ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la correzione  dell'errore  materiale  contenuto
nella sentenza n. 172 del 5 giugno-23 luglio 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. 
    Considerato  che  nel  dispositivo,  al  capo  numero  1),  della
sentenza n. 172 del 5  giugno-23  luglio  2018  e'  indicato  -  come
disposizione oggetto della questione di  legittimita'  costituzionale
promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione
e dichiarata costituzionalmente illegittima - l'art. 56  della  legge
della  Regione  Siciliana  11  agosto  2017,  n.   16   (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2017.  Legge  di  stabilita'
regionale. Stralcio I); 
    che, come indicato al punto numero 10 del Considerato in  diritto
della  citata  sentenza  n.  172,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017
riguarda solo la  parte  in  cui,  al  comma  1,  detta  disposizione
sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29  dicembre
2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e  tutela  dell'attivita'
fisico-motoria e sportiva); 
    che tale indicazione non e' stata ribadita, per  un  mero  errore
materiale, nel dispositivo della sentenza. 
    Ravvisata la necessita' di correggere tale errore materiale. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.