Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato ( fax 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, con sede a L'Aquila, in via Leonardo Da Vinci n. 6, e con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 20 del 3 agosto 2022, recante: «Rendiconto generale per l'esercizio 2020», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 26 agosto 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 19 ottobre 2022. Premesse di fatto Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 26 agosto 2022 e' stata pubblicata la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2022, intitolata «Rendiconto generale per l'esercizio 2020». Tale legge e' stata preceduta dalla legge regionale n. 18 del 2022, recante l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018, e dalla legge regionale n. 19 del 2022, recante l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2019, entrambe gia' oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: la prima, con ricorso numero 79 del 2022, e la seconda, con ricorso in fase di notificazione. Difatti, anche le disposizioni della legge de qua - al pari di quelle gia' oggetto di impugnazione - si pongono in contrasto: a) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in quanto eccedono dalle competenze legislative delle regioni e invadono quelle riservate in via esclusiva allo Stato in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', b) con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui violano il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 235 del 2021. Pertanto, la suddetta legge viene impugnata con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Al fine di illustrare le censure di costituzionalita' sopra indicate, giova premettere che codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 235 del 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nei bilanci di previsione della Regione Abruzzo per gli anni 2018-2020 e 2019-2021, relative alle quote di disavanzo riferite agli anni 2014 e 2015, da imputare ai singoli esercizi finanziari in applicazione dei commi 779, 780 e 782, dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. In particolare, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' sia dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7 del 2018, recante il «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020», sia dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 2 del 2019, recante il «Bilancio di previsione finanziario 2019-2021». Difatti, in relazione alle suddette disposizioni, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto «costituzionalmente illegittima l'iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati», in quanto non veniva previsto «alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 gia' approvati e parificati dalla Corte dei conti». Siffatto modus operandi pregiudicava il corretto calcolo del risultato di amministrazione, giacche' - attraverso di esso - veniva «a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi», comportando «il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione»; elementi necessari «per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio». Ed invero, come rilevato nella suddetta sentenza, i disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, laddove prescrive che l'eventuale disavanzo di amministrazione «e' applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio». Pertanto, l'estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola di cui all'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, non puo' ritenersi compatibile con una gestione di bilancio equilibrata, laddove determini - come nella specie - «una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione» e disincentivi «il buon andamento dei servizi», nonche' «le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettivita'». In considerazione della declaratoria di incostituzionalita' delle suddette disposizioni regionali, la Corte dei conti - ed in particolare la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - con la deliberazione n. 76/2022/PARI, ha dichiarato la non parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, atteso che «l'espunzione delle predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima delle quote di disavanzo imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest'ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato»; di qui, l'impossibilita' di procedere alla parificazione di «entrambi i rendiconti in esame, essendone minata in radice la capacita' di fornire una corretta rappresentazione complessiva delle relative gestioni e della sostenibilita' dei relativi equilibri». Inoltre, con riferimento al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, la stessa Sezione regionale di controllo ha rilevato come «la quantificazione delle quote di disavanzo 2020 e 2021, contenute nell'art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 4/2020, trovi il suo momento genetico nella precedente legge regionale n. 2/2019, il cui art. 8, comma 1, lettere a) e c) risulta essere [...] stato inciso dalla sentenza n. 235/2021 della Corte costituzionale»; sicche', «non puo' che pervenirsi, ad avviso del Collegio, anche per il rendiconto 2020 a conclusioni analoghe a quelle sopra raggiunte per i rendiconti 2018 e 2019, con conseguente impossibilita' di parificare l'interezza della rappresentazione contabile in esso contenuta, stante l'illegittima determinazione del disavanzo applicato anche in tale esercizio». Dunque, risulta ormai acclarato che anche il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020: da un lato, si pone in contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011; e dall'altro, non reca il riallineamento contabile imposto dalle statuizioni rese da codesta Ecc.ma Corte nella menzionata sentenza n. 235 del 2021. Per questa ragione, la legge de qua e segnatamente l'art. 1 che ne ha disposto l'approvazione, anche con riguardo ai documenti allegati, si pone in palese contrasto: 1) per il tramite della suddetta norma interposta, con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 2) per il tramite della menzionata sentenza n. 235 del 2021, con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, dal quale si evince il principio della necessaria osservanza del giudicato costituzionale. In secondo luogo, la legge regionale oggetto di impugnazione si pone in contrasto anche con l'art. 46, comma 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ed invero, l'art. 11, comma 2 della legge de qua, nella parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e, segnatamente, nella voce «Altri accantonamenti» include espressamente il «Fondo passivita' potenziale piano rientro giudizio legittimita' costituzionale» (presente anche nell'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 - A/1, allegato 32 (1) , per un importo pari ad euro 29.948.247,68. La Regione ha accantonato tale importo, a titolo di Fondo per spese potenziali, al fine di dare copertura al maggiore disavanzo derivante dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte sopra indicata. Tuttavia, l'obbligo di ripianare il disavanzo non e' una spesa potenziale. Infatti, l'art. 46, comma 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che: «E' data facolta' alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo». Pertanto, l'accantonamento di euro 29.948.247,68, costituito come accantonamento per spesa potenziale, e' stato effettuato in violazione del predetto art. 46, comma 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Peraltro, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2022, nel paragrafo 12.2 intitolato «La sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021 e la conseguente rideterminazione dell'ammortamento del disavanzo 2014 e 2015» specifica quanto segue: «Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2021, di seguito si propone ipotesi di ammortamento del disavanzo 2014 e 2015 da sottoporre all'attenzione della Sezione di controllo della Corte dei conti [...] Alla copertura del maggior disavanzo da ripianare per l'esercizio 2021 in tal modo rideterminato, come sopra evidenziato di ammontare pari ad euro 17.480.220,43, si provvede con applicazione di parte della quota accantonata a tale titolo in sede di Rendiconto 2020 [approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, intitolata "Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2020", n.d.r.] (pari ad euro 29.248.247,68 ["Fondo passivita' potenziale derivante da giudizio di legittimita' costituzionale - Piano di rientro", n.d.r.]). La quota residua, pari ad euro 12.468.027,26 (euro 29.948.247,69 - euro 17.480.220,43), e' utilizzata come importo dell'avanzo presunto applicato in sede previsionale sull'esercizio 2022». Dunque, tale nota conferma che al maggiore disavanzo generatosi a seguito della sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 235 del 2021 e' stata data una copertura non idonea, tramite il fondo in questione, accantonato impropriamente in sede di rendiconto 2020, in violazione del richiamato art. 46, comma 3. Del resto, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul bilancio di previsione 2022-2024 di cui alla legge regionale n. 3 del 2022, lo stesso Presidente della Regione Abruzzo si era impegnato con la nota prot. RA/0113184/22 del 22 marzo 2022 a non includere le risorse in questione nell'allegato «a/ 1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto». Non vi alcun dubbio, quindi, che - per il tramite delle suddette norme interposte - la legge in esame e in particolare l'art. 11, comma 2, si ponga in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici». Infine, la legge oggetto di impugnazione si pone anche in contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nella parte in cui impone alle regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, nonche' - inter alia - ai principi contabili applicati della programmazione (allegato n. 4/1), che costituiscono - per espressa disposizione normativa - parte integrante del suddetto decreto legislativo. Ed invero, con riferimento alla relazione sulla gestione (allegato 1) (2) ed in particolare alle tabelle di cui al punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 previste per descrivere la composizione del risultato di amministrazione e indicare - per ciascuna componente del disavanzo - le modalita' di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline, si evidenzia che: a) la seconda delle due tabelle, dedicata ai modi di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, fa erroneamente riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 anziche' al bilancio 2021-2023 (3) ; b) e' contemplata erroneamente la colonna «Esercizio 2020» (4) ; c) la colonna «Esercizio 2023» riporta erroneamente un importo totale di euro 59.896.495,36, anziche' il corretto importo di euro 65.823.634,17 (5) . Inoltre, nella tabella di cui all'art. 18, comma 3, relativa al conto economico, l'importo relativo al totale «oneri straordinari» non coincide con il dato riportato nel conto economico allegato al rendiconto generale (allegato 9) (6) . Di conseguenza, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, con i relativi documenti allegati, non e' stato redatto secondo la corretta applicazione dei principi contabili richiamati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, nello specifico, in conformita' ai principi generali di veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita' di cui all'allegato 1, nonche' ai principi contabili applicati della programmazione di cui all'allegato n. 4/1. Per questa ragione, la legge oggetto di censura si pone - anche per il tramite delle norme interposte appena richiamate - in palese contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva - come s'e' detto - alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici». (1) L'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e' pubblicato al seguente indirizzo web http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_121_26_08.pdf a pag. 1167 - rigo denominato «Gruppo 1074» e seguenti. (2) La relazione sulla gestione (allegato 11) inizia a pag. 22 del doc. cit. nella nota 1. Le tabelle di cui al punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 si trovano a pag. 38. (3) Cfr. pag. 38 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella - casella della seconda riga/prima colonna, recante denominazione: «Modalita' applicazione disavanzo al bilancio di previsione 2020-2022». (4) Cfr. pag. 38 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella - terza colonna denominata «Esercizio 2020». (5) Cfr. pag. 38 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella - Totale della sesta colonna (rigo 12). (6) Cfr. pagina 170 del doc. cit. nella nota 1.