ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», come modificato dall'art. 16-octies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede di
conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,
promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in
composizione monocratica, con tre ordinanze del 9 ottobre 2020,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 103, 104 e 105 del registro
ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice
relatore Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con tre ordinanze di identico tenore del 9 ottobre 2020,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 103, 104 e 105 del registro
ordinanze 2021, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in
composizione monocratica, in funzione di giudice dell'ottemperanza,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dall'art.
16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede
di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge
28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui «limita il rimborso delle
imposte ivi previste alla meta' del dovuto e al contempo rende
incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra meta'»,
denunziandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 23 della
Costituzione.
1.1.- Il giudice a quo riferisce che i giudizi principali sono
stati promossi da tre diversi contribuenti al fine di ottenere
l'ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad altrettante sentenze
definitive, con le quali la stessa Commissione tributaria di Siracusa
aveva riconosciuto loro il diritto al rimborso del novanta per cento
delle somme versate a titolo di imposte relative al triennio
1990-1992. A fondamento della domanda giudiziale, le parti attrici
hanno dedotto che l'amministrazione finanziaria, pur costituita in
mora, era rimasta inerte o aveva corrisposto soltanto per meta' gli
importi dovuti.
Espone il Giudice rimettente che l'Agenzia delle entrate,
costituendosi nei giudizi a quibus, ha dedotto di aver dato
attuazione alle pronunce della CTP versando ai ricorrenti il
cinquanta per cento delle somme loro riconosciute, in ossequio
all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
L'amministrazione finanziaria - soggiunge il giudice a quo - ha
anche sottolineato che le somme versate possono essere considerate
come acconti, posto che, come chiarito dal provvedimento del 26
settembre 2017, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate in
attuazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come
modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, come
convertito, ove i fondi autorizzati superino l'ammontare delle
istanze restitutorie, le somme residue possono essere assegnate
proporzionalmente al valore degli importi liquidati.
Dalle ordinanze di rimessione si apprende, ancora, che nei
giudizi principali l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che
l'indicato dimezzamento, pur non incidendo sul titolo del credito
restitutorio, deve trovare applicazione in sede di ottemperanza, e ha
concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del
contendere per avere l'Ufficio interamente eseguito i giudicati
attraverso la convalida dei rimborsi, ovvero mediante l'unico
adempimento rientrante nella propria sfera di competenza.
1.2.- Con identico percorso argomentativo, le ordinanze di
rimessione rappresentano che, in conseguenza del sisma che nel 1990
ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, gli
obblighi tributari sono stati sospesi fino a quando l'art. 9, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», ha disposto che i soggetti colpiti dall'evento
calamitoso avrebbero potuto definire la propria posizione relativa
agli anni 1990, 1991 e 1992 pagando, entro il 16 marzo 2003, l'intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto
dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e di interessi,
diminuito al dieci per cento.
Ricorda, ancora, il rimettente che molti contribuenti che avevano
assolto le imposte relative al triennio in questione, lamentando la
disparita' di trattamento, hanno avanzato istanza di rimborso nella
misura del novanta per cento, e che la Corte di cassazione, sezione
quinta civile, con la sentenza 1° ottobre 2007, n. 20641, ha
riconosciuto la fondatezza di tali pretese sulla base di
un'interpretazione consolidatasi nel tempo in diritto vivente.
Sennonche', con l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014
il legislatore ha limitato il diritto al rimborso, fissando uno
stanziamento di euro 30.000,00 (recte: euro 30.000.000,00) per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
La disposizione anzidetta e' stata nuovamente modificata dal d.l.
n. 91 del 2017, come convertito, il quale, all'art. 16-octies, ha
apportato una duplice innovazione alla disciplina in questione,
introducendo, al contempo, una riduzione del rimborso alla meta'
della somma dovuta e il diniego del residuo in caso di esaurimento
dello stanziamento gia' fissato dalla legge n. 190 del 2014.
Rileva, ancora, il giudice a quo che, mediante l'art. 29 del d.l.
n. 162 del 2019, come convertito, il legislatore e' intervenuto
nuovamente sulla materia, confermando, per un verso, la limitazione
del rimborso al cinquanta per cento, e innalzando, per l'altro, lo
stanziamento a cio' destinato dall'importo di euro 90.000.000,00 a
quello di euro 160.000.000,00, senza, tuttavia, disporne una
ripartizione annuale, ma ascrivendolo agli ordinari capitoli di spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi
interessi.
Il rimettente rammenta altresi' che, secondo l'interpretazione
consolidata della giurisprudenza di legittimita', il citato art. 1,
comma 665, della legge n. 190 del 2014 non riguarda il titolo della
ripetizione, ma esclusivamente la sua esecuzione, con la conseguenza
che, qualunque sia il titolo del rimborso, la disciplina in questione
si applica nella fase realizzativa del credito, a prescindere dalla
natura, giudiziale o meno, del titolo della pretesa restitutoria.
1.3.- Lamenta il giudice a quo che, alla stregua della
formulazione della normativa in esame, e' dubbio se il contribuente,
che abbia ottenuto la meta' dell'importo dovutogli a titolo di
rimborso, possa agire immediatamente in ottemperanza per conseguire
l'altra meta', oppure se possa pretendere la parte restante soltanto
ove si avveri la «condizione sospensiva [...] del superamento della
soglia che [...] rileva oggi nella misura di € 160.000.000,00».
Deduce, ancora, la CTP che, non essendo prevista un'actio
interrogatoria, l'inerzia dell'amministrazione finanziaria
nell'indicare il numero e l'ammontare delle istanze di restituzione
espone il diritto al rimborso «all'incertezza per il soddisfacimento
della quota [...] per un tempo imprevedibile» e tale situazione
«conculca all'evidenza il diritto in esame riguardo l'art. 23 Cost.».
L'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato
dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, sarebbe
dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede
un termine entro il quale l'Agenzia delle entrate debba provvedere al
resoconto sulle istanze di rimborso in vista della liquidazione della
meta' o della ulteriore riduzione del dovuto, «sino - lo ha
evidenziato la Corte di Cassazione - alla sua vanificazione».
A tale lacuna - opina il rimettente - la Corte costituzionale non
potrebbe, peraltro, porre rimedio mediante una pronuncia additiva.
Alla segnalata carenza non potrebbe ovviare nemmeno il
commissario ad acta designato nel giudizio di ottemperanza.
Ad avviso del giudice a quo, quanto premesso attesterebbe la
rilevanza delle questioni sollevate.
1.4.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la CTP
prospetta una disparita' di trattamento tra i contribuenti che hanno
fruito delle sospensioni accordate in conseguenza degli eventi
sismici del 1990, i quali hanno conservato la disponibilita' delle
somme, per poi adempiere nella limitata misura del dieci per cento, e
coloro che, invece, hanno assolto le imposte dovute per il triennio
1990-1992, ai quali la legge ha riconosciuto soltanto la meta' del
rimborso, rendendo incerto il recupero della restante parte.
I medesimi contribuenti, conclude il rimettente, hanno subito,
per la meta' del credito loro riconosciuta, «il pregiudizio collegato
agli interessi», avendo potuto avanzare istanza di ripetizione solo
dopo la citata sentenza della Corte di cassazione n. 20641 del 2007,
la quale, peraltro, avrebbe superato la disparita' di trattamento
determinata dalla norma in questione «espropriando di fatto i poteri
del Giudice delle leggi, e cioe' violando il riparto della
giurisdizione».
A cio' si aggiungerebbe il vulnus, per le ragioni gia'
evidenziate, all'art. 23 Cost.
2.- Nei giudizi innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di
inammissibilita' e comunque di non fondatezza delle questioni.
2.1.- Ad avviso della difesa statale, il giudice rimettente
avrebbe omesso di verificare se la norma censurata sia effettivamente
applicabile nel processo principale, avuto riguardo alla data in cui
sono divenute definitive le sentenze poste a base dei giudizi di
ottemperanza; all'individuazione dello stanziamento effettivamente
applicabile nel caso di specie; all'assolvimento, da parte
dell'amministrazione finanziaria, dell'onere di provare l'incapienza
delle risorse stanziate.
2.1.1.- L'interveniente osserva altresi' come il rimettente non
abbia fatto menzione di un'eventuale richiesta dei ricorrenti in
ottemperanza di disapplicazione del provvedimento del 26 settembre
2017, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha dato
attuazione all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, ne' si
sia interrogato sulla legittimita' di tale atto.
2.1.2.- Sotto altro profilo, la CTP non chiarirebbe la ragione
per la quale la prescrizione di un termine per il resoconto, da parte
dell'amministrazione finanziaria, sulle istanze di rimborso sarebbe
necessaria ad assicurare il rispetto della riserva di legge espressa
dall'art. 23 Cost.
2.2.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza,
l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che il predetto parametro
costituzionale sia stato evocato in modo inconferente, dal momento
che la riserva di legge ivi contenuta sarebbe, nella specie,
soddisfatta, rinvenendo la falcidia in questione il proprio
fondamento in una fonte di rango primario.
Aggiunge l'interveniente che l'individuazione delle modalita' e
delle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di
spesa stabiliti dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,
come modificato, e' stata affidata a un provvedimento amministrativo,
perche' riguarda un profilo che attiene alla diversa questione della
concreta applicabilita' della norma primaria che dispone la
riduzione.
2.2.1.- Ancora, la difesa statale argomenta che la norma
censurata non avrebbe dimidiato i rimborsi, ma, al fine di rispettare
il limite delle somme stanziate, ne avrebbe autorizzato la riduzione
nell'ipotesi in cui le istanze restitutorie avessero superato i fondi
stanziati, precisando che, esaurite le risorse, non si sarebbe
proceduto ad alcun ulteriore pagamento.
2.2.2.- Sottolinea, altresi', l'interveniente che il superamento
della spesa autorizzata e' stato tempestivamente rilevato e
rappresentato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate del 26 settembre 2017, il quale, al punto 2.1., dispone che,
tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'art. 1, comma 665,
della legge n. 190 del 2014, nonche' dell'importo riferibile alle
istanze di rimborso presentate, l'amministrazione finanziaria
effettua i rimborsi delle somme oggetto delle istanze validamente
liquidate, applicando la riduzione del cinquanta per cento.
In definitiva, tale provvedimento disciplinerebbe le modalita' di
erogazione delle restituzioni, nel rispetto della riserva di legge di
cui all'art. 23 Cost., all'esito della verifica dell'ammontare dei
rimborsi richiesti.
2.3.- Quanto alla mancata previsione di un obbligo di resoconto
sulle istanze di rimborso, l'Avvocatura generale dello Stato opina
che, nel caso in cui, con tale doglianza, il giudice rimettente abbia
inteso riferirsi alla ricognizione iniziale, l'omessa deduzione, da
parte dell'amministrazione finanziaria, dell'incapienza dei fondi ai
fini del rimborso integrale si riverbera sul piano della prova
processuale, senza che sia ravvisabile una lacuna normativa
contrastante con il principio della riserva di legge in materia
tributaria.
Ove, invece, il giudice a quo abbia inteso riferirsi alla
ricognizione successiva che avrebbe dovuto indicare se l'erogazione
del cinquanta per cento agli aventi diritto fosse stata ultimata e se
fossero residuate somme da redistribuire, potrebbe replicarsi che
tale attivita' rientra negli ordinari poteri degli organi esecutivi
designati nel giudizio di ottemperanza.
2.4.- Ad avviso della difesa statale, anche la censura con la
quale e' prospettata la lesione del principio di eguaglianza sarebbe
destituita di fondamento.
L'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 non
comporterebbe alcuna disparita' di trattamento, in quanto le
posizioni dei contribuenti che hanno fruito dell'agevolazione fiscale
versando il dieci per cento delle imposte dovute e di coloro che,
invece, avendole assolte per intero, chiedono all'amministrazione
finanziaria il rimborso del novanta per cento, non sarebbero
sovrapponibili.
Infatti, nel secondo caso si pone l'esigenza, munita anch'essa di
specifico rilievo costituzionale, di assicurare l'equilibrio delle
entrate rispetto alle uscite, che giustifica la diversita' di
trattamento e quindi la restituzione non del novanta per cento di
quanto corrisposto al fisco, ma eventualmente solo della meta' di
tale ammontare.
La norma censurata, all'esito di un bilanciamento tra gli
interessi in gioco, accorderebbe preferenza all'interesse
all'equilibrio di bilancio, nella prospettiva che la materia della
imposizione tributaria rientri nel cosiddetto «nucleo duro» delle
prerogative della potesta' pubblica.
2.5.- La difesa statale ha poi sottolineato che, come affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per se', con
il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato
alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi, poiche' il fluire del
tempo puo' costituire un valido elemento di diversificazione delle
situazioni giuridiche.
Spetta, infatti, alla discrezionalita' del legislatore, nel
rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale
di applicazione delle norme.
Sottolinea l'interveniente come la stessa giurisprudenza
costituzionale, con riferimento alla introduzione di un tetto massimo
di erogazione dei crediti d'imposta, abbia evidenziato che il valore
del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale
nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa introdurre
normative che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la
disciplina di rapporti giuridici, sia pure aventi ad oggetto diritti
soggettivi perfetti, ma esige che cio' avvenga alla condizione che
tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. In
tale prospettiva - prosegue la difesa statale - il principio di
equilibrio di bilancio sancito dall'art. 81 Cost. costituisce
indubbiamente una causa normativa adeguata (viene citata la sentenza
n. 149 del 2017).
2.6.- In ultimo, l'Avvocatura generale dello Stato rimarca come
l'introduzione di disposizioni agevolative come quella in
considerazione sia espressione di una discrezionalita'
particolarmente ampia, avuto riguardo al carattere eccezionale e
derogatorio di tali norme, sicche', soltanto un uso distorto di tale
potere, tale da rivelare un contrasto manifesto con il canone di
ragionevolezza, potrebbe essere oggetto di sindacato di legittimita'
costituzionale.
Considerato in diritto
1.- La Commissione tributaria provinciale di Siracusa in
composizione monocratica, con tre ordinanze di identico tenore,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 665,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)», come modificato dall'art. 16-octies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede di
conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
1.1.- La disposizione censurata stabilisce che i soggetti colpiti
dal sisma che il 13 e 16 dicembre 1990 ha interessato le Province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile 21 dicembre 1990 (Sospensione di taluni termini a favore dei
cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia
orientale), i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992
per un importo superiore al dieci per cento previsto dall'art. 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno
diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.
La norma dispone, altresi', che ai rimborsi si provvede mediante
le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per
il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nei
limiti di centosessanta milioni di euro, e che, qualora l'ammontare
delle istanze ecceda l'impegno finanziario complessivamente
autorizzato, la restituzione e' eseguita applicando la riduzione
percentuale del cinquanta per cento sulle somme dovute, mentre, a
seguito dell'esaurimento dei fondi, non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi.
1.2.- Ad avviso del rimettente, tale previsione contrasterebbe
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una
disparita' di trattamento tra i contribuenti che, usufruendo delle
sospensioni dei termini per il versamento dei tributi relativi al
triennio 1990-1992, accordate dopo i citati eventi sismici, hanno
conservato la disponibilita' delle somme a cio' destinate, per poi
versare, beneficiando dell'agevolazione concessa dall'art. 9, comma
17, della legge n. 289 del 2002, soltanto il dieci per cento del
dovuto, e i contribuenti che, avendo assolto per intero le imposte
relative al periodo anzidetto, ne hanno richiesto la restituzione
nella misura del novanta per cento prevista dalla legge, posto che la
disposizione in scrutinio ha limitato il rimborso alla meta' e reso
incerto il recupero della restante parte.
1.2.1.- La norma denunciata recherebbe, inoltre, vulnus all'art.
23 Cost., in quanto renderebbe incerta, fino ad escluderla, la
soddisfazione dell'altra meta' del credito, prevedendo che, in caso
di eccedenza delle somme richieste a titolo di rimborso rispetto
all'impegno di spesa autorizzato, la restituzione sia eseguita
applicando la riduzione percentuale del cinquanta per cento
sull'importo dovuto e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse
stanziate, non si proceda all'effettuazione di ulteriori rimborsi, e
non prescrivendo un termine entro il quale l'Agenzia delle entrate
debba provvedere al resoconto sulle istanze di ripetizione, in vista
della liquidazione della meta' oppure della ulteriore riduzione del
dovuto.
2.- Attesa la identita' delle questioni sollevate, le stesse
vanno decise congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi.
3.- Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
3.1.- La difesa statale eccepisce l'omessa o insufficiente
motivazione sulla rilevanza, per avere il rimettente trascurato di
verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile alle
controversie a quibus, avuto riguardo al momento in cui le sentenze
poste a base dei giudizi di ottemperanza sono divenute definitive;
all'individuazione dello stanziamento effettivamente disponibile nel
caso di specie; all'assolvimento da parte dell'amministrazione
finanziaria dell'onere di provare l'incapienza delle risorse
stanziate.
L'Avvocatura generale dello Stato imputa dunque anzitutto al
rimettente la mancata verifica, ridondante in un difetto di
motivazione sulla rilevanza, dell'applicabilita', ratione temporis,
dei limiti quantitativi fissati dalla novella introdotta dall'art.
16-octies del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, alle pretese di
rimborso azionate nei giudizi principali.
3.1.1.- L'eccezione sottende, tuttavia, una ricostruzione della
normativa censurata che non si confronta con l'interpretazione,
accolta dalla giurisprudenza di legittimita', secondo la quale la
disciplina dei limiti quantitativi introdotta dall'art. 16-octies del
d.l. n. 91 del 2017, come convertito, «non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso»,
delineandosi come un posterius rispetto al giudizio di cognizione
(Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 21 febbraio
2020, n. 4570, 14 marzo 2018, n. 6213, 12 gennaio 2018, n. 709; nello
stesso senso, sezione quinta civile, sentenza 19 maggio 2022, n.
16289). Pertanto, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso
quello giudiziale (Corte di cassazione, sezione quinta civile,
sentenza 15 marzo 2019, n. 7368), tale disciplina si applica a tutti
i processi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore (Corte
di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 10 giugno 2022, n.
18716, 7 giugno 2022, n. 18358, 23 maggio 2022, n. 16659, 19 maggio
2022, n. 16289; sezione sesta civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n.
28108).
Da tali enunciazioni si ricava che l'applicabilita' della norma
censurata alle fattispecie in scrutinio non trova ostacolo
nell'anteriorita', rispetto alla sua entrata in vigore, del passaggio
in giudicato delle sentenze poste in esecuzione nei giudizi a quibus,
cosi' che deve escludersi che l'omessa considerazione, da parte del
rimettente, di siffatto profilo temporale si traduca in un difetto di
motivazione sulla rilevanza.
3.2.- Ad un diverso esito conduce, per le ragioni che saranno di
seguito precisate, l'esame dell'ulteriore eccezione della difesa
erariale, concernente l'omessa verifica, da parte del giudice a quo,
dei presupposti di applicabilita' della disciplina censurata, con
specifico riferimento «all'individuazione dello stanziamento
effettivamente applicabile nella fattispecie» e «all'avvenuto
assolvimento o meno, da parte dell'Amministrazione, dell'onere di
provare l'incapienza delle risorse stanziate».
3.2.1.- L'eccezione e' fondata.
L'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente esplicitato le
ragioni per le quali le somme stanziate dalla normativa denunziata
sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso presentate
o integrate dagli interessati nei termini previsti dalla legge.
Tale apprezzamento assume, invero, priorita' logica rispetto alle
odierne questioni di legittimita' costituzionale, posto che i limiti
alla integrale soddisfazione delle pretese di rimborso, mediante i
fondi a cio' specificamente destinati dall'art. 1, comma 665, della
legge n. 190 del 2014, operano solo in caso di appurata insufficienza
di tali risorse finanziarie.
La preliminare disamina sulla rilevanza avrebbe dunque richiesto
una valutazione, supportata da una motivazione non implausibile,
circa la ricorrenza del presupposto in questione.
3.2.2.- Ne' l'argomento impiegato dal rimettente per escludere la
praticabilita', in seno al giudizio di ottemperanza, di una verifica
sulla capienza della spesa autorizzata dalla norma in scrutinio
supera il controllo "esterno" sulla motivazione della rilevanza
demandato a questa Corte.
Il giudice a quo muove, invero, dalla premessa che, in assenza
della specifica previsione di un termine perentorio entro il quale
l'amministrazione finanziaria sia tenuta al resoconto sulle richieste
di rimborso pervenute e sulla loro entita' rispetto ai limiti di
spesa autorizzati dalla legge, un controllo sulla capienza dei fondi
stanziati sarebbe precluso al giudice dell'ottemperanza e, quindi, al
commissario ad acta, «il cui intervento confliggerebbe con la
disposizione in esame, e cioe' con la norma che ha subordinato il
soddisfacimento del residuo (meta') del rimborso alla ricapitolazione
(per numero e importi) di tutte le istanze e al loro soddisfacimento
per l'altra meta' in misura proporzionale (o in nessuna misura)».
Tale motivazione, peraltro formulata in modo apodittico, non
risulta in linea con le indicazioni della Corte di cassazione,
secondo le quali la verifica del rispetto dei limiti quantitativi
stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio
nel giudizio di ottemperanza.
Le piu' recenti pronunce di legittimita' hanno precisato che i
margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano
modalita' attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate
direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei
relativi presupposti di operativita' attiene al procedimento di
esecuzione del comando giudiziale e non e' soggetta alla rigorosa
applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti
(ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n.
18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19
maggio 2022, n. 16289).
Al giudice dell'ottemperanza compete il potere-dovere di compiere
tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l'effettiva
portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella
fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte
le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in
considerazione delle risorse disponibili (ex aliis, Corte di
cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n. 16659 del
2022).
3.3.- Se, dunque, la verifica della disponibilita' dei fondi
stanziati dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, qui in
scrutinio, «trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione e
quindi nel giudizio d'ottemperanza» (Corte di cassazione, sezione
quinta civile, sentenza n. 18716 del 2022), la Commissione tributaria
rimettente, avendo omesso, senza addurre una motivazione non
implausibile, qualsivoglia accertamento al riguardo, e' incorsa in
una carente illustrazione delle «ragioni che giustificano
l'applicazione della disposizione censurata e determinano la
pregiudizialita' della questione sollevata rispetto alla definizione
del processo principale» (sentenza n. 160 del 2019 e ordinanza n. 156
del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 105 del 2018).
4.- L'indicato difetto argomentativo si riverbera sulla
motivazione in punto di rilevanza, connotandola come implausibile e
carente, e determina, pertanto, l'inammissibilita' delle questioni
sollevate.