IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE (Sezione seconda penale) In composizione monocratica in persona de Il Giudice, dott. Stefano Sernia, Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del giorno 2 dicembre 2021 nel processo nei confronti di: C. F.A., nato a... il ...; letti gli atti, ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel presente processo il Tribunale e' chiamato a valutare la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui agli articoli 44, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, decreto legislativo n. 42/04, con riferimento all'edificazione, accertata in data 18 settembre 2012, di due immobili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale difformita' dai titoli autorizzativi, ed operando una non consentita trasformazione urbanistica di aree con destinazione agricola E2, realizzando invece un complesso turistico ricettivo. Il processo, nei confronti del presente imputato, e' sospeso ai sensi dell'art. 420-ter del codice di procedura penale a far data dall'udienza del 3 maggio 2016, allorche' il Tribunale rilevo' che, a causa delle condizioni di salute dell'imputato, quegli fosse affetto da un impedimento assoluto a comparire per patologia fisica che tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura penale, non avrebbe pero' consentito la sospensione del processo con accertamenti di tipo psichiatrico ma solo la sospensione e rinvio del processo in attesa della cessazione dell'impedimento. Il permanere della suddetta condizione e' stata reiteratamente attestata dai sanitari del Servizio sanitario nazionale appositamente incaricati dal Tribunale, nel tempo ed in occasione dei vari rinvii di udienza, che hanno ripetutamente accertato che l'imputato sia affetto da..., che ne comporta dal... l'allettamento, in condizioni di paralisi, con perdita dell'uso del linguaggio, tracheostomizzazione e perdita della capacita' di respirazione autonoma, nonche' perdita della capacita' di nutrirsi autonomamente, in quella che appare ormai essere una condizione irreversibile di incapacita' fisica a partecipare al processo, atteso che perdura almeno dal senza alcun segno di miglioramento ma, semmai, con i chiari segni di un aggravamento (peraltro in linea con cio' che, per comune esperienza, e' il normale decorso di tale terribile malattia): basti notare, ad es., che allorche' in data venne sottoposto a visita presso la commissione medica per l'accertamento dell'handicap, in..., venne accertata la situazione di portatore di handicap in situazione di gravita', a causa della diagnosi di..., e - deve ritenersi - di irreversibilita', atteso che venne espressamente esclusa la necessita' di una revisione a distanza di tempo; in tale occasione, l'imputato pero' non era ancora paralizzato, ma procedeva «con doppio appoggio cambi posturali molto difficoltosi», sicche' e' evidente che la sua attua situazione di paralisi, che peraltro dura anch'essa da anni, costituisca un aggravamento irrisolto della sua condizione. Tale condizione patologica dura, come detto, ed in condizioni di paralisi e perdita della capacita' di linguaggio da piu' di cinque; si tratta di patologia che, stando ai certificati medici acquisti ed alle relazioni mediche relative agli accertamenti reiteratamente disposti dal giudice, non da' segni di miglioramento, ma semmai appare ingravescente; pertanto, tenendo anche conto che, in base a norme di esperienza, non risulta che tale malattia, specie allorche' giunta al grado di sviluppo che si si e' delineato, possa andare in contro a miglioramenti, appare senz'altro trattarsi di una condizione irreversibile che non consente all'imputato di partecipare al processo; in particolare, la perdita del linguaggio non gli permette di comunicare verbalmente; la condizione di paralisi non gli permette di scrivere; egli potrebbe solo essere - al piu', e solo laddove si potessero ritenere superabili gli ostacoli al trasporto dell'imputato posti dalla sua condizione di soggetto a respirazione meccanica - muta presenza nel processo, senza alcuna capacita' di comunicare - ne' col Tribunale ne' col suo difensore - e quindi senza possibilita' di difendersi. Risulta quindi ricorrere una condizione assolutamente analoga a quella che giustifica la pronunzia di non procedibilita' di cui all'art. 72-bis del codice penale per irreversibilita' della condizione di incapacita' di partecipare coscientemente al processo; e tuttavia, tale norma e' espressamente dettata solo per i casi in cui la suddetta incapacita' discenda da una patologia mentale. La lettera della norma e' di tale limitante precisione, che non appare consentire l'applicazione analogica di tale disposizione anche al caso dell'incapacita' irreversibile derivante da una patologia irreversibile di tipo fisico e non mentale. Cio' tuttavia si risolve, a parere del giudicante, in una violazione dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni sovrapponibili in relazione a quella che e' la ratio della norma di cui all'art. 72-bis del codice penale, che appare assolvere alla necessita' di non mantenere inutilmente in piedi un processo - allorche' sia evidente l'impossibilita' di celebrarlo per l'irrealizzabilita' di un valido contraddittorio con l'imputato, a causa della sua assoluta incapacita' di partecipare coscientemente al processo - che assorbe risorse e tempo dello Stato e delle stesse parti private, oltre a poter arrecare all'imputato un'inutile (perche' ingiustificata, allorche' la perduranza del processo nel tempo non appaia ragionevolmente in grado di condurre al superamento della condizione di incapacita' dell'imputato a parteciparvi) sofferenza psicologica aggiuntiva a quella derivante da una situazione di salute gia' compromessa. Inoltre, anche laddove tale questione dovesse essere ritenuta infondata, appare esservi un ulteriore profilo di disparita' di trattamento. Va infatti osservato che, poiche' l'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza costituisce, ai sensi dell'art. 420-ter del codice penale, causa di sospensione del processo, anche il decorso della prescrizione e' sospeso, giusta quanto previsto dall'art. 159, comma 1 n. 3 del codice penale, per tutto il tempo per il quale dura l'impedimento a comparire; nel caso in oggetto, in cui l'impedimento si presenta prevedibilmente di natura irreversibile e quindi la sospensione del processo sara' perpetua, anche la prescrizione, il cui decorso e' sospeso, non maturera' mai, ed il processo e' quindi destinato a durare sino a che, con la morte dell'imputato, non si estinguera' il reato. Cio' introduce un'irrazionale disparita' di trattamento anche rispetto alla normativa dettata dal Legislatore - con gli articoli 420-quater del codice penale e 159 u.c. del codice penale - a disciplina di un'altra ipotesi di sospensione necessaria del processo, e cioe' quella prevista per l'ipotesi di impossibilita' di realizzare un valido contraddittorio con l'imputato per assenza delle condizioni della celebrazione del processo in sua assenza: anche per tali ipotesi (come per quella di cui all'art. 420-ter del codice di procedura penale ricorrente nel presente caso) e' infatti prevista la sospensione del processo, ma - giusta quanto previsto dall'art. 159 ultimo comma del codice penale - il freno posto al decorso della prescrizione e' solo temporaneo, e cioe' non opera oltre il limite di cui all'art. 161, comma 2 del codice penale; di talche', sospeso il processo a causa del fallimento dei tentativi di eseguire una notifica in mani dell'imputato, la prescrizione, decorso un periodo di sospensione del processo pari ad un quarto del tempo ordinario a prescrivere, riprendera' a decorrere. L'impossibilita' di procedere garantendo all'imputato il diritto al contraddittorio, che accomuna le ipotesi di cui al presente processo (impedimento assoluto ed irreversibile a comparire a causa di patologia non mentale) e quelle di cui agli articoli 72-bis e 420-quater del codice di procedura penale, e' quindi risolta in maniera diversa da quelle, pur tra loro differenti (ma in via di necessaria armonizzazione per disposizione di legge: si veda l'art. 1, comma 7, lettera e, della legge delega n. 134/21, che delega al governo il compito di novellare la normativa processuale con la previsione della pronunzia di sentenza inappellabile di improcedibilita' allorche' non sia possibile procedere in assenza dell'imputato), previste da tali ultime norme, a seconda della ragione dell'impossibilita', senza che di cio' appaia ricorrerne adeguata giustificazione rispetto alla ratio che tali disposizioni accomuna, e cioe' quella di evitare il peso - inutile, dispendioso, dannoso per lo Stato e l'imputato - della pendenza di un processo non celebrabile; disparita' di trattamento tanto piu' irrazionale ed ingiustificata, quanto maggiore - deve ritenersi - debba essere la sofferenza psicologica, indotta dalla pendenza di un processo penale a proprio carico, per chi abbia pieno possesso delle proprie facolta', ma soffra di un male fisico che gli impedisca di difendersi, rispetto all'imputato eventualmente non consapevole o solo parzialmente consapevole della propria condizione, a causa della propria patologia mentale, ma che del peso del processo viene immediatamente liberato. Le questioni suddette appaiono quindi non manifestamente infondate; in ordine alla loro rilevanza va osservato che, ove accolta quella relativa alla disparita' di trattamento della posizione dell'imputato stabilmente impedito, per ragioni fisiche, a partecipare al processo, rispetto a quella dell'imputato che tale impedimento sconti a causa delle sue condizioni mentali, il tribunale potrebbe procedere all'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 72-bis del codice di procedura penale; laddove invece venisse accolta quella relativa alla disparita' di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato non comparso e non dichiarabile assente, il tribunale potrebbe dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali per cui si procede che, in quanto commessi (come da imputazione) in data..., sarebbero ormai prescritti anche tenendo conto del termine massimo di prescrizione aumentato del periodo di sospensione previsto dall'art. 159 u.c. del codice penale.