ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  16  della
legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre  2021,  n.  14  (Misure
urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi  per  la
modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle  leggi  regionali
n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e  n.  11
del 2021), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 19 dicembre 2021, depositato in cancelleria  il
20 dicembre 2021, iscritto al n.  68  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore
Filippo Patroni Griffi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni   Palatiello   per   il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso  indicato
in epigrafe ha  promosso  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16 della legge  della  Regione  Emilia-Romagna  21  ottobre
2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri
interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle
leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del  2019,  n.  9
del 2021 e n. 11 del 2021), per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettere e) e s), della  Costituzione,  in  relazione  all'art.
149-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
    1.1.- A parere del  ricorrente,  l'articolo  impugnato  «con  gli
standard  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema   posti   dal
legislatore statale nell'esercizio delle competenze  esclusiv[e]»  di
cui alle disposizioni costituzionali evocate a parametro. 
    La normativa regionale impugnata prevede, al comma 1, che,  «[a]l
fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione
degli interventi del servizio idrico  integrato  previsti  dal  Piano
Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  gli  affidamenti  del
servizio in  essere,  conformi  alla  vigente  legislazione,  la  cui
scadenza sia  antecedente  alla  data  del  31  dicembre  2027,  sono
allineati a detta data». Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, tale previsione - «pur al fine, condivisibile, di garantire
il  rispetto  della  tempistica  di  realizzazione  degli  interventi
previsti nel PNRR» -  introdurrebbe  un  «sostanziale  meccanismo  di
proroga degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato  in  essere»,
cosi' violando l'art. 149-bis del d.lgs. n.  152  del  2006,  il  cui
comma 1, primo periodo, dispone che «[l]'ente di governo dell'ambito,
nel rispetto del  piano  d'ambito  di  cui  all'articolo  149  e  del
principio di unicita' della gestione per ciascun ambito  territoriale
ottimale,  delibera  la  forma  di  gestione  fra   quelle   previste
dall'ordinamento     europeo      provvedendo,      conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della  normativa  nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali  a  rete  di
rilevanza economica». 
    La disposizione regionale, pertanto, determinerebbe una invasione
di competenze esclusive statali, che conferiscono all'ente di governo
dell'ambito  territoriale  ottimale  «il  compito  di  effettuare  la
pianificazione d'ambito e di affidare il servizio  sulla  base  delle
regole del diritto dell'Unione europea». 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  offrendo  «una
lettura costituzionalmente orientata del  contesto  normativo  dianzi
rassegnato», rileva,  altresi',  che  la  normativa  statale  sarebbe
ascrivibile alla «tutela della concorrenza»: cio', in ragione  di  un
indirizzo   costante   della   giurisprudenza   costituzionale,   che
ricondurrebbe alla competenza esclusiva statale tanto  la  disciplina
della tariffa del servizio  idrico  integrato,  quanto  le  forme  di
gestione  e  le  modalita'  di  affidamento  al   soggetto   gestore,
riconoscendo pertanto che spetta allo Stato «la disciplina del regime
dei servizi pubblici locali, vuoi  per  i  profili  che  incidono  in
maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi  alla  gestione
unitaria del servizio» (e' richiamata la sentenza n. 173 del 2017). 
    In  particolare,  questa  Corte  avrebbe  gia'  chiarito  che  la
disciplina diretta  al  superamento  della  frammentazione  verticale
della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione  a  un'unica
Autorita'  preposta  all'ambito  delle  funzioni  di  organizzazione,
affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato,
afferisce  alla  «tutela  della  concorrenza»,  poiche'  «diretta  ad
assicurare la concorrenzialita' nel  conferimento  della  gestione  e
nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita'  del  servizio»
(e' citata la sentenza n. 93 del 2017, le cui  conclusioni  sarebbero
state ribadite dalla sentenza n. 16 del 2020).  Nel  settore  idrico,
pertanto, le Regioni potrebbero soltanto «dettare norme che  tutelino
piu' intensamente  la  concorrenza  rispetto  a  quelle  poste  dallo
Stato». 
    2.-  Con  atto  depositato  il  27  gennaio  2022,   la   Regione
Emilia-Romagna si e' costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. 
    2.1.- La difesa  della  resistente  premette  che  nella  Regione
Emilia-Romagna, alla luce del quadro normativo statale  e  regionale,
le Agenzie d'ambito ivi operanti hanno determinato  la  durata  delle
concessioni del  servizio  idrico  integrato  in  ventiquattro  anni.
L'individuazione di questo termine, di molto inferiore,  quanto  alla
durata, ad altre analoghe concessioni nel contesto nazionale, farebbe
si' che la Regione «si trovi ad  affrontare  nei  prossimi  immediati
anni un grande numero di scadenze,  proprio  nella  fase  in  cui  lo
sforzo   massimo   dovra'   essere   impegnato    negli    interventi
specificamente previsti per il servizio idrico  integrato  dal  Piano
nazionale   di   ripresa   e   resilienza   per   la   sicurezza    e
l'efficientamento delle  reti  idriche  (dalla  Misura  M2C4  per  un
importo su scala nazionale, di 4,38 miliardi di euro)». E'  per  dare
certezza e operativita' alle gestioni, pertanto, che  il  legislatore
regionale  sarebbe   intervenuto   unificando   la   scadenza   degli
affidamenti in essere al  2027,  salvo  non  fossero  gia'  in  corso
procedure di gara per  il  nuovo  affidamento  del  servizio,  queste
ultime «potendosi concludere  in  tempi  non  incompatibili  con  gli
investimenti finanziati dal PNRR». Conseguentemente, il prolungamento
della gestione al 2027 riguarderebbe le sole  concessioni  che  hanno
scadenze che maturano nel periodo di durata del PNRR,  «a  fronte  di
concessioni del servizio la cui durata massima e', in base alle norme
statali, trentennale». 
    La Regione Emilia-Romagna rileva, inoltre, da  un  lato,  che  lo
stesso ricorrente, nell'atto  introduttivo,  ha  riconosciuto  essere
condivisibile lo scopo  della  norma  impugnata  e,  dall'altro,  che
l'art. 16-bis del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  dicembre
2021,  n.  233,  ha  provveduto  alla  proroga  dell'affidamento  del
servizio idrico nella Regione Puglia per  consentire  l'utilizzo  dei
fondi messi a disposizione dal PNRR. 
    2.2.- Tutto cio' premesso, la difesa della resistente ha eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per la sua genericita' e insufficiente
motivazione. 
    2.3.- Nel merito, il ricorso sarebbe ad ogni modo non fondato. 
    La  normativa  censurata,  funzionale  a  rendere  possibili  gli
interventi di efficientamento della rete idrica  previsti  dal  PNRR,
sarebbe infatti correlata alla finalita' di tutela ambientale,  visto
che «agevola la conservazione delle risorse idriche  e  il  loro  uso
efficiente e non dispersivo». 
    Essa, inoltre, non sarebbe neppure lesiva della  concorrenza,  in
quanto non determinerebbe alcuna significativa  esclusione  di  nuovi
operatori dal settore, trattandosi di un intervento giustificato  dal
perseguimento di un interesse generale e, comunque  sia,  rispondente
ai principi di adeguatezza  e  proporzionalita',  tanto  piu'  se  si
considera che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108,  ha  previsto  che
«assume preminente valore  l'interesse  nazionale  alla  sollecita  e
puntuale realizzazione degli interventi» inclusi nel PNRR. 
    In Emilia-Romagna,  del  resto,  gli  affidamenti  in  corso  del
servizio idrico integrato avrebbero una durata media di  ventiquattro
anni,  inferiore  al  termine   massimo   trentennale   posto   dalla
legislazione statale, e la proroga disposta dalla normativa impugnata
determinerebbe un limitato allungamento degli  affidamenti,  i  quali
tutti non oltrepasserebbero la durata massima  prevista  dalla  legge
statale:  nemmeno  sotto  questo  profilo,  pertanto,   si   potrebbe
sostenere che la disciplina regionale contrasti con  i  limiti  posti
dal legislatore statale a tutela della concorrenza. 
    La difesa della resistente, infine,  rileva  che  le  concessioni
attive in Emilia-Romagna  scadranno  tutte,  tranne  una,  nel  2025,
mentre nel resto del territorio nazionale  scadranno  a  partire  dal
2025: il che porrebbe la Regione «in particolare difficolta' con  gli
interventi previsti dal PNRR, perche' essa si troverebbe a bandire  e
dovere gestire le procedure di  gara  relative  [...]  a  ben  dodici
concessioni proprio nello stesso periodo in  cui  sono  previsti  gli
interventi finanziati dal Piano, la' dove, nella massima parte  delle
altre realta' regionali, questo problema non si pone,  in  quanto  le
concessioni vanno a scadenza successivamente al PNRR». 
    3.- In data 25 gennaio 2022,  l'Associazione  acqua  bene  comune
ONLUS ha depositato, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, una opinione scritta  in
qualita' di amicus curiae, ammessa  con  decreto  del  Presidente  di
questa  Corte  del  1°  marzo   2022,   nella   quale   si   sostiene
l'illegittimita' costituzionale della disciplina regionale impugnata. 
    4.- In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato una  memoria  con  la  quale  ha
insistito  per  l'accoglimento  delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale, reputando  manifestamente  infondata  l'eccezione  di
inammissibilita' avanzata dalla Regione Emilia-Romagna. 
    4.1.- Nel merito, il ricorrente ha  osservato  che  la  normativa
impugnata,  disponendo  la  proroga  automatica  ex  lege  di  alcuni
affidamenti del servizio idrico integrato in  essere  nel  territorio
regionale, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost. perche': a) interviene in una materia di  competenza  esclusiva
statale; b) individua  direttamente,  per  mezzo  della  proroga,  il
soggetto gestore  del  servizio  idrico  integrato,  esercitando  una
funzione amministrativa che la norma interposta riserva  all'ente  di
governo dell'ambito; c) produce «un effetto restrittivo  sull'assetto
competitivo del mercato di riferimento». 
    In particolare, la normativa statale  richiamata  a  integrazione
del  parametro  costituzionale  attribuirebbe  all'ente  di   governo
dell'ambito territoriale ottimale «tutte le  determinazioni  inerenti
[al]la gestione degli affidamenti, ivi comprese, dunque, le eventuali
proroghe», in tal modo ponendo in essere una vera e  propria  riserva
di amministrazione, violata dal legislatore regionale. 
    4.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, ribadisce
che l'art. 16 della legge regionale impugnata violerebbe anche l'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  in  quanto,  secondo  la
giurisprudenza  costituzionale,  l'aspetto  gestionale  del  servizio
sarebbe   riconducibile   anche   alla   «tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema»,  poiche'  l'allocazione   in   capo   all'Autorita'
d'ambito  delle   competenze   sulla   gestione   sarebbe   volta   a
razionalizzare le risorse idriche e le interazioni  e  gli  equilibri
fra le diverse componenti della biosfera. 
    5.- Anche la Regione Emilia-Romagna, in prossimita'  dell'udienza
pubblica,    ha    depositato    una    memoria,    insistendo    per
l'inammissibilita' del ricorso  o,  in  subordine,  per  la  sua  non
fondatezza. 
    5.1.- La difesa della resistente ha osservato, innanzitutto,  che
il PNRR dedica ampio spazio (e misure economiche) alla necessita'  di
promuovere «la  gestione  sostenibile  delle  risorse  idriche  lungo
l'intero ciclo e il miglioramento  della  qualita'  ambientale  delle
acque interne e marittime». In questo contesto, tutti i  gestori  del
servizio  idrico  integrato  a  livello  regionale  starebbero   gia'
operando per  dare  seguito  agli  investimenti  previsti  dal  PNRR,
sicche' sarebbe evidente che «non  e'  il  momento  migliore  per  un
cambio di gestione in itinere». 
    Con  la  normativa  impugnata,  ad  ogni  modo,  il   legislatore
regionale non avrebbe  individuato  l'affidatario  ne'  la  forma  di
gestione,  ma  avrebbe  soltanto  preso  «atto  di  una   circostanza
eccezionale  quale  l'attuazione  del  PNRR  nei  tempi  vincolati  e
ristretti previsti,  che  verrebbero  sicuramente  compromessi  dagli
adempimenti necessari alle procedure di gara e il connesso cambio  di
gestione». 
    Sarebbe  apodittica,  inoltre,  l'affermazione   del   ricorrente
secondo  cui  la  normativa  censurata  determinerebbe   un   effetto
restrittivo  sulla   concorrenza,   poiche'   si   sarebbe   soltanto
determinato un «mantenimento temporaneo di un assetto  legittimamente
acquisito, all'interno di una durata che  rimane  -  circostanza  non
contestata -  all'interno  della  durata  normale  di  quel  tipo  di
concessioni, per una ragione cogente di pubblica necessita',  che  lo
Stato non solo non contesta ma nella sostanza condivide». 
    5.2.- La difesa regionale rileva, poi,  che,  con  gli  argomenti
sulla presunta riserva di amministrazione prevista dall'art.  149-bis
cod. ambiente, il ricorrente avrebbe svolto  una  censura  del  tutto
nuova, in quanto tale  inammissibile.  Essa,  comunque  sia,  sarebbe
parimenti infondata, perche' le funzioni dell'ente  di  governo  «non
sarebbero menomate da una norma che determini ex ante la durata delle
concessioni del SII o che la rimoduli in corso di concessione». 
    Tardive e irrituali sarebbero anche le censure, del  pari  svolte
nella memoria,  in  relazione  all'invasione  della  materia  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». Esse, peraltro, sarebbero  ad  ogni
modo infondate, poiche' la proroga disposta dal legislatore regionale
risponderebbe «alla necessita' di intercettare  i  finanziamenti  del
PNRR per l'efficientamento della rete idrica e  dunque  tutel[erebbe]
esattamente quelle stesse esigenze di gestione ottimale,  efficiente,
efficace e compatibile con  l'uso  razionale  della  risorsa  idrica»
prospettate, in relazione all'obiettivo di tutelare  l'ambiente,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'art.  16
della legge della Regione  Emilia-Romagna  21  ottobre  2021,  n.  14
(Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri  interventi
per la modifica  dell'ordinamento  regionale.  Modifiche  alle  leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021
e n. 11 del 2021), deducendo la  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettere e) e s), della  Costituzione,  in  relazione  all'art.
149-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
    Secondo  il  ricorrente,  la   disciplina   regionale   impugnata
introdurrebbe un «sostanziale meccanismo di proroga degli affidamenti
del  Servizio  Idrico  Integrato  in  essere»,  cosi'  invadendo   le
competenze esclusive statali in materia di «tutela  dell'ambiente»  e
«tutela della concorrenza», perche' in violazione di quanto  disposto
dalla richiamata norma statale. 
    2.- La  Regione  Emilia-Romagna,  costituitasi  in  giudizio,  ha
eccepito l'inammissibilita' del ricorso per plurime ragioni. 
    2.1.- La difesa regionale, innanzitutto, rileva che - se e'  vero
che,  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,  e'  riservata  al
legislatore statale, in quanto espressione di competenze esclusive in
materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», la
determinazione della tariffa del servizio idrico  integrato  e  delle
modalita' di affidamento - l'articolo impugnato «non  disciplina  ne'
questioni tariffarie ne' le modalita' di affidamento  del  servizio»,
sicche' il richiamo all'art. 149-bis cod. ambiente,  relativo  invece
alla competenza dell'ente gestore,  sarebbe  del  tutto  inconferente
rispetto alla fattispecie in esame, senza, peraltro, che nel  ricorso
si spieghi quale collegamento  vi  sia  tra  norma  oggetto  e  norma
parametro. 
    L'atto  introduttivo  del  giudizio  si  esaurirebbe,   pertanto,
«nell'enunciazione di astratti criteri di riparto, peraltro  relativi
ad ambiti diversi da  quelli  nei  quali  la  disposizione  impugnata
interviene,  senza  alcun  tentativo  di  istituire  una  connessione
specifica tra tali ambiti e il disposto della norma regionale». 
    2.2.- La Regione Emilia-Romagna  ritiene,  poi,  «priva  di  ogni
motivazione, al punto da  risultare  non  comprensibile»  la  censura
relativa all'invasione della competenza statale in materia di «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato a  richiamare  l'art.
149-bis  cod.  ambiente,  che  attribuisce  all'ente  di  governo  la
competenza in materia di tariffa per il servizio idrico  integrato  e
di scelta delle modalita' di affidamento, mentre la  norma  impugnata
incide «sulla durata degli affidamenti, peraltro  senza  che  il  suo
intervento superi i limiti di durata massima determinati dalla  legge
statale (con altra disposizione  del  codice  dell'ambiente,  nemmeno
menzionata dal ricorrente) in trent'anni». 
    2.3.- Inadeguatamente motivata, infine, sarebbe anche la  censura
in riferimento all'invasione della competenza statale  nella  materia
«tutela della concorrenza». 
    Non sarebbe sufficiente a costituire svolgimento della censura il
richiamo  dell'art.  149-bis  cod.  ambiente,  «in  quanto  la  norma
interposta nulla dice sulla durata degli affidamenti, che e' regolata
in una diversa disposizione del codice, peraltro ignorata dal ricorso
(l'art. 151, comma 2, lett. b)». 
    Il ricorrente, inoltre, non avrebbe indicato le  ragioni  per  le
quali una contenuta proroga degli affidamenti in  atto,  che  sarebbe
oggettivamente  giustificata  dalla  necessita'  di   garantire   gli
interventi del PNRR, leda la  concorrenza.  Cio',  peraltro,  sarebbe
stato tanto piu'  necessario  in  considerazione  del  fatto  che  le
direttive dell'Unione europea in materia  di  appalti  e  concessioni
avrebbero escluso espressamente le concessioni nel settore idrico dal
proprio campo di applicazione (e' richiamata la direttiva  2014/23/CE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione)  e  nella  stessa
direzione si sarebbe mosso il legislatore nazionale con l'art. 12 del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici). 
    3.- L'eccezione d'inammissibilita' del ricorso,  sollevata  dalla
difesa regionale sotto vari profili, e' fondata. 
    3.1.- Questa Corte ha  da  tempo  affermato  che  «l'esigenza  di
un'adeguata motivazione a fondamento  dell'impugnazione  si  pone  in
termini ancora piu' rigorosi nei giudizi proposti in  via  principale
rispetto a quelli instaurati  in  via  incidentale»  (tra  le  tante,
sentenza n. 219 del 2021). Il  ricorrente,  pertanto,  «ha  non  solo
l'onere di  individuare  le  disposizioni  impugnate  e  i  parametri
costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma  anche  quello  di
allegare, a sostegno delle questioni proposte,  una  motivazione  non
meramente assertiva. Il ricorso deve  cioe'  contenere  l'indicazione
delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto  con  i  parametri
evocati e una, sia pur sintetica,  argomentazione  a  supporto  delle
censure» (cosi', di recente, sentenza n. 95 del 2021). 
    3.2.-  Con  l'atto  introduttivo  del   presente   giudizio,   il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  non  ha  assolto  all'onere
argomentativo di  chiarire  il  meccanismo  attraverso  il  quale  la
disciplina dettata dal legislatore regionale si pone in contrasto con
le norme evocate a parametro e, in particolare,  con  l'art.  149-bis
cod. ambiente (in termini, di recente, sentenze n. 161 del 2020 e  n.
232 del 2019). 
    Il ricorso in via principale, infatti, non puo', come nel caso di
specie, «limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la
definizione del cui rapporto  di  compatibilita'  o  incompatibilita'
costituisce l'oggetto della questione di costituzionalita',  ma  deve
contenere  [...]  anche  una  argomentazione  di  merito,  sia   pure
sintetica,   a   sostegno    della    richiesta    declaratoria    di
incostituzionalita'» (sentenza n. 286 del 2019),  poiche'  altrimenti
la censura si presenta meramente assertiva,  «in  quanto  non  espone
alcun argomento di merito che specifichi il contrasto ravvisabile con
la disposizione regionale impugnata» (sentenza n. 144 del 2020). 
    Ne'  l'onere  di   motivare   adeguatamente   le   questioni   di
legittimita' costituzionale puo' considerarsi soddisfatto dalla  mera
evocazione,   ad   opera   del   ricorrente,   della   giurisprudenza
costituzionale che ha ascritto  l'art.  149-bis  cod.  ambiente  alla
«tutela della concorrenza». Questa Corte, infatti, e' giunta a  detta
conclusione sulla  base  della  circostanza  che  a  tale  titolo  di
competenza devono essere ricondotte la disciplina della  tariffa  del
servizio idrico integrato, le forme di gestione  e  le  modalita'  di
affidamento al soggetto gestore.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri avrebbe, quindi, dovuto esporre le ragioni per le  quali  la
normativa regionale impugnata - che incide  sulla  durata  di  alcuni
degli affidamenti in essere del servizio idrico integrato  -  sarebbe
ascrivibile a quei medesimi ambiti materiali di potesta'  legislativa
esclusiva statale, regolati in tutto o in parte dal  richiamato  art.
149-bis cod. ambiente. Cio', d'altra parte, sarebbe stato tanto  piu'
necessario  in  considerazione   della   circostanza,   espressamente
rilevata  dalla  difesa  regionale,  per  cui  della   durata   degli
affidamenti  del  servizio   idrico   integrato   si   occupa   altra
disposizione dettata dal legislatore statale - l'art. 151,  comma  2,
lettera b), cod. ambiente - che, pero', non e' stata  richiamata  dal
ricorrente. 
    Priva di motivazione, inoltre, e' la  questione  di  legittimita'
costituzionale promossa per  violazione  della  potesta'  legislativa
esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema», in quanto il ricorrente si e' limitato a dare conto
del contenuto  normativo  della  disciplina  regionale  e  di  quella
statale, senza pero' illustrare le relative ragioni di  contrasto  e,
sotto  questo   profilo,   senza   neppure   evocare   giurisprudenza
costituzionale sul punto. 
    3.3.- Le segnalate lacune dell'atto introduttivo del giudizio non
possono considerarsi sanate dagli argomenti spesi dal Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  nella  memoria  depositata  in  prossimita'
dell'udienza pubblica, oltre che nel corso della  discussione  orale.
Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che, con la  detta
memoria, e' possibile  «soltanto  prospettare  argomenti  a  sostegno
delle questioni cosi' come sollevate nel ricorso, non anche  svolgere
deduzioni dirette, come nella specie, ad ampliare il thema decidendum
fissato con tale ultimo atto» (sentenza n. 261 del 2017). 
    Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  -
lamentando che la normativa regionale si porrebbe in contrasto con il
piu'  volte  richiamato  art.  149-bis  cod.  ambiente,  perche'   le
eventuali proroghe dovrebbero essere concesse  dall'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale, sussistendo in proposito una  vera
e propria riserva di amministrazione - propone, invero, una  nuova  e
diversa questione di legittimita' costituzionale,  inammissibile  sia
perche' tardiva, in quanto prospettata dopo l'esaurimento del termine
perentorio per impugnare, sia perche' si traduce in  una  sostanziale
mutatio della censura originariamente proposta (sentenza n.  154  del
2017). 
    Parimenti tardive, e quindi inammissibili, sono le deduzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relative  alla  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  con  le  quali  si
afferma  che  l'allocazione  in  capo  all'autorita'  d'ambito  delle
competenze sulla gestione, disposta dall'art. 149-bis cod.  ambiente,
sarebbe volta a razionalizzare le risorse idriche e le interazioni  e
gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera. In tal  modo,
infatti, il ricorrente, per la prima volta, espone le  ragioni  della
riconducibilita'  dell'art.  149-bis  anche  alla   materia   «tutela
dell'ambiente», oltre che della  sua  presunta  violazione  ad  opera
della normativa regionale impugnata: illustrazione che,  come  si  e'
detto, e' del tutto assente nell'atto introduttivo del giudizio. 
    3.4.-  Le  promosse  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 16 della legge reg. Emilia-Romagna n.  14  del  2021  vanno
dunque dichiarate inammissibili.