IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione lavoro
Il giudice letti gli atti del proc. n. 2382/2020 RG, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2022,
pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 418, comma primo, codice di
procedura civile, e dell'art. 420, nono comma, codice di procedura
civile, per eventuale violazione degli articoli 3 e 111, secondo
comma, Cost.
1. La rilevanza della questione.
Nel presente procedimento di primo grado soggetto al rito del
lavoro previsto dagli articoli 413 e seguenti codice di procedura
civile, M.O., premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta
P.N.S.C.S. dal 2000, ha chiesto la condanna di tale sua datrice di
lavoro al risarcimento del danno biologico differenziale subito a
causa dello svolgimento delle sue mansioni; danno biologico solo
parzialmente indennizzatole dall'Inail, il quale ha ravvisato, nella
patologia di M.O., l'esistenza di una malattia professionale.
A fronte di tale domanda risarcitoria, P.N.S.C.S. si e'
tempestivamente costituita in giudizio il 25 febbraio per l'udienza
del 7 marzo 2022, chiedendo, nella memoria difensiva, di essere
autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di
assicurazione, tale A.V. S.p.a., ma omettendo di proporre, in detta
memoria, istanza di spostamento dell'udienza di discussione al fine
di consentire la chiamata.
Alla citato udienza di discussione del 7 marzo 2022, P.N.S.C.S.
ha insistito in detta richiesta di chiamare in causa la propria
compagnia di assicurazione. M. O. non si e' opposta.
Questo giudice si e' riservato di provvedere, dubitando -
d'ufficio - della legittimita' costituzionale dell'art. 418, comma
primo, codice di procedura civile, e dell'art. 420, nono comma,
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che,
anche nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un
terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice - nella
memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 codice di
procedura civile - che, a modifica del decreto emesso ai sensi
dell'art. 415, secondo comma, codice di procedura civile, pronunci,
entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Di qui la presente ordinanza, pronunziata una volta scaduto il
termine concesso alle parti al fine di contraddire sulla questione.
La rilevanza della questione stessa risiede nel fatto che se,
stando alla lettera di dette norme processuali (art. 418, comma
primo, c.p.c., ed art. 420, nono comma, codice di procedura civile),
non e' necessario che il convenuto, nella propria memoria
tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura
civile, chieda al giudice, a pena di decadenza, il differimento
dell'udienza di discussione al fine di consentire la chiamata del
terzo, allora questo giudice puo' legittimamente differirla ora,
all'udienza di discussione. Se invece il convenuto fosse decaduto
dalla facolta' di chiedere di chiamare in causa la propria compagnia
di assicurazione, non avendo chiesto il differimento dell'udienza
nella memoria di costituzione tempestivamente depositata, allora
questo giudice non dovrebbe disporre alcun rinvio dell'udienza,
rigettando l'istanza di chiamata in causa.
2. La non manifesta infondatezza.
Ad avviso di questo il Tribunale, sussiste il dubbio, non
manifestamente infondato, che i citati articolo 418, comma primo, e
420, nono comma, codice di procedura civile, siano contrari agli
articoli 3 e 111, secondo comma, Cost.
Va infatti ricordato che, come accennato, il citato art. 418,
primo comma, codice di procedura civile, relativamente alla domanda
riconvenzionale, prevede testualmente che «il convenuto che abbia
proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma
dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena
di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che
a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415,
pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione
dell'udienza».
Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimita' e' pressoche'
costante nell'affermare l'inammissibilita', rilevabile d'ufficio ed
insanabile, della domanda riconvenzionale la cui formulazione non sia
stata accompagnata dall'istanza di spostamento dell'udienza prevista
dagli articoli 416 e 418 codice di procedura civile (v. Cassazione 16
novembre 2007, n. 23.815, Cassazione 17 maggio 2005, n. 10.335 e
Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777).
Per quanto riguarda invece la chiamata del terzo da parte del
convenuto, l'art. 416 codice di procedura civile non contiene alcun
espresso riferimento, ne' alcuna altra norma del rito del lavoro vi
si riferisce, all'infuori del citato art. 420 codice di procedura
civile, il quale, come noto, disciplina l'udienza di discussione. Il
nono comma prevede che «nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi
terzo, quinto e sesto, dell'art. 415. Il termine massimo entro quale
deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione».
Cio' nondimeno, anche sul punto la giurisprudenza di legittimita'
sostiene costantemente che, nel rito del lavoro, la tardivita'
dell'istanza di chiamata in causa del terzo, non formulata dal
convenuto nella memoria difensiva prevista dall'art. 416 codice di
procedura civile, ma nella prima udienza, deve essere rilevata
d'ufficio, sicche' il convenuto stesso, in tale memoria, deve
avanzare - a pena di decadenza - anche l'istanza di autorizzazione
alla chiamata in causa del terzo. Nel rito del lavoro, le esigenze di
concentrazione e speditezza del processo, le quali si configurano
come principio di ordine pubblico e di tutela della difesa del
chiamato, impongono la tempestivita' della richiesta di chiamata in
causa del terzo, la quale deve essere formulata nella memoria
difensiva ex art. 416 codice di procedura civile, e non puo' essere
avanzata in un momento successivo (v. Cassazione 6 giugno 2008, n.
15.080). E' stato anche precisato che, stante la struttura del
processo del lavoro, alla prima udienza la res litigiosa deve essere
gia' chiaramente delineata sulla base degli scritti difensivi
anteriormente depositati dalle parti, perche' a quella stessa udienza
si procede alla immediata trattazione della causa, con il tentativo
di conciliazione, con l'interrogatorio delle parti, con l'ammissione
dei mezzi di prova e, se possibile, con l'assunzione delle stesse,
come previsto dall'art. 420 codice di procedura civile, comma 8,
sicche' ove l'istanza di chiamata venisse avanzata alla prima
udienza, il meccanismo verrebbe alterato con l'introduzione di una
questione pregiudiziale inaspettata dalla controparte e dal giudice,
tale da modificare l'ambito della materia in contestazione, quale
determinato dagli scritti difensivi. Inoltre, in relazione alla
posizione del convenuto, se nella memoria difensiva ex art. 416
codice di procedura civile egli deve prendere posizione precisa, e
non generica, in ordine ai fatti affermati dall'attore, e se in essa
devono essere contenute tutte le difese, tra queste non puo' non
essere compresa l'istanza di chiamata: solo in quell'atto, infatti,
il convenuto puo' esporre le ragioni a sostegno, prendere le
conclusioni nei confronti del terzo, e dedurre prove a dimostrazione
della fondatezza dell'istanza Solo se l'istanza e' contenuta nella
memoria di costituzione, che viene depositata dieci giorni prima
dell'udienza di discussione, il giudice puo' tempestivamente
deciderne l'ammissibilita', autorizzando la chiamata ovvero
rigettandola. Invece, una richiesta avanzata per la prima volta solo
all'udienza di discussione, costringerebbe necessariamente il giudice
alla fissazione di un'altra udienza, cosi' vanificando l'obiettivo di
concentrazione del processo perseguita dal legislatore. Se dunque la
tempestivita' della richiesta di chiamata attiene alle esigenze del
processo, ossia alla concentrazione ed alla speditezza dello stesso,
configurandosi come principio di ordine pubblico, ne consegue -
conclude la giurisprudenza - che la tardivita' dell'istanza e'
rilevabile d'ufficio.
Ebbene, alla luce di tale equiparazione effettuata dalla
giurisprudenza tra domanda riconvenzionale e chiamata del terzo da
parte del convenuto, questo giudice ritiene che - ex citati articoli
3 e 111, secondo comma, Cost. - la stessa disciplina che vige per
l'istanza di spostamento dell'udienza in caso di domanda
riconvenzionale, debba valere anche in caso di chiamata del terzo da
parte del convenuto, con la conseguenza che i predetti articoli 418,
comma primo, art. 420, nono comma, codice di procedura civile, non
sembrano conformi ai citati parametri costituzionali, laddove non
prevedono che il convenuto deve chiedere lo spostamento dell'udienza
di discussione, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione
tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura
civile. Anche in tal caso, infatti, sussistono le stesse esigenze di
celerita' e di concentrazione processuale che giustificano la
disciplina della domanda riconvenzionale, considerando anche sia la
citato parziale equiparazione gia' esistente, a livello
giurisprudenziale, tra la tempestivita' della domanda riconvenzionale
e quella dell'istanza di chiamata del terzo da parte del convenuto,
sia la disciplina di quest'ultima nel rito ordinario di cognizione,
essendo noto che, anche in base al secondo comma dell'art. 269 codice
di procedura civile, il convenuto che intenda chiamare un terzo in
causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa
di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo
spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice
istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto
a fissare la data della nuova udienza. Considerando le eccezionali
esigenze di celerita' che caratterizzano notoriamente il rito del
lavoro (non soggetto nemmeno alla sospensione feriale dei termini),
sembra irragionevole - ex art. 3 Cost. - che per esso operi una
disciplina addirittura peggiorativa rispetto al giudizio ordinario di
cognizione.
Sussiste quindi il dubbio, non manifestamente infondato, che i
citati art. 418, comma primo, e 420, nono comma, c.p.c., siano in
contrasto con gli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte
in cui non prevedono che, anche nel caso in cui il convenuto intenda
chiamare in causa un terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere
al giudice - nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex
art. 416 c.p.c. - che, a modifica del decreto emesso ai sensi
dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., pronunci, entro cinque giorni,
un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza: sembra esservi
un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina
della domanda riconvenzionale, nonche' la violazione del principio
della durata ragionevole del processo, atteso che non si capisce per
quale motivo, il nono comma dell'art. 420 c.p.c., preveda che il
differimento dell'udienza debba essere disposto dal giudice solo
all'udienza di discussione, con inaccettabile allungamento dei tempi
processuali.
Ne' appare possibile procedere ad una interpretazione
costituzionalmente orientata del citato nono comma dell'art. 420
codice di procedura civile, tassativamente esclusa dal suo
insuperabile tenore letterale, che consente al giudice di provvedere
sulla istanza di chiamata in causa proposta dal convenuto, solo
all'udienza di discussione.