ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   4   e
dell'Allegato O2 della legge  della  Regione  Basilicata  9  dicembre
2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di  previsione  pluriennale
2020-2022  della  Regione  Basilicata),   nonche'   dell'art.   1   e
dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021,
n. 8 (Rendiconto generale  per  l'esercizio  finanziario  2018  della
Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della
Sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti  di  Basilicata
[recte: Corte dei conti per la Basilicata]), promossi dal  Presidente
del Consiglio dei ministri  con  ricorsi  rispettivamente  notificati
l'8-12 febbraio e il 12 maggio 2021, depositati in cancelleria il  12
febbraio e il 18 maggio 2021, iscritti ai numeri 7 e 28 del  registro
ricorsi 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
numeri 9 e 22, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  9  novembre  2021  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati dello Stato  Giammario  Rocchitta  e  Fabrizio
Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato
Marcello Collevecchio per la Regione Basilicata; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 novembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato l'8-12 febbraio 2021 e  depositato  il
12 febbraio 2021 (reg.  ric.  n.  7  del  2021),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 4  e  i  prospetti  di  cui
all'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020,
n.  40  (Prima  variazione  al  Bilancio  di  previsione  pluriennale
2020-2022 della Regione Basilicata),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    1.1.-  Il  citato  art.  4  dispone  che   «[i]l   disavanzo   di
amministrazione presunto riveniente dagli esercizi  precedenti  viene
ripianato secondo quanto  previsto  nell'Allegato  O2,  accluso  alla
presente legge, in applicazione del disposto dell'art. 42 del  D.Lgs.
n. 118/2011 e del principio contabile 9.11». 
    L'Allegato  richiamato  e'  costituito  da  due  prospetti   che,
rispettivamente, contengono l'analisi del disavanzo  presunto  al  31
dicembre 2019 e le modalita' di copertura dello stesso. 
    Il primo prospetto indica l'importo sia del  disavanzo  derivante
dalla  gestione  dall'esercizio  2018  (17.688.239,00  euro,  il  cui
ripiano non e' stato effettuato nel corso del 2019),  sia  di  quello
derivante dalla gestione  dell'esercizio  2019  (46.851.307,46  euro,
come risultante dal disegno di legge di consuntivo 2019). 
    Il secondo prospetto quantifica nei  seguenti  termini  le  quote
delle due descritte componenti di disavanzo da ripianare in  ciascuno
degli esercizi dal 2020 al 2024: 
    -  disavanzo  derivante  dalla  gestione   dell'esercizio   2018:
1.000.000,00  euro  in  ciascuno  degli   esercizi   2020   e   2021,
10.000.000,00 euro nell'esercizio  2022  e  5.688.239,00  euro  negli
esercizi successivi (2023 e 2024, unitariamente considerati); 
    -  disavanzo  derivante  dalla  gestione   dell'esercizio   2019:
3.200.000,00   euro   nell'esercizio    2020,    2.000.000,00    euro
nell'esercizio  2021,  20.000.000,00  euro  nell'esercizio   2022   e
21.651.307,46  euro  negli  esercizi   successivi   (2023   e   2024,
unitariamente considerati). 
    1.2.- Il ricorso premette che l'ultimo rendiconto approvato dalla
Regione Basilicata  e'  riferito  all'esercizio  finanziario  2017  e
riconosce  che  la  quantificazione  del  disavanzo  derivante  dalla
gestione dell'esercizio 2018 tiene conto di  quanto  richiesto  dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella  decisione
di parificazione del relativo rendiconto e,  in  particolare  -  come
esplicitato dalla nota  integrativa  allegata  alla  legge  regionale
impugnata  -  della  «necessita'  di  prevedere,  nel  risultato   di
amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e  poste
vincolate» non  considerati  nel  rendiconto  inizialmente  approvato
dalla Giunta regionale. 
    Tuttavia, quanto alle modalita' di ripiano del disavanzo 2018, il
ricorso sostiene che la legge regionale impugnata ne  avrebbe  dovuto
prevedere il recupero nell'esercizio  in  corso  (ossia  il  2020)  o
comunque,   essendo   questo   ormai   prossimo   alla   conclusione,
nell'esercizio 2021, non  quindi  distribuendolo  fino  all'esercizio
2024, come invece rappresentato nell'Allegato O2 della  stessa  legge
regionale. 
    A sostegno di  tale  censura  e  sul  presupposto  della  tardiva
approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, l'atto  introduttivo
richiama il contenuto di due principi contabili  applicati  contenuti
nell'Allegato 4/2 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 
    In particolare, evidenzia il paragrafo 9.2.28 laddove prevede che
«[i]l disavanzo di amministrazione di un esercizio non  applicato  al
bilancio e non ripianato  a  causa  della  tardiva  approvazione  del
rendiconto o di una successiva rideterminazione  del  disavanzo  gia'
approvato, ad esempio a  seguito  di  sentenza,  e'  assimilabile  al
disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo  9.2.26,
ed e' ripianato applicandolo per l'intero  importo  all'esercizio  in
corso di gestione. [...] E' tardiva l'approvazione del rendiconto che
non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio  dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». 
    Ricorda poi che il paragrafo 9.2.26, lettera  b),  prescrive  che
«il disavanzo non ripianato e' pari  alla  differenza  tra  l'importo
iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo  di  amministrazione"
nel bilancio di previsione  per  l'esercizio  cui  il  rendiconto  si
riferisce e il disavanzo ripianato di  cui  alla  lettera  a),  salvo
quanto previsto dal paragrafo 9.2.28». 
    1.3.- Il ricorso lamenta altresi', con una  seconda  censura,  di
carattere formale, la rappresentazione dell'analisi del disavanzo  di
amministrazione al 31 dicembre 2019 contenuta nell'Allegato O2  della
legge regionale impugnata, ritenendola non conforme a quanto previsto
dal paragrafo 9.11.7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il
citato principio, infatti, richiederebbe di  indicare  nella  colonna
«Composizione disavanzo presunto» della Tabella «Modalita'  copertura
del disavanzo» lo stesso importo della colonna  «Disavanzo  presunto»
della  Tabella  «Analisi  del  disavanzo   presunto»;   invece,   nel
richiamato Allegato O2 i due importi sarebbero diversi. 
    Il ricorso evidenzia inoltre, con ulteriori censure di  carattere
sostanziale, che la  Tabella  «Modalita'  copertura  del  disavanzo»,
contenuta nel medesimo Allegato O2, estenderebbe la durata dei  piani
di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 oltre il triennio del bilancio
di previsione 2020-2022, come si desumerebbe dalla indicazione  delle
quote da  recuperare  negli  «Esercizi  successivi  (2023  e  2024)».
Sarebbe percio' palese la violazione del disposto dell'art. 42, comma
12, del d.lgs. n. 118 del 2011 - il quale prescriverebbe  il  ripiano
del  disavanzo  di  amministrazione  nel  triennio  considerato   nel
bilancio di previsione - che «costituisce norma  interposta  all'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione». 
    Il predetto art. 42, comma 12, risulterebbe violato anche perche'
la  Regione  Basilicata  non  avrebbe  ancora  adottato  la  prevista
«delibera consiliare [...] avente ad oggetto il piano di rientro  dal
disavanzo nel quale siano individuati  i  provvedimenti  necessari  a
ripristinare il pareggio». 
    Per i motivi illustrati, conclude il ricorso, andrebbe dichiarata
la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  legge   reg.
Basilicata n. 40 del 2020 e dell'Allegato O2 della stessa. 
    2.- Con atto depositato il 19 marzo  2021  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, chiedendo di dichiarare la inammissibilita' - sebbene  senza
illustrarne  le  ragioni  -  o  la  non  fondatezza  delle  questioni
promosse, previa, se del  caso,  autorimessione  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. n. 118  del  2011
per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost. 
    2.1.- In via preliminare, con riferimento alla  contestazione  di
carattere formale che l'Allegato O2 non sarebbe conforme al principio
contabile applicato contenuto nel paragrafo 9.11.7 dell'Allegato  4/1
del d.lgs. n. 118 del 2011, la  difesa  regionale  precisa  che  esso
conterrebbe  un  mero  errore  materiale,  peraltro  oggetto  di  una
rettifica d'imminente adozione. 
    2.2.- Cio'  chiarito  la  Regione  resistente  afferma  di  avere
attribuito alla disposizione di cui  all'art.  42,  comma  12,  terzo
periodo,   del   d.lgs.   n.   118   del   2011   «un'interpretazione
costituzionalmente orientata, nel rispetto dei principi di  copertura
pluriennale della  spesa  e  di  responsabilita'  nell'esercizio  del
mandato   elettivo»,   laddove,   invece,    le    censure    statali
interpreterebbero   la   stessa   norma   in   maniera   «del   tutto
irragionevole, e in contrasto con gli articoli 1, 3, 81,  119  e  97,
primo comma, Cost.». 
    Sarebbe infatti priva di proporzionalita' l'imposizione «ai nuovi
amministratori di un ente territoriale» dell'obbligo  di  ripiano  in
soli tre esercizi finanziari di un ingente disavanzo «ereditato dalla
gestione  dell'amministrazione  precedente».  Cio'  comporterebbe  un
improprio condizionamento dell'azione amministrativa e  politica  dei
nuovi  amministratori,  che,  stretti  da  tali  vincoli,  vedrebbero
eccessivamente limitate le proprie «capacita'  di  gestione»,  mentre
«sarebbe ben piu' ragionevole consentire il  ripiano  del  disavanzo»
nei cinque anni di durata della legislatura, come del  resto  sarebbe
evocato dallo  stesso  art.  42  del  d.lgs.  n.  118  del  2011  nel
riferimento al  ripiano  «non  oltre  la  durata»  della  legislatura
stessa. 
    Ad avviso della difesa regionale l'avversata  interpretazione  di
quest'ultima disposizione pregiudicherebbe il  potere  programmatorio
di risanamento della situazione finanziaria ereditata, in  violazione
dell'art. 81 Cost., e impedirebbe agli  amministratori  sopraggiunti,
come affermato dalla sentenza n. 34 del 2021  di  questa  Corte,  «di
esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la  posizione
dei  subentranti  in  una  condizione  di  responsabilita'   politica
oggettiva, con pregiudizio dell'art. 1 Cost.». 
    La difesa regionale  richiama  poi  i  principi  enunciati  dalla
sentenza di questa Corte n. 18 del 2019 per sostenere che  il  limite
triennale fissato per il  ripiano  del  disavanzo  dall'art.  42  del
d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbe «rivolto alla medesima amministrazione
che ha prodotto quello stesso disavanzo, e non anche a quella che  lo
abbia ereditato dagli amministratori precedenti».  Cio'  in  coerenza
con la ratio della disposizione, ravvisata dalla citata sentenza,  di
evitare  che  questi  ultimi  lascino  «"eredita'"   finanziariamente
onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati». 
    Inoltre,    a    differenza    della    previsione     dichiarata
costituzionalmente illegittima con la citata sentenza n. 18 del  2019
- che incideva sul ripiano fino a trent'anni dei disavanzi degli enti
locali in predissesto - le norme impugnate non lederebbero «in  alcun
modo l'equita' intergenerazionale ne' il principio di veridicita' dei
conti», limitandosi a «spalmare su 5 anni la copertura di  un  debito
di c.a. 65 milioni di euro». A questo riguardo e' altresi' richiamato
il parere del collegio dei  revisori  della  Regione  Basilicata  sul
progetto di ripiano del debito in questione, nel quale verrebbe «dato
atto e apprezzato l'impegno da parte  dell'Amministrazione  [...]  di
rimuovere l'Ente da una situazione di squilibrio permanente,  le  cui
radici probabilmente affond[erebbero] in piu' esercizi precedenti». 
    Infine, la sostenuta interpretazione dell'art. 42 del  d.lgs.  n.
118 del 2011 consentirebbe «che gli amministratori eletti o  eligendi
possano presentarsi agli elettori scevri da oneri  pregressi,  e  che
gli amministratori uscenti possano essere valutati  per  i  risultati
raggiunti». 
    L'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020  prevederebbe
quindi  un  piano   di   rientro   dal   disavanzo   «economicamente,
storicamente  e  giuridicamente  coerente»   con   un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    2.3.- Ove tale interpretazione  dovesse  ritenersi  preclusa,  la
Regione  Basilicata  prospetta  l'illegittimita'  costituzionale  del
citato art. 42 «per tutte le ragioni sopra esposte»,  apparendo  tale
disposizione «completamente sproporzionata rispetto alla ratio che la
sorregge». 
    La  misura  in  esame,   infatti,   inciderebbe   in   modo   non
proporzionato sull'autonomia contabile  della  nuova  amministrazione
orientando le politiche di spesa del primo triennio esclusivamente al
ripiano del  disavanzo,  frustrando  «eccessivamente  ma  inutilmente
qualsiasi margine di manovra all'attivita' amministrativa e  politica
della Giunta subentrata». 
    Sulla base delle suddette argomentazioni la resistente  chiede  a
questa  Corte  di  sollevare  in  via  incidentale  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42 (recte: art. 42, comma  12,)
del d.lgs. n. 118 del 2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 81,  97,
primo comma, e 119 Cost., ricorrendo un «rapporto di  presupposizione
e di  continenza»  tra  la  questione  promossa  dal  Presidente  del
Consiglio e quella dianzi prospettata: la risoluzione  della  seconda
si  configurerebbe,  infatti,  come   logicamente   pregiudiziale   e
strumentale per definire la questione avente a oggetto le  previsioni
impugnate. 
    3.- Con  successivo  ricorso  notificato  il  12  maggio  2021  e
depositato il  18  maggio  2021  (reg.  ric.  n.  28  del  2021),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  impugnato  l'art.  1  e  i
prospetti  di  cui  all'Allegato  1.3  della  legge   della   Regione
Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale  per  l'esercizio
finanziario  2018  della  Regione  Basilicata  -   Adeguamento   alla
decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  di  Basilicata  [recte:  Corte  dei  conti  per  la
Basilicata]), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. 
    Il  suddetto  art.  1  della  legge  regionale   citata   dispone
l'approvazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Basilicata
dell'esercizio finanziario 2018 «con  le  risultanze  indicate  negli
articoli seguenti», mentre il richiamato Allegato 1.3 del  rendiconto
reca «Analisi e modalita' di copertura del disavanzo» esponendole  in
un'apposita Tabella. 
    3.1.- L'atto introduttivo segnala che tale Tabella esporrebbe  un
piano   di   rientro   dal   disavanzo   derivante   dalla   gestione
dell'esercizio 2018 articolato sugli  esercizi  2019-2022  e  che  il
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, di segno  negativo,
sarebbe stato rideterminato nella  misura  di  41.758.491,51  euro  a
seguito della  decisione  di  parifica  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti n. 42/2020/PARI. 
    Dopo  avere  evidenziato   il   ritardo   nell'approvazione   del
rendiconto sia da parte della  Giunta  regionale  che  del  Consiglio
regionale rispetto ai termini fissati  dall'art.  18,  comma  1,  del
d.lgs. n. 118 del 2011, il ricorso  lamenta,  analogamente  a  quello
avente ad oggetto l'art. 4 della legge  reg.  Basilicata  n.  40  del
2020, il contrasto con il principio contabile  applicato  di  cui  al
richiamato paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n.  118  del
2011. 
    Nel caso di specie, «la quota del disavanzo 2018  avrebbe  dovuto
essere interamente applicata all'esercizio  2021,  in  aggiunta  alle
quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio». 
    Di conseguenza, la previsione  del  rientro  dal  disavanzo  2018
entro  il  2022,  contenuta  nell'Allegato  1.3  della   legge   reg.
Basilicata n. 8 del 2021, ponendosi  in  contrasto  con  il  suddetto
principio contabile, violerebbe l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost.  che  attribuisce  alla  competenza  legislativa  esclusiva
statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    4.- Con atto depositato il 19 giugno 2021  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, chiedendo di dichiarare la inammissibilita' - anche  in  tal
caso senza illustrarne  le  ragioni  -  o  la  non  fondatezza  delle
questioni  promosse,  previa,  se  del  caso,  autorimessione   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del  d.lgs.  n.
118 del 2011, nonche' del principio contabile  applicato  di  cui  al
paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del  citato  decreto  legislativo,
per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost. 
    4.1.- Quanto alla  censura  di  tardivita'  rispetto  ai  termini
dettati dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione
si  giustifica  rimarcando  che  il  rinvio   dell'approvazione   del
rendiconto si sarebbe reso necessario per  adeguarsi  alla  decisione
della sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  sul
giudizio di parificazione, depositata il 17 agosto 2020. 
    Il motivo d'impugnazione sarebbe comunque infondato in quanto sia
il  principio  contabile  applicato  di  cui  al   paragrafo   9.2.28
dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118  del  2011,  sia  l'art.  42  del
citato decreto legislativo, sarebbero stati, anche  in  questo  caso,
correttamente applicati dalle previsioni  regionali  impugnate  sulla
base  di  «un'interpretazione   costituzionalmente   orientata,   nel
rispetto dei principi di  copertura  pluriennale  della  spesa  e  di
responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo». 
    L'avversata  interpretazione  dell'Avvocatura  generale  sarebbe,
invece, del tutto irragionevole e cio' sulla base di argomenti che la
resistente illustra negli stessi termini  dell'atto  di  costituzione
nel precedente giudizio. Inoltre, come gia' in quella sede eccepito e
sulla base delle medesime ragioni,  la  difesa  regionale  chiede  in
subordine a questa Corte di sollevare dinanzi a se' la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42 (recte: art. 42, comma  12,)
del d.lgs. n. 118 del 2011 e del paragrafo 9.2.28  dell'Allegato  4/2
del citato decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 1, 3, 81,
97, primo comma, e 119 Cost. 
    5.- In prossimita' dell'udienza il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha depositato in ciascun giudizio una  memoria  di  identico
contenuto sostanziale, dove innanzitutto sintetizza gli argomenti che
- a suo avviso - si contrappongono nei giudizi in corso. 
    Da  un  lato,  infatti,  sostiene  il  ricorrente,   la   Regione
Basilicata, a difesa della durata del piano di rientro prevista dalle
norme regionali impugnate, richiama  il  «principio  di  gradualita'»
desumibile dalla giurisprudenza costituzionale che, in  coerenza  con
la ratio di salvaguardare sia la solidarieta' intergenerazionale  sia
la rappresentanza democratica, avrebbe lo scopo  di  evitare  che  il
ripianamento del disavanzo ereditato dalle  precedenti  gestioni  non
gravi sulle generazioni successive e consenta alle amministrazioni in
carica di gestire responsabilmente le proprie  scelte  senza  i  pesi
delle gestioni pregresse. 
    Dall'altro lato, invece, il ricorrente sostiene la necessita' che
la disciplina del rientro dal disavanzo sia «regolata  dal  principio
della certezza del diritto e della veridicita' dei conti, nonche' dal
principio   di   chiarezza   e   univocita'   delle   risultanze   di
amministrazione», enunciati da questa Corte, i  quali  osterebbero  a
previsioni  di  riassorbimento  dei  disavanzi  oltre  il  ciclo  del
bilancio ordinario. 
    Giudica quindi come meramente  apparente  tale  contrapposizione,
essendo  pacifico  che  proprio  l'amministrazione  entrante  avrebbe
approvato il rendiconto generale  per  l'esercizio  2018  in  ritardo
rispetto ai termini fissati dall'art. 18 del d.lgs. n. 118 del  2011,
con la conseguente «corretta applicazione  nel  caso  di  specie  del
principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2» del citato decreto, dal
quale discenderebbe l'obbligo di applicare  la  quota  del  disavanzo
2018 per intero all'esercizio 2021. 
    Proprio «il mancato rispetto della tempistica»  del  rientro  dal
disavanzo giustificherebbe, quindi, nel caso concreto  l'applicazione
del  suddetto  principio  contabile   anziche'   del   principio   di
gradualita' addotto dalla resistente, la quale, consapevole di  cio',
avrebbe avanzato la istanza di autorimessione. 
    In  altri  termini,  non  sarebbe   consentito   il   ricorso   a
procedimenti di approvazione difformi dalle previsioni del d.lgs.  n.
118 del 2011, «stante  l'evidente  rischio  che  una  diversa  prassi
contabile porti nella pratica  a  ritenere  non  piu'  vincolante  il
termine annuale di presentazione della rendicontazione». 
    6.- Anche la Regione Basilicata  ha  depositato  una  memoria  di
identico tenore in entrambi i giudizi, dando  conto  anzitutto  della
sostituzione dell'Allegato O2 - del quale  il  ricorrente  lamentava,
tra l'altro, la non conforme compilazione - con  l'Allegato  O  della
legge della Regione Basilicata 6 maggio  2021,  n.  20  (Bilancio  di
previsione finanziario per il triennio 2021-2023), ai sensi dell'art.
1, comma 3, della stessa. Sanato  il  refuso  oggetto  delle  censure
statali, queste risulterebbero quindi superate. 
    6.1.- Quanto alle doglianze sulla  previsione  della  durata  del
ripiano dei disavanzi fino agli  esercizi  2023  e  2024,  la  difesa
regionale richiama a conferma dei propri  argomenti  la  sentenza  di
questa Corte n. 80 del 2021,  affermando  che  «i  rischi  paventati»
dalla stessa - con riguardo alle soluzioni normative che  prescrivono
il  riassorbimento  dei  disavanzi  in  archi  temporali   lunghi   e
differenziati, ben  oltre  il  ciclo  di  bilancio  ordinario  -  non
riguarderebbero le norme regionali impugnate. 
    Il ripiano in questione,  infatti,  non  sarebbe  ne'  lungo  ne'
differenziato ne' eccederebbe la  scadenza  del  mandato  elettorale;
pertanto sarebbe  «pienamente  legittimo,  essendo  previsto  in  via
gradata nel caso in cui al deficit non si possa porre  rimedio  entro
l'esercizio successivo». 
    Le norme regionali impugnate,  fondandosi  su  un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011,
avrebbero dunque ripianato «il disavanzo in 5 anni ma comunque  entro
la legislatura  in  corso»,  cosi'  consentendo,  da  un  lato,  agli
amministratori eligendi di presentarsi agli elettori scevri da  oneri
pregressi e, dall'altro, a quelli uscenti di essere  valutati  per  i
risultati raggiunti. 
    6.2.- La memoria confuta poi la  censura  relativa  alla  mancata
contestuale adozione della delibera consiliare avente ad  oggetto  il
piano di  rientro  dal  disavanzo,  affermando  che  a  cio'  avrebbe
provveduto la delibera del Consiglio regionale  13  luglio  2021,  n.
276. Al riguardo, andrebbe escluso che nella  specie  «l'approvazione
del  suddetto   piano   non   sia   da   considerarsi   "contestuale"
all'approvazione del bilancio di previsione». 
    Secondo la difesa  della  Regione,  infatti,  per  un  verso,  la
deliberazione in  questione  -  atto  consiliare  non  legislativo  -
avrebbe «una sua propria  autonomia  formale»  che  ne  consentirebbe
l'allegazione soltanto successivamente  alla  sua  approvazione;  per
altro verso, tale sequenza  sarebbe  coerente  con  il  principio  di
gerarchia degli atti, ossia che «l'atto legislativo  debba  precedere
l'atto non legislativo».  La  delibera  consiliare  andrebbe  percio'
approvata nella prima seduta consiliare  utile  successiva,  per  poi
essere allegata ai bilanci e ai rendiconti riferibili  agli  esercizi
considerati dal piano stesso. 
    Questa conclusione sarebbe avvalorata,  ad  avviso  della  difesa
regionale,  dal  principio  contabile  di  cui   al   paragrafo   9.2
dell'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, che disciplinerebbe  in
tali termini il rapporto tra l'approvazione del  bilancio,  da  parte
del  Consiglio  regionale,  e  quella  del   documento   tecnico   di
accompagnamento, da parte della Giunta regionale, di cui e' richiesta
la contestualita'. Infatti, poiche' il piano di rientro  deve  essere
sottoposto  al  preventivo  parere   del   collegio   dei   revisori,
l'approvazione del  medesimo,  analogamente  a  quanto  previsto  dal
menzionato paragrafo 9.2,  non  potrebbe  che  avvenire  nella  prima
seduta consiliare successiva  al  ricevimento  del  detto  parere.  A
questo criterio si sarebbe attenuta la Regione  Basilicata  adottando
la delibera nella seduta del 13 luglio 2021, come si evincerebbe  dai
documenti allegati alla memoria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 7 del 2021)
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.  4  e
l'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9  dicembre  2020,
n.  40  (Prima  variazione  al  Bilancio  di  previsione  pluriennale
2020-2022 della Regione Basilicata),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    In base al disposto del  suddetto  art.  4,  «[i]l  disavanzo  di
amministrazione presunto riveniente dagli esercizi  precedenti  viene
ripianato secondo quanto previsto  nell'allegato  O2»  che,  nei  due
prospetti da  cui  e'  composto,  contiene  l'analisi  del  disavanzo
presunto al 31  dicembre  2019  -  distinguendo  le  quote  originate
rispettivamente nell'esercizio 2018 e in quello 2019 - e le modalita'
di copertura dello stesso. In particolare, il recupero di entrambe le
componenti del disavanzo presunto e' modulato negli esercizi dal 2020
al 2024, concentrando la  maggior  parte  del  ripiano  negli  ultimi
esercizi. 
    1.1.- Il ricorso premette che il rendiconto  dell'esercizio  2018
non e' stato ancora approvato  dalla  Regione  Basilicata  e  che  la
quantificazione del disavanzo presunto derivante dalla gestione dello
stesso esercizio 2018 avrebbe considerato  i  rilievi  della  sezione
regionale di controllo della  Corte  dei  conti  nella  decisione  di
parificazione del  relativo  rendiconto  e,  in  particolare  -  come
esplicitato dalla nota  integrativa  allegata  alla  legge  regionale
impugnata  -  la  «necessita'  di   prevedere,   nel   risultato   di
amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e  poste
vincolate» non  considerati  nel  rendiconto  inizialmente  approvato
dalla Giunta regionale. 
    Tuttavia,  sul  presupposto  della   tardiva   approvazione   del
rendiconto  dell'esercizio  2018,  l'atto  introduttivo  richiama  il
contenuto di due principi contabili applicati contenuti nell'Allegato
4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
    In particolare, evidenzia il paragrafo 9.2.28 dove  prevede  che:
«[i]l disavanzo di amministrazione di un esercizio non  applicato  al
bilancio e non ripianato  a  causa  della  tardiva  approvazione  del
rendiconto o di una successiva rideterminazione  del  disavanzo  gia'
approvato, ad esempio a  seguito  di  sentenza,  e'  assimilabile  al
disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo  9.2.26,
ed e' ripianato applicandolo per l'intero  importo  all'esercizio  in
corso di gestione. [...] E' tardiva l'approvazione del rendiconto che
non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio  dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». 
    Richiama poi il paragrafo 9.2.26, lettera b), che prescrive:  «il
disavanzo  non  ripianato  e'  pari  alla  differenza  tra  l'importo
iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo  di  amministrazione"
nel bilancio di previsione  per  l'esercizio  cui  il  rendiconto  si
riferisce e il disavanzo ripianato di  cui  alla  lettera  a),  salvo
quanto previsto dal paragrafo 9.2.28». 
    In base a tali premesse normative  il  ricorso  sostiene,  quanto
alle modalita' di ripiano del disavanzo 2018, che la legge  regionale
impugnata ne avrebbe dovuto prevedere il recupero  nell'esercizio  in
corso (ossia il 2020) o comunque, essendo questo ormai prossimo  alla
conclusione, nell'esercizio 2021, e non  quindi  distribuendolo  fino
all'esercizio 2024, come invece rappresentato nell'Allegato O2  della
legge stessa. 
    1.2.- Con due ulteriori censure  il  ricorso  lamenta,  in  primo
luogo, che la Tabella «Modalita' copertura del disavanzo»,  contenuta
nel medesimo Allegato O2, estenderebbe la durata dei piani di rientro
per i disavanzi 2018  e  2019  oltre  il  triennio  del  bilancio  di
previsione 2020-2022,  indicando  quote  da  recuperare  anche  negli
esercizi 2023 e 2024, in palese violazione del disposto dell'art. 42,
comma  12,  del  d.lgs.  n.  118  del  2011  che  «costituisce  norma
interposta  all'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione». 
    In secondo luogo il predetto  art.  42,  comma  12,  risulterebbe
violato anche  perche'  la  Regione  Basilicata  non  avrebbe  ancora
adottato la prevista «delibera consiliare avente ad oggetto il  piano
di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i  provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio». 
    1.3.- E'  poi  prospettata  una  censura  di  carattere  formale,
inerente la rappresentazione, contenuta nell'Allegato O2 della  legge
regionale impugnata, dell'analisi del disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2019 e della modalita' della sua copertura,  che  sarebbe
non conforme a quanto previsto dal  paragrafo  9.11.7  del  principio
contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato
4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    2.- Con  successivo  ricorso  (reg.  ric.  n.  28  del  2021)  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.  1  e
l'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n.
8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione
Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti  di  Basilicata  [recte:
Corte dei conti per la Basilicata]),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    L'art. 1 della legge regionale citata dispone l'approvazione  del
rendiconto   generale   della   Regione   Basilicata   dell'esercizio
finanziario  2018  «con  le  risultanze   indicate   negli   articoli
seguenti», mentre l'Allegato 1.3 al rendiconto,  recante  «Analisi  e
modalita' di copertura del disavanzo», espone un piano di rientro dal
disavanzo derivante dalla  gestione  dell'esercizio  2018  articolato
sugli esercizi 2019-2022 e precisa che l'importo di tale disavanzo e'
stato rideterminato nella misura  di  41.758.491,51  euro  a  seguito
della decisione di parifica  della  sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei conti n. 42/2020/PARI. 
    2.1.-  In  considerazione  del  ritardo   nell'approvazione   del
rendiconto rispetto ai termini fissati dall'art.  18,  comma  1,  del
d.lgs. n. 118 del 2011, sia da parte della Giunta regionale  che  del
Consiglio regionale, il ricorso lamenta, come in quello gia' promosso
nei confronti  della  legge  reg.  Basilicata  n.  40  del  2020,  il
contrasto con il principio contabile applicato di cui  al  richiamato
paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del  2011  e  la
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost. che attribuisce alla competenza legislativa  esclusiva  statale
la materia dell'armonizzazione dei  bilanci  pubblici.  Nel  caso  di
specie, infatti, la quota del disavanzo 2018  avrebbe  dovuto  essere
interamente applicata all'esercizio 2021. 
    3.- I giudizi vanno riuniti, stante la connessione tra  le  norme
impugnate  e   in   considerazione   dell'identita'   del   parametro
costituzionale in entrambi evocato. 
    4.- Con riferimento alla  prima  impugnativa  va  dato  atto  che
l'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40  del  2020  e'  stato
successivamente sostituito, in forza  dell'art.  1,  comma  3,  della
legge della Regione Basilicata 6 maggio  2021,  n.  20  (Bilancio  di
previsione finanziario per il triennio 2021-2023), dall'Allegato O di
quest'ultima legge regionale. 
    L'esame delle questioni va comunque compiuto con riferimento alla
versione originaria. Infatti, benche' con l'unica modifica  apportata
risulti rettificata la rappresentazione del dato contabile  in  senso
satisfattivo della censura statale, l'Allegato O2 nel testo impugnato
e' rimasto in vigore per un  tempo  significativo,  di  circa  cinque
mesi: il che preclude la possibilita' di dichiarare, con  riguardo  a
questa  specifica  questione,  la  cessazione   della   materia   del
contendere. 
    5.-  L'esame   del   merito   delle   censure   rende   opportuno
ripercorrere, preliminarmente, la singolare vicenda che, dal punto di
vista diacronico, ha  caratterizzato  l'approvazione  del  rendiconto
generale dell'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata. 
    Il  disegno  di  legge  regionale  avente  a  oggetto  il  citato
rendiconto, infatti, e' stato approvato dalla nuova Giunta regionale,
che si e' insediata a seguito delle elezioni svolte il 24 marzo 2019,
con la deliberazione del 29 maggio 2019, n. 308. 
    Il documento contabile, tuttavia, non  e'  stato  subito  inviato
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'avvio
del necessario giudizio di parificazione: a  cio'  si  e'  provveduto
soltanto alcuni mesi  dopo,  il  27  settembre  2019,  trasmettendolo
insieme alla  successiva  deliberazione  della  Giunta  regionale  24
settembre 2019, n. 639, con la quale  a  tale  documento  sono  state
apportate alcune modifiche attinenti al consolidamento del rendiconto
del   Consiglio   regionale,   nel    frattempo    approvato,    alla
riconciliazione  di  partite  con  alcuni  enti  strumentali  e  alla
quantificazione   delle   quote   accantonate   del   risultato    di
amministrazione. 
    Con decisione depositata solo il 17 agosto 2020, n. 42, a seguito
dell'udienza svolta il  28  luglio  2020,  il  giudice  contabile  ha
parificato il rendiconto, ma con  significative  eccezioni  che,  per
quanto qui rileva, attengono al risultato  di  amministrazione  e  al
disavanzo  di  amministrazione  (citata  decisione  n.  42/2020/PARI,
lettere da J a M del dispositivo). Piu' precisamente, la decisione ha
evidenziato numerose vicende gestionali la  cui  rendicontazione  nei
pertinenti capitoli e fondi e' avvenuta in difformita'  dai  principi
contabili,   con   l'effetto   di   determinare   un   risultato   di
amministrazione non corretto e,  nella  specie,  una  sottostima  del
disavanzo di amministrazione. 
    Successivamente alla decisione  di  parificazione,  il  Consiglio
regionale ha approvato, su iniziativa della  Giunta,  la  legge  reg.
Basilicata n. 40 del 2020, nella quale figurano l'art. 4 e l'Allegato
O2, oggetto della prima  impugnativa  statale,  che  disciplinano  il
ripiano del  disavanzo  di  amministrazione  presunto  relativo  agli
esercizi 2018 e 2019, disponendone la copertura nei cinque anni della
legislatura.  La  nota  integrativa  dichiara  che  con  tale   legge
regionale si e' proceduto anche a dar seguito alla  citata  decisione
della Corte dei conti, rideterminando il risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2019 e registrando un disavanzo  presunto,  riferibile
alla gestione dell'esercizio 2018, per 17.688.239,00 euro. 
    L'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  2018  e'  infine
avvenuta solo con la legge reg. Basilicata n. 8 del  2021  -  il  cui
art. 1 e  l'Allegato  1.3  sono  oggetto  della  seconda  impugnativa
statale - che ha definitivamente quantificato la quota del  disavanzo
originato nell'esercizio 2018 in 21.040.669,37 euro. 
    6.-  La  questione,  promossa  nei  confronti   dell'art.   4   e
dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40  del  2020,  nella
parte in cui dispongono il ripiano del disavanzo presunto  riveniente
dall'esercizio 2018 in piu'  esercizi  e  piu'  precisamente  fino  a
quello 2024, e' fondata. 
    Come evidenziato dal ricorrente, il principio contabile applicato
contenuto nel paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del  d.lgs.  n.  118
del 2011 disciplina gli  effetti  della  «tardiva  approvazione»  del
rendiconto  di  un  esercizio,  cioe'  quella   «che   non   consente
l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo  a
quello in cui il disavanzo si e' formato». Da essa si  fa  conseguire
l'effetto  che  il   disavanzo   di   amministrazione   e'   ritenuto
«assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera  b)  del
paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per  l'intero  importo
all'esercizio in corso di gestione». 
    Quando l'ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato
esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro
quello successivo, e' tenuto a ripianarlo per  intero  nell'esercizio
in  cui  il  disavanzo  effettivo  emerge,  rimanendo   preclusa   la
possibilita' di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui  applicare  il
ripiano triennale. 
    Il rendiconto, del resto, costituisce un  adempimento  essenziale
nel processo di «accountability nei confronti degli elettori e  degli
altri portatori di interessi»  (sentenza  n.  49  del  2018);  appare
quindi del tutto  coerente  che  la  richiamata  disposizione  faccia
discendere le suddette, rigorose, implicazioni al verificarsi  di  un
improprio trascinamento nel tempo dei disavanzi presunti. 
    6.1.-  Tale  e'  la  situazione  verificatasi   per   l'esercizio
finanziario 2018 della Regione Basilicata, il cui rendiconto  non  e'
stato approvato dal Consiglio regionale ne' entro il termine  del  31
luglio 2019, come richiesto dall'art. 18, comma 1,  lettera  b),  del
d.lgs. n. 118 del 2011, ne' nel successivo tempo utile a  consentire,
mediante variazioni al bilancio dell'esercizio 2019, l'adozione delle
misure di recupero del disavanzo 2018. 
    L'approvazione del rendiconto 2018 e del  relativo  disavanzo  e'
quindi avvenuta soltanto nel 2021 e non nell'esercizio  successivo  a
quello in cui il disavanzo si e' formato: essa pertanto non puo'  che
ritenersi tardiva. 
    6.1.1.- Non rileva, a questo  riguardo,  la  circostanza  che  la
Regione Basilicata abbia ricalcolato il disavanzo originato nel  2018
adeguandosi alla decisione della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti adottata solo il 28 luglio 2020. 
    Le osservazioni proposte in sede di parifica,  rilevanti  per  la
determinazione di  tale  disavanzo,  dipendono  infatti  dal  mancato
rispetto di principi contabili in relazione a vicende gestionali note
all'ente: cio' significa che  il  maggior  disavanzo  poi  registrato
dalla legge regionale impugnata ben avrebbe potuto emergere ed essere
gestito gia' nell'esercizio 2019, con le misure correttive  richieste
dal combinato disposto dei commi 2 e 14 dell'art. 42  del  d.lgs.  n.
118 del 2011, ripristinando cosi' il corretto ciclo di bilancio. 
    Tuttavia, tanto precisato, non si puo' non rimarcare  la  vicenda
della parifica dell'esercizio 2018, che - avviata in ritardo rispetto
al termine di legge e poi conclusa, in definitiva, a oltre un anno  e
mezzo  dalla  fine  di  tale  esercizio  -  evidenzia,  con  la   sua
tempistica,  l'opportunita',  piu'  in  generale,  di   una   precisa
disciplina positiva dello svolgimento del  procedimento  di  parifica
dinanzi alla sezione regionale  di  controllo;  il  che  risulterebbe
funzionale, specialmente con riguardo all'attivita' istruttoria e  al
contraddittorio con le parti, a una migliore sincronizzazione. 
    6.2.- Da quanto precisato, in ogni caso, deriva che il  disavanzo
originato nel 2018 non poteva che essere oggetto, in base  al  citato
paragrafo 9.2.28, di recupero «per l'intero importo  [ne]ll'esercizio
in corso di gestione», ossia l'esercizio 2020. 
    La  legge  regionale  impugnata,  disciplinando  all'art.  4   le
modalita' di  ripiano  del  «disavanzo  di  amministrazione  presunto
riveniente  dagli  esercizi   precedenti»   secondo   le   previsioni
dell'Allegato O2, ha invece distribuito la componente  originata  nel
2018 fino all'esercizio 2024, con vulnus all'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in conseguenza della violazione  della  menzionata
norma interposta che inerisce alla competenza  legislativa  esclusiva
statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    6.3.- Non convince il pur suggestivo argomento della difesa della
Regione   resistente,   fondato   su   un'asserita    interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 42, comma 12,  del  d.lgs.  n.
118  del  2011,  diretta  a  consentire   ai   nuovi   amministratori
democraticamente  eletti  di  recuperare  gradualmente,   nel   corso
dell'intera legislatura e senza essere astretti da non  proporzionati
vincoli di spesa, il disavanzo "ereditato" da quella precedente. 
    La previsione evocata dal  ricorrente,  infatti,  disciplina  una
fattispecie di carattere generale che  prescinde  dall'avvicendamento
degli organi di governo dell'ente da una legislatura alla successiva,
in quanto essa si limita  a  considerare  la  situazione  in  cui  un
esercizio finanziario si chiuda senza che sia stato ancora  approvato
il rendiconto di quello precedente. Gli effetti che la stessa  ne  fa
discendere  non  possono,  pertanto,   essere   neutralizzati   dalla
circostanza   della   scadenza   del   mandato   di   una   compagine
amministrativa e cio' anche in forza del piu' generale  principio  di
continuita' dei bilanci e degli esercizi finanziari, «che richiede il
collegamento  genetico  tra  i  bilanci  secondo  la  loro   sequenza
temporale» (sentenza n. 274 del 2017). 
    Peraltro, nel caso di specie, va rilevato, da  un  lato,  che  la
tardiva approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e' dipesa  da
una condotta addebitabile anche all'amministrazione  insediata  nella
primavera del 2019, come visto al punto 6.1., e, dall'altro,  che  la
componente 2018 del disavanzo (ovvero quella  interamente  ereditata)
e' comunque inferiore a quella derivante dall'esercizio 2019 alla cui
genesi ha concorso anche l'amministrazione entrante. 
    6.4.- Per le considerazioni fin qui svolte va  quindi  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2  della
legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in  cui  dispongono
le modalita' di copertura  del  disavanzo  presunto  derivante  dalla
gestione dell'esercizio 2018. 
    6.5.- Questa Corte non puo' peraltro  esimersi  dal  sottolineare
che la  prospettazione  della  difesa  regionale  sottende  una  piu'
generale esigenza di trasparenza  contabile  alla  chiusura  di  ogni
legislatura, che e' certamente indispensabile al fine di una corretta
resa del conto e del relativo controllo democratico  da  parte  degli
elettori. 
    Tale esigenza, in effetti, potrebbe risultare minata da eventuali
"oscurita'  contabili"  riferibili  alla  gestione   precedente   con
l'ulteriore conseguenza che, una volta accertate, le vere  dimensioni
del disavanzo lasciato "in eredita'" si rifletterebbero negativamente
e in modo imprevisto sull'azione dell'amministrazione entrante. 
    Proprio a questa finalita' rispondeva  la  «[r]elazione  di  fine
legislatura regionale» a suo tempo introdotta dall'art. 1 del decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  149  (Meccanismi  sanzionatori  e
premiali relativi  a  regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,  n.  42),  chiamata  a
descrivere specifici oggetti tra i quali la «situazione  economica  e
finanziaria» e lo «stato certificato del bilancio regionale». 
    Se  tale  previsione  e'  stata   dichiarata   costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 219  del  2013  di  questa  Corte,  va
precisato che cio' e' avvenuto solo per un vizio di carenza di delega
e  che  pertanto  resta  auspicabile,  al  fine  di  evidenziare   la
«responsabilita'  degli  amministratori»  nell'«impiego  di   risorse
finanziarie pubbliche» (sentenza n. 250 del 2020), l'introduzione  di
un documento - del resto gia' previsto per gli enti locali  dall'art.
4 del d.lgs. n. 149 del 2011 -  che  garantisca  la  rappresentazione
trasparente delle  risultanze  della  gestione  al  termine  di  ogni
legislatura  regionale,   soprattutto   con   riguardo   alla   parte
infrannuale dell'esercizio non ancora rendicontata, coprendo cosi' la
descritta zona d'ombra. Ai  fini  di  un  corretto  sviluppo  di  una
contabilita' di mandato, infatti, «la trasparenza dei  conti  risulta
elemento  indefettibile  per  avvicinare  in  senso   democratico   i
cittadini all'attivita' dell'Amministrazione, in quanto  consente  di
valutare in modo obiettivo e informato  lo  svolgimento  del  mandato
elettorale» (sentenza n. 49 del 2018). 
    7.- Sono altresi' fondate le due  ulteriori  censure  incentrate,
questa volta, sulle modalita' di copertura  del  disavanzo  originato
nell'esercizio  2019,  perche',  da  un  lato,   l'Allegato   O2   ne
estenderebbe la durata oltre il triennio del bilancio  di  previsione
2020-2022 e, poiche', dall'altro, la Regione Basilicata  non  avrebbe
approvato il necessario  e  contestuale  piano  di  rientro  da  tale
disavanzo. 
    Sotto  entrambi  i  profili,  infatti,  le  previsioni  regionali
impugnate  collidono  con  l'evocato  parametro  interposto  di   cui
all'art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    7.1.-  Quanto  alla  prima  censura,  va  anzitutto  esclusa   la
sussistenza del presupposto su cui poggiano sia  la  possibilita'  di
una  interpretazione  costituzionalmente  orientata  avanzata   dalla
difesa regionale,  sia  la  sollecitazione  all'autorimessione  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 12,  del
d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Il disavanzo riveniente dall'esercizio 2019  non  puo',  infatti,
essere considerato interamente "ereditato" dalla gestione precedente,
in quanto costituisce, piuttosto, un disavanzo sostanzialmente nuovo,
in  prevalenza  ascrivibile  alla  gestione   della   amministrazione
entrante, che si e' insediata a seguito delle elezioni del  24  marzo
2019, e alle scelte di bilancio della stessa,  tradotte  nella  legge
della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 25 (Prima Variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021). 
    Cio'   precisato,   la   norma   statale   evocata   e'    chiara
nell'ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilita' di
frazionare il recupero del disavanzo «negli esercizi considerati  nel
bilancio di previsione, in  ogni  caso  non  oltre  la  durata  della
legislatura regionale, contestualmente all'adozione di  una  delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro  dal  disavanzo  nel
quale siano individuati i provvedimenti necessari a  ripristinare  il
pareggio» (art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs.  n.  118  del
2011). 
    Si tratta di una previsione che si pone «in  chiaro  collegamento
con la programmazione triennale» (sentenza n. 18 del 2019)  fissando,
in ogni  caso,  l'ulteriore  limite  nell'anticipata  scadenza  della
legislatura durante il triennio stesso. 
    In sostanza, la norma interposta - espressione della esigenza  di
armonizzare i bilanci pubblici quanto allo  specifico  profilo  della
disciplina del disavanzo di amministrazione e della  uniformita'  dei
tempi del suo ripiano (sentenza n. 235 del 2021) -  non  consente  di
superare la durata della programmazione triennale,  ritenuta  congrua
per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato  dalla  emersione
di un disavanzo ordinario. Il  che  non  appare  arbitrario  dato  il
determinante rilievo che il "fattore tempo" assume per l'effettivita'
delle regole di corretta gestione finanziaria. 
    Le  previsioni  regionali  impugnate,  pertanto,  si  pongono  in
evidente contrasto con l'evocato art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118
del 2011 e, di conseguenza, con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost., in quanto disegnano una estensione del percorso di ripiano
anche negli esercizi 2023  e  2024,  determinandone  una  complessiva
durata quinquennale. 
    7.2.-  La  fondatezza  della  seconda  censura   discende   dalla
considerazione che il suddetto art. 42, comma 12 - applicabile  anche
al ripiano del disavanzo presunto in forza del richiamo  operato  dal
successivo comma 14 - subordina la possibilita' del ripiano triennale
alla "contestuale"  adozione  di  un  piano  di  rientro,  avente  la
funzione sostanziale di individuare i  provvedimenti  necessari  alla
effettiva attuazione del recupero del  disavanzo.  Cio'  all'evidente
fine di orientare a tale  obiettivo  le  concrete  scelte  gestionali
dell'ente, attraverso uno strumento immediatamente  operativo  e  dai
contenuti puntuali, che, tra l'altro, deve essere anche  allegato  al
bilancio di previsione e al rendiconto, come richiesto dal  comma  13
del medesimo art. 42, costituendone parte integrante. 
    Non e' idonea, quindi, a  soddisfare  il  predetto  requisito  la
delibera del Consiglio regionale della Regione Basilicata  13  luglio
2021, n. 276 (Piano di rientro disavanzo presunto di  amministrazione
al 1° gennaio 2021 - Approvazione), evocata a tal fine dalla  memoria
della Regione resistente. In disparte il notevole lasso di tempo  che
la separa dalla legge reg. Basilicata n. 40 del  2020,  e'  dirimente
precisare che  tale  atto  ha  ad  oggetto  un  disavanzo  diverso  e
successivo (ossia quello registrato al 1° gennaio  2021)  rispetto  a
quello disciplinato dalle norme regionali impugnate. 
    Queste ultime contrastano con l'art. 42, comma 12, del d.lgs.  n.
118 del 2011, e dunque con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., anche  nella  parte  in  cui  disciplinano  il  ripiano  della
componente di disavanzo presunto originata nel 2019. 
    Conclusivamente, va  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40  del
2020 nella parte in cui dispongono  le  modalita'  di  copertura  del
disavanzo presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2019. 
    7.3.- L'esito di fondatezza delle  censure  scrutinate  determina
l'assorbimento   di   quella   residua,   relativa    alla    erronea
rappresentazione  nei   termini   prima   indicati,   nel   prospetto
sull'analisi del disavanzo,  dell'importo  di  quello  originato  nel
2018. 
    8.- E'  fondata,  infine,  anche  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge reg. Basilicata n. 8 del  2021,  impugnata
con  riguardo  all'art.  1  e  all'Allegato  1.3  della  stessa,  che
dispongono il ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio
2018 negli esercizi dal 2019 al 2022. 
    Valgono al riguardo le stesse considerazioni gia' svolte al punto
6.,  dal  momento  che,  anche  in  questo  caso,  e'  integrata   la
fattispecie della tardiva approvazione del  rendiconto,  disciplinata
dal paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del d.lgs.  n.  118  del  2011
evocato dal ricorrente; da  cio'  discende,  come  si  e'  precisato,
l'obbligo per l'ente di iscrivere l'intero importo del disavanzo  non
ripianato nel bilancio dell'esercizio in  corso  di  gestione,  nella
specie quello 2021. 
    La difforme previsione risultante dalle norme impugnate  realizza
pertanto  il  denunciato  contrasto  con  quella  interposta  e,  per
l'effetto, con l'evocato parametro  costituzionale  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1
e dell'Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021,  nella
parte in cui dispongono le modalita' di copertura  del  disavanzo  di
amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.