ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi
2 e 3; 3, comma 1; 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo;
45, comma 1, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale ordinario di Roma,
sezione lavoro, nel procedimento vertente tra R. A. ed altri e il
Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con ordinanza del 12 aprile 2021, iscritta al n. 87 del registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visto l'atto di costituzione di C. P. ed altri, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore
Giovanni Amoroso;
uditi l'avvocato Egidio Lizza per C. P. ed altri e l'avvocato
dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 aprile 2021, il Tribunale
ordinario di Roma, sezione lavoro, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 1;
40, comma 1, primo periodo, e 2, primo periodo; 45, comma l, e 51,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 108, primo
comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che nel giudizio a quo alcuni dipendenti del Ministero della
giustizia, aventi diverse qualifiche e appartenenti ai ruoli del
personale non dirigenziale, in servizio presso le cancellerie e le
segreterie giudiziarie, hanno proposto ricorso ex art. 414 del codice
di procedura civile nei confronti del medesimo Ministero;
che - come riferito dal giudice rimettente - i ricorrenti hanno
chiesto: «1) [l]'accertamento e la dichiarazione del diritto alla
regolamentazione con legge di ogni aspetto giuridico ed economico del
rapporto di lavoro del personale non dirigenziale appartenente ai
ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della
Giustizia in osservanza dell'art. 108, c. 1 Cost.[;] 2)
[l]'accertamento e la dichiarazione del diritto alla regolamentazione
del trattamento retributivo del personale non dirigenziale
appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero della Giustizia con criteri proporzionati alla qualita' del
lavoro prestato in osservanza dell'art. 36 c. 1 Cost. e dell'art 3,
c. 1 Cost.[;] 3) [l]'accertamento e la dichiarazione
dell'inapplicabilita' al personale non dirigenziale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie delle norme di cui al Decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla
dipendenza delle amministrazioni pubbliche - e succ. modificazioni,
recanti la disciplina sulla privatizzazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e precisamente: art.
2, comma 2, D.Lgs. 165/01; art. 2, comma 3, D.L.gs. n. 165/01; art.
3, comma 1, D.L.gs. n. 165/01; art. 51, comma 1, D.L.gs. n. 165/01;
art. 40, comma l, D.L.gs. n. 165/01 primo periodo; art. 40, comma 2,
D.L.gs. n. 165/01, primo periodo; art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 165/01,
primo periodo [;] 4) l'accertamento e la dichiarazione
dell'appartenenza del personale non dirigenziale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie all'Ordine giudiziario»;
che, a sostegno dell'azione esercitata, i ricorrenti - ben
consapevoli che la normativa vigente sul lavoro pubblico conduce a
qualificare, invece, il loro rapporto di impiego come
contrattualizzato - hanno svolto due gruppi di censure di
illegittimita' costituzionale delle richiamate disposizioni del
d.lgs. n. 165 del 2001;
che un primo gruppo di censure riguarda l'asserita violazione
dell'art. 108, comma primo, Cost., laddove pone una riserva di legge
in tema di disciplina della magistratura e dell'ordinamento
giudiziario;
che le questioni si appuntano sulla deduzione da parte dei
ricorrenti nel giudizio principale della propria appartenenza
all'ordine giudiziario, sia con riguardo allo speciale "status" agli
stessi attribuito dall'art. 4, comma 3, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per il quale il personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa
parte dell'ordine giudiziario, sia, sul piano organizzativo, per
essere i medesimi addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie
uffici operanti in sinergia e diretto supporto con la magistratura ai
fini dell'attuazione della funzione giurisdizionale;
che - secondo i ricorrenti - l'assoggettamento al regime generale
della privatizzazione del rapporto del personale alla dipendenza
delle amministrazioni pubbliche - introdotto dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, - si
porrebbe in contrasto con l'art. 108, primo comma, Cost., che
prescrive che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge;
che dovrebbero essere ricondotte nell'ambito di applicazione
della relativa riserva di legge anche le norme volte a regolare il
rapporto di lavoro del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie in quanto volte a disciplinare il funzionamento
dell'istituzione giurisdizionale nel suo complesso;
che i ricorrenti assumono che la predetta riserva di legge
statale, sancita dall'art. 108 Cost., determinerebbe l'illegittimita'
costituzionale delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 165 del
2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del
rapporto di lavoro anche del personale delle segreterie e cancellerie
giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del
relativo "status" economico-giuridico alla negoziazione collettiva;
che, con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti pongono in
discussione la compatibilita' delle disposizioni censurate anche con
gli artt. 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost.;
che la vigente regolamentazione posta dalla contrattazione
collettiva, quanto al trattamento normativo ed economico del rapporto
di lavoro del personale giudiziario non dirigenziale appartenente ai
ruoli del Ministero della giustizia e addetto ai compiti d'ufficio
facenti capo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
comporterebbe un inadeguato trattamento retributivo con violazione
dell'art. 36, primo comma, Cost., che assicura al lavoratore il
diritto «ad una retribuzione proporzionata alla quantita' ed alla
qualita' del suo lavoro»;
che sarebbe violato anche l'art. 3, primo comma, Cost., con
riguardo al regime differenziato riservato al personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, in forza dell'art.
74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), si giova
di un comparto autonomo di contrattazione collettiva;
che, a fronte di queste censure dei ricorrenti, il giudice a quo
si limita a considerare - quanto alla loro rilevanza - che, «ove le
impugnate prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 dovessero essere ritenute
conformi alla Costituzione, il presente ricorso dovrebbe essere
respinto»;
che, quanto al merito, il rimettente - nel considerare la
«tendenziale non spettanza, al giudice a quo, della valutazione
attinente alla corretta perimetrazione dei limiti intrinseci della
discrezionalita' del legislatore» - ha concluso per la non manifesta
infondatezza delle questioni sollevate dai ricorrenti;
che, con atto in data 8 luglio 2021, si sono costituite nel
giudizio costituzionale le parti ricorrenti del processo a quo
sostenendo l'ammissibilita' e la fondatezza delle questioni;
che, con atto del 13 luglio 2021, e' intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, in primo luogo, la
manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto i ricorrenti
avrebbero agito nel processo principale facendo leva su (non meglio
precisati) diritti costituzionalmente protetti, mentre essi godono di
un'aspettativa di mero fatto rispetto all'esercizio della
discrezionalita' del legislatore nella regolamentazione, con legge,
del loro rapporto di lavoro;
che, comunque, la non manifesta infondatezza delle questioni non
e' adeguatamente motivata, essendosi il giudice rimettente limitato a
riferire le eccezioni sollevate dai ricorrenti;
che, nel merito, la difesa dello Stato ha dedotto la non
fondatezza delle questioni sollevate in riferimento a tutti i
parametri;
che, quanto all'asserito contrasto con l'art. 108, primo comma,
Cost., l'Avvocatura generale dello Stato rileva, in particolare, che
tale norma trova applicazione esclusiva per la regolamentazione del
rapporto di lavoro dei magistrati, i soli che costituiscono l'ordine
giudiziario, mentre il personale delle cancellerie e delle segreterie
ne fa solo parte (art. 4 del r.d. n. 12 del 1941);
che in ogni caso la privatizzazione del rapporto di impiego del
personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e' stata
prevista con legge (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) e quindi da
una normativa di rango primario, che demanda alla contrattazione
collettiva la disciplina di plurimi aspetti del rapporto stesso;
che - secondo l'Avvocatura generale - sono manifestamente
infondate le questioni in riferimento all'art. 36 Cost., sia in
quanto il personale giudiziario ha una retribuzione adeguata con
tutte le garanzie proprie del pubblico impiego, sia perche' non e'
comunque la fonte - legge o contrattazione collettiva - a determinare
di per se' il rispetto, o no, del diritto a una retribuzione
proporzionale e dignitosa;
che la difesa statale argomenta, infine, la non fondatezza anche
delle censure di disparita' di trattamento (art. 3, primo comma,
Cost.) rispetto al personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che comunque e' anch'esso regolamentato dalla
contrattazione collettiva, pur nell'ambito di un comparto autonomo;
che ha depositato opinione come amicus curiae, dichiarata
ammissibile con decreto presidenziale del 17 febbraio 2022,
l'Associazione dipendenti giudiziari italiani (ADGI);
che, in prossimita' dell'udienza, le parti e l'Avvocatura
generale hanno depositato memorie in cui hanno ribadito le loro
posizioni.
Considerato che il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, comma 1, primo periodo, e 2, primo
periodo; 45, comma 1, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli
artt. 108, primo comma, 36, primo comma e 3, primo comma, della
Costituzione;
che, preliminarmente, in rito, quanto all'ammissibilita' delle
sollevate questioni, «la circostanza che la dedotta
incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca
l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di
considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta
sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e
distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimita'
costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a
pronunciarsi» (sentenza n. 4 del 2000; in senso conforme, sentenze n.
217 del 2019, n. 239 del 2018, n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014);
che cio' vale anche nel caso in cui, con il ricorso nel giudizio
principale, sia esercitata, in un giudizio civile, un'azione di mero
accertamento, sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 del
codice di procedura civile);
che, pero', in ogni caso il giudice non e' esonerato
dall'individuare il «petitum separato e distinto» di tale azione
rispetto all'oggetto della questione di costituzionalita';
che nella fattispecie il giudice rimettente non si e' fatto
carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria
incidentalita' delle sollevate questioni di legittimita'
costituzionale;
che, infatti, nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo, pur
riconoscendo che l'esame del ricorso si sarebbe esaurito con la
decisione richiesta a questa Corte, si e' limitato a trascrivere, in
termini meramente testuali, l'oggetto della domanda dei ricorrenti,
senza precisarne la portata, ne' puntualizzarne il contenuto;
che, in particolare, per un verso il rimettente non prende
posizione in ordine alla qualificazione della domanda dei ricorrenti
di plurime pronunce di accertamento, tutte meramente dichiarative,
convergenti verso l'auspicata applicabilita' del regime di diritto
pubblico, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, al rapporto
di impiego del personale delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie;
che, per altro verso, il rimettente non si confronta con il
carattere necessariamente incidentale che, per essere ammissibili,
avrebbero dovuto presentare le questioni sollevate dai ricorrenti,
omettendo di motivare sul punto e limitandosi solo a ritenere la loro
non manifesta infondatezza;
che pertanto le questioni sollevate sono tutte manifestamente
inammissibili.