ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 27
della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di
stabilita' regionale 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in
cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 16 del registro ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,
prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Anna Bucci e Isabella Fornelli
per la Regione Puglia, quest'ultime in collegamento da remoto, ai
sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18
maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2021 e
depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 16 del 2021), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della
Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilita' regionale 2021),
in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, commi secondo,
lettera s), e terzo, della Costituzione.
1.1.- In primo luogo, il ricorrente impugna, in riferimento agli
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 15 della
legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che modifica gli artt. 5 e 7 della
legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il
miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale),
ritenendo che il combinato disposto della norma impugnata con l'art.
6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009
violi gli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e la legge 9
gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000).
Cio' in quanto le norme impugnate consentirebbero la proroga
temporale della disciplina che, introdotta nel 2009, consentiva,
eccezionalmente, la realizzazione di interventi straordinari di
ampliamento, demolizione e ricostruzione di immobili anche nelle aree
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la norma
impugnata violerebbe anche l'art.117, terzo comma, Cost., ponendosi
in contrasto - in relazione alla materia «governo del territorio» di
competenza legislativa concorrente - con i principi fondamentali
stabiliti dall'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica), dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765) e dall'art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)».
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la
disposizione censurata violi anche i principi di ragionevolezza e di
buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97
Cost.
1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre,
l'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, ai sensi del quale
«[e'] istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede e' nel
territorio di competenza della ASL BT» (comma 1); «[l]a Giunta
Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1» (comma 2); «[g]li
oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale» (comma
3).
Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe
l'art. 32 Cost., ponendosi in contrasto con il decreto del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera), che, al punto 9.1.1., quarto
alinea, dell'Allegato 1, stabilisce che ogni centrale operativa 118
deve avere «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a
0,6 milioni ed oltre di abitanti».
L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in particolare, che
il proposito della Regione Puglia di dotare la nuova Provincia di
Barletta-Andria-Trani di una centrale operativa del 118 non puo'
considerarsi «funzionale alla logica di miglioramento della gestione
delle attivita' di emergenza», essendo indubbio che un minor numero
di centrali favorisca il pronto ricovero dei pazienti presso le
strutture ospedaliere maggiormente idonee al caso.
Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la
disposizione impugnata, ponendo gli oneri finanziari dell'istituzione
della sesta centrale operativa 118 a carico del Fondo sanitario
regionale, inciderebbe pregiudizievolmente sulle esigenze di
equilibrio della finanza pubblica, violando anche gli artt. 81 e 117,
terzo comma, Cost.
2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo
dichiararsi inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di
legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1.- Quanto alle questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, la difesa
regionale rileva che l'art. 1 della legge della Regione Puglia 24
marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all'articolo 6 della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a
sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della
qualita' del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in
materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», ha abrogato
l'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del
2009, determinando cosi' il venir meno dell'interesse del ricorrente
all'impugnazione.
2.2.- Quanto, invece, alle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020,
la difesa regionale, preliminarmente, ne eccepisce l'inammissibilita'
per difetto di motivazione, in quanto il ricorrente, pur individuando
le norme interposte poste a presidio della tutela della salute di cui
all'art. 32 Cost., non avrebbe chiarito, «anche alla luce del
contenuto non imperativo della norma interposta invocata (punto
9.1.1. dell'All. 1 al D.M. 70/2015), dove si anniderebbe esattamente
la violazione denunziata ed in quale modo, di conseguenza, la norma
regionale censurata si porrebbe in contrasto con le disposizioni
costituzionali invocate».
Inoltre, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilita' delle
questioni per l'inconferenza del parametro evocato dal ricorrente,
dovendosi ricondurre la norma impugnata non all'art. 32 Cost. ma alla
materia concorrente «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo
comma, Cost.
Infine, ad avviso della Regione, le questioni in esame dovrebbero
ritenersi inammissibili anche in considerazione della natura
meramente programmatica della disposizione censurata, la quale
risulterebbe ex se inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente
riservati allo Stato, con conseguente difetto di interesse alla sua
impugnazione.
2.3.- Ad avviso della Regione Puglia, tutte le questioni promosse
dal ricorrente non sarebbero, in ogni caso, fondate nel merito.
In particolare, la Regione evidenzia che, contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente, il d.m. n. 70 del 2015 non definisce alcun
parametro demografico vincolante, limitandosi a individuare un
criterio di massima, meramente orientativo, a cui uniformarsi nella
revisione organizzativa del sistema di emergenza 118, come
chiaramente stabilito nello stesso punto 9.1.1., quarto alinea,
dell'Allegato 1 del detto decreto, ai sensi del quale sarebbe appunto
«percorribile una revisione organizzativa che preveda una centrale
operativa con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Quanto, poi, alle censure formulate in riferimento alla dedotta
violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., la difesa
regionale ne sostiene la non fondatezza, rilevando che gli oneri
finanziari derivanti dall'istituzione della nuova centrale operativa
118 sono posti dalla norma impugnata a carico del Fondo sanitario
regionale, senza pertanto alcun ulteriore aggravio per la finanza
pubblica.
3.- In data 26 luglio 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso, in
conformita' della delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 13 luglio 2021 relativamente alle questioni promosse con
riferimento all'art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, in
ragione della sopravvenuta abrogazione dell'art. 6, comma 2, lettera
c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 ad opera dell'art. 1
della legge reg. Puglia n. 3 del 2021.
4.- In data 18 agosto 2021, la Regione Puglia ha depositato una
memoria con la quale ha accettato la suddetta rinuncia.
5.- Con memoria integrativa depositata il 5 novembre 2021, la
difesa regionale ha ribadito le argomentazioni gia' illustrate
nell'atto di costituzione in giudizio e ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 16 del
2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, commi secondo, lettera
s), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Puglia
30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2021).
2.- In via preliminare, si deve rilevare che, nelle more del
giudizio, l'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della
Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti
a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della
qualita' del patrimonio edilizio residenziale) - ai sensi del quale i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale potevano disporre
motivatamente «[l]'individuazione di ambiti territoriali nonche' di
immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai
sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR),
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei
quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purche'
gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla
presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi
architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e
paesaggistiche dei luoghi» - e' stato abrogato dall'art. 1 della
legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica
all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il
miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale) e
disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere
pubbliche».
A seguito di tale sopravvenienza normativa, il Consiglio dei
ministri ha deliberato, in data 13 luglio 2021, la rinuncia al
ricorso, limitatamente all'impugnazione dell'art. 15 della legge reg.
Puglia n. 35 del 2020.
Tale rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia con atto
depositato in data 18 agosto 2021 e, di conseguenza, il processo va
dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione
temporis, limitatamente alle censure promosse nei confronti dell'art.
15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 (ex multis, sentenze n. 104
e n. 72 del 2021).
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in
riferimento agli artt. 32, 81 e 117, terzo comma, Cost, l'art. 27
della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, ai sensi del quale «[e']
istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede e' nel
territorio di competenza della ASL BT» (comma 1); «[l]a Giunta
Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1» (comma 2); «[g]li
oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale» (comma
3).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l'art. 32
Cost., ponendosi in contrasto con il criterio stabilito al punto
9.1.1., quarto alinea, dell'Allegato 1 al decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera), ai sensi del quale ogni
centrale operativa del servizio 118 deve essere istituita in
relazione a «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Il ricorrente ritiene, infatti, che le disposizioni del d.m. n.
70 del 2015, adottato in attuazione dell'art. l, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)», avrebbero lo scopo di garantire la tutela della
salute, di cui all'art. 32 Cost., attraverso la definizione, in modo
uniforme, per l'intero territorio nazionale, degli standard non solo
qualitativi, strutturali e tecnologici ma anche quantitativi delle
strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera.
Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art.
27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 - ponendo gli oneri
finanziari dell'istituzione della nuova centrale operativa 118 a
carico del Fondo sanitario regionale - inciderebbe,
pregiudizievolmente, sulle esigenze di equilibrio della finanza
pubblica, con la conseguente violazione degli artt. 81 e 117, terzo
comma, Cost.
3.1.- Preliminarmente, la difesa regionale ha eccepito
l'inammissibilita' della questione sollevata in relazione all'art. 32
Cost., in quanto il ricorrente non avrebbe articolato una chiara
motivazione a fondamento della denunzia di violazione dell'indicato
parametro costituzionale, limitandosi ad un generico rilievo in
ordine alla ratio delle norme interposte ritenute violate.
L'eccezione non e' fondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il ricorrente
ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri
costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una
motivazione che non sia meramente assertiva», indicando le «ragioni
per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati» (cosi',
da ultimo, sentenza n. 194 del 2020).
Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua
sintetica formulazione, consenta di individuare «con sufficiente
chiarezza il parametro asseritamente violato [...] e la ratio del
prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro
stesso» (sentenza n. 187 del 2020), l'impugnazione proposta e'
ammissibile.
Nella specie, tali requisiti sono soddisfatti, dal momento che le
ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale
posta dal d.m. n. 70 del 2015 sono illustrate dal ricorrente in modo
chiaro e sufficientemente articolato.
3.2.- La Regione ha, inoltre, eccepito l'inammissibilita' della
questione in esame a causa della inconferenza del parametro
costituzionale evocato, ritenendo che la disposizione impugnata vada
ricondotta non all'art. 32 Cost, ma alla potesta' legislativa
concorrente in materia «tutela della salute», di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost.
L'eccezione non puo' essere accolta, perche', attenendo alla
fondatezza della questione, investe profili non di ammissibilita' ma
di merito.
3.3.- La Regione Puglia ha, infine, eccepito l'inammissibilita'
del ricorso in considerazione della natura meramente programmatica
della disposizione impugnata.
Ad avviso della resistente, infatti, la norma impugnata sarebbe
priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale,
non avrebbe la capacita' di ledere, per se' stessa, come invece
lamentato dal ricorrente, la sfera della competenza statale, a
qualsivoglia ambito materiale di competenza o parametro
costituzionale la si voglia ricondurre, discendendone «il difetto, in
capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere
l'impugnazione proposta» (sentenza n. 346 del 2010).
Anche tale eccezione non e' fondata.
La norma regionale impugnata, pur non disponendo per l'immediato,
ha, infatti, uno specifico contenuto precettivo, consistente
nell'impegnare la Giunta regionale a svolgere tutte le azioni
necessarie per l'istituzione della sesta centrale operativa 118 entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della legge.
3.4.- Venendo al merito del ricorso, la questione proposta con
riferimento all'art. 32 Cost. non e' fondata.
Obiettivo fondamentale del Servizio di emergenza territoriale
(118) e' quello di garantire, attraverso l'intervento gia' sul luogo
dell'evento, il migliore raccordo tra le esigenze della medicina
extra-ospedaliera e quella ospedaliera, mediante un'opera di
coordinamento e gestione degli interventi di soccorso, sia in caso di
emergenza singola, sia in caso di catastrofe e maxi-emergenza.
Il servizio ha assunto, nel tempo, una tale complessita' che il
relativo modello organizzativo si e' notevolmente diversificato nelle
Regioni, anche in considerazione dei bacini di utenza e della
popolazione servita.
Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la norma
impugnata, prevedendo l'istituzione di una sesta centrale operativa
118 nel territorio di competenza della ASL della Provincia di
Barletta-Andria-Trani, non risulterebbe, tuttavia, «funzionale alla
logica di miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza»,
in quanto un minor numero di centrali favorirebbe il tempestivo
intervento e il ricovero dei pazienti presso le strutture ospedaliere
maggiormente idonee.
La disposizione impugnata, anzi, secondo il ricorrente, ponendosi
in esplicito contrasto con il criterio demografico stabilito al punto
9.1.1., quarto alinea, dell'Allegato 1 al d.m. n. 70 del 2015 - il
quale prevede che ogni centrale operativa del servizio 118 abbia «un
bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed
oltre di abitanti» - violerebbe l'art. 32 Cost.
A ben vedere, tuttavia, l'ampiezza del bacino di utenza
considerato dalla disciplina statale con riferimento all'istituzione
delle centrali operative 118, a prescindere dalla natura delle norme
contenute nell'allegato al decreto ministeriale citato, non ha
carattere vincolante ma solo orientativo, come, del resto, risulta
chiaramente dal tenore letterale della stessa disposizione del d.m.
n. 70 del 2015 richiamata dall'Avvocatura generale dello Stato, che
fa, appunto, riferimento a un bacino «orientativamente non inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Inoltre, i dati forniti dalla Regione Puglia (e non contestati
dall'Avvocatura generale dello Stato) evidenziano che la popolazione
residente nei territori delle due Province di Bari e di
Barletta-Andria-Trani, pari a circa 1,6 milioni di persone, e' stata
sinora servita da un'unica centrale operativa 118; per cui, in base
agli stessi criteri fissati dal d.m. n. 70 del 2015, l'istituzione di
una nuova centrale operativa 118 risulterebbe giustificata.
Alla luce di cio', non risulta, pertanto, alcuna contraddizione
tra i criteri fissati dalla disciplina statale e la norma impugnata,
per cui la questione promossa in riferimento all'art. 32 Cost. non e'
fondata.
3.5.- E' fondata, invece, la questione promossa in riferimento
all'art. 81 Cost.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la
disposizione impugnata, stabilendo che «gli oneri finanziari sono a
carico del fondo sanitario regionale», pregiudicherebbe le esigenze
di equilibrio della finanza pubblica, in violazione degli artt. 81 e
117, terzo comma, Cost.
La norma impugnata, in effetti, imponendo alla Giunta regionale
di provvedere all'istituzione della sesta centrale operativa 118
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, comporta
inevitabilmente degli oneri, e pertanto essa avrebbe dovuto
individuare e quantificare i mezzi finanziari necessari per la sua
attuazione.
Come questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (ex multis,
sentenze n. 26 del 2013, n. 115 e n. 70 del 2012), infatti,
l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza
soltanto attraverso il rispetto del meccanismo di autorizzazione
della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello
stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva
quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle nuove
disposizioni.
Ne', d'altra parte, la previsione che gli oneri finanziari siano
a carico del Fondo sanitario regionale, ritenuta dalla difesa
regionale idonea ad escludere la violazione del parametro
costituzionale evocato dal ricorrente, puo' ritenersi sufficiente
allo scopo, mancando appunto qualsivoglia quantificazione dei mezzi
finanziari necessari per verificare la copertura degli oneri stessi.
Di qui, dunque, l'accoglimento della questione prospettata per
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., con contestuale
assorbimento delle censure prospettate in riferimento all'art. 117,
terzo comma, Cost.