ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, promosso dal Giudice di pace di Forli' nel procedimento
vertente tra G. B. e la Prefettura di Forli-Cesena, con ordinanza del
13 maggio 2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2021 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 2021.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 146 del
registro ordinanze 2021, il Giudice di pace di Forli' ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa
alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle
condizioni di legge, disponga la riduzione alla meta' della sanzione
della sospensione della patente di guida.
2.- L'ordinanza del giudice a quo e' stata pronunciata nel corso
di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento del prefetto
irrogativo della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida per ulteriori sei mesi, detratti i sei mesi gia'
scontati in via cautelare, in relazione al minimo edittale di un anno
stabilito per la violazione di cui all'art. 186, comma 2, lettera c),
cod. strada. Il rimettente espone che il processo penale per guida in
stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lettera c),
2-sexies e 2-septies cod. strada, era stato definito con declaratoria
di estinzione per esito positivo della messa alla prova, ai sensi
dell'art. 168-bis del codice penale.
3.- L'ordinanza di rimessione rileva che l'art. 224, comma 3,
cod. strada contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per la disparita' di
trattamento tra l'imputato del reato di guida in stato di ebbrezza,
il quale abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa
alla prova, che abbia poi avuto esito positivo, e l'imputato del
medesimo reato, la cui pena sia stata sostituita con quella del
lavoro di pubblica utilita', agli effetti dell'art. 186, comma 9-bis,
cod. strada, comportando lo svolgimento positivo di questo, tra
l'altro, oltre che l'estinzione del reato, altresi' la riduzione alla
meta', disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della
patente. L'esito positivo della messa alla prova, osserva il giudice
a quo, non produce, dunque, alcun effetto premiale con riguardo alla
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, a
differenza di quanto previsto per il lavoro di pubblica utilita',
rivelandosi tale differenza irragionevole alla luce delle ravvisate
affinita' dei due istituti. L'ordinanza di rimessione argomenta sul
punto richiamando quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.
75 del 2020.
Considerato in diritto
1.- Il Giudice di pace di Forli', con ordinanza del 13 maggio
2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2021, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa
alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle
condizioni di legge, disponga la riduzione alla meta' della sanzione
della sospensione della patente di guida.
2.- Il rimettente rileva che l'art. 224, comma 3, cod. strada,
del quale e' chiamato a fare applicazione nel giudizio di opposizione
all'ordinanza del prefetto con cui era stata irrogata la sanzione
della sospensione della patente di guida nella misura complessiva di
un anno, determina una irragionevole disparita' di trattamento tra
l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, il quale abbia
ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che
abbia poi avuto esito positivo, e l'imputato per il medesimo reato la
cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica
utilita', agli effetti dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada,
comportando lo svolgimento positivo di questo, tra l'altro, oltre che
l'estinzione del reato, altresi' la riduzione alla meta', disposta
dal giudice, della sanzione della sospensione della patente.
3.- Per una piu' chiara individuazione della questione sottoposta
all'esame di questa Corte, giova premettere una ricognizione del
quadro normativo all'interno del quale si inserisce la disposizione
censurata.
L'art. 186 cod. strada, nel testo attualmente vigente, stabilisce
in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza (comma 1).
A seconda del valore del tasso alcolemico accertato, prevede, al
comma 2, tre distinti illeciti: uno di carattere amministrativo e,
gli altri due, di carattere penale.
Stabilisce, infatti, che la condotta in questione, ove non
costituisca piu' grave reato, e' punita:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro; all'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro; all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro;
all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni, nonche' la confisca del veicolo, salvo che questo
appartenga a terzi.
Lo stesso art. 186 cod. strada, al comma 2-bis - aggiunto nel
2007, nel testo oggi vigente a seguito delle modificazioni introdotte
dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale) - prevede che se il
conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le
sanzioni indicate sono raddoppiate.
Il comma 9-bis del medesimo articolo - disposizione introdotta
dall'art. 33, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 120 del 2010
- stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti dal comma
2-bis, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche
con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui
all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) secondo le
modalita' ivi previste e consistenti nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilita', tuttavia,
puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.
Gli artt. 224 e 224-ter cod. strada - quest'ultimo introdotto
dall'art. 44, comma 1, della citata legge n. 120 del 2010 -
disciplinano, rispettivamente, il procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca
della patente e quello di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato.
In particolare, l'art. 224, comma 3, e l'art. 224-ter, comma 6,
prevedono che la declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa
accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto
procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e
procede, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada nelle parti
compatibili, all'applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida e, ai sensi degli artt. 213 e 214
cod. strada, in quanto compatibili, all'applicazione della sanzione
accessoria della confisca, stabilendo, altresi', che l'estinzione
della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha
effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3.1.- A sua volta, l'art. 168-bis del codice penale, inserito
dall'art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), ha introdotto nel sistema penale l'istituto della
messa alla prova, stabilendo che, «[n]ei procedimenti per reati
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o
alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal
comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato
puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
Questa comporta, oltre alla prestazione di condotte volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, e, ove possibile, al risarcimento del danno, l'affidamento
dell'imputato al servizio sociale e la prestazione di lavoro di
pubblica utilita'.
Ai sensi dell'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen. - inserito
dal medesimo art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 -,
«[l]'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge».
3.2.- La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
Giudice di pace di Forli' si colloca all'interno del richiamato
quadro normativo. Essa, tenuto conto del reato contestato nel
giudizio principale e delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione, deve ritenersi promossa limitatamente al caso in cui
l'esito della messa alla prova comporti l'estinzione del reato di cui
all'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.
Infatti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', di
cui al comma 9-bis, puo' essere applicata dal giudice, se l'imputato
non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 2-bis, e cioe' a
condizione che dalla guida in stato di ebbrezza non sia derivato un
incidente.
Peraltro, posto che la pronuncia additiva richiesta dal
rimettente ha ad oggetto una disciplina che opera alle medesime
condizioni per i reati di cui alle lettere b) e c), del comma 2
dell'art. 186 cod. strada, la presente pronuncia non potra' non
riguardare anche le conseguenze della estinzione per esito positivo
della messa alla prova del reato di cui al comma 2, lettera b),
sempre ove non ricorra la menzionata ipotesi di cui al comma 2-bis
del medesimo art. 186 cod. strada.
4.- Tanto premesso, la questione e' fondata, alla luce delle
argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 2020.
4.1.- Con tale decisione e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada nella parte in
cui prevedeva che il prefetto dovesse verificare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, anziche' disporne la
restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa
alla prova.
4.2.- La citata pronuncia ha dapprima evidenziato che l'istituto
della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto,
per gli imputati adulti, dalla legge n. 67 del 2014, con
l'inserimento degli artt. 168-bis e 168-ter cod. pen., secondo
l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale, non e' una
sanzione penale in senso proprio (sentenza n. 91 del 2018), pur
manifestando una «innegabile connotazione sanzionatoria» (sentenza n.
68 del 2019).
Ha poi rimarcato che il lavoro di pubblica utilita' disciplinato
dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada e', invece, una pena
sostitutiva (cosi' gia' l'ordinanza n. 43 del 2013), seppur svolga
anche una funzione "premiale", in quanto il suo positivo svolgimento
determina per il condannato le favorevoli conseguenze della
declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a meta' della
durata della sospensione della patente e della revoca della confisca
del veicolo (sentenza n. 198 del 2015).
Comparando il lavoro di pubblica utilita' ex art. 186, comma
9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.,
la citata sentenza n. 75 del 2020 ha, quindi, sottolineato che
entrambi gli istituti si connotano per il fatto di prevedere, in una
medesima ottica premiale, una prestazione di attivita' non retribuita
in favore della collettivita', la quale rappresenta l'essenza del
primo ed e' comunque componente imprescindibile del secondo istituto
(art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.).
Pur considerata la discrezionalita' del legislatore nella
determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, il
richiamato precedente ha cosi' ritenuto manifestamente irragionevole
che, al cospetto di una prestazione analoga, qual e' il lavoro di
pubblica utilita', e a fronte della medesima conseguenza
dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo venisse meno per revoca del giudice nel
caso di svolgimento con esito positivo del lavoro sostitutivo, e
potesse, invece, essere disposta per ordine del prefetto nel caso di
esito positivo della messa alla prova. Tanto piu' che quest'ultima
costituisce una misura piu' articolata ed impegnativa dell'altra,
figurandovi il lavoro di pubblica utilita' come componente insieme al
compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e
all'affidamento dello stesso al servizio sociale.
Il diverso trattamento sanzionatorio in ordine all'applicabilita'
della confisca del veicolo non e' apparso a questa Corte giustificato
ne' dalla circostanza che, a differenza della messa alla prova
dell'adulto, per la quale e' necessaria la richiesta dell'imputato,
il lavoro di pubblica utilita' previsto dall'art. 186, comma 9-bis,
cod. strada puo' essere applicato dal giudice anche d'ufficio, alla
sola condizione che l'imputato non vi si opponga, ne' dal fatto che,
a norma dello stesso art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro
sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della
sicurezza e dell'educazione stradale.
Questa Corte ha, quindi, rilevato che la coerenza del
"microsistema" delle sanzioni accessorie applicabili in caso di
estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool,
delineato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e' risultata
alterata dalla piu' recente disciplina della messa alla prova, ove
applicata al medesimo reato.
Ne' - ha osservato questa Corte - poteva costituire ostacolo alla
reductio ad legitimitatem della disciplina della confisca, nel caso
in cui la messa alla prova avesse dato esito positivo, la
disposizione di contenuto generale dettata dall'art. 168-ter cod.
pen., secondo la quale l'estinzione del reato per esito positivo
della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, in quanto, mancando elementi indicativi di
una contraria volonta' del legislatore, doveva ritenersi operante il
criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le
tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992).
5.- Gli stessi argomenti contenuti nella sentenza n. 75 del 2020
depongono, ora, per la illegittimita' costituzionale del censurato
art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che,
nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova del
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, al di fuori delle
ipotesi previste dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, il
prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'.
A tale conclusione inducono i seguenti elementi: a) la
connotazione sanzionatoria dell'istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti; b) la
funzione premiale del lavoro di pubblica utilita' disciplinato dal
comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui
positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli
conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della
riduzione a meta' della durata della sospensione della patente e
della revoca della confisca del veicolo; c) la «piena omogeneita'
delle situazioni poste a raffronto» (ex plurimis, sentenze n. 76 del
2019, n. 134 del 2017, nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2016),
ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, al di fuori dei casi
previsti dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, in quanto sia il
lavoro di pubblica utilita' ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada,
sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., consistono nella
prestazione di attivita' non retribuita in favore della
collettivita'.
5.1.- Ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza
applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual e'
il lavoro di pubblica utilita', e a fronte del medesimo effetto
dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente viene ridotta alla meta' dal giudice
in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre e'
escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal
prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur
costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura piu' articolata
ed impegnativa, giacche' subordinata alla prestazione di lavoro di
pubblica utilita' e comportante, come visto, condotte riparatrici da
parte dell'imputato, nonche' l'affidamento dello stesso al servizio
sociale.
Tale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei casi regolati
dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata
come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica
utilita', cui si correla la funzione premiale del suo positivo
svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di
ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell'art. 186
cod. strada.
5.2.- La rilevata manifesta irragionevolezza della scelta
contenuta nell'art. 224, comma 3, cod. strada non e' scalfita dalla
base volontaria della messa alla prova dell'adulto, applicabile solo
a richiesta dell'imputato, ne' dalla considerazione che il lavoro
sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della
sicurezza e dell'educazione stradale, ne' dal rilievo che
l'estinzione del reato in tal caso prescinde da un accertamento della
responsabilita' penale, rimanendo innegabile la connotazione
sanzionatoria dell'istituto e comune il dato comparativo qualificante
della prestazione lavorativa positivamente resa in favore della
collettivita'.
5.3.- Lo speciale "microsistema" degli istituti incentivanti di
natura "premiale" operante nel trattamento sanzionatorio del reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool, ove non ricorrano le ipotesi di
cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve, dunque, includere
anche il regime, connotato da una medesima ratio, della messa alla
prova per gli imputati adulti.
Questo istituto, invero, configurando una autonoma causa di
estinzione del reato, non era ancora previsto dall'ordinamento al
momento della introduzione sia del censurato art. 224, comma 3, cod.
strada, sia del comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada, aggiunto
dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010. Resta
fermo, d'altra parte, il disposto dell'art. 168-ter cod. pen.,
secondo il quale l'estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie. Infatti, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida puo' continuare
ad essere applicata, sia pure nei piu' favorevoli termini previsti
dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, nel caso in cui il reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2,
lettere b) e c), del medesimo codice, sia estinto per esito positivo
della messa alla prova.
6.- In conclusione, l'art. 224, comma 3, cod. strada deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto
l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e
c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova,
il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'.