ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in
materia  di  funzionamento  del   Corpo   forestale   della   Regione
siciliana), e dell'art. 9, comma 1, lettera  a),  della  legge  della
Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio
provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio   2022),
promossi dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorsi
notificati il 25 gennaio 2022 e  il  28  marzo  2022,  depositati  in
cancelleria il  28  gennaio  2022  e  il  30  marzo  2022,  iscritti,
rispettivamente, ai numeri  6  e  29  del  registro  ricorsi  2022  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8  e  17,
prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Giuseppa  Mistretta  per  la
Regione Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 gennaio  2022  e  depositato  il
successivo 28 gennaio (reg. ric. n. 6 del 2022),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione  Siciliana
19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del  Corpo
forestale della Regione siciliana), per violazione  degli  artt.  81,
terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla
materia del coordinamento della finanza pubblica, e del regio decreto
legislativo  15  maggio   1946,   n.   455,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (Approvazione  dello  statuto
della Regione siciliana). 
    2.- Il Presidente del Consiglio rappresenta, in particolare,  che
l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021  autorizza  «[p]er
le finalita' assunzionali di cui all'articolo 1 della legge regionale
20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni»  la  spesa  di  tre
milioni di euro, prevedendo che tali  oneri  siano  coperti  mediante
corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  della  Missione  9,
Programma 5, Capitolo 150001 e che  l'art.  2  della  medesima  legge
modifica, nei commi  1  e  2,  l'entita'  delle  risorse  finanziarie
stanziate, rispettivamente, dall'art. 1  della  legge  della  Regione
Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29  (Norme  per  il  funzionamento  del
Corpo Forestale della Regione siciliana) e successive  modificazioni,
e dal comma 8 dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Siciliana  20
luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento  del  Corpo  Forestale
della   Regione   siciliana.   Disposizioni   varie)   e   successive
modificazioni,  ma  confermando  analogo,  inidoneo,  meccanismo   di
copertura finanziaria. 
    Entrambe le disposizioni prevedono,  in  altri  termini,  che  le
spese previste gravino sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001
del bilancio regionale,  capitolo  che,  ad  avviso  del  ricorrente,
essendo relativo a «stipendi ed altri assegni  fissi  da  erogare  al
personale a tempo indeterminato,  con  qualifica  diversa  da  quella
dirigenziale, in servizio presso il comando  del  corpo  forestale  e
presso il dipartimento  sviluppo  rurale  (spese  obbligatorie)»,  va
ritenuto inidoneo, in quanto destinato alla copertura  di  spese  non
comprimibili e obbligatorie. 
    Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il comma
2 dell'art.  2  della  legge  reg.  Siciliana  n.  28  del  2021  non
indicherebbe la copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalle
assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, nonostante si
tratti di un onere  obbligatorio  a  carattere  permanente,  violando
cosi' l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), ai sensi del quale «[l]e leggi regionali che  prevedono
spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale  previsto
per ciascuno degli esercizi compresi nel  bilancio  di  previsione  e
indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non  si  tratti  di
spese obbligatorie, possono rinviare  le  quantificazioni  dell'onere
annuo alla legge di bilancio». 
    Il ricorrente sostiene, inoltre, che  le  disposizioni  contenute
nell'art. 2 violerebbero anche l'art.  17  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza  pubblica),  con
particolare riferimento al comma 3, il quale stabilisce che le  norme
che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredate da una
relazione  tecnica  che  dia  contezza  della  quantificazione  delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche'  delle
relative coperture. 
    Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, l'art. 2 della legge
reg. Siciliana n. 28 del 2021  violerebbe  anche  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., ponendosi in contrasto con  i  principi  fissati  dallo
Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica nell'art.  7
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli), che prevede la possibilita' di ripianare il  disavanzo  e
le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in
un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari e che ha trovato
applicazione nelle disposizioni contenute nell'accordo  Stato-Regione
Siciliana sottoscritto in data 14 gennaio 2021. 
    Il ricorrente, infine, sollecita questa Corte  a  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l'art.  3  della
legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, secondo cui  «[n]ello  stato  di
previsione della spesa del bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2021 e per  il  triennio  2021-2023  sono  introdotte  le
variazioni   di   cui    all'annessa    tabella    "A"    discendenti
dall'applicazione delle disposizioni della presente legge». 
    3.- La Regione  Siciliana,  costituitasi  in  giudizio  con  atto
depositato in data 4 marzo 2022, ha rilevato che l'art. 9,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione
per l'esercizio 2022), intervenuto successivamente alla  proposizione
del ricorso, ha modificato l'art. 1, comma 1,  e  abrogato  l'art.  2
della legge reg. Siciliana n. 28  del  2021,  determinando  cosi'  la
conseguente cessazione della materia del contendere. 
    In ogni caso, ad avviso  della  difesa  regionale,  le  questioni
promosse   dovrebbero    essere    dichiarate    inammissibili    per
l'indeterminatezza del petitum del ricorso  ovvero  non  fondate  nel
merito, in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di
amministrazione interessati, sarebbe dimostrato che le  risorse  gia'
stanziate per spese previste in bilancio (Capitolo 150001) contengono
eccedenze tali da poter essere  destinate  alla  copertura  di  altri
oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio. 
    La Regione Siciliana sottolinea, inoltre,  che  il  finanziamento
del Capitolo 150521 recante «Spese per l'espletamento di concorsi per
l'assunzione del personale del Corpo forestale  della  Regione  (CAP.
14210)», mediante la riduzione delle disponibilita' della Missione 9,
Programma 5, Capitolo 150001, non  sarebbe  soggetto  al  vincolo  di
proiezione decennale in quanto il macroaggregato  cui  appartiene  il
Capitolo 150521 e' quello «acquisto di beni e servizi»  (diverso  dal
macroaggregato cui appartiene il Capitolo 150001),  coerente  con  lo
scopo della norma impugnata, che non  e'  quello  di  predisporre  la
copertura di spesa per l'assunzione del personale, ma solo quello  di
finanziare, una tantum,  i  servizi  necessari  all'espletamento  del
concorso per l'assunzione dei forestali siciliani. 
    La difesa regionale sostiene, poi, con riferimento alla richiesta
del ricorrente di dichiarare costituzionalmente  illegittimo  in  via
consequenziale l'art. 3 della legge reg. Siciliana n.  28  del  2021,
che l'art. 27 della legge n. 87 del 1953,  stabilendo  che  la  Corte
dichiara  quali  sono  le  altre  disposizioni  legislative  la   cui
illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata, «non
viene a sottrarre il ricorrente, o il rimettente [laddove il presunto
oggetto    dell'illegittimita'    conseguenziale    non    fuoriesca,
rispettivamente, dal perimetro della normativa impugnabile, o di  cui
deve fare applicazione] dall'onere di fornire un'adeguata motivazione
in ordine a ciascuna  delle  disposizioni  legislative  che  venga  a
censurare». 
    4.- In data 14 giugno 2022, l'Avvocatura generale dello Stato  ha
depositato una  memoria  integrativa  in  cui  ribadisce  le  proprie
conclusioni e replica  alle  eccezioni  della  difesa  della  Regione
Siciliana. 
    In particolare,  il  ricorrente  osserva,  con  riferimento  alla
ritenuta violazione dello statuto della Regione Siciliana, che «si e'
esplicitamente  richiamata  in  ricorso,  citandola,  la  sentenza  2
dicembre 2021, n. 226 di codesta Corte, con cui  l'art.  1  comma  1,
della legge regionale n. 29/2020, veniva dichiarato  illegittimo  per
violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ponendo
inoltre in luce come "...il canone costituzionale dell'art. 81, terzo
comma, Cost. 'opera direttamente,  a  prescindere  dall'esistenza  di
norme  interposte'  (ex  plurimis,  sentenza   n.   26   del   2013),
applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia
speciale, precisando inoltre che  lo  stesso  statuto  della  Regione
Siciliana,  nell'attribuire  alla  Regione   competenza   legislativa
esclusiva su determinate materie e, tra queste,  quella  dello  stato
giuridico ed economico degli impiegati  e  funzionari  della  Regione
(art. 14, lettera q), ne ammette l'esercizio 'nei limiti delle  leggi
costituzionali dello Stato' (sentenza. n. 235 del 2020)"». 
    La difesa dello  Stato  evidenzia,  inoltre,  che  le  competenze
legislative della Regione Siciliana vanno esercitate nei limiti delle
leggi costituzionali dello  Stato  e  che,  pertanto,  la  denunciata
violazione dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.  determina  anche  la
conseguente lesione dello statuto della Regione Siciliana. 
    Con riferimento,  infine,  alla  richiesta  di  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale consequenziale dell'art. 3 della  legge
reg. Siciliana n. 28 del 2021, il  ricorrente  ribadisce  che  questa
«appare chiaramente motivata giacche' esso introduce variazioni  allo
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione  siciliana
in applicazione degli artt. 1 e 2 impugnati». 
    5.-  Con  successivo  ricorso  notificato  il  28  marzo  2022  e
depositato il 30 marzo 2022 (reg. ric. n. 29 del 2022), il Presidente
del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera  a),  della
legge reg. Siciliana n. 1 del  2022,  per  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost., nonche' degli artt. 14 e 17 dello  statuto  della
Regione Siciliana. 
    Il  ricorrente  rappresenta  che  la  disposizione  impugnata  ha
novellato l'art. 1, comma 1, della legge reg.  Siciliana  n.  28  del
2021, stabilendo che «a) al comma 1 dell'art. 1 le parole da "Per  le
finalita'" fino a "e successive modificazioni" sono sostituite  dalle
parole "Per le  finalita'  legate  all'espletamento  delle  procedure
concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale  della
Regione siciliana"»,  e  che  l'intento  perseguito  dal  legislatore
regionale  era  quello  di  superare  i  rilievi  di   illegittimita'
costituzionale promossi dallo Stato con il ricorso iscritto al  n.  6
del registro ricorsi 2022. 
    Tuttavia, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  l'art.
9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana  n.  1  del  2022,
novellando il comma 1 dell'art. 1 della legge reg.  Siciliana  n.  28
del 2021, ha modificato  solo  la  finalita'  dell'autorizzazione  di
spesa disposta  dalla  norma  impugnata,  senza  pero'  eliminare  la
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. lamentata dal ricorrente. 
    Piu' precisamente, la difesa dello Stato ritiene  che  l'art.  9,
comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n.  1  del  2022  sia
«affetto dalle medesime illegittimita' gia' riscontrate  sulla  norma
modificata, contrastando con il principio dell'obbligo  di  copertura
finanziaria delle norme che comportino  nuovi  o  maggiori  oneri  (e
quindi in violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.),  con  la
normativa statale in materia contabile, nonche' con  le  norme  dello
Statuto speciale della Regione e della legislazione regionale  (artt.
14 e 17 dello Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946,
n. 455, convertito in legge Costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  2,
che disciplinano la potesta' legislativa della Regione Siciliana)  in
materia di bilancio e contabilita' per quanto riguarda  la  copertura
finanziaria delle  leggi  regionali  di  spesa  (art.  14  del  Testo
coordinato  delle  norme  in  materia  di  bilancio  e   contabilita'
applicabili alla Regione)». 
    6.- Con atto depositato in data 4 maggio 2022 si e' costituita in
giudizio   la   Regione   Siciliana,   eccependo,    preliminarmente,
l'inammissibilita'  dell'impugnazione  per   l'indeterminatezza   del
petitum, in quanto il ricorrente non avrebbe specificato i motivi del
ricorso. 
    In particolare, la difesa regionale rileva che nel  caso  in  cui
venga impugnata  in  via  principale  la  legge  di  una  Regione  ad
autonomia  speciale,  la  compiuta   definizione   dell'oggetto   del
giudizio, onere  di  cui  e'  gravato  il  ricorrente,  richiede  che
quest'ultimo si confronti  con  le  competenze  legislative  previste
dallo statuto di autonomia (sono richiamate le  sentenze  n.  25  del
2021, n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019). 
    Ad avviso della  difesa  regionale,  la  questione  promossa  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  sarebbe,  in  ogni  caso,  non
fondata in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di
amministrazione interessati, sarebbe stato dimostrato che le  risorse
gia' stanziate per  spese  previste  in  bilancio  (Capitolo  150001)
contengono eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di
altri oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio. 
    7.- In data 22 giugno 2022, l'Avvocatura generale dello Stato  ha
depositato una memoria integrativa in cui  contesta  le  affermazioni
della difesa regionale sull'asserita indeterminatezza del petitum del
ricorso e ribadisce che «la Regione ha  omesso  di  fornire  adeguati
elementi conoscitivi (da compendiarsi principalmente nella  Relazione
tecnica)  da  cui  si  possa  dimostrare  l'esistenza  di   eventuali
permanenti eccedenze, tali da sopportare l'ulteriore  peso  di  oneri
per fini diversi  da  quelli  cui  sono  vincolate;  cio'  anche  nel
rispetto delle modalita' di copertura finanziaria delle spese e della
documentazione contabile richiesta ai sensi dell'art. 17 della  legge
di contabilita' n. 196/2009». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  documentazione  prodotta  dalla
Regione Siciliana, da un lato, «conferma che la legge  regionale  non
contiene alcuna nuova entrata, ne' dispone alcuna riduzione di  spesa
permanente al fine di coprire i suddetti oneri, dall'altro,  dimostra
che lo stanziamento non  risulta  accompagnato  da  alcuna  relazione
tecnica che illustri in maniera  specifica  l'effettiva  presenza  di
risorse gia' stanziate e quindi disponibili per il sostentamento  dei
maggiori oneri». 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato permarrebbe,  pertanto,
l'assenza di una analitica dimostrazione, da parte regionale, di  una
effettiva eccedenza di  risorse  rispetto  a  quelle  originariamente
stanziate nel Capitolo 150001. 
    8.- In data 24 giugno 2022, la Regione  Siciliana  ha  depositato
una ulteriore memoria in cui, nel riportarsi integralmente ai  propri
atti difensivi, produce in  giudizio  la  nota  23  giugno  2022,  n.
001-0003646-ARS/2022   della   Segreteria   generale   dell'Assemblea
regionale Siciliana,  con  la  quale  viene  trasmessa  la  relazione
tecnica,   a   firma   del   Ragioniere   generale   della   Regione,
all'emendamento A.49 al DDL 1140/A, poi trasfuso  nella  disposizione
impugnata. 
    Ad avviso della difesa  regionale,  tale  nota  confermerebbe  le
attestazioni, gia' prodotte in giudizio,  sulla  circostanza  che  le
risorse stanziate per le spese  previste  in  bilancio  nel  Capitolo
150001 contengano eccedenze  tali  da  poter  essere  destinate  alla
copertura di altri oneri non previsti al momento della  decisione  di
bilancio. 
    9.- La Regione Siciliana ha depositato in udienza  documentazione
attestante che l'art. 2 della legge reg. Siciliana n.  28  del  2021,
abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1
del 2022, non ha ricevuto applicazione medio tempore. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato,  con
separati ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 6  e  n.  29  del
2022), rispettivamente, gli artt. 1 e 2  della  legge  della  Regione
Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di  funzionamento
del Corpo forestale della Regione siciliana) e  l'art.  9,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione
per l'esercizio 2022). 
    2.- Con il primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente
del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della  legge  reg.
Siciliana n. 28 del 2021 per la ritenuta violazione degli  artt.  81,
terzo comma, e 117, terzo comma,  della  Costituzione,  in  relazione
alla materia del coordinamento della finanza  pubblica,  nonche'  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (Approvazione  dello  statuto
della Regione siciliana). 
    Il  ricorrente,  evidenzia,  in  particolare,   che   le   citate
disposizioni  stabiliscono  la   copertura   delle   spese   previste
attraverso un meccanismo  di  riduzione  delle  disponibilita'  della
Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, nonostante detto  capitolo,
come gia' evidenziato dalla Corte costituzionale  nella  sentenza  n.
226 del  2021,  sia  da  ritenersi  inidoneo  a  tali  fini,  essendo
destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie. 
    In via consequenziale, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato
sollecita questa Corte a dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte   costituzionale),   costituzionalmente
illegittimo anche l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021,
ai sensi del quale «[n]ello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario  2021  e  per  il
triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di  cui  all'annessa
tabella "A" discendenti dall'applicazione  delle  disposizioni  della
presente legge». 
    La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha rilevato,  che
l'art. 9 della legge reg. Siciliana, n. 1 del 2022, entrato in vigore
successivamente alla proposizione del ricorso, ha  modificato  l'art.
1, comma 1, ed abrogato l'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del
2021, con la conseguenza, ad avviso della Regione,  della  cessazione
della materia del contendere. In ogni caso, ad  avviso  della  difesa
regionale, le questioni promosse dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   dovrebbero    essere    dichiarate    inammissibili    per
l'indeterminatezza del petitum del ricorso  ovvero  non  fondate  nel
merito. 
    3.- Con il secondo  ricorso  (reg.  ric.  n.  29  del  2022),  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato,  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17  dello  statuto
della Regione Siciliana, l'art. 9, comma 1, lettera a),  della  legge
reg. Siciliana n. 1  del  2022,  con  cui  la  Regione  Siciliana  ha
novellato,  allo  scopo  di  superare  i  rilievi  di  illegittimita'
costituzionale avanzati dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022, l'art.  1,  comma  1,
della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021. 
    L'Avvocatura generale dello Stato rileva che detta  disposizione,
seppur modifica l'originaria finalita' dell'autorizzazione  di  spesa
prevista dalla norma novellata, continua a stabilire che  le  risorse
necessarie   per   finanziare   l'espletamento   dei   concorsi   per
l'assunzione  del  personale  del  Corpo  forestale  regionale  (CFR)
vengano reperite attraverso la riduzione delle  disponibilita'  della
Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001. 
    La Regione Siciliana si e' difesa  sostenendo  l'inammissibilita'
del ricorso per l'indeterminatezza del  petitum  e  presentando,  nel
merito, documentazione tesa a dimostrare l'idoneita' della  copertura
della spesa. 
    4.-  Stante  la  connessione  delle  questioni  oggetto  dei  due
ricorsi, i giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia. 
    5.- A decorrere dal 25 gennaio 2022  e,  quindi,  successivamente
alla proposizione del primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), l'art.
2 della legge reg.  Siciliana  n.  28  del  2021  e'  stato  abrogato
dall'art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 1 del
2022. 
    Per effetto  del  suddetto  ius  superveniens,  la  difesa  della
Regione  Siciliana  ha  richiesto,  con  l'atto  di  costituzione  in
giudizio,  la  declaratoria  della  cessazione  della   materia   del
contendere  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
citata norma. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la  modifica
normativa  della  norma  oggetto   di   questione   di   legittimita'
costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di  giudizio
determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono
simultaneamente le seguenti condizioni: occorre  che  il  legislatore
abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso  satisfattivo
delle pretese  avanzate  con  il  ricorso  e  occorre  che  le  norme
impugnate,  poi  abrogate  o   modificate,   non   abbiano   ricevuto
applicazione medio tempore» (sentenza n. 238 del 2018;  nello  stesso
senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018). 
    Va, pertanto, dichiarata cessata la  materia  del  contendere  in
ordine alle questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
della legge reg. Siciliana  n.  28  del  2021,  stante  l'intervenuta
abrogazione della norma  impugnata  e  le  dichiarazioni  provenienti
dalla Regione Siciliana, depositate nel corso dell'udienza  pubblica,
che attestano che detta disposizione non  ha  trovato  medio  tempore
applicazione. 
    6.-  Va  rigettata  l'eccezione  con  cui  la  Regione  Siciliana
contesta l'ammissibilita' delle censure  relative  all'art.  1  della
legge  reg.   Siciliana   n.   28   del   2021   per   «l'ambiguita',
l'indeterminatezza, la contraddittorieta' del  petitum»  del  ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    E' costante orientamento di questa Corte quello  secondo  cui  il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i
parametri costituzionali, dei  quali  lamenta  la  violazione,  e  di
svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che  rechi
una specifica e congrua indicazione delle ragioni  per  le  quali  vi
sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo  contenere  una
sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno  delle  censure
(ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32  del  2017,  n.
239 del 2016). 
    Nel caso in esame, il ricorrente non si e' limitato a indicare la
violazione dell'art. 81, terzo comma,  Cost.  da  parte  della  norma
regionale   impugnata,   ma   ha   specificamente    sviluppato    le
argomentazioni dell'impugnazione, evidenziando, in  particolare,  che
la  copertura  finanziaria  prevista  dalla  norma  a  valere   sulle
disponibilita' della Missione 9, Programma  5,  Capitolo  150001,  va
ritenuta in contrasto con  i  parametri  costituzionali  evocati,  in
quanto tale capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie  per
il personale, non comprimibili come tali. 
    7.- Nel merito, la questione avente ad  oggetto  l'art.  1  della
legge reg. Siciliana  n.  28  del  2021  e'  fondata  per  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    7.1.-  Questa  Corte,  anche  con  particolare  riferimento  alla
Regione  Siciliana,  ha  ripetutamente  affermato   che   il   canone
costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «"opera direttamente,
a prescindere  dall'esistenza  di  norme  interposte"  (ex  plurimis,
sentenze  n.  26  del  2013  e  n.  227   del   2019),   applicandosi
immediatamente anche agli enti territoriali ad  autonomia  speciale»,
precisando inoltre che lo stesso  statuto  della  Regione  Siciliana,
«nell'attribuire alla Regione  competenza  legislativa  esclusiva  su
determinate materie e, tra queste, a  quella  dell'ordinamento  degli
uffici e degli enti regionali  (art.  14,  lettera  p)»,  ne  ammette
l'esercizio «"nei limiti delle  leggi  costituzionali  dello  Stato"»
(sentenza. n. 235 del 2020). 
    7.2.- Nel caso di specie, la  disposizione  impugnata  autorizza,
per l'esercizio finanziario  2021,  la  spesa  di  euro  3.000.000,00
prevedendone la copertura  mediante  corrispondente  riduzione  delle
disponibilita' della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001. 
    In proposito, va precisato che il detto Capitolo 150001  riguarda
le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR e
che  la  norma  impugnata  non  prevede  alcuna  nuova  entrata,  ne'
stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al  fine  di  coprire
detti oneri. Ne', d'altra parte, risulta che essa sia accompagnata da
una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al  suddetto
capitolo senza  la  dimostrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  e
disponibili per i maggiori oneri. 
    7.3.- Risulta, peraltro, indimostrato e, comunque,  non  corretto
che le risorse gia' stanziate per spese previste in bilancio  possano
contenere eccedenze tali da  sopportare  l'ulteriore  peso  di  altri
oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. 
    Costituisce, infatti, principio generale  che  tutte  le  risorse
stanziate in bilancio siano gia' interamente impegnate  e  dirette  a
sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e
n. 209 del 2017), trattandosi per di piu' di spese  obbligatorie  per
il personale, che per loro natura non sono comprimibili. 
    Cio' premesso, laddove comunque si  ritenga  che,  nondimeno,  lo
stanziamento complessivo per le  spese  del  personale  gia'  vigente
fosse in grado di sostenere anche il peso  dei  nuovi  oneri,  se  ne
sarebbe  dovuta  dare  un'analitica  dimostrazione  nella   relazione
tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge
di contabilita' e finanza pubblica»), che e' invece assente. 
    7.4.- Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Le censure riferite agli altri parametri  costituzionali  che  il
ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite. 
    8.- L'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  reg.
Siciliana n. 28 del 2021 determina, in via consequenziale,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953,  quella  dell'art.  3  della
legge reg. Siciliana n. 28  del  2021,  trattandosi  quest'ultima  di
disposizione meramente applicativa che si limita  ad  evidenziare  in
tabella le variazioni di spesa conseguenti all'attuazione della norma
impugnata (ex multis, sentenze n. 217 del 2015, n. 68  del  2014,  n.
308 e n. 290 del 2013). 
    9.- Con riferimento al secondo  ricorso  (reg.  ric.  n.  29  del
2022), va rigettata l'eccezione  con  cui  la  Regione  Siciliana  ha
ancora  contestato  la  pretesa   «ambiguita',   indeterminatezza   e
contraddittorieta' del petitum» del ricorso. 
    Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non si e' limitato a
indicare la violazione dell'art. 81,  terzo  comma,  Cost.  da  parte
della norma regionale impugnata, ma ha specificamente sviluppato,  in
modo analitico ed esauriente, le argomentazioni dell'impugnazione. 
    10.- Nel merito, la questione avente ad oggetto l'art.  9,  comma
1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1  del  2022  -  che  ha
novellato l'art. 1, comma 1, della legge reg.  Siciliana  n.  28  del
2021  recependone  per  il  resto  il  contenuto  -  e'  fondata  per
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    11.- Le  censure  formulate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nei confronti dell'art. 9, comma 1, lettera a), della  legge
reg. Siciliana n. 1 del 2022, che novella l'art. 1,  comma  1,  della
legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 (gia' impugnato  con  il  ricorso
iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022), sono  analoghe  a  quelle  gia'
formulate  dal  ricorrente  avverso   il   testo   originario   della
disposizione novellata. 
    Infatti, ancorche' la nuova disposizione  chiarisca  che  il  suo
scopo sarebbe solo quello di finanziare, una  tantum,  l'espletamento
dei concorsi per l'assunzione del nuovo personale del Corpo forestale
della Regione, la relativa spesa, quantificata  nella  sproporzionata
somma di tre  milioni  di  euro  per  l'esercizio  finanziario  2021,
continua ad essere finanziata con le stesse modalita' gia'  censurate
con  riferimento  al  testo   originario   della   norma   novellata,
prevedendone la copertura sempre  mediante  corrispondente  riduzione
delle disponibilita' della Missione 9, Programma 5, Capitolo  150001,
capitolo da ritenersi, per quanto gia' detto, non idoneo. 
    Neppure in questa occasione, d'altra parte, la Regione resistente
ha fornito adeguati elementi conoscitivi che consentano di dimostrare
l'esistenza di effettive disponibilita', tali da sopportare  il  peso
di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme  stanziate  sono
vincolate. 
    Infatti, con la memoria del 24 giugno 2022, la Regione  Siciliana
ha allegato la nota 23 giugno  2022,  n.  001-0003646-ARS/2022  della
Segreteria generale dell'Assemblea regionale Siciliana e la relazione
tecnica del Ragioniere generale della Regione all'emendamento A.49 al
DDL, 1140/A, poi trasfuso nella disposizione impugnata, dell'art.  9,
comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1  del  2022,  che
pero' non fornisce nessun elemento utile a dimostrare l'esistenza  di
dette disponibilita'. 
    Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale anche
dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del
2022, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Le  ulteriori  censure  riferite  agli  altri  parametri  che  il
ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite.