Ricorso ex art. 127 della costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in
persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2
della legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2022, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto
2022, recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.a.
nell'anno 2020», come da delibera del Consiglio dei ministri del 28
Settembre 2022.
In data 5 agosto 2022 e' stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge Regionale n. 17 del 4
agosto 2022, recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM
S.p.a. nell'anno 2020»
Il provvedimento in esame, agli articoli 1 e 2 si pone in
contrasto con diverse disposizioni costituzionali.
Pertanto, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 17/2022, affinche' ne
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, sulla base del
seguente
Motivo
Articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/2022: illegittimita'
per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e) ed 81 terzo
comma Cost., nonche' dell'art 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e
del principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo
n. 118/2011 (norme interposte).
L'art. 1 («Riconoscimento della legittimita' di debito fuori
bilancio in assenza di preventivo impegno di spesa») della legge
regionale n. 17/2022 cosi' dispone:
1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive
modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta la legittimita' del
debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo
di euro 16.357,73, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM
S.p.a. nell'anno 2020».
L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale n. 17/2022
cosi' dispone:
1. Al finanziamento dei debiti di cui all'art. 1, dell'importo
complessivo di euro 16.357,73 si provvede mediante utilizzo del
bilancio di previsione 20212023, esercizio 2021, con prelievo da:
=====================================================================
| Importo debito | Capitolo di bilancio |
+============================+======================================+
|16,357,73 |61052 |
+----------------------------+--------------------------------------+
|16,357,73 |Totale |
+----------------------------+--------------------------------------+
Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli
117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo comma, Cost., poiche'
incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' sulla copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., attuati
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, nonche' dal
principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 allo stesso decreto
legislativo n. 118/2011 - norme interposte.
In particolare, l'art. 2 (Norma finanziaria) della legge
regionale individua la copertura degli oneri discendenti dal
riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1 a valere
sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,
ormai decorso.
Tale modalita' di copertura finanziaria viola il principio
contabile dell' annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 118/2011, il quale recita:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano
la propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1...».
L'allegato 1 espone al § 1 il suddetto principio contabile:
«1. Principio della annualita'. I documenti del sistema di
bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione
coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di
bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla
base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte
temporale almeno triennale»..
Si richiama, inoltre, quanto previsto dal principio applicato 9.1
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 in materia di
debiti fuori bilancio, per il quale,
L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando
l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le
relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il
riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il
debito fuori bilancio e' riconosciuto.»
Come confermato dalla Regione, la copertura indicata nelle norme
finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenienti
nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, mentre avrebbe
dovuto fare riferimento all'anno 2022, nel quale il debito fuori
bilancio e' stato riconosciuto.
«Non spetta alla Regione disciplinare unilateralmente il sistema
contabile e di bilancio, in quanto non possono essere sottratte alla
competenza esclusiva statale le materie «sistema tributario e
contabile dello Stato», «armonizzazione dei bilanci pubblici» e
«perequazione delle risorse finanziarie», laddove la sede di tale
disciplina e' individuata nel testo del decreto legislativo n.
118/2011.
Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potesta'
legislativa esclusiva in materia di contabilita' pubblica ex art. 117
lettera e) Cost., ha assegnato infatti alla richiamata fonte
legislativa una posizione di assoluta preminenza nel contesto dell'
armonizzazione contabile.
Pertanto, atteso che la legge in esame e' stata approvata dal
Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti
dalle predette leggi viola il principio contabile dell' annualita'
del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011,
che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e) Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta anche
priva di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo
comma, Cost..
Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una modalita' di
copertura finanziaria che viola il principio contabile
dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi e maggiori
oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento.
Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi del citato art.
81, comma, 3 Cost., ogni disposizione legislativa che importi nuovi o
maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, considerato
che «il principio in esame, in quanto presidio degli equilibri di
finanza pubblica, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di
nonne interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola
generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di
effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.
Pertanto, il sindacato di costituzionalita' sulle modalita' di
copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso,
nel volgere del tempo» (sentenza n. 244 del 2020).
Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 «le
leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di
minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche
devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione
della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e
pluriennali».
Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza di
chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira e a
cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ragion per cui la
copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente
sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in
equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in
esercizi futuri.
La giurisprudenza della Corte ha, peraltro, precisato che le
citate disposizioni statali sono meramente specificative del
principio dell'equilibrio di bilancio, sicche' questo opera
direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo, sentenza
124/2022).
Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, gli
articoli in esame sono, pertanto, da ritenersi illegittimi per
contrasto con 1' art. 117, secondo comma, lettera e) (armonizzazione
dei bilanci pubblici) e con l'art. 81, terzo comma (copertura
finanziaria) Cost.