ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge  della  Regione  Abruzzo  6  novembre  2020,  n.  31,   recante
«Riconoscimento  della  legittimita'  dei   debiti   fuori   bilancio
derivanti da acquisizione di beni in assenza del  preventivo  impegno
di spesa per le  attivita'  relative  all'escavazione  del  porto  di
Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e)  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  ed  ulteriori  disposizioni»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 4 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 7  gennaio
2021, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2021 e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2021 (reg. ric.
n.  2  del  2021),  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento agli artt. 11, 81, terzo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2020, n. 31,
recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori  bilancio
derivanti da acquisizione di beni in assenza del  preventivo  impegno
di spesa per le  attivita'  relative  all'escavazione  del  porto  di
Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e)  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni»; 
    che l'art. 3  della  legge  regionale  impugnata  prevede:  «[e']
concesso un trasferimento straordinario di euro 870.000,00  a  favore
del Consorzio di Bonifica Interno - bacino Aterno e Sagittario -  con
sede  in  Pratola  Peligna  (AQ),   finalizzato   all'esecuzione   di
interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e
nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e successive modifiche ed integrazioni). A tal fine sono apportate le
seguenti variazioni di competenza e di cassa al bilancio regionale di
previsione 2020/2022, annualita' 2020: a) Parte Entrata:  Titolo  IV,
Tipologia 500 - in aumento  per  euro  870.000,00;  b)  Parte  Spesa:
Titolo II, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4  -  in  aumento
per euro 870.000,00»; 
    che, ad avviso  della  difesa  statale,  «l'ipotizzata  copertura
dell'intervento previsto dall'art. 3 e' illegittimamente  individuata
nell'aumento del  Titolo  IV  delle  Entrate,  dove  confluiscono  le
rinvenienze conseguenti all'impiego del  microcredito  del  Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 2007/2013», in  quanto  tali
disponibilita'  finanziarie  «sono  espressamente   destinate   dalla
inderogabile disciplina derivante dall'Unione europea,  a  specifiche
finalita', tra le quali non rientra l'intervento previsto dalla norma
regionale oggetto di impugnazione»; 
    che, in particolare, il ricorrente rappresenta che l'art. 78  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,
contenente  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di  coesione  e  che
abroga il regolamento (CE) n.  1260/1999  sulle  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo  2007/2013,
dispone al paragrafo 7: «[l]e  risorse  restituite  all'operazione  a
partire da investimenti avviati dai fondi di cui  all'articolo  44  o
ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state  soddisfatte
sono riutilizzate  dalle  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e
medie imprese»; 
    che invece,  secondo  la  difesa  statale,  nel  caso  di  specie
l'intervento e' finalizzato a misure diverse da quelle cosi' previste
dalle disposizioni comunitarie ovvero ad  assicurare  continuita'  al
servizio che il Consorzio di bonifica interno in  questione  rende  a
favore delle imprese del territorio; 
    che sarebbe,  dunque,  evidente  che  la  disposizione  regionale
impugnata prevede un utilizzo  delle  risorse  del  microcredito  FSE
Abruzzo 2007/2013 non coerente con quanto  previsto  dalla  normativa
comunitaria richiamata, che vincola l'utilizzo delle predette risorse
a progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie  imprese  o  per
l'efficienza energetica e l'utilizzo  di  energie  rinnovabili  negli
edifici; 
    che tale illegittima modalita'  di  copertura  finanziaria  della
disposizione impugnata determinerebbe  la  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost.; 
    che, inoltre,  per  il  ricorrente  sarebbero  contestualmente  e
conseguentemente violati anche gli  artt.  11  e  117,  primo  comma,
Cost., in relazione al citato regolamento; 
    che il rilevato utilizzo di fondi  dell'Unione  europea  in  modo
difforme  dalle  previsioni   stabilite   dalle   fonti   comunitarie
«esporrebbe lo Stato italiano e gli organi regionali  alle  forme  di
responsabilita' previste dall'ordinamento UE»; 
    che la Regione Abruzzo si e' costituita in giudizio  con  memoria
depositata l'11 febbraio 2021; 
    che la resistente ha rappresentato che  il  Consiglio  regionale,
con deliberazione 26 gennaio 2021, n. 43/2,  recante  «Riconoscimento
di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma  l,  lettera
a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e  modifiche  alle
leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021», ha disposto, all'art.  2,
la sostituzione dell'impugnato art. 3 della legge reg. Abruzzo n.  31
del 2020 con il seguente: «Art.  3  (Trasferimento  straordinario  al
Consorzio Bonifica Interno per interventi di somma urgenza).  "1.  E'
concesso un trasferimento straordinario di euro 699.709,88  a  favore
del Consorzio di Bonifica Interno - bacino Aterno e Sagittario -  con
sede  in  Pratola  Peligna  (AQ),   finalizzato   all'esecuzione   di
interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e
nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e successive modifiche ed integrazioni). A tal fine  sono  utilizzate
le residue risorse libere, ossia relative alla parte non  soggetta  a
vincoli di utilizzo, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n.
583 e n. 590 del 28.9.2020.  2.  La  Giunta  regionale  provvede  con
proprio atto alla connessa variazione di bilancio"»; 
    che tale delibera e' stata attuata con l'art. 2 della legge della
Regione Abruzzo 4 febbraio 2021, n.  3,  recante  «Riconoscimento  di
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lettera  a)  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di' armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e  modifiche  alle
leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021»; 
    che tale modifica normativa, ad avviso della difesa regionale, fa
venire meno «sia la censura relativa alla  violazione  dell'art.  78,
paragrafo 7, del regolamento  CE  1083/2006,  in  ordine  al  mancato
rispetto del vincolo di destinazione delle rinvenienze, sulla  scorta
del  quale  le  stesse  possono  essere  reimpiegate  solo   per   la
realizzazione degli scopi indicati, laddove stanzia, a copertura  del
trasferimento del contributo di cui e' causa, in favore del Consorzio
di Bonifica, le sole risorse libere dell'attuale dotazione del  Fondo
Microcredito;  sia,  conseguentemente,  la  censura   relativa   alla
violazione dell'art. 81 della Costituzione, per la mancata  copertura
finanziaria della norma impugnata, laddove la  copertura  finanziaria
viene  oggi  assicurata  attraverso  l'impiego  delle  predette  sole
risorse libere»; 
    che, inoltre, la nuova disciplina, comporterebbe anche  il  venir
meno della «ulteriore  e  derivata  censura  relativa  alla  supposta
violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  e  dell'art.   11   della
Costituzione, in relazione sempre al Regolamento CE 1083/2006»; 
    che, atteso il carattere satisfattivo dello  ius  superveniens  e
tenuto conto che la  disposizione  impugnata  non  ha  trovato  medio
tempore applicazione, la difesa regionale afferma che sussisterebbero
i  requisiti  previsti  dalla   giurisprudenza   costituzionale   per
pervenire alla cessazione della materia del  contendere,  e  pertanto
conclude in tale senso; 
    che, con atto notificato alla Regione  in  data  7  maggio  2021,
depositato l'8-10  maggio  2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su conforme delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  21
aprile 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso  dando  atto  del
carattere  satisfattivo  delle  modifiche  recate  alla  disposizione
impugnata dall'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2021; 
    che la difesa statale  ritiene  siano  difatti  «venute  meno  le
ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge  n.  31/2020,
tenuto altresi' conto della  comunicazione  da  parte  della  Regione
della  mancata  applicazione   medio   tempore   delle   disposizioni
censurate»; 
    che la Regione  Abruzzo,  a  seguito  di  delibera  della  Giunta
regionale 4 agosto 2021, n. 485, con atto depositato il 10  settembre
2021 ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso,  chiedendo  a
questa Corte di dichiarare estinto il processo, ai sensi dell'art. 23
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte   costituita
comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 232, n.
216, n. 215 e n. 207 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), 9, comma 2, e  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.