CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di appello di Salerno, sezione civile, riunita in Camera
di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. dott. Bruno de Filippis, Presidente relatore;
2. dott.ssa Marcella Pizzillo, consigliere;
3. dott.ssa Sabrina Serrelli, consigliere,
Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 77/2019 Ruolo generale, avente ad oggetto: appello avverso la
sentenza n. 873/2018, pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore
nel giudizio civile R.G. 4868/2015, depositata in data 12 luglio 2018
e non notificata, in materia di dichiarazione giudiziale di
paternita' di persona maggiorenne ex art. 269 del codice civile;
Tra D'A. D., nato a ... il ..., rappresentato e difeso, per
mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avvocati
Raffaele e Luigi Fasolino ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo, in Roccapiemonte (SA), alla via S. Giovanni
Battista n. 5, appellante;
e S. G., nato a ... il ... C.F. ..., rappresentato e difeso, in
virtu' di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv. Giuseppe Mazzotta, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Cava de' Tirreni (SA), in piazza Vittorio Emanuele III
(gia' Piazza Duomo) n. 7, appellato;
nonche' S. P., nato a ... il ... C.F. ..., rappresentato e
difeso, in virtu' di mandato allegato alla comparsa di costituzione e
risposta in appello, dall'avv. Daniela Genovese, presso lo studio
della quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G.
Citarella n. 5, appellato;
nonche' S. A., nata a ... il ..., appellata.
Conclusioni come da note di trattazione, da intendersi
trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2015 D'A. D.
esperiva l'azione di cui all'art. 269 del codice civile, dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore onde sentire accertare nei propri
confronti la paternita' biologica di S. G. (senior). Essendo
quest'ultimo deceduto celibe e senza figli in data ..., venivano
convenuti in giudizio i di lui eredi S. P., S. G, e S. A.
A tal fine esponeva l'attore di essere stato informato di essere
il figlio naturale di S. G per bocca di B. G., producendo conforme
dichiarazione sottoscritta dalla stessa ed articolando correlata
prova testimoniale. Soggiungeva che la circostanza fosse comunque di
dominio pubblico, per quanto egli l'avesse sempre ignorata fino alla
suddetta rivelazione.
Si costituivano in giudizio S. P. e S. G., eccependo in via
preliminare l'inammissibilita' della domanda in assenza del previo
disconoscimento della paternita' dell'attore, che risultava figlio di
D'A. F. Contestavano inoltre il difetto di legittimazione passiva,
per essere ancora sub iudice l'apertura della successione legittima
di S. V. (germano del defunto S. G. senior) in favore di essi
convenuti.
Alla prima udienza del 21 gennaio 2016, parte attrice chiedeva di
rinnovare la notifica della citazione di S. A. Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta e rilevando la logica pregiudizialita'
dell'eccezione di inammissibilita' dell'azione di riconoscimento
rispetto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, invitava
le parti a precisare le rispettive conclusioni sulla questione
preliminare sollevata. Nelle note concesse sul punto, D'A. D.
spiegava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 253 del codice
civile nella parte in cui, precludendo il riconoscimento (e, quindi
pure la dichiarazione giudiziale) della genitura naturale in
contrasto con quella formalmente precostituita, di fatto non
considera il pregiudizio derivante al soggetto che abbia rimosso il
pregresso status filitationis e che poi veda definire con esito
negativo la successiva domanda ex art. 269 del codice civile,
rimanendo cosi' privo della propria identita' filiale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 maggio
2016, con espressa rinuncia delle parti alla fissazione dei termini
di cui all'art. 190 de codice di procedura civile; quindi, veniva
rimessa sul ruolo per la trasmissione degli atti al P.M. e per la
notifica della citazione in rinnovazione nei confronti di S. A.
All'udienza del 29 novembre 2017, depositato l'atto introduttivo
come rinnovato e precisate dalle parti le rispettive conclusioni (S.
A. restava contumace), la causa veniva riservata per la decisione.
Quest'ultima veniva resa con la sentenza in epigrafe, ove si
dichiarava inammissibile la domanda proposta da D'A. D. condannandolo
a rifondere ai convenuti costituiti le spese di lite.
Rilevava il primo giudice che, giusta il combinato disposto degli
articoli 253 e 269 del codice civile, la dichiarazione giudiziale di
paternita' presuppone l'avvenuta caducazione dello status di figlio
in cui la persona si trova, da effettuare - nella specie - attraverso
passaggio in giudicato della statuizione che disconosca la paternita'
legale. Si osservava, inoltre, che non e' dato registrare tra le due
fattispecie processuali alcun rapporto di pregiudizialita', di la' da
quello meramente fattuale, essendo ciascuna connotata da profili
soggettivi e oggettivi affatto diversi.
In ultimo, il Tribunale rigettava i dubbi di legittimita'
costituzionale sollevati dall'attore in ordine al limite posto
dall'alt. 253 del codice civile, permasto anche a seguito della
riforma con legge n. 129/2012 siccome preposto a tutela dell'ordine
pubblico familiare.
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2019, D'A. D.
interponeva appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo di
riformarla per tre ordini di censure.
Con il primo motivo di gravame, D'A. D. eccepiva l'omessa
pronunzia del Tribunale di Nocera Inferiore sulla eccezione di
incostituzionalita' dell'art. 253 del codice civile.
Con il secondo motivo, l'appellante denunciava l'omessa pronunzia
sulla richiesta di accertamento incidentale di paternita' dallo
stesso spiegata nelle note difensive autorizzate in prime cure. in
risposta alla ex adverso dedotta inammissibilita' della pretesa
azionata.
Con il terzo motivo, D'A D. lamentava l'errata interpretazione
concreta della domanda introduttiva e delle richieste e precisazioni
formulate nelle note difensive autorizzate in prime cure, ribadendo
di avere chiesto - proprio in virtu' della giurisprudenza in materia
e delle eccezioni di parti convenute ex art. 253 del codice civile -
soltanto un accertamento incidentale di paternita', nelle forme della
istruzione preventiva ex art. 699 del codice di procedura civile e
con sospensiva del processo in attesa del l'espletamento della prova
tecnica.
Con comparsa di risposta depositata il 6 maggio 2019, si
costituiva in giudizio S. G. il quale insisteva per
l'incensurabilita' della statuizione di prime cure, reiterando sul
punto le difese svolte in primo grado e chiedendo rigettarsi
l'appello perche' infondato.
Con comparsa di risposta depositata il 10 maggio 2019 si
costituiva in giudizio S. P., sostanzialmente uniformandosi alle
richieste dell'altro appellato ed altresi' domandando rigetto
dell'appello perche' inammissibile per difetto di specificita' ex
art. 342 del codice di procedura civile e, comunque, perche'
manifestamente infondato.
Entrambi gli appellati concludevano per la vittoria di spese ed
onorari. S. A. restava contumace. Con le note di trattazione scritta
per l'udienza del 25 febbraio 2021 l'appellante insisteva per la
valutazione dell'eccezione di incostituzionalita' formulata.
Motivi di diritto
L'accertamento della filiazione costituisce requisito essenziale
per la titolarita' e l'esercizio delle situazioni giuridiche
soggettive derivanti dal rapporto filiale. Detto accertamento segue
modalita' differenziate pur nell'unicita' dello stato di figlio
stabilita dall'art. art. 315 del codice civile a seguito della
riforma attuata con la legge n. 129/2012 ed il successivo decreto
attuativo n. 154/2013.
In particolare, la riferibilita' della filiazione a genitori
coniugati discende dalla provenienza e dal contenuto della
dichiarazione di nascita, eventualmente integrati dal sistema delle
presunzioni di cui agli articoli 231 e seguenti del codice civile.
Viceversa, la filiazione fuori del matrimonio si accerta mediante
atto di riconoscimento (art. 250 del codice civile), ovvero, in
mancanza, con l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita'
o maternita', proponibile nei casi in cui e' ammesso il
riconoscimento (art. 269 e seguente del codice civile), percio' anche
qualora il preteso genitore sia unito in matrimonio con altra persona
al momento del concepimento e, previa autorizzazione giudiziaria,
nell'ipotesi in cui il figlio sia nato da relazione incestuosa (art.
251 del codice civile).
L'art. 253 del codice civile stabilisce che «"in nessun caso e'
ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui
la persona si trova». Se dall'atto di nascita risulta il diverso
titolo di filiazione, il riconoscimento con esso in contrasto non e'
ricevibile ne' trascrivibile da parte dell'ufficiale dello stato
civile, ed e' originariamente privo di effetti giuridici sebbene
permanga la possibilita' che questi si producano «ex tunc» a seguito
del vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento (v. Cass.
civ., Sez. I, 05/11/1997, n. 10838; cfr. Cass. civ., Sez. 03/06/1978.
n. 2782).
Nella formulazione originaria, l'art. 253 del codice civile
presidiava la stabilita' della famiglia legittima ed entro di essa
dello stato di figlio legittimo o legittimato (in termini, Corte
cost. 30 dicembre 1987, n. 525). Peraltro, nel quadro normativo della
legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, ispirato alla
tendenziale equiparazione tra filiazione legittima e filiazione
naturale, la norma e' stata intesa non gia' piu' come espressione del
favor legittimitatis ma come affermazione dell'efficacia preclusiva
dell'atto di nascita (v., in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 5
aprile 1996, n. 3194). Tale prospettiva, che ancora il divieto ex
art. 253 alla esigenza di certezza in ordine agli stati personali
piuttosto che alla preferenza accordata allo stato piu' favorevole,
si e' in ultimo consolidata mediante la soppressione delle parole
«legittimo o legittimato» dalla lettera della norma ad opera
dell'art. 24 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
In conclusione, l'atto di nascita e' titolo dello stato ed ha
efficacia probatoria esclusiva, nel senso che conferisce certezza
legale allo stato di figlio. La eliminazione di tale stato e'
possibile solo attraverso un apposito processo, non essendo neppure
ammissibile un'eventuale decisione incidenter tantum del tipo di
quella richiesta dall'appellante, la cui censura relativamente
all'art. 253 del codice civile va comunque dichiarata manifestamente
infondata. Infatti, l'impossibilita' (relativa) di riconoscere il
figlio gia' riconosciuto da altro soggetto costituisce il portato di
una valutazione rimessa alla discrezionalita' del legislatore, per
quanto difficilmente conciliabile con il diritto alla serenita'
familiare (in questo senso v. C. Edu, sez. IV sent. 12/10/2020, n.
32495).
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, le argomentazioni di parte
appellante possono e devono condividersi se riferite ad altro profilo
della normativa in questione. il cui esame si presenta pregiudiziale
alla definizione della controversia e sul quale, pertanto, e'
possibile sol levare d'ufficio la questione di legittimita'
costituzionale, cosi' come previsto dagli articoli 1 della legge
Cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953.
Il profilo di cui trattasi riguarda l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternita' o maternita' (art. 269 del codice civile).
L'istituto si presenta anch'esso profondamento ridefinito dalla
riforma del diritto di famiglia la quale, nell'ottica
dell'eguaglianza tra i sessi e di una piu' larga tutela della
condizione giuridica del figlio naturale, ha eliminato i divieti che
nel previgente regime ammettevano l'accertamento giudiziale della
filiazione solo in ipotesi tassativamente indicate dalla legge (cfr.
art. 113 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Il novellato art. 269, comma 2 del codice civile prevede cosi
l'utilizzabilita' di ogni mezzo istruttorio, salva l'insufficienza -
al fine della dichiarazione della paternita' - della sola
dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la
madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento sebbene, come
per tutte le risultanze dotate di mero valore indiziario, esse sono
siano comunque utilizzabili per fondare il convincimento sulla
effettiva sussistenza del fatto della filiazione (cfr. Cass. civ.,
sez I, 22 gennaio 2014, n. 1279).
In ogni caso, fermo il libero convincimento ex art. 116 del
codice di procedura e la valorizzazione del contegno processuale
delle parti, nel giudizio in questione le indagini ematologiche ed
immunogenetiche forniscono obiettivi elementi di valutazione non solo
per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico, con
margini di sicurezza elevatissimi dati i progressi raggiunti dalla
scienza biomedica. La Corte regolatrice ha coerentemente precisato
che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca, anche per relationem, le conclusioni della relazione di
consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto le predette indagini
sul DNA, salvo il caso in cui siano mosse precise censure, anche
contenute in consulenze tecniche di parte (cfr. Cass. civ., Sez. I,
24/12/2013, n. 28647; v. pure Cass. civ., Sez I, 01/07/2017, n.
13880).
In proposito, mette conto ricordare che dette indagini non
possono in alcun modo subordinarsi all'esito della prova storica
sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la
madre giacche' il principio di cui all'art. 269, comma 2 del codice
civile non tollera surrettizie limitazioni, ne' mediante la
fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi idonei a
dimostrare la paternita' naturale, ne' mediante l'imposizione al
giudice di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed
assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per
converso, tutti pari valore per espressa disposizione di legge (in
termini, Cass. civ., Sez. I, 02/07/2007, n. 14976; Id. 07/03/2018, n.
5491). Come pure si e' statuito che non occorre il consenso dei
congiunti per l'espletamento della consulenza tecnica sul DNA della
persona deceduta, non essendo configurabile un diritto soggettivo
degli stessi sul corpo di quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez I,
19/07/2012, n. 12549; Cass. civ., Sez. I. 30/06/2014, n. 14786).
Stante il combinato disposto degli articoli 269, comma 1 e 253
del codice civile, la dichiarazione di filiazione fuori del
matrimonio presuppone l'assenza di uno stato di figlio il quale, se
presente, andra' previamente rimosso - a seconda dei casi - per mezzo
delle azioni di disconoscimento di paternita' (art. 243-bis del
codice civile), di impugnazione del riconoscimento (articoli 263 e
seguenti del codice civile) ovvero di contestazione dello stato di
figlio (art. 248 del codice civile).
Sul piano processuale cio' si traduce, secondo un primo
indirizzo, nella improponibilita' della domanda esclusivamente
finalizzata a far dichiarare una paternita' o maternita' contrastante
con lo stato di figlio in cui la persona si trova (v. Cass.
19/08/1998, n. 8190; cfr. Trib. Roma, 19/01/2017, n. 914; Trib. Bari,
25/02/2016, n. 1038).
Un piu' recente arresto di legittimita', per contro, individua
nell'accertamento con cui viene demolito (o mantenuto) lo stato di
figlio non gia' un presupposto processuale della «rivendicazione» di
altro status, bensi' una questione pregiudiziale in senso
tecnico-giuridico. Ne consegue che l'azione per la dichiarazione di
paternita' naturale non e' ex se impedita dal mancato disconoscimento
a norma dell'art. 243-bis del codice civile, il quale potra' anche
sopravvenire in corso di causa, ma il giudizio ex art. 269 del codice
civile deve comunque essere sospeso ai sensi dell'art. 295 del codice
di procedura sino a che l'altro conduca alla negazione della
paternita' con sentenza passata in giudicato (v. Cass. civ., Sez. VI,
ord. 03/07/2018, n. 17392; l'idoneita' del solo giudicato a far venir
meno la presunzione di paternita' del marito e' sostenuta da Cass.,
25 giugno 2013, n. 15990; cfr. pure Trib. Mantova, 20 aprile 2010).
Se il giudizio di disconoscimento non e' neppure stato promosso, come
nella vicenda in esame, l'azione di cui all'art. 269 del codice
civile andra' dichiarata inammissibile non potendosi fare
applicazione dell'istituto della sospensione per pregiudizialita'.
Tanto premesso si osserva che, aderendo sia all'una che all'altra
delle prospettate interpretazioni, il sistema cosi delineato presenta
un vulnus verosimilmente non considerato dal legislatore nella misura
in cui, imponendo al figlio la preliminare e definitiva caducazione
del proprio precedente stato al fine di procedere all'accertamento
della vicenda procreativa, non contempla l'eventualita' che il
secondo di tali giudizi veda discordanti la verita' biologica attesa
dalla parte e quella in concreto acclarata dal giudice.
Per la figura indicata vi e' innanzitutto una violazione dei
diritti fondamentali inerenti alla persona umana, per come sugellati
dalla Costituzione e dalle carte sovranazionali. In particolare,
giova riaffermare che «il diritto ad uno status filiale
corrispondente alla verita' biologica costituisce una delle
componenti piu' rilevanti del diritto all'identita' personale che
accompagna senza soluzione di continuita' la vita individuale e
relazionale non soltanto nella minore eta', ma in tutto il suo
svolgersi. L'incertezza su tale status puo' determinare una
condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla
formazione della personalita' riferibile ad ogni stadio della vita»
(da ultima, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, 22/09/2020, n.
19824).
L'esigenza di ottenere le informazioni riguardanti i propri
genitori «naturali» e quella di instaurare cori costoro il
corrispondente rapporto giuridico-filiale, oltre a fondare nell'art.
2 Cost. in quanto corollario essenziale per lo sviluppo della persona
umana, trova addentellato nell'art. 8 CEDU come diritto vitale ed
ultrapersonale dell'individuo alla ricerca della propria discendenza
biologica (cfr. Corte Edu, 25 settembre 2012, n. 33783, Godelli c.
Italia; Corte Edu, 14 gennaio 2016, Mandet c. Francia).
Peraltro, gli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York del
1989 stabiliscono il diritto del figlio di conoscere i propri
genitori e correlativamente il diritto di conservare la propria
identita', nazionalita', nome e relazioni familiari, nell'ottica
della tutela dell'interesse del figlio e della serenita' familiare.
Analogamente, l'art. 24 della cd. Carta di Nizza, sancisce il
principio della necessaria preminenza dell'interesse del minore in
tutti gli atti che lo riguardano.
Quindi, in materia di azioni di stato, il giudice ha da
effettuare un bilanciamento in concreto tra i valori del favor
veritatis e del favor legittimitatis con particolare riferimento,
laddove si tratti di minore di eta', agli effetti del provvedimento
richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal
punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. La stessa
Consulta ha recentemente ribadito che la descritta comparazione non
puo' costituire il risultato di una valutazione predeterminata e non
puo' implicare «ex se» il sacrificio di un interesse in nome
dell'altro (cfr. Corte cost., 25/06/2020, n. 127, in tema di
impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del
suo autore; v. pure Corte cost., 18/12/2017, n. 272).
Il legislatore del dopo-riforma, invece, impone sempre e comunque
al figlio, gia' titolare di uno status di rescinderlo per poter
conoscere le proprie origini e farne derivare le relative
«conseguenze» giuridiche, con cio' compiendo una valutazione
aprioristica e attribuendo alla stabilita' dei rapporti familiari una
valenza - in questo caso, ostativa all'accertamento della discendenza
biologica - che, al piu', potrebbe scaturire da un'attenta disamina
delle circostanze del caso.
Se cosi' e', allora, nemmeno puo' invocarsi per la fattispecie in
esame il limite posto alla ricerca della paternita' dall'art. 30
Cost. comma 4 Cost, giacche', a tacere del sostanziale superamento di
tale previsione nella evoluzione normativa del sistema, tale limite
deve intendersi nel senso di rimettere al legislatore la scelta delle
modalita' procedurali tramite le quali e' consentito ai soggetti
interessati di ottenere l'accertamento della verita' biologica, e non
anche nel senso di precludere tale accertamento all'esito di
valutazioni di opportunita' effettuate in astratto e preventivamente
(in questi termini, Cass. civ., Sez. I, 15/02/2017, n. 4020).
L' art. 269, comma 1 del codice civile, pertanto, si pone in
contrasto con gli articoli 2, 29, 30 e 117, comma 1 Cost.,
quest'ultimo in relazione al l'art. 8 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU), in relazione agli articoli 7 e 8 della Convenzione di New
York del 20 novembre 1989 nonche' in relazione all'art. 24, comma 2
della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione europea proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,
poiche' compromette il diritto alla identita' personale nel duplice
profilo della impossibilita' di accertare la genitura in presenza di
uno status contrastante e della perdita irreversibile di una
qualsiasi identita' filiale nell'ipotesi in cui alla eliminazione di
quella precedentemente acquisita non segua il vittorioso esperimento
dell'azione per la dichiarazione di quella «naturale».
La norma de qua viola altresi' il principio di uguaglianza cd.
sostanzia le, laddove ingiustamente equipara fattispecie che vanno
diversamente disciplinate, ancorche' assimilabili quoad effectum
(art. 277 del codice civile). L'atto del riconoscimento, pure
variamente classificato dalla dottrina quale dichiarazione di scienza
ovvero negozio unilaterale, consiste in un atto privato volto ad
attestare in modo volontario il fatto della generazione. L'azione
prevista dall'art. 269 del codice civile, al contrario, instaura un
giudizio pubblico a cognizione piena nel quale la filiazione extra
nuptias viene affermata con sentenza, ossia con un provvedimento
pubblico, avente efficacia certativa retroattiva.
In altri termini la dichiarazione giudiziale di paternita' o
maternita' non e' assoggettabile agli stessi limiti della
dichiarazione volontaria. Inoltre, il giudicato che la caratterizza
in nulla si diversifica da un disconoscimento tout court quanto alla
logica conseguenza di escludere la veridicita' (solo formale) del
rapporto filiale contrastante con quello accertato.
Al piu', il legislatore dovrebbe consentire la possibilita' di
instare per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'
nei termini di una sentenza condizionale, ossia destinata a produrre
effetti all'atto dell'avveramento di un evento futuro (ed incerto)
quale il disconoscimento della paternita' o la contestazione dello
stato di figlio; giammai, invece, potrebbe aprioristicamente impedire
la definizione di un'azione in luogo dell'altra.
La sentenza cd. condizionale e' ammessa dalla giurisprudenza di
legittimita' con riguardo alle statuizioni di condanna (Cass. civ.,
Sez. III 06/10/2015, n. 19895) e costitutive (Cass., civ., Sez. III,
12/10/2010, n. 21013) e, fra queste, con riguardo alla sentenza che
tiene luogo del mancato consenso al riconoscimento ex art. 250, comma
4 del codice civile, nel senso che il contenuto dispositivo e
condannatorio in merito all'affidamento e al mantenimento del minore
e all'assunzione del cognome acquista efficacia e valenza esecutiva
solo dopo e a condizione che il ricorrente proceda effettivamente al
riconoscimento (cfr., in motivazione, Trib. Modena, Sez. II,
20/01/2017, n. 3360, Id. 10/03/2016, n, 515).
Non si ravvisano, quindi, ostacoli che possano frapporsi
all'utilizzo di tale figura per il provvedimento avente natura
dichiarativa, come quello emesso ex art. 269 del codice civile.
Pertanto, l'art. 269, comma 1 del codice civile, viola gli
articoli 2, 3 comma 2, 24 e 111 Cost., nella parte in cui subordina
l'accertamento della paternita' o maternita' biologica alle medesime
condizioni di ammissibilita' del riconoscimento e, per l'effetto,
preclude di coltivare direttamente l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternita' o maternita' se non previo esperimento di
ulteriori rimedi processuali.
In subordine, si ravvisa l'incostituzionalita' della norma
perche' essa impedisce di chiedere ed ottenere l'accertamento della
genitorialita' biologica con efficacia condizionata alla futura
rimozione dello status di figlio in cui la persona si trova.
Vertendosi in materia di azione per la dichiarazione giudiziale
di paternita' l'art. 269, comma 1 del codice civile, e' norma che si
pone in rapporto di effettiva e concreta strumentalita' con la
risoluzione della vicenda e, pertanto, questo giudice e' direttamente
chiamato a darvi applicazione. Ne consegue la rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione,
quale presupposto necessario del giudizio a quo ai sensi degli
articoli 1 della legge Cost. n. 1/1948 e 23, comma 2 della legge n.
87/1953.
Stante la chiara lettera della norma denunciata, va risolta con
esito negativo la verifica circa la praticabilita' di una diversa
esegesi della stessa, non residuando margini per una interpretazione
del combinato disposto degli articoli 269, comma 1 del codice civile
e 253 del codice civile che non sia quella che impone il previo
disconoscimento o contestazione dello status di figlio in cui la
persona si trova a pena di improcedibilita' e/o inammissibilita'
della domanda dichiarativa, Detta interpretazione non e' conforme a
Costituzione, risolvendosi in un grave ostacolo all'esercizio dei
diritti umani fondamentali e delle garanzie processuali.
Ritiene la Corte che il diritto all'identita' personale e
familiare e al nome sia uno dei diritti inviolabili dell'uomo di cui
all'art. 2 della Costituzione e che l'incertezza legata all'esito del
giudizio di accertamento della paternita' o maternita', il «rischio
dell'azione» che, nell'ambito del processo civile e del sistema
probatorio in esso previsto, ricade sulla parte, possa condizionare
la parte stessa impedendole di agire per far valere tale inalienabile
diritto, nonche' ponga la norma in contrasto con l'obbligo della
Repubblica di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo
della persona umana (art. 3/2), costituisca un limite ingiustificato
per ottenere, tramite azione in giudizio, tutela dei propri diritti
(art. 24), violi il principio del giusto processo e di parita' delle
parti in esso (art. 111) ponendo una di esse in condizioni di
minorazione per la possibilita' condizionata di agire e, quindi, di
minor tutela.
Nella sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2006, che
dichiaro' l'incostituzionalita' dell'art. 274 del codice civile, si
afferma che l'intrinseca irragionevolezza della norma fa si' che il
giudizio di ammissibilita' ex art. 274 del codice civile si risolva
in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito
dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di
diritti fondamentali, attinenti allo status e all'identita' biologica
e che da tale irragionevolezza discende la violazione del precetto
sulla ragionevole durata del processo.
Situazione analoga si determina con il primo comma dell'art. 269
del codice civile nella parte in cui lo stesso consente l 'azione di
disconoscimento soltanto nei casi in cui il riconoscimento sia
ammesso. Infatti, anche in questo caso, la parte e' costretta a
celebrare due giudizi invece di uno, con pregiudizio per la
ragionevole durata del processo. Anche in questo caso, si tratta di
azioni volte a tutelare diritti fondamentali, attinenti allo status e
all'identita' biologica delle persone, anzi di tratta dei medesimi
diritti presi in considerazione dalla sentenza costituzionale n. 50.
L'indubbia natura fondamentale dei diritti in oggetto consente di
ritenere intollerabile ogni ostacolo che ne limiti o condizioni
l'esercizio, con conseguente violazione dell'art. 2 e dell'art. 3
della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui la norma attuale
discrimina la persona cui sia stato attribuito uno status non
veritiero rispetto a quella cui non sia stato attribuito alcuno
status.
In ragione di quanto si e' detto, si ritiene non manifestamente
infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 269, primo
comma del codice civile nella parte in cui ammette l'esercizio
dell'azione solo nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
In subordine si ritiene non manifestamente infondata la questione
di incostituzionalita' dell'art. 269, primo comma del codice civile,
nella parte in cui non consente l'esercizio dell'azione al fine di
ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio
dell'azione di disconoscimento.