ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE Ricorso ex art. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana della REGIONE VENETO (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C9570), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giacomo Quarneti (CF. QRNGCM77L07E730G), Coordinatore dell'Avvocatura regionale e Andrea Manzi (CF. MNZNDR64T261804V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Alberico II, n. 33. (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata: giacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it; andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) nei confronti del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata in Suppl. Ordinario n. 49 alla Gazz. Uff., 31 dicembre 2021, n. 310, per violazione degli art. 3, 32, 97, 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana. I commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ledono le competenze regionali riconosciute e tutelate dalla Costituzione della Repubblica italiana, in violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 Cost., per le seguenti ragioni di Diritto ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMA 269 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 97 E 117, COMMA 4 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il comma 269 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, il quale statuisce che: " 1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva". Le disposizioni inserite nel corpo della norma (Dall'anno 2022 ......spesa complessiva.) prevedono, tra l'altro, che le regioni predispongano un Piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, sottoposto alla valutazione e all'approvazione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa. Al fine di comprendere la portata lesiva della disposizione in parola occorre esaminare, in via prodromica, la natura, la funzione e gli effetti propri dello strumento organizzatorio costituito dal Piano triennale del fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni. Esso costituisce il principale strumento di pianificazione organizzatoria delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, diretto ad "ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini" (art. 6, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Deve essere adottato annualmente da ciascuna amministrazione, anche di livello regionale o locale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo adottate con decreti di natura non regolamentare dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, ove interessi le regioni, gli enti regionali, il sistema sanitario nazionale e gli enti locali. L'efficacia cogente e il ruolo programmatorio decisivo di tale Piano emerge non solo dalla previsione del divieto di assumere nuovo personale, in caso di mancata adozione dello stesso, ma anche dal carattere vincolante dei suoi contenuti rispetto al Piano integrato di attivita' e organizzazione, recentemente introdotto dall'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80. La previsione di un Piano dei fabbisogni triennali di personale per il servizio sanitario regionale, dunque, introduce uno strumento pianificatorio di secondo livello, sovraordinato rispetto agli 'ordinari' Piani triennali del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario regionale, il che, non puo' che produrre effetti conformativi rispetto al contenuto di questi ultimi. Tale sovrapposizione si traduce in una lesione dell'autonomia organizzatoria degli enti del servizio sanitario regionale e, dunque, delle Regioni, che "attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza" (art. 3, comma 1, d. lgs. n. 502/1992), in violazione dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione. In particolare, la lesione si manifesta laddove e' previsto che l'efficacia del novello Piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale sia sottoposto alla valutazione ed all'approvazione da parte di organismi tecnici a composizione mista statale e regionale, quali sono il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, i quali, in tal modo, vengono ad ingerirsi direttamente dei profili organizzatori degli enti del SSR. La verifica e l'approvazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali afferisce, infatti, a profili pubblicistico-organizzativi riconducibili alla materia dell'organizzazione regionale, che costituisce competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost. nonche' alla materia "tutela della salute" di cui all'art. 117, comma 3, Cost. Peraltro, anche a voler ritenere che il Piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale previsto dalla disposizione impugnata rilevi unicamente al fine di godere dell'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitarioregionale rispetto all'anno precedente prevista dall'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, nondimeno, il rilevato e inevitabile effetto conformativo del Piano in parola rispetto ai Piani dei fabbisogni di personale delle aziende del Servizio sanitario regionale sarebbe, comunque, idoneo a determinare, oltre ad un'illegittima compressione dell'autonomia organizzatoria degli enti del SSR, anche inevitabili esiti contraddittori e incongruenze nella rilevazione dei fabbisogni da parte di soggetti diversi, il che testimonia l'intrinseca irragionevolezza di una disposizione che affida ad un medesimo strumento pianificatorio, duplicato e dal contenuto sovrapposto, effetti diversificati, ma al contempo intersecantesi, in tal modo violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana in uno con l'art. 117, comma 3, della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute. L'esito desultorio emergente dall'applicazione della disposizione di legge statale impugnata si traduce, infine, in una lesione dell'art. 32 della Costituzione, in uno con l'art., 117, comma 3, della Costituzione, in quanto la prevista approvazione del Piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale senza che siano previsti termini perentori di adozione del decreto del Ministro della Salute, contenente la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, ovvero, quanto alla fase integrativa dell'efficacia, senza che siano prescritti termini e forme di silenzio significativo per il caso di mancata approvazione, farebbe si' che, nelle more della conclusione di tale articolato e temporalmente incerto iter, le aziende ed enti del Servizio SR, non potrebbero, in conformita' a quanto stabilito in via di principio generale dall'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e in particolare, dall'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, disporre assunzioni di personale (aggiuntivo e necessario), compromettendo, pertanto, l'erogazione delle prestazioni sanitarie e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Si chiede, percio', che sia dichiarata in toto l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, ovvero, in subordine, nella parte in cui sottopone i previsti Piani triennali dei fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale alla verifica e approvazione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMI 534, 535, 536, 537 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, COMMA 3, 118 E 119 COST. E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 COST. Il comma 534 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 statuisce che: "Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022" . Il successivo comma 535 prevede che possano richiedere i contributi: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'Interno. La tipologia dell'opera che puo' formare oggetto di contributo e', poi, genericamente individuata dal successivo comma 536 e puo' essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 3) mobilita' sostenibile. Ai sensi del successivo comma 537, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune deve essere determinato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Tale decreto, pero', non e' il precipitato di una mera operazione contabile di distribuzione di risorse secondo criteri predeterminati dalla legge, ma presuppone la previa valutazione ministeriale della pertinenza e della rilevanza delle opere da finanziare secondo parametri e criteri da determinare. L'assenza di una partecipazione delle regioni nell'ambito di tale attivita' di gestione del contributo in parola, il quale afferisce alla materia di legislazione concorrente 'governo del territorio' ed e' rivolto ad una generalizzata platea di comuni determina, dunque, la violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 Cost. nonche' la lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Ha invero affermato codesta Ecc.ma Corte (decisione n. 40 del 2022) che "..dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il riconoscimento di una piu' ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato art. 119 Cost. preclude allo Stato la possibilita' di istituire fondi a destinazione vincolata nelle materie residuali regionali o concorrenti, anche se a favore di soggetti privati (sentenze n. 71 del 2018, n. 168 e n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004), salvo che nella specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 Cost. o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un'attrazione in sussidiarieta' (sentenze n. 74 del 2019, n. 79 del 2011 e n. 168 del 2008). In base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il sistema di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su «tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», quote di «un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale». Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a tali enti «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», senza che residuino spazi per forme di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i fondi vincolati. Sebbene tale modello costituzionale sia stato solo parzialmente attuato, con il permanere di un sistema a finanza ancora largamente derivata, resta fermo che in via ordinaria e salva l'esistenza di un diverso fondamento costituzionale, i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengono in materie concorrenti o residuali regionali determinano un'illegittima «sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente» (sentenza n. 16 del 2004) all'autonomia di spesa degli enti territoriali". Allo stesso modo ha chiarito codesta Ecc.ma Corte (decisione n. 74 del 2018) che: "Questa Corte giustifica la previsione con legge statale di fondi settoriali in materie regionali in applicazione del meccanismo della "chiamata in sussidiarieta'", richiedendo tuttavia che la stessa legge preveda contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo (sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005 e n. 255 del 2004). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, lo Stato puo' attribuire al livello centrale una funzione amministrativa e allo stesso tempo regolarne l'esercizio con propria legge, anche in materie regionali, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-citta' o Conferenza unificata) tramite un'intesa (ex multis, sentenze n. 170 e n. 114 del 2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del 2015, n. 278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). E' cosi' garantito il rispetto del «principio di leale cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilita' politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalita' istituzionale» (sentenza n. 61 del 2018)". Nel caso di specie, il contributo statale ha natura vincolata ed e' predisposto a favore di una platea generalizzata di comuni in relazione a finalita' di decoro e rigenerazione urbane, le quali afferiscono alle ordinarie competenze comunali e sono, invece, estranee alla teleologia di cui al comma 5 dell'art. 119 Cost., a norma del quale: "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni". Esclusa la riferibilita' del contributo in parola all'art. 119, comma 5, Cost., residua quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la previsione di legge dello Stato la necessita' di una chiamata in sussidiarieta'. Tuttavia, non pare che sussistano, nel caso di specie, esigenze di gestione unitaria idonee a giustificare l'applicazione dell'istituto della chiamata in sussidiarieta'. Non e', peraltro, prevista da parte del legislatore statale alcuna forma di partecipazione da parte delle regioni nella fase gestoria del fondo, pur operando il contributo in un ambito materiale ricadente nella competenza legislativa concorrente 'governo del territorio'. In ragione di tali considerazioni si ritiene che l'art. 1, commi 534, 535, 536, 537 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, operi in violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 Cost. nonche' leda il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMA 721 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 117, COMMA 4, COST. E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 COST. Il comma 720 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 statuisce che: " Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare". Il successivo comma 721, invece, dispone che: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di inclusione sociale; b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennita' di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; d) definizione di forme e modalita' di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita'". I tirocini extracurriculari si sostanziano in un percorso formativo svolto al di fuori e a prescindere da un corso di studi e sono sussumibili nell'ambito della materia di competenza esclusiva delle Regioni 'formazione professionale'. Al riguardo codesta Ecc.ma Corte Costituzionale (decisione n. 287 del 2012) ha chiarito che "dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a cio' destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarita' delle realta' locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005)". Il vigente Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvate in data 25 maggio 2017 (doc. 2) prevede che: " il tirocinio (extra curriculare) e' una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscente, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonche' le modalita' di attuazione". E', poi, previsto che i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) siano rivolti a: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti gia' occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale c titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014. La disposizione di legge dello Stato in questa sede impugnata, pur prevedendo un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, introduce criteri cogenti del tutto irragionevoli e gravemente limitativi della competenza regionale esclusiva in materia di formazione professionale, dal che deriva la violazione dell'art. 117, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana. Nel caso di specie il comma 721 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che l'applicazione dei tirocini extracurriculari sia 'circoscritta' in favore di soggetti con difficolta' di inclusione sociale, il che esclude alla radice la possibilita' di introdurre in sede di accordo o di attuazione dello stesso ogni diversa scelta formativa che le regioni intendessero intraprendere, peraltro, stravolgendo le finalita' proprie dei tirocini extracurriculari e riducendone grandemente la rilevanza quali strumenti formativi e di politica sociale. Ne consegue, peraltro, oltre alla violazione o, rectius, alla elisione della competenza regionale in materia di formazione professionale, un'evidente irragionevolezza della disposizione, che 'circoscrive' in modo del tutto ingiustificato e illogico le finalita' e l'utilita' dei tirocini extracurriculari in tal modo violando l'art. 3 Cost. in uno con l'art. 117, comma 4, Cost. Si determina, infine, una sostanziale lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., solo all'apparenza rispettato dal previsto Accordo da assumere in sede di conferenza intergovernativa, ma, per converso, nella sostanza avvilito e umiliato dalla disposizione di legge statale che limita oltre modo il contenuto dell'accordo e lede la competenza regionale in materia di formazione professionale. Per tali ragioni si chiede che codesta Ecc.ma Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale del comma impugnato, nella parte in cui vincola la revisione della disciplina dei tirocini extracurriculari al criterio che ne sia circoscritta l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di inclusione sociale.