Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la Presidenza del
Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente
p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in
Roma - via dei Portoghesi n. 12 - fax 06-96514000, pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - nei confronti della Regione
Calabria, in persona del Presidente pro tempore;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR n.
129 del 7 luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria».
Con delibera del 4 agosto 2022 il Consiglio dei ministri ha
approvato la determinazione di impugnare la legge della Regione
Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR n. 129 del 7
luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria».
Con il presente atto, pertanto, si propone ricorso ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione avverso la legge predetta, che
presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
I) Premessa
La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022
pubblicata nel B.U.R. n. 129 del 7 luglio 2022 recante «Misure per
fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria.», presenta profili
di illegittimita' costituzionale nelle disposizioni che vengono di
seguito indicate e descritte, che violano l'art. 3, l'art. 117,
secondo comma, lettera I) della Costituzione in materia di
ordinamento civile e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in
materia di «professioni», per i seguenti motivi.
II) Le censure di incostituzionalita'
L'art. 2 della legge in oggetto disciplina alcune misure
temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria e
consente alle Aziende del servizio sanitario regionale di conferire
ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo.
Tuttavia, presentano profili di criticita' le seguenti
disposizioni contenute nell'articolo 2 in esame:
il secondo periodo del comma 3, nel quale si prevede che
«Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici
in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potra'
essere estesa anche a medici in possesso di diploma di
specializzazione in disciplina equipollente o affine»;
il comma 4, nel quale si prevede che «Qualora il reperimento
di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle
discipline equipollenti o affini, si potra' procedere al reclutamento
di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee
di indirizzo regionali che definiscano le modalita' di inserimento
degli stessi all'interno delle strutture aziendali e di
individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il
tutoraggio del personale strutturato»;
il comma 5, nel quale si prevede che «La regione organizza e
riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze
teorico pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi
del diploma di specializzazione»;
il comma 6, nel quale si prevede che «Il diploma di
specializzazione e' sempre richiesto per le specialita' di anestesia,
rianimazione e terapia intensiva e del dolore, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia».
Tutte le suddette norme si pongono in contrasto con le
disposizioni di legge statali che, a fronte delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,
hanno previsto la possibilita' per le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, i medici
specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non
superiore a sei mesi (cosi' l'art. 2-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, i cui due termini sono stati prorogati fino al 31
dicembre 2022, dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52).
La possibilita' di conferire incarichi di lavoro a medici
specializzandi e', pertanto, gia' prevista dalla legge statale in
base e a fronte di presupposti specifici, rispetto ai quali le su
citate disposizioni regionali - che consentono l'attribuzione di
incarichi a soggetti in possesso di specializzazioni affini o
equipollenti (comma 3) e addirittura a soggetti privi di
specializzazione (comma 4 e comma 6) - si pongono in contrasto.
Tali disposizioni determinano, pertanto, a fronte della identita'
di problematiche gia' affrontate dalla legislazione statale in via
d'urgenza, una irragionevole disparita' di disciplina nell'ambito
territoriale di riferimento, in aperta violazione del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 5, la
stessa viola direttamente le competenze statali laddove sovrappone
agli ordinari meccanismi di valutazione dell'esperienza formativa -
come tali rimessi alle scuole di specializzazione nell'ambito del
sistema universitario - un'attivita' di formazione dei medici da
parte della Regione con potere di «riconoscimento» dei relativi
risultati.
A tali elementi, relativi ad un profilo piu' prettamente
sostanziale delle suddette disposizioni, si aggiunge poi l'argomento
formale legato al fatto che le disposizioni regionali intervengono a
disciplinare una materia di diretta derivazione europea e, quindi,
inevitabilmente rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.
Cio' determina, pertanto, una violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera I) della Costituzione in materia di ordinamento
civile, nonche' dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in
materia di «professioni».
Per le ragioni sopra esposte le disposizioni regionali sopra
indicate vengono impugnate con il presente ricorso dinanzi alla Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022, che si
deposita.