ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  29,  comma
3, della  legge  della  Regione  Liguria  29  dicembre  2020,  n.  32
(Disposizioni  collegate  alla  legge  di   stabilita'   per   l'anno
finanziario 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 1°-5 marzo 2021, depositato in  cancelleria
il 4 marzo 2021, iscritto al  n.  19  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per  la  Regione
Liguria; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1° marzo 2021  e  depositato  il  4
marzo 2021 (reg. ric. n. 19 del 2021), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre  2020,  n.
32 (Disposizioni  collegate  alla  legge  di  stabilita'  per  l'anno
finanziario  2021),  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 18 della  legge
11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio)  e  ai  principi
espressi dalla direttiva 2009/147/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la  conservazione  degli
uccelli selvatici. 
    La disposizione regionale impugnata inserisce nell'art. 34  della
legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n.  29  (Norme  regionali
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo  venatorio)
i commi  1-ter  ed  1-quater  che,  rispettivamente,  definiscono  il
concetto di «arco temporale massimo» di cacciabilita' di cui all'art.
18 della legge n. 157 del 1992 e prevedono la sospensione del decorso
del suddetto arco temporale durante i giorni di divieto temporaneo di
caccia ad una specie. 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta il contrasto
della disposizione impugnata con l'art. 18 della  legge  n.  157  del
1992, che, individuando l'arco temporale massimo come  un  intervallo
temporale tra una data di inizio e una data  di  fine  dell'esercizio
dell'attivita' venatoria riferita ad una determinata specie  animale,
escluderebbe  la  possibilita',  per  il  legislatore  regionale,  di
dilatarlo. 
    3.- Quale ulteriore vulnus  di  costituzionalita'  il  ricorrente
evidenzia la mancata previsione,  nella  legge  regionale  impugnata,
dell'obbligo di acquisizione del parere  dell'Istituto  nazionale  di
fauna  selvatica  (INFS).  Tale  acquisizione  e',  invece,   imposta
dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del  1992,  ai  fini  della
modifica dei termini di cacciabilita' delle specie. 
    4.- L'Avvocatura generale cita alcune pronunce di questa Corte  a
supporto delle proprie conclusioni e segnala che la  norma  impugnata
espone ad un rischio di infrazione  comunitaria  per  violazione  del
principio di conservazione delle  specie  stabilito  dalla  direttiva
2009/147/CE, principio in base al quale e' vietato  cacciare  uccelli
selvatici durante il periodo di nidificazione, durante le fasi  della
riproduzione e  della  dipendenza  e,  quando  si  tratti  di  specie
migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione. 
    5.- Si e' costituita in giudizio la  Regione  Liguria,  eccependo
l'inammissibilita' della questione poiche' non sarebbe chiaro in cosa
si tradurrebbe il vulnus di costituzionalita' lamentato dallo Stato. 
    5.1.-  Infatti,  sostiene  la  Regione,  il  comma   1-ter,   che
stabilisce che per «arco temporale  massimo»  si  intende  il  numero
complessivo di  giornate  di  caccia  fruibili  durante  la  stagione
venatoria in relazione ad una  determinata  specie,  avrebbe  fornito
un'interpretazione logica e razionale del principio di  cacciabilita'
per un periodo massimo consentito, stabilito dall'art. 18 della legge
n. 157 del 1992. 
    5.2.- Quanto al comma 1-quater, si osserva che esso,  limitandosi
a sospendere il decorso dei  termini  contenuti  nell'arco  temporale
massimo in caso di  divieto  temporaneo  di  caccia  ad  una  specie,
consentirebbe il recupero dei giorni persi, ma  sempre  nel  rispetto
del  numero  massimo   di   giornate   di   caccia   complessivamente
esercitabili nel corso della stagione venatoria. 
    6.- Nel merito, la Regione ritiene il ricorso non fondato poiche'
la legge  regionale  impugnata  non  avrebbe  inciso  sul  numero  di
giornate di caccia  fissato  dal  legislatore  statale,  ne'  avrebbe
alterato le regole procedurali che sovraintendono alla  modifica  dei
termini di cacciabilita' previa acquisizione  del  parere  dell'INFS,
limitandosi a precisare cosa si intende per «arco temporale  massimo»
entro cui la caccia a determinate specie e' consentita. 
    Con successiva memoria la Regione Liguria ha ribadito le  proprie
conclusioni in relazione alla non fondatezza del ricorso,  nuovamente
rappresentando che la norma impugnata non derogherebbe in alcun  modo
al numero massimo di giorni  di  prelievo  venatorio  previsti  dalla
norma statale per ciascuna specie e fruibili nel corso della stagione
venatoria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  19  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge  della
Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate  alla
legge di stabilita'  per  l'anno  finanziario  2021),  che  inserisce
nell'art. 34 della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio) il  comma  1-ter  e  il  comma  1-quater,  in  materia  di
attivita' venatoria. 
    1.1.-  In  particolare,  il  comma  1-ter  introduce  una   norma
interpretativa per cui l'«arco temporale massimo» di cui all'art. 18,
commi 1 e 2, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio) va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia
fruibili nel  corso  della  stagione  venatoria  e  riferite  ad  una
determinata specie. Il  comma  1-quater  stabilisce  che  il  divieto
temporaneo di caccia ad una determinata specie  sospende  il  decorso
dei termini dell'arco temporale massimo, consentendo  in  pratica  il
recupero delle giornate di sospensione anche  nel  periodo  eccedente
l'arco temporale massimo. 
    1.2.- Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 18 della
legge n.  157  del  1992  e  ai  principi  espressi  dalla  direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
    2.- Il ricorrente contesta la possibilita' che la norma regionale
interpreti la norma statale e, nel merito, contesta  la  legittimita'
della riduzione del concetto di arco temporale  a  un  corrispondente
numero di giornate di caccia, in quanto non coerente con i commi 1  e
2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che, nell'esercizio  della
competenza esclusiva statale in materia ambientale,  rispettivamente,
prescrivono la cacciabilita' per ciascuna specie  nell'ambito  di  un
intervallo  temporale  massimo  indicato  e   impongono   la   previa
acquisizione  del  parere  dell'Istituto  nazionale  per   la   fauna
selvatica (INFS) - oggi sostituito  dall'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'art. 28  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,  n.  133  -
per  la  modifica  dei  termini  di  decorrenza  di  tale  intervallo
temporale. 
    2.1.- La dilatazione dei termini  di  cacciabilita'  di  ciascuna
specie comporterebbe, a  parere  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, l'abbassamento del livello di tutela ambientale  prescritto
dal  legislatore  statale  e   la   violazione   del   principio   di
conservazione delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CE. 
    3.- La Regione Liguria, nel costituirsi in giudizio, ha  eccepito
l'inammissibilita' della questione, avendo  la  norma  impugnata  una
mera finalita' chiarificatrice della definizione dell'arco  temporale
massimo, senza modifica del numero  complessivo  di  giorni  da  esso
previsto, cosi' che non sarebbe chiaro in cosa si  sostanzierebbe  il
vulnus di costituzionalita' lamentato; con specifico  riferimento  al
lamentato contrasto con la direttiva 2009/147/CE,  la  resistente  ha
eccepito l'inammissibilita' della questione perche' ipotetica  e  per
mancata indicazione della norma europea specificamente violata. 
    4.- Entrambe le eccezioni di inammissibilita' non sono fondate. 
    Dal tenore  del  ricorso,  infatti,  emerge  chiaramente  che  il
ricorrente ritiene la disposizione impugnata idonea  a  estendere  il
numero dei giorni di esercizio dell'attivita' venatoria per  ciascuna
delle specie animali indicate dall'art. 18 della  legge  n.  157  del
1992. 
    Parimenti  da  respingere  e'  l'eccezione  di   inammissibilita'
connessa alla mancata indicazione della specifica disposizione  della
direttiva 2009/147/CE che risulterebbe violata dalla norma  regionale
impugnata, poiche'  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
sollevato le censure con esclusivo riferimento all'art. 117,  secondo
comma, lettera s), Cost., in relazione ad una norma  statale,  l'art.
18 della legge n. 157  del  1992,  e  il  richiamo  al  principio  di
conservazione della specie, di cui  alla  direttiva  2009/147/CE,  e'
teso a supportare le argomentazioni del ricorso. 
    5.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    6.- L'art. 18, comma 1, della legge n.  157  del  1992  individua
cinque gruppi di specie cacciabili e per ciascuna di esse indica  uno
specifico arco temporale per l'esercizio del prelievo venatorio. 
    Il successivo comma 2 autorizza le Regioni a modificare i periodi
di caccia in  relazione  alle  situazioni  ambientali  delle  diverse
realta' territoriali,  previa  acquisizione  del  parere  dell'ISPRA,
purche' la modifica sia  contenuta  tra  il  1°  settembre  e  il  31
gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui al  comma  1
dello stesso art. 18. 
    6.1.- Dall'interpretazione  letterale  di  tali  disposizioni  si
evince che l'arco temporale massimo e' il periodo di  tempo  compreso
tra la data di inizio e la data  di  fine  della  caccia  riferita  a
ciascuna specie, periodo modificabile nell'intervallo  temporale  che
va dal 1° settembre al 31 gennaio senza incidere  sulla  sua  durata,
che non puo' essere superiore a  quella  stabilita  dallo  Stato.  Il
principio e' stato  di  recente  ribadito  da  questa  Corte  che  ha
precisato che «se i termini dei periodi di caccia sono  modificabili,
non lo sono, invece, le  relative  durate,  che  non  possono  essere
superiori a quelle stabilite, e che,  comunque,  non  possono  essere
estese all'intera stagione venatoria» (sentenza n. 113 del 2021). 
    6.2.- La ratio di tali disposizioni va rinvenuta nella necessita'
di tutela delle specie animali,  a  cui  deve  essere  assicurato  un
adeguato  periodo  di  tranquillita'  per  la  nidificazione   e   la
riproduzione,  cosi'  da  garantirne  la   conservazione,   e   trova
fondamento nell'art. 7 della direttiva 2009/147/CE e nel principio di
conservazione delle specie ivi  declinato,  per  cui  e'  esclusa  la
cacciabilita'   degli   uccelli   selvatici   durante   la   stagione
riproduttiva. 
    6.3.- Tali esigenze di tutela comportano, nel riparto interno  di
competenze, l'attrazione della disciplina dei termini per l'attivita'
venatoria di cui all'art.  18  della  legge  n.  157  del  1992  alla
competenza esclusiva dello Stato in  materia  ambientale,  integrando
tale disposizione il punto di equilibrio tra «il  primario  obiettivo
dell'adeguata salvaguardia  del  patrimonio  faunistico  nazionale  e
l'interesse [...] all'esercizio dell'attivita'  venatoria»  (sentenza
n. 4 del 2000), con  conseguente  vincolo  al  suo  rispetto  per  il
legislatore regionale che non puo' derogare in  peius  i  livelli  di
tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema  fissati  dalla  legislazione
statale (sentenze n. 16 e n. 7 del 2019, n. 174 del 2017 e n. 303 del
2013). 
    7.- Sulla scorta di cio' e' evidente, dunque, che, richiedendo la
conservazione delle specie un periodo continuativo di  "pacificazione
venatoria", finalizzato alla riproduzione, la durata del  periodo  di
caccia e'  stabilita  dallo  Stato  nell'esercizio  della  competenza
esclusiva in materia ambientale, le Regioni non  possono  allungarlo,
ne' frammentarlo, con recuperi successivi alla sua data finale, senza
incorrere in un abbassamento  degli  standard  di  tutela  prescritti
dalla legislazione nazionale. 
    8.- Le suesposte considerazioni  non  consentono  di  condividere
l'assunto  della  difesa  della  Regione  Liguria   che   muove   dal
presupposto per cui l'arco temporale massimo definito dal legislatore
statale corrisponderebbe ad un totale di giornate di caccia, cosi' da
ritenere  del  tutto  indifferente  e,   quindi,   ammissibile,   che
l'eventuale sospensione di alcune giornate possa  essere  oggetto  di
recupero anche  oltre  i  limiti  dell'arco  temporale  massimo,  non
comportando tale recupero alcun allungamento del periodo complessivo. 
    8.1.-  Infatti,  poiche'  la  ratio  che  e'  alla   base   della
cacciabilita' di ciascuna specie secondo un  arco  temporale  massimo
e', come si e' detto, da rinvenirsi  nell'esigenza  di  tutela  delle
stagioni di riproduzione della fauna selvatica, l'arco temporale deve
corrispondere ad un intervallo  temporale  continuativo  e  non  puo'
essere riferito alla  somma  delle  giornate  in  cui  e'  consentito
l'abbattimento nel  corso  dell'intera  stagione  venatoria  oltre  i
termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992. 
    9.-  Va,  quindi,  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 29, comma 3, della legge reg. Liguria n. 32 del 2020.