IL TRIBUNALE DI TORINO
prima sezione penale
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona
dei seguenti magistrati:
dott.ssa Federica Bompieri, Presidente;
dott.ssa Alessandra Salvadori, giudice;
dott. Andrea Natale, giudice est.
Visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di:
M. C. G., nata a ... il ... sottoposta alla misura di
sicurezza della liberta' vigilata applicata in via provvisoria -
presente gia' presente, difesa di fiducia dall'avv. Alessandro
Magarelli del Foro di Torino, imputata per il reato di cui agli:
artt. 56, 628, commi 1,3-bis, codice penale, perche', per
procurarsi un ingiusto profitto, usando minaccia nei confronti della
persona offesa N. M., consistita nel puntare contro di lui un
coltello, il tutto all'interno dell'appartamento del N., poneva in
essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di
beni e denaro del N., non riuscendo nel suo intento per la reazione
della persona offesa ...
In ... il ...
Recidiva ex art. 99, codice penale.
All'esito dell'udienza del 7 luglio 2022 ha pronunciato la
seguente ordinanza.
1. Il procedimento a quo
Si procede - in presenza dell'imputata - con rito ordinario.
L'imputata e' accusata del delitto di tentata rapina pluriaggravata,
commessa con armi in danno del fidanzato N. M., all'interno di un
luogo di privata dimora (l'abitazione dello stesso N., ove, in quel
periodo, dimorava anche M. C.)
L'istruzione dibattimentale si e' tenuta all'udienza del 16
giugno 2022, esaminando la persona offesa N. M. e l'operatore di
polizia giudiziaria E. A. (componente della pattuglia di carabinieri
che ha tratto in arresto l'imputata). Alla stessa udienza e' stato
esaminato il perito dott. D., incaricato di valutare la sussistenza -
o meno - di una piena capacita' di intendere e di volere
dell'imputata (ritenuta grandemente scemata) e la sua pericolosita'
sociale (ritenuta sussistente).
All'udienza del 16 giugno 2022, le parti hanno rassegnato le
rispettive conclusioni (il pubblico ministero chiedendo la condanna
dell'imputata e l'applicazione in via provvisoria della misura di
sicurezza della liberta' vigilata; la difesa sollecitando
l'assoluzione o, in subordine, la riqualificazione del fatto come
minaccia aggravata, con applicazione - in ogni caso - della pena
minima edittale, con la diminuente di cui all'art. 89, codice penale
e le attenuanti generiche).
Prima di dare conto delle emergenze processuali - per quanto di
interesse nel presente incidente di legittimita' costituzionale - e'
utile rappresentare che la sig.ra M. e' stata tratta in arresto in
flagranza di reato in data ..., e quindi sottoposta alla misura
cautelare della custodia in carcere sino alla data del ... in tale
data, infatti, il Tribunale - con ordinanza del ... in conformita'
alla richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'applicazione in
via provvisoria della misura di sicurezza della liberta' vigilata
(contestualmente revocando la misura cautelare della custodia in
carcere, essendo le esigenze di prevenzione meglio garantite - in
equilibrio con il diritto alla salute - dalla misura di sicurezza
concretamente disposta).
2. Rilevanza della questione nel giudizio a quo
Prima di dare conto delle ragioni per cui il Tribunale ritiene la
questione non manifestamente infondata, e' necessario dare conto
della rilevanza della questione.
2.1. La ricostruzione del fatto
I fatti sono di semplice ricostruzione.
N. M. coltiva una relazione con l'imputata da circa dieci anni.
Nel corso di questo decennio, il sig. N. e la sig.ra M. hanno quasi
sempre convissuto in via continuativa, fatta eccezione per gli ultimi
due anni, durante i quali - a causa dei problemi personali
dell'imputata - la convivenza e' stata discontinua.
I problemi della sig.ra M. sono legati - come si vedra' - ad
alcune problematiche di natura psichiatrica e alla dipendenza da
sostanze. Nel periodo immediatamente antecedente ai fatti per cui si
procede, la sig.ra M. era stata qualche tempo lontana dal domicilio
di N., essendosi recata in ... Da qualche giorno, pero', la sig.ra M.
aveva fatto ritorno a casa del sig. N.
Il ... - per usare le parole del sig. N. - «succede
l'inevitabile»:
«E' tornata a casa, era abbastanza cosi' aveva usato quindi
era ... assume sostanze che fanno ... Dopodiche' ha cominciato a
cucinare, c'era una bottiglia di vino, avevo tolto tutti gli alcolici
da casa pero' c'era rimasta una bottiglia di vino; ha bevuto qualche
bicchiere credo, non piu' di mezza bottiglia ed e' stata quella la
cosa che l'ha fatta saltare in qualche modo, complice probabilmente
anche io che mi sono arrabbiato, ho preso la bottiglia, l'ho portata
via. Lei nulla, ha cambiato espressione, ha cominciato a lanciare
oggetti fuori dalla finestra; io ho cercato di fermarla, l'ho
fermata, gli ho dato uno schiaffo, l'ho scossa e poi mi sono fermato,
sono tornato a sedermi. Lei e' tornata con un coltello, non si capiva
bene cosa volesse fare, sicuramente non voleva colpirmi, sventolava
questo coltello, io tra l'altro ho agitato la mia mano e mi ha ferito
leggermente alla mano. Poi mi ha detto lei: «Adesso chiamo la
polizia», urlava: «Chiama la polizia ... chiama la polizia».
[deposizione N., ud. 16 giugno 2022, p. 6].
La «discussione» tra la sig.ra M. e il sig. N. prosegue
inasprendosi e, nell'immediato seguito, si verificano i fatti oggetto
del presente giudizio:
«poi e' venuta la faccenda dei soldi, come ripeto non e'
stata un tentativo di rapina e niente del genere, perche' mi ha
chiesto: «Dove hai i soldi?»; io gli ho detto: «Sono nella giacca».
Lei ha preso il portafoglio in mano, ha preso tra l'altro anche le
chiavi di casa e le chiavi della macchina che non sono mai piu' ...
che sono sparite; non ha preso i soldi, ha preso questo portafoglio,
me l'ha dato, mi ha detto: «Dammi i soldi»; io comincio a tirare
fuori un pezzettino per volta e restava li', li prendeva e davvero
non stava scappando, perche' se voleva scappare dalla polizia
prendeva i soldi e se ne andava. Ha aspettato. Quando e' arrivata la
polizia ha preso questo coltello, l'ha messo nella borsa ed e' scesa;
io sono andato alla finestra e ho visto che c'era la polizia, erano
carabinieri. Ho visto che c'erano i carabinieri e gli ho detto:
«Guardate che e' li'». Lei era ferma li' sul portone impalata, i
carabinieri l'hanno presa e da li' ha cominciato un po' il tira e
molla coi carabinieri».
[deposizione N., ud. 16 giugno 2022, p. 7].
Sebbene il sig. N. - evidentemente influenzato dal legame
affettivo che tuttora coltiva con l'imputata - abbia affermato di non
avere percepito questo segmento della vicenda come una rapina e di
non sentirsi minimamente «parte lesa» [deposizione N., ud. 16 giugno
2022, p. 7], e' indubbio che la condotta dell'imputata sia
sussumibile nel perimetro della fattispecie in contestazione.
Il fatto che N. M. abbia «consegnato» il denaro a M. C. non per
sua libera scelta, ma perche' coartato dalla minaccia del coltello e'
conclusione agevolmente ricavabile dalla ricostruzione sopra operata:
M. C. aveva gia' colpito, ferendolo, N. in un impeto d'ira [forse
volontariamente, forse no (come sostiene N.;); in ogni caso, il fatto
non e' oggetto di contestazione]; poco dopo tale aggressione, M. C.
domanda il denaro a N. M., continuando a tenere ostentatamente il
coltello lungo il fianco:
«Si', un taglietto. Mi ha detto: «Adesso dammi dei soldi,
dove hai messo il portafoglio?»: io le ho detto: «Non lo so»; «Dove
l'hai messo?»; ho detto: «Nella giacca». Lei e' andata nella giacca,
ha preso questo, ha preso le due chiavi di casa e le chiavi della
macchina; le chiavi le ha messe tutte in borsa e il portafoglio me lo
ha dato (...) [il coltello; n.d.e.] Probabilmente lo teneva lungo il
fianco, ma ...(...) C'e' stata questa pantomima di una banconota per
volta, dopodiche' quando gli ho detto: "Guarda che sono arrivati i
carabinieri", lei non ha preso tutti i soldi e non ha preso neanche
la roba dal portafoglio».
[deposizione N. ud. 16 giugno 2022, p. 11].
Dopo aver ottenuto il denaro da N., la sig.ra M. esce
dall'alloggio e - sempre monitorata dalla persona offesa - discende
le scale, trovando, pero', ad attenderla, proprio all'uscita dello
stabile, i carabinieri (che N. aveva gia' allertato nella prima fase
della vicenda).
I carabinieri sopraggiunti procedono al controllo della sig.ra
M., sorprendendola in possesso della somma di 400 euro (il denaro
appena sottratto a N.) e di un coltello [deposizione Carabiniere E.,
ud. 16 giugno 2022].
Nel corso dell'esame dibattimentale - emotivamente sofferto -
l'imputata ha sostanzialmente ammesso l'addebito, manifestando
rincrescimento e l'intenzione di sottoporsi ad un percorso di cure e
di affrancamento dalla dipendenza.
2.2. La qualificazione giuridica del fatto
Va detto che il Tribunale ritiene che la ricostruzione del fatto
promanante dalla persona offesa e dal carabiniere E. sia affidabile.
Nessuno dei due testimoni ha motivi per calunniare l'imputata e,
anzi, il sig. N. ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilita' per
attenuare la posizione processuale della persona cui e'
affettivamente legato.
La condotta sopra descritta e' correttamente qualificata come
tentativo di rapina: si e' detto che la condotta della sig.ra M. e'
da considerarsi univocamente minatoria e che la minaccia era
univocamente diretta ad ottenere la consegna di danaro: non e'
ragionevolmente possibile interpretare altrimenti la condotta di chi,
nel corso di una lite, colpisce un compagno con un coltello e, poi,
continuando a tenere ostentatamente il coltello lungo il fianco,
pretende la corresponsione di danaro.
Il delitto non e' giunto a consumazione solo perche' il sig. N.
aveva preventivamente allertato i carabinieri e perche' questi sono
sopraggiunti nell'arco di trenta secondi al massimo (deposizione E.
ud. 16 giugno 2022); sicche', la persona offesa non ha mai perso di
vista il bene appena sottratto e la sig.ra M. non ha potuto
consolidare l'impossessamento della refurtiva.
Il Tribunale ritiene altresi' correttamente contestata
l'aggravante di avere commesso il fatto utilizzando un'arma (art.
628, comma 3, n. 1, codice penale): la minaccia e' stata posta in
essere brandendo un coltello all'indirizzo della persona offesa.
Il Tribunale ritiene altresi' correttamente contestata
l'aggravante di avere commesso il fatto in luogo di privata dimora
(art. 628, comma 3, n. 3-bis, codice penale). Il fatto e' sicuramente
avvenuto all'interno dell'alloggio di N. M., chiaramente sussumibile
nel concetto di luogo di privata dimora.
La sussistenza dell'aggravante non e' esclusa dal fatto che la
sig.ra M. - a sua volta - dimorasse in quell'abitazione. Cio' perche'
l'art. 628, comma 3, n. 3-bis, codice penale, prevede l'aggravio di
pena evocando il luogo ove e' avvenuta la rapina (tentata o
consumata) e non le modalita' clandestine o le ragioni illegittime
per cui il rapinatore si trovava all'interno di un luogo di privata
dimora. Ad analoghe conclusioni e' pervenuta di recente (in un caso
in cui la rapina avvenne addirittura nella dimora del rapinatore e
non della vittima) la giurisprudenza di legittimita', con
un'interpretazione che il Tribunale ritiene di condividere:
«la circostanza aggravante della rapina commessa in luogo di
privata dimora, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, codice
penale, trova applicazione anche quando il fatto si sia svolto
all'interno dell'abitazione di uno degli agenti, in cui la vittima,
anche spontaneamente, si sia introdotta. (In motivazione, la Corte ha
aggiunto che, in tal caso, ricorre altresi' l'ipotesi della
commissione del fatto in «luoghi tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa», ai sensi della seconda parte del n. 3-bis cit.,
essendo la vittima privata della possibilita' di una efficace
reazione o comunque della possibilita' di richiedere aiuto)» [sez. 2
- , sentenza n. 32781 del 13 luglio 2021 Ud. (dep. 2 settembre 2021)
Rv. 281914 - 01].
E' solo il caso di aggiungere che il Tribunale ritiene anche che
la natura della relazione tra imputata e persona offesa - convivenza
more uxorio, peraltro caratterizzata da significativa discontinuita'
nell'ultimo periodo - non consenta di dare applicazione alla causa di
non punibilita' codificata dall'art. 649, codice penale [in senso
conforme, tra le altre, cfr. sez. 5 - , sentenza n. 37873 del 23
maggio 2019 Ud. (dep. 12 settembre 2019 ) Rv. 277757 - 0].
2.3. La capacita' di intendere e di volere dell'imputata
Essendo emersi elementi indicativi di una sofferenza psichiatrica
dell'imputata, il Tribunale ha disposto perizia medico-legale,
nominando perito il dott. D.
Il dott. D e' medico chirurgo specializzato in psichiatria; egli
- da anni - svolge attivita' di consulente o perito per gli uffici
giudiziari torinesi.
La competenza del dott. D. - oltre ad essere attestata
dall'esercizio pluri-decennale della professione e dalla frequente
attivita' di consulenza medico-legale espletata in sede giudiziaria -
non e' posta in discussione nemmeno dalla difesa.
Le valutazioni del dott. D. muovono dalla considerazione
dell'abbondante dato anamnestico (le relazioni dei diversi
professionisti che, negli ultimi anni hanno seguito M. C. sia per le
sue problematiche di dipendenza che per quelle psichiatriche; la CTU
svolta in sede civile nell'ambito del procedimento volto alla nomina
di un amministratore di sostegno in favore dell'imputata) e delle
risultanze del colloquio clinico effettuato dal perito.
L'attivita' valutativa e' svolta in modo aderente agli elementi
conoscitivi disponibili per il perito ed e' sviluppata in modo chiara
e lineare, con riferimenti ad accreditati dati di letteratura
scientifica.
Le valutazioni del dott. D. si pongono in linea con le
valutazioni dei professionisti che hanno precedentemente seguito la
sig.ra M.; esse hanno poi incontrato la sostanziale condivisione del
consulente tecnico incaricato dalla difesa, che ha concordato tanto
sulla diagnosi formulata dal dott. D, quanto sulle conseguenze che il
quadro psico-patologico determina sull'imputabilita' (capacita' di
intendere e di volere grandemente scemata) e sulle conseguenti
valutazioni sulla pericolosita' sociale.
Venendo allora alla sintesi delle conclusioni raggiunte dal dott.
D. - che il Tribunale ritiene chiare e convincenti e dalle quali non
ha ragione di discostarsi - occorre dare conto di quanto segue.
La sig.ra M. presenta un disturbo schizoaffettivo con sintomi
psicotici di tipo delirante (persecutorio e di trasformazione
corporea) e di alterazione dell'umore di tipo prevalentemente
disforico. Le alterazioni dell'umore sono «certamente gravi, sia
perche' sono costanti, sia perche' rappresentano la modalita' con cui
ella si rapporta con la realta'».
Oltre al disturbo schizoaffettivo, la sig.ra M. presenta un
disturbo correlato all'uso di sostanze, che ha anche comportato
l'insorgenza di danni organici.
Il dott. D. osserva che «l'effetto combinato di queste due
patologie fa si' che la sig.ra M. non possa mai prendere coscienza
della sua malattia» e - con specifico riferimento al periodo in cui
e' stata tenuta la condotta oggetto di imputazione - il perito rileva
che «in quel periodo, la sig.ra viveva una condizione di «confusione»
per l'effetto combinato dell'uso di sostanze e dei disturbi del tono
dell'umore e dell'ideazione».
Tale condizione - «che non e' possibile far risalire all'uso di
sostanze piuttosto che al disturbo psichiatrico» - ha determinato
«sia un'alterazione del rapporto con la realta', che soprattutto una
compromissione delle sue capacita' di controllare adeguatamente la
propria volonta'».
Di qui - e valorizzato il fatto che residuava una capacita' di
comprendere la gravita' dei propri agiti - il perito conclude
ritenendo che la capacita' di intendere e volere dell'imputata fosse,
al momento del fatto, grandemente scemata, sebbene non esclusa [cfr.
relazione peritale, in particolare, pp. 14-17].
E' solo il caso di aggiungere - in punto di fatto - che il
Tribunale ritiene che le caratteristiche concrete del vizio parziale
di mente rilevato dal perito abbiano giocato un ruolo concreto nella
commissione del delitto per cui si procede. Si e' detto che il vizio
di mente che affligge l'imputata si connota per una patologica
alterazione dell'umore di tipo prevalentemente disforico, con
alterazioni dell'umore «certamente gravi» e tali da influire
concretamente sulle modalita' con cui M. C. si rapporta con la
realta'. Nel caso in esame, si e' effettivamente verificata una
violenta e abnorme reazione - con passaggio all'atto - innescatasi su
un banale litigio domestico. A cio' si aggiunga che la dipendenza
patologica da sostanze (che si innesta sul disturbo schizoaffettivo
di cui si e' detto) costituisce un consistente impulso ad ottenere
denaro per supportare il fabbisogno di stupefacenti. Nel caso in
esame - con l'abnorme (e patologicamente condizionata) condotta
minatoria - l'imputata ha preteso l'elargizione di danaro proprio per
soddisfare questo bisogno.
3. La questione e la sua rilevanza nel giudizio a quo
Compiendo dunque la valutazione di fatto che rientra nella
responsabilita' del giudice comune (e, dunque, di questo Tribunale),
si ritiene che - allo stato dell'istruttoria sinora espletata -
l'ipotesi d'accusa non sia affatto smentita e si ponga pertanto la
concreta eventualita' che l'imputata, all'esito del giudizio, possa
essere condannata per il delitto a lei contestato.
Parimenti, il Tribunale ritiene che - allo stato degli atti -
trovi conferma anche la contestazione relativa agli elementi
circostanziali del reato [art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis, codice
penale].
Come visto, pero', la sig.ra M. si trova in una condizione
psico-patologica che giustifica il riconoscimento della diminuente
codificata dall'art. 89, codice penale.
Al tempo stesso, il comportamento processuale, la complicata
situazione sociale dell'imputata e la necessita' di giungere ad una
commisurazione della pena coerente con le esigenze di
risocializzazione costituzionalmente connesse all'irrogazione della
sanzione penale portano il Tribunale a pronosticare la concreta
eventualita' che, all'imputata, possano essere riconosciute le
circostanze attenuanti generiche.
Sennonche' - e qui si viene all'illustrazione della questione di
legittimita' costituzionale - nel caso in esame si presentano
circostanze di segno eterogeneo, da porre in bilanciamento tra loro.
Tuttavia, una delle circostanze aggravanti che dovrebbero entrare
nel giudizio di valenza [art. 628, comma 3, n. 3-bis, codice penale]
e', come noto, un'aggravante cd. privilegiata, in quanto sottratta al
bilanciamento, in forza di quanto previsto dall'art. 628, ultimo
comma, codice penale:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma,
numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti».
Il che implica che l'effetto delle circostanze attenuanti (artt.
89 e 62-bis, codice penale) potenzialmente in gioco nel giudizio a
quo potrebbe avere concreta incidenza sulla determinazione della
sanzione solo dopo che la pena base e' stata inasprita per effetto
dell'aggravante codice penale privilegiata.
Il senso letterale della disposizione dell'art. 628, ultimo
comma, codice penale e' estremamente chiaro e non si delineano
interpretazioni alternative del dettato normativa rispetto a quella
sopra delineata.
Il Tribunale dubita della legittimita' costituzionale (in
relazione agli articoli 3, 27, commi 1 e 3, della Costituzione) di
tale meccanismo di rilievo privilegiato di talune circostanze
aggravanti, quando - nel giudizio di bilanciamento -concorra la
circostanza attenuante (inerente la persona del colpevole) codificata
dall'art. 89, codice penale.
4. Non manifesta infondatezza della questione
La questione qui sollevata riecheggia, evidentemente, recenti
arresti della giurisprudenza costituzionale.
Come e' noto, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, codice
penale, «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 89, codice penale, sulla
circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto
comma, codice penale». [sentenza n. 73 del 2020, nel cui solco si
colloca poi - con riferimento alla attenuante prevista dall'art. 116,
comma 2, codice penale - la sentenza n. 55 del 2021].
Nelle citate decisioni, la Corte costituzionale ha adottato
argomenti che rilevano anche nel caso in esame.
Fermo il richiamo alla propria giurisprudenza in materia di
sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore [«sindacabili
soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o
nell'arbitrio»; Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020,
considerato in diritto 4.1.], la Corte costituzionale ha evidenziato
che,
«il principio di proporzionalita' della pena rispetto alla
gravita' del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di
una lettura congiunta degli articoli 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione (a partire almeno dalla sentenza n. 343 del 1993; in
senso conforme, ex multis, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018,
n. 236 del 2016), esige in via generale che la pena sia adeguatamente
calibrata non solo al concreto contenuto di offensivita' del fatto di
reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo
espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018). E il quantum
di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal
contenuto della volonta' criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del
dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che
hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo
piu' o meno rimproverabile».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, considerato
in diritto 4.2.]
Sennonche', il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale
nella decisione appena citata introduce nel giudizio di
proporzionalita' della risposta sanzionatoria un parametro - per
cosi' dire - «ulteriore» rispetto a quelli tradizionalmente implicati
in tale valutazione. Se la tradizionale giurisprudenza costituzionale
valuta la proporzionalita' della risposta sanzionatoria «al metro»
dei parametri costituzionali dettati dagli articoli 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, nella sentenza n. 73 del 2020 si evidenzia
come - nel giudizio di proporzionalita' - debba entrare in gioco un
ulteriore parametro costituzionale, dettato dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione (principio della personalita' della
responsabilita' penale).
Analoghi schemi argomentativi - e analogo rilievo al principio di
personalita' della responsabilita' penale scolpito dall'art. 27,
primo comma, della Costituzione - sono valorizzati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 55 del 2021 [considerato in diritto
n. 8].
Di qui - secondo la giurisprudenza costituzionale -
l'incostituzionalita' del divieto assoluto imposto dall'art. 69,
ultimo comma, codice penale, di prevalenza della circostanza
attenuante prevista dall'art. 89, codice penale, rispetto alla
recidiva reiterata:
«il divieto in esame d'altra parte comporta una indebita
parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore
essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di
rimproverabilita' soggettiva che li connota: con un risultato che la
giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti
considerato di per se' contrario all'art. 3 della Costituzione
(sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalita'
rieducativa e all'esigenza di «personalizzazione» della pena».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, considerato
in diritto 4.3]
Come anticipato, in questo giudizio, l'incidenza dell'attenuante
di cui all'art. 89, codice penale, e' condizionata dalla ricorrenza
dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, codice penale
(ai sensi dell'art. 628, ultimo comma, codice penale).
Si pone dunque - in termini analoghi - la questione della
legittimita' costituzionale di vincoli al giudizio di bilanciamento.
Il Tribunale non ignora la diversita' intercorrente tra il
meccanismo derogatorio che qui viene in rilievo e quello
originariamente codificato dall'art. 69, ultimo comma, codice penale
[e censurato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 73 del 2020
e n. 55 del 2021]. Nell'art. 69, codice penale, la circostanza
attenuante - a fronte della recidiva reiterata - non poteva esplicare
effetto (se non in termini di «neutralizzazione» della recidiva
qualificata); nell'art. 628, ultimo comma, codice penale, invece,
l'attenuante di cui all'art. 89, codice penale, puo' concretamente
esplicare effetto, sebbene partendo da una dimensione sanzionatoria
che e' aggravata «a monte» dalla concorrenza delle circostanze
privilegiate.
Il Tribunale nemmeno ignora che la Corte costituzionale - con
riferimento ad un analogo meccanismo di privilegio dell'incidenza di
determinate aggravanti (art. 624-bis, quarto comma, codice penale) -
ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale,
rilevando (in sintesi): (a) la non irragionevolezza di una scelta
discrezionale del legislatore che accordi tutela privilegiata ai
luoghi di privata dimora (con conseguente ragionevolezza di una
risposta sanzionatoria piu' severa); (b) la diversita' del divieto di
bilanciamento sancito dall'art. 624-bis, codice penale, rispetto al
meccanismo derogatorio previsto dall'art. 69, ultimo comma, codice
penale [«Il divieto di bilanciamento sancito dall'art. 624-bis,
quarto comma, codice penale, opera tuttavia in base a un modello
differente rispetto a quello della recidiva reiterata, in quanto, se
da un lato e' precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di
prevalenza, cosi' rafforzandosi il «privilegio» delle aggravanti,
dall'altro e' pero' stabilito che le diminuzioni di pena per le
attenuanti siano comunque apportate, a valere «sulla quantita' della
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze
aggravanti»; Corte costituzionale, sentenza n. 117 del 2021,
considerato in diritto 9.3].
Tuttavia, il Tribunale ritiene che gli argomenti spesi dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 2020 conservino la loro
valenza anche nel caso qui in esame (pur nella diversita' del
meccanismo derogatorio previsto dall'art. 69, ultimo comma, codice
penale, rispetto a quello sancito dall'art. 628, quarto comma, codice
penale).
Nella piu' volte citata sentenza n. 73 del 2020 la Corte
costituzionale si e' soffermata sulla ratio che presiede
all'introduzione dell'attenuante di cui all'art. 89, codice penale,
ricollegandola direttamente al principio di personalita' della
responsabilita' penale; in presenza di patologie o disturbi
significativi della personalita', come quelli che la scienza
medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla
totalmente, la capacita' di intendere e di volere,
«l'autore puo' si' essere punito per aver commesso un reato
che avrebbe pur sempre potuto - secondo la valutazione
dell'ordinamento - evitare, attraverso un maggiore sforzo della
volonta'; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa
rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato
a compiere una condotta identica, in condizioni di normalita'
psichica».
La valorizzazione di questa condizione di «minor
rimproverabilita'» per la persona con vizio di mente tale da scemare
grandemente la capacita' di intendere e di volere si salda poi -
nella lettura della Corte costituzionale - al principio di
proporzione (art. 3 e 27, comma 3, della Costituzione) e, come
anticipato, al principio di personalita' della responsabilita' penale
(art. 27, comma 1, della Costituzione).
«Il principio di proporzionalita' della pena desumibile dagli
articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione esige insomma, in
via generale, che al minor grado di rimproverabilita' soggettiva
corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe
applicabile a parita' di disvalore oggettivo del fatto, «in modo da
assicurare altresi' che la pena appaia una risposta - oltre che non
sproporzionata - il piu' possibile "individualizzata", e dunque
calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del
mandato costituzionale di "personalita'" della responsabilita' penale
di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione" (sentenza n. 222
del 2018)».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, considerato
in diritto 4.2.]
«la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il
quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione
della rimproverabilita' soggettiva dell'agente, ed e' pertanto
riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale
«costituzionalmente orientato», cosi' come ricostruito dalla
giurisprudenza di questa Corte: giurisprudenza che - dalla sentenza
n. 364 del 1988 in poi - individua nella rimproverabilita' soggettiva
un presupposto essenziale dell'an dell'imputazione del fatto al suo
autore, e conseguentemente dell'applicazione della pena nei suoi
confronti».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, considerato
in diritto 4.3.]
Ne discende che la presenza di vincoli rispetto al giudizio di
bilanciamento con la circostanza attenuante codificata dall'art. 89,
codice penale, rischia di comportare:
«una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di
fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso
grado di rimproverabilita' soggettiva che li connota: con un
risultato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai
risalenti considerato di per se' contrario all'art. 3 della
Costituzione (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla
finalita' rieducativa e all'esigenza di "personalizzazione" della
pena».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020. considerato
in diritto 4.3.]
Il punto che la Consulta valorizza per «segnare» la indebita
parificazione tra situazioni diverse e' chiarito nei seguenti
termini:
«Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire,
nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella
che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravita' oggettiva,
ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di
normalita' psichica, e pertanto pienamente capace - al momento del
fatto - di rispondere all'ammonimento lanciato dall'ordinamento,
rinunciando alla commissione del reato. E cio' anche laddove il
giudice - come nel caso del giudizio a quo - ritenga che le patologie
o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua
personalita', da rendergli assai piu' difficile la decisione di
astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l'ammonimento
lanciatogli con le precedenti condanne».
[Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020, considerato
in diritto 4.3.].
Un analogo vulnus si determina - secondo il Tribunale - con il
privilegio attribuito a determinate circostanze aggravanti del
delitto di rapina rispetto alla circostanza attenuante prevista
dall'art. 89, codice penale.
Si verrebbero a parificare situazioni diverse (l'autore di reato
che abbia agito in condizioni di normalita' psichica vs. l'autore di
reato affetto da vizio parziale di mente), con potenziale contrasto
con il dettato dell'art. 3 della Costituzione.
Si verrebbe a determinare un inasprimento del regime
sanzionatorio, tale da potere comportare l'applicazione di pene
potenzialmente sproporzionate rispetto al grado di colpevolezza
dell'imputato (con potenziale contrasto dell'art. 628, comma 4,
codice penale, rispetto al principio di proporzionalita' della
risposta sanzionatoria discendente dagli articoli 3 e 27, comma 3,
della Costituzione).
Si verrebbe a misconoscere - o quantomeno fortemente
sottovalutare - la valenza della diminuita rimproverabilita'
soggettiva dell'autore di reato semi-imputabile, con sacrificio del
principio di personalita' della responsabilita' penale discendente
dall'art. 27, comma 1, della Costituzione.
Del resto, vi e' un ulteriore argomento che segnala l'intrinseca
irragionevolezza del meccanismo di privilegio di determinate
aggravanti cosi' come e' oggi codificato dall'art. 628, comma 4,
codice penale.
Come emerge dal dato testuale, il meccanismo derogatorio alle
ordinarie regole di bilanciamento non e' destinato ad operare nel
caso in cui - con le aggravanti privilegiate - concorra la
circostanza attenuante prevista dall'art. 98, codice penale. ()
Il mantenimento della piena operativita' del giudizio di
bilanciamento in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 98,
codice penale, e' frutto di un emendamento (AC 2180, emendamento
16.1) proposto dai relatori in sede di esame in Commissione
referente, alla Camera dei deputati, alla seduta del 28 aprile 2009;
dalla verbalizzazione sintetica di quella seduta (reperibile sul sito
istituzionale della Camera dei deputati) non emerge pero'
l'esplicitazione delle ragioni di tale proposta di emendamento
(successivamente recepita nel cd. maxi - emendamento poi proposto dal
Governo). Analoga assenza di esplicitazione della ratio emerge dalla
lettura della relazione svolta in assemblea alla seduta del 30 aprile
2009 (pag. 62 del verbale di seduta).
E' vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha
rilevato «la diversita' di situazioni che intercorre tra
seminfermita' mentale e minore eta'» [Corte costituzionale, sentenza
n. 120 del 1977, considerato in diritto n. 2, in relazione
all'istituto del perdono giudiziale]. Nondimeno e' innegabile - come
rilevato in dottrina - che la diminuzione di pena prevista dall'art.
98, comma 1, codice penale, si ancora ad una valutazione del
legislatore che - in una piu' marcata prospettiva rieducativa e di
personalizzazione della risposta sanzionatoria - tiene conto del
minor grado di rimproverabilita' riscontrabile in chi (il minore
imputabile) non ha ancora maturato un livello di capacita'
intellettive, volitive ed affettive tali da consentirgli una
capacita' di autodeterminazione paragonabile alle persone adulte e
pienamente capaci.
Tant'e' che - in giurisprudenza - si e' ritenuta
«l'obbligatorieta' della riduzione della pena» codificata dall'art.
98, codice penale [sez. 4, sentenza n. 10134 del 20 ottobre 2020 Ud.
(dep. 16 marzo 2021) Rv. 281132 - 01; sez. 3, sentenza n. 33004 del 7
aprile 2015 Ud. (dep. 28 luglio 2015) Rv. 264193 - 0; sez. 3,
sentenza n. 42105 dell'11 ottobre 2007 Ud. (dep. 15 novembre 2007)
Rv. 238261 - 0].
E certo non casualmente, la circostanza attenuante codificata
dall'art. 98, codice penale, trova collocazione sistematica nello
stesso capo I del titolo IV del libro I del codice penale ove trova
sede l'art. 89, codice penale.
E altrettanto non casualmente, la diminuzione di pena prevista
dall'art. 98 e dall'art. 89, codice penale, e' identica.
Tuttavia, l'art. 628, comma 4, codice penale «consente» la piena
possibilita' di incidere nel giudizio di bilanciamento in presenza
della circostanza attenuante inerente la persona del colpevole
codificata dall'art. 98, codice penale (tra le cui ratio - come si e'
visto - e' identificabile la valutazione di minore
rimproverabilita').
Viceversa, e' previsto che una, per molti versi analoga,
circostanza attenuante inerente la persona dell'autore di reato (art.
89, codice penale) sia destinata a soccombere (ed operare solo dopo
l'inasprimento di pena determinato dalle aggravanti privilegiate).
In questa prospettiva, la scelta del legislatore del 2009 di
differenziare, all'ultimo comma dell'art. 628, codice penale, il
trattamento dei casi riconducibili agli articoli 89 e 98, codice
penale, appare irragionevole e in frizione con l'art. 3 della
Costituzione. Di qui la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
5. La questione di legittimita' costituzionale
In conclusione: il Tribunale ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
relativa al contrasto tra gli articoli 3, 27, commi 1 e 3, della
Costituzione e la previsione dell'art. 628, comma 4, codice penale,
per cui - per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628
comma 3, n. 3-bis, codice penale - la diminuzione di pena prevista
dall'art. 89, codice penale, possa operare solo sulla quantita' di
pena risultante dall'aumento conseguente alla aggravante
privilegiata.
Non si danno interpretazioni del testo della legge capaci di
risolvere sul piano ermeneutico il contrasto rilevato.
Alla luce delle ragioni che precedono, il Tribunale - dovendo
applicare una pena alla cui determinazione concorrono l'aggravante
privilegiata (art. 628, comma 3, n. 3-bis, codice penale) e
l'attenuante del cd. vizio parziale di mente (art. 89, codice penale)
[ed essendo dunque la quesitone rilevante nel giudizio a quo] -
ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 628, ultimo comma, del codice penale, «nella
parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 89, codice penale, sulle
circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3-bis della
medesima disposizione di legge».
Per tale ragione, il processo deve essere sospeso e gli atti
trasmessi alla Corte costituzionale.