l. n. 76 del 2020, dal quale, peraltro, non si discosterebbe. 
    L'art. 1 del d.l. n. 76 del 2020 ha previsto che le procedure  di
affidamento dei contratti pubblici sotto  soglia  possano  tenere  in
conto la «diversa dislocazione territoriale delle imprese  invitate»,
cosi' attribuendo rilievo alla dimensione territoriale dell'operatore
economico. 
    L'art. 77 impugnato avrebbe, nella medesima  prospettiva,  inteso
«monitorare  e  contenere,   sempre   limitatamente   alla   gestione
dell'emergenza, la circolazione delle imprese tra diverse Regioni». 
    Esso, inoltre, conterrebbe un mero criterio di priorita' a favore
degli  operatori  economici  locali,  e  non  gia'  una  riserva   di
partecipazione alla procedura, come invece nella questione decisa con
la sentenza n. 98 del 2020 di questa Corte. 
    Ne seguirebbe che l'operatore locale  sarebbe  favorito  solo  se
munito  dei  requisiti  richiesti  dagli  atti  di  indizione   delle
procedure. 
    Del  resto,  aggiunge  la  difesa  regionale,  per  godere  della
priorita' sarebbe stato sufficiente  aprire  una  sede  legale  nella
Regione, al fine di assicurare la prossimita' necessaria a  contenere
il contagio. 
    7.- Quanto all'art. 77, comma 5, impugnato, la questione  sarebbe
inammissibile, anche perche' il ricorso non  avrebbe  esplicitato  le
ragioni di contrasto con gli artt. 106 e 107 cod. contratti  pubblici
e con l'art. 8, comma 4, lettera c), del menzionato d.l.  n.  76  del
2020. 
    8.- Nel merito, tra l'art. 77, comma 5,  impugnato  e  l'art.  8,
comma 4, del d.l. n.  76  del  2020  non  vi  sarebbe  conflitto,  ma
complementarieta' in un'ottica comune. 
    La  norma  statale  prevede  che  l'osservanza  delle  misure  di
contenimento contro la pandemia costituisca causa di forza  maggiore,
quanto  al  mancato  adempimento  del   contratto,   non   imputabile
all'esecutore in riferimento alla proroga del termine che si rendesse
necessaria per completare la prestazione. 
    La norma regionale  impugnata,  specularmente,  permetterebbe  di
proseguire nell'esecuzione del contratto, ove possibile,  adattandone
il contenuto alle esigenze derivanti dall'emergenza, e permettendo al
responsabile del procedimento di prorogare il termine di esecuzione. 
    9.- In ogni caso - conclude la  difesa  regionale  -  non  appena
sopraggiunto il d.l. n. 76 del 2020, la  Regione  autonoma  «ha  dato
indicazione alle stazioni appaltanti [...] di non  applicare»  l'art.
77, commi 1, 2 e 5, «dovendosi intendere direttamente applicabile  la
disciplina» recata dalla sopravvenuta fonte statale. 
    10.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, sia il Presidente  del
Consiglio dei ministri, sia la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste hanno depositato memorie. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria  depositata
il 28 settembre 2021, dopo avere osservato che  il  ricorso,  per  la
parte relativa all'art. 77, commi 1, 2, e 5, della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 8 del 2020, si confronta con le  disposizioni  statutarie,
ha ribadito che l'art. 77,  comma  2,  introduce  un  trattamento  di
favore  per  gli  operatori  radicati   nel   territorio   regionale,
palesemente contrario al criterio introdotto dall'art.  1,  comma  2,
lettera b), del d.l. n. 76 del 2020, che la  difesa  regionale  aveva
invece richiamato a proprio favore. 
    Anche l'art. 77, comma 5, impugnato,  invaderebbe  la  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza,
come questa Corte avrebbe sempre ritenuto  in  caso  di  modifiche  o
proroghe dei contratti pubblici. 
    La Regione resistente, con memoria  depositata  il  28  settembre
2021, ha posto in luce  che  le  disposizioni  impugnate  sono  state
abrogate dall'art. 10, comma  2,  della  legge  della  Regione  Valle
d'Aosta 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di
stabilita' regionale per  il  triennio  2021/2023.  Modificazioni  di
leggi regionali e altre disposizioni), e ha quindi insistito  perche'
sia dichiarata cessata la materia del contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  promosso,  tra  le
altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  77,  commi
1, 2, lettere a), b), c), e), ed f), e 5, della legge  della  Regione
Valle d' Aosta 13 luglio 2020, n.  8  (Assestamento  al  bilancio  di
previsione della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per
l'anno  2020  e  misure   urgenti   per   contrastare   gli   effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    2.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  si  e'
costituita in giudizio, con  atto  depositato  il  15  ottobre  2020,
osservando  che  le  disposizioni  impugnate  sono   state   abrogate
dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2020, n.  14
(Disposizioni collegate alla legge di  stabilita'  regionale  per  il
triennio  2021/2023.  Modificazioni  di  leggi  regionali   e   altre
disposizioni), aggiungendo  che  le  stesse  non  hanno  mai  trovato
applicazione. 
    La Regione resistente ha percio' chiesto che  sia  dichiarata  la
cessazione della materia del contendere. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, con atto  pervenuto  il
15 ottobre  2021  a  mezzo  PEC,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre
2021, ha rinunciato al  ricorso  quanto  all'art.  77,  commi  1,  2,
lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della legge regionale impugnata. 
    Benche' non  sia  pervenuta  l'accettazione  della  rinuncia,  e'
palese che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  non  ha
alcun interesse a  coltivare  il  giudizio,  anche  alla  luce  delle
conclusioni sopra esposte. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte (di  recente,  sentenza
n. 5 del 2020; e, fra le altre, sentenze n. 94 del 2018 e n.  19  del
2015, e ordinanza n.  62  del  2015),  si  deve,  quindi,  dichiarare
cessata la materia del contendere.