ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), promosso
dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente
tra il Ministero dell'interno e G. S., con ordinanza del 30 giugno
2021, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2021 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 2021.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 30 giugno 2021 (reg. ord. n. 170 del 2021),
il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite
massimo di eta', per la partecipazione al concorso per l'accesso al
ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in
trenta anni.
2.- Il rimettente espone di essere investito dell'appello
proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza 27 luglio
2020, n. 8783, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio ha accolto il ricorso presentato: a) per l'annullamento del
bando di concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia di
Stato del 2 maggio 2019, per il reclutamento di diciannove psicologi
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, nella
parte in cui prevedeva, all'art. 3, quale requisito di
partecipazione, il non aver compiuto il trentesimo anno di eta',
nonche' di altri atti - tra cui la comunicazione del diniego di
partecipazione al concorso, l'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 (Regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato) e l'art. 31 del d.lgs. n. 334 del 2000; b) per
l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo
svolgimento delle prove selettive o, in subordine, al risarcimento
del danno per equivalente.
Ad avviso del Consiglio di Stato, il giudice di primo grado
avrebbe errato nell'accogliere il ricorso ritenendo illegittima la
norma regolamentare dettata dall'art. 3 del d.m. n. 103 del 2018, in
quanto essa ha «semplicemente applicato la [...] disposizione di
rango legislativo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l'accesso
alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di
Polizia [...] il limite di eta' per la partecipazione al concorso,
non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
Lo scrutinio di legittimita', pertanto, avrebbe dovuto riguardare non
gia' la norma regolamentare, bensi' quella legislativa, comportando
la remissione della relativa questione a questa Corte.
Quanto alla rilevanza, il rimettente osserva come il bando di
concorso e il d.m. n. 103 del 2018, impugnati nel giudizio a quo e da
cui deriva il limite di trenta anni per l'accesso al concorso in
esame, trovano fondamento nella norma censurata, con la conseguenza
che la declaratoria di illegittimita' costituzionale della stessa
comporterebbe l'accoglimento del ricorso proposto dall'unico
ricorrente che ha conservato interesse alla decisione e che,
essendosi collocato al primo posto della graduatoria in esito alle
prove selettive svolte in virtu' delle disposte misure cautelari,
verrebbe cosi' assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della
Polizia di Stato.
3.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Consiglio
di Stato premette di non condividere l'ordinanza 23 aprile 2021, n.
3272, con cui un'altra sezione del medesimo Consiglio ha sottoposto,
con istanza di rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia
dell'Unione europea la questione interpretativa della compatibilita'
con il diritto europeo della normativa nazionale che fissa i limiti
massimi di eta' per l'accesso a tutti i ruoli direttivi della Polizia
di Stato e non solamente a quelli tecnici.
Infatti, il giudice rimettente ritiene che solamente i funzionari
del ruolo tecnico e, in particolare, gli psicologi non svolgono,
«concretamente ed effettivamente», attivita' operative ed esecutive,
con la conseguenza che, in virtu' delle funzioni che gli sono
ordinariamente richieste, non sembrerebbe corretto, ragionevole e
proporzionato che, per l'accesso al loro specifico ruolo, sia posto
il medesimo limite di eta' previsto per l'accesso al ruolo dei
funzionari che espletano funzioni di polizia.
Questo limite, in forza della norma censurata vigente all'epoca
di pubblicazione del bando di concorso e, quindi, applicabile ratione
temporis, era fissato in trenta anni. Peraltro, nonostante detta
norma sia stata modificata dal richiamato art. 7, comma 1, lettera
o), numero 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172
(Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), il suddetto
limite di eta' e' rimasto invariato.
4.- La norma censurata, laddove fissa «un limite massimo di
trenta anni per la partecipazione al concorso dall'esterno anche per
l'accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi della Polizia di
Stato», violerebbe pertanto l'art. 3 Cost.
In particolare, essa sarebbe intrinsecamente irragionevole,
«stante la non particolare necessita' per l'accesso a tale ruolo di
un'eta' anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a
garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del
concorso». Gli psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di
tipo specializzato e tecnico.
5.- La questione sarebbe non manifestamente infondata anche «per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai diversi limiti di
eta' previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa», per
l'accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia
di Stato, al ruolo degli ufficiali psicologi dell'Arma dei
carabinieri e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza.
Infatti, con riferimento ai primi, l'art. 46 del d.lgs. n. 334
del 2000 prevede, per la partecipazione al concorso per l'accesso
alle relative qualifiche iniziali, il limite di eta' non superiore ai
trentacinque anni, che il d.m. n. 103 del 2018 ha poi fissato,
rispettivamente, in trentacinque anni per i medici e in trentadue per
i veterinari.
Con riferimento al ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, in cui sarebbero ricompresi gli ufficiali psicologi,
l'art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) fissa il limite massimo di eta' per la
partecipazione al relativo concorso in trentadue anni.
Per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo
della Guardia di finanza, anch'esso ricomprendente gli ufficiali
psicologi, era previsto, dalla normativa vigente al momento di
pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il
ricorrente nel giudizio a quo, il limite di trentacinque anni d'eta'.
6.- La norma censurata, infine, equiparerebbe irragionevolmente
il limite di eta' massimo previsto per l'accesso al ruolo tecnico
degli psicologi a quello previsto per l'accesso al ruolo dei
funzionari che espletano «effettivamente» funzioni di polizia, senza
considerare adeguatamente la specificita' dei primi, che sono
impiegati in «attivita' che non necessitano di una particolare
preparazione fisica ed eta'», bensi' in attivita' professionale
specializzata, «con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione».
7.- E' intervenuto in giudizio, con atto depositato il 29
novembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
8.- Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata
risponderebbe all'esigenza dell'amministrazione di pubblica sicurezza
di disporre di personale piu' giovane, in grado di fronteggiare, sia
psicologicamente sia fisicamente, le esigenze connesse al ruolo di
ordine e sicurezza pubblica, a prescindere dal grado e dalle
competenze.
La fissazione di un limite massimo di eta' per l'assunzione di
psicologi della Polizia di Stato sarebbe, quindi, finalizzata a
garantire che il relativo personale possa svolgere anche mansioni
tecnico-operative e assicurare un'efficace copertura del servizio,
raccordandosi con i principi di buon andamento ed efficienza della
pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., e apparendo
ragionevole e proporzionato sia per il diritto europeo sia per quello
nazionale.
9.- Il peculiare status militare e la specialita'
dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza, inoltre, escluderebbero «qualsiasi assimilazione tra la
diversa figura dell'ufficiale psicologo [...] e quella del
funzionario "civile" psicologo della Polizia di Stato».
Ugualmente l'«ontologica diversita' di percorsi universitari,
post-universitari di specializzazione, nonche' di funzioni,
formazione e carriere» tra il personale medico e veterinario e i
funzionari tecnici della Polizia di Stato impedirebbe di ravvisare
un'irragionevole diversita' di trattamento nella fissazione del
limite massimo di eta' per l'accesso ai relativi ruoli.
Considerato in diritto
1.- Il Consiglio di Stato, sezione seconda, dubita, in
riferimento all'art. 3 Cost., della legittimita' costituzionale
dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui
fissa, in trenta anni, il limite massimo di eta' per la
partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari
tecnici psicologi della Polizia di Stato.
Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 3 Cost.,
sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza della norma
censurata, «stante la non particolare necessita' per l'accesso [al
ruolo dei funzionari tecnici psicologi] di un'eta' anagrafica
particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale
ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso». Gli
psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di tipo
specializzato e tecnico.
La questione sarebbe non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., anche «per irragionevole disparita' di trattamento
rispetto ai diversi limiti di eta' previsti, senza che vi sia alcuna
ragione giustificativa», per l'accesso al ruolo dei medici e dei
veterinari della stessa Polizia di Stato (trentacinque anni), al
ruolo degli ufficiali psicologi dell'Arma dei carabinieri (trentadue
anni) e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di
finanza (trentacinque anni, secondo la normativa vigente al momento
di pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il
ricorrente nel giudizio a quo).
Infine, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., per irragionevole equiparazione con il limite massimo di eta'
previsto per l'accesso al ruolo dei funzionari che "sul campo"
espletano «effettivamente» funzioni di polizia, in quanto queste
ultime possono richiedere doti di prestanza fisica.
2.- La questione di legittimita' costituzionale e' fondata.
2.1.- Questa Corte ritiene opportuno ricostruire,
preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
L'ordinamento nazionale pone un principio generale di non
discriminazione in base all'eta' nell'accesso all'occupazione e al
lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle
condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle
misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»).
Peraltro, gia' l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non
e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione».
Come piu' volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale,
rientra pero' nella discrezionalita' del legislatore stabilire
requisiti d'eta' per l'accesso ai pubblici impieghi, purche' non
siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque,
siano immuni da ingiustificate disparita' di trattamento (ex multis,
sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre,
ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).
La stessa normativa legislativa ammette deroghe al principio di
portata generale della parita' di trattamento in base all'eta' - che
possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art.
3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 - giustificate in ragione
della natura dell'attivita' lavorativa, del contesto in cui essa
viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o
comunque di oggettive necessita' dell'amministrazione (art. 3, comma
6, della legge n. 127 del 1997).
2.2.- Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste deroghe,
fissando limiti massimi di eta' per l'accesso, tramite concorso
pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della
Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello
dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e
dei medici veterinari.
Con riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo
dirigenziale - nell'ambito dei quali si distinguono i ruoli degli
ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e
la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario tecnico,
commissario capo tecnico, direttore tecnico capo, direttore tecnico
superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico,
dirigente generale tecnico - l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334
del 2000, avverso cui si appuntano le censure di illegittimita'
costituzionale del rimettente, prescrive, per la partecipazione al
concorso per l'accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di
eta' non superiore a trenta anni, da stabilirsi con «regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto
regolamento».
Sono inoltre richiesti il possesso della laurea magistrale o
specialistica e l'abilitazione professionale, ove previste dalla
legge (art. 31, comma 2), che per gli psicologi, alla cui categoria
e' delimitata l'odierna questione di legittimita' costituzionale, e'
prescritta dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56
(Ordinamento della professione di psicologo), ai sensi del quale,
«[p]er esercitare la professione di psicologo e' necessario aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed
essere iscritto nell'apposito albo professionale».
L'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia
di Stato richiede, infine, l'accertamento dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 334
del 2000), ma non il superamento di prove di efficienza fisica,
richiesto invece dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto per
l'accesso al ruolo dei funzionari di Polizia, con sviluppo
dirigenziale.
Sulla base di queste disposizioni legislative, l'art. 3 del d.m.
n. 103 del 2018 ha previsto, per quanto qui interessa, che «[l]a
partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di
commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta
al limite massimo di eta' di anni trenta».
2.3.- Ai fini della completa ricostruzione del quadro normativo,
si deve rilevare che la norma censurata e' stata modificata dall'art.
7, comma 1, lettera o), numero 1), del d.lgs. n. 172 del 2019.
Tuttavia, questa novita' legislativa non rileva ai fini
dell'odierna questione di legittimita' costituzionale, perche' il
limite massimo di eta' per l'accesso alla qualifica iniziale dei
funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato e' rimasto
invariato ed e' questo limite ad essere censurato dal giudice
rimettente.
2.4.- In ambito europeo - come ricordato recentemente dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea in riferimento ai requisiti di eta'
per l'accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art. 3, comma 1,
del d.lgs. n. 334 del 2000), anch'essi funzionari della carriera
direttiva, come i commissari tecnici psicologi - il divieto di
discriminazione fondato sull'eta', in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, e' riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che concretizza, nell'ambito da essa
coperto, il principio generale di non discriminazione sancito
dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17
novembre 2022, in causa C-304/21, VT; nello stesso senso, con
riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di eta' per
l'accesso ai ruoli di corpi di polizia, Corte di giustizia
dell'Unione europea, Grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, in
causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del 13 novembre
2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12
gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wolf).
Secondo la Corte di giustizia, al fine di verificare la
compatibilita' della normativa nazionale con il diritto dell'Unione,
e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle «funzioni
effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari» e
stabilire se «il possesso di capacita' fisiche particolari [che
giustifichi la fissazione di un limite di eta'] sia requisito
essenziale e determinante» per lo svolgimento delle loro mansioni
ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della
Corte di giustizia, il limite di trenta anni puo' essere considerato
«requisito proporzionato» solamente se tali funzioni siano
«essenzialmente operative o esecutive» (Corte di giustizia
dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in
causa C-304/21, VT).
2.5.- La norma censurata e' irragionevole, in quanto stabilisce
un requisito di eta' (trenta anni) particolarmente basso per la
partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori
dell'ordinamento. Il limite massimo di eta' per l'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza -
tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la
specialita' "psicologia" - e', infatti, attualmente fissato in
trentadue anni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza,
a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
Ugualmente, quello per l'accesso al ruolo tecnico degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e' determinato in trentadue anni dall'art.
664 del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare).
A fronte del generale principio di non discriminazione in base
all'eta' in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo
dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel
pubblico impiego - sancito dal diritto interno come espressione
dell'art. 3 Cost. - il limite massimo di eta' fissato dalla norma
censurata per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi
della Polizia di Stato e' arbitrario e irragionevole.
I commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere
funzioni di carattere non prettamente operativo, ma
tecnico-scientifico, la cui peculiarita' richiede un lungo e
specializzato iter formativo. A tal fine, come si e' detto, e'
previsto non solo il possesso della laurea magistrale o
specialistica, ma altresi' l'abilitazione professionale in psicologia
conseguita mediante l'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito
albo professionale.
Infine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari
tecnici psicologi della Polizia di Stato, non e' richiesto il
superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra,
ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l'esercizio
dell'attivita' di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche
connesse all'eta'.
3.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000,
nella parte in cui prevede che il limite di eta' «non superiore a
trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei
funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.