ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 153 del
codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Messina nel procedimento
penale a carico di A. G. e altri, con ordinanza del 28 novembre 2018,
iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 2021.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 28 novembre 2018, iscritta al n. 145 del
r.o. 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Messina ha censurato - d'ufficio e in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione - l'art. 153 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alle
parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico
ministero mediante posta elettronica certificata (PEC).
1.1.- Il rimettente deve delibare un'eccezione di nullita' della
richiesta di rinvio a giudizio di M.M. T., sollevata dalla difesa di
quest'ultimo in ragione dell'omesso espletamento dell'interrogatorio
dell'indagato, ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice a quo riferisce che il difensore dell'indagato aveva
trasmesso via PEC la richiesta di interrogatorio al pubblico
ministero, dopo che quest'ultimo aveva notificato l'avviso di
conclusione delle indagini tramite PEC, come consentito dagli artt.
157, comma 8-bis, e 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il thema
decidendum atterrebbe dunque alla verifica della regolarita' della
notifica via PEC della richiesta di interrogatorio da parte del
difensore al pubblico ministero.
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il
rimettente osserva che l'esigenza di rimodulazione di «alcune forme e
procedure» del codice di rito, onde conseguirne l'adattamento alle
«piu' moderne possibilita' fornite dalla tecnologia», in coerenza con
il principio costituzionale della ragionevole durata del processo,
«non [potrebbe] non involgere la fase procedimentale».
Questa Corte, pronunciandosi in tema di notifiche nel
procedimento fallimentare, avrebbe poi posto l'accento sulla
necessita' di «rigida attuazione, anche nella fase delle modalita'
tecniche, del diritto di difesa e della stessa parita' delle parti».
Nel caso di specie, a fronte della possibilita', offerta al
pubblico ministero dagli artt. 157 e 148 cod. proc. pen., di
notificare i propri atti via PEC all'indagato, non vi sarebbe alcuna
ragione che giustifichi l'esclusione dalla medesima possibilita',
«specie a fronte di termini cogenti», al difensore dell'indagato, il
quale dispone di PEC e avrebbe la possibilita' di «avere un
destinatario certo della notifica».
E invero, «a fronte di due atti collegati, avviso di conclusione
indagini e richiesta di interrogatorio, e [di] due notifiche di
identica tipologia», «vanificare il diritto all'interrogatorio
dell'indagato per omesso deposito in cancelleria della richiesta, ed
invio della richiesta con PEC», sarebbe lesivo dell'«uguaglianza
processuale delle parti» e del diritto di difesa, oltre che
contrastante «con l'intero impianto di informatizzazione determinato
dal principio costituzionale della giusta durata del processo».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
in subordine, non fondate.
2.1.- Il giudice a quo non avrebbe verificato la tempestivita'
della richiesta di interrogatorio avanzata dal difensore
dell'indagato via PEC, il che impedirebbe di vagliare la rilevanza
delle questioni sollevate. Ai fini dell'accertamento della dedotta
nullita' della richiesta di rinvio a giudizio, risulterebbe infatti
preliminare valutare se la richiesta di interrogatorio sia stata
formulata entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod.
proc. pen. Di qui l'inammissibilita' delle questioni.
2.2.- Le questioni sarebbero altresi' inammissibili per omesso
esperimento del tentativo di interpretazione conforme della
disposizione censurata.
L'ordinanza di rimessione non si confronterebbe con il principio
- enunciato dalla giurisprudenza di legittimita' in relazione a
istanze e memorie presentate con modalita' non conformi a quelle
prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen. - secondo cui, pur essendo
precluso alle parti private l'uso dei mezzi tecnici di cui all'art.
418-ter (recte: 148, comma 2-bis) cod. proc. pen., l'irregolare
notificazione di un atto via PEC non ne determina l'assoluta
irricevibilita', ne' l'inesistenza, ma pone soltanto a carico di
colui che ha adoperato il mezzo tecnico non consentito l'onere di
appurare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del
destinatario (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda
penale, sentenza 16 maggio 2017, n. 31314; sezione prima penale,
sentenza 16 novembre 2017-17 gennaio 2018, n. 1904).
Tale principio sarebbe estensibile, per identita' di ratio, alle
notificazioni di atti diretti al pubblico ministero; sicche' il
rimettente avrebbe dovuto verificare la possibilita' di interpretare
la disposizione censurata nel senso dell'efficacia della richiesta di
interrogatorio dell'indagato, pur irregolarmente trasmessa via PEC,
che fosse stata tempestivamente portata a conoscenza del pubblico
ministero.
2.3.- Le questioni sarebbero comunque infondate.
2.3.1.- Non sarebbe ravvisabile alcun irragionevole esercizio
della discrezionalita' del legislatore, in quanto il differente
regime di notificazione degli atti del difensore dell'indagato e del
pubblico ministero sarebbe giustificato dal ruolo di «parte pubblica»
di quest'ultimo, che peraltro, alla data di promovimento
dell'incidente di costituzionalita', non sarebbe stato nemmeno
titolare di un domicilio digitale.
Del resto, anche gli atti e i provvedimenti del giudice
dovrebbero essere comunicati al pubblico ministero mediante consegna
di copia in segreteria, ex art. 153, comma 2, cod. proc. pen.,
potendosi utilizzare «mezzi tecnici idonei» solo ove ricorrano le
specifiche condizioni indicate dall'art. 64 delle Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; il che ulteriormente dimostrerebbe la non fondatezza della
censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost.
2.3.2.- Sarebbe poi da escludere la prospettata lesione del
principio della parita' processuale delle parti, poiche' quest'ultimo
postula esclusivamente la necessita' di garantire «l'eguale diritto
alla prova e la formazione della stes[s]a nel contraddittorio delle
parti» e non il riconoscimento alle parti stesse di identici poteri e
strumenti di azione (e' citata l'ordinanza n. 286 del 2003 di questa
Corte).
2.3.3.- Ne' tantomeno si profilerebbe un conflitto con il
principio della ragionevole durata del processo, rispetto al quale le
modalita' di notificazione degli atti previste dall'ordinamento sono
prive di rilevanza, essendo la durata del processo condizionata
unicamente dai termini stabiliti per il compimento degli atti.
2.3.4.- Sarebbe infine insussistente la dedotta violazione
dell'art. 24, secondo comma, Cost., atteso che l'inefficacia di un
atto dipendente dalla difformita' della sua notificazione dal modello
prefigurato dalla legge deriverebbe dalla natura essenzialmente
formale della disciplina delle notificazioni, cui si ricollega la
funzione di assicurare «la legalita' del procedimento».
3.- In prossimita' della camera di consiglio, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa,
ribadendo le argomentazioni gia' svolte nell'atto di intervento e
insistendo per la declaratoria di inammissibilita' o, in subordine,
di non fondatezza delle questioni sollevate.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 28 novembre 2018, iscritta al n. 145 del
r.o. 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Messina ha censurato - d'ufficio e in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione - l'art. 153 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alle
parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico
ministero mediante posta elettronica certificata (PEC).
Il rimettente muove dal presupposto ermeneutico che alla
trasmissione della richiesta di interrogatorio ex art. 415-bis, comma
3, cod. proc. pen. si applichi l'art. 153 cod. proc. pen.,
disposizione che detta la disciplina generale delle notificazioni
dirette al pubblico ministero, consentendo alle parti e ai difensori
di avvalersi della forma semplificata costituita dalla consegna di
copia dell'atto in segreteria.
Ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione, nella
disposizione censurata, della possibilita' di utilizzare quale mezzo
di notificazione la PEC, di cui invece il pubblico ministero puo'
avvalersi per le notifiche al difensore ai sensi degli artt. 148,
comma 2-bis, e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sarebbe lesiva:
- dell'art. 3 Cost., perche' non vi sarebbe alcuna ragione che
giustifichi l'esclusione per il difensore dell'indagato della
medesima facolta' riconosciuta al pubblico ministero, nonche'
- degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., dal momento che la
disciplina censurata comprometterebbe, assieme, il diritto di difesa,
l'uguaglianza processuale delle parti e il canone di ragionevole
durata del processo.
2.- Preliminare all'esame dell'ammissibilita' e del merito delle
questioni e' la ricostruzione del quadro normativo relativo alle
notificazioni via PEC nel processo penale.
2.1.- La scelta della PEC quale mezzo per effettuare
comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo penale risale
all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario), convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio
2010, n. 24, il quale ha previsto in via generale che «nel processo
civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni
per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche». Le modalita'
attuative sono state poi stabilite, ai sensi del comma 1 del medesimo
art. 4, dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24).
2.2.- L'art. 16, commi 4 e 9, lettera c-bis), del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2012,
n. 221, e poi subito modificato dall'art. 1, comma 19, punto 1),
lettera a), numero 1), della legge 28 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», ha introdotto - a partire
dal 15 dicembre 2014 - l'uso delle notifiche telematiche negli uffici
giudiziari penali di primo e secondo grado, limitatamente pero' alle
«notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale».
Si e' cosi' previsto l'uso della PEC solo da parte dell'autorita'
giudiziaria (come si evince dall'ultimo periodo del sopra citato
comma 4, secondo cui «[l]a relazione di notificazione e' redatta in
forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla
cancelleria»), per eseguire:
a) le notificazioni ai difensori (art. 148, comma 2-bis, cod.
proc. pen.);
b) le notificazioni urgenti nei confronti di persone diverse
dall'imputato (art. 149 cod. proc. pen.);
c) le notificazioni in circostanze particolari, indicate dal
giudice in apposito decreto motivato, a persone diverse dall'imputato
(art. 150 cod. proc. pen.);
d) le notificazioni richieste dal pubblico ministero nei
confronti delle persone interessate (art. 151, comma 2, cod. proc.
pen.).
2.3.- A fronte del tenore letterale dell'art. 16, commi 4 e 9,
lettera c-bis), del d.l. n. 179 del 2012, la giurisprudenza di
legittimita' ha in linea generale ritenuto preclusa alle parti
private la trasmissione via PEC agli uffici giudiziari di istanze,
atti e documenti, in particolare negando la possibilita' di
utilizzare tale mezzo tecnico:
- per l'impugnazione di provvedimenti giudiziari (Corte di
cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 dicembre 2019-27 marzo
2020, n. 10682; sezione quarta penale, sentenza 27 novembre 2019, n.
52092; sezione terza penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 38411;
sezione quarta penale, sentenza 23 gennaio 2018, n. 21056; sezione
sesta penale, sentenza 5 dicembre 2017, n. 55444; sezione terza
penale, sentenza 11 luglio 2017, n. 50932; sezione quarta penale,
sentenza 30 marzo 2016, n. 18823);
- per il deposito di memorie nel giudizio di cassazione (Corte di
cassazione, sezione seconda penale, sentenza 16 maggio 2017, n.
31336; sezione terza penale, sentenza 20 settembre 2016, n. 48584);
- per il deposito delle liste testimoniali (Corte di cassazione,
sezione terza penale, sentenza 26 ottobre 2016 - 14 febbraio 2017, n.
6883);
- per il deposito della nomina del difensore di fiducia (Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 18 febbraio 2019, n.
38665; sezione quinta penale, sentenza 25 ottobre 2018, n. 53217).
L'uso della PEC per la trasmissione di atti e istanze delle parti
private all'autorita' giudiziaria e' stato invece ammesso in
relazione alla trasmissione delle istanze di rinvio dell'udienza per
legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, con la
precisazione che l'uso di tale irrituale forma di trasmissione
comporta per la parte che se ne avvalga l'onere di accertarsi che
l'istanza sia giunta a effettiva conoscenza del destinatario (Corte
di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 14 luglio 2021, n.
35542; sezione prima penale, sentenza 4 giugno 2021, n. 25366;
sezione seconda penale, sentenza 1 dicembre 2020-27 gennaio 2021, n.
3436; sezione prima penale, sentenza 17 luglio 2020, n. 21981;
sezione prima penale, sentenza 22 marzo 2019, n. 17879). E' stata
inoltre riconosciuta la possibilita' di trasmettere via PEC le
istanze di rinvio della trattazione per adesione del difensore
all'astensione degli avvocati dalle udienze (Corte di cassazione,
sezione seconda penale, sentenza 8 gennaio 2020, n. 4655; sezione
quarta penale, sentenza 6 giugno 2018, n. 35683).
2.4.- Il quadro normativo poc'anzi ricostruito, vigente all'epoca
in cui e' stata pronunciata l'ordinanza di rimessione oggi all'esame
della Corte, e' radicalmente mutato in forza della normativa emanata
per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19, che ha per la
prima volta espressamente consentito alle parti private di
trasmettere via PEC agli uffici giudiziari memorie, documenti,
richieste e istanze.
2.4.1.- In particolare, l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, al
comma 12-quater.1 (inserito dall'art. 3, comma 1, lettera f, del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19»,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70)
che, sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia di natura non regolamentare, presso ciascun ufficio
del pubblico ministero che ne facesse richiesta, fosse autorizzato il
deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e
istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo
le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
(DGSIA) - da adottarsi previo accertamento della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici - anche in deroga
alle previsioni del d.m. n. 44 del 2011, con la precisazione che il
deposito degli atti si sarebbe inteso come eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi
ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento
direttoriale.
2.4.2.- Successivamente, l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto al comma 11 (inserito in
sede di conversione) che, al fine di consentire il deposito
telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con
decreto non regolamentare del Ministro della giustizia - adottato
previo accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici - fosse autorizzato il deposito con
modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis,
comma 3, cod. proc. pen., secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del DGSIA, anche in deroga alle previsioni del d.m. n.
44 del 2011.
2.4.3.- L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha poi dettato
un'articolata disciplina della trasmissione in via telematica degli
atti delle parti all'autorita' giudiziaria; disciplina la cui
vigenza, originariamente prevista «fino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35», e'
stata poi successivamente prorogata:
- al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito con
modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76;
- al 31 dicembre 2021 dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche), convertito, con modificazioni,
nella legge 16 settembre 2021, n. 126;
- e infine al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Il citato art. 24 prevede, al comma 1, che il deposito di
memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis,
comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle Procure della
Repubblica avvenga esclusivamente tramite il «portale del processo
penale telematico» (PPPT), individuato con provvedimento del DGSIA
(poi emanato il 5 febbraio 2021) e con le modalita' ivi stabilite. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento. Ulteriori atti da
depositare tramite il PPPT sono stati individuati con decreto del
Ministro della giustizia, emanato il 13 gennaio 2021 ai sensi del
comma 2 dell'art. 24.
Dall'entrata in vigore del sistema di deposito nel PPPT, in
relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, l'invio
tramite PEC «non e' consentito e non produce alcun effetto di legge»
(art. 24, comma 6).
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, per tutti gli atti, documenti e
istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1
e 2 dell'art. 24, e' consentito il deposito con valore legale
mediante invio agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari
destinatari, indicati in apposito provvedimento del DGSIA (emanato il
9 novembre 2020), nel quale sono state indicate le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione
digitale e le ulteriori modalita' di invio. Il comma 5 dell'art. 24
detta la disciplina relativa all'attestazione, da parte delle
segreterie e cancellerie degli uffici giudiziari, del deposito degli
atti dei difensori inviati tramite PEC.
I successivi commi da 6-bis a 6-novies contengono inoltre una
dettagliata disciplina che consente la trasmissione via PEC di atti
di impugnazione (da redigersi in forma di documento informatico
sottoscritto digitalmente), motivi nuovi e memorie e stabilisce le
relative ipotesi di inammissibilita'.
2.5.- Infine, nel quadro della generale riforma del processo
penale, l'art. 1, comma 5, della legge 27 settembre 2021, n. 134
(Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari) ha delegato il Governo a
emanare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di processo penale telematico, da adottarsi nel rispetto, tra
l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:
«a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere
formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano
garantite l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la
reperibilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere
che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti
e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con
modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni
in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza,
anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche'
circa l'identita' del mittente e del destinatario; prevedere che per
gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa
avvenire anche con modalita' non telematica;
b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche
riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni
telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la
conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della
certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti
tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale».
A tali principi e criteri direttivi si aggiungono poi quelli
relativi alla previsione di una disciplina transitoria relativa al
passaggio al nuovo regime telematico di deposito, comunicazione e
notificazione, che tra l'altro coordini il «processo di attuazione
della delega con quelli di formazione del personale coinvolto»
(lettera c); alla individuazione di uffici giudiziari e tipologie di
atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche
di deposito, comunicazione o notificazione (lettera d); alla
predisposizione di un'apposita regolamentazione dei casi di
malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero
della giustizia (lettera e); alla previsione di «soluzioni
tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di
avvenuto perfezionamento del deposito» (lettera f).
La legge delega detta, inoltre, articolati principi e criteri
direttivi in materia di modifica della disciplina del codice di rito
relativa alle notificazioni, anche con riguardo alle notifiche
telematiche all'imputato (art. 1, comma 6, della legge n. 134 del
2021).
3.- Tanto premesso in relazione al quadro normativo e
giurisprudenziale che fa da sfondo alle questioni sollevate dal GUP
del Tribunale di Messina, va subito precisato che non e' rilevante
per lo scrutinio delle questioni stesse lo ius superveniens (supra,
punto 2.4.) che ha oggi reso possibili i depositi telematici e
l'invio di atti, documenti e istanze via PEC da parte dei difensori
durante la pandemia da COVID-19. L'ordinanza di rimessione e' stata
infatti depositata il 28 novembre 2018, e il giudice a quo deve
valutare la ritualita' della notifica via PEC effettuata dal
difensore dell'imputato con riferimento alla normativa all'epoca
vigente, secondo il principio tempus regit actum che opera in materia
processuale.
4.- Devono ora essere esaminate le eccezioni di inammissibilita'
sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.
4.1.- La difesa erariale ha eccepito il difetto di motivazione
sulla rilevanza delle questioni, dal momento che il rimettente
avrebbe omesso di verificare la tempestivita' della richiesta di
interrogatorio ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., trasmessa
via PEC dal difensore; verifica che sarebbe preliminare rispetto alla
valutazione di nullita' del rinvio a giudizio per omesso
interrogatorio dell'indagato.
L'eccezione non e' fondata.
E' ben vero che, secondo il disposto dell'art. 416, comma 1, cod.
proc. pen., la declaratoria di nullita' della richiesta di rinvio a
giudizio per omissione dell'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio presuppone che quest'ultimo sia stato richiesto
«entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3» (venti giorni
dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari). Ma e' evidente che l'affermazione del rimettente,
secondo cui la decisione sulla ritualita' della trasmissione via PEC
della richiesta di interrogatorio e' preliminare rispetto alla
delibazione dell'eccezione di nullita' del rinvio a giudizio,
sottende una implicita positiva valutazione circa la tempestivita'
della richiesta stessa.
4.2.- L'Avvocatura generale dello Stato ha altresi' eccepito
l'inammissibilita' delle questioni per omesso esperimento del
tentativo di interpretazione conforme della disposizione censurata.
Il rimettente avrebbe potuto applicare anche al caso di specie il
principio affermato da alcune pronunce di legittimita', secondo cui,
pur essendo precluso alle parti private l'uso dei mezzi tecnici di
cui all'art. 418-ter (recte: 148, comma 2-bis) cod. proc. pen.,
l'irregolare notificazione di un atto via PEC non ne determina
l'assoluta irricevibilita' ne' l'inesistenza, ma pone soltanto a
carico di colui che ha adoperato il mezzo tecnico non consentito
l'onere di appurare che l'atto sia pervenuto nella sfera di
conoscenza del destinatario (sono citate Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza 16 novembre 2017-17 gennaio 2018, n. 1904;
sezione seconda penale, sentenza 16 maggio 2017, n. 31314).
Nemmeno questa eccezione e' fondata.
Le sentenze richiamate dall'Avvocatura generale dello Stato
riguardano rispettivamente la trasmissione via PEC alla corte
d'appello di una richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo
impedimento dell'imputato (sentenza n. 31314 del 2017) e la
trasmissione via telefax, sempre alla corte d'appello, di una
richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del
difensore (sentenza n. 1904 del 2018). Tali fattispecie non sono
pero' assimilabili alla trasmissione della richiesta di
interrogatorio ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., se non
altro in quanto, per espressa previsione dell'art. 420-ter, commi 1,
2 e 5, cod. proc. pen., il giudice in udienza e' tenuto anche
d'ufficio a prendere atto dell'esistenza di un legittimo impedimento
a comparire dell'imputato o del difensore, allorche' in qualsiasi
modo «risulta» (commi 1 e 5) o anche solo «appare probabile» (comma
2) che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire
per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, e
dunque anche in assenza di formale comunicazione da parte del
difensore dell'impedimento.
La stessa sentenza n. 31314 del 2017, invocata dalla difesa
statale, ribadisce d'altra parte il principio generale - applicabile
prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale legata alla
pandemia da COVID-19 - secondo cui, nel processo penale, alle parti
private non era consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed
istanze mediante l'utilizzo della PEC; principio costantemente
applicato dalla giurisprudenza di legittimita', che aveva altresi'
escluso, con riferimento alla finitima materia delle comunicazioni
del giudice al pubblico ministero (art. 153, comma 2), la
possibilita' di utilizzare la PEC, proprio in ragione del mancato
richiamo dell'art. 153 da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lettera
c-bis), del d.l. n. 179 del 2012 (Corte di cassazione, sezione quinta
penale, sentenza 14 novembre 2018-23 gennaio 2019, n. 3181).
Va soggiunto che non sembrano consentire un'interpretazione nel
senso dell'ammissibilita' dell'uso della PEC, nel caso sottoposto al
rimettente, nemmeno le pronunce di legittimita' secondo cui la
richiesta di interrogatorio formulata ai sensi dell'art. 415-bis,
comma 3, cod. proc. pen. puo' essere trasmessa al pubblico ministero
anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purche' la
sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico
ufficiale abilitato (Corte di cassazione, sezione sesta penale,
sentenza 18 settembre 2018, n. 50087; sezione terza penale, sentenza
2 dicembre 2008-20 gennaio 2009, n. 2109), atteso che dette sentenze
hanno in sostanza fatto applicazione della disciplina prevista
dall'art. 583 cod. proc. pen. per la spedizione delle impugnazioni;
spedizione che la stessa giurisprudenza di legittimita' ha sempre
escluso potesse avvenire via PEC (supra, punto 2.3.).
A fronte di questo quadro normativo e giurisprudenziale,
correttamente il rimettente si e' attenuto al «principio -
ripetutamente affermato da questa Corte - secondo il quale l'onere di
interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente
di costituzionalita', allorche' il tenore letterale della
disposizione non consenta tale interpretazione» (sentenza n. 221 del
2019, nonche', da ultimo, sentenze n. 34 e n. 19 del 2022).
5.- Le questioni sono tuttavia inammissibili per una diversa
ragione.
5.1.- E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla
legislazione emergenziale del 2020, poc'anzi ricostruito, trasparisse
una evidente disparita' di trattamento tra le parti del processo
penale.
Al pubblico ministero era infatti consentito in via generale
l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o
indagato, laddove analoga possibilita' era preclusa al difensore per
le notificazioni al pubblico ministero.
E cio' ancorche' il difensore fosse gia' tenuto a dotarsi di PEC
e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza (art.
16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2), nonche' ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione
della propria casella di posta elettronica certificata, delineati
dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 (Corte di cassazione, sezione
terza penale, sentenza 18 giugno 2018, n. 51464), onde poter ricevere
le notificazioni dell'autorita' giudiziaria. Al punto che, in difetto
di istituzione o comunicazione dell'indirizzo di PEC, ovvero in caso
di mancata consegna del messaggio di PEC proveniente dall'autorita'
giudiziaria per cause imputabili al destinatario, le notificazioni al
difensore erano eseguite «esclusivamente mediante deposito in
cancelleria» (art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012).
5.2.- Una tale disparita' di trattamento non poteva, d'altra
parte, ritenersi sorretta da ragionevoli giustificazioni.
Vero e' che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
«nel processo penale, il principio di parita' tra accusa e difesa non
comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del
pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparita' di
trattamento "risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza,
sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero,
sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse
alla corretta amministrazione della giustizia"» (sentenza n. 34 del
2020, e ivi numerosi precedenti citati).
E vero e', altresi', che tra queste esigenze, idonee a
giustificare una transitoria differenza di trattamento tra pubblico
ministero e difensore, ben potevano annoverarsi - allorche' il
legislatore introdusse, con il d.l. n. 179 del 2012, le notifiche
telematiche al difensore - le difficolta' tecniche, per gli uffici
del pubblico ministero, legate alla gestione di un gran numero di
comunicazioni via PEC, con conseguente necessita' di monitorare
continuamente le caselle di posta elettronica e - in assenza di
fascicoli digitalizzati - di stampare, registrare e inserire nei
fascicoli cartacei i documenti inviati dai difensori.
Cionondimeno, tali indubbie difficolta' avrebbero potuto e dovuto
essere affrontate - nell'arco dei ben sei anni trascorsi tra il d.l.
n. 179 del 2012 e l'ordinanza di rimessione - attraverso appositi
accorgimenti tecnici e organizzativi, come quelli posti in essere con
immediatezza non appena scoppiata la pandemia da COVID-19 (supra,
punto 2.4.). Il che avrebbe evitato il verificarsi, nel 2018, di
situazioni singolari come quella, realizzatasi nel giudizio a quo, di
un difensore che riceve legittimamente dal pubblico ministero via PEC
la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a
carico del proprio assistito, ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc.
pen., e che si trova pero' nell'impossibilita' di rispondere con la
medesima modalita' al pubblico ministero, per esercitare una delle
piu' importanti facolta' - la richiesta di interrogatorio
dell'indagato - previste dallo stesso art. 415-bis.
Questo ritardo nell'adeguamento della normativa sulle
notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero all'evoluzione
tecnologica si e' tradotto, d'altra parte, in un pregiudizio
significativo a carico del difensore e dello stesso imputato. In
effetti, la facolta' di utilizzare lo strumento telematico per le
proprie notificazioni e comunicazioni e' funzionale a una maggiore
effettivita' del diritto di difesa, che l'ordinamento ha il dovere di
garantire e di promuovere in forza dell'art. 24, secondo comma, Cost.
Notificare un atto via PEC dal proprio studio professionale comporta
evidentemente un significativo risparmio di tempi e di costi non solo
rispetto all'ordinario procedimento tramite ufficiale giudiziario, ma
anche rispetto alla pur semplificata modalita' prevista dall'art. 153
cod. proc. pen., rappresentata dal deposito di copia dell'atto nella
segreteria del pubblico ministero, dal momento che tale attivita'
presuppone pur sempre l'accesso a un ufficio che potrebbe trovarsi
anche a grande distanza dallo studio del difensore, con conseguente
necessita' per quest'ultimo di munirsi di un procuratore in loco, e
per l'imputato di accollarsi i costi relativi (sull'effettivita' del
diritto di difesa ex art. 24 Cost., sentenza n. 18 del 2022, punto
4.4. del Considerato in diritto, in fine; sentenza n. 10 del 2022,
punto 9.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi
citati).
5.3.- Tuttavia, l'auspicata pronuncia di illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata rischierebbe di
determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze.
Anzitutto, va considerato che l'introduzione della facolta', per
le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al pubblico
ministero tramite PEC presuppone una complessa attivita' di
normazione primaria e secondaria, volta a creare le condizioni
pratiche perche' tale facolta' possa essere utilmente esercitata. E'
necessario, tra l'altro, assicurare il corretto funzionamento dei
servizi di ricezione delle notificazioni telematiche da parte degli
uffici giudiziari; stabilire le caratteristiche tecniche degli atti
da notificare; disciplinare le modalita' di attestazione della loro
spedizione e ricevimento; gestire la fase di transizione dalle
notifiche tradizionali a quelle telematiche e la necessaria
formazione del personale degli uffici giudiziari. Il tutto nel piu'
ampio contesto della realizzazione di un processo penale telematico,
nel quale il legislatore e' altresi' chiamato a scegliere, in radice,
se la modalita' di trasmissione degli atti di parte al pubblico
ministero durante le indagini preliminari debba essere individuata
nella PEC, o in altro strumento telematico - come avvenuto, durante
l'emergenza pandemica, in relazione all'uso del «portale del processo
penale telematico» (PPPT) di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del d.l.
n. 137 del 2020 (supra, punto 2.4.3.).
Tutti cio' esorbita, ovviamente, dai poteri di questa Corte, che
potrebbe unicamente limitarsi a introdurre, con la propria pronuncia,
una nuova modalita' a disposizione dei difensori per effettuare
notificazioni o comunicazioni al pubblico ministero, senza poter
pero' assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi:
obiettivo, quest'ultimo, per realizzare il quale sono invece
necessari interventi legislativi e regolamentari ad hoc,
caratterizzati peraltro da ampia discrezionalita' quanto
all'individuazione di «modi, condizioni e termini» (sentenza n. 146
del 2021).
D'altra parte, questa Corte non puo' non tenere conto del
mutamento del quadro normativo intervenuto nel lunghissimo lasso
temporale che separa l'ordinanza di rimessione dalla presente
decisione, causato - per ironia della sorte - dalle difficolta'
incontrate dalla cancelleria del giudice a quo nell'eseguire le
prescritte notificazioni e comunicazioni al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere. Le modifiche normative
fanno si' che la richiesta del giudice a quo di introdurre nell'art.
153 cod. proc. pen. la facolta' per il difensore di effettuare
notifiche e comunicazioni al pubblico ministero via PEC sia ormai in
conflitto con la diversa scelta compiuta dal legislatore del 2020 di
prevedere - quanto meno sino al 31 dicembre 2022 - che memorie,
documenti, richieste e istanze del difensore al pubblico ministero
(compresa quella di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art.
415-bis, comma 3, cod. proc. pen.) siano depositati sul menzionato
portale del processo penale telematico (PPPT), anziche' - appunto -
inviati mediante PEC.
Infine, l'intervento richiesto ora a questa Corte inevitabilmente
si sovrapporrebbe in maniera disorganica all'esercizio della delega
di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021,
finalizzata a introdurre una compiuta e stabile disciplina del
processo penale telematico.
5.4.- Di qui l'inammissibilita' delle questioni prospettate
(sulla inammissibilita' della questione, laddove il rimedio al vulnus
riscontrato richieda interventi normativi di sistema, implicanti
scelte di fondo tra opzioni alternative rientranti tutte nella
discrezionalita' del legislatore, sentenze n. 259, n. 240, n. 146, n.
103, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 250 del 2018 e n. 252 del 2012).
Al contempo, questa Corte non puo', pero', esimersi dal formulare
il pressante auspicio che il Governo dia puntuale attuazione alla
delega conferitagli dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del
2021, confermando cosi' anche per il futuro la facolta' per il
difensore di giovarsi di modalita' telematiche per l'effettuazione di
notificazioni e depositi presso l'autorita' giudiziaria. Cio' in
coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena
effettivita' al diritto di difesa, e assieme di superare
definitivamente l'irragionevole disparita' di trattamento tra parte
pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal giudice rimettente.