ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  229  (Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e,  in
particolare, dell'art. 1, comma 2, promosso da Pino Cabras  e  altri,
nella qualita' di membri del Parlamento, con  ricorso  depositato  in
cancelleria il 7 gennaio 2022  ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 19 gennaio  2022  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2022  (iscritto
al reg. confl. poteri  n.  1  del  2022),  i  deputati  Pino  Cabras,
Emanuela Corda, Simona Suriano  e  Andrea  Vallascas  e  il  senatore
Pietro Lorefice, tutti membri del Parlamento residenti nelle  Regioni
Sicilia o Sardegna, hanno  promosso  conflitto  di  attribuzione  fra
poteri dello Stato nei confronti del Governo, in riferimento all'art.
1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 (Misure urgenti
per il contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria); 
    che la disposizione  oggetto  di  conflitto,  in  vigore  dal  10
gennaio  2022  e  fino  alla  cessazione  dello   stato   d'emergenza
epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto
pubblico e il loro utilizzo al possesso  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e  c-bis),  e  di
cui all'art. 9-bis, comma 3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito,
con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87; 
    che dette certificazioni (cosiddetto super  green  pass)  vengono
rilasciate unicamente alle persone  che  hanno  completato  il  ciclo
vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o  ne  sono  completamente
guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni  e  i
soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche; 
    che i ricorrenti, sprovvisti delle certificazioni  in  questione,
evidenziano che la previsione oggetto di conflitto impedisce loro  di
raggiungere il Parlamento, mediante i  mezzi  di  trasporto  pubblico
aereo o marittimo, dai rispettivi luoghi di residenza; 
    che, conseguentemente, lamentano un  grave  vulnus  all'esercizio
della funzione parlamentare, in specie nei suoi  profili  concernenti
la  partecipazione  all'attivita'  legislativa  (   compresa   quella
inerente alla conversione in legge dello stesso  decreto  oggetto  di
conflitto ( e all'elezione del Presidente della  Repubblica,  per  la
quale il Parlamento in seduta comune  e  i  delegati  regionali  sono
stati convocati il 24 gennaio 2022; 
    che, quanto al  requisito  soggettivo  per  l'ammissibilita'  del
conflitto, i ricorrenti sostengono che il Governo avrebbe  invaso  la
funzione legislativa della quale il Parlamento e'  titolare,  finendo
per imporre loro «una vaccinazione surrettizia, con modalita'  lesive
dei parametri di cui all'art. 32 della  Costituzione»;  assumono,  in
tal  senso,  che  la   giurisprudenza   costituzionale   ammette   la
possibilita' di un sindacato  sui  vizi  che  determinano  violazioni
manifeste delle prerogative del singolo parlamentare,  se  rilevabili
nella loro evidenza gia' in sede di sommaria  delibazione,  e  quindi
ritiene ammissibile un conflitto nel quale il parlamentare alleghi  e
comprovi una sostanziale negazione o  un'evidente  menomazione  della
funzione ad esso costituzionalmente attribuita; 
    che inoltre, e quanto al requisito  oggettivo,  rilevano  che  la
disposizione oggetto di conflitto determinerebbe un grave  squilibrio
fra i diversi poteri dello Stato, poiche' con essa il Governo avrebbe
precluso ai ricorrenti ogni partecipazione all'attivita' legislativa,
sicche'  il  conflitto  sarebbe  necessario  in  quanto  «diretto   a
ripristinare le competenze costituzionalmente garantite» e percio'  a
tutelare il «principio di separazione dei poteri»; 
    che,   inoltre,   i   ricorrenti   contestano   la   legittimita'
costituzionale della disciplina oggetto di  conflitto  sotto  diversi
profili; 
    che,  infatti,  assumono  che  essa  si  porrebbe  anzitutto   in
contrasto con l'art. 16 della Costituzione,  poiche'  limiterebbe  la
liberta' di circolazione nel  territorio  dello  Stato  per  «ragioni
politiche»,  in  quanto  riconducibili  alla  libera  scelta  di  non
sottoporsi al vaccino contro il COVID-19; 
    che, ancora,  i  ricorrenti  reputano  violato  l'art.  3  Cost.,
poiche' le restrizioni imposte, fondandosi sullo status personale  di
soggetto vaccinato o  guarito,  determinerebbero  una  disparita'  di
trattamento, con  riflessi  di  ordine  economico  e  sociale,  nella
fruizione di un servizio pubblico essenziale; 
    che, infine, la disciplina oggetto di conflitto violerebbe  anche
gli artt.  32  e  117,  primo  comma,  Cost.  (  in  relazione  «[a]i
regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021, esplicitamente richiamati  dall'art.  9
comma 9 del D.L. n. 52/2021» ( in quanto comporterebbe l'introduzione
surrettizia di un obbligo vaccinale senza alcuna certezza  della  sua
utilita'  per  la  salute  pubblica  ed  in  presenza,  a  detta  dei
ricorrenti, di un quadro di gravi  e  diffuse  reazioni  avverse,  in
contrasto  con   il   principio,   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale, in base al  quale  il  prodotto  vaccinale  non  deve
incidere  negativamente  sullo  stato  di  salute   dei   destinatari
dell'obbligo, salvo che per le normali e tollerabili conseguenze; 
    che, pertanto, i  ricorrenti  chiedono  l'annullamento  dell'atto
oggetto di conflitto, previa sospensione da adottarsi anche  inaudita
altera parte, sussistendo il  pericolo  di  un  pregiudizio  grave  e
irreparabile, viste «la particolare  ristrettezza  dei  tempi»  e  la
«importanza della questione, al fine di tutelare,  anche  nelle  more
della   definizione   del   presente   giudizio,    le    prerogative
costituzionali» loro spettanti; 
    che, da ultimo, i ricorrenti sollecitano questa Corte a sollevare
innanzi a se' medesima la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'intero decreto-legge menzionato,  in  riferimento  ai  parametri
evocati. 
    Considerato che  i  ricorrenti,  parlamentari  della  Repubblica,
hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, avente ad aggetto  l'adozione,  da  parte  del  Governo  della
Repubblica, del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  229  (Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e,  in
particolare, dell'art. 1, comma 2, di tale testo  normativo,  per  la
parte in cui preclude l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico a  chi
non sia vaccinato contro il COVID-19, o ne sia guarito (salvo che per
gli infradodicenni e coloro che non possano sottoporsi a vaccinazione
per ragioni mediche); 
    che, secondo i ricorrenti, che risiedono nelle Regioni Sicilia  o
Sardegna, tale previsione impedirebbe loro  di  raggiungere  la  sede
della Camera di appartenenza, per partecipare ai lavori parlamentari; 
    che essa, percio', menomerebbe le attribuzioni proprie di ciascun
parlamentare,  tutelate  dagli  artt.  1,  67,  70,  71  e  72  della
Costituzione; 
    che tale menomazione avverrebbe, inoltre, con lesione degli artt.
3, 16, 32 e 117 Cost.; 
    che viene pertanto proposta anche domanda di sospensione  in  via
cautelare dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 229 del  2021  (ordinanza
n. 225 del 2017); 
    che il Collegio, visto anche l'art. 60  dell'Allegato  1  (codice
del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), ritiene, dallo stato degli atti, di  poter  decidere
direttamente sull'ammissibilita' del conflitto; 
    che  l'avviso  dato  alle  parti  ricorrenti   in   ordine   alla
trattazione in data odierna  della  domanda  cautelare  assorbe  ogni
ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del  giudizio
di  ammissibilita',  in  relazione  al  quale,  peraltro,  la   parte
ricorrente  non  matura,  ne'  puo'   esercitare,   alcuna   facolta'
processuale; 
    che, in questa fase del giudizio,  questa  Corte  e'  chiamata  a
deliberare, in camera di consiglio  e  senza  contraddittorio,  sulla
sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto  insorga  tra  organi  competenti  a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono  e
per la  delimitazione  della  sfera  di  attribuzioni  costituzionali
delineata per i vari poteri, nonche'  a  pronunciarsi  sulla  domanda
cautelare; 
    che il conflitto e' inammissibile; 
    che,  infatti,  questa  Corte  ha  ripetutamente  affermato   che
l'ammissibilita'  del  conflitto  tra  poteri  promosso  dal  singolo
parlamentare e' subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione
delle  sue  proprie  prerogative   costituzionali,   da   apprezzarsi
favorevolmente fin da questa fase del giudizio (ordinanze  n.  255  e
256 del 2021; n. 193, n. 188, n. 186, n. 67 e n. 66 del 2021; n. 197,
n. 176, n. 129, n. 86 e n. 60 del 2020; n. 275, n. 274 e  n.  17  del
2019); 
    che, nel caso  di  specie,  i  ricorrenti  non  evidenziano  tale
manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto
la disposizione oggetto di conflitto, contenuta nel d.l. n.  229  del
2021, regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da  parte
della collettivita' e non ha per oggetto le  specifiche  attribuzioni
dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso;  attribuzioni
il cui esercizio deve essere garantito, considerato il rilievo  degli
attuali impegni politico-parlamentari, dai  competenti  organi  delle
Camere, nel rispetto della legislazione vigente; 
    che eccede l'oggetto del presente conflitto, a causa  del  palese
difetto di rilevanza, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte,
affinche'  il  menzionato  d.l.  n.  229  del  2021  sia  oggetto  di
un'autorimessione  avente   ad   oggetto   i   plurimi   profili   di
illegittimita'  costituzionale  che  i  ricorrenti   vi   intravedono
(ordinanza n. 256 del 2021); 
    che, pertanto, il ricorso e' inammissibile; 
    che la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso  assorbe  la
decisione sull'istanza di sospensione cautelare (ordinanze n. 193 del
2021, n. 197, n. 196 e n. 195 del 2020).