CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione specializzata in materia di impresa
La Corte di appello di Bari, sezione specializzata in materia di
impresa, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
magistrati:
1. dott. Salvatore Grillo - Presidente;
2. dott. Patrizia Papa - consigliere;
3. dott. Michele Prencipe - consigliere relatore;
Ha pronunciato, a scioglimento della riserva, la seguente
ordinanza nella causa, in grado di appello, iscritta nel Registro
generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020 sotto il
numero d'ordine 368, avente per oggetto impugnazione proposta avverso
la sentenza n. 197/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2020, del
Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, in
composizione collegiale;
Tra
Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani - ASL BT, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, in virtu' di mandato allegato sia all'istanza di
autorizzazione alla visione del fascicolo e di estrazione di copia
della documentazione depositata in data 27 maggio 2020 sia all'atto
di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositato in data
28 maggio 2020, dall'avv. Ugo Patroni Griffi ed elettivamente
domiciliata in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 41/a - appellante;
R.T.I. costituito tra Manelli Impresa S.r.l. ed Eurosistemi
S.r.l., in persona della capogruppo mandataria Manelli Impresa
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtu' di mandato in calce alla comparsa
di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Vito Aurelio
Pappalepore, elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bari
alla via Pizzoli n. 8 - appellata.
I. Svolgimento del processo
I.A. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 197/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2020, il
Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Manelli
Impresa S.r.l. (in qualita' di capogruppo mandataria del
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Manelli Impresa
S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l.) ed Azienda sanitaria locale
Barletta-Andria-Trani ASL BT (1) cosi' provvedeva: 1) dichiarava la
responsabilita' contrattuale della convenuta; 2) condannava la
convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore,
quantificato complessivamente in euro 1.863.317,37, oltre interessi
legali dalla domanda al saldo da calcolarsi sulla somma di anno in
anno rivalutata; 3) condannava la convenuta alla rifusione, in favore
dell'attore, delle spese di lite, che liquidava complessivamente in
euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15%, C.A.P. ed I.V.A. come per legge; 4) poneva gli
oneri peritali definitivamente a carico della convenuta.
A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava
(pagg. 5-9 della sentenza impugnata): «Oggetto del presente giudizio
e' la domanda di accertamento e di condanna al pagamento del credito
risarcitorio vantato dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
Manelli Impresa S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l., rappresentata dalla
societa' capogruppo mandataria Monelli Impresa S.r.l., nei confronti
dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (ASL BAT) quale
stazione appaltante, relativamente ai lavori aventi ad oggetto
l'adeguamento a norma e rifunzionalizzazione del Presidio ospedaliero
di Bisceglie appaltati con procedura di evidenza pubblica con
deliberazione n. 1145/CS del 22 luglio 2011.
Occorre in via preliminare evidenziare che in ordine ai crediti
relativi all'appalto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
ai sensi dell'art. 133, comma primo, lettera e) del decreto
legislativo n. 104/2010; tale norma infatti devolve alla
giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alle
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,
svolte da soggetti tenuti all'osservanza delle regole di evidenza
pubblica nonche' dei principi comunitari e nazionali esistenti in
materia, laddove ogni vicenda inerente all'esecuzione del contratto
d'appalto o al suo inadempimento spetta al G.O. attinendo alla fase
paritetica del rapporto.
Nel caso di specie sussiste inoltre la competenza funzionale in
favore del Tribunale delle Imprese di Bari, in virtu' del disposto
normativo dell'art. 3, comma secondo lettera f), decreto legislativo
n. 168/2003 (cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012
n. 1) secondo il quale le sezioni specializzate sono competenti in
materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria (bando di gara di valore pari a
euro 6.195.000,00).
Quanto al merito risultano di pregnante rilevanza probatoria ai
fini della decisione gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ai
quali esiti il Giudicante aderisce senza riserve in quanto
congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro
da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, avendo il
ctu puntualmente applicato le relative norme procedurali, in
particolare rispondendo alle osservazioni presentate dalle parti
processuali ai sensi dell'art. 195 del codice di procedura civile.
In base agli esiti della ctu deve essere affermata la giuridica
responsabilita' contrattuale della convenuta che deve quindi essere
condannata al risarcimento del danno in favore di parte attrice.
Costituisce circostanza documentata in atti la sussistenza di
carenze progettuali dovute all'omesso monitoraggio dei sotto-servizi,
la lacunosita' dei progetti esecutivi, la mancanza
dell'autorizzazione del Genio Civile, l'omessa disattivazione degli
impianti centralizzati presenti nelle strutture coinvolte dai lavori
appaltati, l'omessa tempestiva liberazione dei locali oggetto di
intervento, l'omessa effettiva delimitazione dell'area di intervento,
con conseguente rilevante interferenza e impedimento al regolare
andamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario, tenuto conto che
il progetto non prevedeva alcuna programmazione che consentisse di
coordinare i tempi e luoghi di lavoro con le esigenze legate al
mantenimento in attivita' delle funzioni ospedaliere.
L'appaltatore, quindi, a causa dell'andamento anomalo dei lavori
direttamente imputabile alla stazione appaltante, formulava
legittimamente nel corso del rapporto contrattuale una serie di
riserve per il risarcimento dei danni subiti nell'esecuzione delle
opere appaltate per un importo complessivo pari a euro 3.465.821,27
relativamente al periodo dal 20 febbraio 2013 alta ultimazione dei
lavori, essendo stato il periodo precedente gia' accertato con
sentenza resa dal Tribunale di Trani (sentenza n. 1193/2016 del 7
settembre 2016).
Alla luce dei riscontri contabili e delle valutazioni
correttamente eseguite dal ctu il danno deve essere quantificato
nella somma complessiva pari a euro 1.863.317,37, oltre interessi
legali aventi carattere compensativo e rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valore sottratto al principio nominalistico;
danno complessivo costituito da euro 1.376.779,96 per anomalo
andamento dei lavori, da euro 463.894,59 per la sospensione totale
dei lavori, da euro 18.955,80 per lavori extracontrattuali, da euro
3.687,02 per lavori non inseriti in contabilita', con esclusione del
danno di cui alle riserve n. 13 per perdita di chance, n. 14 per
danno curriculare e n. 15 per danno da mancato accrescimento del
fatturato in quanto non provati in giudizio.
Infondata e' infine l'eccezione di decadenza sollevata dalla
convenuta ai sensi dell'art. 23, legge regionale Puglia 11 maggio
2001 n. 13, per non aver il raggruppamento appaltatore provveduto ai
depositi cauzionali previsti in caso di iscrizioni di riserve sui
documenti contabili comportanti una variazione dell'importo economico
delle opere in aumento rispetto all'importo contrattuale.
Sebbene, infatti, risulti addirittura pacifico tra le parti
processuali (in quanto non specificamente contestato in atti) che le
predette cauzioni non siano state versate da parte dell'appaltatore
nel corso del rapporto a seguito della formulazione da parte sua
delle riserve oggetto del presente giudizio, la decadenza all'uopo
prevista dall'art. 23 della legge Regionale Puglia 11 maggio 2001 n.
13 non puo' nondimeno trovare applicazione nel caso di specie, non
essendo state esplicitamente richiamate le relative norme nel
relativo capitolato speciale di appalto, cosi' come invece richiesto
dall'art. 25 della medesima legge che chiaramente pone tale richiamo
esplicito come condizione di applicabilita' al singolo rapporto di
appalto della relativa normativa regionale.
Trattasi di disciplina rispetto alla quale non sussistono neppure
i presupposti per sollevare l'incidente di legittimita'
costituzionale, sia per la mancanza del requisito della rilevanza,
non trovando nel caso di specie positiva applicazione, che del
requisito della non manifesta infondatezza, data l'assenza di
interferenze tra tale disciplina regionale e il settore della
concorrenza, quale materia rientrante nell'ambito della legislazione
esclusiva statale (Corte costituzionale, sentenza 18 ottobre 2016, n.
263).
Quanto alle spese di lite ritiene il Collegio giudicante che non
sussistono nel caso di specie ragioni per derogare al principio
generale della soccombenza.
Analogamente le spese della ctu devono essere interamente poste a
carico della parte convenuta soccombente.».
I.B. Il processo di secondo grado.
I.B.1. Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2020
Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani - ASL BT, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, nei
confronti di Manelli Impresa S.r.l., quale capogruppo del
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Manelli Impresa
S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, avverso la predetta sentenza, chiedendo a
questa Corte di voler cosi' provvedere: 1) in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art.
283 del codice di procedura civile; 2) in via principale, accogliere
integralmente l'appello e, in totale riforma della sentenza
impugnata, dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito tutte le
domande proposte in primo grado dall'appellato (e, per l'effetto,
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e cosi':
«rigettare tutte le avverse domande, poiche' inammissibili ed
infondate, in fatto ed in diritto, ove occorra previo riconoscimento
dell'intervenuta decadenza totale e/o parziale dalle stesse alla luce
delle ragioni esposte in atti.»), 3) in via subordinata (salva
impugnazione), previa rinnovazione della c.t.u., procedere a una
nuova quantificazione delle somme richieste dall'appaltatore; 4) in
ogni caso, riformare, in virtu' del principio della soccombenza, la
condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado e per
l'effetto condannare l'appellato R.T.I. alla rifusione delle spese di
lite del doppio grado di giudizio in favore di essa appellante.
I.B.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8 giugno 2020 il R.T.I. costituito tra Manelli Impresa S.r.l. ed
Eurosistemi S.r.l., in persona della capogruppo mandataria Manelli
Impresa S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza
dell'impugnazione. Pertanto chiedeva a questa Corte di voler cosi'
provvedere: 1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza di primo
grado proposta dall'appellante, stante l'insussistenza di entrambi i
presupposti della richiesta misura inibitoria; 2) nel merito, anche
previo rigetto dell'istanza di rinnovazione della c.t.u., rigettare
l'impugnazione proposta dall'appellante, siccome inammissibile ed
infondata, e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure; 3)
condannare l'appellante alla rifusione, in favore di esso appellato,
delle spese e competenze del doppio (2) grado di giudizio.
I.B.3. Con ordinanza in data 3 novembre 2020 la Corte di appello,
ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del
periculum in mora, accoglieva l'istanza proposta dall'appellante ai
sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile e, per l'effetto,
sospendeva l'esecutivita' della sentenza impugnata.
I.B.4. Con provvedimento pronunciato all'udienza di precisazione
delle conclusioni la Corte, preso atto che a seguito dell'udienza
svolta mediante trattazione scritta, fissata con avviso regolarmente
comunicato, le parti avevano precisato le conclusioni, come da note
inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione,
all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del
combinato disposto degli articoli 352 comma 1° e 190 comma 1° del
codice di procedura civile, con decorrenza dalla data di
comunicazione del provvedimento alle parti costituite, da effettuarsi
a cura della Cancelleria nella medesima data.
II. Motivi della decisione
II.A. L'atto di appello.
A sostegno dell'impugnazione Azienda sanitaria locale
Barletta-Andria-Trani - ASL BT ha enunciato quattro motivi:
1. Error in iudicando. Sull'erroneita' della sentenza appellata
nella parte in cui e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita'
della domanda per omessa prestazione da parte del raggruppamento
capeggiato dalla Monelli Impresa s.r.l. del deposito cauzionale di
cui all'art. 23 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2001;
2. Error in iudicando. Error in procedendo. Sulla violazione
dell'art. 277 del codice di procedura civile. Sull'omesso esame
dell'eccezione di inammissibilita'/decadenza formulata dalla Stazione
appaltante ira relazione alle riserve in ordine all'asserito danno da
andamento anomalo dei lavori;
3. Error in indicando. Sull'erroneita' della sentenza appellata
nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento del danno
proposta dalla Manelli Impresa s.r.l. in ordine alle riserve nn. 1,
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sull'erroneita' delle risultanze della
relazione tecnica del CTU;
4. In via subordinata. Error in indicando. Sull'erroneita' del
quantum riconosciuto.
II.A.1. Il primo motivo.
II.A.1.a. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha
dedotto: che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di appalto
(20 ottobre 2011), vigeva l'art. 23 della legge regionale Puglia 11
maggio 2001, n. 13, a mente del quale (comma 2°) «Qualora, a seguito
dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento
rispetto all'importo contrattuale, l'impresa e' tenuta alla
costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione
pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a
garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo
dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la
Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria
con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle
riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette,
l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e
modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito
verra' detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo
verra' restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori.»; che
essa A.S.L. BT, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva
eccepito l'inammissibilita' della domanda proposta dall'attore,
atteso che il ridetto deposito cauzionale non era stato prestato dal
raggruppamento esecutore, ne' lo stesso aveva mai dimostrato di
averlo disposto; che in maniera del tutto erronea, con la sentenza
appellata, il Giudice di primo grado, dopo aver rilevato che non era
contestata tra le parti la mancata presentazione di qualsivoglia
deposito cauzionale da parte dell'appaltatore, aveva rigettato
l'eccezione de qua, affermando che l'applicabilita' della decadenza
prevista all'art. 23 della legge regionale Puglia 13/2001 era
subordinata, ex art. 25 della medesima legge, all'esplicito richiamo
delle norme della legge regionale nel capitolato speciale di appalto,
aggiungendo altresi' che non sussistevano i presupposti per sollevare
l'incidente di legittimita' costituzionale rispetto a tale
disciplina, per mancanza sia del requisito della rilevanza (non
trovando detta disciplina regionale positiva applicazione nel caso di
specie) sia del requisito della non manifesta infondatezza [data
l'assenza di interferenze tra tale disciplina regionale e il settore
della concorrenza, quale materia rientrante nell'ambito della
legislazione esclusiva statale (Corte costituzionale, sentenza n.
263/2016)]; che, al contrario di quanto sostenuto nel provvedimento
appellato, il richiamo alla normativa regionale (e dunque anche alla
legge regionale Puglia n. 13/2001, il cui art. 1 precisava che «La
presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori
pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per
lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che
si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza
l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al
finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con
esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo
svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.») era contenuto alla pag. 4 del capitolato speciale di
appalto (ove si precisava la necessita', per l'esecutore, di
rispettare e osservare «Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti
ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel
settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste
relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto
dell'appalto»), a sua volta richiamato dall'art. 2 del contratto di
appalto del 20 ottobre 2011; che era quindi palese l'erroneita' della
sentenza, atteso che (i) l'appalto oggetto del giudizio rientrava tra
le «opere» e i «lavori pubblici» di interesse regionale e quindi
risultava assoggettato alle norme della legge regionale Puglia n.
13/2001 giusta quanto previsto dall'art. 1 della stessa e che (ii) il
capitolato speciale d'appalto richiamava espressamente la normativa
regionale, imponendo l'applicazione «di tutte le leggi
vigenti...emanate...dalle Regioni...che, comunque possono interessare
direttamente l'oggetto dell'appalto.».
II.A.1.b. L'appellato ha contestato la fondatezza del primo
motivo, deducendo: che l'applicazione delle disposizioni della legge
regionale Puglia n. 13/2001 era consentita solo dietro richiamo
pattizio negli atti negoziali dell'appalto, in quanto l'art. 25 di
detta legge stabiliva che «Nei capitolati speciali di appalto e nei
disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente
richiamate le norme della presente legge.»; che il contratto di
appalto inter partes del 20 ottobre 2011 e il capitolato speciale di
appalto da esso richiamato (art. 2) non menzionavano la legge
regionale Puglia n. 13/2001; che, conseguentemente, l'art. 23 della
legge regionale Puglia n. 13/2001 non poteva trovare applicazione,
trattandosi di disposizione, non integrante gli estremi della norma
imperativa, non richiamata espressamente nei documenti dell'appalto;
che la stessa A.S.L. BT, nel formulare le proprie considerazioni in
ordine alla riserva n. 1 trascritta in occasione del 1° S.A.L. (nota
prot. n. 45354 del 27 giugno 2012 a firma del RUP ing. Carlo Ieva),
aveva riconosciuto «l'ammissibilita' delle riserve iscritte, con
questo intendendosi che l'iscrizione delle stesse e' avvenuta secondo
le modalita' e i termini prescritti dall'art. 190 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2020, n. 207...», in tal modo
ammettendo per facta concludentia che le disposizioni della legge
regionale Puglia n. 13/2001 erano totalmente estranee al sinallagma
contrattuale in questione; che, una volta riconosciuta dall'A.S.L. BT
l'ammissibilita' delle riserve apposte in calce al 1° S.A.L., tutte
le altre riserve iscritte nei SS.AA.LL. successivi dovevano reputarsi
immuni dall'eccezione di mancata prestazione del deposito cauzionale;
che, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
n. 163/2006, la normativa regionale richiamata ex adverso in sede
giudiziale era da ritenersi implicitamente e sostanzialmente
abrogata, posto che essa pretendeva di incidere (negativamente) su
posizioni giuridiche e diritti soggettivi espressamente riservati
alla legislazione nazionale; che ad ogni buon conto, alla luce dei
precetti costituzionali in terna di riparto di competenza tra Stato e
Regioni, la normativa regionale ex adverso richiamata - ove
interpretata in maniera da attribuire alla stessa efficacia
imperativa diretta - sarebbe risultata costituzionalmente
illegittima, in quanto introduttiva di limitazioni contrattuali ed
economiche su materie riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato (Corte costituzionale, nn. 187/2013, 114/2011, 53/2011,
43/2011), sicche', nella denegata ipotesi in cui - previo superamento
delle predette preclusioni pattizie e normative - la disposizione di
cui all'art. 23 della legge regionale n. 13/2001 fosse stata ritenuta
applicabile al caso di specie, andava necessariamente sollevata la
questione di costituzionalita' di detta norma, atta a spiegare
effetti nel giudizio in termini di possibile preclusione delle
(legittime) domande di esso appellato, per violazione degli articoli
3 e 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la disciplina
statale vigente (decreto legislativo n. 163/2006) e previgente (legge
n. 109/1994 e decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e
delle coordinate tracciate in materia dalla costante giurisprudenza
della Corte costituzionale.
II.A.1.c. La Corte reputa che sussistano i presupposti per
sollevare la questione di legittimita' costituzionale prospettata
dall'appellato, trattandosi di questione rilevante nel presente
giudizio e non manifestamente infondata.
II.A.1.c.1. Per quanto concerne il primo profilo (rilevanza della
questione), la Corte osserva che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia n.
13/2001 e' rilevante nel presente giudizio, per la semplice ragione
che e' incontestata tra le parti la mancata costituzione del deposito
cauzionale ai sensi della predetta disposizione, sicche', applicando
la stessa, dovrebbe inevitabilmente affermarsi la decadenza
dell'appaltatore dal diritto di far valere le riserve iscritte sui
documenti contabili, con conseguente rigetto, in accoglimento
dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, della
domanda originariamente proposta con l'atto introduttivo del primo
grado di giudizio.
A tal proposito va evidenziato che le argomentazioni enunciate
dall'appellato a sostegno dell'invocata inapplicabilita', nel caso in
esame, dell'art. 23 comma 2° della legge regionale Puglia n. 13/2001
appaiono non persuasive e devono pertanto essere disattese.
Ed invero:
- la disposizione di cui all'art. 25, comma 2° della legge
regionale Puglia n. 13/2001 stabilisce che «Nei capitolati speciali
di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere
esplicitamente richiamate le norme della presente legge.». Ora, in
disparte tanto la circostanza che il contratto di appalto per cui e'
il presente giudizio sicuramente rientra nel campo di applicazione
della legge regionale Puglia n. 13/2001 [si vedano, in particolare,
gli articoli 1 e 3: l'art. 1 («Ambito oggettivo di applicazione»)
prevede che «La presente legge disciplina la materia delle opere e
dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente
legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti
quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o
senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al
finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con
esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo
svolgimento di compili e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.»; l'art. 3 («Ambito soggettivo di applicazione»), al
comma 1°, dispone (tra l'altro) che «Le norme della presente legge si
applicano ai soggetti di seguito elencali: ... b) Aziende unita'
sanitarie locali operanti nel territorio regionale e Aziende
ospedaliere;»] quanto l'ulteriore circostanza che il capitolato
speciale di appalto - richiamato integralmente dall'art. 2 del
contratto stipulato inter partes in data 20 ottobre 2011 (all'art. 2,
al comma 1°, prevedeva la concessione ed accettazione dell'appalto
«sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita' dedotti
risultanti dal capitolato speciale di appalto, integrante il
progetto...») - rinvia espressamente a «Tutte le leggi vigenti...
emanate... dalle Regioni...» (fra le quali non puo' non essere
ricompresa, per la sua ampia portata ed indubbia rilevanza, anche la
legge regionale Puglia n. 13/2001, recante «Norme regionali in
materia di opere e lavori pubblici»), si osserva:
i) in primo luogo, che l'art. 25, comma 2° della legge
regionale Puglia n. 13/2001 non prevede affatto che l'omesso richiamo
esplicito delle norme di detta legge nei capitolati speciali di
appalto e nei disciplinari di appalto concorso renda le stesse
inapplicabili ai rapporti contrattuali rientranti nel campo di
applicazione della legge (anzi la disposizione de qua, al contrario,
non puo' non essere intesa proprio come un preciso ammonimento alle
parti contraenti circa l'obbligo di menzionare nel contratto di
appalto, in ogni caso, le norme della legge regionale Puglia n.
13/2001, evidentemente in ragione della loro rilevanza, sancita "a
monte" dal legislatore regionale);
ii) n secondo luogo, che l'interpretazione dell'art. 25,
comma 2° della legge regionale Puglia n. 13/2001 propugnata
dall'appellato (ed invero fatta propria anche dal Giudice di primo
grado) finisce con il rimettere all'autonomia privata non la scelta
di non applicare singole disposizioni della legge (evidentemente di
natura derogabile), ma addirittura la scelta di non applicare
l'intera legge (in assenza, peraltro, di una chiara previsione
generale di derogabilita' della stessa), sicche', opinando in tal
senso, l'intero provvedimento legislativo diverrebbe tout court
derogabile integralmente (e dunque finirebbe con l'essere
potenzialmente inutile), oltretutto in mancanza di criteri
orientativi specifici e predeterminati circa le ragioni della deroga
(cio', a ben vedere, potrebbe facilmente dar luogo ad arbitrarie
"disapplicazioni" della legge in ordine a singoli contratti in ambito
regionale, con conseguente disparita' di trattamento nei confronti di
soggetti che si trovino perfino in identiche condizioni);
- dalla nota prot. n. 45354 del 27 giugno 2012 a firma del RUP,
ing. Carlo Ieva, non puo' desumersi un implicito riconoscimento, da
parte dell'A.S.L. BT, dell'estraneita' delle disposizioni della legge
regionale Puglia n. 13/2001 al sinallagma contrattuale e tantomeno
un'implicita rinuncia dell'A.S.L. BT a far valere la decadenza ex
art. 23, comma 2° di detta legge (eccepita tempestivamente gia' con
il primo atto difensivo e successivamente reiterata sia nel corso del
primo grado di giudizio sia nel presente grado di giudizio), per la
semplice ragione che l'A.S.L. BT, con la predetta nota (a tutto voler
concedere riferibile, peraltro, solo alla riserva n. 1 iscritta in
occasione del 1° S.A.L., non potendo valere anche per le riserve
iscritte successivamente), aveva semplicemente affermato che le
riserve erano state iscritte dall'appaltatore secondo le modalita' e
i termini prescritti dall'art. 190 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ma non aveva fatto alcun
riferimento al deposito cauzionale di cui all'art. 23, comma 2° della
legge regionale Puglia n. 13/2001 e tantomeno aveva rinunciato alla
decadenza dell'appaltatore - conseguente alla mancata costituzione
del deposito cauzionale da parte del medesimo - prevista da tale
disposizione);
- non vi sono ragioni concrete per affermare l'implicita
abrogazione della legge regionale Puglia n. 13/2001 ad opera del
decreto legislativo n. 163/2006 (in particolare ad opera dell'art. 4
comma 3° di tale provvedimento legislativo, non avendo l'appellato
evidenziato in modo specifico sotto quali profili la disciplina
regionale sarebbe "diversa" da quella del decreto legislativo n.
163/2006) e/o l'incompatibilita' della stessa con la disciplina
statale previgente (legge n. 109/1994 e decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999); anzi le pronunce della Corte di cassazione e
della Corte costituzionale delle quali si dira' nel paragrafo
successivo (v. sub II.A.1.c.2.), implicando chiaramente la
persistente vigenza della normativa di cui alla legge regionale
Puglia n. 13/2001, portano ad affermare l'esatto contrario.
II.A.1.c.2. Per quanto concerne il secondo profilo (non
manifesta infondatezza della questione), la Corte osserva che tale
valutazione risulta gia' positivamente operata di recente dalla prima
sezione civile della Corte suprema, dal cui autorevole insegnamento,
pienamente condivisibile, questo Collegio non intende discostarsi.
Infatti la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25/2021
(pronunciata in giudizio nel quale il Giudice di secondo grado aveva
rigettato l'appello proposto da un appaltatore contro un Comune della
Provincia di Taranto, affermando che l'appaltatore era decaduto dal
diritto di iscrivere alcune riserve per non avere prestato la
cauzione prevista dall'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia
n. 13/2001), aveva testualmente osservato quanto segue (parr. 3 e 4,
pagg. 11 e ss.):
«3. Deve poi esprimersi un giudizio di non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
23, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, in
relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Tale disposizione, che in rubrica reca l'indicazione «Riserve
dell'impresa e definizione delle controversie» recita:
«Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte
dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa e'
tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore
dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior
costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione
per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in
valuta presso la Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria
assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici
giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il
deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far
valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui
documenti contabili. Da tale deposito verra' detratta la somma
corrisposta al collaudatore e il saldo verra' restituito all'impresa
in uno con il saldo dei lavori».
3.1 Il tenore letterale della norma richiamata e' chiaro
nell'affermare la decadenza dalle riserve iscritte sui documenti
contabili nell'ipotesi di mancata costituzione da parte dell'Impresa
di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5
per cento dell'importo del maggior costo presunto.
3.2 Tanto premesso, deve evidenziarsi che non esiste una materia
relativa ai lavori pubblici, i quali vanno qualificati a seconda
dell'oggetto al quale afferiscono e che la disciplina dei lavori
pubblici, non rappresentando questi ultimi una vera e propria
materia, investa diversi ambiti materiali, che possono rientrare, di
volta in volta, nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva
statale o concorrente, ovvero ancora residuale delle Regioni (Corte
costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303).
Non e', dunque, configurabile ne' una materia relativa ai lavori
pubblici nazionali, ne' un ambito materiale afferente al settore dei
lavori pubblici di interesse regionale, con la precisazione,
tuttavia, che nei casi di competenza legislativa concorrente o
residuale, l'attivita' legislativa regionale rimane soggetta ai
principi fondamentali desumibili dal codice civile.
Si tratta, in ogni caso, di principi che non valgono soltanto
peri contratti di appalto di lavori, ma di affermazioni che sono
estensibili «all'intera attivita' contrattuale della pubblica
amministrazione, che non puo' identificarsi in una materia a se', ma
rappresenta, appunto, un'attivita' che inerisce alle singole materie
sulle quali essa si esplica», con la conseguenza che i problemi di
costituzionalita' sollevati «devono essere esaminati in rapporto al
contenuto precettino delle singole disposizioni impugnate, al fine di
stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano
collocazione» (Corte costituzionale, 23 ottobre 2007, n. 401). Ed
infatti, va osservato come la disciplina degli appalti pubblici,
essendo anche esercizio di amministrazione attiva e di cura in
concreto di interessi pubblici (si vedano, per esempio, le procedure
di aggiudicazione, le attivita' di progettazione e di direzione dei
lavori) intersechi, di volta in volta, alcune materie attribuite alla
competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile con
riferimento all'esecuzione di contratti, la giurisdizione e le norme
processuali, la giustizia amministrativa con riferimento al
contenzioso.
3.3 In applicazione dei superiori principi, ai fini
dell'inquadramento delle norme censurate in questa sede nell'ambito
materiale dell'ordinamento civile indicato dall'art. 117, comma 2,
lettera l), della Costituzione, deve aversi riguardo al loro
contenuto.
E cosi l'art. 23, comma 2, legge regionale Puglia n. 13/2001
disciplina l'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui
documenti contabili, prevedendo l'obbligo in capo all'Impresa di
costituire un deposito cauzionale, nell'ipotesi in cui l'importo
economico dell'opera varia in aumento rispetto all'importo
contrattuale, a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento
dell'importo del maggior costo presunto, da effettuarsi entro
quindici giorni dall'apposizione delle riserve e che, decorso tale
termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal
diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve
iscritte sui documenti contabili. Si tratta, all'evidenza, di una
disposizione che disciplina gli aspetti relativi alla iscrizione
delle riserve e alla decadenza dalla iscrizione delle riserve nei
documenti contabili (art. 23, comma 2) afferenti, per cio' solo, alla
fase di esecuzione del contratto di appalto.
E' una disposizione che contiene, quindi, profili concernenti
l'ordinamento civile che e' materia che ricomprende al suo interno la
disciplina sulla stipulazione e sull'esecuzione dei contratti.
Il contratto di appalto di lavori, come tale e' disciplinato dal
codice civile (articoli 1655 e seguenti del codice civile) e sebbene
sia caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica
(quando una parte e' la pubblica amministrazione), detto istituto
conserva la sua natura privatistica e rientra nell'ambito materiale
dell'ordinamento civile.
L'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione, essendo
funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si
caratterizza per l'esistenza di una struttura bifasica: al momento
tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, segue un momento
negoziale e mentre nella prima fase di scelta del contraente
l'amministrazione agisce secondo predefiniti moduli procedimentali di
garanzia per la tutela dell'interesse pubblico, anche se sono
contestualmente presenti momenti di rilevanza negoziale, dovendo la
pubblica amministrazione tenere, in ogni caso, comportamenti
improntati al rispetto, tra l'altro, delle regole di buona fede;
nella seconda fase, che ha inizio con la stipulazione del contratto,
l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parita' con
la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi,
bensi' nell'esercizio della propria autonomia negoziale (Corte
costituzionale, 23 ottobre 2007, n. 401, citata).
Tale fase che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del
rapporto contrattuale si connota per la normale mancanza di poteri
autoritativi in capo al soggetto pubblico sostituiti dall'esercizio
di autonomie negoziali.
Ne consegue che la norma censurata, poiche' disciplina aspetti
afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura
privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione,
ed attengono alla fase di esecuzione del contratto, deve essere
ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile.
Si tratta, in conclusione, di un ambito di competenza esclusiva
dello Stato, poiche' viene in rilievo l'esigenza, sottesa al
principio costituzionale di uguaglianza, di assicurare, in relazione
agli aspetti di pertinenza ad esso, l'uniformita' di trattamento su
tutto il territorio nazionale, della disciplina della fase
dell'esecuzione dei contratti di appalto, che ha, peraltro, come
affermato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 401 del
2007 richiamata, per l'attivita' di unificazione e semplificazione
normativa svolta dal legislatore, valenza sistematica.
La normativa regionale, quindi, non puo' stabilire principi che
siano diversi e contrastanti con quelli fissati dal legislatore
nazionale.
E' utile precisare, tuttavia, che la sussistenza della condizione
che debba trattarsi di istituti che trovano la loro regolamentazione
nel codice civile non e' necessaria, poiche' l'ambito materiale
dell'ordinamento civile ricomprende tutti gli aspetti che ineriscono
a rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sussistono
le esigenze di uniformita' di disciplina su tutto il territorio
nazionale, senza che dei rapporti debbano rinvenire la loro
disciplina necessariamente sul piano codicistico.
In altri termini, come gia' affermato dalla Corte costituzionale,
«la sussistenza di aspetti di specialita', rispetto a quanto previsto
dal codice civile, nella disciplina della fase di stipulazione e
esecuzione dei contratti di appalto, non e' di ostacolo al
riconoscimento della legittimazione statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione» (Corte costituzionale,
23 ottobre 2007, n. 401, richiamata).
4. Mette conto rilevare che la Corte costituzionale ha gia'
ritenuto illegittime disposizioni simili a quella denunciata, sul
rilievo che una disciplina come quella in esame travalica la potesta'
legislativa regionale ed invade la sfera di competenza del
legislatore nazionale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
E cosi, tra le altre, si richiamano Corte costituzionale, 30
marzo 2012, n. 74, secondo cui «E' costituzionalmente illegittimo
l'art. 17, 1° comma, L. prov. autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7
[...] per violazione del limite dei principi generali
dell'ordinamento civile, nella parte in cui rinvia ad un regolamento
provinciale di attuazione la disciplina della determinazione del
prezzo, senza far riferimento ai limiti all'autonomia negoziale
prestabiliti dal legislatore statale»; Corte costituzionale, 7
dicembre 2011, n. 328, secondo cui «Secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in presenza di
una siffatta specifica attribuzione statutaria, la regione e' tenuta
ad esercitare la propria competenza legislativa primaria "in armonia
con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali [...],
nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali" e,
nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla
suindicata locuzione, e' tenuta ad osservare le disposizioni di
principio contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006»; Corte
costituzionale, 12 febbraio 2010, n. 45, secondo cui «La regione ad
autonomia speciale o la provincia autonoma, in presenza di una
previsione statutaria che attribuisce competenza primaria in materia
di lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, e'
legittimata a disciplinare il settore, ma, nell'esercizio di tale
specifica competenza legislativa, deve osservare i limiti fissati
dallo statuto speciale; vanno pertanto rispettati, con riferimento
soprattutto alla disciplina della fase del procedimento
amministrativo ad evidenza pubblica, i principi della tutela della
concorrenza strumentali ad assicurare le liberta' comunitarie e
dunque le disposizioni contenute nel codice degli appalti che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello
europeo; l'osservanza dei limiti statutari costituiti dai principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dalle norme di riforma
economico-sociale impongono, inoltre, soprattutto nella fase di
conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, il rispetto delle
norme statali, contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006,
afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici e al
contenzioso giurisdizionale, che deve essere uniforme sull'intero
territorio nazionale».».
Ora, questa Corte non ignora certo che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 211/2021, ha dichiarato «inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, della
legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in
materia di opere e lavori pubblici), sollevata, in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata
in epigrafe» (e cioe' con la citata ordinanza in data 5 gennaio 2021,
iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 - prima Serie
speciale - dell'anno 2021).
Tuttavia quest'ultima pronuncia non appare significativa ai fini
della decisione sulla questione di legittimita' costituzionale di cui
alla presente ordinanza, per la semplice ragione che la sentenza n.
211/2021 ha ritenuto irrilevante la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1° della legge regionale Puglia n.
13/2001 sollevata dalla prima sezione civile della Corte di
cassazione con l'ordinanza n. 25/2021 per ragioni che nulla hanno a
che vedere con la controversia oggetto del giudizio.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211/2021, ha
evidenziato:
- in primo luogo, che l'appalto oggetto di quel giudizio
riguardava la realizzazione di un edificio da adibire a caserma dei
carabinieri, ipotesi sottratta al raggio di applicazione della
normativa regionale ai sensi dell'art. 1 della stessa legge regionale
Puglia n. 13/2001 (trattandosi di lavori pubblici attinenti allo
svolgimento di compiti e funzioni - opere di difesa militare nonche'
preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica - mantenuti
allo Stato ai sensi della legge n. 59/1997 e del decreto legislativo
n. 112/1998), in conformita' con il riparto di competenze di cui
all'art. 117, comma 2°, lettera d) della Costituzione, con
conseguente esclusione di quel contratto di appalto dall'ambito di
applicazione della norma regionale censurata;
- in secondo luogo, che l'applicazione della disposizione di
cui all'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia n. 13/2001 era
preclusa anche dall'art. 27, comma 3° della medesima legge,
trattandosi di contratto di appalto stipulato anteriormente
all'entrata in vigore della legge ed avendo quest'ultima alterato ex
post sinallagma contrattuale.
Cio' chiarito, e' di tutta evidenza che le predette
argomentazioni (successivamente recepite in toto dalla Corte di
cassazione) (3) nulla hanno a che vedere con il presente giudizio,
atteso che:
- il contratto di appalto concluso da appellante ed appellato
aveva per oggetto l'adeguamento a norma e la rifunzionalizzazione
dell'ospedale di Bisceglie, ipotesi pacificamente soggetta al raggio
di applicazione della normativa regionale [si vedano i sopra citati
articoli 1 («Ambito oggettivo di applicazione») e 3 («Ambito
soggettivo di applicazione») della legge regionale Puglia n.
13/2001];
- il contratto di appalto de quo era stato stipulato tra
appellante ed appellato in data 20 ottobre 2011, ossia ampiamente
dopo la legge regionale Puglia n. 13/2001 (entrata in vigore ben
dieci anni prima della conclusione del contratto de quo), con
conseguente inoperativita', nel caso in esame, della disposizione
transitoria di cui all'art. 27 comma 3° (e conseguente esclusione di
detta causa di inapplicabilita' della disposizione di cui all'art.
23, comma 2° della medesima legge).
II.A.1.d. Orbene, tirando le fila sparse del ragionamento sin qui
svolto, a quanto sopra osservato consegue che va dichiarata rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 2° legge regionale Puglia n.
13/2001, nella parte in cui dispone che «Qualora, a seguito
dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento
rispetto all'importo contrattuale, l'impresa e' tenuta alla
costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione
pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a
garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo
dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la
Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria
con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle
riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette,
l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e
modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito
verra' detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo
verra' restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori», in
relazione all'art. 117, comma 2° lettera l) della Costituzione, che
stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile.
A norma dall'art. 23 della legge n. 87/1953, va disposta
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e il
presente giudizio va sospeso.
Ai sensi della medesima disposizione, la Cancelleria provvedera'
alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa,
al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della
Giunta regionale della Puglia nonche' alla comunicazione della stessa
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.
(1) L'oggetto e lo svolgimento del processo di primo grado risultano
ricostruiti nella sentenza impugnata come di seguito esposto.
L'attore (Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
Manelli Impresa S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l., in persona della
capogruppo mandataria Manelli Impresa S.r.l.) aveva chiesto che,
previo accertamento dell'inadempimento e della conseguente
responsabilita' della convenuta (Azienda sanitaria locale
Barletta-Andria-Trani ASL BT), quest'ultima fosse condannata al
risarcimento del danno quantificato in EURO 3.465.821,27, oltre
interessi e danno da svalutazione monetaria, esponendo: che, con
procedura di evidenza pubblica e con deliberazione n. 1145/CS del
22 luglio 2011, la convenuta aveva aggiudicato ad esso attore
l'appalto avente per oggetto l'adeguamento a norma e
rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di Bisceglie; che
il relativo contratto di appalto era stato concluso in data 20
ottobre 2011 (rep. n. 819) e registrato in Bari in data 25
ottobre 2011 (reg. n. 24491), con consegna avvenuta in data 21
novembre 2011 e termine finale fissato in
quattrocentotrantaquattro giorni consecutivi e quindi per il
giorno 28 gennaio 2013; che, dopo l'inizio dei lavori, si erano
presentate situazioni oggettive (fasci interrati di tubazioni,
cavedio in c.a., mancanza di disponibilita' di alcune aree
oggetto d'intervento, carenza di atti progettuali esecutivi per
le strutture della riserva idrica antincendio) non rappresentate
nei grafici di progetto, non apprezzabili all'atto della consegna
ed interferenti con il regolare andamento dei lavori appaltati;
che in data 15 marzo 2012, nel corso dell'esecuzione dei lavori,
era stato tranciato un cavidotto interrato di media tensione non
segnalato negli elaborati tecnici consegnati ad esso appaltatore;
che, in ragione dell'omessa indicazione dei sotto-servizi, con
nota dei 16 aprile 2012 esso appaltatore aveva comunicato alla
stazione appaltante che il cantiere doveva ritenersi in stato di
«sospensione di fatto», al fine di scongiurare pericoli per le
maestranze e disservizi al presidio ospedaliero; che a causa di
tale situazione esso appaltatore, in occasione del 1° S.A.L., in
data 18 maggio 2012 aveva firmato registro di contabilita'
formulando sei riserve; che esso appaltatore, a seguito di una
perizia di variante e suppletiva, aveva rinunciato a cinque delle
sei riserve gia' formulate, insistendo invece per la riserva
inerente all'andamento anomalo dei lavori; che soltanto in data
14 novembre 2012 la D.L. aveva disposto la sospensione parziale e
temporanea dei lavori al fine di attendere l'approvazione formale
della variante tecnica e suppletiva; che esso appaltatore,
proseguendo i lavori in modo irregolare, con il 3° S.A.L. aveva
confermato ed aggiornato le richieste risarcitorie gia' formulate
per la complessiva somma di euro 649.624,49, apponendo apposita
riserva rispetto alla quale la stazione appaltante non aveva
consentito l'accesso al procedimento di definizione in sede
amministrativa; che le ragioni risarcitorie inerenti ai lavori
eseguiti fino al 19 febbraio 2013 erano state fatte valere in un
giudizio civile proposto con atto di citazione notificato in data
11 luglio 2013 dinanzi al Tribunale di Trani; che, dopo la
ripresa dei lavori in data 8 gennaio 2013, si erano presentati
ulteriori impedimenti ed interferenze tali da spingere la
stazione appaltante a concedere una proroga contrattuale per
l'ultimazione dei lavori appaltati; che nel corso dei lavori si
era presentata l'esigenza di integrazioni impiantistiche
necessarie per la certificazione degli impianti e la relativa
messa in esercizio, le quali erano state realizzate da esso
appaltatore con il consenso della stazione altrettante e non
erano state considerate nei documenti contabili dell'appalto, il
che aveva indotto esso appaltatore, in occasione del 4° S.A.L.
del 15 ottobre 2013, ad aggiornare la riserva gia' posta ed a
formulare altre riserve risarcitorie (riserve nn. 7-8-9); che
ulteriori difficolta' operative avevano indotto la stazione
appaltante a concedere un'ulteriore proroga del termine di
consegna finale dei lavori al giorno 3 maggio 2014; che in data
14 febbraio 2014 esso appaltatore aveva comunicato l'ultimazione
dei lavori eseguibili ed in data 17 febbraio 2014 la stazione
appaltante aveva comunicato la sospensione dei lavori inerenti al
blocco operatorio; che quindi in data 17 febbraio 2014, in
occasione del 5° S.A.L., esso appaltatore aveva formulato una
riserva di importo complessivo pari a euro 2.145.621,73,
confermando cd aggiornando le riserve gia' formulate in
precedenza e formulando le nuove riserve nn. 10 e 11; che in data
4 agosto 2014, venute meno le predette cause ostative cd
accettate altre integrazioni, esso appaltatore aveva ripreso i
lavori appaltati, con scadenza concordata per il giorno 22 marzo
2015; che in occasione del 6° S.A.L. esso appaltatore aveva
formulato una riserva risarcitoria per un importo complessivo
pari a euro 4.115.445,76, ponendo ulteriori riserve (nn.
12-13-14-15); che il giorno 22 marzo 2015 la D.L. aveva
certificato l'ultimazione dei lavori; che in data 28 settembre
2015 era stato redatto il verbale finale dei lavori; che in data
15 aprile 2016 era stato emesso il certificato di collaudo
(collaudo approvato dalla stazione appaltante con deliberazione
n. 1354 del 23 giugno 2016), con conferma da parte di esso
appaltatore di tutte le riserve gia' formulate nel corso dei
lavori. La convenuta si era costituita in giudizio, deducendo
l'inammissibilita' delle riserve per omessa presentazione del
deposito cauzionale ex art. 23, legge regionale n. 13/2001
nonche' l'inammissibilita' cd infondatezza delle pretese
risarcitorie avanzate dall'attore, e pertanto aveva chiesto che
la domanda fosse rigettata. La causa, istruita mediante
ammissione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di
c.t.u. contabile, era decisa dal Tribunale di Bari, sezione
specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 197/2020.
(2) testuale (N.d.E.).
(3) v. Cass. Ord. n. 5903/2022.