COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO Quinta Sezione All'esito della riserva dell'udienza del 4 marzo 2021 la commissione ha emesso la seguente ordinanza n. 863/05/2021; Nel procedimento iscritto al NRG 1739 del 2019; Tra C&G Ambiente di s.r.l. e Citta' Metropolitana di Torino avente ad oggetti l'impugnazione dell'avviso n._1 del 10 settembre 2019 con la quale la Citta' Metropolitana ha accertato, nei confronti della ricorrente, un contributo ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 sui rifiuti conferiti nella discarica gestita da C&G Ambiente s.r.l. ubicata nel Comune di Caravino, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. La ricorrente ha in via preliminare richiesto che la Commissione rimettesse le parti dinanzi alla Corte Costituzionale dubitando della legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 117 e 119 Cost., dell'art. 16, comma 6 della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 che prevedeva: «I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni». Elementi di fatto La C&G Ambiente di s.r.l. gestisce, in forza di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia di Torino una discarica di rifiuti inerti nel Comune di Caravino (TO), ed in particolare ritirava - ai fini del successivo smaltimento - rifiuti inerti. In forza del disposto dell'art. 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte n. 24/2002, sopra citata, la Citta' Metropolitana di Torino ha emesso l'accertamento impugnato dinanzi a questa commissione. La C&G, pur ritenendo di non essere soggetta all'applicazione del contributo, ha richiesto alla Provincia di Torino di esprimersi in proposito. La Provincia di Torino ha trasmesso alla C&G il parere regionale del 16 ottobre 2012, con il quale la Regione Piemonte ha ritenuto di condividere la tesi provinciale secondo cui il contributo fosse dovuto anche dai gestori di discariche di rifiuti inerti - con la sola esclusione dei quantitativi riferibili ai rifiuti da costruzione demolizione e scavo - e, conseguentemente, anche dalla societa' ricorrente. La C&G ha a sua volta inviato alla Provincia di Torino, in data 24 ottobre 2012, proprie osservazioni_a seguito del parere dell'Ufficio Tributi della Regione Piemonte la Provincia di Torino ha emesso prima l'ordinanza-ingiunzione dell'11 giugno 2013 con cui ha richiesto alla C&G il pagamento del contributo per gli ultimi due trimestri dell'anno 2012 e poi l'ordinanza ingiunzione del 29 ottobre 2013 relativa alle somme dovute a titolo di contributo per i primi due trimestri del 2013; Ne e' sorto un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Torino che ritenendo il contributo previsto dall'art. 16, comma 6, qualificabile come tributo, la C&G ha quindi eccepito, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, sussistendo - alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte costituzionale - la giurisdizione delle commissioni tributarie. Il Tribunale di Torino ha dichiarato difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria. La C&G ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino che ha accolto il ricorso ravvisando nella gestione di rifiuti inerti e dunque di minor impatto ambientale una situazione che rende esente dal tributo l'odierna ricorrente. Sull'appello della resistente la Commissione Regionale ha riformato la sentenza affermando che invece:_l'art. 16, comma 6, deve essere interpretato non con riferimento alla discarica o al rifiuto ma alla provenienza del rifiuto che innocuo puo' essere contaminato se residuo di lavorazione inquinante. pertanto, in ambito cosi delicato il riferimento cui rapportarsi e' il codice CER introdotto con Decisione comunitaria della Commissione n. 20001532/CE Direttiva Ministero ambiente 9 aprile 2002 che specifica sulla base della derivazione l'assoggettabilita' al contributo. Nelle more e' stato emesso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, fondato sui medesimi presupposti dei precedenti, oggetto dell'odierna impugnazione. Rilevanza della questione L'art. 16, comma 6 della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 e' stato abrogato ad opera dell'art. 17 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2018, ma resta applicabile ratione temporis nel giudizio dinanzi alla commissione, avente ad oggetto l'obbligo di pagare il contributo regionale in relazione ad anni di imposta antecedenti alla sua abrogazione (2014). Ove dovesse ritenersi legittima costituzionalmente, la norma, ancorche' abrogata, renderebbe fondata la pretesa contenuta nell'accertamento della Citta' Metropolitana. La discarica gestita dalla ricorrente dovrebbe invero ritenersi sottoposta al contributo previsto dalla norma con la sola esenzione dei rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, che gia' sono stati esclusi dalla resistente in sede di accertamento come risulta dalla tabella riepilogativa dei rifiuti conferiti, allegata all'accertamento e prodotta in giudizio, nella quale sono indicati tipo di rifiuto, il quantitativo e il codice CER assoggettato a contribuzione. Questa commissione reputa invero conforme al dettato normativo l'interpretazione dell'art. 16, comma 6, della legge 24 del 2002 della Regione Piemonte fornita dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte secondo la quale «l'art. 16, comma 6 deve essere interpretato non con riferimento alla discarica o al rifiuto ma alla provenienza del rifiuto che innocuo puo' essere contaminato se residuo di lavorazione inquinante, pertanto, in ambito cosi' delicato il riferimento cui rapportarsi e' il codice CER introdotto con decisione Comunitaria della Commissione n. 2000/532/CE direttiva Ministero ambiente 9 aprile 2002 che specifica sulla base della derivazione l'assoggettabilita' al contributo». L'interpretazione corretta della norma che determinerebbe dunque il rigetto dell'impugnazione rende rilevante la questione di costituzionalita' nel presente processo il cui accoglimento invece comporterebbe l'esito opposto del giudizio. La non manifesta infondatezza La questione di costituzionalita' dell'art. 16, comma 6 della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 non e' ad avviso della commissione manifestamente infondata quanto meno in relazione all'art. 117 Cost. Sul punto va osservato che la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art 16, comma 4 della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 il quale prevedeva che I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno. La norma dichiarata incostituzionale e' speculare quanto alla tipologia di «contributo» istituito rispetto a quella che oggi si sottopone la vaglio del Giudice delle Leggi. L'art. 16, comma 6 della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 recita: I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fitta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni. L'identita' di tipologia di «contributo» consente invero di far proprie le considerazioni della Corte costituzionale che l'hanno portata a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art 4 della legge regionale del Piemonte n. 24 del 2002 e di ritenere che quello previsto dall'art 16, comma 6 della legge 24 del 2002 della Regione Piemonte non sia altro che un tributo in quanto: L'obbligo del pagamento del contributo trova la sua fonte esclusiva nella legge regionale e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti. La prestazione imposta non costituisce remunerazione dell'uso in generale di beni collettivi provinciali, come il territorio e l'ambiente, potendo la Provincia disporre solo dei singoli beni che fanno parte del suo demanio o patrimonio (sentenza Corte costituzionale n. 141 del 2009), ne' e' conciata alla fruizione dei servizi necessari per la gestione o la funzionalita' dell'impianto forniti dalla Provincia. Tantomeno, si pone come corrispettivo dell'atto amministrativo di localizzazione del sito, in quanto, a tacer d'altro, tale atto costituisce l'esito di un procedimento amministrativo autonomo, in nessun modo condizionato alla corresponsione del contributo in questione. Sotto il profilo del necessario collegamento del prelievo alla pubblica spesa a un presupposto economicamente rilevante, la disposizione censurata, anche nella ricostruzione offertane dalla Regione, sarebbe destinata a finanziare i «costi supplementari, non solo patrimoniali, derivanti al territorio per ragioni ascrivibili all'insediamento dell'impianto in quel determinato luogo», dunque, in ultima analisi, alla finalita' di dotare l'ente pubblico dei mezzi finanziari necessari ad assolvere le funzioni di cura concreta degli interessi generali. Questa connotazione funzionale, e il fatto che il prelievo si colleghi all'attivita' economica di gestione degli impianti, consentono di ritenere il «contributo» uno strumento di riparto, ai sensi dell'art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica in ragione della capacita' economica manifestata dai soggetti gestori degli impianti (sentenza n. 280 del 2011). In definitiva, la prestazione «contributiva» in esame non costituisce altro che un tributo, avente: a) quali soggetti passivi, I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi; b) quali soggetti attivi, la provincia sede degli impianti; c) quale presupposto economicamente rilevante, la gestione di detti impianti; d) quale base imponibile, una entita' monetaria commisurata a ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti e' riconducibile alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Tale disciplina inoltre, «in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Con la conseguenza che, avendo anche riguardo alle diverse fasi e attivita' di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). Il quadro estremamente composito degli interessi sottostanti alla fattispecie normativa in esame determina una inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato (tutela dell'ambiente) e Regioni (potesta' impositiva di tributi propri), ovvero concorrenti (tutela della salute, Governo del territorio). Tale interferenza deve trovare composizione attraverso l'adozione del principio di prevalenza, cui la Corte costituzionale ha fatto piu' volte ricorso, quando appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003), ovvero quando l'azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessita' di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 67 del 2014). Nell'ipotesi all'esame. in cui la Regione ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attivita' rientrante nella gestione dei rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. E', in questo caso, una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato e' all'evidenza diretta allo scopo di prefigtuare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attivita' esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la questione sollevata da parte ricorrente deve ritenersi rilevante e non manifestarnente infondata in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. che prevede la potesta' legislativa esclusiva dello Stato per quel che concerne la tutela dell'ambiente e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del processo dinanzi a questa Commissione.