Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Emilia-Romagna in persona del suo presidente, per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 21 ottobre 2021, recante
«Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi
per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021
e n. 11 del 2021» (pubblicata sul B.U.R. n. 299 del 21 ottobre 2021):
L'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 21
ottobre 2021 e' costituzionalmente illegittimo per i seguenti
Motivi
I) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della
Costituzione in riferimento, quale norma interposta, all'art. 149-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'art. 16 della legge in regionale in epigrafe contrasta con gli
standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal
legislatore statale nell'esercizio delle competenze esclusiva di cui
all' art. 117, comma secondo, lettere e) e s), della Costituzione per
le ragioni di seguito indicate.
L'art. 16, sotto la rubrica «Disposizioni per il rispetto della
tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico
integrato», al comma 1, prevede che «al fine di consentire il
rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del
servizio idrico integrato previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi
alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data
del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data».
La norma anzidetta - pur al fine, condivisibile, di garantire il
rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti
nel PNRR - introduce un sostanziale meccanismo di proroga degli
affidamenti del Servizio idrico integrato in essere, ponendosi, in
quanto tale, in contrasto con la vigente disciplina statale in
materia e, in particolare, con l'art. 149-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1, recita: «L'ente di
governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art.
149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito
territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle
previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica ( ... )»...
La disposizione regionale in parola, nel disciplinare, dunque,
aspetti specifici afferenti la materia degli affidamenti del servizio
idrico che la normativa nazionale espressamente attribuisce all'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale, configura una
violazione di un sistema, che trova relativa disciplina nel citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che il territorio di
ciascuna regione sia diviso in ambiti ottimali in cui operi un «ente
di governo», partecipato obbligatoriamente dai comuni, cui e'
normativamente attribuito il compito di effettuare la pianificazione
d'ambito e di affidare il servizio sulla base delle regole del
diritto dell'Unione europea. Nell'ambito, poi, di una lettura
costituzionalmente orientata del contesto normativo dianzi
rassegnato, va rilevato, altresi', che le menzionate disposizioni
normative settoriali statali recate dal decreto legislativo n. 152
del 2006, risultano ascrivibili alla «tutela della concorrenza» in
base a un indirizzo costante della Corte costituzionale secondo cui
devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della
tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n.
142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le
modalita' di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32
del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011,
n. 325 del 2010), spettando, pertanto, allo Stato «la disciplina del
regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono
in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla
gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello
stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016).
In particolare, il giudice delle leggi «ha chiarito che la
disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale
della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica
Autorita' preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione,
affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato,
e' ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad
assicurare la concorrenzialita' nel conferimento della gestione e
nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio
(sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)» (Corte cost. sentenza
n. 93 del 2017, le cui conclusioni, sono state riconfermate di
recente con la sentenza n. 16 del 2020).
Nel riparto, quindi, delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni
ad autonomia ordinaria, sia la disciplina della tariffa del servizio
idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalita' di
affidamento al soggetto gestore, vanno ricondotte ai titoli di
competenza «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) e s), Cost., fermo
restando che, nel settore idrico, le regioni possono dettare norme
che tutelino piu' intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste
dallo Stato. (sentenze n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del
2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del
2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del
2009; sentenza n. 307 del 2009).
Per i motivi esposti, l'art. 16 della legge regionale in oggetto
e' illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere
e) e s) della Costituzione, in riferimento ai parametri statali
interposti dianzi citati.