UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
Il giudice di pace di Sondrio, dott.ssa Rosa Terzolo;
Letti gli atti del procedimento n. 335/2021, promosso dal sig. F.
F. G., nato in ... il... (C.F. ...), con il quale il ricorrente
impugnava, unitamente ad altri verbali, l'ordinanza n. ... emessa dal
... in data ... e notificata in data ... con la quale veniva disposta
la revoca della patente, per avere il sig. F. violato l'art. 213,
comma 8, del codice della strada, avendo circolato alla guida
dell'auto modello ... gia' sottoposta a sequestro;
Ritenuto che l'art. 213, comma 8 del decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (codice della strada), presenti profili di
incostituzionalita', nella parte in cui commina, unitamente alla
sanzione pecuniaria e alla sanzione accessoria della confisca del
veicolo, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida,
per quanto di seguito esposto:
1) Fatto.
L'ordinanza di cui sopra, emessa dalla Prefettura di ...,
scaturiva dal verbale n. ... del ..., a mezzo del quale la ...
contestava la violazione dell'art. 213, comma 8, codice della strada,
per avere il sig. F. circolato alla guida di auto gia' sottoposta a
sequestro, comminava la sanzione di euro ..., provvedeva al sequestro
del veicolo e all'affidamento dello stesso al custode acquirente.
Il veicolo in questione era stato sottoposto a primo sequestro
dalla Polizia stradale di Sondrio, che, in data ..., con verbale n.
..., contestava al sig. F. la violazione dell'art. 193, comma 2,
codice della strada, in quanto lo stesso circolava alla guida del
suddetto mezzo privo di copertura assicurativa.
Al momento della proposizione dell'impugnazione da parte del F.,
era gia' pendente giudizio di legittimita' costituzionale, sollevato
dal ... (ordinanza n. ... del ..., Gazzetta Ufficiale ...),
relativamente all'art. 213, comma 8 del codice della strada.
Con ordinanza del 20 luglio 2021, n. 159, la Corte costituzionale
respingeva il giudizio di cui sopra per manifesta inammissibilita',
senza entrare nel merito della questione.
La scrivente ritiene che sussistano i presupposti per la
declaratoria di incostituzionalita' della norma in questione, nella
parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della
patente, e solleva pertanto questione di legittimita' costituzionale.
2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La scrivente dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
213, comma 8, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, nella parte
in cui commina la sanzione accessoria della revoca della patente nei
confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale, ritenendo che
tale norma non rispetti i principi di proporzionalita' e
ragionevolezza della sanzione e sia pertanto contraria al disposto
dell'art. 3 della Costituzione.
In particolare, l'art. 213, comma 8, recita «il soggetto che ha
assunto la custodia, il quale, durante il periodo in cui il veicolo
e' sequestrato, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente
che altri vi circoli abusivamente, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art.
214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e'
consegnato, senza oneri per l'erario».
La norma prevede che per il medesimo fatto storico, la
circolazione abusiva con veicolo sequestrato, venga inflitta una
prima sanzione pecuniaria, formalmente definita amministrativa
«principale» ed una seconda, la revoca della patente appunto, sempre
ritenuta amministrativa, ma di carattere accessorio.
Posto che per definizione si considera accessorio quello che si
accompagna a cio' che e' considerato principale, il concetto di
accessorieta' in generale e di sanzione accessoria in particolare
postula che la sanzione accessoria debba essere un effetto secondario
e marginale rispetto al presupposto principale, vale a dire rispetto
alla sanzione principale, che nel caso di specie e' quella
pecuniaria.
La scrivente ritiene che sia evidente, nella norma in questione,
la violazione del principio di proporzionalita' e ragionevolezza,
allorche' la sanzione accessoria sia afflittiva al punto tale da
appartenere al piu' ampio sistema punitivo «principale», essendo di
una gravita', se non superiore, almeno pari alla sanzione pecuniaria
inflitta.
E' altresi' evidente la sproporzione tra l'inosservanza
potenzialmente commessa, quella dell'obbligo di custodia del veicolo
oggetto di sequestro, e la sanzione formalmente definita accessoria,
la revoca della patente appunto, che comporta una limitazione della
liberta' personale che appare eccessiva rispetto alla carica di
offensivita' della condotta incriminata.
Cio' potrebbe comportare che chi ha violato l'obbligo di custodia
percepisca di subire una condanna ingiusta, perche' svincolata dalla
gravita' della propria condotta e dal disvalore da essa espresso, con
buona pace del carattere rieducativo della pena, che verrebbe
percepita come un castigo.
Il testo dell'art. 213, codice della strada, vigente prima della
modifica del 2018, prevedeva, al comma 4, per la medesima infrazione,
accanto alla sanzione principale pecuniaria, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi; sanzione questa che poteva ritenersi effettivamente
complementare rispetto alla pena pecuniaria principale, posto che si
limitava a comprimere, per un periodo alquanto ristretto, la liberta'
di locomozione.
Non si puo' negare che anche nella vecchia stesura la norma
prevedesse una doppia sanzione, quella pecuniaria e quella della
sospensione della patente, ma e' anche vero che la sospensione in
luogo della revoca aveva una minore pregnanza, che, come tale,
compensava il rigore della norma.
La violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita'
e' ancor piu' evidente se la norma in questione viene confrontata con
altre norme del codice della strada, che infliggono la medesima
sanzione accessoria a fronte di condotte eterogenee e differenti, sul
piano della gravita' e della ratio. La revoca della patente e'
infatti disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di un
veicolo sotto l'effetto di alcol o stupefacenti (articoli 186,
186-bis e 187, codice della strada) o di chi sia privo, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici abilitanti alla guida
(art. 130 codice della strada); categorie di soggetti queste che
risultano sicuramente meritevoli della revoca della patente, vista la
gravita' della loro condotta in termini di pericolo per l'incolumita'
dei cittadini e per l'ordine pubblico.
Il medesimo trattamento appare sproporzionato se inflitto a chi
abbia, seppur abusivamente, circolato con veicolo sequestrato,
violando un obbligo, quello di custodia del veicolo, che certo non e'
teso a tutelare l'incolumita' dei cittadini o l'ordine pubblico e che
non puo' di conseguenza giustificare una limitazione della liberta'
personale del trasgressore, quale e' quella che consegue alla revoca
della patente.
A cio' si aggiunge la circostanza che a tale afflizione non
corrisponda un proporzionale beneficio per l'interesse pubblico in
termini di sicurezza del traffico o di tutela dell'incolumita'
collettiva, beneficio che invece e' sussiste nel caso in cui la
patente sia revocata a chi non abbia i requisiti per ottenerla o si
metta alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.
La scrivente, richiamando anche quanto sopra detto in merito al
testo della norma in questione vigente prima della modifica del 2018,
evidenzia come la nuova stesura dell'art. 213, comma 8, codice della
strada, sia il risultato di un processo, ampiamente criticato dalla
dottrina, di proliferazione disordinata, nelle leggi speciali e
talvolta anche nello stesso corpus normativo, di pene accessorie
caratterizzate da una penetrante incidenza sulla sfera giuridica del
condannato. Proliferazione che porta al crearsi di situazioni quale
quella in questione, che vede il sig. F. sottoposto ad una pesante
limitazione della liberta' personale, anche in termini di relazioni e
di capacita' lavorativa, per avere violato una regola civilistica.
Da ultimo, preso atto di quanto eccepito dalla difesa statale nel
corso del procedimento instaurato dal ... e definito con ordinanza
del 20 luglio scorso, si evidenzia che, sebbene sia pacifico che il
compito di fissare la misura della sanzione sia attribuito alla
discrezionalita' del legislatore, e' parimenti incontestato che tale
discrezionalita' non possa essere assoluta, ma debba misurarsi con il
principio di proporzionalita' della pena; ragion per cui la stessa
Corte adita ha riconosciuto di poter sindacare le scelte
sanzionatorie del legislatore.
Si riporta in proposito quanto disposto nella sentenza n. 115 del
2019: «... se e' vero che non appartengono a questa Corte valutazioni
discrezionali di dosimetria sanzionatoria, di esclusiva pertinenza
del legislatore, spettando alla rappresentanza politica il compito di
individuare il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della
lesione di un determinato bene giuridico, cio' tuttavia non preclude
l'intervento di questa stessa Corte laddove le scelte sanzionatorie
adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie
o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di
soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneita' che le
connota rispetto alla norma censurata, siano tali da ricondurre a
coerenza le scelte gia' delineate a tutela di un determinato bene
giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione
di ingiustificabili incongruenze».
Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 213, comma
8, codice della strada, debba essere dichiarato incostituzionale,
perche' viola 1'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
la sanzione accessoria della revoca della patente, sanzione che
dovra' pertanto essere eliminata.
3) Sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della
questione.
Sussiste nel caso di specie la rilevanza della questione di
legittimita' in relazione alla controversia posta all'esame della
scrivente, essendo evidente il collegamento giuridico tra la norma
ritenuta incostituzionale e l'atto impugnato (ordinanza prefettizia
di revoca della patente).
Quanto alla non manifesta infondatezza, essa appare evidente
laddove si consideri che la scrivente non possa disapplicare la norma
in questione e nemmeno procedere ad un'interpretazione cosiddetta
adeguatrice, poiche' ad essere messa in discussione e' la parte della
norma che contiene la pena inflitta.