ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 4-bis, comma  1,  58-ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla
esecuzione delle misure privative e  limitative  della  liberta'),  e
dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152  (Provvedimenti
urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e   di
trasparenza  e   buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio  1991,  n.  203,
promosso  dalla  Corte  di  cassazione,  prima  sezione  penale,  nel
procedimento penale a carico di S.F. P., con ordinanza del 18  giugno
2020, iscritta al n. 100 del registro  ordinanze  2020  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34,  prima   serie
speciale, dell'anno 2020; 
    lette, in particolare, le istanze  di  differimento  dell'udienza
fatte pervenire dal Presidente del Consiglio dei ministri, nelle date
del 4 e 5 maggio 2022, per  il  tramite  dell'intervenuta  Avvocatura
generale dello Stato, nonche' la richiesta di rigetto di tali istanze
presentata dall'avvocato  Giovanna  Beatrice  Araniti  per  la  parte
costituita S.F. P.; 
    uditi, in proposito, l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia  per
il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giovanna
Beatrice Araniti per S.F. P. 
    Rilevato che, all'esito dell'udienza pubblica del 23 marzo  2021,
questa Corte, per le ragioni esposte nell'ordinanza n. 97  del  2021,
da intendersi qui richiamate,  ha  rinviato  all'odierna  udienza  la
discussione delle questioni di legittimita' costituzionale in  esame,
al fine di consentire al Parlamento di disciplinare la  materia  alla
luce dei rilievi contenuti nella predetta ordinanza; 
    che, nelle  istanze  innanzi  richiamate,  l'Avvocatura  generale
dello  Stato  ha  evidenziato  che  il  Parlamento,  accogliendo   la
sollecitazione di  questa  Corte,  «si  e'  attivato  per  addivenire
all'approvazione della normativa  sulla  revisione  della  disciplina
attinente ai benefici penitenziari per i reati ostativi»; 
    che  l'Avvocatura  ha,   tuttavia,   sottolineato   che   «l'iter
approvativo del disegno di legge all'uopo presentato si e' completato
soltanto presso la  Camera  dei  Deputati,  mentre  il  Senato  della
Repubblica non ha ancora terminato i propri lavori»,  in  quanto  «la
fase di discussione e' ancora in corso». 
    Considerato che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di
legge C. 1951-A, recante «Modifiche alla legge  26  luglio  1975,  n.
354, al  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e  alla  legge  13
settembre 1982, n. 646, in materia  di  divieto  di  concessione  dei
benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che  non
collaborano con la giustizia»; 
    che il disegno di  legge  e'  stato  trasmesso  al  Senato  della
Repubblica in data 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574)  ed  e'  attualmente
all'esame  della  II  Commissione  permanente  (Giustizia),  dove  il
relatore ne ha illustrato  i  contenuti,  consentendo  l'avvio  della
discussione generale; 
    che, come risulta dal resoconto stenografico della seduta  del  4
maggio 2022, il Presidente della suddetta Commissione ha auspicato un
nuovo rinvio dell'odierna udienza «per consentire la  prosecuzione  e
la conclusione dei lavori di Commissione»; 
    che permangono inalterate le ragioni  che  hanno  indotto  questa
Corte a sollecitare l'intervento del legislatore, al  quale  compete,
in prima  battuta,  una  complessiva  e  ponderata  disciplina  della
materia, alla luce dei rilievi svolti nell'ordinanza n. 97 del 2021; 
    che,  inoltre,  proprio  in   considerazione   dello   stato   di
avanzamento dell'iter di formazione della legge, appare necessario un
ulteriore  rinvio  dell'udienza,  per  consentire  al  Parlamento  di
completare i propri lavori; 
    che, tuttavia, anche alla luce  delle  osservazioni  della  parte
costituita, tale ulteriore  rinvio  deve  essere  concesso  in  tempi
contenuti.