LA GIUDICE DI PACE DI LIVORNO 
                       avv. Emanuela Ercolini 
 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione del presente  processo
la  questione  di   incostituzionalita'   sollevata   dal   difensore
dell'imputato in merito alla qualificazione  come  delitto  dell'art.
14,  comma  1-bis,  decreto  legislativo  n.  286/98  per  violazione
dell'art.  3  della  Costituzione  (principio  di   uguaglianza)   in
relazione all'art. 650 cp, ed art. 24 della Costituzione (diritto  di
difesa) in relazione all'art. 162-bis cp, per i seguenti motivi: 
    E' rilevante ed attuale in  quanto  proposta  in  sede  di  prima
udienza  ed  inerisce   il   trattamento   sanzionatorio   irrogabile
all'imputato; 
        nel  presente  processo   viene   contestata,   infatti,   la
violazione dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo  n.  286/98
perche'  l'imputato  «destinatario  del  decreto  di  espulsione  del
prefetto di ... emesso e notificatogli il ... veniva  sottoposto  con
provvedimento emesso dal questore di ... in data ... e  notificatogli
in pari data alla misura alternativa dell'obbligo di firma, la stessa
convalidata il ... dal giudice di pace di ... Violava la prescrizione
non presentandosi piu' alla firma. Accertato in ...». 
    Nella  vigente  formulazione  l'art.  14,  comma  1-bis,  decreto
legislativo n. 286/98 cosi' prevede:  «1-bis.  Nei  casi  in  cui  lo
straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta  ai  sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre
una o piu' delle seguenti misure: 
        1. a) consegna del passaporto o altro documento  equipollente
in corso di validita', da restituire al momento della partenza; 
        2.  b)  obbligo  di  dimora  in  un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
        3. c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
Le misure di cui al primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso  che
lo stesso ha facolta'  di  presentare  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.   Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente  per  territorio.  Il  giudice,  se  ne  ricorrono  i
presupposti, dispone con decreto la  convalida  nelle  successive  48
ore. Le misure, su istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,
possono  essere  modificate  o  revocate  dal  giudice  di  pace.  Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito  con
la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai   fini
dell'espulsione dello straniero non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'art.  13,  comma  3,  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.  Qualora  non  sia
possibile  l'accompagnamento  immediato  alla   frontiera,   con   le
modalita' di cui all'art. 13, comma 3, questore provvede ai sensi dei
commi 1 o 5-bis del presente articolo. 
    Nel caso di specie, l'imputato destinatario di  un  provvedimento
di espulsione da  parte  del  prefetto  di  ...  non  per  motivi  di
pericolosita' sociale/tutela ordine pubblico, ed in  possesso  di  un
documento in corso  di  validita',  gli  veniva  irrogata  la  misura
alternativa dell'obbligo di firma anziche' il trattenimento nel CpT. 
    Tale norma per come formulata e' incostituzionale per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione perche': 
        1. prevede una sanzione nel massimo edittale piu' alta  della
violazione ben piu' grave prevista dall'art.  14,  comma  5-ter  (che
prevede la pena da euro 6.000,00 a euro 15.000,00 di  multa).  Recita
infatti l'art. 5-ter.: «La violazione dell'ordine  di  cui  al  comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con  la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o  espulsione
disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se lo  straniero,  ammesso
ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito,  di  cui  all'art.
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da  6.000  a  15.000
euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5».
(Ovvero per non aver effettuato la partenza volontaria  concessa  dal
prefetto in mancanza dei presupposti per l'accompagnamento coattivo). 
    Cosi  prevede  infatti  l'art.  13,  comma  5,   «Lo   straniero,
destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non  ricorrano
le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera  di  cui
al comma 4,  puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la  partenza
volontaria, anche attraverso programmi  di  rimpatrio  volontario  ed
assistito, di cui all'art. 14-ter il prefetto,  valutato  il  singolo
caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero
a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un  termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere  prorogato,  ove
necessario, per un  periodo  congruo,  commisurata  alle  circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata  del  soggiorno  nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali,  nonche'  l'ammissione  a
programmi di rimpatrio  volontario  ed  assistito,  di  cui  all'art.
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non
si  applicano,  comunque,   allo   straniero   destinatario   di   un
provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.». 
        2. e' qualificato come delitto sebbene inerisca, comunque, la
violazione di un ordine di autorita' come l'art. 650 cp, il quale  e'
invece configura  una  contravvenzione:  cio'  tra  l'altro  comporta
l'impossibilita' per l'imputato di accedere a riti alternativi  quali
il  162-bis  cp  al  fine  di  estinguere  il  reato,  con  ulteriore
violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. 
    Rilevato che l'art.  14,  comma  1-bis,  decreto  legislativo  n.
286/98 e' rivolto a punire le condotte di minore  rilevanza  commesse
da persone la cui espulsione non  e'  stata  dettata  da  ragioni  di
pericolosita' sociale, ne' di tutela  dell'ordine  pubblico,  ne'  di
prevenzione o repressione di fenomeni terroristici, come nelle  altre
ipotesi previste  dell'art.  14,  comma  5-ter  e  quater,  risultano
violati anche i principi di proporzionalita' e di  gradualita'  della
pena, in violazione anche della direttiva 2008/115/CE. 
    Pertanto,  ritenuta  fondata  la  questione   di   illegittimita'
costituzione dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 286/98
nella parte in cui prevede che «il contravventore anche solo  ad  una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000  euro»
anziche' prevedere  l'ammenda  e  nella  misura  inferiore,  ritenuta
congrua alla violazione suddetta.