ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia nel procedimento vertente tra  L.  M.  e  il  Ministero
della difesa, con ordinanza del 5 maggio 2020, iscritta al n. 100 del
registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  giugno  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio il 9 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Puglia,  con
ordinanza del 5 maggio 2020 (reg. ord. n. 100 del 2021), ha sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  261,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  97  della
Costituzione. 
    2.- Il Collegio rimettente riferisce di dover decidere in  ordine
alla richiesta di accertamento del diritto  alla  corresponsione  del
premio previsto dall'art. 2262, comma 3, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento  militare),  che  veniva
erogato in unica soluzione, alla  data  di  cessazione  del  servizio
permanente per raggiungimento del limite di eta', ai controllori  del
traffico aereo con piu' di quarantacinque anni e  meno  di  cinquanta
anni alla data del 22 gennaio 2004,  e  che  e'  stato  abrogato  con
effetto retroattivo dalla norma censurata. 
    Secondo il TAR l'effetto retroattivo dell'abrogazione non sarebbe
superabile  con   un'interpretazione   costituzionalmente   orientata
dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, che  salvaguardi
le aspettative consolidate dei controllori di volo che, nel 2003,  in
vista  dell'erogazione  del   premio,   erano   rimasti   nei   ruoli
dell'amministrazione  invece  di  transitare  in   quelli   dell'Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV) presso cui le stesse  mansioni
erano meglio retribuite,  ostandovi  la  lettera  e  la  ratio  della
disposizione, siccome determinata da esigenze di risparmio di spesa. 
    3.- Quanto alla rilevanza della questione, il Collegio rileva  la
decisivita' dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del  2014  per
la soluzione  della  controversia  devoluta  al  suo  esame,  poiche'
l'accertamento  della  spettanza  del   premio   controverso   e   la
conseguente condanna  dell'amministrazione  alla  sua  corresponsione
potrebbe aversi solo a seguito della dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale della disposizione abrogativa del beneficio. 
    4.- In merito alla non manifesta infondatezza, il TAR rappresenta
che la disposizione censurata sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  36
Cost. poiche', avendo abrogato il premio dopo oltre un decennio dalla
sua introduzione e dalla possibilita'  di  esercitare  l'opzione  per
restare nei ruoli dell'amministrazione invece di transitare in quelli
dell'ENAV,  essa  avrebbe  alterato  retroattivamente   il   compenso
promesso  e  l'equilibrio  tra  prestazione   resa   e   retribuzione
percepita. 
    4.1.- Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art.
3 Cost. per lesione del principio di uguaglianza sotto due ordini  di
profili: in primo luogo  per  la  disparita'  di  trattamento  tra  i
dipendenti contemplati dal comma 2 e quelli contemplati dal  comma  3
dell'art. 2262 cod. ordinamento militare poiche' solo i secondi,  tra
cui il ricorrente, non avrebbero fruito del  premio  in  discussione;
inoltre, essendo il premio stato rispristinato ed essendo  nuovamente
corrisposto, la disparita' di trattamento si sarebbe  determinata  in
relazione  ai  soli  soggetti  che  hanno   integrato   i   requisiti
pensionistici nel quinquennio 2014-2018. 
    4.2.- Il Collegio rimettente lamenta la  violazione  dell'art.  3
Cost. anche in relazione al canone di ragionevolezza e  di  legittimo
affidamento, poiche' il legislatore avrebbe tradito le aspettative di
conseguimento  del  beneficio  economico  dei  controllori  di  volo,
aspettative su cui si sarebbe basata la decisione  di  proseguire  il
rapporto con l'amministrazione militare nel 2003. 
    4.3.- Infine,  secondo  il  TAR  la  norma  censurata,  inducendo
un'azione amministrativa iniqua, avrebbe violato anche  il  principio
di buon andamento della pubblica amministrazione di cui  all'art.  97
Cost. 
    5.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non  fondatezza   della
questione. 
    6.- Quanto all'inammissibilita', essa deriverebbe dal difetto  di
incidentalita',  non  essendovi  differenza  tra  il  petitum   della
questione di costituzionalita' e  quello  su  cui  il  rimettente  e'
chiamato  a  pronunciarsi,  senza  che   il   suddetto   difetto   di
incidentalita' possa essere giustificato dal  rilievo  costituzionale
del diritto di cui si e' chiesto l'accertamento di fronte al  giudice
amministrativo. 
    6.1.- Inoltre, l'inammissibilita' deriverebbe  dalla  genericita'
del petitum e dall'incertezza e  ambiguita'  della  motivazione,  non
essendo chiaro a quale parte dell'art. 1, comma 261, della  legge  n.
190 del 2014 intenda riferirsi la richiesta  di  ablazione,  se  alla
norma nel suo complesso ovvero alla parte in cui e' abrogato il comma
3 ovvero il comma 2 dell'art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010. 
    7.- Quanto alla non fondatezza della questione, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha rappresentato che  la  norma  censurata  ha
disposto l'abrogazione dell'art. 2262 cod. ordinamento  militare  che
riproduceva  l'art.  2  della  legge  22  dicembre   2003,   n.   365
(Disposizioni  per  disincentivare  l'esodo  del  personale  militare
addetto al controllo del traffico aereo). 
    Quest'ultima disposizione, al fine di incentivare la ferma  degli
ufficiali in possesso dell'abilitazione di controllore  del  traffico
aereo, aveva previsto per coloro  che,  frequentatori  dei  corsi  di
formazione  e  specializzazione  nel  settore  del  traffico   aereo,
avessero contratto ferme obbligatorie per complessivi dieci anni,  la
possibilita' di una ferma  volontaria  biennale  rinnovabile  fino  a
quattro volte, dietro corresponsione di un importo variabile. 
    L'art. 2262, comma 2, cod. ordinamento militare prevedeva per gli
infra quarantacinquenni che non avessero  potuto  contrarre  tutti  i
periodi di ferma volontaria, la corresponsione in un'unica soluzione,
al raggiungimento del limite di eta' per cessazione dal servizio,  di
un premio pari alla differenza tra l'importo  complessivo  dei  premi
erogabili e quello dei premi effettivamente percepiti. Per gli  ultra
quarantacinquenni, ma infra cinquantenni, l'art. 2262, comma 3, aveva
previsto  un  beneficio  economico  pari  alla   meta'   dell'importo
complessivo dei predetti premi. 
    8.- In questo quadro e' intervenuta la legge di bilancio  n.  190
del 2014 che, per  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica
derivante  dal  trattamento  economico  del  personale  militare,  ha
ridotto del cinquanta per cento gli  incentivi  da  riconoscere  agli
ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo  del
traffico aereo, e per le stesse esigenze di contenimento ha  abrogato
la disposizione che consentiva alle forze  armate  in  quiescenza  di
percepire in un'unica soluzione il valore delle  ferme  biennali  non
contratte per raggiungimento del limite di eta'. 
    8.1.-  La  ragione  di  contenimento  della  spesa  pubblica   e'
chiaramente evidenziata dalla relazione tecnica al disegno  di  legge
di bilancio, che stima il risparmio atteso in  3,5  milioni  di  euro
lordi, pari  al  cinquanta  per  cento  delle  risorse  destinate  al
pagamento delle indennita' in questione, a valere  sul  bilancio  del
Ministero della difesa per l'anno 2015 (e'  citato  Atto  Camera  dei
deputati n. 2679-bis). 
    9.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  evidenzia  che
l'emolumento in  discussione  non  aveva  carattere  previdenziale  e
infatti non era  erogato  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  (INPS),  ma  costituiva  una  delle  voci  del   trattamento
complessivo degli ufficiali delle forze armate, ragione per cui dalla
sua soppressione non potrebbe derivare alcuna violazione degli  artt.
36 e 97 Cost., avendo la Corte costituzionale  piu'  volte  affermato
che la proporzionalita' della retribuzione deve  essere  valutata  in
riferimento al trattamento economico complessivo, e che il  principio
del buon andamento della pubblica  amministrazione  non  puo'  essere
richiamato per conseguire miglioramenti retributivi. 
    10.- Quanto alla violazione dell'art. 3  Cost.  per  lesione  dei
canoni  di  ragionevolezza  e  legittimo  affidamento,   l'Avvocatura
evidenzia che il premio  veniva  corrisposto  al  raggiungimento  dei
limiti di eta' per cessazione del servizio e, quindi, derivava da una
fattispecie  a   formazione   progressiva,   per   cui   il   diritto
all'erogazione maturava solo al momento del congedo. Conseguentemente
la  norma  abrogativa  del  beneficio   sarebbe   intervenuta   sulle
fattispecie  non  ancora  perfezionate  e  non  comporterebbe  alcuna
abrogazione retroattiva del  beneficio,  trattandosi  di  fisiologica
applicazione della legge vigente al momento della domanda. 
    In ogni caso, la difesa dello Stato sottolinea che il legislatore
nell'esercizio della propria  discrezionalita'  puo'  intervenire  in
senso sfavorevole sui beneficiari della  disciplina  di  rapporti  di
durata, anche in casi di attribuzione di diritti soggettivi perfetti,
con il solo limite della natura non arbitraria e irragionevole  della
scelta, che non ricorrerebbe nella specie, essendo la norma censurata
volta ad assicurare l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. 
    11.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la
violazione del principio di uguaglianza in  relazione  al  differente
trattamento dei dipendenti di cui al comma 3 e al comma  2  dell'art.
2262 cod. ordinamento militare, poiche' entrambe le disposizioni sono
state abrogate ed entrambe prevedevano il premio  residuale  per  gli
addetti al controllo del traffico aereo, diversificando  il  criterio
di calcolo in relazione all'eta' degli interessati alla data  del  22
gennaio 2004. 
    Infine, la difesa dello Stato contesta l'avvenuto ripristino  del
premio e assume che il TAR rimettente l'abbia desunto da un  cedolino
di un dipendente riportante assegni per "premio  ferma  controllori",
verosimilmente riconducibile  al  premio  per  la  ferma  biennale  e
comunque idoneo a dimostrare una diseguaglianza di  fatto  e  non  di
diritto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Puglia  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», che ha disposto l'abrogazione, tra  gli  altri,
dell'art. 2262, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e
97 della Costituzione. 
    La  norma  abrogata  prevedeva  l'attribuzione  di   un   premio,
inizialmente  introdotto  dalla  legge  22  dicembre  2003,  n.   365
(Disposizioni  per  disincentivare  l'esodo  del  personale  militare
addetto al controllo del traffico aereo) e  poi  confluito  nell'art.
2262, comma 3, cod. ordinamento militare, erogato ai controllori  del
traffico aereo che, alla data del 22 gennaio 2004,  avevano  superato
il quarantacinquesimo ma non il  cinquantesimo  anno  di  eta'.  Tale
premio veniva corrisposto in  unica  soluzione  alla  cessazione  dal
servizio per raggiungimento dei limiti di eta'. 
    2.- Il TAR, dopo aver rilevato che il premio aveva  la  finalita'
di disincentivare  l'esodo  dei  controllori  di  volo  verso  l'Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV), ha escluso la possibilita' di
attribuire alla norma censurata un significato idoneo a garantire  il
legittimo affidamento dei militari che non  hanno  lasciato  i  ruoli
delle Armi di appartenenza e ha dedotto che l'abrogazione del  premio
avrebbe alterato in via retroattiva il  rapporto  sinallagmatico  tra
prestazioni lavorative e retribuzione,  ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 36 Cost. 
    3.- Inoltre, il rimettente ha  dedotto  che  la  norma  censurata
sarebbe  in  contrasto  con   l'art.   3   Cost.,   poiche'   avrebbe
irragionevolmente  inciso  sul  legittimo  affidamento  riposto   dai
dipendenti sulla certezza dell'erogazione del  trattamento  economico
premiale, intervenendo nell'ambito di una  fattispecie  a  formazione
progressiva il cui presupposto - integrato dalla permanenza nei ruoli
dell'amministrazione - si sarebbe radicato nel 2003 con la  legge  n.
365 e sarebbe stato confermato dal codice  dell'ordinamento  militare
nel 2010 che ha riprodotto una norma di identico contenuto. 
    4.- La violazione dell'art.  3  Cost.  e'  prospettata  anche  in
relazione ad una pretesa violazione del principio di uguaglianza, con
riferimento  ai  dipendenti  che,  invece,  hanno   beneficiato   del
trattamento premiale. 
    5.- Infine, il TAR ha dedotto il contrasto con l'art.  97  Cost.,
poiche' la norma censurata  indurrebbe  ad  un'azione  amministrativa
iniqua, incidendo sul buon andamento della pubblica amministrazione. 
    6.-  In  via  preliminare,  vanno  rigettate  le   eccezioni   di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto in giudizio  per  mezzo  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    6.1.- Quanto al preteso difetto di incidentalita',  il  requisito
e' integrato nel  caso  in  cui  la  questione  di  costituzionalita'
«investe una disposizione avente forza di  legge  che  il  rimettente
deve applicare come passaggio obbligato  ai  fini  della  risoluzione
della  controversia  oggetto  del  processo  principale  (ex  multis,
sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007)»  (sentenza  n.  224  del
2020) e richiede una differenza tra i due petita, quello del giudizio
a quo e quello dell'incidente  di  costituzionalita',  tale  per  cui
quest'ultimo  costituisce   il   presupposto   logico-giuridico   per
l'accoglimento della domanda da  parte  del  rimettente  (ex  multis,
sentenze n. 224, n. 188 e n. 119 del 2020). 
    6.2.- Orbene, il TAR rimettente ha chiarito di  essere  investito
della domanda di accertamento del  diritto  alla  corresponsione  del
premio di cui all'art. 2262, comma 3, cod. ordinamento militare e  di
poterla accogliere, e conseguentemente  condannare  l'amministrazione
al pagamento, solo ove la disposizione abrogativa  del  beneficio  in
questione sia dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    6.3.-  Per  gli  stessi  motivi  va  rigettata   l'eccezione   di
inammissibilita' per genericita' e ambiguita'  del  petitum,  essendo
chiaro, come  detto,  sia  l'obiettivo  del  Collegio  rimettente  di
ripristinare il beneficio economico del premio per i  controllori  di
volo, sia il verso delle censure, con cui si denuncia l'irragionevole
incidenza dell'effetto retroattivo dell'abrogazione  intervenuta  sul
legittimo affidamento riposto  dai  controllori  di  volo  in  ordine
all'erogazione del premio in conseguenza della scelta di rimanere nei
ruoli dell'amministrazione. 
    7.- La questione e' fondata in riferimento all'art. 3 Cost. 
    8.- L'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, oggetto  di
impugnazione, ha disposto l'abrogazione degli art. 2261, 2262,  commi
2 e 3, e 2161, commi 1 e 2 del cod. ordinamento militare. 
    8.1.- Il citato art. 2262 del d.lgs. n. 66 del  2010  riguarda  i
premi previsti in occasione del  pensionamento  dei  controllori  del
traffico aereo che erano rimasti in servizio nelle  forze  armate;  i
suddetti premi sono stati introdotti dalla legge n. 365  del  2003  e
successivamente confluiti, con l'adozione del codice dell'ordinamento
militare, nel richiamato art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010. 
    8.2.- Gli artt. 2161 e 2261 del d.lgs. n. 66 del 2010,  anch'essi
abrogati dalla norma censurata, riguardavano invece, rispettivamente,
il personale in possesso del brevetto di pilota militare in  servizio
permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e  delle  tre
Armi (Esercito, Marina e Aeronautica); dal momento che le censure del
giudice a quo non si riferiscono a tali  situazioni,  la  prospettata
questione di costituzionalita' va, quindi, riferita al solo art. 2262
cod. ordinamento militare che riguarda i premi da erogare,  in  unica
soluzione alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di  eta',
ai controllori del traffico aereo in servizio nelle forze armate  che
erano stati inizialmente introdotti dalla legge n.  365  del  2003  e
sono   successivamente   confluiti,   con   l'adozione   del   codice
dell'ordinamento militare, nel suddetto art. 2262 del  d.lgs.  n.  66
del 2010. 
    9.- L'analisi  di  impatto  della  regolamentazione  allegata  al
disegno  di  legge   (Atto   Senato   n.   1435)   che   ha   portato
all'approvazione della legge n. 365  del  2003  recita  testualmente:
«[l]'intervento  si  prefigge  l'obiettivo  di  ridurre  l'esodo  dei
controllori  di  volo  militare  del   traffico   aereo   (CTA),   in
considerazione della tendenza di  questa  categoria  di  personale  a
transitare presso l'Ente nazionale di Assistenza al  Volo  (ENAV),  a
causa delle migliori condizioni economiche offerte». 
    Nella relazione a tale progetto di legge  viene  esplicitato  che
l'intento  e'  quello  di  contenere  la   propensione   a   lasciare
anticipatamente il  servizio  e  che  e'  necessario  incentivare  la
permanenza dei controllori di elevata professionalita'. 
    Su questo tema si e' poi incentrato il dibattito parlamentare che
ha portato all'approvazione dell'art. 2 della legge n. 365 del  2003,
poi confluito nell'art. 2262  cod.  ordinamento  militare,  rubricato
«premi residuali al personale dell'Esercito  Italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare  addetto  al  controllo   del
traffico aereo»  e  che  la  norma  censurata  viene  ad  abrogare  a
decorrere dal 1° gennaio 2015. 
    Dai lavori parlamentari si  deduce,  quindi,  che  la  misura  in
questione era stata prevista dal legislatore allo specifico  fine  di
disincentivare  l'esodo  dei  controllori  di  volo   militari   che,
transitando  presso  l'ENAV,   avrebbero   conseguito   un   migliore
trattamento stipendiale. 
    10.- La difesa dello Stato ha dedotto che si tratterebbe  di  una
fattispecie  a  formazione  progressiva  non  piu'  perfezionabile  a
seguito della legge di abrogazione che, nella specie, e'  intervenuta
sei mesi prima del pensionamento del ricorrente nel giudizio a quo. 
    11.- Invero, la norma attribuisce direttamente e  indistintamente
ai suoi destinatari un premio all'atto della cessazione dal servizio,
richiedendo unicamente che  tale  cessazione  avvenga  per  raggiunti
limiti di eta', in coerenza con la sua ratio di limitare l'esodo  del
personale qualificato presso l'ENAV. 
    Ci si trova, dunque, al cospetto di una situazione soggettiva che
discende direttamente dalla norma e che radica nei  suoi  destinatari
un affidamento "rinforzato"; situazione che non puo'  essere  esposta
ad un semplice ripensamento del legislatore che ha abrogato la  norma
incentivante a distanza di dodici anni dalla sua  introduzione,  dopo
aver raggiunto lo scopo di scoraggiare, come  nel  caso  oggetto  del
giudizio a quo, l'esodo dei dipendenti all'epoca in servizio. 
    12.- Invero, questa Corte e' costante nel ritenere che il  valore
del legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell'art.  3
Cost.; tale principio «non esclude che il legislatore possa  adottare
disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati  la
disciplina di rapporti giuridici, "anche se l'oggetto di  questi  sia
costituito da  diritti  soggettivi  perfetti".  Cio'  puo'  avvenire,
tuttavia, a condizione "che tali disposizioni non  trasmodino  in  un
regolamento  irrazionale,  frustrando,  con  riguardo  a   situazioni
sostanziali  fondate  sulle  leggi  precedenti,   l'affidamento   dei
cittadini nella sicurezza giuridica,  da  intendersi  quale  elemento
fondamentale dello Stato di diritto" (ex plurimis, sentenze, n. 216 e
n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83  del
2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31  del  2011)»
(sentenza n. 54 del 2019; in tal senso, sentenza n. 145 del 2022). 
    Per stabilire se le disposizioni sopravvenute incidano in maniera
irragionevole     e     quindi     costituzionalmente     illegittima
sull'affidamento, costituiscono indici rilevatori «il tempo trascorso
dal momento della definizione dell'assetto regolatorio  originario  a
quello in cui tale assetto viene  mutato  con  efficacia  retroattiva
(sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216  e
n. 56 del 2015), cio' che chiama in causa il grado di  consolidamento
della  situazione  soggettiva  originariamente  riconosciuta  e   poi
travolta  dall'intervento  retroattivo;   la   prevedibilita'   della
modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017  e  n.  160  del
2013); infine, la proporzionalita'  dell'intervento  legislativo  che
eventualmente lo comprima (in particolare, sentenza n. 108 del 2016)»
(sentenza n. 108 del 2019). 
    La norma censurata, a fronte di  una  ratio  incentivante,  quale
quella che viene in rilievo  nella  specie,  viola  il  principio  di
ragionevolezza  di  cui  all'art.   3   Cost.,   producendo   effetti
retroattivi  ingiustificati,  in  quanto  incidenti   su   situazioni
soggettive fondate sulla legge e sulla  permanenza  in  servizio  dei
controllori di volo, e cosi' contraddicendo ex post  la  ratio  della
normativa premiale. 
    13.-  Va  comunque  rilevato  che  diverso  problema  e'   quello
riferibile alle modifiche nell'ambito di un rapporto di  durata  come
quello previdenziale, in quanto la norma in questione  riguarda  solo
un premio da erogarsi una tantum. 
    14.-  In  conclusione,  poiche'  l'ordinamento   ha   creato   le
condizioni  per  le  quali   gli   interessati   non   abbandonassero
l'amministrazione  militare  istituendo  il  premio   in   questione,
irragionevolmente il legislatore, una volta raggiunto  il  risultato,
alla vigilia del conseguimento delle condizioni per l'erogazione  del
citato emolumento, ha abrogato la norma attributiva dello stesso. 
    15.- Nel giudizio a quo la rilevanza e' argomentata in  relazione
al comma 3 dell'art. 2262 del d.lgs. n. 66 del  2010,  in  quanto  lo
stesso giudizio riguarda un soggetto in possesso dell'abilitazione di
controllore di volo  che  all'epoca  aveva  un'eta'  compresa  tra  i
quarantacinque  e  i  cinquanta  anni;   tuttavia   le   ragioni   di
illegittimita' costituzionale investono anche il comma 2 riferito  al
personale addetto al controllo del traffico  aereo  che  alla  stessa
data non aveva superato il quarantacinquesimo anno di eta'. 
    16.- I restanti motivi di censura restano assorbiti.