LA GIUDICE DI PACE DI LIVORNO
avv. Emanuela Ercolini
Ritenuta rilevante ai fini della decisione del presente processo
la questione di incostituzionalita' sollevata dal difensore
dell'imputato in merito alla qualificazione come delitto dell'art.
14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 286/98 per violazione
dell'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) in
relazione all'art. 650 cp, ed art. 24 della Costituzione (diritto di
difesa) in relazione all'art. 162-bis cp, per i seguenti motivi:
E' rilevante ed attuale in quanto proposta in sede di prima
udienza ed inerisce il trattamento sanzionatorio irrogabile
all'imputato;
nel presente processo viene contestata, infatti, la
violazione dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 286/98
perche' l'imputato «destinatario del decreto di espulsione del
prefetto di ... emesso e notificatogli il ... veniva sottoposto con
provvedimento emesso dal questore di ... in data ... e notificatogli
in pari data alla misura alternativa dell'obbligo di firma, la stessa
convalidata il ... dal giudice di pace di ... Violava la prescrizione
non presentandosi piu' alla firma. Accertato in ...».
Nella vigente formulazione l'art. 14, comma 1-bis, decreto
legislativo n. 286/98 cosi' prevede: «1-bis. Nei casi in cui lo
straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre
una o piu' delle seguenti misure:
1. a) consegna del passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
2. b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
3. c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che
lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di
difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con
la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia
possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'art. 13, comma 3, questore provvede ai sensi dei
commi 1 o 5-bis del presente articolo.
Nel caso di specie, l'imputato destinatario di un provvedimento
di espulsione da parte del prefetto di ... non per motivi di
pericolosita' sociale/tutela ordine pubblico, ed in possesso di un
documento in corso di validita', gli veniva irrogata la misura
alternativa dell'obbligo di firma anziche' il trattenimento nel CpT.
Tale norma per come formulata e' incostituzionale per violazione
dell'art. 3 della Costituzione perche':
1. prevede una sanzione nel massimo edittale piu' alta della
violazione ben piu' grave prevista dall'art. 14, comma 5-ter (che
prevede la pena da euro 6.000,00 a euro 15.000,00 di multa). Recita
infatti l'art. 5-ter.: «La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione
disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso
ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000
euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5».
(Ovvero per non aver effettuato la partenza volontaria concessa dal
prefetto in mancanza dei presupposti per l'accompagnamento coattivo).
Cosi prevede infatti l'art. 13, comma 5, «Lo straniero,
destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano
le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui
al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'art. 14-ter il prefetto, valutato il singolo
caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero
a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove
necessario, per un periodo congruo, commisurata alle circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un
provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.».
2. e' qualificato come delitto sebbene inerisca, comunque, la
violazione di un ordine di autorita' come l'art. 650 cp, il quale e'
invece configura una contravvenzione: cio' tra l'altro comporta
l'impossibilita' per l'imputato di accedere a riti alternativi quali
il 162-bis cp al fine di estinguere il reato, con ulteriore
violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.
Rilevato che l'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n.
286/98 e' rivolto a punire le condotte di minore rilevanza commesse
da persone la cui espulsione non e' stata dettata da ragioni di
pericolosita' sociale, ne' di tutela dell'ordine pubblico, ne' di
prevenzione o repressione di fenomeni terroristici, come nelle altre
ipotesi previste dell'art. 14, comma 5-ter e quater, risultano
violati anche i principi di proporzionalita' e di gradualita' della
pena, in violazione anche della direttiva 2008/115/CE.
Pertanto, ritenuta fondata la questione di illegittimita'
costituzione dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 286/98
nella parte in cui prevede che «il contravventore anche solo ad una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro»
anziche' prevedere l'ammenda e nella misura inferiore, ritenuta
congrua alla violazione suddetta.