ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Ricorso ex art. 127 della Costituzione della Repubblica  Italiana
della REGIONE VENETO  (C.F.  80007580279  -  P.IVA  02392630279),  in
persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca  Zaia  (C.F.
ZAILCU68C27C9570),  rappresentato  e  difeso,  dagli  avv.ti  Giacomo
Quarneti   (CF.   QRNGCM77L07E730G),   Coordinatore   dell'Avvocatura
regionale e Andrea Manzi (CF. MNZNDR64T261804V) del Foro di Roma, con
domicilio eletto presso  lo  studio  di  quest'ultimo  in  Roma,  Via
Alberico II, n. 33. (per  eventuali  comunicazioni:  fax  06/3211370,
posta                    elettronica                     certificata:
giacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it;
andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) nei confronti del PRESIDENTE  DEL
CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e'  domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 269, 534, 535,  536,
537 e 721 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024",  pubblicata   in   Suppl.
Ordinario n. 49 alla Gazz.  Uff.,  31  dicembre  2021,  n.  310,  per
violazione degli art. 3, 32, 97, 117, commi 3 e 4,  118,  119  e  120
della Costituzione della Repubblica italiana. 
    I commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721 dell'art. 1 della legge  30
dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2022-2024", ledono le competenze regionali  riconosciute  e  tutelate
dalla Costituzione della Repubblica  italiana,  in  violazione  degli
artt. 3, 32, 97, 117, commi 3 e 4, 118,  119  e  120  Cost.,  per  le
seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMA 269 DELLA  LEGGE
30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE  PER  IL  TRIENNIO
2022-2024", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 97 E 117, COMMA 4 DELLA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
    Il comma 269 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234  ha
modificato l'art. 11 del Decreto Legge 30  aprile  2019,  n.  35,  il
quale statuisce che: " 1. A decorrere  dal  2019,  la  spesa  per  il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle  regioni,
nell'ambito del livello del finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e  ferma  restando  la
compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non  puo'
superare  il  valore  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2018,  come
certificata  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti   di   cui
all'articolo  12  dell'Intesa  23  marzo  2005  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il  valore
della spesa prevista  dall'articolo  2,  comma  71,  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti   valori   sono   incrementati
annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per  cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto  all'esercizio
precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al
10  per  cento  per  ciascun  anno.  Qualora  nella  singola  Regione
emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto  periodo,
oggettivi ulteriori fabbisogni di personale  rispetto  alle  facolta'
assunzionali   consentite    dal    presente    articolo,    valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima  Regione
un'ulteriore variazione del 5 per  cento  dell'incremento  del  Fondo
sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo  restando  il
rispetto  dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
sanitario  regionale.  Tale  importo  include  le  risorse   per   il
trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui  limite,   definito
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per   garantire
l'invarianza del valore medio  pro-capite,  riferito  all'anno  2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento  di  cui  al  quarto
periodo  e'  subordinato  all'adozione  di  una  metodologia  per  la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto
del  valore  complessivo  della  spesa  di  personale  del   Servizio
sanitario nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione  del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario  nazionale,
in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,  e  dall'articolo  1,
comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e  con
gli  standard  organizzativi,  tecnologici  e  quantitativi  relativi
all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale  revisione
della disciplina delle assunzioni di cui  al  presente  articolo.  Le
regioni, sulla base  della  predetta  metodologia,  predispongono  il
piano dei fabbisogni triennali per il servizio  sanitario  regionale,
che  sono  valutati  e  approvati  dal  tavolo  di   verifica   degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma  1,  dell'intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza
(LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al
fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva". 
    Le disposizioni inserite nel corpo della  norma  (Dall'anno  2022
......spesa complessiva.) prevedono,  tra  l'altro,  che  le  regioni
predispongano un Piano  dei  fabbisogni  triennali  per  il  servizio
sanitario regionale, sottoposto alla valutazione  e  all'approvazione
del Tavolo di verifica degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12,
comma  1,  dell'intesa  23  marzo  2005,  sancita  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  congiuntamente   al   Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1,  della
medesima intesa. 
    Al fine di comprendere la portata lesiva  della  disposizione  in
parola occorre esaminare, in via prodromica, la natura, la funzione e
gli effetti propri  dello  strumento  organizzatorio  costituito  dal
Piano  triennale  del  fabbisogno  di   personale   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    Esso  costituisce  il  principale  strumento  di   pianificazione
organizzatoria delle risorse umane delle  pubbliche  amministrazioni,
diretto ad "ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili
e perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,  efficienza,
economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini" (art. 6,  comma  2,
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
    Deve essere adottato  annualmente  da  ciascuna  amministrazione,
anche  di  livello  regionale  o   locale,   in   coerenza   con   la
pianificazione  pluriennale  delle  attivita'  e  della  performance,
nonche' con le linee di indirizzo adottate con decreti di natura  non
regolamentare dal Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione di concerto con il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze, d'intesa con  la  Conferenza  Unificata,  ove  interessi  le
regioni, gli enti regionali, il sistema  sanitario  nazionale  e  gli
enti locali. 
    L'efficacia cogente e il ruolo programmatorio  decisivo  di  tale
Piano emerge non solo dalla previsione del divieto di assumere  nuovo
personale, in caso di mancata adozione dello  stesso,  ma  anche  dal
carattere vincolante dei suoi contenuti rispetto al  Piano  integrato
di attivita' e organizzazione, recentemente  introdotto  dall'art.  6
del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80. 
    La previsione di un Piano dei fabbisogni triennali  di  personale
per il servizio sanitario regionale, dunque, introduce uno  strumento
pianificatorio  di  secondo  livello,  sovraordinato  rispetto   agli
'ordinari' Piani triennali del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario regionale, il che, non puo' che  produrre  effetti
conformativi  rispetto  al   contenuto   di   questi   ultimi.   Tale
sovrapposizione   si   traduce   in   una   lesione    dell'autonomia
organizzatoria degli enti del servizio sanitario regionale e, dunque,
delle Regioni, che "attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano
i livelli essenziali di assistenza" (art. 3,  comma  1,  d.  lgs.  n.
502/1992), in violazione  dell'articolo  117,  commi  3  e  4,  della
Costituzione. 
    In particolare, la lesione si manifesta laddove e'  previsto  che
l'efficacia  del  novello  Piano  dei  fabbisogni  triennali  per  il
servizio sanitario  regionale  sia  sottoposto  alla  valutazione  ed
all'approvazione da parte di organismi tecnici a  composizione  mista
statale  e  regionale,  quali  sono  il  Tavolo  di  verifica   degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma  1,  dell'intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il
Comitato paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo  9,  comma
1, della medesima intesa, i quali, in tal modo, vengono ad  ingerirsi
direttamente dei profili organizzatori degli enti del SSR. 
    La verifica e l'approvazione dei piani triennali  dei  fabbisogni
di  personale  del  servizio  sanitario  regionale  e  delle  aziende
sanitarie     locali     afferisce,      infatti,      a      profili
pubblicistico-organizzativi      riconducibili      alla      materia
dell'organizzazione regionale, che costituisce  competenza  esclusiva
delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma  4,  Cost.  nonche'  alla
materia "tutela della salute" di cui all'art. 117, comma 3, Cost. 
    Peraltro, anche a voler ritenere  che  il  Piano  dei  fabbisogni
triennali  per  il  servizio  sanitario  regionale   previsto   dalla
disposizione  impugnata  rilevi  unicamente   al   fine   di   godere
dell'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento  del  Fondo
sanitarioregionale rispetto all'anno precedente prevista dall'art. 11
del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35,  nondimeno,  il  rilevato  e
inevitabile effetto conformativo del  Piano  in  parola  rispetto  ai
Piani  dei  fabbisogni  di  personale  delle  aziende  del   Servizio
sanitario regionale sarebbe, comunque, idoneo a determinare, oltre ad
un'illegittima compressione dell'autonomia organizzatoria degli  enti
del SSR, anche inevitabili esiti contraddittori e incongruenze  nella
rilevazione dei fabbisogni da  parte  di  soggetti  diversi,  il  che
testimonia l'intrinseca  irragionevolezza  di  una  disposizione  che
affida ad un  medesimo  strumento  pianificatorio,  duplicato  e  dal
contenuto  sovrapposto,  effetti  diversificati,   ma   al   contempo
intersecantesi,  in  tal  modo  violando  gli  artt.  3  e  97  della
Costituzione della Repubblica italiana in uno con l'art.  117,  comma
3, della Costituzione che  attribuisce  alle  Regioni  la  competenza
legislativa concorrente in materia di tutela della salute. 
    L'esito desultorio emergente dall'applicazione della disposizione
di legge  statale  impugnata  si  traduce,  infine,  in  una  lesione
dell'art. 32 della Costituzione, in uno con  l'art.,  117,  comma  3,
della Costituzione, in quanto la prevista approvazione del Piano  dei
fabbisogni triennali per il servizio sanitario  regionale  senza  che
siano previsti termini perentori di adozione del decreto del Ministro
della Salute, contenente la metodologia  per  la  determinazione  del
fabbisogno  di  personale,  ovvero,  quanto  alla  fase   integrativa
dell'efficacia,  senza  che  siano  prescritti  termini  e  forme  di
silenzio significativo per il caso di mancata  approvazione,  farebbe
si'  che,  nelle  more  della  conclusione  di  tale   articolato   e
temporalmente incerto iter, le aziende ed enti del Servizio  SR,  non
potrebbero, in conformita' a quanto stabilito  in  via  di  principio
generale  dall'articolo  6,  comma  6  del  D.Lgs.  165/2001   e   in
particolare, dall'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile  2019,  n.  35,
disporre  assunzioni  di   personale   (aggiuntivo   e   necessario),
compromettendo, pertanto, l'erogazione delle prestazioni sanitarie  e
la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 
    Si chiede, percio', che sia dichiarata in  toto  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata,  ovvero,  in  subordine,
nella  parte  in  cui  sottopone  i  previsti  Piani  triennali   dei
fabbisogni  di  personale  del  servizio  sanitario  regionale   alla
verifica e approvazione del Tavolo di verifica degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12, comma 1,  dell'intesa  23  marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  congiuntamente  al
Comitato paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo  9,  comma
1, della medesima intesa. 
    ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMI 534,  535,  536,
537 DELLA LEGGE  30  DICEMBRE  2021,  N.  234  RECANTE  "BILANCIO  DI
PREVISIONE  DELLO  STATO  PER  L'ANNO  FINANZIARIO  2022  E  BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024", PER  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.
117, COMMA 3, 118 E 119 COST. E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
DI CUI ALL'ART. 120 COST. 
    Il comma 534 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234
statuisce che: "Al fine di favorire gli investimenti in  progetti  di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale nonche'  al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e  ambientale,  sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi  per  investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022" . 
    Il  successivo  comma  535  prevede  che  possano  richiedere   i
contributi: 
        a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,
in forma associata, presentano una  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  La  domanda  e'
presentata dal comune capofila; 
        b) i comuni  che  non  risultano  beneficiari  delle  risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  21  gennaio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel  limite  massimo
della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2,  comma  2,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e  le
risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'Interno. 
    La tipologia dell'opera che puo' formare  oggetto  di  contributo
e', poi, genericamente individuata dal successivo comma  536  e  puo'
essere relativa a: 
        1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
        2) miglioramento della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  e  ambientale,   anche   mediante   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  di  immobili  pubblici,  con  particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali,  educativi
e didattici, ovvero  alla  promozione  delle  attivita'  culturali  e
sportive; 
        3) mobilita' sostenibile. 
    Ai sensi del successivo comma  537,  l'ammontare  del  contributo
attribuito a ciascun comune deve essere determinato con  decreto  del
Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia  e
delle Finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. 
    Tale decreto, pero', non e' il precipitato di una mera operazione
contabile di distribuzione di risorse secondo criteri  predeterminati
dalla legge, ma presuppone la previa valutazione  ministeriale  della
pertinenza e  della  rilevanza  delle  opere  da  finanziare  secondo
parametri e criteri da determinare. 
    L'assenza di una partecipazione delle regioni nell'ambito di tale
attivita' di gestione del contributo in parola,  il  quale  afferisce
alla materia di legislazione concorrente 'governo del territorio'  ed
e' rivolto ad una generalizzata platea di comuni  determina,  dunque,
la violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119  Cost.  nonche'  la
lesione del principio di leale collaborazione  di  cui  all'art.  120
Cost. 
    Ha invero affermato codesta Ecc.ma Corte  (decisione  n.  40  del
2022) che "..dopo la riforma  del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione,  il  riconoscimento  di  una   piu'   ampia   autonomia
finanziaria di spesa  alle  Regioni  nel  novellato  art.  119  Cost.
preclude allo Stato la possibilita' di istituire fondi a destinazione
vincolata nelle materie residuali regionali o concorrenti, anche se a
favore di soggetti privati (sentenze n. 71 del 2018, n. 168 e  n.  50
del 2008 e n. 423 del 2004), salvo che nella  specifica  ipotesi  del
quinto comma del medesimo art. 119 Cost. o al verificarsi di esigenze
di gestione unitaria che giustificano un'attrazione in sussidiarieta'
(sentenze n. 74 del 2019, n. 79 del 2011 e n. 168 del 2008). 
    In base all'art. 119 Cost., secondo e terzo  comma,  infatti,  il
sistema di finanziamento degli enti  territoriali  deve  fondarsi  su
«tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi
erariali  riferibile  al  loro  territorio»,  quote  di   «un   fondo
perequativo, senza vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con
minore capacita' fiscale». Le risorse derivanti dalle suddette  fonti
devono essere sufficienti, in base  al  successivo  quarto  comma,  a
consentire a tali  enti  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni
pubbliche loro attribuite», senza che residuino spazi  per  forme  di
finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i
fondi vincolati. 
    Sebbene tale modello costituzionale sia stato  solo  parzialmente
attuato, con il permanere di un sistema a finanza  ancora  largamente
derivata, resta fermo che in via ordinaria e salva l'esistenza di  un
diverso  fondamento  costituzionale,  i   trasferimenti   statali   a
carattere  vincolato  che  intervengono  in  materie  concorrenti   o
residuali regionali determinano  un'illegittima  «sovrapposizione  di
politiche e di indirizzi governati centralmente» (sentenza n. 16  del
2004) all'autonomia di spesa degli enti territoriali". 
    Allo stesso modo ha chiarito codesta Ecc.ma Corte  (decisione  n.
74 del 2018) che: "Questa Corte giustifica la  previsione  con  legge
statale di fondi settoriali in materie regionali in applicazione  del
meccanismo della "chiamata in sussidiarieta'",  richiedendo  tuttavia
che la stessa legge preveda contestualmente il  coinvolgimento  degli
enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola  l'utilizzo  del
fondo (sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del  2008,  n.
222 del 2005 e n. 255 del 2004). 
    Secondo la costante giurisprudenza  costituzionale,  infatti,  lo
Stato puo' attribuire al livello centrale una funzione amministrativa
e allo stesso tempo regolarne l'esercizio con propria legge, anche in
materie regionali, a condizione che sia assicurato il  coinvolgimento
del livello di governo  territoriale  interessato  (singola  regione,
Conferenza  Stato-regioni,  Conferenza  Stato-citta'   o   Conferenza
unificata) tramite un'intesa (ex multis, sentenze n. 170 e n. 114 del
2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del  2015,  n.  278  del
2010, n. 6 del 2004 e  n.  303  del  2003).  E'  cosi'  garantito  il
rispetto del  «principio  di  leale  cooperazione  quale  sistema  di
composizione  dialettica  tra  esigenze  di  interventi  unitari   ed
esigenze di garanzia per l'autonomia e  la  responsabilita'  politica
delle Regioni in  una  prospettiva  di  funzionalita'  istituzionale»
(sentenza n. 61 del 2018)". 
    Nel caso di specie, il contributo statale ha natura vincolata  ed
e' predisposto a favore di una  platea  generalizzata  di  comuni  in
relazione a finalita' di decoro  e  rigenerazione  urbane,  le  quali
afferiscono  alle  ordinarie  competenze  comunali  e  sono,  invece,
estranee alla teleologia di cui al comma 5  dell'art.  119  Cost.,  a
norma del quale: "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e
sociali,  per  favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti   della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed  effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni". 
    Esclusa la riferibilita' del contributo in parola  all'art.  119,
comma  5,  Cost.,  residua  quale  titolo  astrattamente   idoneo   a
legittimare la previsione di legge dello Stato la necessita'  di  una
chiamata in sussidiarieta'. Tuttavia, non pare  che  sussistano,  nel
caso di specie, esigenze di gestione unitaria idonee  a  giustificare
l'applicazione dell'istituto della chiamata in sussidiarieta'. 
    Non e', peraltro,  prevista  da  parte  del  legislatore  statale
alcuna forma di partecipazione da  parte  delle  regioni  nella  fase
gestoria del fondo, pur operando il contributo in un ambito materiale
ricadente  nella  competenza  legislativa  concorrente  'governo  del
territorio'. 
    In ragione di tali considerazioni si ritiene che l'art. 1,  commi
534, 535, 536, 537 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  operi  in
violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 Cost. nonche' leda  il
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1. COMMA 721 DELLA  LEGGE
30 DICEMBRE 2021, N. 234 RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE  PER  IL  TRIENNIO
2022-2024", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 117, COMMA 4, COST.  E  DEL
PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 COST. 
    Il comma 720 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234
statuisce che: " Il tirocinio e' un percorso formativo di  alternanza
tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e  alla  formazione
professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta
di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di  un  titolo  di
studio  formalmente   riconosciuto,   il   tirocinio   si   definisce
curriculare". 
    Il successivo comma 721, invece, dispone che: "Entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida  condivise
in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base  dei
seguenti criteri: 
        a)  revisione  della  disciplina,  secondo  criteri  che   ne
circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di
inclusione sociale; 
        b)  individuazione  degli  elementi  qualificanti,  quali  il
riconoscimento  di  una  congrua  indennita'  di  partecipazione,  la
fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi  e
limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni
d'impresa; 
        c) definizione di livelli  essenziali  della  formazione  che
prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una
certificazione delle competenze alla sua conclusione; 
        d) definizione di forme e modalita' di  contingentamento  per
vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota
minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; 
        e) previsione di azioni e  interventi  volti  a  prevenire  e
contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'". 
    I  tirocini  extracurriculari  si  sostanziano  in  un   percorso
formativo svolto al di fuori e a prescindere da un corso di  studi  e
sono sussumibili nell'ambito della materia  di  competenza  esclusiva
delle Regioni 'formazione professionale'. 
    Al riguardo codesta Ecc.ma Corte Costituzionale (decisione n. 287
del 2012) ha chiarito che "dopo la riforma costituzionale  del  2001,
la competenza esclusiva delle Regioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale «riguarda  la  istruzione  e  la  formazione
professionale  pubbliche  che  possono  essere  impartite  sia  negli
istituti scolastici a cio' destinati, sia mediante strutture  proprie
che  le  singole  Regioni  possano  approntare  in   relazione   alle
peculiarita' delle realta' locali, sia in  organismi  privati  con  i
quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005)". 
    Il vigente Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano recante  "Linee  guida  in  materia  di  tirocini
formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e
36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvate in  data  25  maggio
2017 (doc. 2) prevede che: " il tirocinio (extra curriculare) e'  una
misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto
diretto tra un soggetto ospitante e  il  tirocinante  allo  scopo  di
favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscente,  l'acquisizione
di  competenze  professionali  e  l'inserimento  o  il  reinserimento
lavorativo. 
    Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al  lavoro  e
di formazione in situazione che non si configura come un rapporto  di
lavoro. 
    Il tirocinio si realizza sulla  base  di  un  progetto  formativo
individuale (di  seguito  PFI)  concordato  fra  soggetto  promotore,
soggetto  ospitante  e  tirocinante  che  definisce   gli   obiettivi
formativi da conseguire nonche' le modalita' di attuazione". 
    E', poi, previsto che i tirocini extracurriculari (formativi,  di
orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) siano  rivolti
a: 
        a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo
19 del d.lgs. n. 150/2015, compresi coloro  che  hanno  completato  i
percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; 
        b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro; 
        c) lavoratori a rischio di disoccupazione; 
        d) soggetti  gia'  occupati  che  siano  in  cerca  di  altra
occupazione; 
        e)  soggetti  disabili  e  svantaggiati  (disabili   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999; persone svantaggiate
ai  sensi   della   legge   n.   381/1991;   richiedenti   protezione
internazionale c titolari di status  di  rifugiato  e  di  protezione
sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e  di
grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai
sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del  d.lgs.  n.
24/2014. 
    La disposizione di legge dello Stato in  questa  sede  impugnata,
pur prevedendo un accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai fini della  definizione  di  linee-guida  condivise  in
materia di tirocini diversi da quelli curriculari, introduce  criteri
cogenti  del  tutto  irragionevoli  e  gravemente  limitativi   della
competenza   regionale   esclusiva   in   materia    di    formazione
professionale, dal che deriva la violazione dell'art. 117,  comma  4,
della Costituzione della Repubblica Italiana. 
    Nel caso di specie il  comma  721  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234  prevede  che  l'applicazione  dei  tirocini
extracurriculari  sia  'circoscritta'  in  favore  di  soggetti   con
difficolta' di inclusione sociale, il  che  esclude  alla  radice  la
possibilita' di introdurre in sede di accordo o di  attuazione  dello
stesso ogni diversa scelta  formativa  che  le  regioni  intendessero
intraprendere,  peraltro,  stravolgendo  le  finalita'  proprie   dei
tirocini extracurriculari  e  riducendone  grandemente  la  rilevanza
quali strumenti formativi e di politica sociale. 
    Ne consegue, peraltro, oltre alla  violazione  o,  rectius,  alla
elisione  della  competenza  regionale  in  materia   di   formazione
professionale, un'evidente irragionevolezza della  disposizione,  che
'circoscrive'  in  modo  del  tutto  ingiustificato  e  illogico   le
finalita' e l'utilita' dei  tirocini  extracurriculari  in  tal  modo
violando l'art. 3 Cost. in uno con l'art. 117, comma 4, Cost. 
    Si determina, infine, una sostanziale lesione  del  principio  di
leale collaborazione di cui all'art. 120  Cost.,  solo  all'apparenza
rispettato dal previsto Accordo da assumere  in  sede  di  conferenza
intergovernativa,  ma,  per  converso,  nella  sostanza  avvilito   e
umiliato dalla disposizione di legge statale che limita oltre modo il
contenuto dell'accordo e lede la competenza regionale in  materia  di
formazione professionale. 
    Per tali ragioni si chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte  dichiari
l'illegittimita' costituzionale del comma impugnato, nella  parte  in
cui   vincola   la   revisione   della   disciplina   dei    tirocini
extracurriculari al criterio che ne sia  circoscritta  l'applicazione
in favore di soggetti con difficolta' di inclusione sociale.