ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di
Spoleto, con ordinanza del 7 gennaio 2020, e dal Tribunale ordinario
di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 2021, iscritte,
rispettivamente, al n. 93 del registro ordinanze 2020 e al n. 75 del
registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020 e n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 2021.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice
relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 7 gennaio 2020 (r. o. n. 93 del 2020), il
Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
«nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare e/o
procedere al (successivo) giudizio (ordinario) del Giudice del
dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del
processo con messa alla prova dell'imputato».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo
nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 635,
secondo comma, del codice penale, per avere, mediante l'utilizzazione
di mazzetta edile, danneggiato e reso inservibile un distributore di
sigarette posto davanti a una tabaccheria.
Alla prima udienza, l'imputato ha chiesto, a mezzo del suo
difensore munito di procura speciale, la sospensione del procedimento
con messa alla prova.
Il giudice rimettente - pur ritenendo sussistenti le condizioni
generali per l'accesso a tale rito (limite di pena e mancanza di
condizioni ostative) - ha respinto la richiesta a fronte del dissenso
espresso dalla persona offesa, dei precedenti penali dell'imputato,
della relazione di indagine sociale effettuata dall'ufficio di
esecuzione penale esterna e dei contenuti del programma di
trattamento elaborato, che non prevedeva alcun intervento a favore
dell'offeso.
Di seguito a cio', il difensore dell'imputato ha eccepito
l'incompatibilita' del rimettente rispetto all'ulteriore corso del
giudizio, prospettando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede una tale
incompatibilita'.
1.2.- Ad avviso del giudice a quo, le questioni di legittimita'
costituzionale prospettate dalla difesa sarebbero rilevanti -
risultando la loro decisione preliminare a ogni altro provvedimento
inerente al successivo corso del processo - e, al tempo stesso, non
manifestamente infondate.
Al riguardo, il rimettente rileva come, in sede di decisione
sull'ammissione dell'imputato alla prova, il giudice eserciti
penetranti poteri cognitivi e valutativi sulla res iudicanda.
L'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti,
che il giudice si pronuncia con ordinanza sulla richiesta di messa
alla prova, sempre che non debba pronunciare sentenza di
proscioglimento immediato dell'imputato a norma dell'art. 129 cod.
proc. pen.: il che implicherebbe un sia pur sommario giudizio
positivo sulle circostanze indicate da tale disposizione (ossia che
il fatto sussista, che l'imputato lo abbia commesso, che il fatto
costituisca reato e sia previsto dalla legge come reato, che il reato
risulti procedibile e non estinto).
Essendo, d'altro canto, illogico ammettere alla prova un imputato
che appaia innocente, o che risulti non punibile per altra ragione,
sarebbe giocoforza ritenere che il giudice debba valutare, in prima
battuta, i presupposti della sua colpevolezza, con una verifica che -
come riconosciuto da questa Corte (e' citata la sentenza n. 131 del
2019) - si estende persino alla correttezza della qualificazione
giuridica attribuita al fatto dal pubblico ministero.
Che la commissione di un reato ad opera dell'imputato sia alla
base della sospensione del procedimento con messa alla prova
troverebbe, del resto, indiretta conferma nelle disposizioni
dell'art. 168-quater cod. pen. (secondo il quale la sospensione viene
revocata se l'imputato, durante il periodo della prova, commette un
«nuovo delitto» non colposo, o un «reato» della stessa indole di
quello per cui si procede), dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc.
pen. (ove si stabilisce che la sospensione viene concessa se il
giudice ritiene che l'imputato si asterra' dal «commettere ulteriori
reati»), nonche' dell'art. 464-septies cod. proc. pen., che ricollega
all'esito positivo della prova la pronuncia di una sentenza
dichiarativa dell'estinzione del reato (il che presupporrebbe che un
reato sia stato commesso).
Riguardo, poi, ai poteri discrezionali esercitabili nella fase di
ammissione alla prova, l'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.
richiede al giudice di accertare, in base ai parametri indicati
dall'art. 133 cod. pen., l'idoneita' del programma di trattamento
proposto e l'assenza del pericolo di recidiva. Il riferimento ai
criteri stabiliti dal codice penale per la determinazione della pena
in concreto comporta, quindi, che il giudice debba tenere conto della
gravita' del reato e della capacita' a delinquere dell'imputato.
Di particolare rilievo risulterebbe, inoltre, l'individuazione
della base conoscitiva dalla quale il giudice puo' attingere elementi
utili ai fini della decisione.
Di la' dalla sicura possibilita' di fare largo uso di quanto
contenuto nel fascicolo per il dibattimento, l'art. 464-bis, comma 5,
cod. proc. pen. riconosce al giudice un potere istruttorio - sia pur
limitato ai soli casi necessari - consentendogli di acquisire
informazioni sulle condizioni di vita dell'imputato, salvo il dovere
di portare gli elementi raccolti a conoscenza delle parti del
processo.
Secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 91
del 2018, d'altro canto, il giudice puo' anche acquisire e prendere
in esame gli atti di indagine preliminare contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero, fermo restando l'obbligo di restituirli
all'organo dell'accusa nel caso di rigetto della richiesta. Cio',
sulla base di una applicazione analogica dell'art. 135 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):
disposizione concernente l'ipotesi della richiesta di applicazione
della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, ma da reputare estensibile alla
procedura in esame sul rilievo che anche in tal caso il dibattimento
viene evitato.
1.3.- Alla luce di quanto precede, dovrebbe quindi concludersi
che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di ammissione
alla prova compie un accertamento ampio e non meramente formale sul
fatto di reato per cui si procede e sulla persona stessa
dell'imputato: con la conseguenza che la decisione sul punto non
potrebbe ritenersi meramente procedurale e interlocutoria. Nel caso
di mancato accoglimento della richiesta, la pronuncia assumerebbe,
anzi, il carattere di provvedimento che definisce una fase
processuale - quella degli atti introduttivi al dibattimento - con
valutazioni di merito sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Tale conclusione si concilierebbe appieno con la natura ibrida
dell'istituto, il quale si caratterizza per una fisionomia
sostanziale unita a una intrinseca dimensione processuale, cosi' da
configurarsi come nuovo rito speciale alternativo al dibattimento. Si
tratterebbe, in specie, di un procedimento in tutto equiparabile
all'applicazione della pena su richiesta delle parti «per la
predominante base consensuale», posto che, in entrambi i casi,
l'imputato, in cambio dell'ottenimento di benefici sanzionatori, non
contesta l'accusa, rinunciando al pieno esercizio del diritto di
difesa.
1.4.- Tutto cio' indurrebbe a ritenere che, nell'ipotesi di
rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice debba divenire incompatibile rispetto
all'ulteriore corso del giudizio di merito.
La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilita'
violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per l'evidente
disparita' di trattamento che si realizzerebbe fra situazioni
analoghe, non essendovi alcuna ragione per differenziare la
disciplina del caso in esame da quella prevista per i «paritetici»
casi contemplati espressamente dall'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., o per quelli similari ad essi aggiunti nel corso del tempo per
effetto di pronunce di questa Corte.
Risulterebbe vulnerato, altresi', l'art. 24, secondo comma,
Cost., in quanto «le conseguenze negative dipendenti dalla scelta del
rito speciale si tradurrebbero in ripercussioni pregiudizievoli
inerenti ad una modalita' di esercizio dello stesso diritto di
difesa».
Apparirebbero compromesse, infine, l'imparzialita' e la terzieta'
del giudice, che rappresentano, ai sensi dell'art. 111, secondo
comma, Cost., uno dei cardini del giusto processo, giacche' il
processo che prosegua con l'apertura del dibattimento davanti allo
stesso magistrato che ha rigettato la richiesta di messa alla prova
sarebbe inevitabilmente condizionato dalle valutazioni - negative per
la posizione dell'imputato - precedentemente formulate da tale
magistrato.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
non fondate.
2.1.- Nell'atto di intervento, la difesa statale ripercorre
preliminarmente l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa della
norma sottoposta a scrutinio, ricordando come, alla luce dei principi
affermati da questa Corte, la previsione dell'incompatibilita' si
renda costituzionalmente necessaria ove ricorrano le seguenti
condizioni: a) il giudice deve essere stato chiamato a compiere una
valutazione strumentale all'assunzione di una decisione, non essendo
sufficiente la mera conoscenza di atti anteriormente compiuti; b)
deve trattarsi di una decisione "di contenuto", implicante, cioe',
valutazioni che attengono al merito dell'accusa, e non gia' al mero
svolgimento del processo; c) la precedente valutazione deve
collocarsi in una diversa fase del processo, essendo del tutto
ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata
l'esigenza di globalita' e continuita'.
2.2.- Cio' premesso, ad avviso della difesa dello Stato le
questioni sarebbero inammissibili per erroneita' del presupposto
interpretativo e omessa sperimentazione di un'interpretazione
conforme a Costituzione della norma censurata.
I dubbi di legittimita' costituzionale espressi dal giudice a quo
trovano, infatti, la loro premessa fondante nell'assunto per cui il
giudice, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova,
opererebbe valutazioni di merito sulla fondatezza dell'ipotesi
accusatoria.
L'opzione interpretativa privilegiata dal rimettente non
troverebbe, tuttavia, conferma nella giurisprudenza di legittimita',
la quale ha escluso, in piu' occasioni, che il rigetto della
richiesta di messa alla prova possa determinare l'incompatibilita'
del giudice a partecipare al giudizio che prosegue nelle forme
ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase
processuale e che non implica, altresi', una valutazione sul merito
dell'accusa, ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di
cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc.
pen., nonche' una verifica dell'idoneita' del programma di
trattamento e una prognosi favorevole riguardo all'inesistenza del
pericolo di recidiva (sono citate Corte di cassazione, sezione quarta
penale, sentenza 9-24 luglio 2019, n. 33260 e sezione terza penale,
sentenza 20 gennaio 2016-11 aprile 2016, n. 14750).
2.3.- Tali rilievi dimostrerebbero, comunque sia, la non
fondatezza nel merito delle questioni.
In primo luogo, infatti, l'ordinanza di rigetto della richiesta
di messa alla prova e' assunta nella medesima fase del processo,
ovvero quella dibattimentale, e ha il solo effetto di impedire
all'imputato l'accesso al rito speciale, determinando cosi' la
prosecuzione del giudizio.
In secondo luogo, poi, l'ambito valutativo del giudice e'
delineato dall'art. 464-quater cod. proc. pen., consistendo nella
verifica dell'inesistenza di cause di proscioglimento ai sensi
dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'idoneita' del programma di
trattamento sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,
nonche' nella formulazione di una prognosi positiva riguardo
all'assenza del pericolo di recidiva. Per consolidata giurisprudenza
di legittimita', riguardo al primo profilo, l'apprezzamento richiesto
al giudice sarebbe limitato all'accertamento dell'inesistenza di
cause di proscioglimento immediato e funzionale all'ulteriore
svolgimento del procedimento: il che escluderebbe che il giudice
fondi il suo giudizio su valutazioni di merito. Neppure il secondo
profilo sul quale deve vertere la valutazione del giudice
concernerebbe, peraltro, il merito dell'ipotesi accusatoria,
concentrandosi piuttosto sulla «dimensione "personale"»
dell'imputato.
Anche questa Corte avrebbe, del resto, riconosciuto che
nell'istituto in esame manca un'attribuzione di colpevolezza: nei
confronti dell'imputato e su sua richiesta, viene disposto, in
difetto di un formale accertamento di responsabilita', un trattamento
alternativo alla pena che sarebbe stata applicata in caso di
eventuale condanna (e' citata la sentenza n. 91 del 2018).
Esulerebbe, quindi, dalla decisione del giudice ogni
apprezzamento che possa pregiudicare la sua imparzialita' e terzieta'
nel processo, con conseguente insussistenza dei vulnera
costituzionali prospettati dal giudice a quo.
Per quanto attiene, in modo particolare, all'asserita violazione
dell'art. 24, secondo comma, Cost., in disparte ogni considerazione
sull'asserita equiparabilita' dell'istituto in esame al
patteggiamento - che andrebbe in realta' esclusa, alla luce di quanto
affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 91 del 2018 -
l'Avvocatura dello Stato rileva che la scelta del rito, in quanto
tale, non reca alcun vulnus al diritto di difesa, poiche', se
l'imputato ritiene di avere elementi per dimostrare la propria
innocenza, non e' obbligato a richiedere la messa alla prova. Il
rigetto della richiesta non implicherebbe, a sua volta, alcuna
compressione del diritto in parola, che l'imputato potra' esercitare
pienamente nel corso del dibattimento disciplinato dal rito
ordinario.
3.- Con ordinanza del 14 gennaio 2021 (r. o. n. 75 del 2021), il
Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, Cost., analoghe questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte
in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere nel giudizio [del]
giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione
del processo con messa alla prova dell'imputato».
3.1.- Il rimettente riferisce di essere investito del processo
nei confronti di una persona imputata del reato previsto dall'art.
590-bis, commi primo e quinto, numero 2), cod. pen.
Riferisce, altresi', che il difensore munito di procura speciale
ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato.
Anche in questo caso, il giudice a quo - pur ritenendo
sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto - ha
rigettato la richiesta a fronte del dissenso espresso dalla persona
offesa e della circostanza che l'imputato aveva rifiutato qualsiasi
iniziativa risarcitoria nei confronti di quest'ultima, la quale aveva
subito lesioni gravi senza conseguire alcun ristoro.
Di seguito a cio', il difensore ha eccepito l'incompatibilita'
del giudice, prospettando l'illegittimita' costituzionale dell'art.
34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non la prevede nel
caso considerato.
3.2.- Richiamando l'ordinanza di rimessione del Tribunale di
Spoleto, sopra indicata, il giudice a quo reputa le questioni non
manifestamente infondate.
Il rimettente rileva che, nel decidere sulla richiesta di
ammissione alla prova, il giudice deve valutare «i presupposti della
colpevolezza in tutti i suoi elementi costitutivi», tenendo conto
della gravita' del reato e della capacita' a delinquere
dell'imputato.
La decisione non potrebbe essere, pertanto, qualificata come
meramente procedurale e, anzi, nel caso di rigetto della richiesta,
essa implicherebbe una valutazione di merito sulla fondatezza
dell'impianto accusatorio, potendo essere paragonata alla pronuncia
sulla richiesta di applicazione della pena.
Alla luce di cio', la mancata previsione dell'incompatibilita'
del giudice nell'ipotesi in esame genererebbe seri dubbi sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
apparendo violati l'art. 3 Cost., «per disparita' di trattamento in
situazioni analoghe»; l'art. 24, secondo comma, Cost., «che inerisce
il diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini»; e, infine,
l'art. 111, secondo comma, Cost., «in quanto il processo si
svolgerebbe dinanzi al giudice che ha gia' espresso delle valutazioni
negative sull'imputato con la compromissione dell'imparzialita' e
terzieta' dello stesso».
4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
non fondate.
4.1.- In via preliminare, la difesa statale eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni per difetto di motivazione sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Nel sollevare le questioni, il giudice a quo si sarebbe limitato,
infatti, a richiamare la precedente ordinanza di rimessione del
Tribunale di Spoleto, accompagnando tale richiamo con una succinta
motivazione esclusivamente in punto di non manifesta infondatezza:
motivazione che non espliciterebbe in modo adeguato le ragioni del
ritenuto contrasto della norma con ciascuno dei parametri
costituzionali evocati.
Il rimettente non avrebbe speso, d'altra parte, neppure una
parola a dimostrazione della rilevanza delle questioni.
4.2. - Per il resto, l'Avvocatura dello Stato svolge difese
identiche a quelle prospettate in relazione all'ordinanza iscritta al
n. 93 del r. o. 2020.
Considerato in diritto
1.- Con due ordinanze di rimessione sostanzialmente analoghe, i
Tribunali ordinari di Spoleto e di Palermo, in composizione
monocratica, dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta
dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova
non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie.
Ad avviso dei rimettenti, la mancata previsione
dell'incompatibilita' del giudice nel caso considerato implicherebbe
la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per contrasto con il
principio di eguaglianza. Non vi sarebbe, infatti, ragione per
differenziare il caso in esame da quelli espressamente previsti dalla
norma censurata o a essi aggiunti per effetto di pronunce di questa
Corte, posto che, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla
prova, il giudice esprimerebbe valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza dell'ipotesi di accusa e sulla stessa persona
dell'imputato.
Sarebbero violati, altresi', gli artt. 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, Cost., giacche' il processo che prosegua in sede
dibattimentale davanti allo stesso magistrato che ha rigettato la
richiesta di messa alla prova sarebbe inevitabilmente condizionato
dalle valutazioni - negative per la posizione dell'imputato -
precedentemente espresse da tale magistrato per la formazione del
proprio convincimento, con conseguente lesione del diritto di difesa
dell'imputato e dei principi di imparzialita' e terzieta' del
giudice.
2.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni
sostanzialmente identiche, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti
per essere definiti con unica decisione.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
eccepito l'inammissibilita' delle questioni sollevate dal Tribunale
di Palermo per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla
non manifesta infondatezza.
Nel proporre i quesiti, il giudice a quo si sarebbe limitato,
infatti, a richiamare la precedente ordinanza di rimessione del
Tribunale di Spoleto, accompagnando tale richiamo con una succinta
motivazione esclusivamente in punto di non manifesta infondatezza:
motivazione che non espliciterebbe in modo adeguato le ragioni del
ritenuto contrasto della norma con i parametri costituzionali
evocati. Il rimettente non avrebbe speso, d'altra parte, neppure una
parola a dimostrazione della rilevanza delle questioni.
L'eccezione non e' fondata.
Pur in assenza di affermazioni espresse sul punto da parte del
giudice rimettente, la rilevanza delle questioni emerge in modo
immediato dalla descrizione della vicenda concreta contenuta
nell'ordinanza di rimessione, ove si riferisce che il giudice a quo
ha rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del
procedimento con messa alla prova per ragioni non meramente formali e
che si trova ora di fronte all'eccezione del difensore di
incompatibilita' a proseguire la trattazione del giudizio nelle forme
ordinarie.
Quanto, poi, alla motivazione sulla non manifesta infondatezza,
non si e' nella specie al cospetto di un'ipotesi di motivazione per
relationem ad altra ordinanza di rimessione, inammissibile secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 170
del 2015, ordinanze n. 64 e n. 19 del 2018).
Il giudice a quo richiama, a tal riguardo, l'ordinanza di
rimessione del Tribunale di Spoleto e ripercorre poi -
sinteticamente, ma in termini, comunque sia, di sufficiente
comprensibilita' - le argomentazioni da essa poste a fondamento dei
dubbi di legittimita' costituzionale, mostrando con cio' di
condividerle e di farle proprie: il che basta a rendere le questioni
ammissibili (ex plurimis, con riguardo a fattispecie analoghe,
sentenze n. 92 del 2021, n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018).
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, per
altro verso, l'inammissibilita' delle questioni sollevate da entrambi
i rimettenti per erroneo presupposto interpretativo e omessa
sperimentazione dell'interpretazione conforme a Costituzione.
Rileva la difesa dello Stato che i dubbi di legittimita'
costituzionale prospettati poggiano sull'assunto per cui il giudice,
nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, opererebbe
valutazioni di merito sulla fondatezza dell'ipotesi di accusa:
opzione interpretativa, questa, che non troverebbe, tuttavia,
conforto nella giurisprudenza di legittimita', espressasi in senso
contrario.
Anche tale eccezione non e' fondata.
Il Tribunale di Spoleto (la cui impostatura e' fatta propria dal
Tribunale di Palermo) ha motivato infatti ampiamente, sulla scorta di
ripetuti riferimenti al dato normativo e a pronunce di questa Corte,
il proprio assunto per cui, con il rigetto della richiesta di messa
alla prova, il giudice esprimerebbe un apprezzamento di merito in
ordine alla responsabilita' dell'imputato. A fronte di cio' - e salvo
quanto si osservera' tra breve, riguardo al fatto che non e' questo,
in realta', il profilo decisivo ai fini della risoluzione degli
odierni incidenti di legittimita' costituzionale - la
condivisibilita' del presupposto interpretativo dei rimettenti e'
questione che attiene, comunque sia, al merito, e non
all'ammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 230, n. 158 e n. 50 del
2020).
5.- Se pure dunque ammissibili, nel merito le questioni non sono
tuttavia fondate.
5.1.- Per costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla
incompatibilita' del giudice, derivante da atti compiuti nel
procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzieta' e della
imparzialita' della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate a
evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o
apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla
naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o a mantenere
un atteggiamento gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il
giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima
res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183
del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001).
L'imparzialita' del giudice richiede, in specie, che «la funzione
del giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", non solo scevro di
interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del
diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla
materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in
occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere
in precedenza» (sentenza n. 155 del 1996).
In quest'ottica, l'art. 34 cod. proc. pen. - dopo aver regolato,
al comma 1, la cosiddetta incompatibilita' "verticale", determinata
dall'articolazione e dalla consecutio dei diversi gradi di giudizio -
si occupa, al comma 2 (oggi censurato), della cosiddetta
incompatibilita' "orizzontale", attinente alla relazione tra la fase
del giudizio e quella che immediatamente la precede.
La disposizione, costruita secondo la tecnica della casistica
tassativa («[n]on puo' partecipare al giudizio il giudice che ha
emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha
disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna
o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a
procedere»), e' stata notoriamente oggetto, nel corso del tempo, di
numerose declaratorie di illegittimita' costituzionale di tipo
additivo, che hanno dilatato significativamente l'elenco delle
ipotesi di operativita' dell'istituto.
In tale contesto, questa Corte ha da tempo chiarito come la
previsione dell'incompatibilita' del giudice debba ritenersi
costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni
(sentenze n. 16 del 2022, n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996).
In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilita'
endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadono sulla
medesima res iudicanda.
In secondo luogo - benche' l'architettura del nuovo rito penale
richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del
giudice si formino nella fase del dibattimento - non basta a generare
l'incompatibilita' la semplice conoscenza di atti anteriormente
compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una
valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione.
In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non "formale",
ma "di contenuto": essa deve comportare, cioe', valutazioni che
attengono al merito dell'ipotesi di accusa, e non gia' al mero
svolgimento del processo.
Da ultimo (e soprattutto, per quanto qui rileva), affinche'
insorga l'incompatibilita', e' necessario che la precedente
valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.
La giurisprudenza di questa Corte e', infatti, costante, a
partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che,
all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di
atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di
merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione
conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di
continuita' e di globalita', venendosi altrimenti a determinare una
assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la
necessita' di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti
giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis,
sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del
2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n.
90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, «il
provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve
essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del
quale il giudice e' gia' correttamente investito senza che ne possa
essere spogliato: anzi e' la competenza ad adottare il provvedimento
dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilita' che presuppone
la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di
essa» (sentenza n. 177 del 1996).
5.2.- Alla luce dei principi ora ricordati, le censure dei
giudici a quibus non possono essere condivise.
Con le questioni sollevate, i rimettenti vorrebbero far si' che
il giudice del dibattimento che - prima della dichiarazione di
apertura di questo (costituente, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2,
cod. proc. pen., il termine ultimo per la richiesta di accesso al
rito alternativo nei procedimenti a citazione diretta, quali i
giudizi a quibus) - abbia rigettato la richiesta dell'imputato di
sospensione del procedimento con messa alla prova, divenga
incompatibile a trattare il giudizio che prosegue nelle forme
ordinarie.
A tali fini, i giudici a quibus annettono decisivo rilievo alla
circostanza che, a loro avviso, il rigetto della richiesta di messa
alla prova implicherebbe, sotto un complesso di profili, una
approfondita valutazione sul merito della res iudicanda: assunto
contestato dall'Avvocatura generale dello Stato, facendo leva su
pronunce della giurisprudenza di legittimita' pervenute ad opposta
conclusione (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza
9-24 luglio 2019, n. 33260; Corte di cassazione, sezione terza
penale, sentenza 20 gennaio 2016-11 aprile 2016, n. 14750).
Valida o meno che sia la loro tesi, i rimettenti non tengono
conto, tuttavia, di un particolare essenziale: che, cioe', il
provvedimento cui intenderebbero annettere efficacia pregiudicante si
colloca, non gia' in una fase processuale precedente e distinta, ma
nella stessa fase - quella dibattimentale - rispetto alla quale
l'invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi; il che esclude
in radice, alla luce della ricordata, costante giurisprudenza di
questa Corte, la configurabilita' di una situazione di
incompatibilita' costituzionalmente necessaria.
Il Tribunale di Spoleto - pur senza fare alcun cenno
all'orientamento di questa Corte sul punto - sostiene, in verita', in
un passaggio dell'ordinanza di rimessione, che il rigetto della
richiesta di messa alla prova assumerebbe il carattere di
provvedimento che definisce «una delicata fase [...] quale e' quella
degli atti introduttivi al dibattimento». Quella degli atti
introduttivi (artt. 484 e seguenti cod. proc. pen.) non e', pero',
una autonoma fase processuale, ma una semplice "sub-fase" (al pari di
quelle dell'istruzione dibattimentale, della discussione finale e
della deliberazione) dell'unitaria fase del dibattimento: onde non
puo' costituire utile termine di riferimento ai fini che qui
interessano (con riguardo a distinto contesto, ordinanza n. 90 del
2004).
Del principio di non configurabilita' di una incompatibilita'
"endofasica" questa Corte ha gia' fatto, d'altra parte, disparate
applicazioni, anche rispetto a ipotesi del tutto analoghe a quella
oggi in esame: concernenti, cioe', decisioni negative su richieste di
ammissione a riti speciali, o a forme alternative di definizione del
procedimento, assunte dal giudice del dibattimento in sede di atti
introduttivi. Sono state dichiarate, infatti, manifestamente
infondate, per la ragione indicata, questioni volte a introdurre
l'incompatibilita' a esercitare le funzioni di giudice del
dibattimento nei confronti del giudice che - in considerazione della
permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della
ritenuta gravita' del fatto - abbia respinto la richiesta di
oblazione cosiddetta discrezionale, presentata dall'imputato prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art.
162-bis del codice penale (ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del
1999); o l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice
che, prima dell'apertura del dibattimento, si sia pronunciato
(negandola) in ordine all'idoneita' della condotta riparatoria
dedotta dall'imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del
reato ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468)
(ordinanza n. 76 del 2007); ovvero, ancora, l'incompatibilita' del
giudice dibattimentale che abbia respinto in limine la richiesta di
giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di determinati mezzi
di prova (ordinanza n. 433 del 2006).
Non significativo e' l'unico precedente di segno contrario,
rappresentato dalla sentenza n. 186 del 1992, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' a partecipare al
giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la
richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444
cod. proc. pen. Tale pronuncia si colloca, infatti, temporalmente a
monte delle sentenze n. 177 e n. 131 del 1996, con le quali questa
Corte ha puntualizzato in modo definitivo i presupposti
dell'incompatibilita' costituzionalmente rilevante, e in particolare
quello della diversita' di fase: tanto che, solo pochi anni dopo, le
conclusioni della sentenza relativa al patteggiamento sono state
espressamente qualificate come «superate» dalla successiva evoluzione
della giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 232 del 1999).
6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni
vanno dichiarate, quindi, non fondate.