ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma
9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Savona nel
procedimento penale a carico di L. F., con ordinanza del 15 dicembre
2021, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 2022.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 dicembre 2021 (reg. ord. n. 5 del 2022),
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale,
«nella parte in cui prevede "423 bis del codice penale" senza
specificazione del riferimento al solo primo comma ovvero all'ipotesi
dolosa».
1.1.- Il rimettente espone che il 7 gennaio 2021 e' stata
pronunciata nei confronti di L. F. sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti per il delitto di incendio boschivo
colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.
Come si apprende dal fascicolo del procedimento a quo, la pena
applicata a L. F. e' di otto mesi di reclusione. Il pubblico
ministero, nell'emettere (nel novembre 2021) il relativo ordine di
esecuzione, aveva contestualmente chiesto al giudice rimettente, in
qualita' di giudice dell'esecuzione, di sollevare questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod.
proc. pen. nei termini poc'anzi indicati.
Il GIP ha quindi sollevato le predette questioni di legittimita'
costituzionale, disponendo - con separata e contestuale ordinanza,
presente nel fascicolo del procedimento a quo - la sospensione
dell'ordine di esecuzione nelle more dell'incidente di illegittimita'
costituzionale.
1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che sulla base
del tenore letterale della disposizione censurata la sospensione
dell'ordine di esecuzione non potrebbe essere disposta in alcuno dei
casi previsti dall'art. 423-bis cod. pen., e dunque anche
nell'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso per colpa.
1.3.- Tale esclusione dalla regola generale della sospensione
dell'ordine di esecuzione di pene detentive non superiori a quattro
anni creerebbe tuttavia, secondo il giudice a quo, una irragionevole
disparita' di trattamento tra il delitto di incendio boschivo colposo
e altri reati colposi «parimenti e piu' gravi», come «l'omicidio
stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa medica o
l'incendio ferroviario [sic]». In tal modo, il legislatore avrebbe
ingiustificatamente «considerato pericoloso e dunque meritevole della
carcerazione chi ha commesso un reato di modesta gravita' e ha
riportato condanna ad una pena detentiva breve», sulla base di una
«aprioristica presunzione di pericolosita' che travalica il limite
costituzionale della ragionevolezza».
La disposizione censurata violerebbe, peraltro, anche il
principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del
condannato, dal momento che «tale finalita' rieducativa rimarrebbe
completamente frustrata con un sistema automatico di carcerazione
immediata senza possibilita' di valutazione individualizzata da parte
del tribunale di sorveglianza». Il legislatore avrebbe in tal modo
«sabotato la finalita' rieducativa della pena a fronte di una
condotta non particolarmente grave».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Rammenta l'interveniente che, secondo l'insegnamento di questa
Corte, la disposizione censurata si fonda su una presunzione di
pericolosita' che concerne i condannati per i delitti da essa
indicati (e' citata la sentenza n. 125 del 2016). La ragionevolezza
della norma, nella parte che viene qui in discussione, potrebbe
«essere legittimamente predicata ravvisandone la ratio - avendo
esclusivamente riguardo alle caratteristiche intrinseche del delitto
di omicidio colposo [sic], indipendentemente dalla considerazione
della gravita' dello stesso - in una maggiore pericolosita' del
condannato, tale da giustificare, anche in un'ottica
generalpreventiva, la scelta legislativa di prevedere che la
valutazione circa la possibilita' per il condannato di accedere alle
misure alternative alla detenzione sia da compiere successivamente
all'ingresso in carcere».
Dovrebbe d'altra parte escludersi anche il dedotto contrasto con
l'art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che «la possibilita'
comunque garantita al condannato che abbia fatto ingresso in carcere
di presentare al tribunale di sorveglianza istanza di accesso ai
benefici previsti dall'ordinamento penitenziario vale ad assicurare
il rispetto del principio della necessita' di una valutazione
individualizzata del condannato, in relazione alla possibilita' di
consentirgli l'accesso ai benefici in questione, desumibile dalla
poc'anzi citata disposizione costituzionale» (e' richiamata la
sentenza di questa Corte n. 216 del 2019).
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il GIP del Tribunale di
Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma
9, lettera a), cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede "423 bis
del codice penale" senza specificazione del riferimento al solo primo
comma ovvero all'ipotesi dolosa».
Il GIP rimettente e' adito, in sede di incidente di esecuzione,
dal pubblico ministero che, nell'emettere ordine di esecuzione della
pena a carico di L. F. per il delitto di incendio boschivo colposo,
di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., aveva chiesto allo
stesso giudice di sollevare le predette questioni di legittimita'
costituzionale.
Condividendo l'avviso del pubblico ministero, il rimettente
dubita dunque della compatibilita' con i due parametri costituzionali
evocati del divieto, sancito dalla disposizione censurata, di
sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi
dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. a carico dei condannati per
il delitto di incendio boschivo anche nella sua forma meramente
colposa.
2.- Le questioni sono ammissibili.
Il rimettente ha, invero, gia' sospeso - come risulta dal
fascicolo del procedimento a quo - l'ordine di esecuzione, nelle more
del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
Con tale provvedimento, tuttavia, il giudice a quo non si e'
ancora pronunciato sulla domanda di sospensione fondata sull'art.
656, comma 5, cod. proc. pen. proposta dal pubblico ministero, e non
ha pertanto esaurito la propria potestas iudicandi (su cui, ex
multis, sentenza n. 10 del 2018, punto 7.2. del Considerato in
diritto), ma ha semplicemente anticipato - con un provvedimento
meramente "interinale", destinato a operare sino alla ripresa del
giudizio dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (sentenza n.
162 del 2021, punto 2 del Considerato in diritto e ulteriori
precedenti ivi citati) - gli effetti dell'auspicata pronuncia di
illegittimita' costituzionale della disposizione censurata, in esito
alla quale soltanto potrebbe essere accolta la domanda del pubblico
ministero.
La rilevanza delle questioni prospettate permane, dunque,
intatta.
3.- Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento tanto
all'art. 3, quanto all'art. 27, terzo comma, Cost.
3.1.- Il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. stabilisce una
serie di eccezioni alla regola generale, fissata dal precedente comma
5, secondo cui l'ordine di esecuzione della pena detentiva, emesso
dal pubblico ministero quando la sentenza di condanna divenga
definitiva, deve essere sospeso allorche' la pena inflitta, anche se
costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro
anni, ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
In particolare, l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.
- oggetto delle censure del rimettente - stabilisce che la predetta
sospensione non possa avere luogo nei confronti dei condannati per i
delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), nonche' dei condannati per
una serie di ulteriori delitti, tra cui per l'appunto quello di
incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis cod. pen.
Il rimettente, come anticipato, censura la disposizione nella
sola parte in cui esclude dalla sospensione dell'ordine di esecuzione
le condanne per il delitto di incendio boschivo nella sua forma
colposa, prevista dal secondo comma dell'art. 423-bis cod. pen. Tale
esclusione darebbe luogo, a suo avviso, a irragionevoli disparita' di
trattamento, e assieme frustrerebbe la finalita' rieducativa della
pena.
3.2.- La disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione
della pena di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e' gia'
stata oggetto di una nutrita serie di pronunce di questa Corte, di
cui la recente sentenza n. 238 del 2021 ha dato conto analiticamente.
Da tale giurisprudenza emerge l'idea secondo cui «[i]l
tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione
con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di
equilibrio ottimale» (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del
Considerato in diritto) dal punto di vista del principio di
eguaglianza-ragionevolezza.
In altre parole, la soluzione ottimale sarebbe - in linea di
principio - quella di prevedere la sospensione dell'ordine di
esecuzione della pena detentiva nei confronti di ogni condannato che
non si trovi gia' in carcere in stato di custodia cautelare (ipotesi,
questa, cui si riferisce l'art. 656, comma 9, lettera b, cod. proc.
pen.), ogniqualvolta la pena che egli debba integralmente espiare,
ovvero la pena residua, sia contenuta entro i limiti temporali
compatibili con l'accesso a misure alternative alla detenzione. Cio'
al fine di consentire al condannato di proporre - nei trenta giorni
successivi all'emanazione dell'ordine di esecuzione - istanza di
ammissione a una di tali misure al tribunale di sorveglianza, ed
evitargli cosi' l'ingresso in carcere nelle more della decisione.
L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle
condizioni di poter chiedere una misura alternativa e', in effetti,
problematico tanto dal punto di vista del principio di
eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto
di vista della necessaria finalita' rieducativa della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost. E cio' per una pluralita' di ragioni.
Anzitutto, perche' l'ingresso in carcere determina sempre una
brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto
familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un
percorso di risocializzazione che potrebbe essere gia' iniziato
durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato
di liberta' o era comunque sottoposto a misura cautelare non
carceraria (sul punto, mutatis mutandis, sentenza n. 28 del 2022,
punto 5.1. del Considerato in diritto).
In secondo luogo, perche' - come gia' rammentato dalla sentenza
n. 216 del 2019 (punto 4 del Considerato in diritto) - quando la pena
da scontare sia breve, e' assai probabile «che la decisione del
tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai
interamente o quasi scontato la propria pena»; eventualita'
quest'ultima «purtroppo non infrequente, stante il notorio
sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza,
nonche' il tempo necessario per la predisposizione della relazione
del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in
carcere».
Infine, perche' - come posto in luce dalla menzionata sentenza n.
41 del 2018 (punto 6 del Considerato in diritto) - ogni
disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della
sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle
misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della
pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative
prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora
contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia
superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di
esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito
dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa.
In particolare sulla base di quest'ultima considerazione, la
medesima sentenza n. 41 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo il limite di tre anni di pena detentiva, originariamente
previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sospensione
dell'ordine di esecuzione: limite che la sentenza in parola ha
evidenziato risultare irragionevolmente disallineato rispetto a
quello, attualmente di quattro anni, fissato dall'art. 47, comma
3-bis, ordin. penit. ai fini dell'accesso alla misura alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3.3.- La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, riconosciuto
la possibilita' per il legislatore di individuare, nell'esercizio
della propria discrezionalita', eccezioni al «punto di equilibrio
ottimale» rappresentato dalla regola generale della corrispondenza
tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa
e quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di
esecuzione. Al tempo stesso, questa Corte ha tuttavia precisato che
proprio la natura «ancillare della sospensione rispetto alle
finalita' delle misure alternative» deve rendere «particolarmente
stretto» il controllo di legittimita' costituzionale riservato a tali
ipotesi (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in
diritto).
Nella stessa sentenza n. 41 del 2018 si e' osservato che
l'eccezione prevista nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'art. 4-bis ordin. penit. riposa sulla considerazione secondo
cui, in tali ipotesi, «l'accesso alla misura alternativa e' soggetto
a condizioni cosi' stringenti da rendere questa eventualita'
meramente residuale, sicche' appare tollerabile che venga incarcerato
chi all'esito del giudizio relativo alla misura alternativa potra'
con estrema difficolta' sottrarsi alla detenzione» (ancora punto 5
del Considerato in diritto).
Proprio sulla base di questa considerazione, la recente sentenza
n. 238 del 2021 ha ritenuto non irragionevole il divieto di
sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per il delitto
di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi
di trasporto appartenenti a persone estranee al reato previsto
dall'art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), che rientra per l'appunto tra i delitti sottoposti
allo speciale regime di preclusioni all'ordinario accesso alle misure
alternative dettato dall'art. 4-bis ordin. penit.
Parimenti, la sentenza n. 216 del 2019 ha ritenuto immune da
censure sotto il profilo costituzionale la puntuale eccezione
rappresentata dal divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione
nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di
cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. Il fondamento
giustificativo di tale eccezione e' stato qui ravvisato, in
particolare, nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione
del legislatore relativa alla particolare gravita' del fatto di chi,
per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in
altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della
speciale pericolosita' soggettiva manifestata dall'autore di un
simile reato» (punto 3.1.1. del Considerato in diritto); speciale
pericolosita' che il legislatore ha ritenuto, con valutazione non
censurabile da questa Corte, costituire «ragione sufficiente per
negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il
beneficio della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa
della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di
sorveglianza, della possibilita' di concedere al singolo condannato i
benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua
condanna» (punto 3.1.2. del Considerato in diritto).
La precedente sentenza n. 125 del 2016 aveva, invece, giudicato
«incongru[o]» (punto 2 del Considerato in diritto) il divieto di
sospensione dell'ordine di esecuzione rispetto ai condannati per il
delitto di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, secondo comma,
cod. pen., essenzialmente sulla base della considerazione che tale
divieto non opera rispetto alla rapina (non aggravata), nella quale
il furto con strappo puo' facilmente sfociare, a fronte della
prevedibile reazione della vittima. Con conseguente illogicita' di
una disciplina piu' sfavorevole per chi sia condannato per un reato
meno grave, pur se contiguo dal punto di vista criminologico.
3.4.- Questa Corte e' ora chiamata a valutare se - al metro di
quel "controllo stretto" di legittimita' costituzionale evocato dalla
sentenza n. 41 del 2018 - sussistano sufficienti ragioni per
sottrarre anche i condannati per il delitto di incendio boschivo
colposo alla regola generale della sospensione dell'ordine di
esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in
limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla
detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in
carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
La risposta, come anticipato, non puo' che essere negativa.
3.4.1.- Anzitutto, il richiamo integrale all'art. 423-bis cod.
pen. compiuto dalla disposizione censurata fa si' che esso comprenda
anche l'ipotesi, disciplinata dal secondo comma dello stesso art.
423-bis, in cui l'incendio sia cagionato per mera colpa. Per effetto
di tale indifferenziato richiamo, l'incendio boschivo colposo si
presenta oggi come l'unico reato colposo tra quelli per i quali
l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. prevede il divieto
di sospensione dell'ordine di esecuzione.
Questa anomalia non viene in alcun modo giustificata nei lavori
preparatori del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 luglio 2008, n. 125, al cui art. 2, comma 1, lettera
m), si deve l'inserimento del riferimento all'art. 423-bis cod. pen.
nella disposizione censurata. In tali lavori preparatori ci si limita
a generici riferimenti a gravi e allarmanti fenomeni criminosi
rispetto ai quali le esigenze di sicurezza della collettivita'
appaiono maggiormente bisognose di tutela; fenomeni criminosi tra i
quali il legislatore ha ritenuto evidentemente di iscrivere anche il
delitto di incendio boschivo. Dai lavori preparatori non si evince,
pero', alcuna specifica illustrazione sulle ragioni che hanno indotto
il legislatore a includere tra i reati per i quali non opera la
regola della sospensione dell'ordine di esecuzione anche quel delitto
nella sua forma colposa; cio' che potrebbe addirittura condurre a
dubitare che la mancata esclusione di tale ipotesi - disciplinata
all'interno della medesima disposizione che prevede la corrispondente
fattispecie dolosa anziche', come di solito accade, in una separata
disposizione - sia frutto di una mera svista del legislatore.
3.4.2.- Proprio la natura colposa del delitto in questione rende,
d'altra parte, estremamente problematica una plausibile
giustificazione di tale eccezione. Ferma l'indubbia gravita' del
reato dal punto di vista oggettivo, e' davvero arduo affermare che -
dal punto di vista soggettivo - l'autore di una condotta meramente
colposa manifesti una speciale pericolosita', tale da giustificare la
scelta del legislatore di assicurarne un "passaggio in carcere", in
attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei
presupposti per l'ammissione a una misura alternativa alla
detenzione.
In proposito, conviene rammentare che la generalita' degli
istituti che, nel vigente sistema penale, comportano aggravamenti
della pena o del suo regime esecutivo in relazione alla particolare
pericolosita' soggettiva dell'autore si basano sulla commissione, da
parte sua, di reati dolosi, evidentemente ritenuti gli unici che
consentono affidabili prognosi di ulteriore commissione di reati.
«[N]on colposo» e' il precedente delitto, accertato con condanna
definitiva, che giustifica l'applicazione al soggetto della
circostanza aggravante della recidiva (art. 99, primo comma, cod.
pen.), il cui fondamento radica tanto nella maggiore colpevolezza
dell'autore, quanto - appunto - nella sua accentuata pericolosita'
(da ultimo, sentenza n. 230 del 2022, punto 3.3. del Considerato in
diritto); di delitti «non colposi» parlano le norme dedicate
all'abitualita', tanto se presunta dalla legge (art. 102 cod. pen.)
quanto se ritenuta dal giudice (art. 103 cod. pen.); dolosi sono i
delitti "ostativi" all'accesso ai benefici penitenziari (art. 4-bis
ordin. penit.) e quelli, in materia di misure cautelari, rispetto ai
quali operano le presunzioni di adeguatezza della sola custodia
cautelare in carcere (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Il criterio utilizzato dal legislatore in tutte queste discipline
ha un solido fondamento razionale: se non puo' in assoluto escludersi
che anche chi ha commesso il fatto per negligenza, imprudenza o
imperizia possa nuovamente incorrere in un'analoga disattenzione o
trascuratezza, e' solo l'intenzionale violazione della legge penale
che puo' essere posta alla base di presunzioni non arbitrarie, da
parte del legislatore, di un pericolo significativo di reiterazione
di condotte criminose, tale da giustificare discipline che in via
generale aggravino il trattamento sanzionatorio dell'autore, o lo
sottraggano a benefici concessi alla generalita' dei condannati.
3.4.3.- A ragione il rimettente denuncia, poi, la disparita' di
trattamento - creata dalla norma censurata - tra l'incendio boschivo
colposo (punito con la reclusione da uno a cinque anni) e la
generalita' degli altri delitti colposi, ancorche' questi siano di
pari o superiore gravita', come si evince dal raffronto tra i beni
giuridici tutelati e le rispettive cornici edittali - generalmente
considerate, queste ultime, espressive della valutazione della
gravita' del reato da parte dello stesso legislatore. Nel caso in cui
la pena inflitta non superi i quattro anni di reclusione, ad esempio,
l'ordine di esecuzione della pena detentiva resta sospeso nei
confronti di chi sia stato condannato per omicidio colposo aggravato
(punito con la reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 589 cod. pen., e con la reclusione da tre a
dieci anni in quello previsto dal terzo comma della medesima
disposizione), per omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod.
pen. (punito nella fattispecie base con la reclusione da due a sette
anni, e con pene ancor piu' severe in tutte le altre ipotesi),
nonche' per tutti i disastri colposi (soggetti, ai sensi dell'art.
449 cod. pen., alla medesima cornice edittale della reclusione da uno
a cinque anni).
Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la
disparita' di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e
i condannati per il delitto, strutturalmente affine, di incendio
colposo, che e' posto a tutela dell'incolumita' pubblica - e cioe'
della vita e dell'incolumita' di una pluralita' indeterminata di
persone, dunque di un bene ancor piu' importante rispetto al
patrimonio boschivo - e che e' comunque punito con il medesimo quadro
edittale previsto per l'incendio boschivo colposo.
3.4.4.- L'impossibilita' di presentare domanda di ammissione ai
benefici penitenziari in stato di liberta' determinata dalla
disposizione censurata comporta, infine, un ostacolo alla funzione
rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione
anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.
Laddove, infatti, il divieto di sospensione dell'ordine di
esecuzione abbia una sua ragionevole giustificazione, come nelle
ipotesi esaminate dalle sentenze n. 216 del 2019 e n. 238 del 2021,
tale ostacolo - creato dalla necessita' di ingresso in un istituto
carcerario per scontare una pena detentiva breve o molto breve, con
le conseguenze negative poc'anzi illustrate (supra, punto 3.2.) -
appare bilanciato dalla necessita', non arbitrariamente apprezzata
dal legislatore, di far fronte a una spiccata pericolosita' del
condannato rivelata dalla particolare natura del reato (doloso)
commesso; o comunque discende dalla necessita' di prendere atto di
uno speciale sistema di preclusioni che rende «residuale» (sentenza
n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto) l'accesso alle
misure alternative per i condannati per determinati reati.
Non cosi', invece, allorche' una simile ragionevole
giustificazione difetti, come accade nel caso dei condannati per
incendio boschivo colposo, per i quali la disciplina censurata
comporta un sacrificio del tutto inutile - anche nell'ottica di
un'efficace tutela della collettivita' - rispetto all'orientamento
rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.
3.5.- Da tutto cio' consegue che la disposizione censurata deve
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui
stabilisce che non puo' essere disposta, nei casi di cui all'art.
656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione nei
confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo
di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.