ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  comma
3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6  maggio  2021,  n.  20
(Bilancio di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2021-2023),
nonche' dell'Allegato N.8, accluso alla relativa Nota integrativa,  e
dell'Allegato O della medesima  legge  regionale;  e  dell'art.  6  e
dell'Allegato O2 della legge  della  Regione  Basilicata  2  dicembre
2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario  per
il triennio 2021-2023), promossi dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 4 luglio 2021 e il
31 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 13 luglio 2021 e  il  2
febbraio 2022, iscritti al n. 34 del registro ricorsi 2021 e al n.  7
del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2021 e n. 8,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti  di  costituzione  (di  cui,  quello  relativo  al
ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2021,  fuori  termine)
della Regione Basilicata; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  maggio  2022  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Fabrizio  Urbani  Neri  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 luglio 2021 e  depositato  il  13
luglio 2021 (reg. ric. n. 34 del 2021), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 3,  e  4,  della  legge  della
Regione Basilicata 6 maggio  2021,  n.  20  (Bilancio  di  previsione
finanziario per  il  triennio  2021-2023),  nonche'  l'Allegato  N.8,
accluso alla relativa Nota integrativa, e l'Allegato O della medesima
legge regionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione. 
    1.1.- Il primo motivo di impugnazione concerne il richiamato art.
4, che dispone il ripiano del disavanzo di  amministrazione  presunto
riveniente  da   esercizi   precedenti   «secondo   quanto   previsto
nell'allegato N.7» alla Nota integrativa al bilancio di previsione. 
    Il ricorrente  ricorda  anzitutto  di  avere  gia'  impugnato  le
disposizioni di due precedenti leggi della stessa Regione:  la  legge
della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione  al
Bilancio  di   previsione   pluriennale   2022-2022   della   Regione
Basilicata) e la legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021,  n.  8
(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018  della  Regione
Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione
regionale di controllo della Corte dei  Conti  di  Basilicata).  Tali
disposizioni avrebbero articolato il ripiano dei  disavanzi  relativi
agli esercizi 2018 e 2019 in un arco temporale eccessivo  rispetto  a
quanto consentito dall'art. 42  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42) e dal principio contabile  applicato  di  cui  al
paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al citato decreto legislativo. 
    Il  ricorso  segnala  inoltre  che  sarebbe  erroneo  il   rinvio
all'Allegato N.7 alla Nota integrativa contenuto nell'impugnato  art.
4,  intendendo  il  legislatore  regionale  riferirsi  al  successivo
Allegato  N.8.  Il  raffronto  dei  due  Allegati,  riprodotti  nella
versione  pubblicata   nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione
Basilicata, confermerebbe tale conclusione poiche' il  contenuto  del
secondo atterrebbe  in  effetti  al  ripiano  del  disavanzo,  mentre
l'Allegato  N.7  riporterebbe  l'elenco   analitico   delle   risorse
accantonate nel risultato di amministrazione 2020. 
    Cio' precisato, con una prima censura il ricorrente  lamenta  che
l'Allegato N.8  alla  Nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione
2021-2023, richiamato dall'art. 4 della legge reg. Basilicata  n.  20
del 2021, distribuirebbe le quote  del  recupero  del  disavanzo  nel
triennio 2021, 2022 e 2023, anziche' disporne la copertura  integrale
nell'esercizio 2021. 
    In  particolare,  dal   primo   dei   due   prospetti   contenuti
nell'Allegato N.8 risulterebbe che  nell'esercizio  2020  la  Regione
Basilicata  avrebbe  dovuto  recuperare  una   quota   di   disavanzo
riveniente dai precedenti esercizi pari a 67.891.976,83 euro, ma  che
di tale importo non avrebbe ripianato ben 62.138.950,00 euro. 
    Ad avviso del ricorrente, tale quota dovrebbe essere  interamente
iscritta nell'esercizio 2021, senza possibilita' di ulteriore  rinvio
della copertura, poiche' il principio contabile di cui  al  paragrafo
9.2.27 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011  prevederebbe  che
«le quote del disavanzo applicate al bilancio e  presumibilmente  non
recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio
di  previsione  nel  quale  e'  stato  determinato  il  risultato  di
amministrazione presunto». Inoltre, ai sensi del principio  contabile
contenuto  nel  successivo  paragrafo  9.2.28,  «[i]l  disavanzo   di
amministrazione di un esercizio  non  applicato  al  bilancio  e  non
ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto [...]  e'
ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di
gestione». 
    Un'ulteriore  censura  del   medesimo   Allegato   N.8   riguarda
specificamente la quota del disavanzo presunto al  31  dicembre  2020
originata dalla gestione dell'esercizio 2020, pari a 831.481,15 euro.
Secondo il ricorrente, il ripiano di  tale  importo  potrebbe  bensi'
avvenire negli esercizi considerati nel bilancio di previsione,  come
consentito dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n.  118  del  2011,  ma
«contestualmente all'adozione di una delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo», secondo quanto  richiesto
dalla stessa disposizione. La Regione Basilicata, invece, non avrebbe
approvato alcuna delibera consiliare in conformita'  alla  richiamata
norma statale. 
    Inoltre, l'allungamento  dei  tempi  di  recupero  del  disavanzo
contrasterebbe con  l'orientamento  della  giurisprudenza  di  questa
Corte in ordine alla illegittimita'  costituzionale  delle  soluzioni
normative che prescriverebbero il  riassorbimento  dei  disavanzi  in
archi temporali  lunghi  e  differenziati,  ben  oltre  il  ciclo  di
bilancio ordinario. 
    In conclusione, l'art. 4 della legge reg. Basilicata  n.  20  del
2021 e le  richiamate  Tabelle  relative  alla  composizione  e  alla
copertura del disavanzo presunto  contenute  nell'Allegato  N.8  alla
Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 contrasterebbero
con i richiamati principi contabili  del  d.lgs.  n.  118  del  2011,
recante la disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle  Regioni,  e  conseguentemente  violerebbero
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  che  attribuisce  alla
competenza    legislativa    esclusiva     statale     la     materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    1.2.- Della stessa legge  reg.  Basilicata  n.  20  del  2021  il
ricorso impugna anche l'art. 1, comma 3, e l'Allegato O; quest'ultimo
sostituisce l'Allegato O2 alla legge reg. Basilicata n. 40 del  2020,
recando l'analisi del disavanzo presunto al 31  dicembre  2019  e  le
modalita' di copertura dello stesso. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, per  quanto  il
citato art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n.  20  del  2021
avrebbe lo scopo di superare le originarie previsioni contenute nella
gia' impugnata legge reg. Basilicata n. 40  del  2020,  l'Allegato  O
continuerebbe a prevedere il «ripiano dei  disavanzi  pregressi  fino
all'esercizio 2024, in tal  modo  riproducendo  una  tempistica  gia'
censurata». 
    Pertanto, anche le previsioni sopravvenute  contrasterebbero  con
l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 - e, di  conseguenza,
con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  riguardante  la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici - sia perche' eccederebbero il limite  triennale
ammesso per il ripiano dei disavanzi, sia perche' non sarebbe  ancora
stato approvato il piano di  rientro  dal  disavanzo  con  l'apposita
delibera consiliare, come pure richiesto dalla citata norma statale. 
    2.- La Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore,
si e' costituita  in  giudizio  con  memoria  depositata  in  data  2
settembre  2021,  fuori   termine,   chiedendo   di   dichiarare   la
inammissibilita' o la non fondatezza delle questioni promosse previa,
se  del  caso,  autorimessione  della   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art.   42,   nonche'   del   paragrafo   9.2.28
dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, per contrasto  con  gli
artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost. 
    2.1.- La tesi della difesa regionale e' che  le  norme  impugnate
avrebbero attribuito alle disposizioni del d.lgs.  n.  118  del  2011
«un'interpretazione costituzionalmente orientata,  nel  rispetto  dei
principi di copertura pluriennale della spesa  e  di  responsabilita'
nell'esercizio del mandato  elettivo»  laddove,  invece,  le  censure
interpreterebbero i principi contabili evocati in maniera «del  tutto
irragionevole, e in contrasto con gli articoli 1, 3, 81,  119  e  97,
primo comma, Cost.». 
    Quanto alla censura relativa alla  mancata  contestuale  adozione
del piano di rientro dal disavanzo, la  memoria  afferma  che  questo
sarebbe stato approvato  con  delibera  del  Consiglio  regionale  13
luglio  2021,  n.  276.  Rilevando  che  tale  atto  consiliare   non
legislativo avrebbe «una sua propria autonomia formale» rispetto alla
legge  di  bilancio  -  cio'  che   consentirebbe   l'allegazione   a
quest'ultima soltanto successivamente  alla  sua  approvazione  -  la
difesa regionale sostiene che,  secondo  la  disciplina  statale,  la
delibera andrebbe  approvata  nella  prima  seduta  consiliare  utile
successiva all'adozione della legge di bilancio. 
    3.- Con successivo  ricorso  notificato  il  31  gennaio  2022  e
depositato il  2  febbraio  2022  (reg.  ric.  n.  7  del  2022),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.  6  e
l'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 2  dicembre  2021,
n. 55 (Assestamento del bilancio di  previsione  finanziario  per  il
triennio 2021-2023), in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    L'art. 6 della legge regionale citata dispone che «[i]l disavanzo
di amministrazione  presunto  riveniente  dagli  esercizi  precedenti
viene ripianato secondo quanto  previsto  nell'allegato  O2,  accluso
alla presente legge», recante infatti  l'«[a]nalisi  e  modalita'  di
copertura del disavanzo» alla data del  31  dicembre  2020.  Di  tale
disavanzo, una prima Tabella distingue le componenti derivanti  dalle
gestioni  degli  esercizi  2018  e  2019  -  rispettivamente  pari  a
5.728.166,38 euro e a 46.851.307,36 euro - mentre  quella  successiva
rappresenta  le  modalita'  di  copertura  prevedendone  il   ripiano
articolato negli esercizi dal 2021 al 2023. 
    3.1.- Secondo il ricorrente le modalita' temporali  di  copertura
del disavanzo ora descritte non rispetterebbero l'art. 42, comma  12,
del d.lgs. n. 118 del 2011 che, invece,  prevederebbe  l'applicazione
dell'eventuale  disavanzo  «al  primo  esercizio  del   bilancio   di
previsione  dell'esercizio  in  corso  di  gestione».  Pertanto,   in
applicazione della norma statale, la legge reg. Basilicata n. 55  del
2021 avrebbe dovuto disporre il ripiano del disavanzo al 31  dicembre
2020, derivante dalle gestioni del 2018 e  del  2019,  iscrivendo  il
relativo importo come prima voce della spesa dell'esercizio 2021. 
    Un'ulteriore censura evidenzia  che  l'Allegato  O2  non  sarebbe
«conforme - sia  per  la  denominazione  delle  colonne  della  prima
Tabella,  sia  per  la  compilazione  -  al  prospetto  previsto  dal
principio applicato 9.11.7» di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118
del 2011. Tale principio, tra l'altro,  richiederebbe  agli  enti  di
segnalare nella nota integrativa al  bilancio  se  nell'esercizio  al
quale il disavanzo presunto si riferisce non e'  stata  ripianata  la
quota dell'eventuale precedente disavanzo  di  cui  era  previsto  il
recupero,  indicandone   l'importo   e   distinguendolo   da   quello
dell'eventuale  ulteriore  disavanzo  presunto  formatosi  nel  corso
dell'esercizio. 
    E'  denunciata  infine  la  violazione  dei  principi   contabili
applicati di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato  4/2  del
d.lgs. n. 118 del 2011 a mente dei quali, rispettivamente, «le  quote
del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non  recuperate
sono  interamente  applicate  al  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione  nel  quale  e'  stato   determinato   il   risultato   di
amministrazione presunto» e «[i]l disavanzo di amministrazione di  un
esercizio non applicato al bilancio e non  ripianato  a  causa  della
tardiva approvazione del rendiconto [...] e'  ripianato  applicandolo
per l'intero importo all'esercizio in corso di  gestione».  Pertanto,
anche  da  tali  principi  discenderebbe   la   doverosa   copertura,
nell'esercizio 2021, del  disavanzo  non  ripianato  derivante  dalle
gestioni del 2018 e del 2019. 
    Da ultimo, nel segnalare che il rendiconto per  l'esercizio  2020
non e' stato ancora approvato dal Consiglio regionale, il  ricorrente
rileva  che  l'importo  di  66.338.950,00  euro  del   disavanzo   di
amministrazione al 31 dicembre 2019, indicato nell'Allegato  O2  alla
legge  regionale  impugnata,  non   coinciderebbe   con   quello   di
46.851.307,46  euro  riportato,  per  la  stessa   grandezza,   nella
deliberazione della Giunta della Regione Basilicata 2 luglio 2020, n.
428, recante «Approvazione del Disegno di Legge: "Rendiconto generale
per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata"». 
    In conclusione,  le  previsioni  dell'art.  6  della  legge  reg.
Basilicata n. 55 del 2021 e del richiamato Allegato O2  alla  stessa,
concernenti il ripiano del  disavanzo  di  amministrazione  presunto,
contrastando con l'art. 42, comma 12, del d.lgs.  n.  118  del  2011,
violerebbero  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  con
riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in  materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    4.- Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Basilicata,  in
persona del Presidente pro tempore, con memoria depositata in data 23
febbraio 2022. 
    Riservandosi di trattare  il  merito  del  ricorso  con  separate
difese - mai pero' poi presentate -, la resistente segnala  anzitutto
che la legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 avrebbe dato applicazione
all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 - che richiede  alla
legge di assestamento del bilancio  di  «d[are]  atto  del  permanere
degli equilibri generali di bilancio» - e,  in  particolare,  avrebbe
«ten[uto] conto del  disavanzo  di  amministrazione  presunto  al  31
dicembre 2020 [...], pari a - € 52.579.473,84, approvato con  la  DGR
560/2021 concernente il disegno di legge di rendiconto 2020».  L'art.
6 impugnato prevederebbe dunque il ripiano di  tale  disavanzo  negli
esercizi dal  2021  al  2023,  sulla  base  del  prospetto  contenuto
nell'Allegato O2 della medesima legge regionale. 
    La difesa regionale  rileva  poi  che  il  ricorso  in  esame  si
porrebbe in continuita' con i precedenti gia' promossi dal Presidente
del Consiglio dei  ministri  «avverso  le  Leggi  regionali  40/2020,
8/2021 e 20/2021» e volti a sostenere che il disavanzo presunto al 31
dicembre 2020 dovrebbe essere  ripianato  interamente  nell'esercizio
2021. 
    Peraltro, osserva la resistente, la sentenza n. 246 del  2021  di
questa Corte avrebbe «gia'  determinato  l'obbligo,  da  parte  della
Regione,  di  applicare  il  disavanzo  riveniente   dagli   esercizi
precedenti  al  2020  (2018  e  2019)  nell'esercizio  del   bilancio
immediatamente  successivo  al  2021  (esercizio  2022),  respingendo
l'interpretazione  di  una  copertura  del  predetto   disavanzo   al
31.12.2020 su piu' esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023)». 
    Precisato che la legge regionale impugnata e' stata  adottata  il
30 novembre 2021 e pubblicata il  2  dicembre  2021  e  che,  dunque,
l'approvazione della stessa non  potrebbe  dirsi  in  violazione  del
giudicato costituzionale relativo alla citata sentenza, depositata il
21 dicembre 2021, la Regione  Basilicata  ritiene  che  la  questione
posta con il  ricorso  in  esame,  «al  fine  di  ottenere  un  nuovo
giudicato che produrrebbe, sul  bilancio  2022,  i  medesimi  effetti
conformativi di quello gia' formatosi, comporterebbe, di conseguenza,
se accolta, la  violazione  del  principio  del  ne  bis  in  idem  e
[andrebbe] pertanto dichiarata inammissibile». 
    Tale  esito  -  a  detta   della   resistente   -   discenderebbe
dall'applicabilita' anche al giudizio costituzionale del  divieto  di
riproporre una domanda giudiziale che abbia gia' trovato soluzione in
una  sentenza  passata  in  giudicato.  Poiche'  il  detto  principio
impedirebbe a questa Corte di riprendere in  esame  la  questione  di
legittimita'  gia'  definita  con  una  precedente  pronuncia   (sono
richiamate la sentenza n. 43 del 1979 e le ordinanze n. 268 del 1990,
n. 197 del 1983 e n. 140 del 1973), e ricorrendo tale situazione  per
quella «proposta con l'odierno ricorso», la Regione Basilicata chiede
che questo sia dichiarato manifestamente inammissibile. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 luglio 2021 e  depositato  il  13
luglio 2021 (reg. ric. n. 34 del 2021), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 3,  e  4,  della  legge  della
Regione Basilicata 6 maggio  2021,  n.  20  (Bilancio  di  previsione
finanziario per  il  triennio  2021-2023),  nonche'  l'Allegato  N.8,
accluso alla relativa Nota integrativa, e l'Allegato O alla  medesima
legge regionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione. 
    1.1.- Il primo motivo di impugnazione  ha  ad  oggetto  l'art.  4
della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021, che  dispone  il  ripiano
del disavanzo di  amministrazione  presunto  riveniente  da  esercizi
precedenti «secondo quanto  previsto  nell'allegato  N.7»  alla  Nota
integrativa al bilancio di previsione. 
    Il ricorrente premette che sarebbe erroneo il rinvio all'Allegato
N.7 alla Nota integrativa contenuto nell'impugnato art. 4, intendendo
il legislatore regionale riferirsi al successivo Allegato  N.8,  come
emergerebbe dal raffronto dei due Allegati pubblicati nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata. 
    Cio' precisato, con una prima censura il ricorrente  lamenta  che
l'Allegato N.8  alla  Nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione
2021-2023, richiamato dall'art. 4 della legge reg. Basilicata  n.  20
del 2021, distribuirebbe le quote  del  recupero  del  disavanzo  nel
triennio 2021, 2022 e 2023, anziche' disporne la copertura  integrale
nell'esercizio 2021. 
    In  particolare,  dal   primo   dei   due   prospetti   contenuti
nell'Allegato N.8 risulterebbe che  nell'esercizio  2020  la  Regione
Basilicata  avrebbe  dovuto  recuperare  una   quota   di   disavanzo
riveniente dai precedenti esercizi pari a 67.891.976,83 euro, ma  che
di tale importo non avrebbe ripianato ben 62.138.950,00 euro. 
    Ad avviso del ricorrente, tale quota dovrebbe essere  interamente
iscritta nell'esercizio 2021, senza possibilita' di ulteriore  rinvio
della copertura, poiche' il principio contabile di cui  al  paragrafo
9.2.27 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42) prevederebbe che «le quote del  disavanzo  applicate  al
bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente  applicate
al primo esercizio del bilancio di  previsione  nel  quale  e'  stato
determinato il risultato di amministrazione  presunto».  Inoltre,  ai
sensi del principio  contabile  contenuto  nel  successivo  paragrafo
9.2.28, «[i]l  disavanzo  di  amministrazione  di  un  esercizio  non
applicato  al  bilancio  e  non  ripianato  a  causa  della   tardiva
approvazione del  rendiconto  [...]  e'  ripianato  applicandolo  per
l'intero importo all'esercizio in corso di gestione». 
    Un'ulteriore  censura  del   medesimo   Allegato   N.8   riguarda
specificamente la quota del disavanzo presunto al  31  dicembre  2020
originata dalla gestione dell'esercizio 2020, pari a 831.481,15 euro.
Secondo il ricorrente, il ripiano di  tale  importo  potrebbe  bensi'
avvenire negli esercizi considerati nel bilancio di previsione,  come
consentito dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n.  118  del  2011,  ma
«contestualmente all'adozione di una delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo», secondo quanto  richiesto
dalla stessa disposizione. La Regione Basilicata, invece, non avrebbe
approvato alcuna delibera consiliare in conformita'  alla  richiamata
norma statale. 
    Inoltre, l'allungamento  dei  tempi  di  recupero  del  disavanzo
contrasterebbe con  l'orientamento  della  giurisprudenza  di  questa
Corte in ordine alla illegittimita'  costituzionale  delle  soluzioni
normative che prescriverebbero il  riassorbimento  dei  disavanzi  in
archi temporali  lunghi  e  differenziati,  ben  oltre  il  ciclo  di
bilancio ordinario. 
    In conclusione, l'art. 4 della legge reg. Basilicata  n.  20  del
2021 e le  richiamate  Tabelle  relative  alla  composizione  e  alla
copertura del disavanzo presunto  contenute  nell'Allegato  N.8  alla
Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 contrasterebbero
con i richiamati principi contabili  del  d.lgs.  n.  118  del  2011,
recante la disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle  Regioni,  e  conseguentemente  violerebbero
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  che  attribuisce  alla
competenza    legislativa    esclusiva     statale     la     materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    1.2.- Della stessa legge  reg.  Basilicata  n.  20  del  2021  il
ricorso  impugna  anche  l'art.  1,  comma   3,   e   l'Allegato   O;
quest'ultimo, ai sensi dell'altra previsione, sostituisce  l'Allegato
O2 alla legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40  (Prima
variazione al Bilancio  di  previsione  pluriennale  2022-2022  della
Regione Basilicata), recando l'analisi del disavanzo presunto  al  31
dicembre 2019 e le modalita' di copertura dello stesso. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, per  quanto  il
suddetto art. 1, comma 3, avrebbe lo scopo di superare le  originarie
previsioni contenute nella gia' impugnata legge reg. Basilicata n. 40
del 2020, l'Allegato O continuerebbe  a  prevedere  il  «ripiano  dei
disavanzi pregressi fino all'esercizio 2024, in tal modo riproducendo
una tempistica gia' censurata». 
    Pertanto, anche le previsioni sopravvenute  contrasterebbero  con
l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 - e, di  conseguenza,
con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  riguardante  la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici - sia perche' eccederebbero il limite  triennale
ammesso per il ripiano dei disavanzi, sia perche' non sarebbe  ancora
stato approvato il piano di  rientro  dal  disavanzo  con  l'apposita
delibera consiliare, come pure richiesto dalla citata norma statale. 
    2.- Con successivo  ricorso  notificato  il  31  gennaio  2022  e
depositato il  2  febbraio  2022  (reg.  ric.  n.  7  del  2022),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  l'art.  6  e
l'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 2  dicembre  2021,
n. 55 (Assestamento del bilancio di  previsione  finanziario  per  il
triennio 2021-2023), in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    L'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021  dispone  che
«[i]l disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi
precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato  O2,
accluso  alla  presente  legge»,  recante  infatti   l'«[a]nalisi   e
modalita' di copertura del disavanzo» alla data del 31 dicembre 2020.
Di  tale  complessivo  disavanzo,  una  prima  Tabella  distingue  le
componenti derivanti dalle gestioni degli  esercizi  2018  e  2019  -
rispettivamente pari a 5.728.166,38 euro e  a  46.851.307,36  euro  -
mentre  quella  successiva  rappresenta  le  modalita'  di  copertura
prevedendone il ripiano articolato negli esercizi dal 2021 al 2023. 
    2.1.- Secondo il ricorrente le descritte modalita'  temporali  di
copertura del disavanzo non rispetterebbero l'art. 42, comma 12,  del
d.lgs. n. 118  del  2011  che,  invece,  prevederebbe  l'applicazione
dell'eventuale  disavanzo  «al  primo  esercizio  del   bilancio   di
previsione  dell'esercizio  in  corso  di  gestione».  Pertanto,   in
applicazione della norma statale, la legge reg. Basilicata n. 55  del
2021 avrebbe dovuto disporre il ripiano del disavanzo al 31  dicembre
2020, derivante dalle gestioni del 2018 e  del  2019,  iscrivendo  il
relativo importo come prima voce della spesa dell'esercizio 2021. 
    Un'ulteriore censura evidenzia  che  l'Allegato  O2  non  sarebbe
«conforme - sia  per  la  denominazione  delle  colonne  della  prima
Tabella,  sia  per  la  compilazione  -  al  prospetto  previsto  dal
principio applicato 9.11.7» di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118
del 2011. Tale principio, tra l'altro,  richiederebbe  agli  enti  di
segnalare nella nota integrativa al  bilancio  se  nell'esercizio  al
quale il disavanzo presunto si riferisce non e'  stata  ripianata  la
quota dell'eventuale precedente disavanzo  di  cui  era  previsto  il
recupero,  indicandone   l'importo   e   distinguendolo   da   quello
dell'eventuale  ulteriore  disavanzo  presunto  formatosi  nel  corso
dell'esercizio. 
    E'  denunciata  infine  la  violazione  dei  principi   contabili
applicati di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28  dell'Allegato  4/2  al
d.lgs. n. 118 del 2011 a mente dei quali, rispettivamente, «le  quote
del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non  recuperate
sono  interamente  applicate  al  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione  nel  quale  e'  stato   determinato   il   risultato   di
amministrazione presunto» e «[i]l disavanzo di amministrazione di  un
esercizio non applicato al bilancio e non  ripianato  a  causa  della
tardiva approvazione del rendiconto [...] e'  ripianato  applicandolo
per l'intero importo all'esercizio in corso di  gestione».  Pertanto,
anche  da  tali  principi  discenderebbe   la   doverosa   copertura,
nell'esercizio 2021, del  disavanzo  non  ripianato  derivante  dalle
gestioni del 2018 e del 2019. 
    In conclusione,  le  previsioni  dell'art.  6  della  legge  reg.
Basilicata n. 55 del 2021 e del richiamato Allegato O2  alla  stessa,
concernenti il ripiano del  disavanzo  di  amministrazione  presunto,
contrastando con l'art. 42, comma 12, del d.lgs.  n.  118  del  2011,
violerebbero  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  con
riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in  materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    3.- I giudizi vanno riuniti, stante la connessione tra  le  norme
impugnate  e   in   considerazione   dell'identita'   del   parametro
costituzionale in entrambi evocato. 
    4.- In via preliminare deve essere  dichiarata  inammissibile  la
costituzione della Regione Basilicata  nel  primo  giudizio,  perche'
avvenuta, tardivamente, il 2 settembre 2021. 
    Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle  Norme  integrative  per  i
giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,   ratione   temporis
applicabile, «[l]a parte convenuta puo'  costituirsi  in  cancelleria
entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine stabilito per il deposito del ricorso» che, a sua volta, deve
avvenire entro dieci giorni dalla notificazione, in  forza  dell'art.
31, quarto comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). 
    Nel caso di specie,  poiche'  la  notificazione  del  ricorso  e'
avvenuta il 4 luglio 2021 e il termine per il deposito  dello  stesso
scadeva il 14 successivo, il termine ultimo per la costituzione della
resistente era il 13 agosto 2021: in forza del costante  orientamento
di questa Corte, infatti, non si applica «ai  giudizi  costituzionali
l'istituto  della  sospensione  feriale  dei   termini   processuali»
(sentenza n. 190 del 2017; nello stesso senso, sentenze  n.  310  del
2011, n. 278 del 2010, n. 50 del 1999; ordinanze n. 408 del 2006 e n.
76 del 2005). 
    5.- Sempre in via preliminare va chiarito che e' del tutto  priva
di  fondamento  l'eccezione  di  inammissibilita'  che   la   Regione
Basilicata ha  spiegato  nel  secondo  giudizio,  sostenendo  che  la
questione promossa tenderebbe a  «ottenere  un  nuovo  giudicato  che
produrrebbe, sul bilancio 2022, i medesimi  effetti  conformativi  di
quello gia' formatosi» a seguito della sentenza di  questa  Corte  n.
246 del 2021 - che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale  di
disposizioni della Regione  Basilicata  concernenti  il  ripiano  del
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 -  comportando,  «se
accolta, la violazione del principio del ne bis in idem». 
    E' dirimente rilevare che oggetto della questione sono previsioni
legislative regionali distinte e successive rispetto  a  quelle  gia'
scrutinate con la sentenza  dianzi  citata;  questa  Corte  non  deve
quindi, come erroneamente asserito dalla resistente,  «riprendere  in
esame la questione di legittimita' gia' definita» con  la  precedente
pronuncia. 
    6.-  Invece,  e'  inammissibile  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6  e  dell'Allegato  O2  della  legge  reg.
Basilicata  n.  55  del  2021,  promossa  nel  secondo  giudizio   in
riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in
relazione  al  principio  contabile  di  cui  al   paragrafo   9.11.7
dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Secondo il ricorrente, l'impugnato Allegato O2  alla  legge  reg.
Basilicata n. 55  del  2021  non  sarebbe  «conforme  -  sia  per  la
denominazione  delle  colonne  della  prima  Tabella,  sia   per   la
compilazione - al prospetto previsto» dal richiamato principio. 
    Questa argomentazione, in cui la censura si esaurisce, si  rivela
generica  e,  comunque,  non  sufficientemente  chiara  e   puntuale,
limitandosi  a  enunciare  la  non  conformita'  della   compilazione
dell'Allegato rispetto al prospetto di riferimento senza chiarire  il
meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus. Non  e'
dunque possibile comprendere  se  tale  difformita'  di  compilazione
riguardi la descrizione della composizione del disavanzo, di cui alla
prima Tabella, oppure (o anche) la  indicazione  delle  modalita'  di
ripiano dello stesso, di cui alla seconda  Tabella,  oppure,  infine,
l'importo da ripianare in ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione. 
    7.- Prima di  esaminare  nel  merito  le  questioni  promosse  e'
opportuno sottolineare che la Regione Basilicata non ha approvato  il
bilancio di previsione finanziario  per  il  triennio  2022-2024  ne'
entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art.  18,  comma
1, lettera a), del d.lgs. n. 118 del 2011, e neppure  entro  i  primi
quattro mesi del 2022, periodo  massimo  per  il  quale  puo'  essere
concesso l'esercizio provvisorio (facolta' di cui la  Regione  si  e'
avvalsa) in base all'art. 43, comma 2, del citato decreto. 
    Tale ritardo, di  per  se'  in  violazione  di  un  principio  di
corretta gestione del bilancio,  ha  comportato  anche  la  impropria
protrazione  dell'efficacia   delle   previsioni   impugnate   -   in
particolare quelle della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 -,  che
hanno  continuato  a  disciplinare  il  ripiano  del   disavanzo   di
amministrazione dell'ente in mancanza della  necessaria  approvazione
della nuova legge di bilancio, tra i  contenuti  della  quale  vi  e'
appunto la determinazione del risultato di amministrazione presunto e
la copertura dell'eventuale deficit. 
    Nella specie, inoltre, in  assenza  di  modifiche  alle  suddette
previsioni, risulta tuttora inadempiuto l'obbligo,  conseguente  alla
pubblicazione della sentenza n. 246 del  2021  di  questa  Corte,  di
ripianare, per intero, nel primo esercizio del bilancio in  corso  di
gestione - ossia,  ormai,  quello  2022  -  l'importo  del  disavanzo
originato negli esercizi 2018 e 2019. 
    Nel complesso, l'eclettismo dell'intera  vicenda  disattende  con
particolare gravita' il valore del  ciclo  di  bilancio,  che  assume
rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di  documenti  capaci
di  informare  con  correttezza  e  trasparenza  il  cittadino  sulle
obbiettive   possibilita'   di   realizzazione   dei   programmi    e
sull'effettivo  mantenimento   degli   impegni   elettorali,   «onere
inderogabile per chi e'  chiamato  ad  amministrare  una  determinata
collettivita'» (ex plurimis, sentenza n. 184 del 2016). 
    Del resto,  le  regole  sull'armonizzazione  contabile  esprimono
opzioni strumentali alla garanzia dell'equilibrio e della  sincerita'
del bilancio, nonche' al coordinamento della finanza pubblica  in  un
sistema di autonomie regionali. 
    Per quanto connotate da  un  alto  livello  di  tecnicita',  tali
regole sono,  infatti,  funzionali  all'indispensabile  finalita'  di
garantire «l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere i  bilanci
delle  amministrazioni  aggregabili  e  confrontabili,  in  modo   da
soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la
programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza
pubblica, la gestione  del  federalismo  fiscale,  le  verifiche  del
rispetto  delle  regole  comunitarie,   la   prevenzione   di   gravi
irregolarita'  idonee  a  pregiudicare  gli  equilibri  dei  bilanci»
(sentenza n. 184 del 2016). 
    E', infatti, solo il rispetto di un linguaggio  contabile  comune
che impedisce a un sistema informato al pluralismo  istituzionale  di
degenerare in un'ingestibile moltitudine di monadi contabili, a danno
non solo delle  possibilita'  di  coordinamento,  ma  finanche  dello
stesso principio di responsabilita' politica,  quando  l'inosservanza
delle regole di tale linguaggio e' funzionale, negli enti autonomi, a
realizzare indebiti artificiosi aumenti della capacita' di spesa. 
    8.- Il primo ricorso colpisce anzitutto l'art. 4 e l'Allegato N.8
alla  Nota  integrativa  al  bilancio,  approvata  dalla  legge  reg.
Basilicata n. 20 del 2021, dovendosi ritenere  -  come  correttamente
inteso dal Presidente del Consiglio dei ministri - che il riferimento
contenuto nel citato art. 4 all'Allegato contrassegnato come N.7  sia
evidentemente errato, non contenendo quest'ultimo,  al  contrario  di
quello  impugnato,  alcuna  previsione  riguardante  il  ripiano  del
disavanzo  di  amministrazione  presunto,  oggetto  della  norma  del
suddetto art. 4. 
    Sulle  previsioni  cosi'  individuate  il  ricorso  promuove  due
questioni, denunciando le modalita' del  ripiano  relative  sia  alla
parte del  disavanzo  di  amministrazione  presunto  originato  dalle
gestioni  degli  esercizi  2018  e  2019,  sia  a  quella   formatasi
nell'esercizio 2020. 
    8.1.- Entrambe le questioni sono fondate. 
    Quanto alla prima, va innanzitutto rilevato che  le  due  Tabelle
dell'Allegato richiamato dall'art. 4 della legge reg.  Basilicata  n.
20 del 2021 contengono in forma grafica,  rispettivamente,  l'analisi
del  disavanzo  presunto  al  31  dicembre  2020,  con  la   relativa
composizione, e le modalita'  di  copertura  dello  stesso  nell'arco
degli esercizi gestiti dal bilancio di  previsione  per  il  triennio
2021-2023. 
    Nella prima Tabella, la colonna che indica la quota del disavanzo
da ripianare nell'esercizio  precedente  -  ossia  quello  del  2020,
precedente al primo esercizio  gestito  dalla  legge  di  bilancio  -
riporta l'importo di 67.891.976,83 euro,  riveniente  dagli  esercizi
2018 e 2019. Di tale somma, al 31  dicembre  2020  risulta  ripianata
solo una modesta quota, riportata  nell'apposita  colonna  e  pari  a
5.753.026,83 euro; la differenza tra tali dati, pari a  62.138.950,00
euro, figura quindi nell'ultima colonna  della  stessa  Tabella  come
ripiano del disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente. 
    Da tale ricostruzione analitica del  disavanzo  discende  che  le
previsioni  del   ripiano   sintetizzate   nella   seconda   Tabella,
articolando il recupero delle suddette componenti negli esercizi  dal
2021 al 2023, anziche' disporlo integralmente nel primo esercizio del
triennio, violano la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici, di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e),  Cost.,  contrastando  con  i  principi  contabili
evocati, congiuntamente applicabili. 
    Il paragrafo 9.2.27 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118  del  2011
impone, infatti,  all'ente  di  aggiungere  al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione le  quote  del  disavanzo  gia'  applicate  al
bilancio   dell'esercizio   precedente   «e    presumibilmente    non
recuperate». Il disavanzo presunto non  ripianato  nel  2020  avrebbe
pertanto  dovuto  essere  recuperato   nell'esercizio   2021,   primo
esercizio del bilancio approvato dalla legge reg.  Basilicata  n.  20
del 2021 e non ripartito anche negli esercizi successivi, come invece
previsto dalla Tabella impugnata. 
    D'altro  canto,  la  Regione  stessa  ha  indicato  nell'apposita
colonna della prima Tabella un importo  da  ripianare  nell'esercizio
2020 superiore a quello iscritto come  prima  voce  della  spesa  nel
bilancio  di  previsione  del   medesimo   esercizio,   correttamente
applicando l'indicazione  di  compilazione  contenuta  nel  paragrafo
9.11.7 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011.  Questo  richiede
di  indicare  gli  importi  definitivi  del  ripiano  del   disavanzo
risultanti dal bilancio di previsione, precisando  che  questi  siano
iscritti «nel rispetto della legge»; cio' comporta  che  il  dato  da
riportare deve  essere  sostanzialmente  coerente  con  i  pertinenti
principi contabili. 
    Nella   specie,   pertanto,    la    preclusione    all'ulteriore
trascinamento delle quote di disavanzo originate negli esercizi  2018
e  2019  discende  proprio  dalla  constatazione  che  l'importo  «da
ripianare»   nell'esercizio   2020   era   effettivamente   pari    a
67.891.976,83 euro, come indicato nella prima Tabella  dell'impugnato
Allegato N.8, e che tale importo e' stato ripianato  solo  in  minima
parte nel corso dello stesso esercizio. 
    Cio' perche', non avendo la Regione approvato il rendiconto degli
esercizi 2018  e  2019  in  tempo  utile  a  disporre  la  tempestiva
copertura dei relativi disavanzi, in base al principio  contabile  di
cui al paragrafo 9.2.28 questi andavano ripianati gia' nell'esercizio
2020 e, per la parte non  recuperata,  nell'esercizio  immediatamente
successivo. 
    Per  le  ragioni  descritte,   va   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021
e dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio  allegata  alla
medesima legge regionale,  nella  parte  in  cui  dispongono  che  il
disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi  2018
e 2019 viene ripianato negli esercizi 2021, 2022 e 2023. 
    8.2.- Anche la seconda questione e' fondata. 
    Essa denuncia il  contrasto  delle  stesse  previsioni  regionali
dianzi citate con l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011  e,
di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  ma
in relazione alla quota di disavanzo formatasi  nell'esercizio  2020,
poiche' tale quota, pari  a  831.481,15  euro,  non  potrebbe  essere
ripianata negli esercizi dal 2021 al 2023 senza che,  come  richiesto
da tale previsione, sia stata contestualmente  adottata  la  delibera
consiliare di approvazione di un piano di rientro. 
    Come affermato nella sentenza n. 246 del 2021, di accoglimento di
una  censura  sostanzialmente  analoga  mossa  a   una   disposizione
simmetrica della stessa Regione resistente, la  fondatezza  «discende
dalla considerazione che il suddetto art. 42, comma 12 -  applicabile
anche al ripiano del disavanzo presunto in forza del richiamo operato
dal successivo comma 14  -  subordina  la  possibilita'  del  ripiano
triennale alla "contestuale" adozione di un piano di rientro,  avente
la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari alla
effettiva attuazione del recupero del  disavanzo.  Cio'  all'evidente
fine di orientare a tale  obiettivo  le  concrete  scelte  gestionali
dell'ente, attraverso uno strumento immediatamente  operativo  e  dai
contenuti puntuali, che, tra l'altro, deve essere anche  allegato  al
bilancio di previsione e al rendiconto, come richiesto dal  comma  13
del medesimo art. 42, costituendone parte integrante». 
    Nella specie,  il  bilancio  di  previsione  2021-2023  e'  stato
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del  29  aprile  2021,
quando ancora il piano di rientro non era stato  nemmeno  predisposto
dalla Giunta regionale, avendovi questa provveduto  solo  in  data  6
maggio 2021 per  poi  trasmetterlo  al  Consiglio  regionale  che  ha
adottato la delibera nella seduta del 13 luglio 2021. 
    E' dunque evidente l'assenza nella specie della  "contestualita'"
richiesta dalla norma  statale.  E'  mancata  infatti  la  sincronica
presentazione del disegno di legge  regionale  di  bilancio  e  della
proposta di delibera consiliare, che avrebbe consentito il  parallelo
esame dei due atti da parte del Consiglio regionale e  l'approvazione
nella stessa seduta. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato N.8 alla
Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge  regionale,
nella parte concernente il ripiano della quota di disavanzo  presunto
originata nel 2020 negli esercizi dal 2021 al 2023. 
    9.- Della stessa legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 il  ricorso
impugna anche l'art. 1, comma 3, e l'Allegato O, perche' quest'ultimo
continuerebbe a prevedere il «ripiano dei  disavanzi  pregressi  fino
all'esercizio 2024, in tal  modo  riproducendo  una  tempistica  gia'
censurata» dallo Stato con riferimento al prospetto originario  della
legge reg. Basilicata n. 40 del 2020. 
    Pertanto, anche le previsioni sopravvenute  contrasterebbero  con
l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 - e, di  conseguenza,
con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  riguardante  la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici - sia perche' eccederebbero il limite  triennale
ammesso per il ripiano dei disavanzi, sia perche' non sarebbe  ancora
stato approvato il piano di  rientro  del  disavanzo  con  l'apposita
delibera consiliare, come pure richiesto dalla citata norma statale. 
    9.1.-  La  questione  e'  fondata,  sotto  entrambi   i   profili
lamentati. 
    Nella gia' richiamata sentenza n. 246 del 2021  questa  Corte  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  delle  previsioni   del
ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, riferito alla data
del 31 dicembre 2019, contenute nell'Allegato  O2  della  legge  reg.
Basilicata n. 40 del 2020. 
    L'Allegato  O  qui  impugnato,  entrato  in  vigore  prima  della
pubblicazione della suddetta  pronuncia,  ripete  sostanzialmente  le
stesse previsioni del richiamato Allegato O2. 
    Attesa  l'identita'  del   contenuto   normativo,   sussiste   il
denunciato contrasto con l'evocato art. 42, comma 12, del  d.lgs.  n.
118 del 2011 e,  di  conseguenza,  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  poiche'  anche   le   previsioni   sopravvenute
«disegnano  una  estensione  del  percorso  di  ripiano  anche  negli
esercizi  2023  e  2024,  determinandone   una   complessiva   durata
quinquennale» (sentenza n. 246 del 2021). 
    Infatti, la norma statale evocata, nell'ammettere,  in  subordine
al ripiano immediato, la possibilita' di frazionare il  recupero  del
disavanzo nel triennio considerato nel bilancio di  previsione  e  in
ogni caso non oltre la durata della legislatura  regionale  «si  pone
"in chiaro collegamento con la programmazione triennale" (sentenza n.
18 del 2019)», la cui durata va «ritenuta congrua per  il  ripristino
dell'equilibrio dell'ente turbato dalla  emersione  di  un  disavanzo
ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante  rilievo
che il "fattore tempo" assume  per  l'effettivita'  delle  regole  di
corretta gestione finanziaria» (sentenza n. 246 del 2021). 
    Le previsioni sul recupero del disavanzo contenute nell'impugnato
Allegato O si pongono  in  contrasto  con  la  stessa  norma  statale
evocata, anche perche' adottate  senza  la  contestuale  approvazione
della delibera consiliare contenente lo specifico piano  di  rientro,
secondo quanto gia' precisato al punto 8.2. 
    Per  le   suddette   ragioni   va   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 3, e dell'Allegato  O  della  legge
reg. Basilicata n. 20 del 2021, nella parte  concernente  il  ripiano
del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. 
    10.- In continuita' con il ricorso fin qui  scrutinato,  si  pone
quello (reg. ric. n. 7 del 2022) con cui lo Stato ha impugnato l'art.
6 e l'Allegato O2 alla legge reg. Basilicata  n.  55  del  2021,  che
prevedono le modalita' del ripiano del disavanzo  di  amministrazione
presunto riveniente dagli esercizi precedenti. 
    Benche'  il  rendiconto  dell'esercizio  2020  non  fosse   stato
approvato (ritardo che perdura tuttora), la legge regionale in  esame
e' intitolata «Assestamento del bilancio  di  previsione  finanziario
per il triennio 2021-2023». 
    Ad ogni  modo,  ai  fini  che  qui  rilevano,  essa  aggiorna  la
determinazione  del  disavanzo  di  amministrazione  presunto  al  31
dicembre 2020 rispetto alla stessa operazione compiuta  in  occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte della
legge reg. Basilicata n. 20  del  2021,  oggetto  del  primo  ricorso
esaminato. 
    La seconda Tabella dell'Allegato  O2  contiene  le  modalita'  di
applicazione del  disavanzo,  ripartendo  la  copertura  della  quota
originata nel 2018 tra gli esercizi  2021  e  2022  e  prevedendo  il
ripiano della quota originata nel 2019 tra gli esercizi 2022 e 2023. 
    La Regione resistente  non  ha  svolto  difese  nel  merito,  ne'
scritte, ne' orali. 
    10.1.- Cio' premesso, le questioni promosse sono fondate  perche'
sia l'analisi, sia le modalita' di copertura del  disavanzo  presunto
al 31 dicembre 2020, come rappresentate dalle  previsioni  impugnate,
contrastano complessivamente con i principi contabili evocati di  cui
all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e  con  i  principi
contabili indicati nei paragrafi 9.2.27 e  9.2.28  dell'Allegato  4/2
allo stesso decreto, violando dunque la competenza esclusiva  statale
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici,  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Il richiamato art. 42, comma 12 (applicabile anche  al  disavanzo
di amministrazione presunto in forza del successivo comma  14),  pone
l'obbligo  del  ripiano  immediato  del   disavanzo,   da   iscrivere
interamente nel primo esercizio del bilancio di previsione  in  corso
di gestione. 
    L'applicazione di tale regola essenziale e' peraltro  compatibile
con  un  ripiano  graduale  del  disavanzo  originato   in   esercizi
precedenti,  purche'  l'attuazione  di  tale  recupero  rispetti   le
pertinenti previsioni contabili, a partire da quelle  gia'  contenute
nello stesso comma 12 del richiamato art. 42 del d.lgs.  n.  118  del
2011  (durata  del  ripiano  corrispondente  alla  programmazione  di
bilancio, comunque non eccedente  il  termine  della  legislatura,  e
contestuale approvazione del piano di rientro). 
    I principi contabili contenuti  nei  paragrafi  9.2.27  e  9.2.28
dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011  specificano  la  portata
del citato art. 42, prescrivendo chiaramente, da un lato, che  l'ente
rispetti puntualmente gli obiettivi periodici fissati  dal  piano  di
rientro, in modo da concludere il recupero entro il limite  temporale
previsto; dall'altro, che il mancato conseguimento di tali obiettivi,
cosi' come la non corretta determinazione quantitativa  degli  stessi
(a causa della tardiva approvazione del rendiconto),  comportano  che
l'ente deve recuperare nel primo esercizio  la  quota  non  ripianata
rispetto alla scansione programmata. 
    Risulta pertanto evidente l'esigenza, a garanzia  dell'equilibrio
e della sana  gestione  finanziaria  dell'ente,  che  il  rinvio  del
ripiano del disavanzo avvenga sulla  base,  sia  di  una  istruttoria
«congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e  giuridico»
(sentenza n. 18 del 2019), sia di previsioni  temporali  corrette,  e
che la periodica verifica della relativa attuazione trovi  nel  piano
di rientro il parametro di raffronto. 
    Dal complesso dei principi contabili richiamati emerge anche  che
la disciplina temporale  del  rientro  dal  disavanzo  non  puo'  che
correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente  di
tale aggregato si e' prodotta, cosi' da  consentire  che,  pur  nella
continuita' degli  esercizi,  questa  venga  recuperata  nel  periodo
massimo consentito. 
    10.2.- Nella specie, invece, l'impugnato Allegato O2 disegna  una
modalita'  di  applicazione  del   disavanzo   presunto   chiaramente
contrastante  con   le   possibilita'   ammesse   dai   principi   di
armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Infatti, il ripiano di  entrambe  le  componenti  del  deficit  -
derivanti rispettivamente dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 -
risulta articolato in tempi eccedenti il termine della programmazione
di bilancio, poiche' ciascuna quota verrebbe completamente recuperata
nel quarto esercizio successivo a quello in cui si e' formata, e  non
entro il terzo, come dispone l'art. 42, comma 12, del d.lgs.  n.  118
del 2011. 
    Il vulnus descritto, inficiando la scansione di ripiano  prevista
dalle norme regionali impugnate, preclude  pertanto  alle  stesse  di
protrarre il recupero del disavanzo  oltre  il  primo  esercizio  del
bilancio in corso di gestione. 
    Inoltre, con  specifico  riferimento  alla  quota  del  disavanzo
originata nel 2018 - esercizio il cui rendiconto e'  stato  approvato
tardivamente -, il progetto di ripiano contrasta anche con i principi
di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28, poiche' il frazionamento di tale
componente in un numero di  esercizi  eccessivo  produce  il  duplice
effetto, da un lato, di ridurre l'importo delle quote  periodiche  e,
dall'altro, di eludere l'obbligo di  incrementare  la  singola  quota
dell'importo non ripianato nei precedenti esercizi. 
    Per motivi analoghi, anche la previsione del ripiano della  quota
del disavanzo originata nel 2019 contrasta con gli stessi  richiamati
principi contabili, perche'  l'inizio  del  suo  recupero  avverrebbe
soltanto nell'esercizio 2022, ossia nel terzo esercizio successivo  a
quello della emersione di tale disavanzo; il  ritardo  nell'avvio  di
tale necessaria misura risulta peraltro  aggravato  dall'assenza  del
rendiconto di quell'esercizio, non ancora approvato. 
    In  conclusione,  le  previsioni  regionali  impugnate  delineano
modalita' di copertura del disavanzo presunto  al  31  dicembre  2020
contrastanti con i richiamati principi contabili, inattendibili sotto
il profilo contabile e tali da determinare un indebito «trascinamento
nel tempo» del disavanzo stesso (sentenza n. 246 del 2021). 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
6 e dell'Allegato O2 alla legge reg. Basilicata n. 55 del 2021, nella
parte  concernente  il  ripiano  del  disavanzo  di   amministrazione
presunto al 31 dicembre 2020.