ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  16-septies,
comma 2, lettera g),  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 dicembre 2021, n. 215, promossi dal Tribunale  ordinario  di
Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1°
febbraio 2022, dal Tribunale ordinario di  Cosenza,  in  funzione  di
giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 febbraio  2022,  e  dal
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,  in  funzione  di
giudice dell'ottemperanza, con tre ordinanze del 28 febbraio  2022  e
con due ordinanze del 24  marzo  2022,  iscritte  rispettivamente  ai
numeri 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67  del  registro  ordinanze  2022  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  10,  17,
19, 20 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione della Casa di cura  Scarnati  srl,
della ITOP spa Officine Ortopediche e della Vittoria SPE srl, nonche'
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica e nella camera di  consiglio  del  18
ottobre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; 
    uditi gli avvocati Enzo Paolini per la Casa di cura Scarnati srl,
Antonio Borraccino per la ITOP spa Officine Ortopediche e  l'avvocato
dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 1° febbraio 2022, iscritta al  n.  15  reg.
ord. 2022, il Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di  giudice
dell'esecuzione,   ha    sollevato    questioni    di    legittimita'
costituzionale «dell'art. 117, quarto comma, del D.L. n. 34 del 2021,
convertito in legge n. 77 del 2021» - da intendersi tuttavia riferite
all'art. 16-septies,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e  fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze  indifferibili),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 - per  violazione
degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    Il rimettente espone di essere  investito  di  una  procedura  di
espropriazione presso terzi instaurata dalla Medical System  spa  nei
confronti  dell'Azienda  sanitaria  provinciale  di   Crotone,   gia'
rinviata in attesa della definizione  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale promosso da altri giudici in relazione al sopravvenuto
art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, per  fronteggiare  l'emergenza
causata dalla diffusione del COVID-19, aveva disposto la  sospensione
delle  azioni  esecutive  nei  confronti  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 31
dicembre 2021 dall'art. 3, comma 8,  del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21. 
    Il  Tribunale  di  Crotone  aggiunge  che,  avendo  questa  Corte
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di  tale  proroga  con  la
sentenza n. 236  del  2021,  esso  dovrebbe  emanare  l'ordinanza  di
assegnazione della somma in favore della creditrice procedente, ma di
essere a cio'  impedito  dall'ulteriore  sopravvenienza  della  norma
censurata, la  quale  ha  disposto  l'improcedibilita'  delle  azioni
esecutive nei confronti degli enti sanitari  della  Regione  Calabria
fino al 31 dicembre 2025. 
    Ad avviso del rimettente, questa disposizione  violerebbe  l'art.
24 Cost., imponendo ai creditori degli enti  del  servizio  sanitario
regionale un sacrificio  in  termini  di  effettivita'  della  tutela
giurisdizionale non bilanciato da misure di tutela equivalente. 
    Sarebbe altresi' violato l'art. 111 Cost., sotto il profilo della
"parita' delle armi", essendosi introdotta  una  fattispecie  di  ius
singulare   in   favore   dell'esecutato   pubblico   e   in    danno
dell'esecutante privato. 
    Infine, sarebbero lesi i principi di eguaglianza e ragionevolezza
di cui all'art. 3  Cost.  (parametro  non  indicato  nel  dispositivo
dell'ordinanza di rimessione), per la disparita' di  trattamento  tra
analoghe posizioni creditorie, indotta dalla previsione di «un blocco
sistematico in un'unica regione del territorio nazionale». 
    Il giudice a quo insiste sulla notevole estensione temporale  del
blocco, che, a suo avviso, si risolverebbe nella caducazione ex  lege
del  vincolo  del  pignoramento,  peraltro  a  detrimento  di  quella
medesima tempestivita' del pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
enti sanitari che la norma censurata dichiara di voler garantire. 
    Quest'ultima  neppure  potrebbe  giustificarsi  con   riferimento
all'emergenza da diffusione del COVID-19, essendo invece testualmente
motivata dalla  necessita'  di  favorire  il  rientro  dal  disavanzo
sanitario della Regione Calabria, esigenza «non  certo  improvvisa  e
ignota». 
    Il rimettente evoca la sentenza di questa Corte n. 186 del  2013,
che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   di   un'altra
previsione di improcedibilita', «modello  di  riferimento  utilizzato
per l'art. 117 cit. e anche nel caso di specie». 
    1.1.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    L'interveniente assume che la norma censurata sia finalizzata  ad
assicurare - in attuazione della sentenza n. 168 del 2021  di  questa
Corte - un'ordinata gestione della  liquidita'  degli  enti  sanitari
della  Regione  Calabria,  e  che   pertanto,   «quale   disposizione
funzionale a sanare il dissesto finanziario della sanita'  calabrese,
non [possa] definirsi manchevole di una ponderazione tra  l'interesse
alla tutela del credito  e  quello  della  tutela  della  salute,  in
un'ottica  di  dovere  di  solidarieta'  sociale  che   richiede   il
temporaneo sacrificio  di  alcuni  interessi  a  beneficio  di  altri
maggiormente esposti». 
    Secondo l'Avvocatura,  la  disposizione  censurata  non  verrebbe
attinta dalla ratio della citata sentenza n. 236  del  2021,  che  ha
giudicato  sproporzionato  e  irragionevole  non  il   blocco   delle
esecuzioni in se', ma «esclusivamente una proroga di lungo corso». 
    1.2.-  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Vittoria  SPE   srl,
creditrice dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, intervenuta
nella procedura espropriativa davanti al  Tribunale  di  Crotone  con
istanza del 24 marzo 2022, in data quindi successiva all'ordinanza di
rimessione. 
    1.3.-  Ha  depositato  opinione  in  qualita'  di  amicus  curiae
l'Associazione  Coordinamento  Ospedalita'   Privata   (ACOP),   ente
rappresentativo di strutture sanitarie accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
    L'opinione, ammessa  con  decreto  presidenziale  dell'11  luglio
2022, insiste sul carattere elusivo della disposizione censurata, che
avrebbe sostanzialmente riproposto il blocco delle  esecuzioni  oltre
la durata giudicata tollerabile da questa Corte con  la  sentenza  n.
236 del 2021, e cio' soltanto nei confronti degli enti sanitari della
Regione Calabria e per un tempo abnorme. 
    2.- Con ordinanza del 21 febbraio 2022, iscritta al  n.  39  reg.
ord. 2022, il Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di  giudice
dell'esecuzione, ha sollevato  anch'esso  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n.
146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt.  24  e  111
Cost. 
    Premesso di essere investito di numerose procedure  espropriative
nei  confronti  dell'Azienda  sanitaria   provinciale   di   Cosenza,
nell'ambito delle quali gli accertamenti contabili hanno  evidenziato
ampia capienza dei fondi di tesoreria, il  Tribunale  di  Cosenza  fa
interamente  proprie  le  censure  del  Tribunale  di  Crotone,   che
trascrive in ordinanza. 
    2.1.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate, sulla base di argomenti coincidenti con quelli opposti  alla
rimessione del Tribunale di Crotone. 
    2.2.- Si e' costituita in giudizio la Casa di cura Scarnati  srl,
creditrice procedente,  invocando  l'accoglimento  delle  censure  in
ragione  del  carattere  elusivo  della  disposizione  rispetto  alla
menzionata sentenza n. 236 del 2021. 
    2.3.- A  questa  pronuncia  si  richiama  altresi'  la  ITOP  spa
Officine Ortopediche, anch'essa creditrice  procedente,  costituitasi
in  giudizio  per  sollecitare  la  declaratoria  di   illegittimita'
costituzionale in riferimento, oltre che agli artt. 24 e  111  Cost.,
anche agli artt. 3 e 32 Cost., attesa l'irragionevolezza di un blocco
esecutivo che indirettamente danneggerebbe, in uno  ai  fornitori  di
presidii sanitari, il diritto alla salute dei cittadini calabresi. 
    3.- Con tre distinte ordinanze del 28 febbraio 2022, iscritte  ai
numeri 48, 51 e  52  reg.  ord.  2022,  il  Tribunale  amministrativo
regionale per la Calabria, in funzione di giudice  dell'ottemperanza,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale della  medesima
disposizione censurata dagli altri rimettenti, per  violazione  degli
artt. 24 e 113 Cost. 
    Quale giudice dell'ottemperanza di titoli  definitivi  emessi  da
giudici ordinari nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di
Crotone e di Cosenza, il Tribunale rimettente, sulla premessa che  la
disposizione di blocco si applichi anche ai giudizi  di  ottemperanza
de quibus in ragione della  loro  natura  esecutiva,  reputa  violato
l'art.  24  Cost.,  per   il   diniego   di   accesso   alla   tutela
giurisdizionale  in  executivis,  non  compensato  da  alcuna  misura
alternativa, e per l'ingiustificata disparita' tra debitore  pubblico
e creditori privati, tra i quali ultimi «possono ben esservi soggetti
socialmente o economicamente svantaggiati». 
    Ad avviso del TAR Calabria, la violazione dell'art. 24 Cost.  «si
apprezza, trattandosi di giudizio di ottemperanza davanti al  giudice
amministrativo, anche in combinato disposto con  l'art.  113  Cost.»,
giacche' quest'ultimo assicura sempre la tutela  giurisdizionale  dei
diritti innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa. 
    In definitiva, la norma  censurata  replicherebbe  i  profili  di
illegittimita' costituzionale evidenziati dalle sentenze n.  186  del
2013 e n. 236  del  2021  riguardo  alle  anteriori  disposizioni  di
paralisi esecutiva. 
    3.1.- Nei tre giudizi e' intervenuto il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    Ribadito  il  nesso  attuativo  tra  la  norma  censurata  e   la
menzionata  sentenza  n.  168  del  2021,  l'interveniente  torna  ad
assumere la necessita' del blocco delle esecuzioni in funzione di  un
ordinato  risanamento   finanziario   della   sanita'   calabrese   e
l'inapplicabilita'  alla  fattispecie  qui  in  esame   della   ratio
decidendi di cui alla sentenza n. 236 del 2021. 
    3.2.- Nel giudizio di cui al n. 48 reg. ord. 2022  ha  depositato
ulteriore opinione di amicus curiae l'ACOP, per denunciare nuovamente
il carattere elusivo della censurata disposizione rispetto alla  piu'
volte citata sentenza n. 236 del 2021. L'opinione  e'  stata  ammessa
con decreto presidenziale dell'11 luglio 2022. 
    4.- Con due ulteriori ordinanze del 24 marzo  2022,  iscritte  ai
numeri 66 e 67 reg. ord.  2022,  il  TAR  Calabria,  in  funzione  di
giudice dell'ottemperanza, ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale sovrapponibili - per oggetto, parametri e argomenti  -
a quelle gia' prospettate dallo stesso rimettente. 
    4.1.- Del pari coincidenti sono le ragioni esposte dal Presidente
del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in questi  giudizi  per
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, onde tornare  a  chiedere
che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate. 
    5.- In tutti i giudizi il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha depositato memoria illustrativa. 
    Ribadita  l'impostazione  della  propria   difesa,   l'Avvocatura
richiama la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 204  del  2022,
che a suo avviso conterrebbe «affermazioni assai rilevanti» nel senso
della non fondatezza delle questioni odierne. 
    5.1.- Con  tale  ordinanza  questa  Corte  ha  pronunciato  sulle
reiterate questioni inerenti l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34  del
2020,   come   convertito,   e   relativa   proroga,    dichiarandole
manifestamente inammissibili (quelle identiche ad altre gia' accolte)
e manifestamente infondate (quelle identiche ad altre gia' respinte),
altresi' evidenziando incidentalmente che l'art. 16-septies del  d.l.
n. 146 del 2021, come convertito, ha introdotto una misura del  tutto
nuova, per ratio, soggetti e tempi. 
    6.- Nel giudizio di cui al n. 15 reg.  ord.  2022  ha  depositato
memoria la Vittoria SPE srl e in quello di cui al  n.  39  reg.  ord.
2022 la ITOP spa. 
    Quest'ultima insiste sulle  doglianze  di  lesione  della  tutela
giurisdizionale  e  di  alterazione  della   parita'   delle   parti,
sull'assunto che il contestato blocco delle azioni esecutive «non  e'
giustificato da esigenze transitorie, non e' limitato nel tempo e non
e' controbilanciato da valide alternative». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- I Tribunali ordinari di Crotone (reg. ord. n. 15 del 2022)  e
di Cosenza (reg. ord. n.  39  del  2022),  entrambi  in  funzione  di
giudice dell'esecuzione, hanno sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n.
146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 3, 24 e 111
Cost. 
    La medesima disposizione e' stata censurata, per violazione degli
artt. 24 e 113 Cost., anche dal  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, con cinque
distinte ordinanze (iscritte ai numeri 48, 51, 52, 66 e 67 reg.  ord.
2022). 
    1.1.- I rimettenti sono investiti di procedure per espropriazione
o ottemperanza  instaurate  nei  confronti  delle  Aziende  sanitarie
provinciali di Crotone e di Cosenza da  creditori  muniti  di  titoli
esecutivi di formazione giudiziale. 
    I Tribunali rappresentano di  non  poter  procedere  per  effetto
della norma censurata,  avendo  questa  disposto  la  paralisi  delle
azioni esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli
enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025. 
    1.2.- Ad avviso del  Tribunale  di  Crotone  -  e  di  quello  di
Cosenza, che ne richiama per intero gli argomenti -, la  disposizione
violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
    Infatti,   essa   lederebbe   i   principi   di   eguaglianza   e
ragionevolezza,  per  la  disparita'  di  trattamento  tra   analoghe
posizioni  creditorie,  determinata  da  «un  blocco  sistematico  in
un'unica regione del  territorio  nazionale»;  lederebbe  inoltre  il
diritto dei creditori alla tutela  in  executivis,  attesa  l'abnorme
durata della previsione di improcedibilita'  e  l'assenza  di  misure
alternative di soddisfacimento; altererebbe infine la  parita'  delle
parti nel processo, a causa dello ius singulare introdotto  a  favore
dell'esecutato pubblico e in danno dell'esecutante privato. 
    Insieme all'art. 24 Cost.,  il  TAR  Calabria  evoca  l'art.  113
Cost.,  quale  presidio  della  tutela  giurisdizionale  dei  diritti
innanzi agli organi della giustizia amministrativa. 
    A sostegno delle  censure,  i  giudici  a  quibus  richiamano  le
sentenze n. 186 del 2013 e n. 236 del 2021, con le quali questa Corte
ha  dichiarato  illegittime,  in  tutto   o   in   parte,   anteriori
disposizioni di improcedibilita' esecutiva nei confronti  degli  enti
sanitari. 
    1.3.- Intervenuto in tutti i giudizi incidentali,  il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha  chiesto  dichiararsi  le  questioni  inammissibili  o  non
fondate, a sua volta richiamando  la  sentenza  n.  168  del  2021  e
l'ordinanza n. 204 del 2022 di questa Corte, in quanto l'una  avrebbe
dato causa alla disposizione  censurata,  in  funzione  dell'ordinata
attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della  Regione
Calabria, e l'altra ne avrebbe sostanzialmente convalidato la  ratio,
disattendendo la richiesta di autorimessione avanzata in rapporto  ad
essa dai creditori procedenti. 
    2.-  I  giudizi  hanno  ad  oggetto  la  stessa  disposizione   e
condividono il parametro dell'art. 24 Cost., sicche' vanno riuniti  e
decisi con unica sentenza. 
    2.1.- Le eccezioni di inammissibilita' sollevate  dall'Avvocatura
vanno disattese: si tratta, invero, di mere clausole  di  stile,  non
sostenute da qualsivoglia argomentazione in punto  di  ammissibilita'
delle censure (sentenze n. 181, n. 162 e n. 115 del 2022). 
    3.-  Prima  di  entrare  nel  merito  delle  questioni,   occorre
definirne alcuni profili, soggettivi e oggettivi. 
    3.1.-  Nel  giudizio  di  cui  al  n.  15  reg.  ord.  2022,   e'
inammissibile  la  costituzione  della  Vittoria  SPE  srl,  poiche',
essendo intervenuta nel giudizio  principale  solo  dopo  l'emissione
dell'ordinanza di rimessione,  allorche'  il  giudizio  medesimo  era
quindi sospeso, essa non vi ha assunto tempestivamente la qualita' di
parte, e  non  e'  quindi  legittimata  a  costituirsi  nel  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanza n.
24 del 2015 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 febbraio 2015;
ordinanza n. 295 del 2008). 
    3.2.- La motivazione dell'ordinanza iscritta al n. 15  reg.  ord.
2022 indirizza univocamente le censure verso l'art. 16-septies, comma
2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come  convertito,  ed  evoca
ripetutamente a parametro l'art. 3 Cost., insieme agli artt. 24 e 111
Cost., sicche' non ha rilievo che il dispositivo indichi quale  norma
censurata l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2021 (recte:  2020)
e ometta di richiamare il menzionato parametro. 
    Invero, le  discrepanze  tra  la  motivazione  e  il  dispositivo
dell'ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l'impiego
degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla  lettura  coordinata
delle due parti dell'atto emerga l'effettiva volonta' del  rimettente
(ex plurimis, sentenze n. 88 del 2022 e n. 58 del 2020; ordinanze  n.
214 del 2021 e n. 244 del 2017). 
    3.3.- Nel giudizio di cui al n.  39  reg.  ord.  2022,  la  parte
costituita ITOP spa ha evocato il parametro dell'art. 32  Cost.,  che
non puo' essere preso in esame, in quanto ulteriore a quelli indicati
dal rimettente. 
    Infatti,  l'oggetto  del  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale e' limitato alle disposizioni e ai parametri  indicati
nell'ordinanza di rimessione, non potendo il thema decidendum  essere
ampliato ad ulteriori questioni o profili  dedotti  dalle  parti  (ex
plurimis, sentenze n. 198 e n. 186 del 2022, n.  239  e  n.  147  del
2021, n. 186 del 2020). 
    4.- Nel merito, sono fondate le censure riferite agli artt. 24  e
111 Cost. 
    5.- E' opportuno premettere l'analisi  dell'art.  16-septies  del
d.l. n.  146  del  2021,  come  convertito,  che,  sotto  la  rubrica
«[m]isure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della
Regione Calabria», contiene una  serie  coordinata  di  disposizioni,
all'interno della quale si trova quella in scrutinio. 
    Viene in  particolare  rilievo  il  comma  2,  che  si  apre  con
un'enunciazione di ratio:  «[i]n  ottemperanza  alla  sentenza  della
Corte costituzionale  n.  168  del  23  luglio  2021  e  al  fine  di
concorrere  all'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
nonche' al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui
tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei  disavanzi
sanitari della Regione Calabria»; seguono le misure di organizzazione
e  provvista  finalizzate  al  perseguimento  di  questi   obiettivi,
distinte nelle lettere da a) a f), sino alla previsione della lettera
g), oggetto di censura. 
    5.1.- La lettera a)  prescrive  che  l'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (Agenas) assegni fino al 31 dicembre  2024
a supporto del commissario per l'attuazione del piano di rientro  dai
disavanzi sanitari della Regione Calabria il  personale  assunto  per
effetto dell'aumento di organico ai sensi del comma  1  dello  stesso
art. 16-septies. 
    La lettera b) autorizza gli enti sanitari calabresi, «al fine  di
supportare le funzioni delle unita' operative semplici  e  complesse,
comunque denominate, deputate al processo di controllo,  liquidazione
e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente  che  per  il
pregresso», a reclutare unita'  di  personale  a  tempo  determinato,
«esperte  nelle  predette  procedure»,  le  quali   operano   «previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino
al 31 dicembre 2020», con l'avvertenza che, «qualora i fornitori  non
diano  risposta   entro   il   31   dicembre   2022   alla   prevista
circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito  si  intende
non dovuto». 
    La lettera c) dispone che fino al 31 dicembre 2024 la Guardia  di
finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabori con le  unita'
operative degli enti sanitari calabresi «deputate al  monitoraggio  e
alla gestione del contenzioso». 
    Per garantire la piena operativita' della gestione accentrata, la
lettera d) autorizza la Regione  Calabria  a  reclutare  personale  a
termine e a integrarlo tramite incarichi ad esperti o consulenti. 
    Le lettere e) e f) recano misure  volte  a  garantire  liquidita'
alla Regione Calabria, l'una rinviando la compensazione del saldo  di
mobilita' extraregionale della Regione medesima per l'anno  2022  con
recupero  delle  somme  in  un  arco  quinquennale  decorrente   solo
dall'anno 2026; l'altra autorizzando l'erogazione di un contributo di
solidarieta' in favore della Regione stessa pari a 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
    5.2.- La disposizione censurata, di cui alla lettera g) del comma
2 dell'art. 16-septies, «al fine di coadiuvare le attivita'  previste
dal presente comma, assicurando al servizio sanitario  della  Regione
Calabria la liquidita' necessaria  allo  svolgimento  delle  predette
attivita'  finalizzate  anche  al  tempestivo  pagamento  dei  debiti
commerciali», stabilisce  che,  nei  confronti  degli  enti  sanitari
calabresi,  «non  possono  essere  intraprese  o  proseguite   azioni
esecutive»; aggiunge che «[i] pignoramenti e le prenotazioni a debito
sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti
del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
non producono effetti dalla suddetta data e non  vincolano  gli  enti
del servizio sanitario regionale  e  i  tesorieri,  i  quali  possono
disporre, per il  pagamento  dei  debiti,  delle  somme  agli  stessi
trasferite  durante  il  suddetto   periodo»;   prevede   che   «[l]e
disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31  dicembre
2025». 
    In ordine alla durata dell'improcedibilita'  esecutiva,  e  delle
misure che la precedono, il comma  3  dello  stesso  art.  16-septies
precisa che «[i]l comma 2 si  applica  nei  confronti  della  Regione
Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti,  cessi
la  gestione  commissariale  del  piano  di  rientro  dai   disavanzi
sanitari», ipotesi nella quale «ogni riferimento  al  commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di  rientro  si  intende  fatto  alla
Regione Calabria». 
    6.-  Nell'affrontare   i   gravi   problemi   dell'organizzazione
sanitaria calabrese, in particolare  quello  dell'opacita'  contabile
che da tempo  ne  affligge  l'esposizione  debitoria,  le  norme  ora
illustrate manifestano un disegno articolato  e  coerente,  il  quale
tuttavia, proprio in ordine al trattamento dei  creditori  muniti  di
titolo esecutivo, denuncia un vizio di sproporzione. 
    6.1.- Nella sentenza n. 168  del  2021,  cui  l'art.  16-septies,
comma 2, del d.l. n. 146  del  2021,  come  convertito,  dichiara  di
ottemperare, questa Corte ha registrato la straordinaria lunghezza  e
difficolta' della gestione commissariale della Regione Calabria,  tra
le cui cause ha segnalato  proprio  l'«inaffidabilita'  della  intera
contabilita' regionale della sanita'». 
    Ai rilievi esposti  dalla  medesima  sentenza  nella  prospettiva
dell'efficace esercizio del potere sostitutivo, circa  la  necessita'
che la struttura amministrativa di supporto del commissario  ad  acta
per la Regione Calabria si  giovi  di  «personale  esterno  altamente
qualificato fornito direttamente dallo Stato», in  modo  da  «evitare
anche ogni possibile condizionamento ambientale», l'art.  16-septies,
comma 2, del d.l. n. 146  del  2021,  come  convertito,  ha  risposto
plausibilmente, sia promuovendo l'impiego del personale  dell'Agenas,
sia prevedendo l'affiancamento della Guardia di finanza. 
    Segue  linearmente  la   stessa   ratio   la   disposizione   sul
reclutamento  regionale  di  unita'  esperte   nelle   procedure   di
controllo, liquidazione e pagamento  delle  fatture,  atteso  che  le
scorrettezze nella fatturazione rappresentano notoriamente una  fonte
prolifica di irregolarita' contabili, in grado di inquinare la stessa
formazione dei titoli giudiziali per la via monitoria. 
    6.2.- Il legislatore ha dunque individuato un coacervo di  misure
funzionali alla verifica e alla scrematura delle poste debitorie, tra
le  quali  si  annovera  anche  il  meccanismo  di  circolarizzazione
obbligatoria dei fornitori. 
    Nel contempo, ha proceduto a immissioni di liquidita'  in  favore
della gestione sanitaria calabrese, sia rinviando a lungo termine  la
compensazione del saldo di mobilita' interregionale per l'anno  2022,
sia  autorizzando  l'erogazione  di   un   contributo   biennale   di
solidarieta'. 
    6.3.-  La  crisi  dell'organizzazione  sanitaria  della   Regione
Calabria e' di  tale  eccezionalita'  da  giustificare  in  linea  di
principio  una  specifica  misura  provvisoria  di   improcedibilita'
esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo  irragionevole,
a fronte di una situazione cosi'  straordinaria,  che  le  iniziative
individuali  dei  creditori,  pur  muniti  di  titolo  esecutivo,  si
arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il  complesso
procedimento di  circolarizzazione  obbligatoria  dei  crediti  e  si
programmano le operazioni di cassa. 
    La discrezionalita' del legislatore, nello stabilire  una  misura
del  genere,  non   puo'   tuttavia   trascendere   in   un'eccessiva
compressione   del   diritto   di   azione   dei   creditori   e   in
un'ingiustificata alterazione  della  parita'  delle  parti  in  fase
esecutiva. 
    7.- Questa Corte ha chiarito in piu' occasioni  che  la  garanzia
della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost.  comprende
anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere
effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n.  140
del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998). 
    Una misura  legislativa  che  incida  sull'efficacia  dei  titoli
esecutivi di formazione giudiziale e' legittima  quindi  soltanto  se
limitata  ad  un  ristretto  periodo  temporale   e   compensata   da
disposizioni   sostanziali   che   prospettino   un   soddisfacimento
alternativo dei diritti portati dai titoli,  giacche'  altrimenti  la
misura stessa  vulnera  l'effettivita'  della  tutela  in  executivis
garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento
tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico,  in  violazione  del
principio di parita' delle parti di cui all'art. 111 Cost.  (sentenze
n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013). 
    7.1.- La misura introdotta dall'art. 16-septies, comma 2, lettera
g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, e' difforme da  queste
indicazioni,  e  manca   quindi   l'obiettivo   di   un   equilibrato
contemperamento degli interessi in gioco. 
    7.1.1.- In primo luogo, non e' giustificata l'equiparazione, agli
effetti dell'improcedibilita',  fra  i  titoli  esecutivi  aventi  ad
oggetto crediti commerciali e quelli aventi  ad  oggetto  crediti  di
natura  diversa,  in  particolare   diritti   di   risarcimento   dei
danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di
lavoro. 
    Lo  stesso   legislatore   mostra   di   voler   finalizzare   la
ricostruzione contabile unicamente ai corrispettivi  delle  forniture
di beni e servizi,  oggetto  di  fatturazione,  come  si  evince  dal
riferimento della circolarizzazione obbligatoria  ai  «fornitori  sul
debito iscritto fino al 31 dicembre 2020» e dall'impegno  di  risorse
esperte nelle procedure di «controllo, liquidazione e pagamento delle
fatture» (art. 16-septies, comma 2, lettera b, del d.l.  n.  146  del
2021). 
    7.1.2.- Anche per i crediti di natura commerciale, la durata  del
blocco esecutivo non puo' essere protratta per un intero quadriennio,
senza che ne risulti violato il canone di proporzionalita'. 
    Per quanto complesse, le operazioni di  riscontro  devono  essere
svolte in un lasso di tempo piu' breve, anche  mediante  un  adeguato
impiego di risorse umane, materiali e finanziarie, che lo Stato  deve
garantire alla struttura commissariale (sentenza n. 168 del 2021). 
    Infatti, oltre a rappresentare un'anomalia rispetto ai precedenti
normativi - nei quali la durata della misura di improcedibilita',  al
netto delle proroghe, e' sempre stata di un anno o inferiore all'anno
-, il congelamento di tutti i pagamenti per quattro anni  puo'  porre
il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione  di  grave
illiquidita', fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato. 
    Il difetto di proporzionalita' ora rilevato emerge  viepiu'  alla
luce della previsione di cui all'art. 16-septies, comma 3 del d.l. n.
146 del 2021 (non censurata in questa  sede),  secondo  la  quale  il
blocco esecutivo e' destinato a persistere pure nel caso  in  cui  la
sanita' calabrese esca dal regime  commissariale  «in  considerazione
dei    risultati    raggiunti»,    previsione    che    si    traduce
nell'ingiustificata ultrattivita' di una misura eccezionale. 
    7.1.3.- La liquidita' generata in favore della Regione  Calabria,
sia tramite il rinvio della compensazione del saldo di mobilita', sia
in virtu' dell'erogazione del contributo di  solidarieta',  non  reca
alcun vincolo di destinazione, neppure pro  quota,  a  beneficio  dei
creditori muniti di titolo. 
    Inoltre, non e' contemplata una procedura  di  saldo,  basata  su
criteri oggettivi,  rispettosi  della  par  condicio  creditorum,  in
rapporto all'esito progressivo degli accertamenti contabili. 
    L'omissione  di  riconoscibili  percorsi  di  tutela  alternativa
finisce per subordinare il pagamento dei fornitori  a  determinazioni
amministrative  non  verificabili,  con  il  rischio  di   situazioni
apparentemente paradossali, come nel caso in  cui  resti  sospeso  il
pagamento di un  credito  assistito  da  titolo  esecutivo  non  piu'
contestabile con i mezzi ordinari di  impugnazione  e  sia  viceversa
soddisfatto un credito per il quale il titolo  esecutivo  sia  ancora
sub iudice, o manchi del tutto. 
    8.- Deve essere quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del  2021,
come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., assorbite
le censure di cui agli artt. 3 e 113 Cost. 
    Nell'esercizio   della   sua   discrezionalita',   valutera'   il
legislatore   l'introduzione   di   una    misura    temporanea    di
improcedibilita' delle esecuzioni e di inefficacia dei  pignoramenti,
qualora risulti indispensabile  in  rapporto  all'eccezionalita'  dei
presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti,  circa  la
platea dei creditori interessati, l'obiettivita' delle procedure e la
durata della misura, e tenendo altresi'  conto  degli  effetti  medio
tempore prodottisi.