ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge  della  Regione  Puglia  6  agosto   2021,   n.   31,   recante
«Implementazione del Test prenatale non  invasivo  (NIPT)»,  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
1° ottobre  2021,  depositato  in  cancelleria  il  6  ottobre  2021,
iscritto al n. 55  del  registro  ricorsi  2021  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  maggio  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Isabella Fornelli per la  Regione
Puglia, entrambi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del
decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1° ottobre 2021 e depositato  il  6
ottobre 2021 (reg. ric. n. 55 del 2021), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, impugna l'art. 3 della legge della  Regione  Puglia  6  agosto
2021, n. 31, recante «Implementazione del Test prenatale non invasivo
(NIPT)»,  in   riferimento   all'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, per violazione della competenza statale in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1,  comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», e all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.,
per violazione della competenza statale in materia di  determinazione
dei livelli essenziali di assistenza che devono essere  garantiti  su
tutto il territorio nazionale. 
    La disposizione impugnata prevede: «1. [l]a  Regione  Puglia,  in
via sperimentale, al fine di migliorare la qualita' della  gravidanza
delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio
di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la
durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni, dispone  l'erogazione  del  NIPT  test,  quale
screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18  e  21,  in
regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico
delle seguenti categorie, e  comunque  fino  alla  concorrenza  dello
stanziamento  di  bilancio  assegnato:  a)  donne  gravide  di   eta'
inferiore ai quaranta anni al concepimento e  con  il  risultato  del
test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000; b)
donne  gravide  di  eta'  maggiore  o  uguale  a  quaranta  anni   al
concepimento. 2. La Giunta  regionale,  per  l'attuazione  di  quanto
previsto dal comma l, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore delle presenti norme adotta i  necessari  atti  finalizzati
alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza  oneri  economici
per le categorie suddette». 
    1.1.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   regionale
violerebbe  innanzitutto  la  competenza  statale   in   materia   di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., ledendo il principio fondamentale di contenimento della
spesa pubblica sanitaria posto dall'art. 1, comma 174,  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
    Cio' in quanto le  indagini  genetiche  contemplate  dalla  norma
regionale  impugnata  non  sono  attualmente  incluse   nei   livelli
essenziali di assistenza (LEA), di cui all'Allegato 10C del  d.P.C.m.
12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali
di  assistenza,  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502),  sicche'  essa,  ponendole  a
carico del Servizio sanitario  regionale,  introdurrebbe  un  livello
ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale. 
    Nel fare presente che la Regione Puglia e' tuttora impegnata  nel
piano di rientro dal disavanzo sanitario, comportante il  divieto  di
effettuare spese non obbligatorie ai sensi della disposizione statale
evocata come parametro interposto, il ricorrente rileva che essa  non
puo', pertanto,  individuare,  ne'  garantire  livelli  ulteriori  di
assistenza, ponendo i relativi oneri in capo  al  servizio  sanitario
regionale. 
    1.2.- Al contempo, l'intervento regionale  sarebbe  lesivo  della
competenza  statale  in  materia  di   determinazione   dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost. In proposito il ricorrente menziona le sentenze  di  questa
Corte n. 199 e n. 117 del 2018, n. 190, n. 106 e n. 14 del  2017,  n.
141 del 2014, nonche' le sentenze n. 142 del 2021 e n. 166 del  2020,
aventi ad oggetto disposizioni della stessa Regione Puglia. 
    2.- Con atto depositato in data 8 novembre 2021 si e'  costituita
in giudizio la Regione Puglia. 
    Nel chiedere di dichiarare inammissibili e comunque  non  fondate
le censure promosse dal ricorrente «in quanto muovono da una  lettura
del tutto parziale e fuorviante dell'art. 3 della L.R.  n.  31/2021»,
la  difesa  regionale  deduce  preliminarmente  che  la  disposizione
impugnata rientrerebbe nella competenza legislativa e  amministrativa
riservata  dalla  Costituzione  alla   potesta'   regionale   e   non
comporterebbe alcuna deroga alla normativa statale. 
    2.1.- In punto di inammissibilita', la difesa  regionale  afferma
che il ricorrente  non  fornirebbe  una  motivazione  adeguata  delle
censure, che costituisce, secondo la  giurisprudenza  costituzionale,
requisito tanto piu' necessario dell'atto introduttivo  del  giudizio
in via principale (in proposito sono richiamate,  tra  le  altre,  le
sentenze di questa Corte n. 2 e n. 20 del 2021, n. 199 del 2020 e  n.
41 del 2019). 
    In particolare, il ricorrente avrebbe denunciato  «la  violazione
dell'art. 117, co. 3 Cost. e comma 2 lett. m) Cost.,  senza  tuttavia
argomentare  in  maniera  compiuta,  segnatamente  in   ordine   alla
denunziata invasione della  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato, in materia di determinazione dei LEA». 
    2.2.-  Nel  merito,  la  Regione  contesta  la  fondatezza  delle
censure. 
    Nell'evidenziare che la disciplina in  esame  affronta  «un  tema
molto sensibile per la salute delle donne in stato di gravidanza», la
difesa della resistente rappresenta che la disposizione impugnata  e'
volta a «disciplinare l'utilizzo di prestazioni sanitarie  denominate
Test Prenatale Non Invasivo (NIPT  test),  ovvero  il  test  del  DNA
fetale, al fine di migliorare  la  qualita'  della  gravidanza  delle
partorienti, soprattutto di  quelle  con  condizioni  di  rischio  di
salute per il nascituro,  in  termini  sanitari  e  psicologici».  Si
tratta «di uno screening prenatale non invasivo basato sul DNA ovvero
su tecniche molecolari di  elevata  sensibilita'  che  analizzano  la
probabilita' che il feto sia affetto dalle piu'  comuni  anomalie  di
numero dei cromosomi non sessuali: trisomia 21  (sindrome  di  Down),
trisomia 18 (sindrome di Edwards) e trisomia 13 (sindrome di Patau)». 
    Ad avviso della  resistente,  l'accesso  gratuito  al  NIPT  test
consente di limitare i rischi afferenti all'utilizzo  di  sistemi  di
diagnosi piu' invasivi, tra cui la amniocentesi, trattandosi  di  «un
test innovativo gia' utilizzato in regime privato,  che  permette  di
calcolare per ogni donna  gravida,  indipendentemente  dall'eta',  un
rischio di aneuploidie fetali estremamente accurato (DR>99%, FP e  FN
La Regione evidenzia che il NIPT test e' gia' in  uso  nella  pratica
medica negli USA, nei Paesi del Nord  Europa  e  in  diverse  Regioni
italiane, e  rappresenta  che  Consiglio  superiore  di  sanita'  nel
documento pubblicato il 9 marzo  2021,  recante  «Screening  del  DNA
fetale non invasivo (NIPT)  in  sanita'  pubblica»,  ha  raccomandato
l'inclusione dell'erogazione del NIPT test nell'ambito dei LEA. 
    Alla luce di quanto illustrato, la difesa regionale sostiene  che
pertanto il ricorso al NIPT test favorira' un sempre minore ricorso a
pratiche di screening invasive come l'amniocentesi e la  villocentesi
e che le sperimentazioni avviate in altre Regioni hanno comportato un
«significativo risparmio della spesa sanitaria e  notevole  riduzione
del rischio di perdita fetale». 
    Poiche', dunque  il  NIPT  test  non  e'  previsto  dall'art.  59
(Assistenza specialistica ambulatoriale per  le  donne  in  stato  di
gravidanza e a tutela della maternita') del d.P.C.m. 12 gennaio 2017,
la difesa della resistente rappresenta che il legislatore  regionale,
per  consentire  il  predetto  tipo  di  indagine,  ha  ritenuto   di
introdurla in via sperimentale e non a regime,  ossia  per  soli  due
anni in favore di determinate categorie. 
    Non si sarebbe,  dunque,  in  presenza  dell'introduzione  di  un
ulteriore livello di assistenza  in  senso  proprio,  trattandosi  di
prestazioni previste a livello sperimentale in un arco di  tempo  ben
circoscritto. 
    Ne  costituirebbe  conferma,   secondo   la   difesa   regionale,
l'appostazione in bilancio della dotazione  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'intervento alla Missione 13, Programma  7  («Ulteriori
spese  in  materia  sanitaria»)  e  non  al  Programma  2  («Servizio
sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli  di
assistenza superiori ai LEA»), poiche' tale circostanza  escluderebbe
la natura di  prestazione  aggiuntiva  (extra  LEA)  lamentata  dalla
difesa erariale. 
    Ad  avviso  della  resistente,  il  carattere  temporaneo   della
sperimentazione, pertanto, «rende l'iniziativa legislativa  regionale
coerente con l'Ordinamento costituzionale e, in particolare,  con  il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni,  favorendo  un
leale confronto [tra Stato e regioni] sui fabbisogni e sui costi  che
incidono sulla spesa  costituzionalmente  necessaria,  tenendo  conto
della disciplina e della  dimensione  della  fiscalita'  territoriale
nonche' dell'intreccio di competenze statali e  regionali  in  questo
delicato ambito materiale» (sentenza 169 del 2017), nonche' un  utile
contributo  a  fornire  maggiore  chiarezza  nell'allocazione   delle
risorse da destinare alla  salvaguardia  dei  livelli  essenziali  di
assistenza (rif. art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208 c.d. legge di stabilita' 2016)». 
    Da  ultimo,  la  difesa  regionale  deduce  l'inconferenza  delle
pronunce richiamate relative  a  disposizioni  della  stessa  Regione
Puglia cui fa cenno il ricorrente (sentenze n. 142 del 2021 e n.  166
del 2020). Cio' perche' le disposizioni  dichiarate  illegittime  con
tali pronunce in considerazione delle medesime censure formulate  nei
confronti    della    disposizione     impugnata,     presenterebbero
caratteristiche e struttura diverse. 
    2.2.1.-  In  prossimita'  dell'udienza  la  difesa  regionale  ha
depositato una memoria nella quale ha  ribadito  e  precisato  quanto
dedotto nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  55  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  l'art.  3
della legge della Regione  Puglia  6  agosto  2021,  n.  31,  recante
«Implementazione  del  Test  prenatale  non  invasivo   (NIPT)»,   in
riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,  e  all'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost. 
    La disposizione impugnata prevede che la Regione Puglia,  in  via
sperimentale, al fine di  migliorare  la  qualita'  della  gravidanza
delle partorienti, per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della medesima legge regionale,  possa  disporre  l'erogazione
del NIPT test,  quale  screening  prenatale  per  la  diagnosi  delle
trisomie 13, 18 e 21, in regime di servizio sanitario regionale senza
oneri economici per particolari categorie di donne  in  gravidanza  a
rischio. 
    1.1.-  Secondo  il  ricorrente,  la  norma  regionale   impugnata
violerebbe,  innanzitutto,  l'art.  117,  terzo  comma,   Cost.,   in
riferimento  al  principio  di  contenimento  della  spesa   pubblica
sanitaria, quale principio fondamentale della materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1,  comma
174, della legge n. 311  del  2004,  in  quanto  la  Regione  Puglia,
essendo impegnata nel piano di rientro dal disavanzo  sanitario,  non
puo' individuare ne' porre a carico del servizio sanitario  regionale
un livello ulteriore di assistenza, quale e' il test  previsto  dalla
disposizione impugnata, rispetto ai livelli essenziali di  assistenza
(LEA)  definiti  dal  d.P.C.m.  12  gennaio   2017   (Definizione   e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di   assistenza,   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502). 
    1.2.- Sarebbe, altresi', violata la competenza statale in materia
di determinazione dei LEA di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost., in quanto il test introdotto dalla disposizione  impugnata
costituirebbe un livello di assistenza ulteriore  rispetto  a  quanto
previsto a livello nazionale. 
    2.- La Regione, nel costituirsi in giudizio e, nuovamente,  nella
memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  ha  chiesto   di
dichiarare inammissibili e comunque non fondate le  censure,  poiche'
muoverebbero da una lettura parziale e fuorviante della  disposizione
impugnata che, invece, si inserirebbe nel perimetro della  competenza
legislativa e amministrativa regionale, senza prevedere alcuna deroga
alla normativa statale. 
    2.1.- In punto di inammissibilita' la  difesa  regionale  afferma
che il ricorrente  non  fornirebbe  una  motivazione  adeguata  delle
censure,   cio'   che   costituisce,   secondo   la    giurisprudenza
costituzionale,   requisito   tanto   piu'    necessario    dell'atto
introduttivo del giudizio in via principale. 
    2.2.- Nel merito la Regione contesta la fondatezza delle  censure
sulla scorta delle argomentazioni qui di seguito  sintetizzate  negli
aspetti salienti. 
    Illustrate le caratteristiche e la funzione del NIPT test per  la
diagnosi delle patologie cromosomiche come S. Down  "T21",  S.  Patau
"T13", S. Edwards "T18",  la  difesa  regionale  evidenzia  che  tale
strumento non ha il  carattere  invasivo  dell'amniocentesi  e  della
villocentesi attualmente previste nei LEA ai sensi dell'art.  59  del
d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, Allegato10C, e che  pertanto  l'accesso
gratuito ad  esso  consentirebbe  di  limitare  i  rischi  di  eventi
abortivi derivanti dall'utilizzo dei  predetti  sistemi  di  diagnosi
piu' invasivi. 
    Ricordato che il NIPT test previsto dalla disposizione  impugnata
e' gia' in uso nella pratica medica negli USA,  nei  Paesi  del  Nord
Europa e in diverse Regioni  italiane,  la  difesa  della  resistente
rappresenta  che  nell'immediato  futuro  e'  prevista   l'inclusione
dell'erogazione del NIPT test nell'ambito dei LEA, come  raccomandato
dal Consiglio superiore di sanita'  nel  documento  pubblicato  il  9
marzo 2021, recante «Screening del DNA fetale non invasivo (NIPT)  in
sanita' pubblica». 
    Secondo  la  difesa  regionale  non  si   sarebbe   in   presenza
dell'introduzione di un ulteriore  livello  di  assistenza  in  senso
proprio, trattandosi di prestazioni previste a  livello  sperimentale
in un arco  di  tempo  ben  circoscritto.  Cio'  troverebbe  conferma
nell'appostazione in  bilancio,  con  l'art.  4  della  stessa  legge
regionale n. 31 del 2021, della  dotazione  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'intervento alla Missione 13, Programma  7  («Ulteriori
spese  in  materia  sanitaria»)  e  non  al  Programma  2  («Servizio
sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli  di
assistenza superiori ai LEA»), poiche' tale circostanza  escluderebbe
la natura di  prestazione  aggiuntiva  (extra  LEA)  lamentata  dalla
difesa erariale. 
    Il carattere sperimentale,  con  durata  temporalmente  limitata,
della prestazione prevista dalla disposizione impugnata,  varrebbe  a
configurarla in termini di attivita' progettuale, rendendola coerente
con l'ordinamento costituzionale e, in particolare, con il  principio
di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 
    Da  ultimo,  la  difesa  regionale  deduce   l'inconferenza   dei
precedenti specifici relativi alla stessa Regione Puglia cui fa cenno
il ricorrente (sentenze n. 142 del 2021 e  n.  166  del  2020).  Cio'
perche'  gli  interventi  previsti  dalle   disposizioni   dichiarate
costituzionalmente   illegittime    con    le    predette    pronunce
presenterebbero caratteristiche e struttura  diverse  dall'intervento
contemplato dalla disposizione impugnata. 
    3.- Va preliminarmente disattesa  l'eccezione  d'inammissibilita'
sollevata dalla Regione. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
l'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione
si pone in modo ancor piu'  rigoroso  nei  giudizi  promossi  in  via
principale rispetto  a  quelli  instaurati  in  via  incidentale  (ex
plurimis, sentenze n. 219 e n. 2 del 2021). Il ricorrente,  pertanto,
ai sensi dell'art. 127 Cost., non solo ha l'onere di  individuare  le
disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta
la violazione,  ma  anche  quello  di  fornire  una  motivazione  non
meramente assertiva a  sostegno  delle  questioni  promosse,  sicche'
l'atto introduttivo del giudizio deve contenere l'illustrazione delle
ragioni del contrasto con i parametri evocati  e  una  pur  sintetica
argomentazione a supporto delle censure (ex plurimis, sentenze n. 219
e n. 95 del 2021, n. 194 e n. 25 del 2020). 
    Cio' premesso, questa Corte, pur  rilevando  che  il  ricorso  e'
particolarmente sintetico nella illustrazione del quadro normativo di
riferimento e nel corredo argomentativo, osserva  che  esso  consente
tuttavia  di  comprendere  con  sufficiente  chiarezza   le   ragioni
dell'impugnativa, ravvisate  nella  asserita  impossibilita'  per  la
Regione  Puglia,  in  quanto  sottoposta  al  piano  di  rientro  dal
disavanzo finanziario,  di  introdurre  il  NIPT  test,  ponendone  i
relativi oneri a carico del  servizio  sanitario  regionale,  poiche'
concretizza un livello ulteriore di assistenza rispetto ai LEA. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata  in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Questa Corte ha in piu'  di  un'occasione  affermato,  anche  nei
confronti della  stessa  Regione  Puglia,  che  l'assoggettamento  ai
vincoli dei piani di rientro dal  disavanzo  sanitario  impedisce  la
possibilita' di  incrementare  la  spesa  sanitaria  per  motivi  non
inerenti alla garanzia delle  prestazioni  essenziali  e  per  spese,
dunque, non obbligatorie (sentenze n. 142 e n. 36 del 2021, e n.  166
del 2020). 
    E' stato, altresi', chiarito che i predetti vincoli in materia di
contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione
di un principio fondamentale di coordinamento della finanza  pubblica
(ex plurimis, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020, e  n.
197 del 2019). 
    In definitiva, in costanza del piano di rientro,  rimane  inibita
alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in  materia
di tutela della salute, la  possibilita'  di  introdurre  prestazioni
comunque  afferenti  al  settore  sanitario  ulteriori  e  ampliative
rispetto a quelle previste dallo Stato. 
    Atteso  tale  contesto   normativo,   il   NIPT   test   previsto
dall'intervento regionale in esame costituisce  una  prestazione  non
contemplata dall'art. 59 (Assistenza specialistica ambulatoriale  per
le donne in stato di gravidanza e  a  tutela  della  maternita')  del
d.P.C.m. 12 gennaio 2017. 
    Invero, si tratta di una prestazione di natura sanitaria, posta a
carico del Sistema  sanitario  regionale,  in  ogni  caso  aggiuntiva
rispetto a quelle previste dall'ordinamento statale. Cio' comporta la
sottrazione  di  risorse  che  devono  essere,  invece,  destinate  e
utilizzate per consentire alla Regione di  adempiere  all'obbligo  di
garantire nel proprio ambito territoriale le  prestazioni  essenziali
come attualmente definite. 
    A fronte di cio' non assume rilievo la  circostanza,  valorizzata
dalla difesa della Regione, che l'introduzione del NIPT test nei  LEA
sia  stata  raccomandata  dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nel
ricordato documento del 9 marzo 2021 «Screening del  DNA  fetale  non
invasivo (NIPT) in sanita'  pubblica»  a  motivo  dei  suoi  positivi
effetti  rispetto  alle  tecniche   invasive   attualmente   previste
(amniocentesi e villocentesi). 
    Va, infatti, ricordato in proposito che l'ordinamento statale - i
cui fondamentali riferimenti sono costituiti dall'art.  3,  comma  2,
della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale), dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n, 421), e dall'art.  1,
comma 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge  finanziaria  2005)»  -  prescrive  un  complesso
procedimento per l'aggiornamento dei LEA che vede coinvolti i diversi
soggetti istituzionali: lo Stato, nelle figure  dei  Ministeri  della
salute, dell'economia e delle  finanze,  le  Regioni  e  le  Province
autonome, nel rispetto del principio di leale  collaborazione  tra  i
diversi livelli di governo. 
    Nel  procedimento  un  ruolo  fondamentale  e'   assegnato   alla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei  LEA  e  la  promozione
dell'appropriatezza  del  Servizio   sanitario   nazionale   prevista
dall'art. 1, comma 556, della predetta legge n. 208 del 2015. 
    La  complessita'  del  predetto  procedimento,  che  riflette  la
pluralita' dei profili e delle competenze coinvolti, ha lo  scopo  di
contemperare le esigenze di una  migliore  tutela  del  diritto  alla
salute  con  il  complessivo  equilibrio  finanziario   del   sistema
sanitario,  che  costituisce  condizione  ineludibile  per   la   sua
effettiva e compiuta attuazione. 
    Sulla  scorta  di  tali  considerazioni,  la   circostanza,   che
l'intervento in esame sia posto a carico della dotazione  finanziaria
di una voce del bilancio regionale diversa  da  quella  destinata  al
finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza superiori ai  LEA,
non incide sulla oggettiva e sostanziale natura di prestazione  extra
LEA che riveste il NIPT test, i cui oneri costituiscono in ogni  caso
ulteriori spese in materia sanitaria. 
    Analogamente non rilevano sulla qualificazione dell'intervento in
esame il suo carattere sperimentale, la durata  biennale  di  vigenza
della disposizione regionale, ne' la erogabilita' del NIPT test  fino
a concorrenza della dotazione finanziaria prevista. 
    Si tratta, difatti, di elementi che non possono comunque  elidere
il contrasto tra la disposizione impugnata e il  ricordato  principio
fondamentale in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
costituito dai vincoli cui e' soggetta la Regione Puglia  in  vigenza
del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. 
    Nemmeno rileva la tesi della difesa regionale circa l'effetto  di
risparmio sulla spesa pubblica sanitaria che si  produrrebbe  tramite
ricorso al NIPT test in quanto  eviterebbe  il  ricorso  a  strumenti
d'indagine piu' invasivi e con effetti piu' onerosi  per  il  sistema
sanitario. Si tratta, invero, di un mero assunto che, del  resto,  e'
nell'immediato  contraddetto   dalla   stessa   prevista   onerosita'
dell'intervento regionale. 
    4.1.-  Va  pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della disposizione impugnata. 
    4.2.- Peraltro, questa Corte rileva che  tale  disposizione  reca
l'«oggetto» della legge regionale, mentre le altre disposizioni hanno
mero  carattere  strumentale:  l'art.  1   definisce   le   finalita'
dell'intervento normativo, l'art.  2  contempla  le  definizioni  «ai
sensi e per gli effetti della legge stessa», e l'art. 4 reca la norma
finanziaria.  Ne   consegue   che   la   riscontrata   illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 fa venir meno la  stessa  ragion  d'essere
dell'intera legge reg. Puglia n. 31 del 2021  (sentenza  n.  124  del
2022). 
    5.- L'accoglimento del ricorso in riferimento al parametro di cui
all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  comporta  l'assorbimento  della
censura promossa in riferimento all'ulteriore parametro dedotto.