ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma
8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  21
giugno 2017, n. 96, promosso dal Consiglio di Stato nel  procedimento
vertente tra Nuovo Sistina srl e altri e il Ministero dell'economia e
delle finanze e altri, con ordinanza del 21 dicembre  2020,  iscritta
al n. 35 del registro ordinanze  2021  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021. 
    Visti gli atti di costituzione di Nuovo Sistina srl, Quirino  srl
e Officine Culturali srl, Eliseo srl  -  Teatro  Nazionale  dal  1918
Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  26  aprile  2022  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    uditi gli avvocati Roberto Colagrande e Alessandra Villanucci per
Nuovo Sistina srl, Carlo Malinconico e Marco Orlando per Quirino  srl
e Officine Culturali srl e Massimo Luciani per Eliseo  srl  -  Teatro
Nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e Piccolo  Eliseo,  quest'ultimo  in
collegamento da remoto,  ai  sensi  del  punto  1)  del  decreto  del
Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 21  dicembre  2020,  iscritta  al
r.o. n. 35 del 2021, il Consiglio di Stato ha sollevato questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96,  in
riferimento agli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione. 
    1.1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio  si  e'
pronunciato, nel  2019,  sul  ricorso  promosso  dalle  societa'  che
gestiscono i Teatri Sistina, Ambra Jovinelli, della Cometa,  Parioli,
Quirino e Vittoria, siti in Roma. Questi impugnavano il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, n. 142791,  con
cui e' stato istituito nel bilancio dello Stato il capitolo di  spesa
n. 6630,  denominato  «Contributo  al  Teatro  Eliseo  per  le  spese
ordinarie e straordinarie in occasione del centenario»; tale  decreto
veniva adottato, in attuazione dell'art. 22, comma 8, del d.l. n.  50
del 2017, come convertito, che ha  stabilito  che  «[i]n  favore  del
teatro di rilevante interesse culturale "Teatro  Eliseo",  per  spese
ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita'  delle
sue attivita' in occasione del centenario  della  sua  fondazione  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2017, mediante corrispondente quota delle risorse  di
cui all'articolo 24, comma l, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2017  e  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Le  societa'   ricorrenti,   avendo   presentato   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  un'istanza-diffida  di  concessione  di   fondi
straordinari, rimasta priva di seguito, presentavano  una  successiva
istanza  di  accesso  alla  documentazione  inerente  alla   speciale
erogazione disposta a favore del Teatro Eliseo. Il 10  ottobre  2017,
venivano  informati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dell'adozione della nota del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato del 4 ottobre 2017, n. 179352, nella quale si  comunicava
che, in applicazione dell'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del  2017,
come convertito, «con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 142791 del 14 settembre 2017  e'  stato  istituito,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, il capitolo n. 6630  "Contributo  al  Teatro
Eliseo per le  spese  ordinarie  e  straordinarie  in  occasione  del
centenario" con uno stanziamento di 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018». 
    Nell'impugnare tale decreto, le ricorrenti ponevano in  evidenza,
in primo luogo, la violazione dei  criteri  fissati  dalla  legge  30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato  a
favore dello spettacolo), che regola il  sostegno  finanziario  dello
Stato in favore delle  attivita'  teatrali,  realizzato  mediante  la
ripartizione del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  (FUS).  Infatti,
l'attribuzione a un solo  teatro,  fuori  dagli  ordinari  canali  di
finanziamento, di  un  contributo  ulteriore  di  rilevante  entita',
sarebbe stata, a loro avviso,  del  tutto  ingiustificata  e  avrebbe
determinato un grave effetto distorsivo della  concorrenza  in  danno
degli altri teatri che attingono al medesimo  bacino  di  utenti.  In
particolare, il ricorso si fondava su quattro ordini  di  motivi:  1)
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50
del 2017, per violazione degli artt. 3, 9, 33, 41, 97 e 117 Cost.,  e
contestuale violazione delle «norme d'interposizione  costituzionale»
di cui alla legge n. 163 del 1985, al decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo l° luglio 2014 (Nuovi criteri
per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e alla legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi);
2)  la  violazione  dell'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130, «in materia di aiuti di Stato»; 3) la violazione  e  la
falsa applicazione della legge n. 163 del 1985 e del d.m.  1°  luglio
2014,  nonche'  dei  principi   di   imparzialita',   pubblicita'   e
trasparenza; 4) l'eccesso di potere per sviamento,  irragionevolezza,
disparita' di trattamento  e  ingiustizia  manifesta.  Peraltro,  con
motivi  aggiunti,  l'impugnazione  veniva  estesa  al   decreto   del
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  12
dicembre 2017, n. 2148, recante l'autorizzazione  dell'impegno  di  4
milioni di euro per l'esercizio 2017 in favore del Teatro Eliseo, con
relativo positivo riscontro della Ragioneria generale dello Stato del
22 gennaio 2018, e al decreto dello stesso Ministero 17 gennaio 2018,
n. 7, con cui le risorse stanziate  nel  capitolo  6630  erano  state
assegnate al dirigente competente. 
    1.1.1.- Il TAR Lazio dichiarava  il  ricorso  inammissibile  e  i
motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili. 
    1.2.- La decisione e' stata impugnata dalle societa' soccombenti.
Dinanzi  al  Consiglio  di  Stato  venivano  riproposte  le   censure
articolate in primo  grado  e  non  esaminate  nel  merito;  si  sono
costituiti il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il Teatro Eliseo. 
    1.2.1.- Con sentenza non definitiva n. 8067 del 15 dicembre  2020
sono state riformate le statuizioni in rito  del  giudice  del  primo
grado ed e' stato respinto il secondo  motivo  di  ricorso  in  primo
grado, devoluto in appello, cosi' escludendosi che la norma impugnata
dia luogo a un aiuto di Stato in violazione del  diritto  dell'Unione
europea. Con separata ordinanza, il Consiglio di Stato  ha  sollevato
le presenti questioni di legittimita' costituzionale. 
    1.3.-  Le  questioni  sarebbero  rilevanti,  poiche'   gli   atti
impugnati      troverebbero      fondamento      giuridico      nella
«disposizione-provvedimento   che   ha   previsto    un    contributo
straordinario  in  favore  del  teatro  Eliseo  al  di  fuori   della
disciplina  e  del  procedimento  ordinariamente  previsti  ai   fini
dell'intervento pubblico a sostegno dei soggetti operanti nel settore
del teatro e dello spettacolo dal vivo»; l'esito  della  controversia
dipenderebbe,   dunque,   proprio   dalla   legittimita'   di    tale
disposizione, rispetto  alla  quale  i  provvedimenti  amministrativi
avrebbero  un  contenuto  del   tutto   vincolato.   Richiamando   la
giurisprudenza  di  questa   Corte   sull'assenza,   nell'ordinamento
italiano, di una "riserva di amministrazione", il Collegio rimettente
rileva, tuttavia, come le leggi-provvedimento - quale sarebbe  quella
oggetto di giudizio - siano da sottoporre ad uno scrutinio  "stretto"
di ragionevolezza e non arbitrarieta'. La norma  censurata,  infatti,
si riferirebbe a un singolo soggetto e a uno  specifico  rapporto  e,
percio',  andrebbe  assoggettata  a  una  rigorosa   valutazione   di
rispondenza al  principio  di  uguaglianza.  D'altronde,  tale  norma
imporrebbe   un   obbligo    di    esecuzione    all'amministrazione,
predeterminando   l'an,   il   quando,   il   quid   e   il   quomodo
dell'erogazione, recando in se' la capacita' di realizzare  l'effetto
cui tende. Conseguentemente, l'impugnazione  degli  atti  applicativi
diviene l'unica possibilita' di tutela giurisdizionale per i soggetti
che  ne  contestino  la  legittimita',  deducendone  l'illegittimita'
costituzionale. 
    1.4.-  Nel  motivare  sulla  non  manifesta  infondatezza   delle
questioni, il rimettente  innanzitutto  richiama  le  regole  cui  e'
informato  il  sistema  di  interventi  pubblici  nel  settore  dello
spettacolo dal vivo: sono stanziate apposite risorse nel Fondo  unico
per lo spettacolo (FUS), le quali sono poi distribuite agli operatori
del settore sulla base di procedure comparative regolate con  criteri
prefissati. Rileverebbero, nella specie, la legge n. 163 del  1985  e
il d.m. 1° luglio 2014 sui criteri di  distribuzione  e  liquidazione
del FUS. La concessione dei  contributi  sarebbe  condizionata  dalla
presentazione e positiva valutazione di un progetto triennale e di un
programma annuale;  inoltre,  in  base  all'art.  46,  comma  2,  del
predetto  d.m.,  su  iniziativa  del  ministro,   sarebbe   possibile
finanziare progetti speciali, a carattere annuale o pluriennale. Alla
ripartizione   dei   fondi,   dal   punto   di   vista    soggettivo,
concorrerebbero  teatri  nazionali,  teatri  di  rilevante  interesse
culturale, imprese di produzione  teatrale  e  centri  di  produzione
teatrale, i quali presenterebbero caratteristiche diverse in  termini
di monte ore di produzione teatrale e di giornate  lavorative.  Nella
valutazione delle domande presentate, l'attribuzione  del  punteggio,
che  determina  il  contributo,  sarebbe  disciplinata  dal   decreto
ministeriale in parola e dai suoi  allegati.  Si  effettuerebbe,  con
queste regole, una valutazione comparativa dei requisiti oggettivi  e
del pregio artistico  dei  progetti  presentati,  il  tutto  in  nome
dell'interesse pubblico per il miglioramento  dell'offerta  culturale
nel Paese. 
    Al Teatro Eliseo sarebbero stati corrisposti ingenti  contributi,
quale teatro di rilevante interesse culturale (art. 11  del  d.m.)  e
per progetti speciali (art. 46 del  d.m.);  circostanza  testimoniata
dalla scheda di lettura del d.l. n. 50 del 2017, a cura del  Servizio
studi  del   Senato.   In   aggiunta,   e   indipendentemente   dalla
presentazione di un progetto artistico,  l'Eliseo  si  sarebbe  visto
conferire risorse ulteriori, le quali, nella fase di conversione  del
decreto-legge, sono state fissate in 4 milioni per l'anno  2017  e  4
milioni per l'anno 2018. Tali previsioni configurerebbero, si torna a
dire, norme-provvedimento, destinate  a  un  soggetto  individuato  e
sorrette dall'intento di consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'
del  Teatro  Eliseo  alla  ricorrenza  del   centenario   della   sua
fondazione. Secondo il Collegio rimettente, esse non supererebbero il
vaglio  di  non  arbitrarieta'  e  ragionevolezza.  Da  un  lato,  la
qualifica  di   teatro   di   rilevante   interesse   culturale   non
rappresenterebbe  un'idonea  giustificazione   per   "provvedere"   a
speciali erogazioni in denaro che non raggiungano gli altri teatri di
prosa, peraltro limitrofi; dall'altro  lato,  non  sarebbe  veritiero
affermare che l'Eliseo fosse l'unico teatro ad affrontare  una  crisi
finanziaria. 
    Secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,   per   evitare   la
disparita' di trattamento, occorrerebbe l'illustrazione chiara  delle
ragioni, che hanno  condotto  a  svolgere  un'attivita'  a  contenuto
amministrativo, e i criteri ai quali s'ispirano le scelte effettuate.
Nel caso odierno, questo non sarebbe accaduto. La finalita' enunciata
dalla norma sarebbe, infatti, generica e, dunque, «qualunque tipo  di
spesa  potrebbe  essere   sovvenzionata»,   indipendentemente   dalla
realizzazione  di  progetti  meritevoli  di   sostegno   pubblico   o
dall'organizzazione di attivita' effettivamente legate  al  ricorrere
del centenario. Sarebbe, percio', violato l'art. 3  Cost.,  sotto  il
profilo  del  principio  di  parita'  di  trattamento,   poiche'   le
sovvenzioni in esame pregiudicherebbero le altre imprese che  operano
nello stesso settore di spettacolo (attivita' teatrali  di  prosa)  e
nella stessa area geografica. Inoltre, non  sarebbe  possibile  avere
chiarificazioni in merito alla scelta  legislativa  con  l'esame  dei
lavori   preparatori,   che    nulla    direbbero    sulle    ragioni
dell'elargizione   e   sui   criteri    applicativi.    Secondo    le
amministrazioni   appellate,   sarebbe   implicito   e    sufficiente
l'interesse pubblico a che non  cessi  dall'attivita'  un  teatro  di
particolare valore storico-artistico di Roma.  Tuttavia,  il  giudice
rimettente osserva che nemmeno tale valutazione sarebbe  sorretta  da
atti, documenti o studi, essendo viceversa notorio - si scrive -  che
anche i teatri  ricorrenti  vantano  lunga  tradizione  nel  panorama
culturale capitolino. Peraltro, il  riconoscimento  dell'Eliseo  come
«teatro di rilevante  interesse  culturale»,  non  riflettendo  alcun
giudizio di valore  da  parte  dell'ordinamento,  sarebbe  funzionale
solamente  alla   corretta   classificazione   dello   stesso   nella
ripartizione dei  fondi  del  FUS.  Sarebbe  l'attivita'  teatrale  e
culturale  in  se'  a  meritare  il  sostegno  pubblico,  mediante  i
ricordati criteri, e non l'esigenza di risanamento finanziario di  un
solo teatro. Non emergerebbe, dunque,  l'interesse  pubblico  sotteso
alla differenziazione del beneficiario  rispetto  agli  altri  teatri
romani,  non  potendosi  rintracciare  tale  interesse   nella   sola
ricorrenza  del  centenario,  ne'  nella  presenza   di   difficolta'
finanziarie, comuni invece a molti operatori del settore. 
    Dalla discriminazione dei teatri ricorrenti, strumenti di cultura
e veicoli di espressione artistica, deriverebbe la  violazione  degli
artt. 9 e 33  Cost.,  che  tutelano  la  cultura  e  la  liberta'  di
espressione artistica e che fanno da sfondo  all'intervento  pubblico
nel settore in esame. 
    Sarebbe,  inoltre,   leso   l'art.   97   Cost.:   la   manifesta
irragionevolezza della disciplina censurata causerebbe un  vulnus  al
buon  andamento  e  all'imparzialita'   dell'azione   amministrativa.
Rileverebbero, «quali norme interposte rispetto all'attuazione  degli
articoli 3 e 97 Cost.», l'art. 12 della  legge  n.  241  del  1990  -
secondo  cui  i  provvedimenti  attributivi  di  benefici   economici
predeterminano  e  rendono  pubblici  i  criteri  di  erogazione  dei
finanziamenti - e le norme, legislative e non, sulla ripartizione dei
fondi pubblici per lo spettacolo dal vivo (legge n. 163  del  1985  e
d.m. 1° luglio 2014, vigente ratione temporis). 
    Infine, sarebbe violato  l'art.  41  Cost.,  perche'  le  imprese
appellanti agirebbero sullo stesso mercato e in concorrenza fra loro,
senza che, ai presenti fini,  possa  valorizzarsi  una  «peculiarita'
dell'offerta culturale del teatro Eliseo»;  sarebbe,  dunque,  chiaro
come il  finanziamento  concesso  dalla  norma  censurata  alteri  la
concorrenza, attribuendo al beneficiario una posizione di vantaggio. 
    2.-  Con  atto  depositato  in  data  12  aprile  2021,  si  sono
costituite in giudizio le societa' Quirino srl e  Officine  culturali
srl, che  gestiscono,  rispettivamente,  i  Teatri  Quirino  e  Ambra
Jovinelli, parti nel giudizio a quo, concludendo per l'ammissibilita'
e la fondatezza delle questioni. Sottolineano, in  premessa,  come  i
metodi utilizzati per l'attribuzione del FUS, ispirati alla  corretta
valutazione comparativa dei progetti  degli  operatori  del  settore,
dovrebbero  orientare  qualsiasi  ulteriore  forma  di  finanziamento
dell'attivita' artistica, specie se si tratta  del  sostegno  a  enti
operanti nello stesso  settore  e  nello  stesso  territorio.  Ed  e'
proprio in ragione  del  fatto  che  il  legislatore,  nell'approvare
l'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50  del  2017,  come  convertito,  si
sarebbe  completamente  discostato  da   essi,   determinando   gravi
pregiudizi, che e' sorta la controversia a qua, della quale si  offre
ampia ricostruzione. Nel merito, sarebbero violati gli  artt.  3,  9,
33, e 97 Cost., per contrasto con i  principi  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza. Il centenario dalla fondazione dell'Eliseo, peraltro,
non ricorrerebbe nel 2017, ma nel 2019. Le  difficolta'  finanziarie,
inoltre, rappresenterebbero  «identica  criticita'»  pure  per  altri
teatri.   Nessun    particolare    interesse    pubblico,    insomma,
giustificherebbe l'elargizione prevista dalla norma censurata.  Oltre
ai parametri  indicati  dal  Consiglio  di  Stato  nell'ordinanza  di
rimessione,  si  deduce  la  violazione  dell'art.  113  Cost.,   che
garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti  e  degli  interessi
legittimi coinvolti nell'attivita' amministrativa. In conclusione, le
societa' costituite  suggeriscono  a  questa  Corte  l'autorimessione
della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma 8, del  d.l.
n. 50 del 2017, in riferimento all'art. 117, primo comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 101 e seguenti TFUE. 
    3.- Si e', inoltre, costituita in giudizio, con  atto  depositato
il 13 aprile 2021, la societa' Nuovo Sistina srl, anch'essa parte nel
giudizio a quo. Riepiloga le vicende di  causa  e  le  argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione,  facendo  seguire  rilievi  a  sostegno
dell'illegittimita' costituzionale della norma  censurata.  La  parte
sottolinea che l'interesse pubblico rilevante dovrebbe essere  quello
al sostegno delle attivita' culturali in generale,  ed  esso  sarebbe
gia' soddisfatto dall'esistenza del FUS.  Riprendendo,  cosi',  varie
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la parte specifica  che,
alterando la concorrenza nel mercato di riferimento,  le  sovvenzioni
avrebbero consentito al Teatro Eliseo di coprire le spese e  adottare
prezzi piu' bassi, ottenendo un piu' significativo ritorno  economico
(per  esempio,  con  politiche  di  sconti   in   biglietteria,   con
approntamento di piu' spettacoli dall'ampio riscontro  popolare,  con
campagne pubblicitarie piu' incisive). Insiste, in  tal  modo,  nella
richiesta  di   dichiarare   fondate   le   presenti   questioni   di
costituzionalita'. 
    4.- In data 13 aprile 2021, si e' costituita in giudizio anche la
societa' Eliseo srl - Teatro  nazionale  dal  1918  Teatro  Eliseo  e
Piccolo Eliseo, concludendo l'inammissibilita' e  la  non  fondatezza
delle questioni. Premette, ritenendole circostanze di fatto rilevanti
per la comprensione delle vicende, che la nuova gestione  dell'Eliseo
sarebbe cominciata alla fine dell'anno 2014, a seguito del fallimento
di quella precedente; che, al fine di riattivare l'offerta  teatrale,
sarebbe stato necessario sostenere ingenti spese, anche per rimediare
a  difficolta'  organizzative  e  amministrative  che  non  avrebbero
consentito la regolare apertura delle sale al pubblico; che, a  causa
di tali opere di adeguamento, la stagione teatrale  sarebbe  iniziata
con ritardo, con l'effetto di ottenere contributi FUS molto  ridotti,
sia rispetto agli anni passati, sia rispetto alla misura  sufficiente
a  sostenere  le  attivita'  di  rilevante  interesse  culturale  che
l'Eliseo era tenuto a realizzare; che si avvicinava  il  periodo  del
centenario dalla  fondazione  del  Teatro,  importante  occasione  di
rilancio delle attivita'; che, in questo peculiare contesto, e' stato
previsto in via straordinaria e una tantum il censurato contributo di
4 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018. 
    Le  censure  sarebbero  quindi,  per  un  verso,   inammissibili:
dall'implausibilita' delle conclusioni del Collegio rimettente  sulla
sussistenza  dei  presupposti  per  la  legittima  instaurazione  del
giudizio principale, specie dell'interesse  ad  agire  in  capo  alle
societa'  ricorrenti,  deriverebbe  il  difetto  di  rilevanza  delle
questioni. Non rappresenterebbe un ostacolo  a  questa  soluzione  il
fatto che sia stata adottata la sentenza non definitiva n.  8067  del
2020, dato che - ritenendo altrimenti - ogni giudice a  quo  potrebbe
sottrarsi  alla  verifica   di   plausibilita'   sull'esistenza   dei
presupposti  dell'azione  processuale  con  l'affiancamento  di   una
sentenza parziale all'ordinanza di rimessione.  I  teatri  ricorrenti
non potrebbero considerarsi afferenti  al  medesimo  settore  in  cui
opera l'Eliseo, ne' concorrenti nell'offerta  degli  stessi  servizi:
l'essere  un  teatro  di  rilevante  interesse  culturale,   infatti,
comporterebbe oneri assai piu' gravosi e una  diversa  organizzazione
dell'attivita' e del tipo di offerta  culturale.  Per  operare  nello
stesso settore concorrenziale - si sostiene - non  basterebbe  essere
ubicati nella stessa citta'. A dire della stessa  difesa,  il  Teatro
Sistina potrebbe considerare «suoi veri "concorrenti" [...] il Teatro
Brancaccio oppure il Teatro Olimpico, non certo il Teatro Eliseo, che
offre una  programmazione  teatrale  completamente  differente!».  Il
Collegio  rimettente  avrebbe,  dunque,  dovuto   escludere   che   i
ricorrenti potessero vantare un interesse concreto, diretto e attuale
a  contestare  la  concessione  della  sovvenzione   all'Eliseo;   le
questioni  di  legittimita'   costituzionale,   pertanto,   sarebbero
palesemente irrilevanti. 
    Per altro  verso,  si  deduce  la  non  fondatezza  di  tutte  le
questioni,  a  partire  da  quella  riferita  all'art.  3  Cost.   Si
dovrebbero,  in  tesi,  riprendere  le  considerazioni   svolte   per
suffragare l'assenza di un interesse ad agire in capo  alle  societa'
ricorrenti: esse non opererebbero nello stesso settore dell'Eliseo, e
sarebbe, dunque, da escludere in  radice  l'esistenza  del  vizio  di
disparita' di trattamento, dato  che  «non  si  verific[herebbe]  una
discriminazione perche' non vi [sarebbe] parita' di condizioni». Come
gia' esposto, l'Eliseo e i Teatri ricorrenti non avrebbero la  stessa
qualificazione;  non  sarebbero  assoggettati  al   medesimo   regime
giuridico; non offrirebbero una programmazione assimilabile e non  si
rivolgerebbero  al  medesimo  «bacino  di   utenti».   Peraltro,   la
giurisprudenza amministrativa affermerebbe che le imprese che operano
nel medesimo mercato sono quelle che offrono alle  stesse  condizioni
servizi interscambiabili (sono citate le sentenze Consiglio di Stato,
sezione sesta, 15 luglio 2019, n. 4990 e 27 aprile  2020,  n.  2674):
tali circostanze non si verificherebbero nel caso in esame. 
    Con   riguardo   all'assenza   di   motivazioni   dell'intervento
normativo, la difesa dell'Eliseo pone in  evidenza  come  l'eventuale
inadeguatezza della motivazione esplicitata dal legislatore non possa
ritenersi causa  immediata  di  illegittimita'  costituzionale,  come
affermato nella sentenza di questa Corte n. 168 del  2020.  Sarebbero
chiari  gli  interessi  pubblici  sottesi  all'intervento,  i   quali
giustificherebbero la scelta legislativa di concedere  un  contributo
aggiuntivo speciale all'Eliseo, in qualita' di teatro storico  romano
e di rilevante interesse culturale. Per comprendere  tali  interessi,
sarebbe sufficiente leggere la disposizione censurata, per  la  quale
il sostegno e' finalizzato alla continuita' dell'offerta  teatrale  e
alla  celebrazione  del  centenario.  Sarebbe  stato  sovrabbondante,
quindi, ripetere le ragioni della scelta  in  una  premessa  o  nella
relazione   di    accompagnamento.    Il    contributo    finanziario
s'inserirebbe,  infatti,  «nella  logica  di   tutti   i   contributi
straordinari ex lege, dei quali e' piena  ogni  legge  finanziaria  e
(ora) di bilancio, contributi che sono praticamente sempre  legati  a
eventi contingenti e ad  attivita'  straordinarie  [...].  In  quanto
accaduto nella vicenda di cui ci si occupa, insomma, non [vi sarebbe]
nulla  di  particolare  e  di  diverso  rispetto  a  quanto   avviene
costantemente nell'attivita' legislativa». 
    Con   il   sostegno   finanziario,   oltre   ad   arricchire   la
programmazione, il beneficiario  avrebbe  posto  in  essere  numerose
iniziative, a partire dalla valorizzazione del patrimonio dell'Eliseo
(con il riordino  dell'archivio  di  interesse  storico,  soggetto  a
tutela della Soprintendenza archivistica e bibliografica  del  Lazio)
sino  all'instaurazione  di  una  fruttuosa  collaborazione  con   il
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
avrebbe consentito di organizzare manifestazioni  che  coinvolgessero
le giovani generazioni e  in  specie  le  scuole.  Tutte  iniziative,
queste, di indubbio  interesse  generale  e  che  non  sarebbe  stato
possibile realizzare senza il contributo statale censurato. 
    La difesa dell'Eliseo sostiene, inoltre, la non fondatezza  delle
censure riferite agli artt. 9  e  33  Cost.  Tali  censure  sarebbero
meramente ancillari rispetto alla dedotta violazione dell'art.3 Cost.
Se, infatti, venisse meno la premessa secondo cui la  sovvenzione  in
esame e'  discriminatoria,  si  comprenderebbe  che  le  disposizioni
censurate, viceversa, promuovono la cultura e  l'arte,  impedendo  la
chiusura di un importante teatro. 
    Non fondata sarebbe anche la censura riferita all'art.  97  Cost.
Le leggi-provvedimento non sarebbero di  per  se'  costituzionalmente
illegittime, se non quando il procedimento amministrativo sia imposto
direttamente dalla Costituzione. In particolare, secondo  la  recente
decisione di questa Corte n. 116 del 2020 - si afferma -  tali  leggi
dovrebbero si' sottoporsi a scrutinio stretto  di  costituzionalita',
ma non dovrebbero, a priori, ritenersi contrarie alla Costituzione. 
    In conclusione, l'Eliseo deduce la non fondatezza  della  censura
ex art. 41 Cost., la quale  sarebbe  intimamente  connessa  a  quella
riferita all'art.  3  Cost.  Una  volta  verificato  che  i  soggetti
interessati dalla vicenda  non  agiscono  nello  stesso  mercato,  si
dovrebbe escludere la violazione del principio di libera concorrenza.
Quanto detto  sarebbe  pianamente  desumibile  dalle  norme  vigenti:
l'art.  3  del  d.m.  1°   luglio   2014   indicherebbe   l'esistenza
dell'"ambito  teatro",  il  quale  sarebbe   suddiviso   in   diversi
"settori". In "settori" distinti, per l'appunto, sarebbero  collocati
l'Eliseo, da un lato, e i  Teatri  ricorrenti  nel  giudizio  a  quo,
dall'altro  lato.  L'appartenenza  all'uno  o  agli  altri  "settori"
segnerebbe - e troverebbe ragione in - profonde  differenze  tra  gli
ambiti   di   attivita',   sia    sul    piano    dell'organizzazione
dell'attivita', sia sul piano dell'offerta culturale. 
    5.- Il 5 aprile 2022,  la  difesa  dei  Teatri  Quirino  e  Ambra
Jovinelli ha depositato memoria. 
    Contesta, in primo luogo, che  sussista  l'inammissibilita',  per
originario   difetto   d'interesse   al    ricorso    nel    giudizio
amministrativo,   dedotta   dall'Eliseo.   Sarebbe   difatti   chiaro
l'interesse a ripristinare le condizioni di concorrenza e  pluralismo
nel settore delle attivita' teatrali, che  poteva  essere  perseguito
solo tramite l'impugnazione degli atti esecutivi del  censurato  art.
22, comma 8. 
    Non avrebbero, inoltre, pregio le  deduzioni  sull'assenza  della
parita' di condizioni fra i teatri coinvolti nelle  odierne  vicende:
il far parte di  distinti  "settori"  dello  stesso  ambito  "teatro"
avrebbe rilievo ai soli fini della corretta ripartizione del FUS,  ma
non darebbe diritto a ottenere  sovvenzioni  ulteriori  e  attribuite
arbitrariamente.  Il  ricorrere  del  centenario  e   l'esigenza   di
contribuire  alla  continuita'  delle   attivita'   dell'Eliseo   non
rappresenterebbero ragioni meritevoli di  un  intervento  finanziario
cosi' cospicuo. 
    Le  censure  riferite  agli  artt.  9  e  33  Cost.,  lungi   dal
presentarsi generiche, sarebbero fondate, perche'  sarebbero  violati
la parita' di accesso agli incentivi alle attivita' culturali,  posto
che il sostegno  pubblico  dovrebbe  rivolgersi  agli  operatori  del
settore -  che  ne  dovrebbero  beneficiare  sulla  base  di  criteri
oggettivi e predefiniti  -  e  non  a  un  solo  soggetto.  Anche  il
principio di imparzialita' e quello  di  buon  andamento  dell'azione
amministrativa sarebbero lesi, dato che l'amministrazione si  sarebbe
trovata  vincolata   dalla   disposizione   censurata   a   sostenere
l'interesse di un solo ente, anziche' l'interesse generale. 
    La difesa delle  parti  insiste,  infine,  sull'opportunita'  che
questa Corte auto-rimetta dinanzi a se' la questione sulla violazione
delle norme europee sul divieto  di  aiuti  di  Stato.  L'alterazione
della concorrenza non danneggerebbe solo i teatri  romani,  ma  anche
imprese teatrali italiane e straniere. Sarebbe ormai noto il «rilievo
unionale» del mercato delle attivita' teatrali, anche per il semplice
fatto che i biglietti per  gli  spettacoli  si  acquistano  in  tutta
Europa e nel mondo tramite le piattaforme internet. Lo stesso Eliseo,
nella propria pagina web, si proporrebbe  di  tornare  a  essere  una
«realta' di riferimento dell'entertainment internazionale». 
    6.- In pari data, anche la difesa del Teatro Eliseo ha depositato
memoria, volta a replicare alle difese delle altre parti costituite. 
    Sarebbe  innanzitutto  inammissibile  l'evocazione  di  parametri
ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione. 
    Nel merito, sarebbero infondati i rilievi delle parti  costituite
-  che  ricalcherebbero  quelli  dell'ordinanza   di   rimessione   -
sull'irragionevolezza e arbitrarieta' della  disposizione  censurata.
Per testimoniare come l'intervento  legislativo  volto  a  finanziare
enti determinati in occasioni specifiche non sia  inusuale,  l'Eliseo
ricorda alcuni esempi di  sovvenzioni  una  tantum,  tra  cui  quella
prevista dall'art. 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),  secondo  cui  «[i]n
occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del
centenario  della  fondazione  del  Partito  popolare  italiano,   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno  degli  anni  2018,
2019 e  2020,  a  favore  dell'Istituto  Luigi  Sturzo  ai  fini  del
programma  straordinario  di  inventariazione,   digitalizzazione   e
diffusione  degli  archivi  librari,  nonche'  della  promozione   di
ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu'  significativi  della
storia e della tradizione cattolico-popolare»  e  dall'art.  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2019-2021) in forza del quale «[i]n occasione del  quarantesimo  anno
dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno  dalla  nascita
di Renzo De Felice, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  60.000  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito
e  Renzo  De  Felice  ai  fini   del   programma   straordinario   di
inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei  fondi  librari  e
archivistici posseduti dalla Fondazione, nonche' della promozione  di
ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e  l'opera
dello storico». Si tratterebbe di provvidenze straordinarie, estranee
alla ripartizione dei fondi annualmente messi a disposizione del FUS,
della cui legittimita' costituzionale non si sarebbe dubitato, ne' vi
sarebbe da dubitare. 
    Non risulterebbe,  peraltro,  che  i  teatri  ricorrenti  abbiano
contestato norme che si presenterebbero  ben  piu'  lesive  dei  loro
interessi   rispetto   a   quella   oggetto   dello   scrutinio    di
costituzionalita':  l'art.  6-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia  di  tutela
della salute, sostegno ai lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) avrebbe
infatti disposto un contributo di 1 milione di euro  a  favore  della
fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, imputando il relativo
onere al FUS. Quest'ultima sarebbe una disposizione di cui altri enti
che operano nel settore dello spettacolo potrebbero dolersi,  perche'
sarebbero  sottratti  fondi  al  FUS,  in  favore  di   un   soggetto
determinato. 
    Del tutto errato sarebbe inoltre pretendere,  come  farebbero  le
controparti e il rimettente, che la ratio degli interventi risulti in
apposita  istruttoria,  documento  o  studio  (sono   richiamate   le
motivazioni delle sentenze di questa Corte n. 168 del 2020 e 270  del
2010). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in  epigrafe,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  22,
comma 8, del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che  prevede  l'erogazione  di  un
contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018 al Teatro Eliseo di Roma, «per spese ordinarie e  straordinarie,
al fine di garantire la continuita' delle sue attivita' in  occasione
del centenario della sua fondazione». 
    Secondo il giudice a quo, la  disposizione  violerebbe  anzitutto
l'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. Per un  verso,
determinerebbe una disparita' di trattamento  in  danno  delle  altre
imprese che svolgono attivita' teatrali di prosa e  si  rivolgono  al
medesimo  bacino  d'utenza;  per  altro   verso,   concederebbe   una
sovvenzione  irragionevole,  derogando  agli   ordinari   metodi   di
finanziamento degli spettacoli dal vivo in assenza di  uno  specifico
interesse  pubblico  che   tale   deroga   possa   giustificare.   La
norma-provvedimento censurata non supererebbe lo scrutinio stretto di
ragionevolezza cui questa Corte suole sottoporre le previsioni di tal
genere, specie considerando che non emergerebbero, nemmeno dai lavori
preparatori,  le  particolari  ragioni  che   giustificherebbero   un
intervento finanziario straordinario di tale consistenza. 
    L'art. 22, comma 8, si porrebbe in contrasto anche con gli  artt.
9 e 33 Cost. Difatti, dalla lesione dei  principi  di  eguaglianza  e
ragionevolezza  nella  materia  del  sostegno  pubblico   ai   teatri
deriverebbe la non conformita' alle disposizioni costituzionali poste
a tutela della cultura e della liberta' di espressione artistica. 
    La norma censurata,  inoltre,  cagionerebbe  un  vulnus  al  buon
andamento e all'imparzialita' dell'azione  amministrativa,  richiesti
dall'art. 97 Cost.: sarebbe imposto all'amministrazione l'obbligo  di
eseguirne puntualmente il contenuto, privando i provvedimenti di  una
motivazione da cui emergano gli interessi  pubblici  coinvolti  e  la
trasparenza della loro valutazione. 
    Sarebbe, infine,  violato  l'art.  41  Cost.,  poiche'  la  norma
censurata altererebbe la concorrenza, attribuendo al beneficiario del
contributo una posizione  di  vantaggio  rispetto  alle  imprese  che
agiscono  nello  stesso  mercato,  ma  che  non  hanno  ricevuto   la
sovvenzione. 
    1.1.- Si sono costituite le  societa'  che  gestiscono  i  Teatri
Quirino, Ambra  Jovinelli  e  Sistina,  parti  del  giudizio  a  quo,
sostenendo le ragioni della fondatezza delle censure. 
    Si e' altresi' costituita  la  Eliseo  srl,  gestore  del  teatro
omonimo, deducendo l'inammissibilita' delle questioni, per difetto di
rilevanza,  e  la  loro  non  fondatezza,  sulla  base  dei  seguenti
argomenti:  i  teatri  ricorrenti,  non  appartenendo   alla   stessa
categoria  dell'Eliseo,  non  avrebbero  diritto  alla   parita'   di
trattamento e, di  conseguenza,  non  potrebbero  lamentare  di  aver
subito  una  discriminazione;  il  contributo  finanziario  censurato
risponderebbe  al  principio  di  ragionevolezza,   trovando   idonea
giustificazione  nelle   finalita'   indicate   per   tabulas   nella
disposizione indubbiata; inoltre, dietro  la  denunciata  carenza  di
motivazione dell'intervento  normativo  si  celerebbe  un  errore  di
prospettazione, perche' la ratio legis non abbisognerebbe  di  essere
illustrata. 
    2.-  Restano  estranee  all'odierno  giudizio   le   censure   di
violazione degli artt. 113 e 117, commi primo e secondo, lettera  e),
Cost. prospettate dalle parti costituite in giudizio  Quirino  srl  e
Officine culturali srl  (le  quali,  con  particolare  riguardo  alla
dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,  per  contrasto
con la disciplina dell'Unione europea sugli  aiuti  di  Stato,  hanno
anche  sollecitato  questa  Corte  ad  autorimettersi   la   relativa
questione, cosa incompatibile  con  la  trattazione  della  questione
sollevata dal giudice rimettente). 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del
giudizio di costituzionalita' in via  incidentale  e'  limitato  alle
norme e ai parametri indicati nell'ordinanza  di  rimessione,  mentre
non possono essere presi  in  considerazione  ulteriori  questioni  o
profili di costituzionalita' dedotti dalle parti, tanto  se  eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se diretti ad  ampliare
o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza  (ex
plurimis, sentenze n. 35 del 2021, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016). 
    3.-   In   via   preliminare,   va   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita' per difetto di rilevanza formulata dalla difesa  del
Teatro Eliseo. 
    Tale difetto deriverebbe dalla palese  carenza  di  interesse  ad
agire delle societa' ricorrenti nel giudizio a quo, avente ad oggetto
l'impugnazione degli atti con i quali i  Ministeri  competenti  hanno
dato attuazione alla norma censurata. Le ricorrenti non avrebbero, in
specie,  alcun  interesse  attuale  e  concreto   a   contestare   la
concessione del contributo statale al Teatro Eliseo,  non  essendo  i
teatri da esse gestiti omogenei a quest'ultimo, ne' sul  piano  della
classificazione ai sensi della normativa vigente, ne' sul piano della
programmazione teatrale, e non potendo, dunque, ambire  ad  essere  a
esso equiparati. Di qui l'inammissibilita' del  ricorso  introduttivo
del giudizio principale e la conseguente irrilevanza delle  questioni
sottoposte a questa Corte. 
    L'eccezione non merita accoglimento. 
    Secondo la giurisprudenza di  questa  Corte,  la  verifica  sulla
rilevanza ha carattere «esterno» e si arresta alla valutazione di non
implausibilita' della motivazione dell'ordinanza  di  rimessione  (ex
multis, sentenza n. 194 del 2021); non e' sindacabile,  «in  sede  di
ammissibilita',  la  validita'  dei  presupposti  di  esistenza   del
giudizio a quo, a meno che  questi  non  risultino  manifestamente  e
incontrovertibilmente carenti (sentenze n. 241 del 2008 e n.  62  del
1992). Ai fini del relativo controllo da parte di questa Corte, anche
per il riscontro dell'interesse ad agire  e  per  la  verifica  della
legittimazione delle parti, e' dunque sufficiente che  il  rimettente
motivi in modo non implausibile sulla rilevanza» (sentenza n. 224 del
2020). 
    La  motivazione  sulla  rilevanza,  offerta   dall'ordinanza   di
rimessione, e' idonea a superare il descritto vaglio di non manifesta
implausibilita'. 
    Il giudice a quo ha riferito, infatti, che le societa' ricorrenti
- il cui interesse a ricorrere e' stato riconosciuto con  contestuale
sentenza parziale dallo stesso giudice - gestiscono teatri  di  prosa
siti, come l'Eliseo,  nella  citta'  di  Roma,  e  che  attingono  al
medesimo bacino di utenza:  di  conseguenza,  la  concessione  di  un
contributo statale di rilevante entita'  a  un  solo  teatro  sarebbe
idonea a determinare una distorsione della concorrenza in loro danno,
che le ricorrenti avrebbero interesse a rimuovere. 
    4.- Scendendo al merito delle questioni, va subito  rilevato  che
l'art.  22,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,   come
convertito,  prevede  l'assegnazione  al   Teatro   Eliseo   di   una
sovvenzione straordinaria, indicando le coperture  finanziarie.  Essa
e' un contributo cosiddetto  "extra-FUS",  perche'  le  risorse  sono
attinte da fondi diversi da quello  che  ordinariamente  sostiene  il
comparto dello spettacolo. 
    4.1.- Per meglio comprendere  l'oggetto  delle  censure,  occorre
quindi tratteggiare alcuni profili della disciplina di riferimento. 
    La  legge  30  aprile  1985,  n.  163  (Nuova  disciplina   degli
interventi dello Stato a favore dello  spettacolo)  ha  istituito  il
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato, appunto, al  «sostegno
finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed  imprese
operanti nei settori delle attivita' cinematografiche,  musicali,  di
danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'  per
la promozione ed il  sostegno  di  manifestazioni  ed  iniziative  di
carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia  o  all'estero»
(art. 1). Il Fondo ha  fatto  confluire  le  forme  di  contribuzione
precedentemente stabilite in  altre  leggi  in  un  unico  strumento,
rifinanziato ogni anno con la legge di bilancio.  Esso  e'  ripartito
tra i diversi settori secondo le percentuali indicate globalmente per
ciascuno di essi dall'art. 2. 
    Il compito di determinare nel dettaglio i criteri e le  modalita'
di erogazione dei contributi e' affidato a decreti ministeriali (art.
1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.  24,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di contributi  in  favore  delle  attivita'  dello
spettacolo», convertito, con modificazioni,  nella  legge  17  aprile
2003, n. 82). 
    Per quanto attiene, in particolare,  all'ambito  delle  attivita'
teatrali,  il  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  1°  luglio  2014   (Nuovi   criteri   per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vico, a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)  -  vigente  al
momento dell'entrata in vigore della norma censurata - suddivideva  i
possibili destinatari dei contributi in teatri nazionali,  teatri  di
rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale, centri
di   produzione   teatrale,   circuiti   regionali,   organismi    di
programmazione e festival (art. 3, comma 5, lettera a). Ai soli  fini
ed effetti del citato decreto ministeriale, dovevano, in particolare,
intendersi per teatri di rilevante interesse culturale «gli organismi
che svolgano attivita' di produzione teatrale di rilevante  interesse
culturale prevalentemente nell'ambito della regione di  appartenenza»
(art. 11, comma 1). 
    I soggetti interessati ottenevano annualmente una quota  del  FUS
in base all'inquadramento in una delle categorie dianzi  elencate,  a
condizione che soddisfacessero una serie di requisiti  -  individuati
distintamente per ciascuna delle categorie - attinenti, tra  l'altro,
alle giornate recitative e lavorative effettuate, alla capienza delle
sale gestite e alla programmazione artistica (artt. 10 e seguenti). 
    Per ottenere il contributo,  il  soggetto  doveva  presentare  un
progetto triennale di attivita', corredato dal programma  riguardante
ogni annualita'. 
    Su iniziativa del Ministro,  sentite  le  commissioni  consultive
competenti,  potevano  essere  inoltre   sostenuti   finanziariamente
«progetti speciali, a carattere annuale o triennale» (art. 46,  comma
2). 
    Nella valutazione delle  domande,  per  attribuire  il  punteggio
utile a determinare l'entita' del contributo FUS,  erano  considerate
la qualita' artistica, la dimensione  quantitativa  e  la  cosiddetta
qualita' indicizzata, secondo le  indicazioni  fornite  nello  stesso
decreto (art. 5). 
    4.2.- Secondo quanto emerge dai lavori parlamentari relativi alla
legge di  conversione  del  d.l.  n.  50  del  2017,  ai  fini  della
ripartizione del suddetto Fondo, il Teatro Eliseo veniva  qualificato
teatro di rilevante  interesse  culturale  (diversamente  dai  teatri
ricorrenti nel giudizio a quo, riconosciuti come imprese e centri  di
produzione teatrale), ricevendo negli anni  2015  e  2016  contributi
dell'importo, rispettivamente, di 481.151 e 514.831 euro. 
    Ha inoltre ottenuto, nel 2016, ai sensi dell'art. 46 del d.m.  1°
luglio  2014,  l'ulteriore  contributo  di  euro   250.000   per   la
realizzazione di un progetto speciale. 
    5.- Cio' premesso, le questioni  sollevate  in  riferimento  agli
artt. 3 e 41 Cost. sono fondate. 
    L'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50  del  2017,  come  convertito,
oggi censurato, si puo' senz'altro definire  "legge-provvedimento"  o
"norma-provvedimento". Come questa Corte ha ripetutamente  affermato,
la fattispecie ricorre se, con previsione dal  contenuto  puntuale  e
concreto, una legge o una sua  disposizione  incidono  su  un  numero
limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica
(sentenze n. 181 del  2019,  n.  24  del  2018,  n.  231  del  2014),
«attraendo  nella  sfera  legislativa  quanto  normalmente   affidato
all'autorita' amministrativa» (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114  del
2017). 
    Precisamente, oggetto di sindacato e' una "norma singolare" - del
caso  singolo  o  a  fattispecie  esclusiva  -   e   dal   carattere,
propriamente, personale, che rinuncia alla  sua  naturale  attitudine
alla generalita'. 
    Per  costante  giurisprudenza  di  questa   Corte,   disposizioni
legislative di tal fatta  non  sono  di  per  se'  incompatibili  con
l'assetto dei poteri  stabilito  dalla  Costituzione.  Tuttavia,  «in
considerazione del pericolo di disparita' di  trattamento  insito  in
previsioni di questo tipo, esse devono  soggiacere  a  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita', sotto i profili della non arbitrarieta'
e della non irragionevolezza della scelta legislativa» (ex  plurimis,
sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017,  n.  275,
n. 154 e n. 85 del 2013,  n.  20  del  2012).  La  loro  legittimita'
costituzionale deve essere «"valutata in relazione al loro  specifico
contenuto" [...] e devono risultare i criteri che ispirano le  scelte
con esse realizzate, nonche'  le  relative  modalita'  di  attuazione
(sentenze n. 182 del 2017 e n. 270  del  2010;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 275 e n. 85 del 2013)» (sentenza n. 49 del 2021). 
    Lo scrutinio deve essere,  d'altro  canto,  tanto  piu'  rigoroso
quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale della  disposizione
(sentenze n. 275 del 2013, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008 e n.  267
del 2007): natura che, nel caso in esame, e' in effetti lampante. 
    6.-   La   scelta   di   elargire   un   contributo   finanziario
straordinario, una tantum, a un teatro, come  l'Eliseo,  che  ha  una
lunga tradizione nel panorama culturale della citta' di  Roma  ed  e'
stato storica fucina  di  produzioni  artistiche,  in  occasione  del
centenario e per sostenere il rilancio delle sue attivita', non e' di
per se' motivo di contrasto con l'art. 3 Cost.  Se  la  qualifica  di
teatro di rilevante interesse culturale - che ha valore ai fini della
ripartizione del FUS - non attribuisce, come rilevato dal rimettente,
il diritto a ulteriori finanziamenti, tuttavia,  non  puo'  ritenersi
costituzionalmente   illegittimo   assegnare    risorse    cosiddette
"extra-FUS", ne' cio' determina automaticamente  discriminazioni  nei
confronti degli altri soggetti operanti nel settore teatrale. 
    6.1.- Cio' non ostante, il  controllo  di  ragionevolezza  e  non
arbitrarieta' del contributo in esame rivela profili d'illegittimita'
costituzionale, illustrati di seguito. 
    Il sindacato di  questa  Corte  non  si  arresta,  infatti,  alla
valutazione del proposito del legislatore cioe' alla verifica di  una
"ragion  sufficiente",  che  basti  a  giustificare  la   scelta   di
intervenire con legge-provvedimento, ma si  estende  al  giudizio  di
congruita' del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito  e  al
giudizio  di  proporzionalita'  della  misura  selezionata  in  vista
dell'ottenimento di quello scopo. Il primo e' teso  a  verificare  la
conformita' del mezzo al fine, mentre il secondo e' volto a  saggiare
la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e  le  esigenze
da soddisfare, in vista  del  minor  sacrificio  possibile  di  altri
principi o valori costituzionalmente protetti. 
    Questa Corte, da lungo tempo, ravvisa nella «proporzionalita' del
trattamento   giuridico»   uno   degli   aspetti   essenziali   della
ragionevolezza e ha affermato che essa va apprezzata  «tenendo  conto
del fine obiettivo  insito  nella  disciplina  normativa  considerata
[...] in relazione agli effetti pratici prodotti  o  producibili  nei
concreti rapporti della vita» (sentenza  n.  163  del  1993;  vedasi,
pure, sentenza n. 1130 del 1988). 
    Nel caso in  esame,  il  mezzo  approntato  dal  legislatore  per
raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e,  per  altro
verso, sproporzionato. 
    6.1.1.- Il contributo finanziario e' destinato al  Teatro  Eliseo
«per spese  ordinarie  e  straordinarie,  al  fine  di  garantire  la
continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario della sua
fondazione». 
    Il beneficio, tuttavia,  non  e'  legato  alla  realizzazione  di
programmi o eventi, ne' e' accompagnato da indicazioni o  vincoli  di
utilizzo dei fondi. Si tratta  di  risorse  che  l'Eliseo  ha  potuto
impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non,  invece,  per  i  soli
scopi indicati dalla  legge:  onorare  il  centenario  del  teatro  e
rilanciare la programmazione artistica,  consentendo  la  continuita'
delle attivita'. All'assegnazione del contributo in denaro  avrebbero
dovuto affiancarsi condizioni volte ad assicurare la  sua  efficacia,
intesa  come  capacita'  effettiva  di   raggiungere   le   finalita'
prefissate. 
    In  definitiva,  l'assenza  di  previsioni  sulle  modalita'   di
utilizzo delle ingenti  risorse  in  parola  -  oltre  a  contraddire
l'esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse  pubbliche
- rivela un difetto di congruita'  della  decisione  legislativa:  il
contributo   non   risulta   connesso,   sul   piano   concreto,   al
raggiungimento    degli    obiettivi    annunciati.    Cosi'     che,
«l'irragionevolezza intrinseca della  disciplina  censurata  risiede,
pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i  mezzi  in
concreto prescelti» (sentenza n. 125 del 2022). 
    6.1.2.- La sovvenzione censurata  -  della  consistenza  di  otto
milioni di euro in due anni, in  favore  di  un  solo  teatro  -  e',
inoltre, sproporzionata, per eccesso. 
    Per   un   verso,   infatti,   la   misura   del   beneficio   e'
macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalita' di sostegno allo
spettacolo che l'ordinamento conosce: le quote del FUS, destinate  ai
teatri, sono assai contenute, se le si compara  alla  somma  di  otto
milioni di euro; lo stesso Eliseo  ha  percepito  molto  meno  di  un
decimo di quella cifra,  per  annualita'.  Per  altro  verso,  questa
sovvenzione  supera,  in  misura   ampia,   quelle   riconosciute   a
istituzioni promotrici di arte e cultura al  ricorrere  di  occasioni
specifiche o per la realizzazione di progetti  particolari  (di  tali
erogazioni cosiddette "extra-FUS" offre una rassegna  esemplificativa
la stessa memoria difensiva depositata dall'Eliseo). 
    6.1.3.- Occorre anche registrare la carente  illustrazione  delle
ragioni della scelta di assegnare un contributo cosi' cospicuo. 
    Il testo originario dell'art. 22, comma 8, del  d.l.  n.  50  del
2017  prevedeva  la  destinazione  all'Eliseo,   in   occasione   del
centenario,  della  somma  di  due  milioni  di  euro;   durante   la
conversione in legge, mediante l'approvazione di un  emendamento,  il
contributo e' stato quadruplicato, passando a otto  milioni  di  euro
complessivi. Nelle relazioni illustrativa  e  tecnica  e',  peraltro,
riportato soltanto quanto  testualmente  risulta  dalla  disposizione
censurata: si sostiene finanziariamente il teatro Eliseo,  per  spese
ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita'  delle
sue attivita', in occasione del centenario dalla sua fondazione.  Non
e', dunque, possibile cogliere dalla lettura dei lavori  parlamentari
le ragioni per cui e' stato deciso quel notevole incremento. 
    Sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di
motivare la legge,  questa  Corte  ritiene  che  la  possibilita'  di
desumere, anche dai lavori preparatori, la  ratio  legis,  «specie  a
fronte di un intervento normativo provvedimentale, puo' proficuamente
contribuire a porne in luce le  ragioni  giustificatrici,  agevolando
l'interprete  e  orientando,  in  prima  battuta,  il  sindacato   di
legittimita'  costituzionale»  (sentenza  n.  168   del   2020).   La
norma-provvedimento  reca,  infatti,  i  contenuti  tipici  dell'atto
amministrativo  ed  e'  dunque  necessario  che  siano  intellegibili
all'esterno le ragioni che ne sono  alla  base,  nel  rispetto  degli
interessi di ogni soggetto coinvolto  e  della  trasversale  esigenza
della trasparenza. 
    In  quest'ottica,  nel   decidere   questioni   di   legittimita'
costituzionale relative al sostegno finanziario in favore di enti  di
promozione sociale e culturale, individuati dalla legge, questa Corte
ha gia' avuto modo di precisare che, «qualora il legislatore ponga in
essere  un'attivita'  a  contenuto  particolare  e  concreto,  devono
risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte  e  le  relative
modalita' di attuazione» e ha stigmatizzato l'assenza  di  indicatori
che potessero rassicurare  sull'utilizzo  di  «criteri,  obiettivi  e
trasparenti, nella scelta dei  beneficiari  dei  contributi  o  nella
programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno». In tal
modo, infatti, «la norma denunciata si  risolve[va]  in  un  percorso
privilegiato per  la  distribuzione  di  contributi  in  danaro,  con
prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi  rispetto  a
quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi  [...]»
(sentenza n. 137 del 2009). 
    7.- La rilevata irragionevolezza del  contributo  previsto  dalla
norma censurata si traduce ulteriormente nella  violazione  dell'art.
41 Cost. 
    L'assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro  a
un destinatario unico, infatti, pone un problema di  differenziazione
delle condizioni degli  operatori  nel  mercato;  nella  specie,  nel
mercato dell'organizzazione e dell'offerta di attivita'  teatrali  di
prosa. L'impresa beneficiaria e' avvantaggiata, rispetto a chi non ha
ricevuto fondi straordinari, dato che puo' investire tali fondi nella
promozione e valorizzazione delle attivita', nonche' nella  copertura
di  costi,  migliorando  la  propria   posizione   nel   settore   di
riferimento.  Ora,  una  volta   accertata   l'irragionevolezza   del
contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione
che il legislatore ha operato: essa  assume,  cosi',  la  valenza  di
un'alterazione  della  concorrenza  nel  mercato  ed  e'  ragione  di
contrasto tra la norma censurata e l'art. 41 Cost. 
    8.- Per le ragioni che si sono illustrate, va pertanto dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50
del 2017, come convertito, rimanendo assorbite le  ulteriori  censure
formulate nell'ordinanza di rimessione.